Incarto n. 17.2011.9
Locarno 24 marzo 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
per statuire sull’istanza presentata il 16 dicembre 2010 da
IS 1
DI 1
tendente ad ottenere un’indennità per torto morale ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale in data 1.2.2010 (CCRP 17.2008.11);
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 25 maggio 2007, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, inserendosi mediante connessione internet in svariati forum in data 15, 18, 22, 23 e 28 maggio 2006, impiegando dei nickname e comunicando il messaggio “La Ludes non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università italiane”, reso sospetta la predetta università di fatti che possono nuocere alla sua reputazione.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese. La parte civile è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile.
B. Con sentenza 9 gennaio 2008, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, ha confermato il decreto di accusa, condannando l’istante per diffamazione ed infliggendogli la pena proposta dal procuratore pubblico.
C. Avverso la sentenza di prima sede, il 19 febbraio 2008, l’istante ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo il suo proscioglimento.
D. Con sentenza 1. febbraio 2010, la CCRP ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall’imputazione di diffamazione, ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha, peraltro, condannato a versare all’istante fr. 1'000.- per ripetibili.
E. Il 16 dicembre 2010 - nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP (Ti) - IS 1 ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto procedimento ai sensi dell’art. 317 CPP (Ti) alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello che, il 31 gennaio 2011, richiamato l’art. 449 cpv. 1 CPP (fed), ha trasmesso l’istanza, per competenza, alla scrivente Corte.
F. Con l’istanza in esame, IS 1 - a fronte dell’assenza di un’assicurazione che assuma le spese legali - chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto a seguito del procedimento penale, l’importo di fr. 8'034.55 (IVA inclusa) per spese di patrocinio, già dedotto l’importo di fr. 1'000.- assegnato a titolo di ripetibili nella sentenza di assoluzione emanata il 1. febbraio 2010 dalla CCRP.
G. Con scritto 8 febbraio 2011, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico.
Con scritto 10 febbraio 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale. Come correttamente ritenuto dalla CRP nella sua sentenza 31 gennaio 2011, secondo le disposizioni transitorie contenute nel CPP (fed), in particolare per l’art. 448 cpv. 1 CPP (fed), i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2010 sono continuati secondo il nuovo diritto.
Ciò è il caso nella presente fattispecie.
In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP che aveva disposto, con sentenza 1. febbraio 2010, l’assoluzione dell’istante.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP (fed), se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
3.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard in: Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
3.2. Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o parzialmente prosciolto.
In precedenza, l’art. 317 CPP (Ti) stabiliva il diritto all’indennità solo in caso di assoluzione totale ma, negli anni, la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali aveva, comunque, esteso il diritto all’indennizzo, in alcuni casi, anche all’accusato solo parzialmente prosciolto (Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP 60.2004.305 del 7 dicembre 2005; STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 ).
Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il calcolo del danno patito le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio, pag. 1231). Se è ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4 CPP (fed) (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP).
3.3. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, agli art. 429 e segg. CPP (fed) si ritrovano molti dei principi generali finora applicati con gli art. 317 e segg. CPP (Ti), tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (sentenza CRP 31.1.2011 pag. 3). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.
a) Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (fed), l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.
Nell’ambito delle istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP (fed), la scrivente Corte
Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
In aggiunta, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese relative alla raccolta di prove necessarie, ad esempio una perizia di parte (Griesser, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 39 ad art. 429 CPP; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP), ad eccezione di perizie giuridiche (Schmid, Handbuch, n. 1812, pag. 832).
b) Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP (fed), l’imputato deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali. Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (Schmid, Praxiskommentar, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 e segg. ad art. 429 CPP).
Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CP).
Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988, pag. 422; 1985, pag. 406; 1973, pag. 214).
Perché sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e il pregiudizio (Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP).
Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 25 ad art. 429 CPP).
c) Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (fed), se a causa del procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).
L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP).
Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; CRP 60.2010.210 del 29 novembre 2010).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.
È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
3.4. Per l’art. 430 cpv. 1 CPP (fed), l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a), se l’accusatore privato è tenuto ad indennizzare l’imputato (lett. b) o le spese dell’imputato sono di esigua entità (lett. c).
Quanto alla lett. b della predetta norma, si osserva che l’art. 432 cpv. 1 CPP (fed) prevede che, se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato (pure macchiatosi di condotta temeraria o negligenza grave, non giustificandosi altrimenti la distinzione rispetto all’art. 432 cpv. 1 CPP (fed), cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 16 ad art. 432 CPP) possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali (cpv. 2).
Come visto, l’indennizzo da parte dell’accusatore privato o del querelante priva l’imputato del diritto di chiedere allo Stato l’indennizzo del danno corrispondente (cfr. 430 cpv. 1 lett. b CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 432 CPP).
3.5. Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti se i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso o se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali (art. 430 cpv. 2 in combinazione con l’art. 428 cpv. 2 CPP).
L’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il mandato il 15 maggio 2007 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento e in sede di ricorso per cassazione.
La tariffa oraria esposta non è censurabile, corrispondendo a quella minima.
Non può, invece, essere riconosciuto il dispendio orario indicato nella nota professionale inerente alla stesura dell’istanza 29 febbraio 2008 di restituzione in intero (pari a 2 ore), ritenuto come la stessa fosse irricevibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109). Ritenuto che, per il resto, il dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto, si giustifica di riconoscere un onorario pari a 29 ore e 30 minuti a fr. 250.-/ora, per complessivi fr. 7'375.-.
Le spese esposte nella nota professionale non risultano tutte adeguate. Quelle riconosciute ammontano a fr. 344.50 e si compongono di fr. 50.- per l’apertura dell’incarto, fr. 10.- per gli scritti alla Pretura penale, fr. 5.- per lo scritto alla CCRP, fr. 15.- per le copie per conoscenza al cliente, fr. 3.- per la copia per conoscenza al patrocinatore della parte civile, fr. 70.- per il ricorso per cassazione, fr. 166.- per le fotocopie, e fr. 25.50 per spese postali.
Non si giustificano, invece, parte delle fotocopie del 25.10.2007 (fr. 6.-), le fotocopie del 10.1.2008 (complessivi fr. 8.-), le fotocopie del 30.1.2008 (fr. 36.-, la sentenza essendo stata personalmente intimata al condannato dal tribunale), la lettera 31.1.2008 alla Pretura penale (fr. 12.-, comprensivi delle spese postali e per fotocopie), parte delle fotocopie del 19.2.2008 (fr. 44.-, ritenute le rimanenti spese giustificate), parte delle ulteriori fotocopie del 19.2.2008 (fr. 2.-, ritenute le ulteriori spese giustificate), la fotocopia del 27.3.2008 (fr. 2.-) e parte delle fotocopie del 31.3.2008 (fr. 2.-). In parte esse non erano giustificate da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato (quelle relative alle fotocopie del ricorso per cassazione eseguite in numero eccessivo) mentre per il resto non sono comprovate poiché nell’incarto relativo al procedimento penale non c’è traccia degli atti a cui si riferiscono.
Non vengono, infine, riconosciute le spese inerenti la stesura dell’istanza 29.2.2008 di restituzione in intero (complessivi fr. 63.50) poiché la stessa era manifestamente irricevibile (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109).
L’IVA ammonta a fr. 586.70.
All’istante va, pertanto, risarcito a titolo di spese legali l’importo di fr. 7'306.20, già dedotto l’importo di fr. 1'000.- già accordato all’istante a titolo di ripetibili dall’allora CCRP con sentenza
febbraio 2010 (cfr. sentenza CCRP 1.2.2010 consid. 6 pag. 19).
Non si giustifica, per il resto, di ridurre l’indennizzo ai sensi dell’art. 430 lett. a CPP (fed). Neppure si giustifica una riduzione in base all’art. 430 lett. b CPP (fed) in combinazione con l’art. 432 CPP (fed) ritenuto, da un lato, che l’istanza di risarcimento della LUdeS non ha occasionato spese particolari rispetto a quelle cagionate dall’istruzione dei fatti oggetto dell’inchiesta (cpv. 1; il rinvio della parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura - proposto nel decreto di accusa - essendo cresciuto in giudicato incontestato e non essendo stato oggetto delle ulteriori fasi del procedimento) e, dall’altro, che non può essere sostenuto che la LUdeS abbia causato l’apertura del procedimento, rispettivamente ne abbia intralciato lo svolgimento per condotta temeraria o negligenza grave (cpv. 2).
L’indennizzo non va ridotto neanche in virtù dell’art. 430 cpv. 2 CPP (fed), l’imputato non avendo creato i presupposti della prevalenza nella causa soltanto nell’ambito della procedura di ricorso e la decisione impugnata essendo stata modificata su questioni sostanziali.
Per l’art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale la tassa di giustizia è fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.
In concreto, la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/10.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP (fed), lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolto dall’imputazione di diffamazione con sentenza 1.2.2010 della CCRP - l’importo di fr. 7'306.20.
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 50.-
fr. 550.-
sono a carico dello Stato per 9/10 e per il rimanente a carico di IS 1.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
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