Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125

Incarto n. 60.2012.125

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 30.3/2.4.2012 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

in relazione

alla decisione 22.3.2012 del procuratore generale John Noseda sull’istanza di indennità per ingiusto procedimento 16.3.2012 (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 12.4.2012 e 24.4.2012 (duplica) del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle proprie motivazioni;

vista la replica 18/19.4.2012 dell’avv. RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.In data 14.9.2009 l’__________ (in seguito __________) ha presentato un esposto per titolo di truffa e amministrazione infedele, in relazione al contratto di acquisizione delle azioni della società __________ (in seguito __________), stipulato in data 13.12.2008 e sottoscritto da un lato da __________, in qualità di venditore, e dall’altro da __________ e da RE 1 per conto di __________, acquirente (inc. MP __________).

Il procedimento è stato promosso, tra gli altri, nei confronti di __________, __________ e RE 1. Le ipotesi di reato sono state estese ai reati di infedeltà nella gestione pubblica, corruzione attiva e corruzione passiva.

b.Con decisione 20.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono, tra gli altri, nei confronti di RE 1, per il titolo di corruzione passiva, per mancanza di elementi sufficienti “a sostanziare l’accettazione di un possibile comportamento costitutivo di reato” (decreto di abbandono 20.3.2012, p. 6, ABB __________).

L’abbandono non è stato impugnato ed è cresciuto in giudicato.

c. Con istanza di indennizzo 16.3.2012, RE 1 chiede al magistrato inquirente che gli venga riconosciuta ai sensi dell’art. 429 CPP un’indennità complessiva di CHF 330'929.25, per spese legali (CHF 54'729.25), danno economico (CHF 271'200.--) e torto morale (CHF 5'000.--).

d.Con decisione 22.3.2012 il procuratore generale ha parzialmente accolto l’istanza di indennizzo, riconoscendo un’indennità di CHF 39'639.20 per spese legali.

Ha negato il risarcimento del danno economico, legato al licenziamento avvenuto in data 19.10.2009 del reclamante in seno all’__________, in quanto tale nocumento non sarebbe in nesso di causalità adeguato con il procedimento penale.

Anche il risarcimento del torto morale è stato negato, in quanto RE 1 avrebbe “oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2, inc. MP __________).

Delle ulteriori motivazioni addotte dal procuratore generale a sostegno della sua decisione si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

e. Con il presente tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e che gli venga riconosciuto un indennizzo pari alla somma di CHF 328'888.60, oltre interessi, per spese legali (CHF 52'688.60), danno economico (CHF 271'200.--) e torto morale (CHF 5'000.--).

Per quanto riguarda il risarcimento delle spese legali, il reclamante non contesta in questa sede la prima riduzione operata dal magistrato inquirente circa alcuni atti di assistenza legale antecedenti l’avvio degli atti di indagine nei suoi confronti (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3).

In merito alla riduzione della seconda posta di spesa legale, circa un intervento di patrocinio precedente un’istanza di abbandono da 7 ore a 3 ore, RE 1 sostiene che “all’epoca si trattava di presentare una richiesta che fosse fondata in fatto ed in diritto, il che presuppone il riesame integrale di tutto il fascicolo processuale, che era ed è assai voluminoso e complesso, (...): il previsto atto procedurale richiedeva pertanto una conoscenza assolutamente approfondita di tutti gli atti del procedimento allora disponibili, allorché il qui reclamante (ed il sottoscritto patrocinatore) in corso di inchiesta ovviamente non avevano avuto accesso agli atti concernenti altri prevenuti (...); pertanto la richiesta di riconoscimento di un dispendio di 7 ore ed un quarto viene integralmente mantenuta” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3-4).

Contesta parimenti la riduzione del saggio orario da CHF 400.-- a CHF 300.--, precisando che la prassi utilizzata dall’allora Camera dei ricorsi penali, ed avallata dal TF, fissa una tariffa oraria minima, ma non una massima. Ritiene che proprio la complessità della fattispecie richiedeva specifiche conoscenze di carattere economico, al fine di poter impostare una corretta difesa dell’avv. RE 1, ciò che a suo dire giustifica un saggio orario di CHF 400.--.

Per quanto riguarda le altre poste di danno, l’avv. RE 1 contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo che lo stesso avrebbe stravolto il senso dell’art. 430 CPP rifiutando l’indennizzo in quanto l’imputato avrebbe provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale.

Il reclamante ritiene che tale norma, secondo la dottrina più autorevole, parla di comportamenti processuali e non il semplice fatto di raccontare bugie o il rifiuto di collaborare.

In siffatte circostanze, lo stesso ritiene che nessun rimprovero di tale genere gli può essere addebitato, non avendo “alcuna colpa sia per l’apertura del procedimento, avviato da un esposto di __________ del 14 settembre 2009 e che ha dovuto subire, a partire dall’interrogatorio iniziale durato 18 ore, sia per il seguito del procedimento, nel quale ha adempiuto a tutte le richieste di comparizione del magistrato, senza mai nulla eccepire od obiettare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).

Conclude affermando quindi che il requisito legale del comportamento processuale illecito e riprovevole fa totalmente difetto, “ragion per cui la querelata decisione, che si basa su elementi materiali relativi alla fattispecie penale e non a comportamenti processuali è del tutto errata e codesta Corte la deve conseguentemente riformare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame è stato inoltrato il 30.3/2.4.2012 contro la decisione 22.3.2012 del procuratore generale che accoglie parzialmente la richiesta di indennizzo 16.3.2012.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate, fatto salvo quanto indicato al consid. 6.

RE 1, quale imputato il cui procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

2.2.

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1231; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 829 n. 1804; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 21; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP - M. MINI, art. 429 CPP n. 1).

2.3.

Nel merito, agli art. 429 e ss. CPP si ritrovano molti dei principi generali applicati sino al 31.12.2010 con gli art. 317 e ss. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (cfr. sentenza 31.1.2011 inc. CRP __________).

Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

  1. Il procedimento nei confronti di RE 1, apertosi nel corso del 2009, è stato abbandonato in data 20.3.2012 mediante un decreto di abbandono, quindi vigente il nuovo diritto processuale penale (ABB __________).

Dall’1.1.2011 RE 1 ha rivestito quindi la qualità di imputato, applicabile a chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale (art. 111 cpv. 1 CPP).

RE 1 va dunque ritenuto imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP.

Lo stesso ha quindi diritto a ottenere un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento del danno economico e della riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.

  1. 4.1.

Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese dell’imputato sono di esigua entità (c.).

4.2.

Come nel diritto della responsabilità civile, esistono dei casi, tre previsti dal CPP, di esclusione o di riduzione dell’indennità e della riparazione del torto morale.

Le ipotesi previste dall’art. 430 CPP sono esaustive (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 1).

Il primo caso (lit. a.) permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).

Per la nozione di illecito e di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art. 41 CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).

Il secondo e terzo caso permettono di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se, rispettivamente, l’accusatore privato è tenuto ad indennizzare l’imputato e se le spese di quest’ultimo sono di lieve entità (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 3 e 4).

4.3.

La decisione che riduce o esclude l’indennizzo deve indicare per quale ragione la colpa dell’imputato ha prolungato inutilmente l’inchiesta o è stata all’origine della stessa. Gli elementi caratterizzanti tale colpa devono figurare in maniera chiara. Non basta quindi affermare, senza altre precisazioni, che l’imputato ha avuto un comportamento moralmente condannabile o biasimevole.

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).

Deve infatti esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.

La presunzione d’innocenza, garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere rispettata. La riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare intendere che l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono state addebitate (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).

4.4.

Anche in caso di riduzione/esclusione dell’indennizzo non v’è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).

Lo scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424).

Il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).

  1. 5.1.

Ora, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231; Commentario CPP - M. MINI, art. 429 CPP n. 5; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13).

Secondo la giurisprudenza sviluppata fino al 31.12.2010, dalla quale come detto non v’è motivo di scostarsi, la necessità della presenza di un difensore nasceva quindi quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore.

In ambito penale, ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007).

Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007].

Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 49 CPP TI n. 18 ss. ; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

5.2.

L’avv. RE 1, è stato denunciato, unitamente ad altre persone, dall’__________ in data 14.9.2009, nella sua qualità di consulente giuridico della stessa, nell’ambito della sottoscrizione (avvenuta il 13.12.2008) del contratto di acquisizione delle azioni della società __________. Le ipotesi di reato formulate nell’esposto penale erano truffa, amministrazione infedele, poi estese a infedeltà nella gestione della cosa pubblica, corruzione passiva e corruzione attiva.

Tali reati, contro il patrimonio, contro i doveri d’ufficio e professionali e relativi alla corruzione, punibili con pene detentive anche fino a cinque anni, erano tali da poter, qualora fossero stati confermati gli indizi, incidere in modo importante sul futuro professionale e quindi economico di RE 1.

Le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale, e ciò anche se RE 1 è lui stesso di formazione avvocato.

Peraltro, l’esigenza di una difesa nei casi che possono compromettere l’esercizio di una professione sottoposta ad autorizzazione è stata ancora di recente ribadita dal TF (cfr. decisione TF 1B_605/2011 del 4.1.2012).

Nella fattispecie la presenza di un difensore esterno ai fatti e non coinvolto come lo stesso avv. RE 1, era pertanto necessaria, ritenuto come gli interessi di quest’ultimo avrebbero potuto essere colpiti in misura importante.

5.3.

Vanno quindi esaminate le poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore generale ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.

5.3.1.

Per quanto riguarda l’esposizione di 7 ore e 15 min relative alla preparazione di una richiesta di abbandono al Ministero pubblico, ridotta dal magistrato inquirente a 3 ore, si rileva che il reclamante nel proprio gravame non sostanzia in modo sufficiente il dispendio orario per tale atto procedurale. Lo stesso non accenna neppure ad un riferimento di data relativo a tale atto, e neppure a che posizione corrisponderebbe tale scritto nella nota d’onorario.

Dalla nota d’onorario 9.3.2010, allegata all’istanza di indennizzo 16.3.2012, risulta in data 8.1.2010 un colloquio con cliente di 45 min, in data 10.1.2010 la redazione di una lettera al Ministero pubblico per 210 min e in data 11.1.2010 la redazione di un’istanza di abbandono per 180 min. Tali tre posizioni hanno una durata complessiva di 435 min, pari a 7 ore e 15 min.

Tuttavia, questa Corte, dopo attenta lettura dell’elenco atti, ha esaminato l’AI 262, relativo ad uno scritto (12.1.2010) all’allora procuratore generale di 8 pagine con allegati, corrispondente verosimilmente alla posizione 11.1.2010 “redatto istanza abb.” per 180 min elencata nella nota d’onorario di cui sopra. Non si capisce invero a che atto corrisponde la posizione “redatto lettera al Ministero pubblico” del 10.1.2010 di 210 min.

Considerato, come riportato sopra, che il reclamante non precisa tali aspetti e non fornisce alcun riferimento alla nota d’onorario nonché agli atti procedurali in questione, e visto come vi sia un divieto di reformatio in pejus (art. 391 CPP), questa Corte ritiene giustificato confermare la decisione del procuratore generale e ammettere un dispendio orario di 3 ore, in luogo delle 7 ore e 15 min postulate.

5.3.2.

5.3.2.1.

Anche per quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 400.--/ora, la tesi del reclamante non merita accoglimento.

Secondo la prassi sino al 31.12.2010, l’allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte quindi – in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto – ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

Va detto quindi che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione aveva fissato la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo, importo che l’allora CRP ha continuato a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)].

5.3.2.2.

In siffatte circostanze ed alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, avendo lo stesso accordato una tariffa oraria di CHF 300.--/ora, vista la complessità della fattispecie, in luogo dell’usuale tariffa di CHF 250.--/ora (la differenza restando a carico dell’avv. RE 1).

5.4.

La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto attiene la rifusione delle spese legali.

  1. RE 1 chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (cfr. art. 429 cpv. 1 lit. b CPP).

6.1.

La valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41).

Il danno economico ai sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.

6.2.

Nella decisione impugnata il procuratore generale ha negato il risarcimento del postulato danno economico di CHF 271'200.--, in quanto lo stesso non sarebbe in nesso di causalità adeguata con il procedimento penale, posto come RE 1 avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da __________ prima dell’apertura del procedimento penale (decisione 22.3.2012, p. 2).

6.3.

Ora, nel reclamo che qui ci occupa, RE 1 non contesta tale conclusione del procuratore generale ma si limita a contestare l’esclusione del risarcimento ai sensi dell’art. 430 CPP, operata invece dal magistrato inquirente unicamente per quanto attiene la riparazione del torto morale (cfr. reclamo 30/3.2.4.2012, p. 7-9).

Il reclamante non spende infatti una parola circa il postulato danno economico, segnatamente sul fatto di essere stato - a suo dire - costretto a dimissionare da __________ alla fine di agosto 2009, e sulle conseguenti difficoltà professionali che avrebbe incontrato in seguito. Nel reclamo, lo stesso neppure afferma che tale danno economico sarebbe da ricondurre all’apertura del procedimento penale.

In queste circostanze, su questo punto, il reclamo è irricevibile e la questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.

A titolo abbondanziale questa Corte rileva che il risarcimento del danno economico andava in ogni caso escluso in applicazione dell’art. 430 CPP, come si dirà al considerando seguente.

7.RE 1 chiede infine la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).

7.1.

La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni, sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. Lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 10 e 11).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilità in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO. L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione famigliare e professionale dell’accusato.

7.2.

Nella presente fattispecie il procuratore generale nella decisione impugnata ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, in quanto, nel caso specifico, l’avv. RE 1 “ha oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2). A ragione.

7.3.

7.3.1.

Dagli atti risulta che l’avv. RE 1 era impiegato presso l’__________ in qualità di responsabile della consulenza giuridica. Lo stesso è intervenuto attivamente nelle trattative e nella conclusione del contratto di acquisizione delle azioni della società __________, sottoscritto dallo stesso mediante l’apposizione della sua firma.

In merito a tale negozio giuridico, è stato lo stesso reclamante, nell’ambito dell’istruttoria, a sostenere di non avere capito i documenti sottoscritti, e ciò a causa delle sue lacune linguistiche, tecniche e contabili (cfr. decreto di abbandono 20.3.2012, p. 5 con riferimenti agli AI, ABB __________). Lo stesso ha inoltre ammesso di aver sottoscritto il contratto in questione senza nemmeno leggerlo e come detto senza capirne la portata ed il contenuto.

Ora, ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

In queste circostanze si deve ritenere che l’avv. RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in particolare contrari alla diligenza ed alla fedeltà nei rapporti di lavoro ed illeciti quindi ai sensi del diritto civile.

Se da un lato è vero che il procedimento penale è stato aperto a seguito dell’esposto 14.9.2009 di __________, dall’altro è anche vero che se il reclamante avesse adoperato maggior diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti in seno tale istituto, non avrebbe sottoscritto un contratto di tale portata non capendone il contenuto e non avrebbe quindi causato alcun danno ad un ente di diritto pubblico.

A ragione quindi il magistrato inquirente ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo comportamento negligente abbia violato i propri doveri, e provocato quindi l’apertura del procedimento penale.

Nella fattispecie non si può neppure ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, a maggior ragione se si pensa che il reclamante è avvocato di professione ed era alle dipendenze di __________ proprio come responsabile della consulenza giuridica. Chi, se non lui, doveva comprendere la portata del contratto in questione e consigliare in maniera adeguata l’azienda per cui lavorava.

7.3.2.

Anche dal profilo formale la decisione impugnata rispetta l’obbligo di motivazione esposto al cons. 4.3.

La stessa indica infatti in modo chiaro il motivo per cui è stata esclusa la riparazione del torto morale.

La decisione 22.3.2012 del procuratore generale è quindi meritevole di tutela.

8.In conclusione questa Corte rileva che se non ci fosse stato il divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, il criterio di esclusione ex art. 430 CPP sarebbe stato applicato anche alle spese legali. Ci si chiede infatti perché il magistrato inquirente non abbia escluso anche la rifusione di tale posta di danno.

9.Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico dell’avv. RE 1, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1300.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 1350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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