Incarto n. 60.2011.165
Lugano 5 ottobre 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/17.05.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale __________ inerente, tra l’altro, alla PI 2, __________, e a __________, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta datata 6.05.2011 è giunta al Ministero pubblico l’11.05.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 16/17.05.2011, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché l’istante possa visionare gli atti dell’incarto __________, considerato inoltre che egli, il 29.11.2010, aveva segnalato all’autorità istante la presenza di indizi di una possibile infrazione fiscale;
considerato che, a seguito della richiesta 23/25.05.2011, con decisione 8.07.2011 questa Corte ha autorizzato la PI 2 e __________ rispettivamente il loro patrocinatore avv. PR 1 a compulsare l’incarto __________, essendo stati direttamente toccati dalla domanda rogatoriale e che nell’ambito di questo procedimento hanno domandato che sia concessa loro la possibilità di esprimersi nuovamente in merito alla presente istanza, dopo aver visto gli atti del citato incarto;
rilevato che l’avv. PR 1 ha visionato gli atti dell’incarto __________ il 22.07.2011 (inc. CRP __________), senza però presentare ulteriori osservazioni in merito alla presente istanza;
richiamate le osservazioni 30.05./01.06.2011 e la duplica 14/16.06.2011 della PI 2 e di __________, la replica 7/8.06.2011 dell’Ufficio giuridico della IS 1;
preso atto che il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con scritto 29.11.2010 il procuratore pubblico ha segnalato alla IS 1 che, a seguito della perquisizione degli uffici della PI 2, sono stati recuperati dati informatici (copiati su CD) da cui sembrano emergere indizi di possibile infrazione fiscale di una determinata entità (come ad esempio dalle tabelle di commissioni) (AI 28 – inc. __________).
Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1, richiamando gli art. 185 LT e 112 LFID, chiede di ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto rogatoriale inerente a __________ e alla PI 2, in considerazione della segnalazione 29.11.2010 del procuratore pubblico, allo scopo di stabilire se siano state regolarmente dichiarate le commissioni all’autorità fiscale (doc. 1.a).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché l’istante possa visionare gli atti dell’incarto __________, considerato inoltre che egli, il 29.11.2010, aveva segnalato all’autorità istante la presenza di indizi di una possibile infrazione fiscale (doc. 1).
e la PI 2, dal canto loro, si oppongono alla presente istanza così come formulata; in via subordinata, chiedono che sia esclusa dall’ispezione richiesta la documentazione inerente alle strutture societarie e/o ai mandati descritti nella lista di cui all’allegato 3; in via ancora più subordinata, chiedono che l’autorità istante sia invitata a circoscrivere meglio l’oggetto della richiesta e il genere di materiale da consultare, indicando parimenti in che modo possa essere idoneo a fornire elementi utili ai fini delle sue incombenze; in ogni caso, chiedono che sia conferita loro la facoltà di esprimersi nuovamente in relazione alla presente istanza, non appena saranno stati autorizzati a visionare gli atti dell’incarto __________.
Il 22.07.2011, su autorizzazione di questa Corte (inc. CRP __________), l’avv. PR 1 ha visionato il predetto incarto. A seguito di ciò non ha inoltrato altre osservazioni.
Nel suo allegato di replica la IS 1 ribadisce la sua richiesta di poter esaminare tutti gli atti del procedimento rogatoriale di cui all’incarto __________, evidenziando, tra l’altro, il modus operandi della PI 2 (doc. 5).
Con duplica 14/16.06.2011 __________ e la PI 2 evidenziano che, di principio, non si oppongono alla richiesta presentata dall’autorità istante, precisando nondimeno che non vi sarebbe alcuna proporzione tra l’oggetto dell’indagine potenziale a carico della società e l’ampiezza delle informazioni cui si vorrebbe accedere e che parte della documentazione è inerente a terzi, clienti della PI 2, che dovrebbero essere interpellati.
Delle loro ulteriori motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in corso di motivazione.
Il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Ne discende dunque un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che prevale sugli interessi personali di __________ e della PI 2.
Dopo aver esaminato gli atti formanti l’incarto __________, tutti gli atti vanno ritenuti potenzialmente utili ai fini del procedimento/della corretta tassazione fiscale.
Non si può ritenere, contrariamente a quanto sostengono __________ e la PI 2, che la richiesta dell’autorità istante – la quale, per ovvi motivi, non può conoscere il contenuto del citato incarto di cui chiede la compulsazione e non può nemmeno sapere quali atti esulino dalla sua competenza – debba essere respinta "(…) da un lato perché non sufficientemente precisa circa i soggetti per i quali si desiderano acquisire informazioni e, d’altro lato, perché lacunosa, vaga ed insufficientemente motivata" (osservazioni 30.05./1.06.2011, p. 3, doc. 3) e nemmeno che la stessa sia volta a una ricerca indiscriminata di prove, essendo il suo obiettivo quello di appurare le "(…) reali commissioni che la stessa società (ndr: la IS 1, di cui, come visto al considerando 1, __________ è presidente senza diritto di firma) incassa anche all’estero (tramite strutture estere, ma di pertinenza fiscale svizzera (…)) per la messa a disposizione di strutture societarie" (replica 7/8.06.2011 della IS 1, p. 3, doc. 5).
Va infine rilevato che la parte opponente, dopo aver visionato l’incarto penale in questione (il 22.07.2011, doc. 9), non ha presentato ulteriori osservazioni, omettendo quindi di evidenziare quali atti dell’incarto __________ sarebbero, se del caso, suscettibili di non essere visionati dall’autorità istante.
Di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – un funzionario della IS 1, quindi tenuto al segreto fiscale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni. Il funzionario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera