Incarto n. 17.2010.7
Lugano 12 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 1 marzo 2010 da
RI 1 e patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 gennaio 2010 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 11-12 gennaio 2010, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, il 7 aprile 2009, in entrata in Svizzera dal valico doganale di __________, alla guida dell’automobile VW Golf V 2,0 intestata a __________, importato in Svizzera, senza essere autorizzato, 33 pani di eroina del peso netto di 6'992.20 grammi, con grado di purezza del 60.75%, e lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni (in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto), oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
B. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 1 ha presentato, il 15/17 gennaio 2010, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 1. marzo successivo, egli ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, domandando la riduzione della pena detentiva da sei a quattro anni. A sostegno della sua richiesta, il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti ed un’errata applicazione del diritto federale ai fatti posti alla base della sentenza.
C. Il procuratore pubblico, con scritto del 16 marzo 2010, ha rinunciato a formulare osservazioni, postulando l’integrale conferma della sentenza della Corte delle assise criminali.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata né è sufficiente contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).
2.1. Con riferimento alla consapevolezza di RI 1, nella sentenza impugnata i primi giudici hanno indicato che, dopo avere valutato minuziosamente e nel loro complesso tutti gli indizi a suo carico e dopo averli confrontati con la sua versione dei fatti, sono giunti “al pieno convincimento che RI 1 era perfettamente al corrente che stava trasportando della droga e meglio quella poi sequestrata dalle forze dell’ordine” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 40).
Esprimendosi sullo stato emotivo del ricorrente al momento del controllo doganale - evidentemente sollevato al dibattimento dalla Difesa quale elemento indiziante la non consapevolezza dell’imputato - i primi giudici hanno ritenuto che dall’indifferenza e dalla tranquillità da lui manifestata non poteva essere dedotto alcunché di certo ritenuto che la calma palesata da RI 1 poteva essere attribuita “sia ad un corriere ignaro come ad un trafficante scafato” (sentenza impugnata, consid. 13.5b, pag. 47). Del resto - hanno precisato i primi giudici - nemmeno “se fosse stato accertato che l’imputato avesse palesato nervosismo o si fosse opposto con qualche scusa alle necessarie verifiche”, la prima Corte ne avrebbe tratto alcuna conclusione (sentenza impugnata, consid. 13.5b, pag. 47).
Con riferimento, invece alle numerose comunicazioni telefoniche intercorse “con persone inquisite ed arrestate proprio per traffico di stupefacenti” (negate dal ricorrente “anche di fronte all’evidenza dei tabulati”), la Corte di prime cure, dopo avere dato atto che si trattava di contatti di breve durata, ha rilevato che “è notorio che in questo genere di traffici gli interlocutori non si dilungano in dettagli, bensì si limitano all’essenziale” ed ha ritenuto il ricorrente assolutamente non credibile per non aver saputo dare alcuna spiegazione plausibile dei contatti in questione, “troppo frequenti per essere riconducibili a pura casualità o essere opera di terzi che li avrebbero effettuati a sua insaputa” (sentenza impugnata, consid. 13.4f, pag. 45).
Infine, la Corte di prime cure, dopo avere riferito che RI 1 ha sempre contestato di essersi recato in Svizzera in precedenza, ha annotato che nel veicolo da lui guidato era installato un navigatore satellitare di sua proprietà nel quale era stato inserito per quattro volte _________quale meta di arrivo, località “nelle cui vicinanze operavano i _________” (sentenza impugnata, consid. 4b, pag. 11; consid. 11a-c, pag. 36-38). Tuttavia, in assenza di riferimenti temporali precisi riguardanti queste trasferte, e considerato che il navigatore in questione era stato acquistato al mercato nero e non potendo, perciò, escludere che le destinazioni in questione fossero state inserite in precedenza da un terzo, la prima Corte ha ritenuto di non avere sufficienti elementi per concludere con certezza che RI 1 fosse già stato in Svizzera in precedenza. Rilevando di ritenere la cosa “molto probabile”, i primi giudici non l’hanno comunque ritenuta ai fini dell’accertamento della consapevolezza di RI 1 precisando che, anche se le destinazioni nel navigatore fossero state inserite da terzi, la cosa non avrebbe inciso sul loro convincimento stanti le menzogne dell’accusato (sentenza impugnata, consid. 11d, pag. 38-39).
2.2. RI 1 sostiene che gli accertamenti della Corte di prime cure sul ruolo da lui avuto nella vicenda sono viziati da arbitrio poiché - afferma - egli ha avuto, nel traffico, il ruolo di semplice “corriere della droga”, di “semplice pedina”, nelle mani di “narcotrafficanti ben più in alto di lui” senza essere a capo dell’organizzazione che smercia eroina (ricorso, pag. 6-7). A suo avviso, la Corte di prime cure è, dunque, incorsa in arbitrio “confezionando un quadro eccessivamente negativo” della sua persona (ricorso, pag. 3). Pur non contestando più “l’oggettiva consapevolezza di trasportare droga per conto di un’organizzazione malavitosa”, il ricorrente ritiene che dagli atti emerga “più di un dubbio” sia sulla sua effettiva “conoscenza del quantitativo che trasportava” sia sulla sua conoscenza dell’identità dei destinatari (ricorso, pag. 7).
Questi dubbi sono suffragati - sostiene il ricorrente - dalla calma palesata al momento dei controlli al valico doganale che dimostra come egli, “certo consapevole di trasportare droga”, fosse, però, convinto di trasportarne una quantità inferiore (ricorso, pag. 7). Il ricorrente ritiene, pertanto, “quantomeno discutibile” che la Corte di prime cure non abbia attribuito alcuna rilevanza al suo stato emotivo: i primi giudici - conclude su questo punto il ricorrente - avrebbero “dovuto necessariamente valutare con maggiore attenzione tale circostanza, dandole maggior peso” (ricorso, pag. 7).
Che lui abbia avuto il ruolo di “semplice corriere” è, poi, confermato - continua il ricorrente - dal fatto che nelle brevi telefonate intercorse “con persone inquisite ed arrestate proprio per traffico di stupefacenti” sarebbe stato impossibile organizzare un importante traffico di droga e dal fatto che egli non conosceva personalmente i destinatari finali dello stupefacente, pur avendo i loro numeri salvati sul cellulare (ricorso, pag. 7-8). I brevi e sporadici contatti - “serviti sicuramente per ottenere da loro indicazioni su come raggiungere la destinazione finale” - evidenziano come essi non si siano mai conosciuti di persona, così come confermato in sede di interrogatorio sia dal ricorrente che dai coniugi _________ (ricorso, pag. 7-8).
ll ricorrente censura, poi, anche l’accertamento sui suoi precedenti viaggi in Svizzera (desunti dai dati estrapolati dal navigatore satellitare ritrovato nel veicolo) ritenendolo arbitrario in quanto un navigatore può essere programmato una volta sola inserendo varie destinazioni; di conseguenza, non esistono prove di precedenti suoi viaggi in Svizzera (ricorso, pag. 9). Nonostante i primi giudici abbiano asserito di non aver dato alcun peso alla circostanza, “nulla esime dal credere che questo convincimento abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato, con tanta esperienza sulle spalle” (ricorso, pag. 9).
2.3. Emerge con evidenza da quanto appena riportato della sentenza di prime cure che i primi giudici non hanno attribuito a RI 1 un ruolo di primo piano nell’organizzazione per conto della quale egli ha trasportato lo stupefacente che è stato scoperto alla dogana.
Pertanto, nella misura in cui taccia d’arbitrio un tale preteso accertamento, il ricorso è irricevibile.
Anche la critica secondo cui non è possibile organizzare un importante traffico di droga con telefonate brevi come quelle registrate in concreto è irricevibile ritenuto che la Corte di prime cure non ha rimproverato a RI 1 di essere l’organizzatore del traffico di eroina in questione, né di avere competenze decisionali o una posizione gerarchicamente elevata in seno alla banda criminale operante in Svizzera, ma unicamente di essersi intenzionalmente prestato a trasportare il carico in questione (circostanza sempre negata dal ricorrente prima del presente ricorso). Il ricorrente mostra, dunque, di non avere compreso la motivazione dei primi giudici, che si sono limitati a rimproverargli - in maniera scevra da arbitrio - di aver trasportato un quantitativo importante di eroina nascosta in modo professionale all’interno di un’automobile e di avere fatto capo a diverse utenze telefoniche e a contatti con trafficanti pericolosi in relazione al suddetto trasporto transfrontaliero. Non è dato sapere - e il ricorrente non lo spiega - per quale motivo tali accertamenti, da cui la Corte di prime cure ha dedotto che RI 1 si è comportato da “vero criminale professionista”, siano manifestamente insostenibili. Per il resto, il ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione dei primi giudici, secondo cui è notorio che in questo genere di traffici gli interlocutori non si dilungano in dettagli ma si scambiano unicamente le informazioni essenziali: nel suo gravame il ricorrente si distanzia da alcuni accertamenti di fatto operati dai giudici di prime cure (sostenendo che le telefonate erano sporadiche, mentre i primi giudici le hanno ritenute frequenti), vincolanti per questa Corte in assenza di una fondata censura di arbitrio, e si limita a sostenere in modo apodittico che l’organizzazione di un importante traffico di droga richiederebbe lunghe discussioni e una pianificazione estremamente dettagliata. Nel sostenere che i contatti telefonici sono serviti unicamente per ricevere indicazioni su come raggiungere la destinazione finale, il ricorrente non fa che confermare quanto accertato dai primi giudici e da lui sempre negato in precedenza. Sulla questione, non si vede che pertinenza abbia il fatto che RI 1 non ha mai conosciuto di persona i _________(circostanza di cui peraltro la sentenza dà atto: cfr. consid. 9e-f, pag. 28-29), nella misura in cui la conoscenza dei componenti della banda non è indispensabile per collaborare come trasportatore ad un traffico di droga.
Anche a questo riguardo il ricorso si rivela, pertanto, irricevibile.
Irricevibili sono, pure, le censure relative alla mancata considerazione da parte delle prima Corte della calma mostrata da RI 1 al momento del controllo che, secondo quanto qui sostiene il ricorrente, doveva essere considerata come indicativa della non consapevolezza sua del quantitativo trasportato.
Come visto sopra, la Corte di prime cure ha chiaramente indicato di non potere dedurre alcunché di certo da tale stato d’animo in quanto esso può costituire tanto un indizio di inconsapevolezza quanto un segno di una certa esperienza nell’ambito del traffico di droga. Il ricorrente non spiega perché la prima Corte sia caduta in arbitrio formulando queste considerazioni. Non lo fa certo sostenendo che tale calma “sarebbe innaturale se effettivamente sapesse di trasportare un ingente quantitativo di eroina” e che “solo chi è o ignaro di cosa trasporta o perlomeno ignaro di quanto trasporta, può manifestare una tranquillità più o meno apparente” (ricorso, pag. 7): così facendo, infatti, egli si limita ad opporre la sua valutazione degli elementi probatori a quella della prima Corte dimenticando il limitato potere cognitivo di questa Corte. Bastasse proporre una diversa valutazione del materiale probatorio per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, ed il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Motivato in modo improprio, il rimedio non può che essere dichiarato inammissibile anche su questo punto. Lo stesso ricorrente, del resto, si limita a sostenere che questo ragionamento della prima Corte appare “quantomeno discutibile” riconoscendo, con ciò, la natura appellatoria delle sue argomentazioni.
Stessa sorte ha, infine, la censura relativa al numero di viaggi considerato dalla prima Corte. Nonostante l’infelice formulazione dei primi giudici, è evidente che essi, pur ritenendo la cosa probabile, hanno concluso di non avere sufficienti elementi per accertare con sicurezza che RI 1 aveva fatto, in precedenza, altri viaggi in Svizzera (ma che ciò non scalfiva il loro convincimento sul coinvolgimento di RI 1 nel traffico in esame). Ritenuto, comunque, come essi abbiano precisato di non avere dato peso alcuno alla questione e che di questa precisazione della prima Corte il ricorrente ha dato atto nel suo ricorso, l’argomentazione ricorsuale secondo cui, nonostante ciò, la circostanza “abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato” (benché nel capitolo relativo alla commisurazione della pena non se ne faccia cenno) è circostanza restata allo stadio di puro parlato. Anche a tale riguardo il ricorrente perde di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte, argomentando in maniera irricevibile il suo esposto.
3.1. La Corte delle assise criminali, dopo aver ricordato i principi applicabili in materia (in particolare il criterio fondamentale della gravità della colpa), ha ritenuto che nel caso concreto la colpa di RI 1 doveva essere qualificata come “molto grave” (sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51) sulla base di diversi fattori: fra questi, l’ingente quantitativo di droga trasportato (corrispondente a più di 4 kg di eroina pura), l’intensità della messa in pericolo della salute pubblica (“l’eroina essendo tra le droghe più pericolose in circolazione”), i motivi a delinquere riducibili al puro scopo di lucro (in quanto a RI 1 non occorreva trafficare droga per vivere), la professionalità del suo agire (dimostrata, in particolare, nell’occultamento della droga all’interno della vettura), l’avere delinquito su scala internazionale, in modo “ben organizzato”, avvalendosi di più linee telefoniche e collaborando “con un’organizzazione criminale molto attiva” composta da trafficanti pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato il trasporto di merce di ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare” (sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51-52). Per i primi giudici, RI 1 si è, in sostanza, comportato “da vero criminale professionista” (sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51-52).
I primi giudici hanno, poi, considerato che il comportamento processuale di RI 1 (“intriso di menzogne al limite dell’irridente”) non ha potuto dare luogo ad attenuazioni di pena (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52). La condotta di RI 1, che non si è assunto alcuna responsabilità dell’accaduto, è stata definita come “propria del delinquente che, preso con le mani nel sacco, preferisce assumere il comportamento omertoso tipico delle organizzazioni criminali che sapranno certo apprezzarlo al momento della sua rimessa in libertà” (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52) anche se i primi giudici hanno precisato che da ciò non sono, ad ogni modo, derivati aggravi di colpa al condannato, il diritto di tacere e di mentire essendo garantiti costituzionalmente (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52).
Quali circostanze attenuanti la Corte delle assise criminali ha, invece, considerato l’assenza di precedenti specifici gravi, le sue umili origini (benché comuni a molti suoi connazionali, che al contrario di lui “si comportano comunque correttamente pur non avendo avuto le occasioni di stabilirsi in una nazione economicamente più stabile”) e una certa sensibilità alla pena, che dovrà essere espiata lontano dalla sua famiglia che difficilmente potrà rendergli visita in carcere (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52).
Quale elemento a suo favore è pure stato considerato il fatto che la droga non è finita sul mercato, anche se unicamente per merito del lavoro svolto dalle guardie di confine (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52).
In considerazione di tutti gli aspetti menzionati, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di sei anni (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52).
3.2. RI 1 rimprovera alla prima Corte di averlo messo “sullo stesso piano un trafficante scafato” quando lui è soltanto “un corriere alle prime armi, che mai prima aveva trasportato droga”. Inoltre, il ricorrente sostiene che, nonostante i primi giudici abbiano asserito di non aver dato alcun peso all’eventualità di suoi precedenti viaggi in Svizzera, “nulla esime dal credere che questo convincimento abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato, con tanta esperienza sulle spalle, incidendo così in maniera significativa sulla commisurazione finale della pena” (ricorso, pag. 9).
RI 1 rimprovera, inoltre, alla prima Corte di avere abusato del suo potere di apprezzamento considerando la sua mancata collaborazione con l’autorità quale prova di fedeltà all’organizzazione. In realtà - egli sostiene - il suo silenzio era dettato unicamente dalla paura di ritorsioni da parte dei criminali che gli hanno affidato la droga, che non esiterebbero a fare del male ai famigliari di RI 1 e a lui stesso, una volta uscito dal carcere (ricorso, pag. 11) e sottolinea che in casi di collaborazione avvenuta solo in fase tardiva, e meglio in sede di appello, la giurisprudenza impone una riduzione della pena di 1/20 (ricorso, pag. 11).
Proseguendo nel suo esposto, RI 1 sostiene che la prima Corte non ha considerato che egli ha delinquito in un “momento di debolezza” e non ha dato sufficientemente peso alla “pressoché totale assenza di precedenti penali” ritenuto che in passato non ha mai avuto problemi particolari con la giustizia, salvo in un’occasione essere stato fermato dalla polizia italiana con qualche grammo di cocaina detenuto per uso personale (ricorso, pag. 9). In sintesi, il ricorrente ritiene che la pena sia “eccessiva” e “spropositata” visto che è stata inflitta ad una “persona giovane, incensurata, che è stata attiva per nemmeno un mese nel traffico di stupefacenti”, insomma ad un “«dilettante» del narcotraffico” (ricorso, pag. 9 e 10).
Secondo RI 1, la Corte di prime cure avrebbe dovuto tenere maggiormente in considerazione anche il fatto che la droga non è finita sul mercato, dovendo “considerare positivamente il fatto che il disegno criminoso orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a termine dal corriere RI 1” (ricorso, pag. 9).
Nel suo gravame il ricorrente rimprovera, infine, ai primi giudici di non aver nemmeno considerato che la pena inflitta mette fortemente a rischio il suo reinserimento futuro, precludendogli la possibilità di “ritrovare quelle origini di persona onesta e volenterosa che era prima di entrare in contatto con ambienti malavitosi, che l’ha portato nel traffico di tali sostanze”, in particolare rischia di rovinargli la vita, sin qui costruita in modo onesto e con fatica lavorando come manovale in Italia. Per questo - conclude
3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Riprendendo mutatis mutandis la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto (ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B.14/2007, consid. 6.4; STF del 15 febbraio 2006, inc. 6P.152/2005, consid. 8.1 e STF del 26 ottobre 2005, inc. 6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).
Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).
3.4. Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva di sei anni, inflitta al ricorrente nel caso concreto, si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che il caso aggravato di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti è punito dall’art. 19 LFStup con una pena detentiva minima di un anno e massima di 20 anni (cfr. art. 40 CP).
Resta, invece, da verificare se essa si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appare eccessivamente severa.
Contrariamente a quanto sembra continuare a pretendere il ricorrente, alla prima Corte non può essere rimproverato di essere caduta in un eccesso di apprezzamento ritenendo, quali elementi aggravanti la colpa, il fatto che egli ha delinquito su scala internazionale, in modo “ben organizzato”, avvalendosi di più linee telefoniche e collaborando “con un’organizzazione criminale molto attiva” composta da trafficanti pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato il trasporto di merce di ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare” e comportandosi, così “da vero criminale professionista (sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51-52) poiché queste considerazioni sono il frutto di una valutazione sostenibile di fatti accertati senza arbitrio. Non toglie carattere aggravante a questi fatti la considerazione più volte ribadita secondo cui il ricorrente è soltanto un “pesce piccolo” nell’ambito dell’organizzazione per cui ha trasportato droga. Né ciò rende la pena eccessivamente severa nella misura in cui mai i primi giudici l’hanno motivata con un - non accertato - ruolo di primo piano nel traffico tenuto dal condannato.
Il gravame su questo punto si rivela pertanto irricevibile.
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno in relazione ai presunti viaggi in Svizzera del ricorrente, che i primi giudici hanno ritenuto probabili ma di cui non si sono dichiarati convinti (sostenendo ad ogni modo che il loro convincimento sulla colpevolezza di RI 1 non cambierebbe anche se quest’ultimo non fosse mai stato in Svizzera).
E’ infatti circostanza restata allo stadio di puro parlato che, benché nel capitolo relativo alla commisurazione della pena non si faccia cenno a presunti viaggi di RI 1 in Svizzera, questa circostanza “abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato” e inciso in maniera significativa sull’ammontare finale della pena. Il gravame cade dunque nuovamente nel vuoto.
Nulla può, poi, essere rimproverato alla prima Corte per non avere ritenuto, a favore del condannato, un buon comportamento processuale nella misura in cui, manifestamente, buon comportamento processuale non c’è stato visto che RI 1 altro non ha fatto che mentire.
E’ irrilevante, qui, verificare se egli ha mentito per omertà (come hanno ritenuto i primi giudici) o per paura (come ha, in questa sede, per la prima volta sostenuto il ricorrente): in un caso o nell’altro, nulla può essere ritenuto a suo favore e nulla a suo danno visto che, come peraltro hanno sottolineato i primi giudici, il diritto di tacere e di mentire sono garantiti ad ogni imputato (sentenza impugnata, consid. 16c, pag. 52).
Su questo punto il ricorso manca, dunque, di consistenza.
Non è destinata a miglior sorte l’ardita richiesta del ricorrente di ottenere una riduzione di pena di circa 3-4 mesi per “l’ammissione di colpa in questa fase di giudizio” e per aver abbandonato la linea di difesa seguita in prima istanza. Anzitutto, tale richiesta non può essere considerata poiché un’autorità di cassazione non può essere confrontata a nuove circostanze di fatto (sentenza CCRP del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17, consid. 2a e rif.). Poi, perché la dottrina citata dal ricorrente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed. 2007, ad art. 47 n. 1.18) è priva di pertinenza in concreto, nella misura in cui riferisce di giurisprudenze cantonali vertenti su ammissioni dell’accusato avvenute in sede di appello penale, istituto sconosciuto nell’attuale CPP/TI e che prevede un potere di cognizione sui fatti assai diverso da quello di cui è dotata questa Corte nell’ambito di un ricorso in cassazione.
Ma in ogni caso, la richiesta non può essere considerata nella misura in cui un’ammissione tardiva come quella del ricorrente - fatta soltanto in seconda sede e soltanto perché “dal dibattimento in primo grado sono emersi dei fatti incontestabili che rendono velleitaria ogni proclamazione di innocenza da parte del ricorrente” (ricorso, pag. 12) - non può certo configurare una buona collaborazione con gli inquirenti.
Ricordato il limitato potere di esame di questa Corte, il ricorso non è votato a miglior sorte nemmeno in relazione alla pretesa insufficiente presa in considerazione da parte dei primi giudici dell’assenza di precedenti specifici gravi: l’argomento è privo di consistenza visto che i primi giudici hanno espressamente indicato di avere tenuto conto di tale circostanza.
Per motivi analoghi deve essere respinta anche la critica del ricorrente, secondo cui la Corte di prime cure avrebbe dovuto tenere maggiormente in considerazione il fatto che la droga non è finita sul mercato. Come visto, anche in questo caso i primi giudici hanno espressamente indicato di avere tenuto conto, a favore del condannato, di tale circostanza. Non è dato di sapere per quali motivi tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione maggiormente, il gravame limitandosi a riferire che “è indubbiamente da considerare positivamente il fatto che il disegno criminoso orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a termine da corriere RI 1”. Al proposito i primi giudici hanno considerato tale circostanza pur precisando che, se ciò è avvenuto, lo si deve unicamente “all’encomiabile opera delle guardie di confine” e all’efficienza del loro operato, e non a circostanze attribuibili al condannato. Anche a tale riguardo, l’apprezzamento della Corte di prime cure non denota eccesso o abuso alcuno.
Infine, anche per quel che concerne l’impatto della pena sulla vita del condannato le censure del ricorrente devono essere respinte. La Corte di prime cure ha infatti tenuto conto di una certa sensibilità alla pena di RI 1, considerato che egli la dovrà espiare lontano dalla famiglia e che difficilmente (già solo per motivi economici) in quel lungo periodo i suoi famigliari potranno rendergli visita in prigione. I primi giudici hanno dunque valutato questo aspetto in senso attenuante, senza violare l’art. 47 CP e senza commettere alcun eccesso o abuso di potere di apprezzamento. In base alla giurisprudenza infatti, questo aspetto di prevenzione speciale permette unicamente delle correzioni marginali alla pena, che deve restare proporzionata alla colpa (STF del 16 settembre 2009, inc. 6B_289/2009, consid. 2.4).
Altrettanto dicasi per le preoccupazioni relative al suo futuro reinserimento nel mondo lavorativo ritenuto che, secondo costante giurisprudenza, criterio fondamentale per la commisurazione della pena era e rimane la gravità della colpa mentre considerazioni relative a difficoltà di natura sociale e/o professionale giocano un ruolo soltanto marginale.
4.1. Come visto, dopo l’elenco di tutte le circostanze pertinenti in concreto per la commisurazione della pena, la Corte ha concluso ritenendo equa una pena detentiva di sei anni (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52). I primi giudici hanno rilevato, in via abbondanziale (i paragoni con casi analoghi potendo essere fatti solo eccezionalmente) e citando due sentenze delle Assise criminali, che una pena del genere risulta essere in linea con la prassi cantonale (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52-53).
4.2. Il ricorrente, ponendo a confronto la pena comminatagli dalla Corte delle assise criminali con le pene inflitte in altri casi analoghi, ritiene di essere vittima di una disparità di trattamento (ricorso, pag. 12).
Pur riconoscendo che la quantità di droga trasportata non rappresenta l’unico elemento sul quale il giudice deve basarsi per commisurare la pena, RI 1 giudica “alquanto discutibile che in casi simili la proporzionalità tra quantità trasportata e pena inflitta sia stata assai diversa” (ricorso, pag. 13). Il ricorrente, sulla base del raffronto con le sentenze menzionate nel ricorso, così come delle attenuanti da riconoscergli, ritiene più adeguata una pena detentiva di quattro anni (ricorso, pag. 13).
4.3. Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c).
Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).
4.4. Indicando nel suo esposto che la pena inflittagli è “alquanto discutibile” e che sarebbe “più appropriata” una pena detentiva di quattro anni, il ricorrente misconosce il potere cognitivo di questa Corte che, in tema di parità di trattamento, è limitato ad eventuali eccessi o abusi del potere di apprezzamento del primo giudice e a disparità flagranti, ciò che egli nemmeno pretende sia avvenuto.
Motivato come un atto di appello, il ricorso su questo punto si rivela irricevibile.
Ma in ogni caso, va rilevato che il ricorrente si limita a raffrontare la pena inflittagli con quelle pronunciate in altri casi basandosi unicamente sulla quantità di droga trasportata (peraltro senza indicarne il grado di purezza), criterio che - come lui stesso afferma - non risulta essere né l’unico né il più significativo per valutare la colpa dell’autore (DTF 117 IV 152 consid. 4b). Richiami del genere, senza peraltro precise citazioni (si veda il richiamo ad “una sentenza del 2004 del Tribunale Penale Cantonale di Friborgo”, non senza osservare che le Corti cantonali non sono vincolate dalle decisioni rese in un altro cantone, cfr. DTF 124 IV 44, consid. 2c), non seguiti da una circostanziata disamina dei casi e dei motivi che sorreggono le condanne sono inadatti allo scopo in quanto, come visto, la Corte di cassazione e di revisione penale non è autorità munita di pieno potere cognitivo in materia di commisurazione della pena. L'ammissibilità del ricorso non è, pertanto, data nemmeno su questo tema.
5.1. Con il titolo marginale "obbligo di motivazione", l'art. 50 CP riprende l'attuale giurisprudenza (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che, nella sua decisione, il giudice deve indicare gli elementi da lui considerati decisivi (sia quelli relativi al reato che relativi all'autore), in modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il giudice non è tenuto a diffondersi necessariamente su ogni fattore, né ad indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Egli deve, però, motivare in modo da permettere al condannato e, poi, all’autorità superiore di seguire e valutare il percorso che l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.4; del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc. 6B_472/2007, consid. 8.1 e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2). Ciò detto, va precisato che, secondo la giurisprudenza, un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (STF del 27 febbraio 2005, inc. 6S.390/2005, consid. 3). Al contrario. Più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora - pur mantenendosi nei limiti edittali - la sanzione appaia complessivamente molto severa. Ove la commisurazione della pena risulti conforme al diritto, in ogni modo, l'accoglimento di un ricorso per cassazione non si giustifica solo per far migliorare o integrare un singolo considerando della sentenza (DTF 127 IV 101 consid. 2c).
5.2. Nel caso concreto la Corte di prime cure nell’ambito della commisurazione della pena ha, in un primo tempo, elencato le circostanze che l’hanno portata a ritenere molto grave la colpa di RI 1, per poi analizzare le circostanze attenuanti applicabili. Dalla sentenza sono, perciò, facilmente deducibili sia gli aspetti che i primi giudici hanno considerato quali aggravanti la colpa e quali sono, invece, stati considerati a sua attenuazione. I primi giudici non hanno fornito indicazioni numeriche, se non il risultato finale della loro valutazione, ovvero una pena detentiva di sei anni.
Se è vero che i primi giudici non hanno precisato quale peso hanno avuto i diversi elementi considerati (in particolare, quelli considerati a favore la cui trattazione è stata, invero, estremamente concisa) e se è vero che una maggiore precisazione sarebbe in generale auspicabile proprio per evitare che i considerandi sulla pena si risolvano in una mera elencazione (più o meno fiorita) di elementi contro ed elementi a favore, è anche vero che la giurisprudenza del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in cifre o in percentuali su ogni elemento che cita e che, nel caso concreto, le motivazioni dei primi giudici appaiono lineari e, comunque, sufficienti a permettere un esame ai sensi di quanto sopra. Inoltre, ritenuto che la pena inflitta appare, comunque, conforme al diritto, non si giustificherebbe l’accoglimento del ricorso solo per integrare la relativa motivazione.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto (DTF 127 IV 101 consid. 2c).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.