Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.08.2011 60.2011.154

Incarto n. 60.2011.154

Lugano 19 agosto 2011/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.05.2011 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare due incarti penali inerenti alla persona di PI 4 (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamate le osservazioni 23/24.05.2011 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, 19/24.5.2011 del procuratore generale John Noseda e 30/31.05.2011 di PI 4, come pure la replica 6/7.06.2011 della IS 1 e la duplica 20/21.6.2011 di PI 4, di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;

rilevato che il procuratore pubblico Arturo Garzoni e il procuratore generale John Noseda non hanno presentato osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Con la presente istanza la IS 1, richiamando in particolare gli art. 62 cpv. 4 LOG, 185 LT e 112 LFID, chiede di ottenere l’autorizzazione a poter compulsare l’incarto rogatoriale inerente ad PI 3 a proposito del crac della __________, adducendo quanto segue:

"(…) Nella presente fattispecie rileviamo che l’ispettorato fiscale sta effettuando una verifica sulle operazioni di compravendita di giocatori di __________ dove il sig. PI 4, contribuente ticinese, agisce in qualità di agente di __________ in conformità dei regolamenti della __________. Questa attività viene svolta ed è stata svolta da più società vicine al signor PI 4, segnatamente la __________, la __________ e la __________. Da informazioni rilevate dalla stampa (cfr. allegato 1) risulta che un documento emesso dalla __________ sia datato 5 gennaio 2009, quando la società risultava radiata d’ufficio il 1° febbraio 2008. È quindi importante ai fini fiscali esaminare i reali rapporti d’affari tra la __________ e le società vicine al PI 4, alfine di determinare i redditi d’attività d’intermediazione di giocatori di __________. L’autorità fiscale ritiene quindi che sono dati i presupposti per compulsare l’incarto rogatoriale" (istanza 6/9.05.2011, p. 2, e doc. 1.a ivi annesso).

  1. Con osservazioni 23/24.05.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni rileva che nulla emerge sulla persona di PI 4 negli atti del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 10.10.2008 (NLP __________).

Con osservazioni 19/24.5.2011 il procuratore generale John Noseda comunica che nulla osta alla consultazione dell’incarto penale __________.

Dal canto suo, PI 4 chiede la reiezione dell’istanza. Ritiene innanzitutto che la stessa debba essere dichiarata irricevibile, poiché prematura riguardo all’incarto rogatoriale, essendo parte integrante del procedimento penale tuttora pendente in __________ a carico di PI 3. A sua mente l’istanza sarebbe in ogni caso da respingere anche nel merito. Invoca in particolare la carenza di motivazione e l’assenza di un concreto obiettivo da parte dell’autorità richiedente. Segnala inoltre che il documento su cui si fonda la richiesta sarebbe già stato ritenuto falso dalla magistratura inquirente __________ e chiede l’applicazione del principio di proporzionalità a tutela dei suoi interessi allo scopo di evitare una ricerca indiscriminata di prove (fishing expedition).

Nel suo allegato di replica la IS 1 espone in particolare i motivi posti alla base della sua richiesta (cfr., nel dettaglio, replica 6/7.06.2011, p. 2 ss. e documentazione ivi annessa). Evidenzia, tra l’altro, che sarebbe un fatto notorio che PI 4 sia un agente di __________ (cfr. doc. 2 allegato alla replica 6/7.06.2011). Con riferimento alle sue dichiarazioni fiscali, non vi figurerebbero compensi ricevuti riguardo a tale attività professionale, bensì uno stipendio percepito come dipendente della __________, __________, che non si occupa d’intermediazione in ambito __________ (cfr. estratto RC). Per quanto attiene all’attività di agente di calciatori, PI 4 avrebbe operato e opererebbe per il tramite di diverse società: la __________, __________ (ndr: iscritta a RC il 2.10.2003 e radiata d’ufficio il 30.12.2004 per trasferimento della sede a __________), la __________ in liquidazione (radiata d’ufficio il 9.12.2008), la __________ in liquidazione (iscritta a RC il 23.07.2004, sciolta d’ufficio nel 2006 e radiata d’ufficio il 28.01.2008) e la __________, __________ (iscritta a RC il 26.07.2005). Adduce inoltre quanto segue: "(…) Come illustrato il signor PI 4 è un agente di __________, ma né dalla sua dichiarazione fiscale, né dalle società a lui riconducibili è stato possibile reperire i contratti con i __________, che secondo i regolamenti in uso devono essere stipulati, prevedendo delle commissioni per l’agente. Dagli articoli di giornale (cfr. inoltre doc. 9) si evince in ogni caso che la società __________ ha fatto da tramite per delle operazioni inerenti la fallita __________. Come risulta dall’incarto fiscale della __________, questa non ha presentato i conti, in quanto è stata radiata d’ufficio nel 2008, ai fini fiscali è importante sapere se nel corso del 2005 la società ha conseguito degli utili che avrebbero dovuto essere imposti (o distribuito dividendi o prestazioni o valutabili in denaro), ritenuto che è stata attiva per tutto l’esercizio 2005. È indispensabile inoltre accertare se il signor PI 4 stesso ha conseguito dei redditi non dichiarati. (…)" (replica 6/7.06.2011, p. 4). Chiede quindi di poter avere accesso agli atti dell’inc. __________ e anche dell’incarto penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ in base al criterio dell’utilità potenziale, richiamando anche il doc. 9 (annesso alla replica 6/7.06.2011), da cui emergerebbe che la __________ avrebbe avuto relazioni d’affari con la __________ (in liquidazione).

In duplica, PI 4 chiede di respingere la richiesta di poter esaminare i due incarti penali in questione, riconfermando, tra l’altro, le sue precedenti argomentazioni. Sostiene in particolare che l’autorità richiedente non avrebbe fornito alcun serio indizio a suffragio dell’esistenza di un’infrazione alla LT e che non sarebbe obbligatorio "(…) per gli agenti della __________ sottoscrivere un contratto di rappresentanza con il giocatore: l’agente può agire in veste di consulente del __________ ed ottenere unicamente un compenso per l’attività svolta direttamente dalla società di __________ che acquisisce le prestazioni sportive del __________ proposto dall’agente (doc. 5). In siffatte circostanze, non esiste alcun vincolo contrattuale fra l’agente e il __________, men che meno un sistema di commissioni" (duplica 20/21.06.2011, p. 5/6). Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

  1. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

  2. L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:

"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).

La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".

Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

  1. 5.1.

Circa la richiesta da parte della IS 1 di poter ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 10.10.2008 (NLP __________) va rilevato che dalla lettura dei suoi atti non emerge nulla sulla persona di PI 4, come peraltro evidenziato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nelle sue osservazioni 23/24.05.2011. Tali documenti non sarebbero dunque utili all’istante ai fini del corretto accertamento fiscale inerente ad PI 4. La richiesta di accedere agli atti di cui all’incarto MP __________ deve essere conseguentemente respinta.

5.2.

Per quanto attiene, per contro, alla richiesta di autorizzazione ad esaminare l’inc. __________ va preliminarmente rilevato quanto segue.

5.2.1.

L’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, in considerazione della domanda di assistenza internazionale in materia penale del 20/28.02.2008 e del suo complemento del 26.09.2008 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________, __________, nel procedimento contro PI 3 per titolo di bancarotta fraudolenta pluriaggravata riguardo al fallimento in data __________ della __________, ha emanato due decisioni di entrata in materia ed esecuzione (art. 80a AIMP): la prima datata 9.06.2008 avente quale oggetto la perquisizione della __________, __________, e della __________, __________, e il sequestro della documentazione concernente i rapporti con la __________ e il suo presidente PI 3 (cfr. decisione 9.06.2008, inc. __________); la seconda datata 10.10.2008 avente quale oggetto l’audizione di organi e/o collaboratori della __________ (cfr. decisione 10.10.2008, inc. __________), ossia di PI 4.

La polizia ha dato seguito a questi ordini (cfr. rapporto d’esecuzione 12.08.2008 e rapporto di complemento 13.09.2009, inc. __________).

In data 17.03.2009 l’allora procuratore pubblico, in applicazione degli art. 157 ss. CPP TI, ha ordinato l’identificazione delle relazioni di cui __________ è (stata) titolare e/o beneficiaria economica presso un istituto bancario inerente al periodo 1.09.2004-31.08.2005 (ordine 17.3.2009, inc. __________), cui è stato dato seguito.

In data 20.04.2009 l’allora procuratore pubblico ha emanato la decisione di chiusura giusta l’art. 80d AIMP in relazione alla surriferita domanda, trasmettendo all’autorità richiedente gli atti raccolti (decisione di chiusura 20.04.2009, inc. __________).

Il procedimento penale di cui all’inc. __________ è quindi concluso, e ciò indipendentemente dal fatto che il procedimento penale a carico di PI 3 sia ancora pendente in __________.

Ne discende la competenza di questa Corte a statuire in base all’art. 62 cpv. 4 LOG anche riguardo al citato incarto rogatoriale.

5.2.2.

Giova rilevare che __________, __________ (il cui scopo era l’assunzione di mandati quali procuratori e manager sportivi, in particolare nel campo __________) è stata iscritta a RC il 23.07.2004 e, in applicazione dell’art. 89 ORC (secondo il diritto previgente), è stata radiata d’ufficio il 28.01.2008 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino). PI 4, dalla data della sua iscrizione, è stato dapprima socio e gerente con diritto di firma individuale della società, e dal mese di marzo 2006 socio senza diritto di firma.

La __________, __________ (il cui scopo è l’assunzione di mandati quali procuratori e manager sportivi, in particolare nel campo __________; la gestione e la tutela dei diritti di immagine di sportivi e società sportive) è stata iscritta a RC il 26.07.2005. PI 4 figura suo amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC del Cantone Ticino). Entrambe le società avevano/hanno il medesimo recapito (Via __________, __________) corrispondente al domicilio di PI 4.

5.2.3.

Dalla lettura dell’incarto penale __________, in particolare dai due (unici) verbali d’interrogatorio di polizia di PI 4 [da cui risultano in particolare informazioni sull’attività professionale svolta da quest’ultimo dal 2003 fino alla fine del 2008, sulla __________ e sulla __________ (entrambe, come visto, a lui riconducibili), sullo stipendio percepito, sulla cifra d’affari e sulla questione di un trasferimento di un giocatore di __________], come pure dalla documentazione bancaria inerente alla __________ riguardante il periodo 1.09.2004-31.08.2005 (sequestrata a seguito dell’ordine emanato il 17.05.2009 ai sensi degli art. 157 ss. CPP TI dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti), emergono indubbiamente aspetti di rilevanza fiscale e quindi informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 LFID rispettivamente ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT. E ciò sia riguardo all’attività professionale svolta da PI 4, sia riguardo alla società __________, come peraltro evidenziato dall’istante nella sua replica ["(…). Come risulta dall’incarto fiscale della __________, questa non ha presentato i conti, in quanto è stata radiata d’ufficio nel 2008, ai fini fiscali è importante sapere se nel corso del 2005 la società ha conseguito degli utili che avrebbero dovuto essere imposti (o distribuito dividendi o prestazioni o valutabili in denaro), ritenuto che è stata attiva per tutto l’esercizio 2005. È indispensabile inoltre accertare se il signor PI 4 stesso ha conseguito dei redditi non dichiarati. (…)" (replica 6/7.06.2011, p. 4)].

Ne discende dunque un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1 ad esaminare gli atti dell’incarto __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che prevale sugli interessi personali di PI 4.

Questa Corte, dopo aver esaminato l’inc. __________, reputa che tutti gli atti siano potenzialmente utili ai fini del procedimento/della corretta tassazione fiscale.

Non si può ritenere, contrariamente a quanto sostiene PI 4, che la richiesta dell’autorità istante – la quale, per ovvi motivi, non può conoscere il contenuto del citato incarto di cui chiede la compulsazione e non può nemmeno sapere quali atti esulino dalla sua competenza – sia volta a una ricerca indiscriminata di prove, essendo il suo obiettivo quello di appurare se PI 4 e le società a lui riconducibili abbiano conseguito dei redditi/utili che non sono stati dichiarati al fisco.

Del resto PI 4 non ha evidenziato quali atti dell’incarto __________ sarebbero suscettibili di non essere visionati dall’autorità istante.

Di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – un rappresentante della IS 1, tenuto evidentemente al segreto d’ufficio e fiscale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

  1. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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