Incarto n. 17.2010.8

Lugano 19 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 dicembre 2008 da

RI 1 e patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale

vista la sentenza 6B_ 786/2009 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 15 luglio 2009 da questa Corte (inc. n. 17.2008.84);

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 5 maggio 2008, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti, vie di fatto e grave infrazione alle norme della circolazione stradale proponendone la condanna a una pena pecuniaria di fr. 1’080.-, corrispondente a 9 aliquote giornaliere di fr .120.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché a una multa di fr. 1'500.- fissando a 15 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 novembre 2008, il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 120.-, per un totale di fr. 6’000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni.

C. Con sentenza del 15 luglio 2009 questa Corte ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da RI 1 e confermato la sentenza di prima istanza.

D. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, lamentando la violazione del diritto di essere sentito, l’arbitrio nell’accertamento dei fatti nonché la violazione del diritto in relazione alla sua condanna per complicità in truffa.

Con sentenza del 1° febbraio 2010, il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto ammissibile il ricorso in materia penale presentato dal condannato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 6B_786/2009). In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputato dal reato di complicità in tentata truffa (art. 25 e 146 CP), rinviando la causa a questa Corte affinché essa ricommisuri la pena a carico dell’insorgente.

Considerando

In diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza.

Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277ter vPP). Benché gli art. 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è stata rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami; CCRP, sentenza del 10 giugno 2009, inc. n. 17.2009.24 consid. 1).

  1. Nella misura in cui questa Corte aveva disatteso, rispettivamente dichiarato inammissibili le censure ricorsuali con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente un arbitrario accertamento dei fatti, la sentenza 15 luglio 2009 di questa Corte ha acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato dal condannato su questi punti essendo stato disatteso, nella misura della sua ammissibilità, dal Tribunale federale (v. consid. 1 e 2). A tale riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione. E nemmeno può essere ridiscussa in diritto la circostanza che con il suo contributo il ricorrente si era senz’altro reso complice, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, del tentativo di Camil Yasa di sottrarsi indebitamente alle pretese risarcitorie di ICC, compensando un credito inesistente (sentenza TF, consid. 3.2).

  2. Per contro, il Tribunale federale, applicando d’ufficio il diritto, ha nondimeno ritenuto problematica la condanna del ricorrente per complicità nella tentata truffa che sarebbe stata commessa da Camil Yasa, non sotto il profilo dell’art. 25 CP, bensì sotto quello dell’art. 146 CP, in particolare dell’inganno astuto ai sensi di quest’ultima norma; al punto da prosciogliere per finire il ricorrente dalla relativa imputazione, ritenendo che la complicità dello stesso ricorrente con l’agire menzognero di Camil Yasa si sia limitata a una complicità nella menzogna, senza quindi che il suo comportamento possa assurgere a un contributo penalmente rilevante in assenza di inganno astuto da parte dell’autore principale (consid. 3.3./3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).

  3. Dato quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di complicità in tentata truffa. Occorrerebbe a questo punto procedere alla ricommisurazione della pena per i reati di falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione non toccati dalla decisione di rinvio del Tribunale federale e, quindi, come tali insindacabili, ritenuto del resto che, pur avendo dichiarato sia nel ricorso per cassazione penale, sia nel ricorso in materia penale di impugnare anche la condanna per falsità in documenti (oltre cioè a quella per complicità in tentata truffa), per finire il ricorrente ha completamente trascurato – sia davanti a questa Corte, sia davanti al Tribunale federale - lo specifico argomento, non spendendo una sola riga al fine di essere prosciolto pure da questa imputazione. Tale incombenza (ricommisurazione della pena) non può però essere attuata da questa Corte in virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP, dato che dalla condanna del ricorrente da parte del primo giudice (12 novembre 2008) è trascorso un lasso di tempo non trascurabile, che può avere modificato la situazione personale del condannato, con particolare riferimento al suo reddito, che costituisce la base di riferimento per la determinazione delle singole aliquote giornaliere ex art. 34 cpv. 2 CP. Del resto è ciò che ha preteso il ricorrente con scritto 17 marzo 2010 a questa Corte. Gli atti – compreso il citato scritto con i suoi annessi - vanno pertanto rinviati a un altro giudice della Pretura penale, affinché proceda dalla ricommisurazione della pena.

  4. Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure sollevate (proscioglimento dall’imputazione di tentata falsità in truffa e per di più sulla base di motivazioni che egli nemmeno aveva sollevato), gli oneri processuali dell’odierno giudizio vanno posti a suo carico in ragione di un terzo (art. 15 con riferimento all’art. 9 cpv. 1 CPP), con l’obbligo per lo Stato di rifondergli la somma di fr. 600.- per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPC). Quanto agli oneri di primo grado, gli stessi saranno ridefiniti dal (nuovo) giudice della Pretura penale con il giudizio sulla ricommisurazione della pena.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di complicità in tentata truffa. Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, gli atti sono trasmessi a un altro giudice della Pretura penale per la ricommisurazione della pena e per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico del ricorrente per un terzo e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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