Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320

Incarto n. 60.2011.320

Lugano 6 dicembre 2011/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 6/7.10.2011 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 21.9.2011 del procuratore pubblico Arturo Garzoni con cui gli ha negato l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

richiamate le osservazioni 26/27.10.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, e le osservazioni di replica 2/4.11.2011 di RE 1, che si riconferma, in sostanza, nelle sue argomentazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di alcune persone per ipotesi di reato di truffa qualificata, sub. furto qualificato e appropriazione indebita, in relazione ai fatti avvenuti in data 26.5.2009 a __________ presso la __________ (“rip-deal”) (inc. MP __________). Quel giorno sarebbero stati sottratti a __________ circa EUR 1'300'000.--.

b. Con scritto 17.8.2011 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente di permettergli la visione dell’inc. MP __________: “Je sollicite l’autorisation de consulter le dossier mentionné en référence. (…). Vous n’êtes pas sans savoir que l’argent disparu au sein de la banque (…) avait été prêté à la victime monsieur __________, par le soussigné. Il m’apparaît dès lors que je suis en état de faire valoir un intérêt digne de protection dans le cadre de cette affaire (…)” (scritto 17.8.2011).

c. Con decisione 21.9.2011 il magistrato inquirente ha respinto la richiesta intesa ad accedere all’incarto del Ministero pubblico.

Il procuratore pubblico, esposto il tenore degli art. 104 e 105 CPP per la definizione di “parte”, ha sottolineato come RE 1 non potesse essere considerato parte in quanto non direttamente e personalmente leso dal reato e non essendo stato direttamente toccato nei suoi interessi da un atto procedurale. A suo dire, inoltre, anche l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP era esclusa: “terzi estranei” dovevano avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento; un interesse di natura puramente privata, quale un interesse esclusivamente economico, non era sufficiente.

d.Con gravame 6/7.10.2011 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, gli sia consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________.

A suo dire egli sarebbe direttamente leso nei propri diritti: “(…) Se è pur vero che il signor RE 1 è ‘semplicemente’ creditore della parte lesa __________, è altrettanto vero che lo stesso, a seguito della sottrazione dell’importo mutuato, rischia di subire un danno di natura assai rilevante, da cui un legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” (reclamo 6/7.10.2011, p. 3). Inoltre, quand’anche non dovessero essergli riconosciuti i diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, egli avrebbe comunque diritto alla visione degli atti in conformità dell’art. 101 cpv. 3 CPP: “(…) non si può (…) negare che il medesimo, quale terzo, abbia per i motivi già esposti, un interesse degno di protezione a conoscere gli estremi della vicenda e, in particolare, a valutare direttamente, nell’ambito della medesima, la posizione del proprio debitore, signor __________ (…)” (reclamo 6/7.10.2011, p. 4).

e. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato da RE 1 il 6.10.2011 alla Corte dei reclami penali, contro la decisione del procuratore pubblico 21.9.2011 (notificata in data 26.9.2011) con cui gli ha negato l’accesso agli atti dell’incarto penale, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il quesito riguardante la legittimazione del reclamante ad impugnare detta decisione è connesso con il merito dell’impugnativa, ovvero con la questione a sapere se RE 1 è “parte”: giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, infatti, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Della legittimazione si dirà dunque in seguito.

2.2.1.

Il diritto di essere sentiti sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e nello specifico ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del 21.1.2011, considerando 3.3.).

Esso costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati (sentenza TF 6B_968/2010 del 29.3.2011, considerando 2.2.).

2.2.

Il Codice di procedura penale (CPP) – entrato in vigore l’1.1.2011 – menziona anzitutto il diritto di essere sentiti nel capitolo 2, dedicato ai principi del diritto processuale, ed in particolare all’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP, secondo cui le autorità penali si attengono – tra l’altro – all’imperativo di accordare a tutti i partecipanti al procedimento il diritto di essere sentiti (ZK StPO – W. WOHLERS, art. 3 CPP n. 33 ss.).

Tale diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit. e).

In relazione allo specifico diritto di cui all'art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato a’ sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

2.3.

I presupposti del diritto delle parti di esaminare gli atti (ex art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) sono regolamentati dall’art. 101 cpv. 1 CPP secondo cui: "Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108".

Il CPP definisce chi ha qualità di parte (art. 104 CPP) rispettivamente gli altri partecipanti al procedimento (art. 105 CPP).

2.3.1.

Giusta l’art. 104 cpv. 1 CPP sono parti: a. l’imputato (art. 111 ss. CPP); b. l’accusatore privato (art. 118 ss. CPP); c. il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e di ricorso (art. 16 CPP). Si tratta di regolamentazione esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 104 CPP n. 1).

L’imputato ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (così come collezionati giusta l’art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8).

2.3.2.

L’art. 105 cpv. 1 CPP elenca, in maniera non esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 1), gli “altri partecipanti al procedimento”: a. il danneggiato (art. 115 CPP); b. il denunciante (art. 301 CPP); c. il testimone (art. 162 ss. CPP); d. la persona informata sui fatti (art. 178 ss. CPP); e. il perito (art. 182 ss. CPP); f. il terzo aggravato da atti procedurali.

Le persone indicate al cpv. 1 dell’art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali (per esempio del diritto di essere sentiti) spettanti alle parti se direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP).

Queste persone possono dunque fruire dei diritti procedurali soltanto se è resa credibile una lesione dei loro interessi giuridicamente protetti diretta, immediata e personale; una lesione solo di fatto o indiretta è insufficiente (decisione TF 1B_238/2011 del 13.9.2011, considerando 2.2.1.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12 s.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 12 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 105 CPP n. 10; cfr. anche in merito alla nozione di pregiudizio indiretto la decisione TF 1B_531/2011 del 28.11.2011, considerando 3.2).

Quali esempi di siffatte lesioni si possono menzionare, segnatamente, le lesioni ai diritti ed alle libertà fondamentali, l’obbligo di sottomettersi ad una perizia, la contestazione del diritto di tacere, la reiezione di una domanda di indennità, la condanna al pagamento di spese o il rifiuto di una misura di protezione (decisione TF 1B_238/2011 del 13.9.2011, considerando 2.2.1.). La semplice citazione ad un interrogatorio non appare costitutiva di una tale lesione.

2.4.

RE 1 è stato sentito quale testimone (art. 121 ss. CPP-TI), nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, una prima volta in data 27.5.2009 davanti alla Polizia cantonale ed una seconda volta il 7.4.2010 presso il Ministero pubblico. Egli ha affermato di aver sottoscritto con __________ un contratto di mutuo per il prestito di EUR 1'351'687.50: “In definitiva (…) io ho prestato al signor __________ la somma di € 1'351'687 che ieri [26.5.2009], in base a quanto da lui denunciato, gli è stata sottratta all’interno della citata banca qui a __________. In tal modo quindi io rimango danneggiato per tale somma (…)” (verbale di interrogatorio 27.5.2009, p. 2). Egli nel reclamo in oggetto afferma quindi che, in qualità di creditore della parte lesa, rischierebbe di subire un danno di natura assai rilevante: “(…) da qui un legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” e a conoscere/verificare il ruolo svolto dallo stesso debitore nell’ambito degli eventi di cui all’inc. MP __________ (reclamo 6/7.10.2011, p. 3).

Ora, dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopraindicate emerge chiaramente che, segnatamente, al testimone o alla persona informata sui fatti, sono riconosciuti i diritti procedurali unicamente nel caso in cui essi abbiano subito una lesione diretta dei loro interessi giuridicamente protetti. Nel caso in esame RE 1 quale creditore della parte lesa è stato solo indirettamente leso dall’agire degli imputati di cui al procedimento penale MP __________, e non è stato, in alcun modo, toccato da un atto procedurale quale una perquisizione, un sequestro o un’altra misura coercitiva emessa nei suoi confronti che avrebbe potuto lederlo nei suoi diritti fondamentali.

2.5.

RE 1 afferma inoltre che, quand’anche non gli fossero riconosciuti i diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, lo stesso avrebbe comunque diritto alla visione dell’incarto giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP secondo il quale “(…) i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti”.

Intese quali “terzi estranei” (art. 101 cpv. 3 CPP) sono tutte quelle persone, giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23). I “terzi estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento. Un interesse di natura unicamente privata, quale un interesse di carattere esclusivamente economico, come quello fatto valere da RE 1 nel caso in esame, non può essere considerato degno di protezione ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP.

Una diversa interpretazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP, come proposta dal reclamante, finirebbe per aggirare l’art. 105 cpv. 2 CPP, che esige una lesione diretta degli interessi dell’altro partecipante che intende esercitare dei diritti procedurali.

2.6.

Infine, in merito alla legittimazione del reclamante ad impugnare la decisione 21.9.2011 (questione connessa con la qualità di parte), in ragione delle argomentazioni sopraesposte, si deve concludere che RE 1 non è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

  1. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 101, 104, 105, 379 ss., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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