Incarto n. 60.2012.171
Lugano 14 giugno 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.03./23.04.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti riguardanti procedimenti penali nel frattempo archiviati inerenti, tra gli altri, a PI 1;
premesso che la richiesta datata 12.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 23.04.2012, producendo un incarto penale inerente a PI 1;
richiamato lo scritto 25.04.2012 del procuratore generale, che comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
richiamato inoltre lo scritto 4/7.05.2012 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale contesta recisamente le accuse mosse nei suoi confronti e si rimette al prudente giudizio di questa Corte in merito alla presente richiesta;
rilevato che l’autorità istante non ha presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, unitamente all’incarto penale MP __________ inerente a PI 1 e altre persone – il IS 1 (in seguito IS 1), con riferimento all’inchiesta fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) condotta dai collaboratori dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a carico di __________ e di PI 1 chiede di poter consultare gli atti degli incarti penali inerenti, tra gli altri, a quest’ultimo, così come gli atti riguardanti le seguenti società con sede a __________, segnatamente __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e la __________, __________;
che a suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa che a carico di __________ e di PI 1 sussisterebbero sospetti di gravi infrazioni fiscali perpetrate nell’ambito della gestione delle predette società, avendo in particolare occultato "(…) all’autorità fiscale l’entità delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte, violando così la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (…) e causando un mancato incasso all’erario di importi molto elevati"; gli stessi si sarebbero inoltre "(…) serviti di numerosi rendiconti falsi commettendo così il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)" e che "(…). Principalmente i presunti reati fiscali riguarderebbero la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e quindi di utili" (istanza 12.03./23.04.2012, p. 2, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore generale e PI 1 si sono rimessi al prudente giudizio di questa Corte;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);
che sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);
che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD);
che l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II 318 consid. 6.1.);
che inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)";
che gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato inerente, tra l’altro, alla persona di PI 1 – a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali di quest’ultimo ad esaminare gli atti del citato incarto, poiché concerne altre persone / altre società che non sono indicate nella presente richiesta ed il suo contenuto esula dalla presente istanza, essendo la fattispecie estranea al contesto ricercato dall’IS 1;
che in siffatte circostanze l’istanza deve essere respinta;
che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera