Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2013 60.2012.471

Incarto n. 60.2012.471

Lugano 7 marzo 2013/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliere:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 28.11/6.12.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

nei confronti

del presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar (inc __________);

richiamate le osservazioni 5/6.12.2012, 19/21.12.2012 e 10/11.1.2013 del giudice ricusato, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché gli scritti 17.12.2012 e 31.12.2012/2.1.2013, mediante i quali IS 1 si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Alle 19:10 dell’8.9.2011 __________, nell’ambito di una battuta di caccia autorizzata per legge, ha ucciso una cerva in zona __________, sul territorio del comune di __________. Nell’operazione egli è stato aiutato dal cognato e compagno di caccia IS 1, il quale lo ha raggiunto col proprio furgoncino a sponde basse sul luogo in cui la cerva era perita. Resisi entrambi conto che si trattava di una cerva allattante, __________ ha deciso di non iscrivere l’animale sull’apposito foglio di controllo. Insieme hanno caricato la cerva sul ponte del furgoncino coprendola con un telone e si sono immessi sulla strada in direzione di __________.

Verso le 20:50 il furgoncino, che circolava a velocità ridotta e a fari spenti, è stato fermato da una pattuglia di guardiacaccia. Dopo aver scoperto l’animale sotto il telone del furgoncino e aver sorpreso __________ intento ad annotare in fretta e furia la cattura della bestia sul foglio di controllo, gli agenti della pattuglia hanno fermato i due cacciatori e proceduto all’interrogatorio di __________ presso l’ufficio circondariale di __________. Ancora la sera stessa, gli agenti di pattuglia hanno inteso sentire pure IS 1, ma quest’ultimo ha rifiutato di entrare nel predetto ufficio e di farsi interrogare. L’interrogatorio ha poi avuto luogo la mattina del 21.9.2011 presso la sede di gendarmeria territoriale di __________ (AI 6, fascicolo allegato al’inc. __________).

b. Visto quanto accaduto, con esposto 18.10.2011 l’Ufficio della caccia e della pesca ha denunciato IS 1 per titolo di impedimento di atti dell’autorità (AI 1, inc. MP __________). Il procedimento è sfociato nel decreto d’accusa 3.11.2011 per titolo del reato appena menzionato (DA __________).

Dal canto suo, con decisione 28.10.2011 la Divisione dell’am-biente ha emanato nei confronti di IS 1 il decreto d’ac-cusa __________ per titolo di contravvenzione a varie norme venatorie (AI 8, fascicolo allegato all’inc. __________).

c. In seguito all’opposizione 2.11.2011 interposta da IS 1 al DA __________, con decisione 19.7.2012 la Divisione dell’ambien-te ha confermato il decreto d’accusa ed ha trasmesso gli atti del proprio incarto alla Pretura penale per lo svolgimento della procedura dibattimentale (AI 1, inc. __________).

Il 10/11.11.2011 IS 1 ha interposto opposizione anche al DA __________. Con decisione 16.11.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha confermato il decreto d’accusa ed ha pure lui trasmesso gli atti del proprio incarto alla Pretura penale per procedere al dibattimento (AI 1, inc. __________).

d. Con decisione 20.11.2012 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha decretato la riunione dei due procedimenti a carico di IS 1 (AI 2, inc. __________; AI 2, inc. __________).

e. Con scritto ancora del 20.11.2012 il presidente della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare istanze probatorie (AI 3, inc. __________). Con ulteriore scritto di medesima data ha citato le parti a comparire il 20.12.2012 per procedere al dibattimento (AI 4). La citazione è stata poi rinviata al 21.12.2012 (AI 10).

f. Con istanza 28.11/6.12.2012 IS 1 ha notificato al presidente della Pretura penale il patrocinio da parte dell’avv. PR 1, ed ha postulato la ricusazione del presidente stesso, visto che nello studio legale del patrocinatore è attiva, tra gli altri, la sorella del magistrato ricusando (doc. 1a).

g. Con scritto 5/6.12.2012 il presidente della Pretura penale si è espresso in merito all’istanza e l’ha trasmessa per competenza a questa Corte (doc. 2).

h. Delle varie osservazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.

in diritto

  1. 1.1.

La giurisdizione di reclamo è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP).

La Corte dei reclami penali, giurisdizione di reclamo giusta l’art. 20 CPP, è – in applicazione della suddetta disposizione – l’autorità pacificamente abilitata a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice Marco Kraushaar, presidente della Pretura penale, membro del tribunale di primo grado (art. 19 CPP) [Commentario CPP – M. MINI, art. 59 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, art. 59 CPP n. 5].

1.2.

Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

L’istanza deve essere inoltrata “senza indugio” secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP, ossia nei giorni immediatamente seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del diritto stesso di ricusazione (decisione TF 1B_499/2012 del 7.11.2012 consid. 2.3.; BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 5).

Non fissando il testo di legge un numero di giorni preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, art. 58 CPP n. 3 s.).

Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 5).

1.3.

L’imputato è parte al procedimento a’ sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP ed è dunque legittimato, in ragione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 1), a postulare la ricusazione del presidente della Corte avanti la quale è stato deferito.

1.4.

Nel caso concreto, conformemente all'art. 59 cpv. 1 CPP pacifica è la competenza di questa Corte, quale autorità di reclamo ex art. 62 cpv. 2 LOG, a pronunciarsi sulla domanda di ricusazione.

Quo alla tempestività della domanda di ricusazione, si osserva quanto segue.

La fissazione del termine per istanze probatorie, così come la riunione dei due procedimenti e la citazione delle parti al dibattimento – tutte emanate dal giudice Marco Kraushaar – sono datate 20.11.2012.

La procura conferita da IS 1 agli avvocati PR 1, __________, __________, __________ e __________ perché avessero “a rappresentarlo in tutte le incombenze penali e amministrative dipendenti dal DAC __________ MP e DAC __________ Divisione dell’ambiente” è datata 26.11.2012 (procura allegata a doc. 1a).

Lo scritto mediante il quale l’avv. PR 1 si notifica “quale patrocinatore” di IS 1 e, contemporaneamente, postula la ricusazione del presidente della Pretura penale, è datato 28.11.2012 (doc. 1a).

In queste circostanze, essendo trascorsi due giorni tra il sorgere di un possibile motivo di ricusazione (giusta l’art. 56 lit. e CPP) e l’inoltro dell’istanza, la stessa può essere ritenuta tempestiva.

  1. 2.1.

Il patrocinatore dell’istante rileva che “posto che un membro del nostro studio è stretta parente (sorella) di codesto Presidente, reputo essere atteso un motivo di ricusa obbligatoria d’ufficio ai sensi dell’art. 56 lett. e cum 57 CPP, cosicché ritengo che il dibattimento non debba essere presieduto da codesto Giudice, ma affidato ad altro magistrato (…). Lo reputo a fortiori sapendo che tra di noi vi sono sostituzioni nei mandati, conduzioni comuni di pratiche, così come accordi di partecipazione finanziaria. Non si tratta pertanto di mera comunione di cancelleria” (doc. 1a).

Dal canto suo, il presidente della Pretura penale sottolinea di aver interpellato la sorella in merito al di lei effettivo coinvolgimento nella pratica in questione. Dalla risposta dell’avv. __________ risulterebbe che difensore è e rimane l’avv. PR 1. Inoltre, nella propria presa di posizione il pretore indica che “i motivi di ricusazione sono elencati esaustivamente all’art. 56 CPP. Non vi sono motivi di ricusa generale, si può solo intravvedere un motivo generico nella lett. f dell’articolo. In questi casi però occorre specificare nel dettaglio perché il giudice sarebbe ‘suspectus’. Per i motivi indicati l’istanza di ricusa risulta destituita di fondamento” (doc. 2).

2.2.

Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.

La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid. 1.1; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DTF 135 Ia 14).

Sebbene la semplice affermazione di parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: basta la constatazione oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua ricusazione (sentenze TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.1; 4A_672/2011 del 31.1.2012, parzialmente pubblicata in DTF 138 I 1 consid. 2.2; 6B_556/2010 del 18.1.2011; 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011).

L’imparzialità del giudice è presunta – in modo refragabile – per non rendere illusoria l'organizzazione regolare della competenza dei tribunali e per non svuotare del proprio contenuto la garanzia di un giudice costituzionale (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, art. 34 LTF n. 533-535; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 192-193 n. 509).

La ricusazione riveste un carattere eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP – M. MINI, art. 56 CPP n. 10).

Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011).

Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali di cui agli art. 12 e 13 CPP.

2.3.

L'art. 56 CPP – che concretizza i diritti fondamentali di cui agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU – si applica allo stesso modo sia alle autorità penali giudicanti sia a quelle non giudicanti preposte al procedimento penale.

Di principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali (art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e CPP) non conducano alla ricusazione del magistrato inquirente o del funzionario di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle contravvenzioni, alla stregua del giudice.

Per contro nel caso di una prevenzione fondata sugli “altri motivi”, di cui all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza della diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità coinvolta. In effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze, non risulta essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito dei suoi compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di quelli richiesti al giudice (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).

  1. 3.1.

Quando il motivo di esclusione è costituito, come nella fattispecie, da una causa fattuale specifica (parentela ai sensi dell’art. 56 lit. e CPP), non sussiste alcun margine di manovra: la persona interessata deve escludersi automaticamente (sentenza TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.3; CR CPP – J.-M. VERNIORY, art. 57 CPP n. 4).

3.2.

Ora, come già visto con riferimento alla tempestività dell’istanza di ricusazione, dalla procura allegata risulta che “il sottoscritto mandante (…) IS 1, __________, conferisce procura agli avvocati PR 1, __________, __________, __________ e __________, __________ (in seguito detti Il Mandatario) perché abbiano a rappresentarlo in tutte le incombenze penali e amministrative dipendenti dal DAC __________ MP e DAC __________ Divisione dell’ambiente” (procura allegata a doc. 1a).

3.3.

Il qui istante risulta dunque patrocinato (anche) dalla sorella del presidente della Pretura penale. Quest’ultimo è quindi tenuto, in applicazione dell’art. 56 lit. e CPP, ad escludersi ed a notificare tale fatto a questa Corte.

Nulla muta l’affermazione dell’avv. __________ la quale, interpellata dal fratello nonché presidente della Pretura penale, ha spiegato che “non si tratta in questo caso di un collegio di difesa ma semplicemente (…) di assunzione di co-mandato (…). Personalmente non ho sinora collaborato con il collega avv. PR 1 in tali incarti” (scritto 4.12.2012, doc. 1b allegato all’istanza di ricusazione). Peraltro, è l’avv. __________ stessa ad ammettere, nel medesimo scritto, che “non è da escludersi a priori il coinvolgimento di un qualunque membro dello studio nei mandati in esame”.

Nel caso concreto, pertanto, non esiste margine di manovra per il presidente della Pretura penale, che è tenuto a ricusarsi.

  1. L’istanza di ricusazione è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All’istante sono riconosciute congrue ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56, 58, 59 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza di ricusazione è accolta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino verserà a IS 1, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2012.471
Entscheidungsdatum
07.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026