Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.12.2012 60.2012.369

Incarto n. 60.2012.369

Lugano 20 dicembre 2012/dr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere:

Alessandro Achini, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 21/24.9.2012 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

il decreto di abbandono 10.9.2012 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nei di lui confronti, per titolo di ricettazione e riciclaggio di denaro (ABB __________);

richiamate le osservazioni 3.10.2012 del procuratore pubblico con cui postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 16.3.2010 a __________ il veicolo di RE 1 è stato fermato per un controllo di routine da una pattuglia di polizia. Durante gli accertamenti, sul sedile posteriore gli agenti hanno trovato delle banconote in valuta svizzera per un ammontare di CHF 91'324.-- unitamente ad uno scontrino non datato. Al momento del fermo, dopo essere stato interpellato in merito alla provenienza di questo denaro, RE 1 ha sostenuto di essersi recato poco prima presso il Chiosco __________ SA a __________ (di seguito Chiosco) e di averli cambiati da Euro in franchi svizzeri per conto di una non meglio precisata società fiduciaria (cfr. verbale d’interrogatorio 16.3.2010, allegato 1 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 20.5.2010, p. 1, AI 1, inc. MP __________).

b. Il giorno stesso, 16.3.2010, RE 1 è stato interrogato in merito alla provenienza di questo denaro. Il reclamante ha sostenuto che la somma di Euro cambiata in CHF proveniva da suoi risparmi, modificando la versione resa al momento del fermo. Nel corso dell’interrogatorio, RE 1 è stato informato che il procuratore pubblico aveva ordinato il sequestro dei CHF 91'324.-- fintanto che non ne fosse stata chiarita l’esatta provenienza (verbale d’interrogatorio 16.3.2010, p. 4, AI 7). Nel corso della medesima giornata, la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando 1 grammo di cocaina, 41 grammi di hashisch e 11 grammi di marijuana (verbale d’interrogatorio 16.3.2010, p. 5, AI 1).

c. Il giorno seguente l’avvenuto sequestro della somma, la polizia, su autorizzazione di RE 1, si è recata presso il Chiosco, consegnando la somma di CHF 91'234.-- e ottenendo Euro 63'000.-- in cambio. Ha così potuto recuperare le medesime banconote consegnate dal reclamante il giorno prima, fino ad un valore di Euro 47'000.--: ciò ha permesso di effettuare l’analisi delle banconote con l’apparecchio “ionscan” alfine di determinare eventuali contaminazioni con sostanze stupefacenti (cfr. Rapporto 20.5.2010, allegato 13, AI 1). Per il restante valore di Euro 16'000.-- non è invece stato possibile recuperare le medesime banconote, poiché erano già state utilizzate per l’attività di cambio (cfr. verbale interrogatorio 17.3.2010 del gerente del Chiosco, p. 1, allegato 13 al Rapporto 20.5.2010, AI 1).

d.In data 24.3.2010, RE 1 è stato nuovamente interrogato dalla polizia in relazione al possesso della somma di CHF 91'324.--. Egli ha nuovamente cambiato la versione sulla provenienza di tale importo, precisando che non si sarebbe trattato di suoi risparmi, bensì di denaro appartenente ad una persona di cui però non ha voluto fare il nome (verbale d’interrogatorio 24.3.2010, p. 1, AI 1). Gli atti sono poi stati trasmessi il 20/21.5.2010 al procuratore pubblico, ritenuto che dall’inchiesta preliminare di polizia non è stato possibile accertare l’origine del denaro sequestrato (dichiarazione 24.3.2010, allegato 10 al Rapporto 20.5.2010, AI 1).

e. Con decreto 30.3.2012, il magistrato inquirente ha decretato l’apertura dell’istruzione penale, prospettando per RE 1 i reati di ricettazione, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AI 2).

f. In data 3.5.2012, il segretario giudiziario, su delega del procuratore pubblico, ha interrogato l’imputato, il quale ha fornito la seguente ulteriore versione in merito alla provenienza del denaro sequestrato: “Si tratta del restante dei fondi di pertinenza di mia moglie che ella aveva ricevuto nell’ambito del divorzio dal precedente marito“ (verbale d’interrogatorio 3.5.2012, p. 2, AI 7). Come richiesto dal magistrato inquirente, RE 1 ha prodotto in data 17.7.2012 varia documentazione comprovante, a suo dire, l’origine del denaro oggetto d’inchiesta (AI 11).

g.Dopo aver chiuso l’istruzione il 16.8.2012 ed aver assegnato il 31.8.2012 quale termine per presentare “eventuali istanze probatorie” e per “(…) formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale (artt. 429 ss. CPP), producendo la documentazione a sostegno della richiesta” (decreto di chiusura dell’istruzione 16.8.2012, AI 12), con decreto 10.9.2012 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento, siccome a distanza di due anni dall’apertura dell’inchiesta “(…) le indagini esperite non hanno permesso di stabilire l’origine illecita dei fondi qui in disamina, non essendo stato dimostrato un legame tra tali averi ed un’eventuale attività criminosa perpetrata dall’imputato medesimo o da terze persone” (ABB __________, p. 3).

Il magistrato inquirente non ha assegnato risarcimenti ex art. 429 CPP, ritenuto che i presupposti per l’assegnazione non sarebbero dati e considerato che nel termine assegnato l’imputato non ha formulato pretese d’indennizzo e di torto morale. Ha infine decretato la revoca del sequestro “di quanto menzionato nel verbale di sequestro 16.03.2010 ore 15:00 della Polizia giudiziaria nei confronti di RE 1, e meglio (art. 320 cpv. 2 CP): dell’importo di CHF 91'324.-- (nel frattempo convertiti in Euro 63'200.--)” e ordinato la restituzione di tale importo all’imputato (ABB __________, p. 4).

h.Con gravame 21/24.9.2012 RE 1 postula la restituzione della somma di CHF 91'324.-- in luogo di Euro 63'200.-- e inoltre che gli venga accordato un indennizzo di CHF 7'000.-- quale risarcimento per il procedimento penale subito (reclamo 21/24.9.2012, p. 4). A suo dire, egli avrebbe acconsentito a procedere con il cambio da franchi svizzeri in Euro colto da ansia e poiché riteneva che il tutto si sarebbe risolto in breve tempo: “(…). Si aspettava, dopo le verifiche del caso, di poter effettuare subito il cambio da euro a franchi svizzeri, non dopo quasi 2 anni” (reclamo 21/24.9.2012, p. 3). Sostiene che non tutte le banconote sarebbero state indispensabili per le operazioni d’indagine e per esperire le prove di “strining” e del controllo del numero di serie.

RE 1 aggiunge di non comprendere per quale ragione egli debba oggi, dopo la restituzione di 63'200.-- Euro, subire un cambio sfavorevole, quando originariamente la somma posta sequestro era in valuta CHF. Egli afferma di aver collaborato alle indagini di polizia fattivamente e spontaneamente, ciò malgrado ha dovuto attendere quasi 2 anni e mezzo per l’esito del procedimento, senza poter disporre del proprio denaro e senza che gli sia stata restituita la somma originaria di CHF 91'324.--.

i. Delle osservazioni del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame – inoltrato il 21/24.9.2012 – contro la decisione 10.9.2012 del procuratore pubblico, notificata l’11.9.2012, con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (ABB __________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.

Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Il reclamante chiede la restituzione della somma di CHF 91'324.-originariamente sequestrata in luogo di Euro 63'200.-- e che gli sia accordato un indennizzo di CHF 7'000.-- quale risarcimento per il procedimento penale subito (reclamo 21/24.9.2012, p. 4).

2.2.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

L’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP).

2.3.

L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).

Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).

Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).

Gli art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP (cfr. sentenza 31.1.2011, inc. CRP __________).

2.4.

Il procedimento penale promosso nei confronti di RE 1, imputato a’ sensi dell’art. 111 cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 10.9.2012.

Il procuratore pubblico non gli ha accordato un’indennità per danno economico (art. 429 cpv. 1 lit. b CPP) poiché, a suo dire, “il pregiudizio asseritamente subito dal reclamante non sembra rientrare nella definizione di danno economico, di cui all’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP” (osservazioni del procuratore pubblico 3.10.2012, p. 6) e neppure un’indennità per spese di patrocinio, ritenuto che il caso “non presentava per l’imputato difficoltà particolari, sia dal profilo fattuale, sia da quello giuridico”, per cui non si imponeva l’intervento di un difensore e di conseguenza un indennizzo per l’assistenza (osservazioni 3.10.2012, p. 4).

2.5.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di abbandono deve esprimersi anche su eventuali indennizzi. Il magistrato inquirente deve ingiungere alle parti che potrebbero vantare pretese risarcitorie, di notificarle e questo in ossequio al diritto di essere sentite. L’autorità penale, prima di emanare una decisione, deve altresì richiedere all’imputato di quantificare e documentare le sue pretese giusta l’art. 318 cpv. 1 in fine CPP (sentenza CRP del 30.5.2011 inc. __________; sentenza CRP del 1.9.2011 inc. __________).

Qualora l’imputato dovesse omettere di inoltrare e documentare eventuali richieste di risarcimento, il procuratore pubblico deve comunque esprimersi d’ufficio sulle pretese che può decidere sulla base degli atti in suo possesso (Commentario CPP, M. MINI, art. 429 CPP n. 8).

2.6.

Nella presente fattispecie, il 16.8.2012 il magistrato inquirente, rispettando gli obblighi previsti dalla citata giurisprudenza, ha comunicato alle parti, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’imminente chiusura dell’istruzione penale (AI 12). Ha indicato che, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto, si prospettava l’emanazione di un decreto di abbandono. Ha inoltre segnalato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 31.8.2012 e che, entro lo stesso termine, potevano essere consultati gli atti presso il Ministero pubblico e formulate eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale.

Da parte sua, RE 1, assistito dal proprio legale, entro il termine fissato non ha dato alcun seguito all’invito ricevuto.

Il procuratore pubblico, dopo aver constatato che nel termine impartito l’imputato non aveva formulato alcuna pretesa di risarcimento, ha comunque evidenziato che “(…) l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 429 CPP, non essendone adempiuti i presupposti di applicazione” (ABB __________, p. 3).

2.7.

Ne discende che la procedura seguita dal magistrato inquirente è corretta. Resta ora da valutare se la sua decisione di non concedere alcun indennizzo a RE 1 sia giustificata in relazione alle due poste dei danni.

2.8.

Per quanto riguarda la pretesa di CHF 7'000.--, la stessa non merita approfondimento già in ordine. Infatti non solo il reclamante non ha avanzato pretesa alcuna nella procedura prevista dall’art. 318 CPP, ma neppure nel reclamo - ove pure avanza questa pretesa quale “risarcimento per il procedimento penale subito” (reclamo 21/24.9.2012, p. 4) - si è degnato di dettagliarla, giustificarla e documentarla come gli incombe.

In simile situazione non si giustifica un esame d’ufficio della pretesa in quanto tale. Resta pertanto da esaminare la seconda posta di danno.

  1. 3.1.

Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese dell’imputato sono di esigua entità (c.).

3.2.

Il primo caso (lit. a. dell’art. 430 cpv. 1 CPP), il solo che entri in linea di conto nella fattispecie, permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Medesimo concetto è formulato all’art. 426 cpv. 2 CPP, che consente di addossare le spese del procedimento, in tutto o in parte, all’imputato assolto o destinatario di un decreto di abbandono.

Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006, p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).

3.3.

Per la nozione di illecito e di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art. 41 CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti).

Come ricordato dalla giurisprudenza del TF, il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico o privato, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).

Deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.

3.4.

La riduzione/esclusione dell’indennizzo nel CPP corrisponde alla giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010 con la vigenza del CPP TI.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).

Lo scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424).

Il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).

3.5.

Nel caso concreto, per quanto attiene al danno relativo al cambio della valuta, il reclamante, incappato in un controllo e trovato in possesso di un’importante somma di denaro, pur sapendo e disponendo della documentazione atta a comprovare l’origine lecita dei fondi, ha preferito fornire una prima versione inveritiera e poco credibile dei fatti, che conseguentemente ha provocato l’apertura del procedimento a suo carico.

Egli aveva certo il diritto di tacere o di non dire la verità: non viene certo punito per questo sul piano penale. Tuttavia, l’imputato che, pur sapendo e potendo documentare la provenienza lecita dei fondi, tace o dice cose non vere, assume la responsabilità di questi suoi atti in relazione all’apertura, all’evoluzione e alla continuazione del procedimento.

L’aver taciuto l’origine lecita (e documentabile) dei fondi, l’aver fornito una prima versione non vera e poco credibile, ha cagionato l’apertura del procedimento e la conseguente perquisizione: quanto trovato nella vettura e a casa sua, così come le ulteriori diverse versioni, hanno ovviamente protratto il procedimento.

Con questo suo atteggiamento, certo consentitogli, ha colpevolmente cagionato l’apertura del procedimento e il protrarsi del medesimo, assumendosi in tal modo la responsabilità dei danni che ne sono derivati. Di conseguenza egli deve sopportare gli inconvenienti che questo suo atteggiamento ha ingenerato, come pure i costi di patrocinio e la differenza di cambio realizzatasi nel tempo.

Analogamente alla persona che, per esempio, a torto si autoaccusa di un incendio, comportando l’apertura di un procedimento a suo carico, anche il qui reclamante, decidendo di non fornire immediatamente le spiegazioni e i documenti sulla provenienza lecita del denaro, ha generato e protratto il procedimento a suo carico. Una simile soluzione è ammessa anche dalla dottrina (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 12-13), oltre che dalla giurisprudenza già menzionata.

A ragione quindi il magistrato inquirente ha negato qualsiasi indennizzo ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo comportamento abbia concorso alla realizzazione dei fatti che hanno portato all’apertura del procedimento penale.

La decisione del procuratore pubblico di non assegnare alcun risarcimento ex art. 429 CPP é pertanto meritevole di tutela nel merito.

3.6.

Nell’ottica dell’art. 429 CPP, ci si può interrogare a sapere se una differenza di cambio, insorta nel tempo, possa assurgere a danno risarcibile.

Nel caso concreto, occorre rilevare come il cambio da CHF in Euro sia avvenuto subito e con il consenso del reclamante. In tempi brevi é pure stato effettuato l’esame sulle banconote recuperate.

Il reclamante quindi, già a quel momento, avrebbe potuto chiedere il cambio della somma in franchi svizzeri. Avrebbe anzi dovuto richiederlo, in applicazione del principio della buona fede e del principio del diritto della responsabilità civile, in base al quale il danneggiato (anche ipotetico) deve contenere il possibile danno.

Come esposto al punto precedente, l’art. 430 CPP esclude in ogni caso la rifusione dell’importo preteso.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 309 - 310, 322, 385 e 393 ss., 429 e 430 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere

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