Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119

Incarto n. 60.2012.119

Lugano 23 aprile 2012/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 23/26.3.2012 presentato da

RE 1, , patr. da: PR 1, ,

contro

la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, sull’esecuzione della pena inflittagli il 22.12.2010 dalla Corte delle assise criminali (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 27.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che postula la reiezione del gravame;

preso atto che con scritto 30.3/2.4.2012 RE 1 ha comunicato di non replicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decisione 22.12.2010 la Corte delle assise criminali ha ritenuto, tra l’altro, RE 1 (__________) autore colpevole di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e di importazione, acquisto e deposito di monete false.

La predetta Corte l’ha condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (decisione 22.12.2010, p. 166 ss., inc. TPC __________), pari, secondo l’indicazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, a sessantanove giorni.

Il 9.6.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 11.2.2011 di RE 1 contro il citato giudizio (inc. CARP __________).

Il Tribunale federale, con sentenza 22.12.2011, ha infine respinto l’impugnativa presentata dall’imputato (inc. TF __________).

b. L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, il 3.1.2012, ha invitato RE 1 a contattarlo entro il 17.1.2012 allo scopo di concordare tempi e modalità di espiazione della pena detentiva di trenta mesi, dedotto il carcere preventivo.

Di seguito, il 18.1.2012, preso atto che il condannato aveva chiesto di essere sentito, ha fissato un’udienza per il 6.2.2012.

c. Il 6.2.2012 ha avuto luogo l’udienza, presenti Krizia Genini, segretaria giudiziaria dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, RE 1 ed il suo legale, per discutere il collocamento iniziale (art. 76 CP) per l’espiazione della pena.

Il condannato, beneficiario di AVS, ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto su chiamata, di essere sempre domiciliato a __________ e di convivere con __________ (parimenti condannata con giudizio 22.12.2010 dalla Corte delle assise criminali).

L’avv. PR 1, suo legale, ha evidenziato un problema di salute di RE 1, con riferimento al certificato 6.2.2012 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________, che riportava di un forte stato di angoscia, con pericolo di gesti estremi legato alla prospettiva di rientrare in carcere, e concludeva per la non carcerabilità del condannato.

Il legale ha domandato, vista anche l’età avanzata di RE 1, di vagliare la possibilità di alternative per espiare la pena, per esempio tramite braccialetto elettronico.

E’ infine stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio.

d. Con decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflitta ad RE 1, ritenuto che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita di entrata da effettuare lo stesso giorno.

Il giudice, riassunti i reati oggetto della condanna, il tema dell’udienza 6.2.2012 ed il tenore del certificato medico 6.2.2012 redatto dal dr. med. __________, ha valutato – sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, esposta nella decisione – se il condannato potesse iniziare l’esecuzione della pena comminatagli presso il penitenziario “La Stampa”, se la stessa dovesse essere rinviata o se si dovesse fare capo ad una delle deroghe alle forme di esecuzione in applicazione dell’art. 80 CP.

Ha rilevato che il carcere penale “La Stampa” era annoverato tra gli stabilimenti (chiusi) in grado di garantire l’esecuzione di misure stazionarie ed ambulatoriali. Le strutture carcerarie ticinesi disponevano di un servizio psichiatrico che permetteva la presa a carico terapeutica specializzata per l’esecuzione dei trattamenti ambulatoriali e stazionari. Era dunque in grado di effettuare un trattamento antidepressivo idoneo ad arginare un eventuale rischio di suicidio, abbastanza frequente nella realtà carceraria.

Nulla ostava a che lo stesso dr. med. __________ continuasse il trattamento psichiatrico in corso con sedute presso lo stabilimento di esecuzione. RE 1 avrebbe pertanto potuto usufruire, durante l’esecuzione della pena, della medesima cura specialistica che seguiva da qualche settimana. Ha aggiunto che il condannato, in passato, aveva già espiato diverse pene, senza che mai fossero emersi problemi maggiori di carattere medico o si fossero verificati atti di autolesionismo.

Ha indicato che il medico aveva visto il condannato in una sola occasione, pochi giorni prima della convocazione all’udienza davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Il certificato medico si esprimeva in maniera non concludente in relazione al reale rischio di un passaggio all’atto, ovvero al suicidio.

Il giudice ha sottolineato che, se davvero la precedente detenzione (conclusasi con la liberazione condizionale di data 10.6.1993) l’aveva fortemente segnato come riportato nel certificato medico, mal si comprendeva come in seguito fosse ritornato ripetutamente a delinquere. Si poteva dedurre che la carcerazione subita non avesse avuto su di lui alcun effetto deterrente.

La semplice possibilità che si verificasse un’azione autolesiva non permetteva di rinviare sine die l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, anche perché il condannato poteva essere adeguatamente assistito e curato in carcere. Non c’era dunque incompatibilità fra l’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi ed il trattamento terapeutico cui era sottoposto il condannato.

Il giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie. Ha menzionato che, se nel tempo sorgevano eventuali problemi maggiori di salute, rimaneva aperta l’alternativa di procedere ad una deroga della forma di esecuzione.

Ha respinto la postulata ammissione al gratuito patrocinio.

e. Con gravame 23/26.3.2012 RE 1 domanda che sia annullata la citata decisione e che – in via principale – l’incarto sia ritornato al giudice per ripronunciarsi una volta esperiti i necessari accertamenti sul suo stato di salute, che – in via subordinata – la sua incarcerazione sia rinviata a data da stabilire, non appena le sue condizioni saranno migliorate, e che – in via ulteriormente subordinata – sia ordinata l’esecuzione della pena come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.

Il reclamante rileva che, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità dell’esecuzione della pena, avrebbe cominciato a soffrire di attacchi di ansia e sarebbe caduto in uno stato depressivo in seguito alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena detentiva inflittagli. Si sarebbe rivolto al suo medico curante, che l’avrebbe inviato al dr. med. __________. Quest’ultimo, che l’avrebbe visto l’1.2.2012, avrebbe constatato come soffrisse di un importante stato ansioso depressivo, di un grave stato di angoscia e di tendenze suicidarie, valutate come credibili. Avrebbe cominciato un trattamento psicoterapeutico con assunzione di antidepressivi e ipnosi. Il medico, che non avrebbe escluso la possibilità di procedere con un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, avrebbe concluso per la sua non carcerabilità ed avrebbe chiesto che le autorità decidessero un metodo alternativo di esecuzione.

Sostiene che il Codice penale contemplerebbe espressamente, all’art. 80, la possibilità di derogare al principio dell’esecuzione della pena detentiva in uno stabilimento chiuso qualora per motivi di salute il detenuto non sia carcerabile in una simile struttura.

La valutazione dello stato di salute di un detenuto esulerebbe manifestamente dalle competenze di un giurista. Il giudice potrebbe (e dovrebbe) dunque avvalersi del parere di un esperto per valutare se una persona sia o non sia carcerabile. Non sarebbe plausibile che, quando agli atti esista il parere di uno psichiatra che ha ritenuto la sua non carcerabilità, non si proceda quantomeno all’esecuzione di una valutazione psichiatrica completa da parte di un esperto nominato dal giudice medesimo.

Il dr. med. __________ avrebbe redatto un nuovo rapporto, nel quale avrebbe dato atto di una situazione rimasta invariata.

Il giudice, senza sottoporre il caso ad uno psichiatra terzo e neutrale, non avrebbe avuto gli elementi sufficienti per sostenere la di lui carcerabilità e per sconfessare il parere di uno psichiatra esperto che si era espresso in senso opposto. Non si potrebbe stabilire il principio della carcerabilità rinviando eventuali accertamenti alla visita di controllo al momento della carcerazione.

La prassi giudiziaria evocata dal giudice non sarebbe perfettamente applicabile al suo caso, dove non si sarebbe unicamente confrontati con tendenze suicidali comuni ad ogni esperienza di carcerazione. Queste sarebbero infatti accompagnate da un importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità. Non potrebbe dunque, senza prima eseguire un’adeguata psicoterapia sostenuta da assunzione di farmaci, essere giudicato carcerabile in una struttura come “La Stampa”.

Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del giudice si dirà, per quanto necessario, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

  1. Con decreto 26.3.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo.

  2. 2.1.

La Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura.

Giusta l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).

Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).

2.2.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.3.

Il gravame – inoltrato il 23/26.3.2012 a questa Corte – contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione è tempestivo e, parimenti, proponibile.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

Con decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha preso atto delle conclusioni di cui al certificato medico del dr. med. __________, ritenendo che il pericolo suicidale esposto potesse nondimeno essere arginato con il trattamento antidepressivo in atto, da effettuarsi per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o del medico curante stesso del condannato. Ha quindi fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena, ritenuto che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita di entrata da fare quel giorno.

Il condannato contesta questa conclusione: il giudice, preso atto del certificato medico inviatogli attestante la sua non carcerabilità, avrebbe dovuto ordinare una perizia sul suo stato di salute, differire a tempo indeterminato l’inizio dell’esecuzione o ordinare l’esecuzione come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.

3.2.

Il CP, per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, prevede all’art. 76 che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto; il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Alle norme in materia di esecuzione, tra cui il predetto art. 76 CP, può essere derogato, secondo l’art. 80 cpv. 1 lit. a CP, a favore del detenuto: a. qualora il suo stato di salute lo richieda.

3.3.

Il Tribunale federale – sul tema dell’esecuzione di una pena detentiva – ritiene, nella sua giurisprudenza (cfr., per es., decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.; anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena.

La mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente. E’ necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello Stato.

Le predette considerazioni valgono, di principio, anche nel caso di un pericolo suicidale. Le difficoltà probatorie connesse a tale rischio impongono tuttavia maggiore cautela nella valutazione, e nell’ammissione, di un simile pericolo. Il rischio suicidale non deve infatti divenire un ultimo mezzo di difesa invocato dal condannato (per esempio quando una domanda di grazia non ha possibilità di successo). Un rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con misure appropriate ed idonee. Il fatto che sussista un pericolo suicidale non ha di conseguenza, in generale, un peso assoluto e determinante, che prevale di per sé sullo scopo della carcerazione stessa.

L’Alta Corte, nella decisione 6B_599/2010 del 26.8.2010 in re Bernard Rappaz (consid. 5.1.), pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo suicidale nel corso dell’esecuzione della pena. Ricorda che le tendenze suicide del condannato non possono motivare l’interruzione dell’esecuzione della pena, in ogni caso fintanto che si riesca a fortemente ridurre il pericolo di suicidio, proprio ad ogni regime carcerario, limitando efficacemente l’accesso, da parte del condannato, ai mezzi che gli permetterebbero di togliersi la vita. Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette concretamente in pericolo la vita del condannato. I motivi medici possono essere reputati gravi se la continuazione dell’esecuzione, senza minacciare direttamente la vita del condannato, fanno nondimeno correre un serio pericolo per la sua salute. Il requisito della gravità dello stato medico del condannato non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche all’interno del sistema carcerario.

Il Tribunale federale reputa, in poche parole, che – se un trattamento medico idoneo a trattare la patologia (fisica o psichica) del condannato è compatibile con la carcerazione – non c’è motivo di interrompere oppure di differire l’esecuzione di una pena detentiva (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1.).

3.4.

3.4.1.

Si è detto che il differimento dell’esecuzione di una pena a tempo indeterminato è ammesso soltanto eccezionalmente: è necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello Stato.

3.4.2.

3.4.2.1.

Il dr. med. __________, nello scritto 6.2.2012 all’avv. PR 1, ha indicato “(…) di aver visitato in data 01.02.2012 inviatomi dal medico curante (…) per accertamento e cura di un importante stato ansioso depressivo. Il paziente lamenta un grave stato di angoscia legato alla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare una pena detentiva in seguito ad una condanna per truffa. Il paziente quasi 67 enne ha subito circa 30 anni fa una condanna per l’omicidio della moglie, di cui a tutt’oggi si professa innocente, per cui ha scontato più di otto anni di carcere. Il paziente durante il nostro lungo primo incontro mi ha comunicato di aver subito la privazione della libertà con grande angoscia e fatica arrivando in determinati momenti a pensare al suicidio. La prospettiva della nuova carcerazione ha risvegliato quegli antichi ricordi angosciosi, comunicandomi che oggi sta di nuovo valutando la possibilità di un gesto insano. Il paziente che si è aperto liberamente con il sottoscritto appare credibile sulla possibilità di realizzare un gesto autolesivo. Abbiamo iniziato un trattamento antidepressivo ed ipnotico di cui valuteremo l’efficacia nel decorso terapeutico non escludendo in caso di mancata risposta un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica. Ritengo pertanto il signor RE 1 non carcerabile e le chiedo se non sarebbe possibile attivarsi per concordare con le autorità penali la possibilità di scontare la condanna in un modo alternativo”.

Il medico, nel successivo scritto 23.3.2012 al legale, ha comunicato di aver seguito RE 1 nel corso di sei sedute ed ha ribadito che a suo giudizio non era carcerabile, chiedendosi ancora una volta se non fosse possibile un’alternativa per scontare la pena. Ha ritenuto utile far valutare la sua carcerabilità da un collega neutrale, che non fosse il medico curante.

3.4.2.2.

Si deve anzitutto ricordare che un certificato medico è da reputare, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quale allegazione di parte, e dunque parziale, siccome l’estensore del medesimo è scelto dall’interessato, che lo paga, secondo propri criteri ed è legato a quest’ultimo da un rapporto di contratto e di fedeltà (decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6.).

Un certificato medico deve quindi essere valutato con cautela.

3.4.2.3.

Il dr. med. __________ ha ritenuto credibile un pericolo suicidale, sulla base di quanto raccontatogli da RE 1.

Il rischio suicidale, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale sopra riportata, non è nondimeno – in quanto tale – ragione sufficiente per rinviare l’esecuzione di una pena detentiva (decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.). Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1. s.).

L’esecuzione della pena – peraltro esatta dall’ordine pubblico e dalla pretesa punitiva dello Stato – deve perciò avere luogo fintanto che il rischio che RE 1 si tolga la vita possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate.

Ora, è lo stesso medico curante del condannato a sostenere che la terapia idonea ed adeguata, siccome concretamente adottata, a curare il predetto è un trattamento antidepressivo ed ipnotico.

Non ci sono ragioni perché questa terapia, così come indicata, non possa essere continuata nel corso dell’esecuzione della pena detentiva, per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o, se del caso, dello stesso dr. med. __________. Quest’ultimo, nei suoi scritti al legale del condannato, non ha infatti asserito che il trattamento in atto non potesse essere continuato in stato di carcerazione; si è limitato a chiedere di verificare una possibile alternativa per scontare la pena comminata.

Non si può tacere, pur senza volere sminuire la problematica, ossia l’asserito pericolo suicidale, che il dr. med. __________ ha incontrato RE 1, nel periodo 1.2.2012 – 23.3.2012, soltanto in sei occasioni, ovvero meno di una volta alla settimana. Fatto che comprova come lo stato di salute del condannato non palesi una gravità acuta e preoccupante.

Inoltre, oggi, il medico curante non ha disposto un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, a dimostrazione – ancora una volta – della relativa gravità del disturbo del condannato.

Il fatto, poi, che RE 1, a dire del dr. med. __________, si sia “aperto liberamente” con lui pare attestare che il condannato ha preso coscienza della sua problematica, ciò che indubbiamente agevolerà non poco la cura medica, allontanando ulteriormente la ventilata prospettiva di un trattamento stazionario (che del resto non necessariamente osterebbe all’esecuzione della pena detentiva, il condannato, durante il trattamento stazionario, potendo infatti essere mantenuto in carcerazione).

In conclusione, quindi, l’invocato pericolo suicidale può concretamente essere diminuito e controllato con la terapia già in atto da continuare, ed eventualmente incrementare, durante l’esecuzione della pena detentiva presso “La Stampa” e, cumulativamente, con l’allontanamento dal condannato di ogni mezzo che potrebbe facilitarlo nel compiere il temuto insano gesto.

Il rischio suicidale indicato dal medico non esclude dunque, come a ragione ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’incarcerazione di RE 1. Le predette misure sono infatti senz’altro atte ed idonee a contenere il citato pericolo, per cui – oggi – non si può asserire che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la sua vita.

3.4.2.4.

Non si imponeva manifestamente, in queste circostanze, di ordinare l’allestimento di una perizia giudiziaria: l’eventuale conclusione del perito giudiziario su un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice. E questo in considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il rischio di suicidio non osta, di per sé, all’esecuzione di una pena detentiva, fintanto che il pericolo possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate (consid. 3.3.). Come è il caso nella fattispecie concreta sopra descritta.

La censura invocata da RE 1 è infondata (cfr., peraltro, decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6. concernente una vicenda simile con una critica analoga).

3.4.2.5.

Un differimento dell’esecuzione della pena di trenta mesi non può entrare in considerazione anche per le seguenti ragioni.

RE 1, come già più sopra menzionato, è stato ritenuto autore colpevole, con decisione 22.12.2010 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), dei reati di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e, ancora, di importazione, acquisto e deposito di monete false.

Si tratta di reati, anche se non contro la vita e l’integrità della persona, senz’altro da reputare gravi, in considerazione, segnatamente, come evidenziato dalla Corte di merito, del considerevole numero di persone ingannate, delle ingenti somme oggetto di reato, della professionalità, alla stregua di un’organizzazione criminale, con cui ha agito (unitamente alla correa), del lungo periodo in cui sono avvenuti i reati, del fatto che – dopo essere stato posto in libertà provvisoria – ha nuovamente delinquito nello stesso modo, agendo con estremo egoismo per garantirsi un tenore di vita non accessibile (p. 154, decisione 22.12.2010).

E’ stato condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sessantanove giorni). Ad una sanzione, quindi, che si può ritenere importante, in particolare se si considera che ad RE 1 non è stata concessa la sospensione (parziale) della pena. E questo in ragione dei suoi trascorsi.

Dalla scarcerazione del 1993, come risulta dalla citata sentenza, ad intervalli più o meno regolari è stato ripetutamente condannato a pene da espiare (p. 36 / p. 156, decisione 22.12.2010).

La Corte delle assise criminali ha addotto che “i suoi precedenti sono innumerevoli e dimostrano come, nell’esecuzione delle pene, egli non si sia mai lasciato impressionare tanto che, come visto, ad intervalli piuttosto regolari, si è rimesso a delinquere. Lo ha fatto già in espiazione della lunga condanna per l’omicidio volontario della moglie, lo ha fatto durante il periodo di libertà condizionata a seguito della citata condanna e lo ha fatto in seguito anche da uomo libero. (…) Insomma, RE 1 è un irriducibile che non sa stare alle regole, che da anni non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene. Irriducibilità che si appalesa anche nel costante atteggiamento volto a sottrarsi alle proprie responsabilità tentando non solo di intralciare ma anche di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli accertamenti degli inquirenti: (…)” (p. 159 s., decisione 22.12.2010).

Ora, stante la natura e la gravità dei reati e la sanzione inflitta, come sopra descritto, procedendo alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, è manifesto che la pretesa punitiva dello Stato, che osta al differimento dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi, prevalga, in modo chiaro e netto, sul pericolo per la vita o per la salute di RE 1, rischio peraltro controllato con la terapia in atto, da continuare.

E questo pur tenendo in considerazione l’età di quest’ultimo, nato il __________, età che di per sé non deroga alla carcerazione: il CP non prevede alcun limite d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena (decisione 13.10.2008 dell’allora Camera dei ricorsi penali in re F.M., inc. 60.2008.229 consid. 4.4., confermata dal Tribunale federale con sentenza TF 6B_891/2008 del 20.1.2009, in particolare consid. 2.4.). Età che del resto non sostiene procurargli particolari problemi di salute.

Occorre poi ricordare, come si dirà, che all’inizio dell’esecuzione della pena verrà sottoposto ad una visita medica di entrata.

Visto il suo passato di “(…) irriducibile (…) che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene” (p. 160, decisione 22.12.2010), non si può evidentemente ammettere facilmente il differimento dell’esecuzione della pena, tanto meno a tempo indeterminato come postulato dal condannato, sulla base di una problematica [attacchi di ansia e stato depressivo in seguito alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena detentiva inflittagli (reclamo 23/26.3.2012, p. 3)] che sarebbe insorta solo nel gennaio 2012, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità dell’esecuzione della pena stessa (reclamo 23/26.3.2012, p. 3).

La decisione adottata dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dunque anche del tutto rispettosa del principio di proporzionalità.

3.4.2.6.

RE 1 chiede, infine, che – in applicazione dell’art. 80 CP – sia ordinata l’esecuzione della pena detentiva inflittagli come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.

Ora, come detto ai considerandi precedenti, non ci sono ragioni – oggi – per rinviare l’inizio dell’esecuzione ordinaria, in un istituto carcerario, della pena detentiva di trenta mesi: essa può infatti essere scontata tenendo conto dell’invocato stato di salute.

La predetta richiesta appare dunque senz’altro infondata.

3.4.2.7.

Il giudice ha fissato per il giorno 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflittagli.

L’inoltro dell’impugnativa, alla quale il presidente di questa Corte ha concesso il postulato effetto sospensivo, ha reso inattuabile l’inizio dell’esecuzione della pena per il 16.4.2012, ore 10.00.

Il giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio.

Nella decisione qui impugnata ha indicato che il regime di esecuzione sarebbe stato determinato dal servizio psichiatrico a seguito della visita di entrata da effettuare il medesimo giorno dell’inizio dell’esecuzione.

Ora, non è chiaro cosa intenda per “regime di esecuzione” definibile dal servizio psichiatrico del carcere. E’ infatti evidente che, giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è il giudice dell’applicazione della pena l’autorità competente a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato secondo l’art. 76 CP.

Nella nuova decisione il giudice dovrà chiarire questo concetto.

In ogni caso, RE 1, il giorno in cui si presenterà al penitenziario “La Stampa” per scontare la pena comminatagli, verrà sottoposto ad una visita medica di entrata, le cui risultanze – se del caso – saranno da immediatamente trasmettere al giudice qualora fossero idonee ad influire sulla sua carcerabilità.

  1. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 1 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, al quale è ritornato l’inc. GPC __________, fisserà il giorno e l’ora di inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi comminata ad RE 1 dalla Corte delle assise criminali con sentenza 22.12.2010 (inc. TPC __________).

  3. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  4. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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