Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.05.2011 60.2011.150

Incarto n. 60.2011.150

Lugano 19 maggio 2011/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/28.4.2011 presentato da

RE 1

contro

la decisione 14.04.2011 emanata dal presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, che ha respinto la richiesta di un difensore d’ufficio (inc. PP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che con decisione 14.4.2011 il presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, ha respinto la richiesta formulata dal reclamante di nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nel decreto d’accusa 14.3.2011 (__________) successivamente confermato il 30.3.2011, per soggiorno illegale ai sensi della LF sugli stranieri;

che con scritto 27/28.4.2011 il reclamante chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli sia concesso un difensore d’ufficio;

che giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami penali un reclamo nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;

che la decisione impugnata è stata intimata a mezzo raccomandata il 14.4.2011 ed è stata recapitata al reclamante il 15.4.2011 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere);

che il termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 16.4.2011 ed è venuto a scadere il 25.4.2011, prorogato (per il giorno di festa) al successivo 26.4.2011;

che il reclamo è stato spedito il 27.4.2011 ed è pervenuto alla Pretura penale il 28.4.2011 (cfr. timbri sulla busta agli atti);

che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o ad un rappresentante diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP) – esso è tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 576);

che con decreto 3.5.2011 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.);

che con scritto ricevuto l’11.5.2011 il reclamante non ha chiarito il ritardo nell’invio del reclamo;

che il gravame è irricevibile in quanto tardivo, e data la situazione del reclamante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e dal carico delle spese.

Per questi motivi,

richiamate le norme applicabili,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2011.150
Entscheidungsdatum
19.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026