DTF 134 IV 328, 1B_57/2009, 1B_67/2012, 1B_721/2011, 6B_114/2011
Incarto n. 60.2012.363 60.2012.364
Lugano 11 novembre 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 19/20.9.2012 (60.2012.363) e 20/21.9.2012 (60.2012.364) presentati da
RE 1, , patr. da: PR 1, , (60.2012.363)
PI 3, , patr. da: avv. PR 4, , (60.2012.364)
contro
la decisione 6.9.2012 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con cui ha sospeso il procedimento penale promosso a carico di PI 68, di ignota dimora (inc. MP __________);
richiamati gli scritti 24/25.9.2012, 25/27.9.2012 e 24/25.10.2012 (dupliche) di PI 33, PI 34, PI 35, PI 36, PI 37, PI 38, PI 39 e PI 40 (tutti patr. da: avv. PR 17, __________) – che si sono rimessi al giudizio di questa Corte –, 25/26.9.2012 e 24/25.10.2012 (dupliche) della PI 11 (patr. da: avv. PR 8, __________) – che pure si è rimessa al giudizio della Corte –, 1.10.2012 e 25.10.2012 (dupliche) del magistrato inquirente – che, esposte le sue considerazioni, ha postulato la reiezione delle impugnative –, 22/23.10.2012 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni – e 22/23.10.2012 (replica) di PI 3 – che parimenti si è confermato nelle sue allegazioni –;
preso atto che gli ulteriori interessati al procedimento, interpellati, non si sono espressi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il Ministero pubblico, nel corso del 2004, ha promosso un procedimento penale a carico, tra gli altri, di PI 68, di PI 1, di PI 4, di RE 1 e di PI 3 – responsabili formali / operativi della PI 9, __________, ora in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato il 19.8.2004 dall’allora Commissione federale delle banche – per amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, soppressione di documenti, cattiva gestione e bancarotta fraudolenta (inc. MP __________).
b. Con decisione 4.4.2012 il magistrato inquirente – in applicazione dell’art. 30 CPP – ha disgiunto il procedimento penale nei confronti di PI 68, verso il quale era stato spiccato un ordine di arresto, considerato che non era mai stato interrogato e che le verifiche esperite in territorio __________ non avevano permesso di stabilire che si era iscritto nell’anagrafica di un comune.
Il medesimo giorno ha disposto la chiusura dell’istruzione penale a carico di parte dei responsabili formali / operativi della società.
c. In data 24.5.2012 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa – davanti alla competente Corte delle assise criminali di __________ – nei confronti di PI 3, di PI 1, di PI 2 e di RE 1 (ACC __________).
Il dibattimento a loro carico avrà luogo nelle prossime settimane.
d. Con gravami 16/17.4.2012 (inc. __________) e 19/20.4.2012 (inc. __________) PI 3 e RE 1 hanno postulato che fosse annullata la pronuncia 4.4.2012 di disgiunzione. Hanno sostenuto, in particolare, che la decisione di disgiunzione avrebbe comportato una violazione del principio dell’unità della procedura, previsto dall’art. 29 CPP, e che, se un imputato non ha potuto sufficientemente esprimersi nel corso del procedimento penale, la conseguenza non sarebbe stata la disgiunzione del procedimento penale secondo l’art. 30 CPP, ma la sospensione del medesimo in applicazione dell’art. 314 CPP.
e. Con sentenza 28.8.2012 questa Corte ha accolto le impugnative.
Ha ritenuto, riconosciuta la legittimazione dei reclamanti ad aggravarsi contro la decisione, che – posto come PI 68 si fosse reso latitante fin dall’inizio del procedimento penale – non era stato possibile condurre a suo carico la procedura preliminare giusta gli art. 299 ss. CPP: non poteva quindi essere deferito davanti ad una Corte di merito. Ha aggiunto che la conseguenza del fatto che PI 68 non fosse mai stato interrogato non era tuttavia la disgiunzione del procedimento penale, ma la sua sospensione in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP. La decisione doveva pertanto essere annullata perché prolata in violazione degli art. 30 e 314 cpv. 1 lit. a CPP, ossia siccome errata dal profilo giuridico. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto – anzitutto – procedere con un mandato di ricerca, per l’__________, secondo l’art. 210 cpv. 1 CPP (art. 314 cpv. 3 CPP) e, poi, avrebbe potuto sospendere il procedimento penale nei confronti di PI 68 (inc. __________).
f. Il 6.9.2012 il procuratore pubblico ha emanato una richiesta di ricerca internazionale del luogo di dimora di PI 68 – in tutto il territorio __________ – con scadenza 10.8.2013.
g. Il medesimo giorno, 6.9.2012, il magistrato inquirente ha disposto la sospensione del procedimento a carico del predetto.
Ha sottolineato che PI 68 non era mai stato interrogato sui fatti oggetto del procedimento penale. Ha ricordato che, nonostante l’ordine di arresto internazionale, spiccato nel corso del 2004, e gli accertamenti eseguiti per il tramite della polizia cantonale, dell’ottobre 2011, non era stato possibile arrestarlo rispettivamente risalire al luogo del suo soggiorno. Da qui, dunque, la decisione di sospensione del procedimento penale.
h. Con scritto 17.9.2012 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte, e a tutte le parti del procedimento, che il Comando della polizia cantonale l’aveva informato che la pubblicazione del mandato di ricerca non poteva essere effettuata stante l’ordine di arresto internazionale. Secondo l’art. 41 dell’ordinanza N-SIS (ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen e sull’ufficio SIRENE) una persona non poteva infatti essere oggetto di più di una segnalazione in uscita nel SIS.
i. Con impugnative 19/20.9.2012 di RE 1 e 20/21.9.2012 di PI 3, i reclamanti postulano l’annullamento della decisione di sospensione del procedimento penale nei confronti di PI 68, emanata il 6.9.2012.
RE 1 sostiene che, se si ricerca una persona con mandato internazionale, non si potrebbe simultaneamente affermare che essa sia comunque irreperibile. Lo scopo dell’art. 314 cpv. 3 CPP sarebbe quello di garantire quanto più possibile il principio dell’unità della procedura sancito dall’art. 29 CPP: prima di sospenderla a carico di un imputato con luogo di soggiorno ignoto, bisognerebbe perlomeno ricercarlo. L’esito della ricerca direbbe se l’imputato è irreperibile e quindi se va sospeso il procedimento. In concreto si sarebbe dovuto ricercare PI 68 e poi, se del caso, sospendere il procedimento. Il mandato di ricerca internazionale e la decisione di sospensione sarebbero stati emanati lo stesso giorno. L’esito del mandato di ricerca sembrerebbe del tutto irrilevante per il magistrato inquirente, che – a priori – avrebbe deciso di sospendere il procedimento. Sarebbe il risultato della ricerca, non il semplice fatto di avere spiccato un mandato, che determinerebbe l’irreperibilità.
PI 3, che sarebbe legittimato a reclamare, afferma – ricordato l’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP – che il procuratore pubblico avrebbe emanato la decisione di sospensione del procedimento il medesimo giorno in cui avrebbe spiccato la richiesta di ricerca internazionale, senza dunque attenderne gli esiti. Si chiede perché, stante l’art. 41 cpv. 1 dell’ordinanza N-SIS, il magistrato inquirente non abbia revocato l’ordine di arresto internazionale, che – essendo l’imputato cittadino __________ e quindi non estradabile dall’__________ – non sarebbe stato eseguibile. La richiesta di ricerca internazionale sarebbe doppiamente efficace, perché permetterebbe di conoscere la dimora di PI 68 e di sentirlo, per poi procedere al processo in via contumaciale.
Delle ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle dupliche del procuratore pubblico, si dirà se necessario al fine del giudizio in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Il 24.9.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di effetto sospensivo inoltrata da PI 3 in difetto di un danno irreparabile e di proporzionalità.
2.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (decisione di sospensione del procedimento, impugnabile – per il rinvio ex art. 314 cpv. 5 CPP – secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
I gravami, inoltrati il 19/20.9.2012 ed il 20/21.9.2012 contro la decisione 6.9.2012 del procuratore pubblico con cui ha decretato la sospensione del procedimento a carico di PI 68, sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibili (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 12; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 44; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 23).
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Si tratta anzitutto di esaminare se i reclamanti, imputati nel procedimento penale inc. MP __________, deferiti davanti alla Corte di merito, siano legittimati a contestare la decisione con cui il procuratore pubblico ha sospeso il procedimento penale a carico di PI 68, coimputato nello stesso procedimento.
3.2.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP (disposizione applicabile alla procedura di sospensione del procedimento in ragione del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 5 CPP) legittimate ad impugnare la decisione di sospensione sono le parti. Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011 consid. 2.3.).
Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono l’imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP).
Un imputato non ha un interesse giuridicamente protetto ad impugnare una decisione su un coimputato o un atto a favore di una parte che non tocchi gli interessi delle altre (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1461).
3.3.
I reclamanti sono imputati nel procedimento inc. MP __________ e quindi parti del medesimo. Il fatto di essere parti non è sufficiente, di per sé, per fondare la loro legittimazione ai gravami: è necessario, come anticipato, un interesse giuridicamente protetto.
Essi si aggravano contro la decisione concernente la sospensione del procedimento penale nei confronti del coimputato PI 68 [al quale la pronuncia è stata notificata in applicazione dell’art. 88 cpv. 4 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 43)]. Sono pertanto legittimati a impugnare la decisione 6.9.2012 solo nella misura in cui li tocchi nei loro interessi.
Sostengono che la decisione di sospensione comporterebbe una violazione del principio dell’unità della procedura ex art. 29 CPP.
3.4.
Questa Corte – nel giudizio 28.8.2012 (inc. __________) – aveva riconosciuto la legittimazione dei qui reclamanti ad impugnare la decisione di disgiunzione del procedimento penale a carico di PI 68. Aveva ritenuto che: “Il procedimento penale contro i responsabili formali / operativi della PI 9 è stato promosso nel corso del 2004. Esso concerne, tra gli altri, i qui reclamanti nella veste di imputati. Il medesimo procedimento riguarda anche PI 68. I fatti per i quali tutti loro sono indagati attengono alla gestione della PI 9, ora in liquidazione, nel periodo 1999 – 2004. La fattispecie imputata loro è dunque essenzialmente la stessa. La portata delle loro funzioni all’interno della società e le singole responsabilità devono ancora essere definitivamente stabilite, anche se il ruolo avuto da PI 68, mai interrogato, sembrerebbe essere stato quello di una figura dominante. Il Tribunale federale – (…) – ha ritenuto che qualora i reati commessi da più agenti siano strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, come senza dubbio è il caso in concreto, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente, in particolare quando, in caso di partecipazione, la portata e le circostanze di quest’ultima siano reciprocamente contestate e sussista il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri (DTF 116 Ia 305 consid. 4b.). Si tratta invero di un diritto costituzionale: “(…) unter Umständen verfassungsrechtlich geboten sein kann, (…)” (DTF 134 IV 328 consid. 3.3.) congiungere o non disgiungere i procedimenti se sono date le citate condizioni. Ora, stante la fattispecie sfociata nel procedimento inc. MP __________, concernente un medesimo complesso di fatti e riguardante un numero importante di persone implicate, i cui ruoli e le cui responsabilità non sono ancora stati fissati in via definitiva, con possibile rischio che un imputato tenti di far rimbalzare su un altro le sue eventuali colpe, si giustifica di riconoscere ai reclamanti, in ragione della giurisprudenza appena citata, la legittimazione ad invocare un grave pregiudizio dato dalla decisione di disgiunzione: essi hanno infatti un interesse giuridicamente protetto che venga esaminato nel merito se, in concreto, l’atto impugnato sia lesivo del principio dell’unità della procedura. Il fatto che essi siano legittimati giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non implica nondimeno che i reclami – ricevibili – siano fondati nel merito. (…)” (consid. 3.4.3.2., p. 6 s.).
Le stesse considerazioni valgono nel caso di specie: la decisione di sospensione, nei suoi effetti, disgiunge di fatto il procedimento inc. MP __________: RE 1 e PI 3 hanno perciò anche in relazione alla pronuncia 6.9.2012 un interesse giuridicamente protetto che venga vagliato nel merito se l’atto impugnato lede il principio dell’unità della procedura.
4.1.1.
A’ sensi dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito (lit. c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).
Prima della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).
4.1.2.
L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 ss. CPP, ad es. perché il luogo di soggiorno dell’imputato è ignoto (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1169; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1236).
I motivi di sospensione sono indicati, non esaustivamente (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 5; di altra opinione, N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, disposizione potestativa (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.).
Il pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della norma, che gli permette per es. di decidere se sospendere il procedimento o emanare un decreto di non luogo a procedere (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione dell’imperativo di celerità a’ sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 1; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 4; decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2.; decisione TF 1B_57/2009 del 16.6.2009 consid. 2.1.1.).
Qualora il luogo di soggiorno dell’imputato non è noto, il pubblico ministero sospende il procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP).
Non è infatti possibile, secondo il CPP, condurre una procedura preliminare a’ sensi degli art. 299 ss. CPP contro un imputato di ignota dimora (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 13; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 4 / art. 366 CPP n. 10).
Ex art. 314 cpv. 3 CPP è obbligatorio, in caso di sospensione perché la persona è di ignota dimora, un “mandato di ricerca” o un “mandato di cattura” secondo l’art. 210 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 25; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1238; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 314 CPP n. 4).
4.2.
Nel giudizio 28.8.2012, sopra ricordato, questa Corte ha ritenuto che la conseguenza del fatto che PI 68 non fosse mai stato interrogato non era la disgiunzione del procedimento penale, come aveva reputato il procuratore pubblico prolando la decisione 4.4.2012, ma la sua sospensione in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP. Il magistrato inquirente doveva – anzitutto – procedere con un mandato di ricerca, per l’__________, in applicazione dell’art. 210 cpv. 1 CPP (art. 314 cpv. 3 CPP); poteva, poi, se del caso, sospendere il procedimento penale.
4.3.
Il procuratore pubblico, il 6.9.2012, ha emanato una richiesta di ricerca internazionale del luogo di dimora dell’imputato, in __________.
Il medesimo giorno ha sospeso, giusta l’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP, il procedimento promosso a carico di PI 68. Il magistrato inquirente, rammentata l’apertura del procedimento nei confronti dei responsabili formali ed operativi della PI 9 per il dissesto finanziario della società, ha rilevato che l’imputato non era mai stato interrogato sui fatti oggetto del procedimento penale. Ha ricordato che, malgrado l’ordine di arresto internazionale, spiccato nel 2004, e gli accertamenti eseguiti per il tramite della polizia cantonale, dell’ottobre 2011, non era stato possibile arrestarlo e risalire al luogo del suo soggiorno.
4.4.
4.4.1.
La pronuncia 6.9.2012 del procuratore pubblico in capo alla sospensione del procedimento penale [sufficientemente motivata giusta gli art. 80 cpv. 2 prima frase CPP e 29 cpv. 2 Cost. siccome si esprime quanto basta, in maniera comprensibile, sulle ragioni a fondamento di questa scelta procedurale (cfr., sulla motivazione di un decreto di sospensione: BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 29; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 20)] è stata prolata, come appena detto più sopra, lo stesso giorno in cui il magistrato inquirente ha disposto una richiesta di ricerca internazionale del luogo di dimora di PI 68.
Il procuratore pubblico ha quindi proceduto simultaneamente al mandato di ricerca ed alla sospensione del procedimento penale.
L’art. 314 cpv. 3 CPP prevede nondimeno che, prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero spicchi un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di soggiorno non sono noti.
Questa Corte, nella sua pronuncia 28.8.2012, aveva peraltro indicato che “La decisione 4.4.2012 del procuratore pubblico deve pertanto essere annullata perché prolata in violazione degli art. 30 e 314 cpv. 1 lit. a CPP, ossia siccome errata dal profilo giuridico. Il magistrato inquirente dovrà – anzitutto – procedere con un mandato di ricerca, per l’Italia, in applicazione dell’art. 210 cpv. 1 CPP. Potrà, poi, sospendere il procedimento verso PI 68” (consid. 4.3.2., p. 10, inc. __________).
I due atti – mandato di ricerca e sospensione del procedimento penale – non dovrebbero essere effettuati contemporaneamente: prima si deve ricercare (durante un lasso di tempo ragionevole a dipendenza della fattispecie concreta) il luogo di soggiorno dell’autore e, solo successivamente, una volta determinato che detto luogo è (ancora) ignoto, si può procedere – se del caso – alla sospensione del procedimento penale.
4.4.2.
Nel caso concreto si può ritenere che, sebbene il mandato di ricerca disposto il 6.9.2012 dal magistrato inquirente non potesse fatalmente essere eseguito entro il medesimo giorno, il luogo di soggiorno di PI 68 fosse, a quel momento, stato ricercato senza successo, e fosse pertanto ignoto, come risulta dal rapporto di esecuzione 31.10.2011 della polizia cantonale (AI 2458).
4.4.3.
Certo, gli accertamenti sfociati nel menzionato rapporto di esecuzione 31.10.2011 della polizia cantonale potevano essere approfonditi, ciò che doveva avvenire nel contesto del mandato di ricerca ex art. 314 cpv. 3 CPP, ricordato da questa Corte nella sua sentenza 28.8.2012 (consid. 4.3.2.).
La Corte dei reclami penali ha fatto chiaro riferimento al mandato di ricerca, a prescindere dal fatto che la legge stessa lo prevedesse prima di procedere alla sospensione del procedimento (art. 314 cpv. 3 CPP), perché atto manifestamente idoneo al caso, in alternativa all’ordine di arresto del 10.8.2004 nei confronti di PI 68. Lo stesso è stato “(…) dato per esecuzione al Comando della polizia cantonale per la diffusione nazionale ed internazionale (zone 2 (eccetto __________), 3, 4, 5, 6 e 8) (…)” (AI 72), di modo che per un cittadino __________ soggiornante in __________, come è il caso di PI 68, tale ordine è – del tutto – inefficace per reperirlo.
Certo, nel caso in cui lo stesso si recasse in altro paese e fosse arrestato, consentirebbe la sua estradizione.
La soluzione del mandato di ricerca era, ed è ancora oggi, oltre che disciplinata dalla legge stessa, una valida alternativa all’ordine di arresto.
4.5.
Il principio di celerità a’ sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati) impone del resto di confermare la pronuncia del procuratore pubblico per non procrastinare oltre il procedimento penale a carico proprio dei qui reclamanti nel caso in cui si attendesse l’esito della ricerca.
In queste circostanze, il principio dell’unità della procedura di cui all’art. 29 cpv. 1 CPP (secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione) non è perciò leso dalla decisione 6.9.2012 del procuratore pubblico.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 314, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
I reclami 19/20.9.2012 di RE 1 e 20/21.9.2012 di PI 3 sono respinti.
La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 580.--, per complessivi CHF 1'380.-- (milletrecentoottanta), sono poste a carico, in ragione di ½ ciascuno, di RE 1, __________, e di PI 3, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera