Incarto n. 17.2010.66
Locarno 9 febbraio 2011/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 17 dicembre 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata il 16 novembre 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di
RI 2
rappr. dall' PA 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 16 novembre 2010, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 2 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di diverse persone, per avere, senza essere autorizzato, ad Agno, il 26 giugno 2010, trasportato ed importato in Svizzera 273 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 60 ed il 63%).
In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 2 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di scemata imputabilità - a 14 mesi di pena detentiva, computato il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di tassa di giustizia e spese processuali. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a RI 2 è stata sospesa condizionalmente in ragione di 8 mesi, con un periodo di prova di tre anni.
Il primo giudice ha, poi, deciso in merito alla sorte degli oggetti sequestrati, in parte confiscandoli (come la cocaina) e in parte dissequestrandoli in favore del condannato.
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
L’arresto di RI 2 ha avuto origine da due note di Polizia del 24 giugno 2010, nelle quali le autorità italiane informavano che quest’ultimo, per conto di un’organizzazione criminale oggetto di un’inchiesta denominata __________, stava per arrivare in Svizzera (e meglio all’aeroporto di __________, dopo uno scalo a __________) dalla Repubblica Dominicana con una partita di cocaina.
Sottoposto ad un accurato controllo da parte delle guardie di confine all’aeroporto di __________ e al test dell’apparecchio JONSCAN IMS, RI 2 è risultato contaminato in modo importante da cocaina. Egli è, dunque, stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale civico, dove una radiografia ha evidenziato la presenza di almeno 3 o 4 corpi estranei - ovvero ovuli contenenti sostanza stupefacente - da lui espulsi spontaneamente in seguito, per un totale di 273 grammi netti di cocaina (5 ovuli).
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso.
Nei motivi del gravame, presentato il 17 dicembre 2010, il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza.
Il procuratore pubblico contesta la commisurazione della pena operata dal giudice di prime cure e, in particolare, il riconoscimento di uno stato di scemata imputabilità e dei presupposti per la sospensione condizionale parziale della pena, postulando la condanna di RI 2 ad una pena detentiva di 18 mesi, interamente da espiare.
D. Con osservazioni 31 gennaio 2011, RI 2 chiede la reiezione del gravame. Egli sostiene, da un lato, che il riconoscimento di una scemata imputabilità di grado lieve si fonda su un complesso di fatti accertati da parte del primo giudice in modo del tutto scevro da arbitrio e, dall’altro lato, che la concessione della sospensione condizionale della pena rientra nell’ampio margine di manovra di cui gode la prima Corte e si giustifica in particolare alla luce delle circostanze del caso (sua incensuratezza in Svizzera, mancanza di prove relative alla precedente condanna italiana, nessuna messa in pericolo concreta della salute pubblica, scarsa purezza dello stupefacente, sua volontà di emendamento e difficile situazione personale, economica e famigliare).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che RI 2, il giorno del suo arresto, è risultato positivo alla cocaina (consid. 1, pag. 5). Pur avendo dichiarato dei consumi pregressi abbastanza importanti (6/10/20 grammi al giorno prima del 2007), l’accusato ha ammesso che il consumo di cocaina nell’ultimo periodo prima del suo arresto non era particolarmente rilevante (“due o tre sniffate alla settimana”), tant’è che “dalla sua ammissione in carcere non ha più dovuto prendere alcun medicamento per far fronte a mai concretizzatesi crisi di astinenza” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 5).
Nel considerando relativo alla commisurazione della pena, il giudice di prime cure ha tenuto conto del suo consumo di cocaina, documentato dall’esito dell’esame tossicologico delle urine il giorno dell’arresto, “quale ulteriore fattore di riduzione della pena”. Pur considerandolo “non particolarmente significativo”, il primo giudice ha ritenuto che un simile consumo “giustifica non di meno il riconoscimento di una scemata responsabilità” ex art. 19 cpv. 2 CP (sentenza impugnata, consid. 18 pag. 24).
2.2. Nel suo gravame, la pubblica accusa sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio nel ritenere, in parte implicitamente, che RI 2 si trovasse in una condizione di “evidente dipendenza fisica” (rispettivamente psichica) tale da giustificare il riconoscimento di una scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP (ricorso, pag. 2-3). A mente del procuratore pubblico, non vi sono emergenze probatorie atte a suffragare una simile tesi. Anzi - sottolinea l’insorgente - dalle tavole processuali risulta che il condannato consumava cocaina in modo saltuario, che non era tossicodipendente (difficilmente poteva esserlo considerato come avesse appena trascorso un periodo di carcerazione di tre mesi fino al 16 aprile 2010) e dopo essere stato arrestato nel mese di giugno 2010 non ha avuto crisi di astinenza (ricorso, pag. 3).
2.3. Giusta l’art. 19 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (cpv. 1); se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (cpv. 2). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
In base alla giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma solo nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF del 20 aprile 2009, inc. 6B_986/2008, consid. 3.1 e STF del 23 marzo 2009, inc. 6B_722/2008, consid. 4.1). Tali presupposti valgono anche nell’ambito del consumo di droga, ove il riconoscimento di una scemata imputabilità a seguito di uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce l’eccezione (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, ad art. 19, n. 132). La giurisprudenza ha precisato che una leggera ebbrezza indotta da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi quanto alla piena responsabilità dell’autore e a giustificare un dubbio sull’imputabilità ai sensi dell’art. 20 CP (art. 13 vCP; cfr. STF del 20 aprile 2007, inc. 6P.41/2007, consid. 7.1) e che é significativa unicamente un’ebbrezza media, che abbia comportato una netta perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire (cfr. STF del 20 aprile 2007, inc. 6P.41/2007, consid. 7.1 e cit.; STF del 9 settembre 2005, inc. 6S.284/2005, consid. 2.3). Il semplice fatto che l’autore del reato sia dedito al consumo di droga non basta, dunque, a far dubitare della sua piena responsabilità, se non è stabilito che tale consumo ha avuto una particolare incidenza al momento della commissione del reato (cfr. STF del 20 aprile 2007, inc. 6P.41/2007, consid. 7.1 e cit.; STF del 9 settembre 2005, inc. 6S.284/2005, consid. 2.3; cfr. anche Bommer/Dittman, Basler Kommentar, 2 ed. 2007, ad art. 19 n. 65). Pertanto, un’eventuale dipendenza dell’autore da sostanze stupefacenti va, di principio, semmai presa in considerazione nell’ambito dell’art. 47 CP (Albrecht, op. cit., ad art. 19, n. 132).
Parte della dottrina è critica a questo approccio ed auspica un’interpretazione della legge più conforme al principio della colpa, e dunque un’applicazione più ampia degli art. 19 e 20 CP anche nell’ambito della criminalità legata agli stupefacenti (Albrecht, op. cit., ad art. 19, n. 137). L’aggravio per la giustizia costituito da un ricorso più frequente anche in questo ambito a delle perizie potrebbe essere contrastato da una prassi volta a riconoscere una scemata imputabilità anche senza necessità di chiedere una perizia, nei casi in cui la dipendenza fisica da droghe dure è manifesta (Albrecht, op. cit., ad art. 19, n. 137).
Determinare in quale stato si trovava l’autore al momento del reato è una questione di fatto, che la Corte di cassazione e di revisione penale - così come il Tribunale federale - esamina con potere di cognizione limitato all’arbitrio; l’interpretazione e l’applicazione del concetto di scemata imputabilità è per contro una questione di diritto, che questa Corte rivede con pieno potere di esame (Bommer/Dittman, Basler Kommentar, 2 ed. 2007, ad art. 19 n. 52).
2.4. Contestando il riconoscimento di una scemata imputabilità di grado lieve, il procuratore pubblico in realtà non propone una censura relativa all’accertamento dei fatti, bensì riguardante l’applicazione del diritto.
Il procuratore pubblico, infatti, non contesta (anzi condivide) l’accertamento relativo al consumo di cocaina da parte dell’imputato, definito in sentenza “non particolarmente significativo”, né l’accertamento concernente l’esito positivo dell’esame tossicologico svolto il giorno dell’arresto: egli censura piuttosto le conclusioni cui giunge il primo giudice, che da tale complesso fattuale deduce erroneamente una scemata imputabilità ex art. 19 cpv. 2 CP, benché non sia dato il presupposto della “evidente dipendenza fisica”.
La censura si rivela fondata. Sulla base dei fatti accertati dal primo giudice (consumo di cocaina saltuario e non particolarmente significativo, nessuna crisi di astinenza in carcere e, di conseguenza, nessuna necessità di assumere farmaci per contrastarla), dai quali non emerge alcuno stato di tossicodipendenza di RI 2, il giudice di prime cure non poteva mettere l’accusato al beneficio di un’attenuante specifica ex art. 19 cpv. 2 CP, concessa soltanto con estremo riserbo dalla giurisprudenza.
Riconoscere una scemata imputabilità nel caso di un consumo di cocaina saltuario e senza che sia comprovata una dipendenza, un’incidenza significativa del consumo al momento della commissione del reato, oppure una netta perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire, significa applicare in modo errato l’art. 19 cpv. 2 CP e, di conseguenza, violare il diritto federale.
Il ricorso su questo punto merita accoglimento, senza necessità di rinvio degli atti ad una nuova Corte di prime cure affinché commisuri nuovamente la pena: considerato come una scemata imputabilità di grado lieve comporti, in base alla giurisprudenza, di principio una riduzione percentuale aggirantesi sul 25%, senza tale riduzione la pena commisurata dal primo giudice ammonterebbe pertanto a 18 mesi.
Ritenuto come dagli atti emerga che, nel periodo che qui interessa, il consumo di cocaina del ricorrente era soltanto saltuario, tale circostanza non può, in concreto, nemmeno essere ritenuta un’attenuante generica nell’ambito dell’art. 47 CP.
3.1. Nel riferire dei precedenti penali dell’imputato, il primo giudice ha accertato che egli è “formalmente incensurato in Svizzera”, in quanto per il giudizio non è stata presa in considerazione una condanna del 1996 a 90 giorni, sospesi condizionalmente, per il reato di ripetuta appropriazione indebita (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6).
Il giudice di prime cure ha, poi, constatato che il 27 maggio 2008 RI 2 è stato condannato dal GUP del Tribunale di __________ ad una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di Euro 12'000.- per il reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 1 e 1 bis del DPR 9/10/1990 n. 309, per i fatti avvenuti in data 27 dicembre 2007 all’aeroporto di __________, “dove in base ad una nota non datata della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di __________, sarebbe stato trovato in possesso di 348 grammi di cocaina” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6). A seguito di questa condanna, RI 2 ha trascorso due mesi in detenzione preventiva e, poi, un anno e mezzo agli arresti domiciliari. Nel giugno 2009 è stato posto in libertà provvisoria. Tale misura è, poi, stata revocata nel dicembre 2009 poiché egli non aveva rispettato gli orari di rientro e, pertanto, il 7 gennaio 2010 RI 2 è tornato in prigione dove è rimasto sino al 16 aprile 2010 (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6-7).
Constatando che la pubblica accusa “non ha, motu proprio, mai intrapreso alcun passo onde ottenere una copia di questa sentenza”, e che anche la successiva esplicita richiesta del presidente della prima Corte in tal senso “è rimasta lettera morta”, nella sentenza impugnata si è fatto fronte a tale lacuna istruttoria riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dall’accusato in sede dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 7).
RI 2, a tale proposito, “nell’inchiesta italiana del 2007 ha dichiarato all’autorità che il quantitativo che aveva addosso in un involucro legato all’inguine, del peso lordo di ca. 340 grammi, al netto ca. 140 grammi di cocaina con un grado di purezza di ca. il 70%, era destinato al suo consumo personale” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 7). Egli tuttavia non ricorda “per quale motivo è stato condannato, cioè se il magistrato italiano ha creduto alla sua storia del trasporto per uso personale e non gli ha imputato invece l’importazione, la detenzione e il trasporto per conto di terzi o per il mercato degli stupefacenti”, ipotesi quest’ultima che sembrerebbe più verosimile vista l’importanza della pena comminata e siccome il tenore della norma italiana si avvicina maggiormente a quello di una infrazione alla LStup piuttosto che a quello di una contravvenzione (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 7).
Il primo giudice ha infine menzionato - pur ritenendolo irrilevante per il giudizio - il ritiro della patente a RI 2 per guida in stato di ebbrezza avvenuto nell’agosto 2010, al cui riguardo tuttavia non risulta essere ancora stato emesso un giudizio penale (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 8).
Proseguendo, il primo giudice, definita grave la colpa di RI 2, ha evidenziato che a causa della “recidiva specifica” dell’imputato andava formulata “una prognosi negativa essendo soddisfatti i presupposti di legge di cui all’art. 42 cpv. 2 CP”, e questo non solo per la pregressa sua condanna italiana del 27 maggio 2008, “ma anche a fronte dell’inesistenza di contrarie circostanze particolarmente favorevoli vista la sua deficitaria situazione finanziaria”, nonché “la concretizzazione, se non a parole, di possibili contatti per un lavoro qualora fosse stato scarcerato il giorno del pubblico dibattimento” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 23).
In conclusione, il presidente della Corte delle assise correzionali, definita in 14 mesi la pena a carico di RI 2, l’ha “condizionalmente sospesa in ragione di 8 mesi”, in applicazione dell’art. 43 cpv. 1 e 2 CP, “con un periodo di prova di anni 3 (volutamente maggiorato rispetto al minimo legale di 2 anni cui all’art. 44 cpv. 1 CP proprio per qualificare l’oggettiva sua colpa così come la sua recidiva specifica)” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 25). La parte di pena da espiare è stata stabilita in sei mesi, “proprio per equamente tener conto di quella che, in definitiva, è stata l’effettiva sua colpa a fronte della sua incensuratezza in Svizzera, non potendo evidentemente esser dato alcun peso al precedente suo DA di quattordici anni fa”, così come per tenere in considerazione il fatto che lo stupefacente era semplicemente “in transito”, ciò che implica una “minor messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla LStup” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 25-26).
3.2. La pubblica accusa nel suo gravame censura la concessione della sospensione condizionale parziale della pena. Secondo il ricorrente, in caso di prognosi negativa la giurisprudenza è chiara nel negare il beneficio della sospensione condizionale - integrale o parziale - al condannato (ricorso, pag. 3). Nel caso concreto, il procuratore pubblico rimarca come la sentenza impugnata stessa dia atto di una prognosi negativa del ricorrente - derivante dalla sua recidiva specifica - e dell’assenza di circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP, in particolare a causa della sua deficitaria situazione finanziaria e dell’assenza di concrete prospettive lavorative (ricorso, pag. 3-4).
L’insorgente sottolinea, inoltre, che RI 2:
aveva finito di scontare la sua pena in Italia il 16 aprile 2010 e dopo soli due mesi era di nuovo in volo per la Repubblica Dominicana su incarico di terzi per acquistare cocaina;
ha dimostrato insensibilità nei confronti delle condizioni impostegli dall’autorità giudiziaria italiana, trasgredendo alle norme per gli arresti domiciliari;
non ha lavoro e vive a carico dei genitori;
ha dimostrato di non volere tagliare i ponti con il passato e con i suoi referenti in questo ambito, non avendo voluto rivelare il nome delle persone che gli avevano commissionato l’acquisto e il trasporto dello stupefacente (ricorso, pag. 4).
Questi elementi - conclude il ricorrente - concorrono con gli altri già sottolineati nella sentenza impugnata a sostanziare la prognosi negativa, già formulata dal primo giudice (ricorso, pag. 4).
3.3. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna é stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
3.4. Anche con riferimento a tale censura il ricorso deve essere accolto.
Per quel che concerne la presa in considerazione dei precedenti penali di RI 2, è corretto non prendere in considerazione la condanna per ripetuta appropriazione indebita, avvenuta nel 1996 e, pertanto, manifestamente oltre il lasso temporale previsto all’art. 42 cpv. 2 CP.
Diversamente, la condanna subita in Italia per il reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti - datata 27 maggio 2008 - è stata pronunciata meno di cinque anni prima della commissione dei reati oggetto del presente procedimento e comporta, pertanto, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Poco importa al riguardo se agli atti non è stata versata la sentenza in questione (che non è, del resto, detto che sia motivata), nella misura in cui il tenore di tale condanna risulta dal certificato del casellario giudiziale italiano (doc. AI 10). Nemmeno è rilevante il fatto che si tratti di una pronuncia estera, in quanto la giurisprudenza permette di fare astrazione della condanna inflitta in un altro paese soltanto in casi eccezionali, e meglio soltanto nelle ipotesi in cui essa risulta in urto con i principi del diritto penale svizzero, ciò che in concreto non appare nemmeno ipotizzato dal primo giudice (che ha invece rilevato come l’art. 73 comma 1 e 1 bis del DPR 9/10/1990 n. 309 abbia chiare affinità con l’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).
Per quel che concerne la natura dei reati oggetto delle condanne, il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto di avere commesso un reato della medesima natura di quello già sanzionato è un criterio rilevante ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP (la dottrina parla di medesimo schema comportamentale [Verhaltensmuster] dell’autore, cfr. Schneider/Garré, op. cit., ad art. 42 CP, n. 91) ma non determinante nel senso che, da solo, non sempre basta ad escludere la concessione della sospensione condizionale (cfr. STF 19 maggio 2009, inc. 6B.492/2008, consid. 3.2). In concreto, il primo giudice non si è limitato ad accertare la presenza di una recidiva specifica, ma ha anche affermato chiaramente che la situazione personale di RI 2 non lasciava trasparire alcuna “circostanza particolarmente favorevole”: da un lato, a causa della sua deficitaria situazione finanziaria e, dall’altro, poiché privo di concrete - e non solo declamate - opportunità professionali.
Queste ineccepibili considerazioni avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad escludere la sospensione condizionale della pena in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Risulta, dunque, incomprensibile la sentenza impugnata, laddove il primo giudice - nonostante quanto correttamente esposto in precedenza - ha concluso per una sospensione condizionale parziale della pena, prendendo in considerazione la problematica della recidiva specifica unicamente alfine di innalzare il limite inferiore del periodo di prova da due a tre anni.
Tali conclusioni configurano un’errata applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Pertanto, anche su questo punto il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, la pena di 18 mesi - come qui ricommisurata - non può essere posta al beneficio della sospensione condizionale ma deve essere interamente espiata.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, i dispositivi 2.1. e 3. della sentenza impugnata sono modificati come segue:
" 2. Di conseguenza RI 2 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
annullato.”
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.