Incarto n. 17.2011.4
Locarno 16 marzo 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 18 gennaio 2011 da
RI 1 Ministero pubblico, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 1. dicembre 2010 dalla Corte delle Assise criminali nei confronti di PI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto di accusa 6 ottobre 2010, il procuratore pubblico ha deferito PI 1 ad una Corte delle assise criminali siccome prevenuto colpevole di:
ripetuto incendio intenzionale aggravato, per avere, tra il 2 ed il 7 agosto 2009, in cinque occasioni, appiccato il fuoco a degli stabili abitativi che sapeva occupati da persone, mettendo scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone e causando danno alla cosa altrui;
ripetuto incendio intenzionale, per avere, il 25 ottobre 2006 ed il 14 giugno 2008, dato fuoco a complessivi 6 cassonetti dei rifiuti nonché, il 6 agosto 2009, cagionato l’incendio di una vettura appartenente a terzi (che ha, poi, coinvolto anche due motoveicoli ed il sedime asfaltato sul quale era parcheggiato un altro veicolo);
ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere, nel periodo dal 6 dicembre 2000 al luglio 2009, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, indebitamente impiegato valori patrimoniali a lui affidati per un importo complessivo di almeno fr. 98'823.85;
ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 1. gennaio 2001 al 7 agosto 2009, per procacciare a sé un indebito profitto, in più occasioni, formato documenti falsi, abusato delle firme autentiche altrui, attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti;
infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere, nella notte tra il 1. ed il 2 agosto 2009, portato senza diritto un coltello la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura.
B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte di prime cure - qui contestato - sono, in sintesi, i seguenti.
Al fine di prelevare indebitamente gli averi di cui sopra, tra il 28 maggio 2001 ed il 15 dicembre 2008, PI 1 ha pure ripetutamente falsificato i giustificativi di cassa già sottoscritti dagli ospiti di __________ (AA 4.1). Inoltre, per coprire le sue malversazioni, egli ha alterato la contabilità dei singoli ospiti (AA 4.2) nonché quella della casa per anziani (AA 4.3; sentenza impugnata, consid. 28, pag. 51-52).
La notte del 25 ottobre 2006, in zona __________, l’accusato ha dato fuoco a cinque cassonetti dei rifiuti (AA 2.2). Il 14 giugno 2008, sempre di notte, egli ne ha incendiato un altro a __________ (AA 2.3).
La sera del 1. agosto 2009, dopo avere assistito con la moglie e i figli al tradizionale spettacolo pirotecnico organizzato dalla città di __________, PI 1 si è congedato dai propri familiari. Secondo gli accertamenti della prima Corte, egli ha, quindi, “iniziato una lunga notte di bevute in vari locali notturni della città” sino a “ridursi, nelle prime ore del mattino seguente, in uno stato semiconfusionale” che ha “lasciato un vuoto nella sua memoria” in relazione a quanto accaduto quella notte (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 41). Dopo avere fatto tappa a casa a prendere dei soldi ed un coltello (AA 5) e dopo essere nuovamente tornato in centro per continuare la serata, nelle prime ore del 2 agosto 2009, mentre rincasava, PI 1 ha appiccato il fuoco a materiale infiammabile depositato all’interno di tre cantine del vicino stabile di via __________ (AA 1.1; sentenza impugnata, consid. 19, pag. 43).
Il 6 agosto 2009, a __________, verso le ore 19.00, dopo aver bevuto svariate birre nel corso della giornata, l’accusato ha, con le stesse modalità, appiccato il fuoco allo stabile di via __________ 44 (AA 1.2).
Nell’ora successiva egli ha, poi, appiccato un incendio al piano seminterrato dell’immobile di via __________ (AA 1.4) e in una cantina dello stabile di via __________ (AA 1.3).
Al termine della serata, poco prima di mezzanotte e dopo avere bevuto altra birra, a __________, PI 1 ha recuperato da un cassonetto dell’immondizia due sacchi della spazzatura e ha raggiunto un posteggio sterrato, dove ha posizionato i sacchi sotto una vettura VW Golf e ha dato loro fuoco (AA 2.1), rimanendo a guardare mentre bruciavano. In seguito, egli si è recato in un bar. All’uscita, egli ha visto dei poliziotti, cui è andato incontro e cui, a suo dire, ha “dato lo spunto per trattenermi maggiormente parlandogli degli incendi di __________, ma comunque sono stato lasciato andare” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 43-45).
Il giorno successivo, 7 agosto 2009, dopo avere bevuto alcolici e dopo avere letto su un sito internet di informazione la notizia riguardante gli incendi da lui appiccati, da una cabina telefonica ha chiamato l’autore dell’articolo, confessando di essere il responsabile degli incendi. In seguito, nel corso della giornata, accortosi che l’intervista/confessione non era stata pubblicata sul sito internet, PI 1 - dal telefono del bar __________, in cui si trovava - ha nuovamente contattato il giornalista per chiedere quando sarebbe stato pubblicato l’articolo (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 45-46). La pubblicazione è, poi, avvenuta pochi minuti dopo. Tuttavia, il tenore dell’articolo, che evocava la possibilità che l’autore della rivendicazione fosse un mitomane, ha indispettito l’accusato che, poco prima delle ore 18.00, si è recato in via Vignola, dove ha dato fuoco a materiale infiammabile depositato all’interno di due cantine dello stabile sito al numero 10 (AA 1.5). Immediatamente dopo, da una cabina telefonica, ha chiamato di nuovo il citato giornalista, rivendicando l’accaduto con le parole “Se volevi la prova, eccola: __________!” (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 46).
La mattina dell’8 agosto 2009 l’imputato è, quindi, stato arrestato al proprio domicilio (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 47). Nel corso dell’inchiesta egli ha sostanzialmente ammesso di essere l’autore dei reati ascrittigli (sentenza impugnata, consid. da 19 a 22, pag. da 41 a 46 e consid. 28-29, pag. 51-52).
C. Al dibattimento (verb dib., pag. 7), con l’accordo delle parti, il presidente della Corte ha prospettato a PI 1 l’accusa subordinata di atti commessi in stato d’irresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 263 CP in luogo delle imputazioni d’incendio intenzionale aggravato ripetuto (AA 1) e d’incendio intenzionale (AA 2.1).
D. Con sentenza 1. dicembre 2010, la Corte delle assise criminali ha ritenuto PI 1 autore colpevole di ripetuto incendio intenzionale per avere dato fuoco a svariati cassonetti dei rifiuti (cinque il 25 ottobre 2006 e uno il 14 giugno 2008), nonché di appropriazione indebita aggravata (commessa tra la fine del 2000 e il luglio del 2009) e di falsità in documenti (commessa tra il 1. gennaio 2001 ed il 7 agosto 2009). I primi giudici hanno, invece, prosciolto PI 1 dalle imputazioni di incendio intenzionale aggravato (per avere appiccato il fuoco, tra il 2 ed il 7 agosto 2009, a cinque immobili), di incendio intenzionale (per avere dato fuoco, il 6 agosto 2009, a una vettura VW Golf) e di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni, ritenendo che l’autore aveva agito in stato di irresponsabilità.
In applicazione della pena, tenuto conto di una parziale scemata imputabilità in relazione agli incendi ai cassonetti dei rifiuti, la Corte di prime cure ha condannato PI 1 alla pena detentiva di 18 mesi (a valere quale pena unica comprensiva della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna inflittagli il 21 maggio 2007), sospendendo l’esecuzione della pena detentiva in favore dell’esecuzione di una misura stazionaria. I primi giudici hanno, inoltre, condannato PI 1 a versare fr. 100'223.85 alla parte civile PC 30 mentre hanno respinto, rispettivamente non si sono pronunciati sulle pretese delle altre parti civili. La prima Corte ha, infine, condannato PI 1 al pagamento di metà degli oneri processuali.
E. Contro la sentenza di prima sede il procuratore pubblico ha inoltrato, il 2 dicembre 2010, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18/24 gennaio 2011, sostenendo l’arbitrio nell’accertamento dei fatti ed un’errata applicazione del diritto, il ricorrente chiede, in via principale, che la sentenza di prime cure sia riformata e che PI 1 sia riconosciuto colpevole anche di incendio intenzionale aggravato, di incendio intenzionale e di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni e condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi.
In via subordinata, egli postula l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.
F. Con osservazioni 17/18 febbraio 2011, PI 1 ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile in ordine e respinto nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Sulla questione, i primi giudici hanno accertato che l’accusato, classe 1969, ha iniziato a bere già in giovane età (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 29). La Corte di prime cure ha, poi, accertato che “l’abuso da parte di PI 1 è cronico e di lunga data” e che “esso risale sin dai tempi dell’adolescenza”. I primi giudici hanno accertato che, già nel 1999, PI 1 soffriva di steatosi epatica (che implica l’aumento di grassi all’interno delle cellule del tessuto epatico), che il medico che aveva posto tale diagnosi aveva attribuito alla patologia “verosimile origine etilotossica” e hanno, pertanto, concluso che “già all’età di 30 anni l’abuso di alcol aveva lasciato tracce organiche nell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37). I primi giudici hanno, poi, accertato, sulla scorta di quanto indicato nella perizia giudiziaria, che l’imputato soffre di fibrillazione atriale (pure da ricondurre all’abuso etilico) e che, nel 2007, gli era stata diagnosticata un’epatopatia (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37). Essi hanno, inoltre, fatto riferimento a due precedenti condanne, risalenti al 1997 ed al 2007, per guida in stato di ebrietà, nonché all’episodio, occorso nel 1994, in cui PI 1, sotto l’influsso dell’alcol (minimo 0,6 - massimo 1,0 per mille), dopo avere rifornito di carburante una vettura da lui precedentemente rubata, aveva versato benzina anche sul veicolo e su di sé, si era seduto al volante ed aveva acceso una sigaretta, causando l’incendio della vettura, nel quale si era procurato gravi ustioni (sentenza impugnata, consid. 6-8, pag. 31-34 e consid. 15, pag. 37). La prima Corte ha evocato - quale ulteriore “indizio di una situazione di etilismo cronico” - il fatto che il problema che l’imputato aveva con l’alcol era noto, non solo alla moglie, ma anche ai colleghi di lavoro (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 34 e consid. 15, pag. 37). Tale problema - hanno poi rilevato i primi giudici fondandosi sulla perizia psichiatrica ordinata dal magistrato inquirente - è stato sottovalutato dagli psicologi presso i quali era in cura l’accusato per il suo disturbo di personalità (di cui si dirà in seguito) “per il motivo che PI 1 riusciva comunque a condurre un’esistenza “normale” (ovvero a mantenere il posto di lavoro e ad avere una vita famigliare) e non mostrava particolari sintomi di dipendenza” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37). Sulla questione, la Corte di prime cure ha, poi, sottolineato che, nonostante l’imputato abbia riferito al perito di una sua “’assunzione regolare di alcool seppur in quantità contenute”, la dott. __________ ha accertato che questi “abbastanza regolarmente negli anni (e quasi senza pausa nel 2009 fino all’arresto)” ha ecceduto “nell’assunzione fino all’ebbrezza franca” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37) e che le allucinazioni da lui narrate “appaiono come episodi di un’ebbrezza patologica” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 38). I primi giudici hanno, infine, accertato che “negli ultimi tempi”, ossia dall’inizio del 2009, “l’abuso era peggiorato” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 38 e consid. 16, pag. 39) sulla scorta del documento di ammissione relativo al ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica cantonale subito dall’accusato il 29 aprile 2009 per “intossicazione acuta da alcool” - documento in cui si legge che “il paziente è già noto in ambito psichiatrico per etilismo” e meglio per “importante e quotidiano abuso di alcol” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 39) - nonché delle dichiarazioni della moglie di PI 1 che ha riferito che, dall’inizio del 2009, il marito “sempre più frequentemente rientrava a casa ubriaco” e, in due o tre occasioni, aveva avuto delle allucinazioni (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 40-41).
2.2. Dopo avere riportato ampi stralci della perizia 9/16 novembre 2009, del complemento peritale 2 dicembre 2009, del verbale di delucidazione reso dal perito il 26 agosto 2010 e della sua audizione in aula (ricorso, pag. 7-12), il ricorrente censura siccome arbitrario l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui PI 1 ha assunto quantità abnormi di alcol nel corso degli anni. Adduce, infatti, il ricorrente che il perito ha osservato unicamente che l’imputato “ha dichiarato un’assunzione regolare di alcol con, a volte, un eccesso sino all’ebbrezza franca” (ricorso, pag. 12).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisone presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
Per essere annullata, una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4. Sulla questione della gravità dell’abuso di alcol da parte dell’accusato il ricorrente non interpreta correttamente la perizia. Il perito giudiziario non ha affermato che l’imputato “ha dichiarato un’assunzione regolare di alcol con, a volte, un eccesso sino all’ebbrezza franca” (ricorso, pag. 12). In realtà, la dott. __________ ha, sì, annotato che PI 1 le aveva confidato soltanto “un’assunzione regolare di alcool seppur in quantità contenute”, ma ha concluso che, invece, “dal racconto si apprezza come egli abbastanza regolarmente negli anni (e quasi senza pausa nel 2009 fino all’arresto) abbia ecceduto nell’assunzione fino all’ebbrezza franca” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37).
Inoltre, come visto al consid. 2.1, la Corte di prime cure ha accertato che PI 1 da anni faceva un uso smodato di bevande alcoliche non soltanto sulla scorta delle considerazioni peritali: ad esse ha, infatti, aggiunto una serie di altri elementi, la cui complessiva valenza probatoria nemmeno è stata discussa dal qui ricorrente.
La censura è, pertanto, nella limitata misura della sua ricevibilità, da respingere.
Tuttavia, dalla sentenza impugnata non emerge alcun accertamento nel senso indicato dal ricorrente.
La censura si rivela, dunque, irricevibile.
4.1. I primi giudici hanno accertato che, nel commettere i reati nel periodo tra il 2 ed il 7 agosto 2009, l’accusato ha agito in stato di irresponsabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CP sulla scorta della perizia giudiziaria allestita dalla dott. __________ il 9/16 novembre 2009 (sentenza impugnata, consid. 23-30, pag. 47-52).
Al riguardo, i giudici di prime cure hanno, dapprima, constatato che, nel suo referto 9/16 novembre 2009, il perito ha posto la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile tipo borderline con sindrome ossessivo-compulsiva e tratti antisociali” oltre che di “sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze multiple (uso dannoso: alcool, tabacco, benzodiazepine” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 47). Quanto al disturbo di personalità, essi hanno preso atto che il perito ha illustrato come la personalità dell’accusato presenti un dualismo consistente nella scissione della sua parte impulsiva (PI
In relazione al rapporto di PI 1 con alcol e medicamenti, i primi giudici hanno preso atto che, nel suo referto 9/16 novembre 2009, il perito ha spiegato che “il peritando inizia il consumo di alcool e di benzodiazepine già in adolescenza”, precisando che “la sua personalità va viepiù strutturandosi sulla dipendenza dalle sostanze delle quali in realtà non riesce più a fare a meno” e di cui, in effetti, “fa regolarmente uso ormai da anni”. Essi hanno ricordato che il perito ha affermato che la dipendenza dell’accusato è “esordita in adolescenza” e non è “mai cessata a parte un unico episodio della durata di ca nove mesi”, precisando che dal racconto dell’imputato emerge come egli abbia “abbastanza regolarmente negli anni” e “quasi senza pausa nel 2009 fino all’arresto” ecceduto nell’assunzione di alcol. Essi hanno preso atto che l’esperto ha precisato che “se la sensazione negativa” percepita dall’accusato “si calma, può essere sospesa l’assunzione di alcool altrimenti è necessario continuare”. La Corte di prima sede ha ricordato che il perito ha individuato nella diagnosi di epatopatia e di fibrillazione atriale nonché negli episodi allucinatori narrati dall’imputato e dalla moglie “altri elementi che confermano la dipendenza da alcool” e ha sottolineato che il perito ha precisato che i medici che avevano precedentemente in cura l’imputato hanno sottovalutato la gravità della sua dipendenza etilica, da un lato, poiché egli utilizzava l’alcol “come automedicazione” e, dall’altro, poiché egli non manifestava una “chiara sintomatologia da astinenza al momento dell’eventuale interruzione dell’assunzione” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37-38 e consid. 23, pag. 47).
I giudici di prime cure hanno, quindi, ricordato che l’esperto ha illustrato come il disturbo di personalità dell’accusato - definito “grave” e “cronico” - possa essere tenuto sotto controllo nella misura in cui egli non faccia uso di alcol e benzodiazepine, precisando che, sotto l’influsso di tali sostanze, “cadono le difese ossessive-compulsive e viene meno il controllo degli impulsi” e spiegando che “l’associazione fra disturbo di personalità e la dipendenza dall’alcool e dalle benzodiazepine (assunte insieme) genera in questo soggetto una perdita del controllo degli impulsi e il passaggio all’atto che nella fattispecie si concretizza negli episodi incendiari, ma che nella storia del peritando si ravvisa anche in altre manifestazioni (gioco, sesso, sostanze, internet)”.
Infine, i giudici di prime cure hanno rilevato che, in esito alla sua valutazione, il perito ha spiegato che, se la turba psichica associata all’assunzione di alcol e benzodiazepine non ha alterato la capacità di PI 1 di valutare l’illiceità del suo gesto, essa ha totalmente annullato la sua capacità di agire secondo tale valutazione e che, perciò, egli era in una situazione di “totale scemata capacità di agire” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 38 e consid. 23, pag. 47-48).
Per contro, i primi giudici hanno ritenuto di non potere condividere la conclusione secondo cui PI 1 “disponeva degli strumenti necessari per non porsi nella condizione di perdita di controllo degli impulsi” cui è giunto il perito nel complemento peritale 2/3 dicembre 2009.
Essi hanno, infatti, ritenuto che il perito è caduto in una manifesta contraddizione ponendo, da un lato, l’accento sulla gravità e la lunga durata delle dipendenze dell’accusato e, dall’altro, affermando - nei complementi peritali - che “egli avrebbe avuto la facoltà di scegliere se bere ed assumere benzodiazepine oppure no”.
Rilevando che le considerazioni peritali sulla lunga e grave dipendenza di PI 1 “avevano indotto la Corte a ritenere che si trattasse di pulsioni alle quali (come è nella natura delle dipendenze) egli non poteva resistere (esplicito a pag. 25 “sostanze delle quali non riesce più a fare a meno”)”, i primi giudici hanno concluso che “è in particolare errato (...) affermare da un lato che PI 1 è praticamente sin dall’adolescenza, e quindi da almeno 20 anni, pesantemente e cronicamente oggetto di queste dipendenze, in cui vi sono fasi acute che si verificano proprio quando il disturbo di personalità (e quindi l’esigenza di automedicazione) è maggiore, e sostenere d’altro canto che egli avrebbe potuto scegliere di non bere per evitare di passare all’atto trasgressivo” (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 50 e 51).
4.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che i primi giudici sono incorsi in arbitrio ritenendo che PI 1 ha agito in stato di irresponsabilità. Infatti - argomenta il ricorrente - emerge dai diversi referti peritali, tra loro del tutto lineari e coerenti, che l’accusato poteva scegliere se bere ed assumere benzodiazepine. Ciò nonostante - continua il ricorrente - la prima Corte ha posto in primo piano la dipendenza da alcol e da benzodiazepine, “misconoscendo che questa è unicamente secondaria e può essere controllata facilmente” dall’accusato il quale - sempre a mente del ricorrente - abbatte le sue difese ossessivo-compulsive quando vuole trasgredire e non per ovviare a fasi acute del suo disturbo della personalità (ricorso, pag. 12-14).
4.3.a) Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Per il capoverso 4 di tale norma, il primo capoverso (così come il secondo ed il terzo) non è applicabile se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato. Tale norma codifica il concetto di actio libera in causa.
La realizzazione dell’actio libera in causa implica necessariamente due colpe distinte che consistono, da un lato, nel porsi in stato di incapacità o scemata imputabilità e, dall’altro, nel porsi in tale stato al fine di commettere un reato. Tali colpe non devono necessariamente essere realizzate intenzionalmente. Si distingue tra actio libera in causa intenzionale e actio libera in causa per negligenza. La prima è realizzata quando l’autore si mette intenzionalmente in stato di incapacità o scemata imputabilità volendo commettere un reato (dolo diretto) o accettando il rischio di commettere un reato (dolo eventuale). La seconda (negligenza) è realizzata quando l’autore si mette intenzionalmente o per negligenza in stato di incapacità o scemata imputabilità senza intenzioni delittuose, ma potendo e dovendo rendersi conto o considerare che, diminuendo le sue facoltà, si espone al rischio di commettere un reato (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile in: FF 1999, pag. 1694; STF 6S.3/2006 del 16 marzo 2006 consid. 14.1; 6S.413/2001 del 15 ottobre 2001 consid. 5a; DTF 117 IV 292 consid. 2 pag. 294).
In caso di actio libera in causa per negligenza, l’imputabilità è data soltanto se l'agente, al momento in cui era ancora pienamente cosciente dei suoi atti, poteva prevedere che avrebbe commesso un reato determinato (DTF 120 IV 169 consid. 2c pag. 171; 117 IV 292 consid. 2c pag. 296; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, n. 37 ad § 11). Vi è, cioè, actio libera in causa per negligenza quando l’autore poteva prevedere il seguito degli avvenimenti almeno nei suoi tratti essenziali ed adattare così il suo comportamento a tale previsione (DTF 120 IV 169 consid. 2c pag. 171; Stratenwerth, op. cit., § 16 n. 17; Noll/Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3. edizione, pag. 223). La semplice possibilità di commettere un qualunque reato non meglio determinato (anche nello spazio e nel tempo) non basta (BJM 1994, pag. 210; BJP 1996, n. 4; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 4.4 ad art. 19 CP).
La distinzione tra le due forme di actio libera in causa dipende dalla questione a sapere se, al momento di mettersi colpevolmente nello stato di incapacità o scemata imputabilità, l’autore ha almeno accettato il rischio di commettere un reato oppure, per un’imprevidenza colpevole, non ha previsto il reato o ha confidato nel fatto che il reato non si sarebbe realizzato. La distinzione tra le due forme di actio libera in causa non dipende, dunque, dal fatto che l’autore si sia messo intenzionalmente o per negligenza in stato di incapacità o scemata imputabilità, che abbia commesso il reato intenzionalmente o per negligenza o che per finire risponda di un reato intenzionale o colposo (STF 6S.3/2006 del 16 marzo 2006 consid. 14.1; Graven, L’infraction pénale punissable, 2. edizione, pag. 243; Bommer in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 98 ad art. 19 CP).
Per quanto abbiano portata pratica principalmente in caso di incapacità o scemata imputabilità dovuta all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti, le regole dell’actio libera in causa trovano applicazione in tutti i casi in cui la colpa dell’agente appare ridotta o esclusa a seguito di una momentanea incapacità o scemata imputabilità (Bommer, op. cit., n. 87 ad art. 19 CP).
Se le condizioni dell’actio libera in causa non sono adempiute, può trovare applicazione l’art. 263 CP (DTF 104 IV 254; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2010, n. 6, 7 e 13 ad art. 263 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, Berna 2008, n. 929, pag. 168; Sträuli in: Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, n. 37 ad art. 19 CP; Bommer in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 12 ad art. 263 CP) che prevede che chiunque, essendo in stato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcol o da altra intossicazione, commette un reato represso come crimine o delitto è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (cpv. 1) o - se ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva - con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Secondo tale norma l’agente non è punito per il reato commesso, bensì per essersi colpevolmente (con dolo o per negligenza) posto in stato di irresponsabilità ed aver commesso in tale stato un crimine o un delitto (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 929, pag. 168). Il crimine o delitto commesso in stato di irresponsabilità costituisce una condizione oggettiva di punibilità (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 929, pag. 168; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 898 ad § 2). L’autore del reato non si è posto colpevolmente in stato di irresponsabilità se è stato indotto (con la forza o con l’astuzia) da altri a bere, se è stato drogato a sua insaputa, se presenta un’intolleranza a dei medicamenti che gli era sconosciuta o se - nel momento in cui ha cominciato a bere - era già irresponsabile a causa di una malattia mentale (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 263 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 58 ad § 40).
Secondo dottrina e giurisprudenza, non necessariamente una dipendenza esclude la responsabilità dell’autore per essersi posto in stato di incapacità. Nella misura in cui non annulla completamente la possibilità di scelta dell’autore, essa costituisce unicamente un fattore di attenuazione della pena (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 263 CP; ZR 106 (2007), n. 66, pag. 257; STF 6S.49/2006 consid. 2.3). Per contro, non si pone colpevolmente in stato di irresponsabilità colui che, a causa di una dipendenza, non ha possibilità alcuna di opporsi alla creazione dello stato di irresponsabilità (Bommer, op. cit., n. 25 ad art. 263 CP).
b) Il perito deve aiutare il giudice ad accertare quei fatti che necessitano di determinate conoscenze specifiche, segnatamente dal profilo scientifico e tecnico (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile in: FF 1999, pag. 1695; DTF 96 IV 97; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11). Ciò è il caso per la questione dell’imputabilità dell’autore che non può essere valutata dal giudice alla stregua di un autodidatta o con l'ausilio di manuali medici (cfr. art. 20 CP; Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 20 CP con richiami). In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche. Trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 497 e segg.).
In questo senso, il contenuto della perizia non può che essere circoscritto alle questioni di natura tecnico-scientifica attinenti alla specializzazione del perito.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che ad un perito possono essere sottoposte soltanto questioni di fatto e non questioni di diritto, la cui risposta incombe esclusivamente ai tribunali e che, pertanto, il giudice, non soltanto non è legato, ma nemmeno si può fondare su opinioni espresse da un perito in relazione a questioni giuridiche (DTF 113 II 429 consid. 3; 130 I 337 consid. 5.4.1).
Nell’ambito che qui interessa, spetta, infatti, unicamente al giudice stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Sträuli, op. cit., n. 35 ad art. 20 CP; Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1.; 118 Ia 144 consid. 1c; 113 II 429 consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP; CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei presupposti della scemata imputabilità (Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP). Parimenti è per l’actio libera in causa: incombe al giudice, infatti, stabilire, sulla scorta degli elementi di fatto accertati dal perito, se i presupposti di tale concetto giuridico sono o meno realizzati.
c) Il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito e valuta liberamente la forza probante della perizia così come fa con gli altri mezzi di prova (Sträuli, op. cit., n. 4 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97).
Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op. cit., n. 8 ad art. 20 CP con numerosi richiami; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903, pag. 294-295). In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità. Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 919, pag. 162; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, n. 2 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).
d) Se le conclusioni del perito appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice determina se sia opportuno sollecitare un rapporto scritto complementare o ordinare una superperizia. Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che il giudice può incorrere in arbitrio se si fonda su una perizia non concludente (STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; 118 Ia 144 consid. 1c) oppure se non intraprende nulla per dissipare i suoi dubbi in merito alla credibilità delle conclusioni che gli sono presentate e se ne distanzia sulla base del solo suo convincimento (Sträuli, op. cit., n. 40 ad art. 20 CP; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.413/2001 del 15 ottobre 2001 consid. 2a; DTF 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 118 V 286 consid. 1b; 112 V 30 consid. 1a; 101 IV 129 consid. 3c; CCRP del 13 aprile 2001 in re B., consid. 2b; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 5 con riferimento a DTF del 12 agosto 1996 in re Z. consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 1997, pag. 58). Una perizia o una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima volta in cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale processuale alla base del primo giudizio (CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2b; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 5; Rep. 1982, pag. 444).
e) Nel caso in cui si distanzi dalle risultanze della perizia, il giudice deve indicare precisamente nella motivazione della sentenza le ragioni che giustificano la sua posizione divergente (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 919, pag. 162; STF 6B_450 /2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a).
f) In linea di principio un’autorità di cassazione è vincolata (salvo constatazione di arbitrio) agli accertamenti sullo stato psicobiologico dell'autore nel momento del fatto, mentre verifica liberamente se sussistono i presupposti giuridici della totale o della scemata imputabilità (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 8 in fine dell’introduzione all’art. 10 vCP con rinvii; STF 6B_302/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 2.1; DTF 102 IV 225 consid. 7b).
4.4.a) In concreto, è accertato e incontestato che, quando ha commesso i reati di cui ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, PI 1, a causa dell’associazione fra disturbo di personalità e assunzione contemporanea di alcol e benzodiazepine, pur essendo in grado di valutare l’illiceità dei suoi gesti, era totalmente incapace di agire secondo tale valutazione, cioè era totalmente incapace di resistere ai suoi impulsi.
Contestato è, invece, l’accertamento - che ha portato la prima Corte ad escludere la sussistenza dell’actio libera in causa - secondo cui PI 1, a motivo della sua dipendenza dall’alcol e dai medicamenti, non era responsabile di tale suo stato.
Va, al proposito, sottolineato che, sull’argomento, l’istruttoria è stata mal gestita.
Invece di limitarsi a porre domande di fatto la cui risposta richiedeva le conoscenze specialistiche di cui disponeva il perito, il procuratore pubblico prima e il presidente della prima Corte poi hanno, infatti, inopportunamente chiesto alla dott. __________ di prendere posizione su una questione giuridica, ovvero di esprimersi circa l’applicabilità, in concreto, dell’art. 19 cpv. 4 CP.
L’esperto, confrontato con un concetto di natura giuridica con cui non aveva dimestichezza (cfr. sentenza impugnata, consid. 25, pag. 50) e per cui non aveva competenza specifica, ha comunque tentato di dare una risposta. Ed è proprio laddove - su richiesta delle autorità - è andato oltre le sue competenze tentando di rispondere al quesito giuridico che il perito è sembrato - alla prima Corte - essere caduto in contraddizione.
In effetti, nella richiesta di complemento peritale, il procuratore pubblico ha chiesto al perito se “con l’assunzione di importanti dosi di alcool e di benzodiazepine”, PI 1 “si è posto nella condizione di esporsi al pericolo di commettere un reato”, spiegandogli esplicitamente che “l’art. 19 cpv. 4 contempla l’ipotesi dell’actio libera in causa per negligenza (e non solo intenzionale come nella disposizione vigente prima della revisione della parte generale del Codice penale)”, “vale a dire il caso di colui che si pone, anche per negligenza, in uno stato di incapacità o di scemata imputabilità senza volere l’infrazione ma potendo e dovendo sapere o dover tenere conto del fatto che, diminuendo le sue facoltà, si espone alla commissione di un reato” (AI 116).
Così sollecitato, dopo avere nuovamente discusso il caso, il perito - sconfinando in un campo che non gli è proprio né per competenze professionali né per la funzione cui era stato chiamato - ha concluso che “l’ipotesi dell’actio libera in causa per negligenza sembra rispondere alle mie considerazioni nel senso che il peritando non perde la capacità di valutare che se beve (…) e aggiungendo le benzodiazepine egli si pone a rischio di perdere il controllo” (cfr. complemento peritale 2 dicembre 2009, AI 124, pag. 3).
In seguito, durante la delucidazione orale, il perito ha aggiunto che PI 1 “disponeva degli strumenti necessari per non porsi nella condizione di perdita di controllo degli impulsi” precisando - in risposta ad un’obiezione del patrocinatore dell’accusato - che tale sua affermazione era compatibile con la dipendenza di cui questi era affetto poiché “il fatto che lui era dipendente da alcol e benzodiazepine non gli impediva di utilizzare gli strumenti per evitare di perdere il controllo degli impulsi” e che egli “poteva non assumere sostanze alcoliche visto che aveva fatto anche dei periodi di astinenza” (verbale 26 agosto 2010, AI 222, pag. 4).
Invece di essere chiamato a precisare quali fossero tali strumenti e se, all’epoca dei fatti, PI 1 fosse in grado di resistere alle sue dipendenze, il perito ha, poi, continuato ad essere interrogato sulla questione dell’actio libera in causa anche dal presidente della prima Corte, tanto che nel verbale del dibattimento è stato annotato che la dott. __________ ha confermato “la sua valutazione giuridica di actio libera in causa per negligenza (…) ad esclusione dell’actio libera in causa per intenzione” (verb. dib., pag. 6).
Nel disorientamento dovuto all’inopportuna - e, allo stadio degli accertamenti peritali, prematura - introduzione della questione giuridica volta a chiarire la sussistenza di un’ipotesi di actio libera in causa legata all’esistenza di non meglio definiti strumenti cui l’imputato poteva far capo per evitare di mettersi in situazioni di perdita di controllo, non è stata prestata la dovuta attenzione al fatto che, in realtà, il perito ha risolto quella che la prima Corte ha ritenuto essere una contraddizione - fra gravità della dipendenza e possibilità di far capo a strumenti per non bere e non assumere benzodiazepine - affermando, al termine della sua audizione in aula, che PI 1, “non facendo propria l’applicazione degli strumenti necessari”, non aveva imparato ad astenersi (verb. dib., pag. 6).
Il perito ha, cioè, ribadito al dibattimento che, al momento dei fatti, PI 1 non si era liberato dalla sua dipendenza che - lo si ricorda - lo stesso perito aveva ampiamente descritto come grave, rilevando che essa era instaurata sin dall’adolescenza e che su di essa si era strutturata la personalità di PI 1 che non poteva più fare a meno delle sostanze da cui era dipendente.
Se ne deduce - e la deduzione è obbligata - che gli “strumenti” cui il perito ha fatto riferimento nei complementi peritali (in particolare, nel verbale di delucidazione peritale, AI 222, pag. 4) sono quelli generici a disposizione di qualunque persona affetta da una dipendenza, e meglio la conoscenza dell’esistenza di terapie specialistiche per la cura di dipendenze di vario tipo (STF 6B_1092/2009 del 22 giugno 2010, consid. 3.1).
L’accertamento cui è giunta la prima Corte secondo cui PI 1, all’epoca dei fatti, non poteva opporsi alla sua dipendenza non presta, dunque, il fianco a critica alcuna, essendo conforme alle conclusioni peritali così come esse risultano da un esame complessivo delle dichiarazioni del perito contenute nella perizia 9/16 novembre 2009, nel complemento 2/3 dicembre 2009, nella delucidazione orale del 26 agosto 2010 e nel verbale del dibattimento.
In effetti - fatta eccezione per l’inopportuna (ed errata) conclusione circa l’actio libera in causa (che, peraltro, in quanto opinione giuridica espressa da un perito psichiatrico, non vincola il giudice)
La censura ricorsuale non può, dunque, che essere respinta.
b) E’ opportuno qui aggiungere che, concludendo (nel referto peritale e, poi, ancora in aula) per l’incapacità di PI 1 di resistere alla sua dipendenza, il perito ha escluso uno dei presupposti di fatto dell’actio libera in causa, e meglio l’imputabilità all’autore dell’intervenuto stato di incapacità o scemata imputabilità.
La conoscenza di PI 1 degli estremi della sua patologia, dei rischi cui si esponeva assumendo le sostanze da cui era dipendente e dell’esistenza di terapie per tentare di risolvere il suo problema non basta per considerare adempiuta l’ipotesi di actio libera in causa (ed escludere, quindi, l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP).
Data per accertata la sempre confermata (nella perizia così come nei complementi) grave dipendenza dell’accusato da alcol e benzodiazepine, la constatazione dell’esperto secondo cui PI 1 non aveva imparato ad astenersi non può che significare che, all’epoca dei fatti di cui ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, egli non poteva non bere e non assumere medicamenti (cioè, non era libero di scegliere se bere o non bere alcol, se assumere o non assumere medicamenti). In diritto, se ne deduce obbligatoriamente che lo stato di irresponsabilità nel quale PI 1 si trovava quando ha commesso tali fatti non è imputabile a sua colpa, né per dolo, né per negligenza (Bommer in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 25 ad art. 263 CP).
Nella misura in cui l’actio libera in causa presuppone, fra l’altro, che l’incapacità o la scemata imputabilità siano dovute a colpa dell’autore, ciò esclude l’applicazione dell’art. 19 cpv. 4 CP.
c) E’ ancora opportuno segnalare che - contrariamente a quanto preteso nel ricorso (pag. 14) - è sulla scorta di un ragionamento giuridicamente corretto che i primi giudici hanno indicato che, “quand’anche (…) a PI 1 dovesse essere attribuita una situazione di actio libera in causa per negligenza per gli episodi di incendio intenzionale del 2-7 agosto 2009, (…), ciò non potrebbe comunque condurre alla sua condanna per incendio intenzionale (…) facendo in ogni caso palesemente difetto il requisito della pregressa libera intenzione di commettere il crimine poi perpetrato in situazione di irresponsabilità” (sentenza impugnata, consid. 26 , pag. 51). Infatti, in quell’ipotesi - come visto non data - PI 1 avrebbe, tutt’al più, dovuto essere condannato per incendio colposo (Hurtado Pozo, op. cit., n. 894 ad § 2; Donatsch/Tag, Strafrecht I, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 270; Bommer in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 19, n. 102-112 CP).
Infine, va indicato - poiché il ricorrente sembra non averlo compreso - che l’ipotesi di cui si è appena detto è stata vagliata dai primi giudici a titolo abbondanziale, dipartendosi dalla situazione - esplicitamente negata - di un’actio libera in causa per negligenza, avvalorando in tal modo, ad abundantiam, la decisione di proscioglimento dell’accusato dal reato di incendio intenzionale aggravato.
5.1. I primi giudici hanno riconosciuto PI 1 colpevole anche di avere deliberatamente appiccato il fuoco a sei cassonetti dei rifiuti, cinque il 25 ottobre 2006 ed un altro il 14 giugno 2008 (AA 2.2 e 2.3). Accertato che al momento dei fatti l’accusato era “ubriaco ed arrabbiato”, essi hanno concluso che, “stanti il consumo di alcol e la nota situazione psicologica”, egli ha agito in stato di almeno lieve scemata imputabilità (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 52).
5.2. Il ricorrente rileva, anzitutto, che il perito non ha potuto determinarsi in merito agli episodi del 2006 e del 2008. Riconoscendo motu proprio all’accusato una almeno lieve scemata imputabilità, i primi giudici - sostiene
5.3. Come correttamente rilevato dal ricorrente, il perito, sentito in aula, ha dichiarato di non potersi esprimere riguardo agli episodi di incendi di cassonetti del 2006 e del 2008 (verb. dib., pag. 6). Dagli atti non emerge il motivo per cui l’esperto non ha potuto determinarsi in merito. Ad ogni modo, constatata l’impossibilità del perito di pronunciarsi su quelle fattispecie, alla prima Corte non restava che fondarsi sugli altri indizi contenuti negli atti in relazione alla capacità dell’accusato di intendere e volere al momento dei fatti.
La Corte di prima cure ha preso atto che il perito ha rilevato, da un lato, che il disturbo della personalità dell’accusato ha origini lontane in quanto si era manifestato già all’età di 6 anni (sentenza impugnata, consid. 2 e 3, pag. 27-28) e, dall’altro, che l’esperto ha fatto risalire la dipendenza di PI 1 da alcol e benzodiazepine alla sua adolescenza (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37). Certo, i primi giudici non hanno spiegato chiaramente le ragioni che li hanno portati a concludere per uno stato di scemata imputabilità soltanto “almeno lieve”. Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata emerge l’accertamento secondo cui la situazione psichica dell’accusato è peggiorata, di pari passo con gli abusi di alcol, dall’inizio del 2009 (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 39). La conclusione della Corte di prime cure - secondo cui, in occasione degli incendi appiccati nel 2006 e nel 2008, PI 1 ha agito in stato di “almeno lieve” (ciò che non esclude una scemata imputabilità di grado maggiore) - non denota arbitrio di sorta. Ne discende che, anche su questo punto, la sentenza impugnata merita conferma.
6.1. La prima Corte ha accertato che, quando ha commesso i reati di cui ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, PI 1 ha agito in stato di irresponsabilità (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 48 e consid. 25, pag. 50-51) fondandosi sulle conclusioni del perito giudiziario che, in particolare nella perizia psichiatrica del 9/16 novembre 2009, ha concluso che l’accusato aveva agito in stato di “totale scemata capacità” precisando che “la turba psichica associata all’assunzione di alcool e benzodiazepine non ha alterato, al momento dei fatti, la capacità di giudizio, vale a dire la valutazione del carattere illecito dell’atto, bensì la capacità di agire secondo tale valutazione” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 47).
6.2. Sostiene il ricorrente che i primi giudici non potevano giungere ad un giudizio di totale irresponsabilità, il perito avendo considerato pienamente data la capacità di PI 1 di valutare l’illecito e ritenendo totalmente assente unicamente la sua capacità di agire secondo tale valutazione (ricorso, pag. 12).
6.3. L’art. 19 cpv. 1 CP dispone chiaramente che l’incapacità dell’autore è data in due situazioni alternative: o egli, al momento del fatto, non era capace di valutare il carattere illecito del suo gesto oppure egli non era in grado di agire secondo tale valutazione. Le due forme di incapacità possono senz’altro sommarsi, ma ciò non è necessario affinché l’autore possa essere considerato irresponsabile.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a PI 1 fr. 600.- per ripetibili.
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.