17.2011.22

Incarto n. 17.2011.22

Locarno 18 maggio 2011/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

per statuire sull’istanza presentata il 9 marzo 2011 da

IS 1 e rappr. dall' DI 1

tendente ad ottenere un’indennità per torto morale ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale in data 12 marzo 2010 (CCRP 17.2008.47);

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 16 gennaio 2006, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuto furto d’uso (per avere sottratto ripetutamente l’autovettura di __________, per farne uso) nonché di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (per avere ripetutamente condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 4 agosto 2005 per il periodo dal 27 aprile 2005 fino al 16 agosto 2005). Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di IS 1 alla pena di 30 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di fr. 500.- nonché al pagamento di tasse e spese. Egli ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 6 giugno 2005.

B. Con sentenza 16 giugno 2008, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, lo ha prosciolto dall’accusa di ripetuto furto d’uso mentre lo ha riconosciuto autore colpevole di ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di fr. 300.- (corrispondente a dieci aliquote giornaliere di fr. 30.-) nonché al pagamento di tasse e spese.

Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata il 6 giugno 2005 non è stato revocato.

C. Avverso la sentenza di prima sede, il 25 luglio 2008, l’istante ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo il suo proscioglimento.

D. Con sentenza 12 marzo 2010, la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall’imputazione di ripetuta guida nonostante revoca della licenza di condurre, ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha, peraltro, condannato a versare all’istante fr. 800.- per ripetibili.

E. Il 9 marzo 2011 IS 1 ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto procedimento alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello che, il 10 marzo 2011, richiamato l’art. 448 cpv. 1 CPP Fed, ha trasmesso l’istanza, per competenza, alla scrivente Corte.

F. Con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli, a titolo d’indennità, l’importo di fr. 5'825.95 oltre interessi del 5% dal 9 marzo 2011. Egli protesta, inoltre, tasse, spese e ripetibili.

G. Con scritto 17 marzo 2011, la PI 1 della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico. Con scritto 18 marzo 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP Fed) che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale. Ritenuto che l’istanza di IS 1 è stata presentata il 9 marzo 2011, ovvero dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale, non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale. L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).

In concreto, dunque, pur se l’assoluzione di IS 1 dall’imputazione di furto è stata decisa dal giudice della Pretura penale, competente a decidere sull’istanza in esame è (anche per economia di giudizio) la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP, ovvero l’autorità che aveva disposto, con sentenza 12 marzo 2010, l’assoluzione completa dell’istante.

  1. Giusta l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b).

Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

3.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

3.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.

Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP Fed si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP Ti, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

3.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP Fed, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP Ti, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.

Nell’ambito delle istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, la scrivente Corte - nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal Tribunale Federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) - riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).

Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

4.Con l’istanza IS 1 postula la rifusione, a titolo d’indennità, di fr. 5'825.95 oltre ad interessi al 5% dal 9 marzo 2011. A sostegno della sua richiesta l’istante produce la nota professionale 10 marzo 2011 del suo avvocato (doc. E), dalla quale si evince che lo stesso legale lo ha assistito nella preparazione del processo, al dibattimento, in sede di ricorso per cassazione e nella presente procedura. La tariffa oraria di fr. 250.- esposta nella summenzionata nota d’onorario non è censurabile, corrispondendo a quella minima. Fatta astrazione per le indicazioni relative all’allestimento dell’istanza di indennità - di cui si dirà nel considerando 5 relativo alle ripetibili - il dispendio orario indicato nella nota professionale appare adeguato e viene ammesso così come esposto nella nota d’onorario, giustificandosi di riconoscere un onorario pari a 21,5 ore a fr. 250.-/ora per complessivi fr. 5’375.-. Anche le spese indicate nella nota professionale sono ammesse, come esposte, per complessivi fr. 277.- (le spese relative all’allestimento dell’istanza di indennità per complessivi fr. 80.- saranno trattate nel considerando 5).

L’IVA ammonta a fr. 429.60.-.

L’istante va, pertanto, risarcito a titolo di spese legali nella misura di fr. 5'281,60, già dedotto l’importo di fr. 800.- accordatogli a titolo di ripetibili dall’allora CCRP con sentenza 12 marzo 2010 (cfr. sentenza CCRP n. 17.2008.47 consid. 5).

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 9 marzo 2011 dell’istanza d’indennità.

  1. Ripetibili Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza d’indennità questa Corte, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2010.189 del 12 novembre 2010; CRP 60.2006.57 del 1° settembre 2006). In concreto non può essere riconosciuto il dispendio orario indicato nella nota professionale (pari a 3,5 ore), ritenuto come l’istanza si risolva, concretamente, nella richiesta di pagamento della nota d’onorario del patrocinatore e, dunque, come essa potesse essere risolta semplicemente. Il relativo dispendio di tempo va, pertanto, ridotto a 1 ora; di conseguenza, va nella stessa misura, ridotto l’onorario a carico dello Stato. Le spese relative all’allestimento dell’istanza d’indennità sono ammesse, come esposte, per complessivi fr. 80.-. Ciò posto e considerato il solo parziale accoglimento dell’istanza, si giustifica di ammettere, a titolo di ripetibili, l’importo di fr. 360.- comprendente onorario, spese ed IVA. Sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi (CRP n. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

  2. Spese La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 200.-, per complessivi fr. 1’000.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/10.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dalle imputazioni di ripetuto furto d’uso e di ripetuta guida nonostante revoca della licenza di condurre con sentenza 16 gennaio 2006 della Pretura penale e con sentenza 12 marzo 2010 della CCRP - l’importo di fr. 5'281,60 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2011.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono a carico di IS 1 per 1/10 e per 9/10 a carico dello Stato che rifonderà fr. 360.- all’istante per ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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