Incarto n. 17.2011.1

Locarno 8 aprile 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 17 gennaio 2011 da

RI 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 dicembre 2010 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 giugno 2008 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di omicidio colposo per avere, a __________ il 25 ottobre 2004, cagionato per imprevidenza colpevole la morte del pedone PC 1, e meglio per avere, alla guida della sua automobile, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza alla circolazione, in particolare omesso di adattare la sua velocità alle particolari condizioni meteorologiche ed alla scarsa visibilità in prossimità di un passaggio pedonale, andando così ad investire la signora PC 1 che stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia al di fuori delle strisce pedonali, provocandole gravi ferite che ne cagionavano il decesso.

Ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.

B. Statuendo sull’opposizione interposta da RI 1 il 5 giugno 2008, con sentenza del 24 agosto 2009 il giudice supplente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dal reato imputatogli in applicazione del principio in dubio pro reo.

Constatando una arbitraria applicazione di tale principio e in accoglimento del gravame presentato dal sostituto procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha annullato con pronuncia 4 aprile 2010 la sentenza impugnata e rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.

C. Dopo aver proceduto alla celebrazione di un nuovo dibattimento, con sentenza 2 dicembre 2010, un nuovo giudice della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa.

In applicazione della pena, il primo giudice lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, per complessivi fr. 2'400.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese.

D. Il condannato ha inoltrato dichiarazione di ricorso avverso la predetta sentenza.

Nei motivi del gravame, presentato il 17 gennaio 2011, il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza e postula il suo proscioglimento dal reato di omicidio colposo.

E. Con osservazioni 24 gennaio 2011, il procuratore pubblico domanda la reiezione del gravame in quanto di matrice appellatoria e, in ogni caso, infondato.

Considerando

In diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  1. Il ricorrente censura, in primo luogo, l’accertamento della velocità alla quale stava circolando al momento dell’incidente.

2.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha rilevato che, a causa dei continui cambiamenti di versione di RI 1, i riscontri istruttori sulla velocità di percorrenza del veicolo non sono univoci. Ha, pertanto, ritenuto necessaria “una valutazione più oculata di tutti gli elementi a disposizione” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

Il giudice di prime cure, ripercorrendo le differenti versioni dei fatti rese dall’imputato, ha ricordato che, nel corso del primo verbale di polizia, RI 1 aveva dichiarato che “giunto sul rettilineo di __________, ha portato (accelerando) la sua velocità a circa 60 km/h con inserita la quarta marcia”, mentre al sostituto procuratore pubblico aveva dichiarato di aver viaggiato tra i 50 e i 60 km/h, diminuendo la velocità nei pressi del passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

In seguito, il primo giudice ha osservato che la prima sentenza resa nel presente procedimento - cassata dalla CCRP - riferiva che in sede di dibattimento RI 1 “ha in un primo momento dichiarato una velocità di 50 km/h ed in seguito invece di non sapere a che velocità circolasse quella mattina” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

Infine, il giudice di prime cure ha riferito che, al dibattimento che ha fatto seguito al rinvio, l’accusato “ha dichiarato laconicamente di non rammentare la velocità a cui circolava: a giustificazione dei suoi deboli ricordi ha precisato di avere sottoscritto i precedenti verbali d’interrogatorio senza averne compreso l’esatto tenore, a causa delle sue scarse conoscenze linguistiche e siccome gli agenti di Polizia gli avrebbero imposto di sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli atti” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

Visto quanto sopra, il primo giudice ha considerato come maggiormente credibile “la versione dell’imputato fornita in sede di interrogatorio di polizia del 25 ottobre 2004, dove la velocità dichiarata era di 60 km/h”, mentre non ha ritenuto attendibili né le successive ritrattazioni o i vuoti di memoria, né la nuova tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe compreso la portata delle sue dichiarazioni, siccome egli conosce sufficientemente l’italiano per capire una questione così semplice e vista, peraltro, la presenza di un interprete nei vari interrogatori (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5-6).

In conclusione, il giudice della Pretura penale ha considerato che il ricorrente, “prima dell’impatto (tenuto conto del margine di tolleranza da riconoscere al tachimetro) circolava almeno a 50 km/h”. Al riguardo, ha, comunque, anticipato che “l’esatta determinazione della velocità non è necessariamente determinante per la valutazione della posizione dell’imputato in questo procedimento” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6).

2.2. Nel suo gravame, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice della Pretura penale, affermando di non ritenere comunque determinante l’esatta definizione della velocità ai fini del giudizio, ha contraddetto quanto affermato dalla CCRP nella sentenza di rinvio. La CCRP - continua - aveva ritenuto che, contrariamente a quanto deciso dal giudice supplente della Pretura penale, “in atti vi sono sufficienti elementi per procedere agli accertamenti necessari - cioè, per procedere agli accertamenti della velocità tenuta dall’accusato così come all’accertamento dell’esatta dinamica dell’incidente” (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5), da cui l’annullamento della sentenza impugnata. Sostenendo che l’esatta determinazione della velocità non è necessaria, il giudice della Pretura penale è dunque caduto in arbitrio (ricorso, pag. 3-4).

Inoltre - prosegue l’insorgente - dalla pronuncia impugnata “non si comprende quale sia la velocità che il Pretore avrebbe considerato al fine di fondare il proprio giudizio di colpevolezza”: in alcuni punti della sentenza si legge che la velocità era di 60 km/h, in altri che la velocità era di 50 km/h, in altri ancora che essa era di “almeno 50 km/h”, senza spiegare su che base siano state definite tali velocità e a quale momento si riferiscano, né quale tempo di reazione o quale decelerazione abbia considerato il primo giudice (ricorso, pag. 5).

Così argomentando - conclude il ricorrente - il primo giudice ha reso impossibile comprendere il fondamento della pronuncia e ne ha ostacolato l’impugnazione, violando dunque il suo diritto di essere sentito, in particolare il suo diritto di ottenere una decisione motivata (ricorso, pag. 5).

2.3. Le censure sono prive di consistenza.

Anzitutto, non corrisponde al vero che la velocità di RI 1 al momento dell’incidente non sia stata accertata (o sia stata accertata in maniera poco chiara) dal primo giudice.

Nella sentenza di prime cure è stata ritenuta credibile la dichiarazione dell’imputato secondo cui egli viaggiava alla velocità di 60 km/h: il primo giudice, tuttavia, non ha preso tale dato come effettivo, ma ha applicato ad esso un margine di tolleranza in favore dell’imputato, accertando che la sua velocità effettiva era di “almeno 50 km/h”. Il giudice di prime cure ha, così, concluso che RI 1 viaggiava alla velocità massima consentita di 50 km/h (cfr. sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6).

La considerazione espressa dal primo giudice, secondo cui l’esatta determinazione della velocità non appare indispensabile per valutare la colpevolezza di RI 1, non rappresenta poi una contraddizione rispetto alla decisione di rinvio della CCRP.

Se è vero che la Corte aveva ritenuto che, sulla scorta degli atti, “vi sono sufficienti elementi per procedere agli accertamenti necessari” ovvero alla determinazione della velocità, indicando che “il primo giudice avrebbe dovuto procedere ad una verifica della credibilità/affidabilità delle differenti affermazioni dell’accusato, apprezzando tutte le particolarità della fattispecie e, in particolare, soffermandosi e riflettendo sulla plausibilità della ritrattazione fatta dall’imputato nel corso del secondo interrogatorio dove ha modificato - in un senso a lui favorevole (visto, in particolare, il limite di velocità in vigore)

  • le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del primo interrogatorio di polizia, avvenuto dopo subito dopo l’incidente” (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5), tali considerazioni vanno lette alla luce del fatto che il primo giudice aveva, a torto, applicato il principio in dubio pro reo e assolto l’imputato solo perché questi aveva fornito dichiarazioni discordanti sulla velocità tenuta. La CCRP aveva, invece, rilevato che, sulla scorta di quanto dichiarato dall’accusato, era arbitrario e manifestamente insostenibile quanto concluso dal giudice supplente della Pretura penale, ovvero che mancasse la prova circa la velocità tenuta dall’accusato, poiché anche se le indicazioni da lui fornite erano state più volte riviste, “ciò ancora non significa che esse siano del tutto inutilizzabili o che RI 1 debba essere automaticamente prosciolto in base al principio in dubio pro reo” (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5).

Il fatto che ora, come sostiene il nuovo giudice che si è pronunciato, si possa giungere alla condanna di RI 1 a prescindere da una esatta determinazione della velocità da lui tenuta non appare in contrasto con la decisione di rinvio della CCRP. La Corte non ha mai affermato che tale elemento sia imprescindibile ai fini della valutazione della colpevolezza di RI 1, ma piuttosto si è limitata a ritenere arbitraria e manifestamente in contrasto con gli atti dell’incarto l’assoluzione di RI 1 a ragione dell’impossibilità di determinare la velocità con cui viaggiava.

La relativa censura deve, pertanto, essere respinta.

2.4. Il ricorrente invoca, in seguito, una violazione del principio in dubio pro reo.

A mente del ricorrente, l’accertamento della velocità di 60 km/h è arbitrario in quanto il primo giudice si è limitato a considerazioni superficiali riguardo le ritrattazioni e le nuove tesi sostenute, senza però discutere gli altri elementi di valutazione che scaturivano dagli atti (ricorso, pag. 6).

In particolare, egli ricorda che in sede di interrogatorio davanti al sostituto procuratore pubblico ha detto di avere circolato ad una velocità di 50/60 km/h, ma anche di avere rallentato la propria andatura in prossimità del passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore, e che al dibattimento ha spiegato di avere dichiarato la velocità di 60 km/h dietro insistenza della polizia, mentre in realtà non aveva guardato il contachilometri (ricorso, pag. 6). Al dibattimento, egli ha pure provato di non essere stato in ritardo quel mattino - di non avere dunque avuto alcun motivo per circolare oltre i limiti consentiti - e di come sia possibile, anzi consigliato, l’uso della quarta marcia per viaggiare a 50 km/h con una vettura a 6 marce avanti (ricorso, pag. 6).

Inoltre - continua il ricorrente - la distanza di proiezione del pedone indica, secondo i calcoli della perizia tecnica prodotta, che la velocità di impatto si aggirava attorno ai 39/40 km/h, ciò che implica che la velocità con cui circolava RI 1 precedentemente non fosse superiore ai 50 km/h (ricorso, pag. 7).

Il ricorrente conclude sostenendo che il modo di procedere del primo giudice, che ha sottaciuto tutti questi elementi di prova rilevanti, è arbitrario poiché una corretta valutazione di essi “avrebbe dovuto condurre il Pretore a ritenere, in virtù del principio in dubio pro reo, che il signor RI 1 circolasse ad una velocità massima di 50 km/h, prima di scorgere la signora PC 1 dinanzi a sé” (ricorso, pag. 7).

2.5. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

2.6. Il ricorrente, con la sua censura, dimostra di non aver compreso le motivazioni che il primo giudice ha posto alla base del suo giudizio.

In effetti, pur considerando che, fra le diverse dichiarazioni discordanti rese da RI 1, la più plausibile era la prima - ovvero, quella relativa alla velocità di 60 km/h - non risulta che il primo giudice abbia accertato che l’accusato circolava effettivamente a quell’andatura. Pur considerando credibile quanto dichiarato da RI 1 in tal senso e poco attendibili le ritrattazioni seguenti, il giudice della Pretura penale ha comunque preso in considerazione un margine di imprecisione del tachimetro, riducendo tale velocità in favore dell’accusato sino ad “almeno 50 km/h”.

Pur dando atto che l’espressione non è priva di una certa ambiguità, emerge in modo chiaro dalla pronuncia impugnata che il primo giudice, con l’uso dell’avverbio “almeno”, da un lato ha accertato che RI 1 viaggiava ad una velocità non inferiore ai 50 km/h, mentre dall’altro lato non gli ha rimproverato una velocità superiore a quella massima consentita su quel tratto di strada. Di conseguenza, la velocità effettivamente accertata dal primo giudice corrisponde a quella che il ricorrente sostiene di aver tenuto, ovvero 50 km/h.

Posto come una sentenza, per essere annullata, debba essere arbitraria non solo nella motivazione ma anche nel risultato, la pronuncia del giudice della Pretura penale deve essere confermata, a prescindere dalle critiche espresse dal ricorrente in merito alle modalità con cui il primo giudice ha valutato le prove agli atti.

  1. Il ricorrente censura, inoltre, l’accertamento sulla visibilità del pedone con riferimento al già richiamato principio in dubio pro reo.

3.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto, fra quelle contro le quali “non può essere mossa obiezione alcuna”, le seguenti circostanze di fatto:

  • il tratto di strada dove è stata investita la signora PC 1 era praticamente sgombro, salvo un veicolo che precedeva RI 1 ad una distanza da lui stimata di 100 metri;

  • il traffico sulla corsia di contromano era molto intenso;

  • lo sguardo di RI 1 era proiettato molto in avanti sul rettilineo, in particolare verso uno sbocco di carreggiata più avanti, potenzialmente pericoloso;

  • quella mattina (ore 7.10-7.20) era buio, vi era una leggera foschia, il fondo stradale era asciutto e il tratto in questione artificialmente illuminato da due lampioni, uno nei pressi del passaggio pedonale prima dell’incrocio di via San Martino ed un altro dopo tale incrocio;

  • i fari dell’automobile condotta da RI 1 erano accesi;

  • RI 1 si è trovato davanti a sé (ad una distanza di 3-4 metri) la vittima, che non è riuscito ad evitare e ha investito frontalmente;

  • la vittima indossava abiti scuri (camicetta viola, pullover rosso scuro, gonna marrone e grembiule blu) (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5).

Il primo giudice ha, poi, riferito la tesi dell’imputato che ha asserito di non aver potuto evitare l’impatto poiché la vittima “non poteva essere scorta per tempo a causa delle condizioni meteorologiche, oltre che di un veicolo incrociato proprio poco prima dell’impatto mortale che gli avrebbe impedito di «vedere bene eventuali ostacoli laterali»” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5) che era fondata sulle considerazioni tecniche contenute nella perizia di parte dell’ing. __________ concernenti la difficoltà/impossibilità di scorgere il pedone ad una distanza che permettesse una tempestiva frenata (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 9).

Tale tesi è, tuttavia, stata respinta dal giudice della Pretura penale, che pur considerando che i fari della vettura di RI 1 erano asimmetrici (la proiezione di luce sul lato sinistro del veicolo raggiungeva infatti i 50 metri contro i 75 metri raggiunti sul lato destro, alfine di illuminare meglio i pedoni sul marciapiede e non abbagliare chi circola in senso inverso), ha considerato che tale particolarità “non costituiva una novità” per l’imputato, trattandosi del suo veicolo, e perciò egli doveva “attenersi al principio di cautela e prudenza che si impone ad ogni automobilista tenuto conto - evidentemente - anche delle specifiche qualità dell’autovettura a lui in uso” (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 9-10).

Sulla base delle valutazioni dell’ing. __________ il primo giudice ha ritenuto che la vittima “poteva essere scorta dal conducente accusato quando la distanza tra il veicolo e la stessa era di circa 17-18 metri”, quando il pedone si trovava “1.8-1.9 metri rispetto all’asse longitudinale della vettura”, ovvero il primo istante in cui era illuminato dai fari del veicolo (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10). Il giudice di prime cure ha riferito che, secondo il perito, se un ostacolo viene avvistato alla distanza di 17 metri, non è possibile fermare completamente il veicolo nemmeno se esso viaggia a una velocità di 40 km/h (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11). Tuttavia, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che tali considerazioni non permettono di esonerare RI 1 dalla sua responsabilità poiché “se le condizioni oggettive e meteorologiche di quel momento non permettevano ad un conducente d’evitare l’impatto alla velocità di 40 km/h, l’automobilista avrebbe dovuto ulteriormente ridurre la stessa e adeguare la propria andatura in modo da essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza causare incidenti, tenuto conto di tutti i pericoli che una strada di quel tipo può riservare” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11). Nella pronuncia impugnata viene, pure, rilevato che le ipotesi formulate dal perito si riferiscono ad una situazione di buio totale, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti mentre, nella fattispecie, la carreggiata era anche illuminata da due lampioni accesi (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11).

Infine, il giudice della Pretura penale conclude affermando che la responsabilità di RI 1 non può nemmeno essere esclusa a ragione dell’abbigliamento della vittima, poiché “se è vero che PC 1 era vestita di scuro, è anche vero che il pedone non era di certo invisibile e doveva pertanto essere scorto con le luci dei fari e dei lampioni” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 11).

3.2. Per il ricorrente è arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui la vittima doveva essere vista prima del momento in cui lui l’ha effettivamente scorta (ovvero pochi metri prima dell’impatto), poiché nulla agli atti permette di giungere ad una tale conclusione (ricorso, pag. 8). Il ricorrente considera semplicistica la deduzione del giudice di prime cure per cui il pedone, non essendo un corpo invisibile, andava visto: “non è perché una persona si trova in un certo luogo che essa deve per forza risultare visibile” (ricorso, pag. 8).

Con riferimento alle considerazioni del perito __________ , il ricorrente sostiene che i fari della macchina, siccome asimmetrici, non permettevano di illuminare la vittima che si trovava sulla corsia di contromano (ricorso, pag. 8).

Per quel che concerne i lampioni, il ricorrente afferma che nulla è dato di sapere dell’illuminazione da essi fornita (intensità, direzione, superficie illuminata) e, in ogni caso, - anche se “è teoricamente possibile” che essi illuminassero “parte dei marciapiedi”

  • “essi non illuminavano la zona (ignota) dalla quale la signora PC 1 ha iniziato ad attraversare la carreggiata, tanto meno le carreggiate, ancor meno il centro della strada”: la vittima si è mossa in una zona d’ombra (ricorso, pag. 8).

Il ricorrente continua sostenendo che non ci sono prove del fatto che il pedone potesse essere visto prima di quando egli l’ha visto, mentre vi sono svariati indizi di segno contrario che sono stati completamente negletti dal primo giudice:

  • difficoltà di avvistare i pedoni al buio o all’ombra “poiché è il contrasto che fa la differenza, non il grado di illuminazione”: in concreto, la vittima non era visibile perché i suoi abiti scuri non creavano alcun contrasto;

  • dal rapporto di polizia emerge che al momento dell’incidente vi erano condizioni di luce “notte” e “illuminazione a tratti”, senza alcun lampione nei pressi del luogo dell’incidente, come riferito anche dai testimoni e come risulta dai calcoli di proiezione della vittima eseguiti dall’ing. __________ ;

  • il fascio luminoso dei fari di un’automobile è asimmetrico;

  • la vittima non è stata illuminata dai fari dell’automobile proveniente in senso inverso, che pure erano di natura asimmetrica, e che hanno semmai reso la signora PC 1 ancora più invisibile in quanto hanno semmai abbagliato RI 1, anche solo per un istante (ricorso, pag. 9-10).

Secondo il ricorrente, se il primo giudice non avesse ignorato questi elementi, essi avrebbero condotto alla conclusione che la signora PC 1 non era visibile e, dunque, avrebbero condotto al suo proscioglimento (ricorso, pag. 10). Il modo di procedere del primo giudice - conclude il ricorrente - viola peraltro anche il principio in dubio pro reo, in quanto alla luce di tali elementi il primo giudice avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (ricorso, pag. 10-11).

3.3. Anche in questo caso, le critiche sono destinate all’insuccesso.

Non risulta, infatti, che il primo giudice abbia accertato che la vittima avrebbe potuto essere visibile - o meglio, che avrebbe dovuto essere vista dal conducente - da una distanza maggiore.

Il primo giudice ha, in primo luogo, considerato che il fatto che i fari di RI 1 fossero asimmetrici (con le conseguenze che ciò può comportare nell’illuminazione della carreggiata) è circostanza che egli doveva conoscere e di cui doveva tenere conto nel decidere la sua andatura sulla base dei principi di cautela e prudenza. Non risulta, invece, che il primo giudice abbia affermato che RI 1 doveva vedere la vittima prima di quando lei è stata resa visibile dal fascio luminoso dei fari.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non risulta nemmeno che le considerazioni dell’ing. __________ riguardanti il momento in cui RI 1 poteva, in concreto, vedere la vittima, siano state smentite dal primo giudice. Al contrario, nella sua pronuncia il giudice della Pretura penale ha posto alla base del suo accertamento proprio la ricostruzione e le approssimazioni tecniche del perito di parte, ovvero il fatto la signora PC 1 poteva essere scorta da RI 1 solo quando la distanza tra il veicolo e la stessa era di circa 17-18 metri, ovvero quando si trovava 1.8-1.9 metri rispetto all’asse longitudinale della vettura, e non prima.

Il primo giudice ha, quindi, valutato le circostanze sulla base di quanto calcolato dall’ing. __________ , benché “l’ipotesi fatta dal perito si riferisce ad una situazione in pieno buio, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti”, mentre di fatto “erano presenti dei lampioni accesi” che avrebbero potuto rendere la signora PC 1 più visibile in anticipo (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 11); non essendo dato di sapere in che misura la presenza di lampioni avrebbe potuto influenzare la visibilità rispetto alle ipotesi del perito, il primo giudice non ha considerato questo elemento a sfavore del ricorrente.

Gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata - che hanno condotto il primo giudice a ritenere che non vi fossero ragioni per esonerare il ricorrente dalle sue responsabilità, per i motivi in diritto di cui si discuterà ai considerandi seguenti - non si discostano pertanto da quanto il ricorrente invoca nel suo gravame. La censura è pertanto priva di consistenza.

Irrilevante è poi che il primo giudice abbia affermato che “il pedone non era di certo invisibile” (sentenza impugnata, consid. 11 pag. 11).

Se il ragionamento che il ricorrente ha espresso nel gravame non può essere considerato errato (non perché un corpo materiale esiste, esso deve per forza essere visibile), l’affermazione del primo giudice va contestualizzata: egli ha, infatti, espresso l’affermazione in questione con riferimento alla valutazione della visibilità della vittima a ragione degli abiti indossati. Il primo giudice ha riconosciuto che, benché gli abiti indossati non fossero particolarmente chiari e visibili, al momento in cui era illuminata dalla luce dei fari (distanza basata sui valori indicati dall’ing. __________ ), la vittima doveva essere vista, a prescindere dal colore dei suoi abiti. Il fatto che la vittima portasse dei colori scuri non permette a RI 1 di sostenere che essa non poteva essere vista: indipendentemente dal colore degli abiti indossati e dal poco o molto contrasto con lo sfondo, dal momento in cui era illuminata, lui avrebbe dovuto vedere la vittima. Le valutazioni del primo giudice non possono, pertanto, essere ritenute arbitrarie nemmeno in relazione a questo accertamento, eseguito in maniera rispettosa del principio in dubio pro reo.

  1. Il ricorrente censura, in seguito, il giudizio di inadeguatezza reso dal primo giudice in merito alla velocità tenuta, sia per quel che concerne l’applicazione del diritto sia in relazione all’accertamento dei fatti.

4.1. Il giudice di prime cure ha ricordato che il comportamento costitutivo del reato di omicidio colposo consiste in una violazione dei doveri di prudenza, sanciti nell’ambito della circolazione stradale dalle norme della LCStr e delle relative ordinanze (consid. 5, pag. 6).

Il primo giudice ha, quindi, indicato che sia RI 1 che PC 1 nella fattispecie dovevano attenersi ad alcuni specifici doveri di prudenza. Il conducente doveva, in particolare, rispettare l’art. 31 cpv. 1 LCStr (padronanza del veicolo), l’art. 32 cpv. 1 LCStr (velocità adattata alle circostanze), l’art. 3 ONC (manovra del veicolo), gli art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1 lett. a ONC (velocità adeguata e limitazioni generali della velocità), l’art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr (doveri verso i pedoni), e l’art. 6 cpv. 1 ONC (comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli) (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 8).

Il giudice della Pretura penale ha, infine, indicato il principio generale dell’affidamento previsto all’art. 26 LCStr, il cui mancato rispetto è sufficiente per fondare una condanna, indipendentemente dal fatto che il conducente circolasse ad una velocità inferiore o uguale alla velocità massima consentita: è in questo senso che egli ha affermato che la velocità di 50 km/h con cui circolava RI 1 non è determinante ai fini della condanna, in quanto il rispetto del limite di velocità massima consentita ancora non mette al riparo il conducente da una violazione dei suoi doveri di prudenza (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 8-9).

Il primo giudice si è, in seguito, chinato sulla questione di sapere se in concreto a RI 1 poteva essere rimproverata una violazione dei doveri di prudenza che gli incombevano (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 10). Considerando che l’incidente “è avvenuto in una zona abitata, che era notte, che le condizioni stradali erano rese ancora più difficili a causa della leggera foschia, che vi era nelle immediate vicinanze un passaggio pedonale, numerose intersezioni”, e che RI 1 stava viaggiando ad una velocità di 50 km/h, il giudice di prime cure ha considerato che “la sua andatura non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 10).

Ciò a maggior ragione se si considera - conclude il primo giudice - che l’incidente si è consumato “in una zona molto sensibile, densamente abitata e soprattutto molto frequentata dai pedoni” per cui l’automobilista “deve essere costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi”, ciò che nel caso concreto si imponeva in modo particolare visto che il comparto stradale percorso da RI 1 costituiva il classico esempio di “endroit connu” (sentenza impugnata, consid. 12-13, pag. 11-12).

4.2. Anche con riferimento alla disposizione legale trasgredita RI 1 invoca una violazione del suo diritto di essere sentito.

Il ricorrente ritiene, infatti, che il primo giudice abbia reso una decisione del tutto immotivata e abbia, così, vanificato le sue possibilità di difendersi efficacemente, omettendo di indicare precisamente quale norma è stata violata in concreto e limitandosi ad un’elencazione generica di disposti legali concernenti la circolazione stradale (ricorso, pag. 11).

Il ricorrente ipotizza, poi, che il primo giudice gli abbia rimproverato un eccesso di velocità o il mancato/intempestivo avvistamento del pedone, ciò che ad ogni modo “si scontrerebbe in maniera insanabile con gli accertamenti arbitrari di cui si è detto in precedenza” (ricorso, pag. 11).

4.3. Anche questa censura si rivela priva di consistenza.

Già dal decreto di accusa si deduce, in modo comprensibile, che il comportamento contrario al dovere di prudenza imputato a RI 1 è quello di aver circolato ad una velocità non adeguata (per avere “in particolare omesso di adattare la sua velocità alle particolari condizioni meteorologiche ed alla scarsa visibilità in prossimità di un passaggio pedonale”, cfr. DA 2081/2008 del 2 giugno 2008, che pure indica le disposizioni legali pertinenti).

Il ragionamento del primo giudice esplicita in maniera ancora più chiara che la violazione del dovere di prudenza imputata al conducente è quella di avere tenuto un’andatura che, pur non costituendo in sé una violazione dei limiti di velocità vigenti, si è rivelata inadeguata per permettere l’arresto del veicolo nel caso improvvisamente si ponesse un ostacolo sulla sua carreggiata.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, tale impostazione non si scontra affatto con le circostanze accertate senza arbitrio.

Gli argomenti del ricorrente non possono pertanto essere condivisi.

4.4. Il ricorrente censura in seguito il giudizio di inadeguatezza della velocità tenuta da RI 1.

Ricorda infatti che, nel caso concreto, in base alla perizia dell’ing. __________ , per potere arrestare il proprio veicolo egli avrebbe dovuto circolare ad una velocità addirittura inferiore ai 40 km/h (ricorso, pag. 12).

Il ricorrente sostiene che le valutazioni del primo giudice sono a senso unico poiché finalizzate solo alla sua condanna, e, di conseguenza, arbitrarie (ricorso, pag. 12). Ad esempio, “ove intende esprimersi positivamente ai fini del giudizio di condanna sulle possibilità di avvistamento del pedone considera l’illuminazione artificiale di lampioni come elemento sufficiente per rendere il pedone visibile, mentre (poco dopo), laddove intende invece sostanziare l’inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente rileva come fosse notte, senza far alcun riferimento alla capacità di illuminazione dei lampioni” (ricorso, pag. 12).

Il ricorrente continua il suo esposto sostenendo che, in concreto, non vi era alcun motivo per circolare ad una velocità inferiore ai 50 km/h: il fondo stradale era asciutto, non vi erano precipitazioni, non vi era alcun pericolo, la strada era sgombra, si trattava di un rettilineo, e così via (ricorso, pag. 13). RI 1 afferma, fondandosi sulle valutazioni dell’ing. __________ , che un’andatura di 50 km/h era del tutto adeguata per poter arrestare la propria corsa entro lo spazio illuminato dai fari (ricorso, pag. 13). Nessun rischio, né fatto insolito - continua il ricorrente - imponeva nella fattispecie “una condotta più prudente del normale, tale da imporgli di ridurre la velocità al di sotto dei 50 km/h che gli permettevano di arrestarsi entro lo spazio visibile” (ricorso, pag. 13-14).

Nemmeno era prevedibile la presenza di un pedone in quel luogo, conclude il ricorrente (ricorso, pag. 14).

Secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente, l’art. 33 cpv. 2 impone “particolare prudenza” nei confronti dei pedoni, ma solo nelle immediate vicinanze dei passaggi pedonali, e si deve essere pronti ad arrestare il veicolo quando questi attraversano la strada o quando manifestano la volontà di farlo. Ma - sostiene ancora il ricorrente - di regola non vi è l’obbligo di ridurre la propria velocità se nessun pedone (visibile) si trova nei dintorni e se il conducente “può ammettere dall’insieme delle circostanze che nessun utente possa comparire all’improvviso o se può chiaramente comprendere di avere la precedenza” (ricorso, pag. 15). Pertanto - conclude il ricorrente - il suo comportamento è stato corretto: egli non era distratto, andava ad una velocità che gli permetteva di fermarsi entro lo spazio visibile e, in assenza di elementi di allerta, egli poteva confidare nel fatto che gli altri utenti della strada, fra cui la vittima, si sarebbero comportati in maniera rispettosa delle regole della circolazione (ricorso, pag. 15). Citando ulteriore giurisprudenza riguardante pedoni che attraversano fuori dalle strisce, il ricorrente sostiene che l’automobilista “deve prendere particolari precauzioni onde evitare un incidente soltanto se può rendersi conto che il suo diritto di precedenza non sarà rispettato”, mentre non è un indizio sufficiente in tal senso “il fatto che il pedone inizi ad attraversare la strada da sinistra a destra” (ricorso, pag. 15).

In conclusione, secondo il ricorrente, nella fattispecie non vi erano circostanze che gli imponessero di rallentare ulteriormente la sua velocità: sostenere, come fatto dal primo giudice, che RI 1 dovesse viaggiare ad una velocità inferiore ai 40 km/h “comporterebbe un obbligo generalizzato di circolare di notte (ancorché con della illuminazione artificiale) ad una velocità talmente bassa, tale da intralciare il normale flusso del traffico” (ricorso, pag. 15-16).

4.5. L'art. 117 CP punisce con la detenzione o con la multa chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto; l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119, consid. 2.1; 127 IV 62, consid. 2d; 126 IV 13, consid. 7a/bb; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 129 IV 119, consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a; 225 consid. 2a; STF del 14 ottobre 2003, inc. 6S.297/2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CP; sentenza CCRP del 13 dicembre 2005, inc. 17.2003.62-17.2003.64, consid. 2; sentenza CCRP del 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 5).

Giusta l’art. 26 LCStr, nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite; particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente. Per potersi conformare a tale dovere di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve consacrare alla strada e al traffico tutta l’attenzione possibile; il grado di tale attenzione deve essere valutato apprezzando tutte le circostanze, in particolare la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’orario, la visibilità e tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF dell’11 agosto 2009, inc. 1C_87/2009, consid. 3.2; DTF 103 IV 101, consid. 2b). Salvo casi particolari, l’attenzione e lo sguardo del conducente devono comprendere tutta la carreggiata e non unicamente quello che si svolge davanti a lui, nel solo spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (DTF 103 IV 101, consid. 2b).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Dalla norma occorre dedurre che circolare alla velocità massima autorizzata è possibile soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF del 6 aprile 2009, inc. 4A_76/2009, consid. 3.3, nel quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, nel quale il conducente circolava a 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei bambini).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone al conducente in primo luogo di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.

Ma non solo: il disposto obbliga il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b e riferimenti dottrinali).

Il Tribunale federale, spesso assai severo in merito alla prevedibilità di un ostacolo, ha già avuto modo di decidere che il conducente che incrocia un bus fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve adeguare, di conseguenza, la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di notte durante il periodo del raccolto, un trattore sbuchi inaspettatamente da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 23). Sempre secondo la giurisprudenza federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286) (esempi citati nella sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b). Parimenti, il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non dispensa il conducente dal prendere in considerazione la possibilità del sopraggiungere di pedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 242, citato in sentenza sentenza CCRP del 1.10.2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

Il Tribunale federale ha giudicato che nottetempo, anche sull’autostrada esiste il rischio di entrare in collisione con degli ostacoli non illuminati presenti sulla propria corsia. Di conseguenza, ha considerato che, anche in autostrada, la velocità deve essere tale da permettere di fermare il veicolo nello spazio più breve illuminato dai fari, ovvero 50 metri sul lato sinistro della carreggiata (DTF 100 IV 279 consid. 2b, ove l’alta Corte ha pure imputato una disattenzione al conducente che si era accorto della presenza di un pedone che attraversava la corsia dell’autostrada da sinistra verso destra solo ad una distanza di 20 metri, mentre avrebbe potuto vederlo già a 50 metri, cfr. consid. 2c; nella DTF 126 IV 91, consid. 4b ha ritenuto che accorgersi di un ostacolo presente sulla carreggiata a 30/35 metri di distanza sull’autostrada di notte denota una mancanza di attenzione, nella misura in cui i fari anabbaglianti del veicolo illuminano la strada per 50 metri).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il conducente potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, ad art. 32 LCR, n. 1.27).

L’Alta Corte ha ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una strada la cui larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener conto della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74) (casistica citata nella sentenza CCRP del 1.10.2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

Le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 LCStr sono sussidiarie rispetto all’art. 32 LCStr (sentenza CCRP del 1.10.2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b, e riferimenti).

4.6. Le tesi del ricorrente non possono essere seguite.

Anzitutto, non corrisponde al vero che il primo giudice ha considerato una serie di circostanze fattuali solo in sfavore di RI 1, alfine di condannarlo, ignorando, invece, quelle che potevano essere interpretate a suo favore.

L’esempio citato nel gravame relativo all’illuminazione fornita dai lampioni non è pertinente. Non si può infatti sostenere che il primo giudice abbia rilevato che tale circostanza era “elemento sufficiente per rendere il pedone visibile”. Al contrario, per accertare il momento in cui il pedone diventava visibile agli occhi del conducente, il giudice di prime cure si è basato alle considerazioni tecniche prodotte dalla difesa. Pur rilevando che esse non prendono in considerazione l’esistenza di lampioni - circostanza che avrebbe potuto incidere nella valutazione, nel senso che la luce dei lampioni avrebbe potuto rendere visibile prima il pedone - il primo giudice non si è scostato dai calcoli effettuati dall’ing. __________ , più favorevoli a RI 1, relativi ad una situazione di buio. E’, pertanto, in modo del tutto coerente, e non in un’ottica colpevolista, che nella sentenza impugnata anche per considerare l’adeguatezza della velocità alle condizioni di visibilità il primo giudice ha considerato che la visibilità era di tipo notturno.

Nel sostenere che, in concreto, non vi fossero ragioni per circolare ad una velocità inferiore ai 50 km/h siccome gli era possibile arrestare il veicolo nello spazio illuminato dai fari, il ricorrente non si confronta con le motivazioni del primo giudice. Nella pronuncia impugnata, è stato ritenuto che la velocità non fosse adeguata siccome la zona era densamente abitata, molto frequentata dai pedoni (vi erano peraltro nelle vicinanze un passaggio pedonale e numerose intersezioni) e poiché la visibilità era notturna, con presenza di una leggera foschia.

Il fatto che RI 1 fosse in grado di arrestare il proprio veicolo nello spazio illuminato dai fari è stato preso in considerazione dal primo giudice: tuttavia, nella sentenza impugnata tale circostanza non è stata ritenuta determinante per valutare la colpevolezza del ricorrente. In effetti, a prescindere dall’aver tenuto un’andatura che permettesse di arrestare il veicolo entro lo spazio di carreggiata illuminato dalla luce dei fari, il principio di prudenza gli imponeva - in considerazione della zona sensibile in cui stava circolando (abitato con forte presenza di pedoni, caratteristiche note al ricorrente sulla base degli accertamenti del primo giudice) - di adattare la propria velocità di modo da riuscire a fermare la propria corsa nel caso in cui un ostacolo improvviso (ma che doveva prendere in considerazione, viste le caratteristiche della strada) come un pedone gli si fosse parato davanti. La stessa conclusione avrebbe potuto essere tratta anche se l’incidente fosse accaduto in pieno giorno, nella misura in cui, in una strada di quel tipo, anche in un caso di visibilità ottimale egli avrebbe dovuto ridurre la velocità in modo tale da riuscire a far fronte ad un pedone che improvvisamente si gettasse sulla carreggiata (cfr. STF del 20 luglio 2009, inc. 6B_315/2009, menzionato nel seguente considerando).

Alla luce delle circostanze della fattispecie, non si trattava dunque solo di riuscire ad arrestare il proprio veicolo nello spazio illuminato dalla luce dei fari, ma anche e soprattutto di adottare una velocità che permettesse di fermarsi prima che un eventuale pedone s’immettesse all’improvviso sul suo cammino.

  1. Il ricorrente censura, infine, le considerazioni del giudice di prime cure in relazione al nesso causale, in particolare criticando il rifiuto di qualificare il comportamento della vittima quale atto interruttivo del nesso di causalità adeguata.

5.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha considerato che i doveri di prudenza che si imponevano alla vittima nell’attraversamento stradale erano quelli dettati dall’art. 49 cpv. 2 LCStr (secondo cui i pedoni devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali, sui quali godono della precedenza, ma ai quali non devono accedere all’improvviso) e dall’art. 47 cpv. 1, 2 e 5 ONC (secondo cui i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo, devono attraversare la strada rapidamente, devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m; sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico hanno la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada, tuttavia non possono avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo; fuori dai passaggi pedonali, devono dare la precedenza ai veicoli), oltre al principio generale dell’affidamento sancito all’art. 26 LCStr, applicabile a tutti gli utenti della strada (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 8).

Il giudice di prime cure ha, quindi, rilevato che, benché l’attraversamento della strada da parte della vittima non fosse rispettoso dei precetti menzionati, l’eventuale sua concolpa “non era tale da poter essere in quel luogo considerata a tal punto grave e inusuale da interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata dell’evento, in modo da relegare in secondo piano l’atteggiamento assunto dal conducente” (sentenza impugnata, consid. 8.4, pag. 10).

Dopo aver stabilito l’esistenza di una violazione di un dovere di prudenza e di una negligenza, il giudice di prime cure ha scartato in concreto l’esistenza di fattori che avrebbero potuto esonerare RI 1 dalla sua responsabilità (sentenza impugnata, consid. 9-10-11, pag. 10-11). Ha, infine, considerato che la posizione di RI 1 “si trova per finire aggravata” dal fatto che l’incidente si è consumato in una zona molto sensibile, molto frequentata da pedoni, ove “la giurisprudenza si dimostra più severa e dove l’insorgere di un pedone non è considerato un evento anomalo o straordinario” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 11).

5.2. Il ricorrente critica tali valutazioni del primo giudice, sostenendo che la vittima ha violato in maniera grave i propri obblighi, ovvero gli art. 49 cpv. 2 LCStr e 47 ONC (ricorso, pag. 17).

Siccome la signora PC 1 non era visibile a RI 1 prima di entrare nel fascio luminoso dei fari dell’automobile, “la presenza del pedone non visibile, al centro di __________ , dopo aver attraversato la carreggiata sinistra ove sopraggiungevano delle vetture (quella del __________ ) non era un fatto che poteva essere previsto in quelle circostanze” (ricorso, pag. 17). Il ricorrente sostiene di non aver potuto (ma che nemmeno avrebbe dovuto) “attendersi che un pedone comparisse alla sua sinistra ad una distanza tanto prossima” e che, “oltre a trovarsi sulla linea mediana della strada, si avventurasse sulla sua corsia di percorrenza, mettendo in marcia (o continuando la sua marcia) nonostante l’avvicinarsi prioritario della sua vettura con fari anabbaglianti accesi” (ricorso, pag. 17-18). La signora PC 1 avrebbe dovuto fermarsi al centro della strada: il suo comportamento sbagliato ha “un peso tale da risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato e relegare in second’ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell’agente”, ciò che conduce ad un’interruzione del nesso di causalità adeguato (ricorso, pag. 18).

Il ricorrente postula la sua assoluzione anche basandosi sul fatto che, in base alle considerazioni tecniche dell’ing. __________ , nemmeno una velocità di 40 km/h avrebbe permesso di evitare l’incidente, che era dunque da considerare inevitabile ed imprevedibile (ricorso, pag. 18).

5.3. Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22). Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga a meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6a).

In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione dell'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212; sentenza CCRP del 13 dicembre 2005, inc. 17.2003.62-17.2003.64, consid. 3; sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c).

La causalità naturale deve anche essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c).

La causalità adeguata è un problema di diritto, che questa Corte nell’ambito di un ricorso per cassazione esamina con pieno potere cognitivo, come il Tribunale federale (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213; sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c).

Essa viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: è ancora necessario che queste circostanze abbiano un peso tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in second'ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 226; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b pag. 102; STF del 28 febbraio 2011, inc. 6B_1086/2010, consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c; sentenza CCRP del 13 dicembre 2005, inc. 17.2003.62-17.2003.64, consid. 3).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va pertanto risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF del 28 febbraio 2011, inc. 6B_1086/2010, consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c).

Come già evocato (cfr. consid. 4.5), Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili; di conseguenza, un tale comportamento non conduce ad una interruzione del nesso di causalità adeguato (incidente occorso a una signora di settanta anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; cfr. STF del 20 luglio 2009, inc. 6B_315/2009, consid. 1; v. anche sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c; nella DTF 100 IV 279, consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata).

In relazione al nesso di causalità, oltre alla prevedibilità dell'evento la giurisprudenza del Tribunale federale considera inoltre la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento fosse evitabile. L'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF del 28 agosto 2006, inc. 6S.34/2006, consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii).

5.4. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, le argomentazione del ricorrente non possono essere condivise.

Anzitutto, come ricordato, l’interruzione del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. In considerazione dell’inesistenza del concetto della compensazione delle colpe nel diritto penale, non è di rilievo il fatto che il pedone si sia comportata in modo contrario alla normativa sulla circolazione stradale, in particolare violando gli obblighi che gli incombevano in base all’art. 47 ONC.

La questione relativa all’interruzione del nesso causale va per contro considerata soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore. Sulla scorta di quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza del Tribunale federale e recepito da questa Corte, il comportamento della vittima nel caso concreto (ovvero l’attraversamento da sinistra verso destra di una strada trafficata poco dopo le 7 del mattino, in condizioni di buio e con una leggera foschia) non può essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile. Come rilevato dal primo giudice, un’interruzione del nesso causale da parte della vittima è, pertanto, da escludere nel caso concreto.

Con riferimento all’evitabilità dell’evento va rilevato che il conducente, se avesse limitato la sua velocità tenendo conto delle condizioni del momento (zona abitata, nei pressi di un incrocio pericoloso, poco dopo delle strisce pedonali, eccetera) avrebbe potuto fermare completamente il veicolo prima di investire il pedone, o ad ogni modo rallentare fortemente la propria corsa di modo da avere un impatto meno brutale con la vittima, diminuendo così il rischio di esito letale dell’incidente. Anche l’applicazione dei principi della cosiddetta causalità ipotetica conducono a ritenere che il rispetto dei doveri di prudenza da parte dell’accusato avrebbe potuto molto verosimilmente evitare il ferimento mortale del pedone.

Anche questa censura ricorsuale non merita pertanto accoglimento, mentre la sentenza impugnata deve essere integralmente conferma.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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