Incarto n. 60.2012.277
Lugano 26 luglio 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.7.2012 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 29.6.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà mediante la quale ha ordinato la carcerazione preventiva del reclamante fino al 24.8.2012 (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 9.7.2012 del procuratore pubblico Zaccaria Akbas mediante le quali chiede di respingere il gravame e di confermare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi;
richiamato lo scritto 9/10.7.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale rimanda al testo della propria decisione e si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamati gli scritti di replica del 17/19.7.2012 e di duplica del 19/20.7.2012 e 20/23.7.2012;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso di precedenti inchieste in materia di stupefacenti, alcune persone hanno riferito di aver acquistato cocaina dal qui reclamante.
Il Ministero pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________), ha chiesto ed ottenuto delle sorveglianze telefoniche, ha in seguito (con l’ausilio della polizia) interrogato diverse persone che hanno ammesso degli acquisti di cocaina dal reclamante.
Non essendo stato possibile rintracciare il reclamante, il procuratore pubblico ha emesso in data 18.1.2011 un mandato di cattura nei suoi confronti.
b. In data 27.6.2012 il reclamante è stato fermato dalle guardie di confine in territorio di __________.
Il giorno successivo è stato interrogato dal procuratore pubblico, alla presenza del suo difensore d’ufficio, e gli sono state contestate le versioni fornite dalle diverse persone a suo tempo sentite dalla polizia.
Il reclamante ha ammesso (verbale 28.6.2012 p. 7 a 9) la vendita di quantitativi di cocaina, estremamente inferiori rispetto a quelli indicati dalle persone ascoltate dalla polizia.
c. In data 29.6.2012 il reclamante è comparso in udienza avanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, che ha ordinato la sua carcerazione preventiva per un periodo di poco meno di due mesi (fino al 24.8.2012).
Il magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato a carico del reclamante in relazione alle sue parziali ammissioni e alle chiamate in causa proferite da 14 persone nei suoi confronti quale venditore di cocaina, per differenti quantitativi di stupefacente.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure ammesso l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: un pericolo di collusione, al fine di evitare che il reclamante contatti gli acquirenti noti ed eventuali altri ancora da identificare, per concordare versioni di comodo; un pericolo di fuga, in quanto il reclamante è cittadino straniero, con permesso di soggiorno in altro stato europeo, senza legami con il territorio elvetico. Il magistrato ha ritenuto che non vi fosse la possibilità di adottare delle misure sostitutive alla carcerazione, ed ha giudicato proporzionato il periodo di detenzione richiesto di due mesi.
d. Con ricorso (recte: reclamo) del 5/6.7.2012, RE 1 chiede di accogliere il proprio gravame, di essere conseguentemente messo in libertà, protestando spese e ripetibili.
Data l’esistenza di verbali di 14 persone che chiamano in causa il reclamante, questi non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato a suo carico.
Sottolinea come i fatti risalirebbero al periodo 2008-2010: considerato come le 14 persone sentite sarebbero state nel frattempo condannate, non sussisterebbe più un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.
Inoltre le altre eventuali prove necessarie dovrebbero essere già state assunte (visto il tempo trascorso), di modo che il reclamante chiede di essere posto in libertà, non potendo la carcerazione preventiva essere ordinata unicamente allo scopo di ottenere la confessione dell’imputato.
Il reclamante ritiene poi che le dichiarazioni proferite da una persona, 22 mesi orsono, che farebbero stato di un suo coinvolgimento ben maggiore in fatti di droga, non sarebbero attendibili e non sarebbero state in ogni caso adeguatamente approfondite dall’accusa.
Per il pericolo di fuga, il reclamante precisa di abitare in __________, paese dal quale, in caso di sua fuga, la Svizzera potrebbe ottenere facilmente l’estradizione. La fuga sarebbe inoltre concretamente da escludere anche in ragione dei quantitativi contenuti di stupefacente in discussione.
Escluso è pure un pericolo di reiterazione. Con riferimento alla proporzionalità, richiamata una sentenza recente, il reclamante, incensurato, ritiene che per lo spaccio di 250 grammi non rischi una pena da scontare, di modo che l’attuale detenzione preventiva è sproporzionata ed assurge ad esecuzione anticipata della pena.
e. Nelle proprie osservazioni 9.7.2012, il procuratore pubblico evidenzia che, in ragione del tempo trascorso tra i fatti e l’arresto, occorre del tempo per organizzare e procedere ai confronti necessari per chiarire la posizione del reclamante.
Per abbreviare i tempi, si renderebbe necessaria la continuazione della detenzione del reclamante, essendo peraltro pacifico il pericolo di fuga nel suo caso. In conclusione il procuratore pubblico chiede la conferma della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
f. Con scritto 9/10.7.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinviato al testo della propria decisione e si è rimesso al giudizio di questa Corte.
g. In replica, il reclamante non comprende quali sarebbero i rischi per l’inchiesta in caso di sua scarcerazione, visto il tempo trascorso dalla verbalizzazione delle persone che lo chiamano in causa. La necessità dei confronti non comporta quella della sua carcerazione preventiva. Non essendo più stati condotti atti d’inchiesta dal gennaio 2011, il reclamante ritiene abusivo trattenerlo in carcere in attesa che, dopo 18 mesi, si trovino maggiori prove contro di lui.
h. In duplica, il procuratore pubblico ricorda come il reclamante si fosse reso irreperibile, ciò che rende necessario effettuare ora i confronti. Il palese pericolo di fuga sarebbe tale da giustificare la carcerazione del reclamante fino al dibattimento. Dei confronti sono già in corso, ed una volta esperiti anche gli altri, il procuratore pubblico assicura che procederà senza indugio ad emettere l’atto d’accusa.
i. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni di duplica.
in diritto
La possibilità per il carcerato di impugnare la decisione che ordina la carcerazione presso la giurisdizione di reclamo è prevista dall’art. 222 CPP.
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato contro la decisione 29.6.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi e pervenuto il 6.7.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale destinatario del provvedimento coercitivo, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annul-lamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Secondo l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
Secondo l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che, chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo compia effettivamente.
2.2.
Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità.
2.3.
Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di commissione di un reato, non spetta alla Corte dei reclami penali esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Corte dei reclami penali deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
Nel presente caso, non sono contestati i seri e concreti indizi a carico dell’imputato: gli stessi peraltro risultano pacifici sia dalle parziali ammissioni, sia dalle versioni fornite da 14 persone, che gli sono state contestate in occasione dell’interrogatorio del 28.6.2012 da parte del procuratore pubblico.
Nel presente caso, contestati sono il pericolo di collusione, il pericolo di fuga e la proporzionalità della carcerazione preventiva ordinata.
5.1.
I pericoli di collusione e di inquinamento dei mezzi di prova sono precisati all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “... vi è seriamente da temere che: … b. influenzi persone e inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.
Come già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP, detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico.
Tali pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora da sentire – o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (Commentario CPP – E. MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).
5.2.
È nella natura dell’inchiesta in materia di stupefacenti la necessità di identificare degli acquirenti e stabilire gli importi ceduti, nonché la necessità di identificare anche i fornitori della sostanza.
Nel caso concreto, confrontato con le versioni fornite da un certo numero di acquirenti, il reclamante ha fatto delle ammissioni: le stesse divergono però, in modo importante, per quanto riguarda le quantità trattate con i diversi acquirenti.
Ciò richiede ovviamente degli approfondimenti dell’inchiesta, in particolare organizzando dei confronti, ciò che fonda i bisogni d’inchiesta.
L’esistenza di importanti divergenze sui quantitativi rende concreto anche il rischio di collusione: occorre evitare che il reclamante, se posto in libertà, possa contattare le persone che lo coinvolgono, prima dei confronti, per concordare versioni di comodo. Visti l’importanza delle divergenze e del numero di persone coinvolte, il rischio di collusione appare certamente dato.
Il pericolo di fuga è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato, per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
L’art. 221 cpv. 1 lit. a CPP ritiene realizzato detto pericolo se “vi sia seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione”. Anche in questo caso il CPP ha recepito quanto precedentemente sviluppato dalla giurisprudenza (Commentario CPP – E. MELI, art. 221 CPP n. 7 e 8).
In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
6.2.
Nel presente caso, il reclamante è straniero, e risiede con la famiglia in altro Stato estero. Non ha agganci con il territorio svizzero, ed era finora irreperibile.
Non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità elvetiche. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza e il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive, ritenuta l’assenza totale di legami con il territorio elvetico.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il nuovo CPP ha recepito tale giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile”.
7.2.
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità (art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.
Concretamente l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.
7.3.
Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).
7.4.
Nel presente caso la durata della carcerazione è certamente inferiore alla possibile pena.
Per quanto attiene al principio di celerità, è pacifico che l’istruzione debba essere condotta con ritmo e che la posizione del reclamante vada chiarita in fretta.
In tal senso, dei confronti sono già in corso e dovrebbero continuare con buon ritmo.
Per quanto attiene al problema della sussidiarietà, quanto indicato ai punti precedenti (in relazione al pericolo di fuga e al pericolo di collusione) non consente di adottare, con l’efficacia richiesta, delle misure sostitutive.
7.5.
La possibilità che la pena inflitta dal giudice di merito possa essere sospesa condizionalmente non è influente riguardo alla carcerazione preventiva ed alla sua proporzionalità, come costantemente ricordato dal TF (decisioni 1B_641/2011 del 25.11.2011, 1B_599/2011 del 17.11.2011, 1B_422/2011 del 6.9.2011).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera