Incarto n. 17.2010.64

Locarno 14 marzo 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 9 dicembre 2010 da

RI 1 e rappr. dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 ottobre 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 28 ottobre 2010, la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RI 1 autrice colpevole di truffa, per avere, tra il 12 e la fine di settembre 2008, a __________, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia il consulente di Credit Suisse __________, inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC 1 per circa Euro 658'000.-. RI 1 è, inoltre, stata riconosciuta autrice colpevole di falsità in documenti per avere, tra il 12 e la fine settembre 2008, a __________ (Reggio Emilia - Italia) e a __________, a scopo d’indebito profitto, fatto allestire un documento volto ad estinguere la relazione bancaria n. __________ intestata a CS Life Bermuda Ltd di cui era avente diritto economico PC 1, abusando della di lui firma autentica, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di siffatto documento. In applicazione della pena, RI 1 è stata condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due). Il giudice di prime cure ha, inoltre, ordinato la confisca della falsa lettera 15 settembre 2008, in atti sub AI 12, nonché la confisca degli averi di cui alla relazione n. __________ intestata a CS Life (Bermuda) Ltd con attribuzione di questi ultimi alla PC 1.

B. In sintesi, i fatti alla base del giudizio della Corte delle assise correzionali di __________, non contestati da RI 1, sono i seguenti.

a. Nel 1995 RI 1 ha iniziato a collaborare con la __________ (Italia), ditta avente per scopo la progettazione e la fabbricazione di macchinari, dove è stata assunta a tempo pieno l’anno successivo. Responsabile dei rapporti commerciali con l’estero, l’accusata era preposta allo sviluppo dell’azienda sia in ambito organizzativo che in quello delle esportazioni. Nel 1996 RI 1 ha iniziato una relazione sentimentale con PC 1, titolare della predetta ditta, con cui ha contratto matrimonio il 21 dicembre 2006. La condannata ha sostenuto che dal 2001 il salario mensile netto da lei percepito ammontava a 1'500 Euro (più tredicesima) e che lo stesso era inadeguato rispetto alle sue reali competenze e al ruolo ricoperto in azienda. Ciononostante, avrebbe accettato di essere sottopagata in quanto persuasa dei vantaggi fiscali che la situazione comportava dal marito che, peraltro, le avrebbe prospettato ripetutamente di voler condividere con lei i proventi della loro attività (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6).

b. A dire dell’accusata, il rapporto fra lei e il consorte, già difficile e problematico, si incrinò in modo irrecuperabile nel 2007 quando, durante una sua grave malattia, venne a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito che, messo davanti all’evidenza dei fatti, reagì nei suoi confronti in modo violento (cfr. certificato medico agli atti AI 1, all. A rilasciato il medesimo giorno dal pronto soccorso __________ in località __________). Sempre durante il 2007, RI 1 ha chiesto la separazione ed ha cercato di trovare una soluzione che ne regolasse anche gli aspetti economico-patrimoniali. In risposta, PC 1 ha negato che le spettasse sia un assegno di mantenimento sia una partecipazione alla liquidazione del regime matrimoniale.

Il rifiuto del marito di riconoscerle quanto le spettava ha indotto l’accusata ad appropriarsi di una parte del patrimonio del coniuge nel dichiarato intento di negoziare le condizioni di separazione con maggior forza (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6-8).

RI 1 ha, così, pensato di potersi rivalere sugli averi del conto del marito presso Credit Suisse di __________. Si trattava di un conto alimentato da una parte dei proventi delle vendite all’estero della di lui ditta e di cui la donna era procuratrice con firma individuale e che - sempre a dire dell’accusata - nonostante fosse intestato soltanto al consorte, avrebbe dovuto costituire una sicurezza comune per il futuro di entrambi i coniugi. Lo stesso PC 1 avrebbe più volte rassicurato in tal senso la moglie dicendole che “si trattava della loro pensione”.

c. Il 12 settembre 2008, mentre il consorte era all’estero per lavoro, l’accusata si è recata presso il Credit Suisse di __________ ed ha aperto un conto a suo nome, manifestando al consulente __________ l’intenzione di trasferirvi l’intero saldo attivo del conto del marito, adducendo a pretesto di temere un’ispezione della Guardia di Finanza. Il consulente ha, così, allestito un documento di estinzione della relazione bancaria intestata ad PC 1 che l’accusata avrebbe dovuto far sottoscrivere al marito e, poi, ritrasmettere al consulente affinché questi potesse dare seguito all’operazione convenuta.

Il 15 settembre 2008, l’accusata ha sottoposto al marito, per la firma, unitamente ad altra corrispondenza, la predetta lettera di estinzione, ben sapendo che il coniuge era solito firmare sulla fiducia - astenendosi da una previa lettura e senza neppure avvalersi degli occhiali correttivi - quanto gli veniva presentato. La condannata confidava, inoltre, nel fatto che in quel periodo il consorte cercava di evitarla, ciò che lo induceva a firmare senza prestare la dovuta attenzione pur di liberarsi frettolosamente della sua presenza (verbale dibattimentale, pag. 3). La lettera sottoscritta da PC 1, sulla quale la moglie ha stampato anche il luogo, la data e il nome del marito, è stata di seguito trasmessa al consulente finanziario che, il 22 settembre 2008, ha dato seguito a quanto ivi disposto (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 8).

C. RI 1 ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza della Corte delle assise correzionali in data 9 novembre 2010. Nella motivazione scritta, inoltrata il 9 dicembre 2010, la ricorrente non contesta la condanna per i reati di truffa e falsità in documenti, ma si limita a chiedere che, in riforma del dispositivo 4. della sentenza impugnata, le parti siano demandate al foro civile per la decisione sulla richiesta di restituzione formulata da PC 1 non avendo questi - a suo dire - qualità di parte lesa e, conseguentemente, di parte civile e non avendo sufficientemente provato il suo diritto sugli averi oggetto di confisca.

In subordine, la ricorrente chiede il rinvio degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

D. Il procuratore pubblico, con osservazioni 12 gennaio 2011, chiede la reiezione del gravame.

E. Ugual richiesta ha formulato, con osservazioni 13 gennaio 2011, PC 1.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  1. La ricorrente sostiene, preliminarmente, che PC 1 non era legittimato a costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale.

2.1. La Corte di prime cure ha considerato “ai limiti del pretestuoso” la tesi difensiva (proposta già al dibattimento) secondo cui PC 1 non è legittimato ad agire in sede penale poiché l’avente diritto economico degli averi oggetto di reato non è lui ma la banca (sentenza impugnata, consid. 10 e 11 pag 12) ed ha motivato tale sua conclusione con le argomentazioni riprodotte di seguito.

Il primo giudice ha accertato che, il 13 gennaio 1997, PC 1 ha aperto presso la filiale di __________ del Credit Suisse il conto cifrato denominato __________ - per il quale ha conferito procura alla moglie

  • e che, nel luglio 2006, gli averi giacenti sul predetto conto sono stati utilizzati dal titolare del conto per pagare il premio unico - di importo pari al saldo attivo del conto stesso - previsto dal contratto di assicurazione (polizza “Life Portfolio International”) stipulato con la Credit Suisse __________.

Il primo giudice ha, poi, accertato che, se è vero che, secondo quanto espressamente indicato nel contratto stipulato fra le parti, l’avente diritto economico dei valori patrimoniali versati a pagamento del premio è la Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd e che il contraente (che ha ceduto questi beni alla Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd) riceve in cambio una polizza assicurativa per il relativo controvalore, è anche vero che - “cosa inusuale per un normale contratto di assicurazione” - ciò malgrado, le parti hanno previsto che la Credit Suisse Life avrebbe investito il premio assicurativo in base al tipo d’investimento convenuto con il contraente che conservava la facoltà di richiedere in qualsiasi momento dalla Credit Suisse Life una modifica del tipo di investimento.

Proseguendo nella sua disamina, il giudice di prime cure ha, poi, ancora rilevato che, se la polizza assicurativa veniva custodita dalla Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd, ad RI 1 - indicata come beneficiaria della prestazione assicurata in caso di morte del titolare - è stata conferita ampia procura sugli averi di PC 1 confluiti in questo investimento “affinché esegua riscatti parziali e totali dell’assicurazione sulla vita” ed ha sottolineato che, in forza di tale procura, la donna poteva “utilizzare la totalità dei valori patrimoniali che si rendono disponibili in seguito al loro riscatto anche a proprio favore o a favore dei terzi” (sentenza impugnata, consid. 11.2, pag. 12-13).

Nel ricostruire lo scenario delineatosi a seguito dell’agire illecito di RI 1, la prima Corte ha rilevato che, una volta riscattata con inganno la polizza assicurativa del marito, RI 1 “ha creato per sé la medesima struttura giuridica”, stipulando una polizza simile alla precedente, a premio unico, con Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd, indicando la figlia __________ quale beneficiaria in caso di suo decesso (sentenza impugnata, consid. 11.3, pag. 13).

A mente del primo giudice, “dal profilo giuridico si ha che con la predetta modifica del luglio 2006 l’PC 1 ha cessato di essere titolare del conto Predicatore, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla banca), divenendo invece titolare di una polizza assicurativa, e quindi dei diritti ivi incorporati e previsti in suo favore dal contratto di assicurazione”.

Il primo giudice ha, poi, continuato precisando che con tale modifica “all’atto pratico” poco o nulla era cambiato: in tutti e due i casi si era trattato di un’operazione volta ad affidare denaro al Credit Suisse, o ad una società estera controllata da quest’ultimo, al fine di investirlo. In entrambe le circostanze - ha ancora precisato il primo giudice

  • PC 1 restava titolare del diritto alla restituzione del denaro conferito e degli eventuali frutti, prima del 2006 potendo attingere al conto in qualità di titolare, dopo luglio 2006 potendo, come stipulante, riscattare per intero o parzialmente il valore della polizza assicurativa.

Il giudice di prime cure ha, poi, evidenziato che dal luglio 2006 il profilo dell’investitore è stato meno conservativo e si è garantita maggiore discrezione nei confronti dei terzi: infatti, dopo luglio 2006 “il Credit Suisse avrebbe potuto legittimamente rispondere negativamente alla domanda a sapere se PC 1 fosse o meno titolare di un conto presso quell’istituto, mentre che in precedenza la risposta avrebbe dovuto essere affermativa. Detto altrimenti, nel luglio del 2006 PC 1 ha semplicemente nascosto meglio i suoi soldi” (sentenza impugnata, consid. 11.4, pag. 13).

Precisato come fosse pacifico che quanto conferito dalla condannata alla compagnia assicuratrice era provento di reato e che, per ciò soltanto, a prescindere dalla relativa richiesta di parte civile, si giustificava la confisca di tali beni in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP, il primo giudice - dopo avere spiegato che per la condannata era privo di rilievo sapere a quale destinatario (PC 1 oppure Credit Suisse Life,Bermuda, Ltd) andassero attribuiti i beni confiscati - ha disposto la restituzione ad PC 1 della “disponibilità degli averi di cui alle note polizze” ritenuto, peraltro, che Credit Suisse e Credit suisse Life (Bermuda) Ltd “nemmeno si sognano di avanzare pretese sugli averi dell’PC 1” (sentenza impugnata, consid. 11.5, pag. 14).

2.2. Nel suo allegato, l’insorgente sostiene come sia stato lo stesso giudice di prime cure ad accertare che, a seguito della modifica del luglio 2006, “l’PC 1 ha cessato di essere titolare del conto Predicatore, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla banca)”. Pertanto - prosegue la ricorrente - è palese che in concreto vi è stata un’errata applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPP TI: con quanto detto, infatti, la stessa prima Corte ha confermato quanto lei sostiene e, cioè, che PC 1, al momento del reato, non era avente diritto economico e, pertanto, non era proprietario dei valori patrimoniali oggetto della polizza assicurativa precedentemente stipulata. Determinante - continua l’insorgente - è che “l’avente diritto economico dei valori patrimoniali era ed è la Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd” che è, perciò, la parte personalmente e direttamente lesa dal reato nonché la titolare del bene giuridico protetto in questione. La ricorrente conclude il suo esposto sottolineando nuovamente come, avendo subito un mero danno indiretto, non sia parte lesa e, di conseguenza, non possa costituirsi parte civile (ricorso, pto 4-5, pag. 5-6).

2.3. Nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico sostiene che ciò che risulta dalla proposta assicurativa Life Portfolio International (cfr. AI 7, pag. 7) - e meglio che PC 1 è l’avente diritto economico degli averi patrimoniali investiti nella polizza assicurativa n. __________ e depositati sulla relazione n. __________ intestata solo formalmente a CS Life (Bermuda) Ltd - è confermato dal fatto che, per ottenere la disponibilità di tali averi, la condannata ha dovuto allestire un falso ordine di annullamento della polizza assicurativa e di estinzione della predetta relazione, a nome dell’avente diritto economico di quest’ultima, abusando della firma autentica del marito. La sentenza del giudice di prime cure - continua il procuratore pubblico - è imprecisa nella motivazione, nella misura in cui indica che PC 1 avrebbe cessato di essere avente diritto economico dei fondi e che la banca sarebbe divenuta proprietaria dei medesimi, ma é corretta nella sostanza ritenuto che ha assegnato l’importo confiscato alla parte civile PC 1 la cui legittimazione a costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP TI è manifesta. Di contro - continua il procuratore pubblico - è alla ricorrente che difetta la legittimazione a ricorrere in quanto priva d’interesse legittimo e degno di protezione rispetto al giudizio di assegnazione dei valori patrimoniali confiscati.

2.4. Nelle sue osservazioni, PC 1 afferma di essere l’unico beneficiario economico della relazione estinta con i documenti falsi che gli sono stati fatti firmare dalla ricorrente e, poi trasferiti sulla polizza da lui stipulata e, pertanto, di essere direttamente leso dal reato per cui la moglie è stata condannata e, pertanto ancora, di essere stato legittimamente riconosciuto come parte civile.

2.5. a) L’art. 69 cpv. 1 CPP TI dispone che ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.

Secondo il Tribunale federale, è da considerarsi parte lesa (ed ha facoltà di costituirsi parte civile) il titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente applicabile intende essenzialmente tutelare (DTF 120 Ia 220, consid. 3b p. 223, con rinvii). Secondo dottrina e giurisprudenza, può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (Mini, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP TI, in RtiD I-2004 p. 255-260; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP TI e riferimenti ivi citati). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP TI). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509). Non è, pertanto, sufficiente un danno indiretto, quand’anche di natura patrimoniale: non possono, in particolare, costituirsi parte civile le assicurazioni chiamate a risarcire il danno patito dalla vittima, né i creditori o cessionari della vittima medesima (Schmid, op. cit., n. 505; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP TI che attribuiscono tale conseguenza non tanto all’assenza di un danno diretto, quanto al fatto che tali terzi non sono lesi personalmente; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2.ed., Zurigo 2006, n. 1027, p. 656).

Sino al dibattimento, è compito del procuratore pubblico verificare l’adempimento dei requisiti per la costituzione di parte civile. In seguito il compito spetta al giudice del merito (art. 70 cpv. 1 CPP TI).

b) Con specifico riferimento ai diritti di natura patrimoniale, può costituirsi parte civile unicamente l’avente diritto economico dei beni direttamente oggetto di reato, ad esclusione di terzi (sentenza 9 marzo 2009 del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. n. 2009.9901, consid. 7).

In merito alla qualifica di avente diritto economico, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che per individuare il beneficiario economico di un fondo sono del tutto irrilevanti le formali costruzioni giuridiche sottostanti (DTF 125 IV 139, pag. 143; Cassani, Commentaire du droit pénale suisse, Partie spéciale, vol. 9, Art. 305ter n. 16; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 305ter, n. 9; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 305ter n. 15-16, pag. 2226). L’avente economicamente diritto è colui che può, di fatto, disporre dei valori patrimoniali, colui a cui appartiene realmente la giacenza di una relazione bancaria o che, in ragione dei suoi rapporti con il titolare formale del conto, può impartire a quest’ultimo disposizioni su come impiegare i relativi averi (De Capitani, GwG, cap. 4, n. 31 s., in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. II, Zurigo 2002). Ancora recentemente, il TF ha avuto modo di ribadire che l’avente diritto economico è la persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e, dunque, è colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 17.1.2011 in 6B_501/2009 consid. 2.1.1 che cita DTF 28.5.2010 in 6B_726/2009 consid. 3.1.1).

La giurisprudenza e la dottrina hanno, poi, già avuto modo di stabilire che il reato di falsità in documenti di cui all’art. 251 cifra 1 CP - reato a protezione di un bene collettivo - può ledere interessi individuali, in particolare quando costituisca uno degli elementi di un reato contro il patrimonio (DTF 119 Ia 342; Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 251 n. 5, pag. 1586; Piquerez, op. cit., p. 329-330).

2.6. In concreto, la conclusione del primo giudice secondo cui PC 1 è il beneficiario economico degli averi prima disponibili sul conto cifrato denominato __________ aperto presso la filiale di __________ del Credit Suisse e poi confluiti (come pagamento del premio unico per la polizza stipulata con la Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd, “polizza Life Portfolio International”) sulla relazione bancaria di riferimento non presta il fianco a critica alcuna.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice nei considerandi della sentenza impugnata sopra riassunti, si evince in modo chiaro dalla documentazione agli atti (cfr. documentazione di apertura relazione Credit Suisse Life Bermuda Ltd; fra questa, in particolare, la descrizione del fondo interno e della gestione patrimoniale) che, ai sensi del contratto stipulato fra PC 1 e la Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd, allo stipulante, cioè ad PC 1, era riservata la facoltà di :

definire all’inizio il tipo di investimento dei fondi, cioè di quanto versato a titolo di premio assicurativo (“la Credit Suisse Life investe il premio assicurativo in base al tipo d’investimento convenuto con il cliente”)

modificare in ogni momento il tipo di investimento dei fondi, (“di richiedere in qualsiasi momento che la Credit Suisse Life modifichi il tipo d’investimento”)

riscattare in ogni momento la polizza (la possibilità di riscatto della polizza è prevista più volte dalla documentazione assicurativa; cfr. proposta “Life Portfolio International”, pag. 3, 5; descrizione del fondo interno & della gestione patrimoniale, pag. 8, 9). Va, al proposito, precisato che, in caso di riscatto totale non è prevista contrattualmente alcuna penale a carico dello stipulante, versandogli la Credit Suisse Life il controvalore del fondo interno al netto di una commissione dello 0.25% del medesimo, ritenuto che la commissione ammonta al minimo a 100 euro e al massimo a 2'000.- euro (cfr. proposta “Life Portfolio International”, pag. 3).

Non ha da essere argomentato molto per spiegare che queste sono le facoltà tipiche di un avente diritto ai sensi della giurisprudenza riportata al considerando precedente e che è del tutto corretta la conclusione del primo giudice secondo cui, con l’operazione del luglio 2006, per PC 1 non è cambiato sostanzialmente nulla. Egli è sempre rimasto titolare del diritto alla restituzione del denaro conferito (prima alla banca e, poi, alla società da essa controllata) e degli eventuali suoi frutti. Semplicemente, con l’operazione del luglio 2006, egli ha nascosto meglio i suoi soldi (cfr., peraltro, Comunicazioni FINMA 9 (2010) e FINMA 18 (2010) in cui l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari spiega, oltre alle caratteristiche del contratto assicurativo, che gli insurance wrapper sono prodotti che, in termini di rischi relativi al riciclaggio di denaro, non si distinguono quasi per nulla dai prodotti di gestione patrimoniale tradizionale presso una banca o un gestore patrimoniale esterno).

Ininfluente, per la determinazione dell’avente diritto economico, è la circostanza che, secondo quanto indicato nel profilo cliente, la “Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd è l’avente diritto economico dei valori patrimoniali” oggetto della polizza (profilo cliente Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd), non essendo, come detto, determinanti per l’individuazione del beneficiario economico di un fondo le formali costruzioni giuridiche che lo riguardano.

Vani sono, poi, gli sforzi della ricorrente nel sostenere che l’assenza di legittimazione di PC 1 si deduce dall’argomentazione del primo giudice secondo cui “l’PC 1 ha cessato di essere titolare del conto Predicatore, e con ciò avente diritto economico dei fondi ivi accreditati, ovvero titolare nei confronti della banca del credito vertente sulla loro restituzione (mentre che la proprietà del denaro era passata alla banca)”.

In realtà - al di là delle imprecisioni - con ciò il primo giudice non ha affatto asserito che, al momento della commissione del reato, PC 1 non era avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della polizza assicurativa. Al contrario. Il primo giudice si è limitato a precisare che, con la modifica del luglio 2006, da titolare di un credito nei confronti della banca tendente alla restituzione dei fondi depositati sul conto Predicatore (che è stato estinto), PC 1 è divenuto titolare dei diritti incorporati nella polizza assicurativa, e meglio titolare dei diritti previsti in suo favore dal contratto di assicurazione (di cui abbiamo detto sopra) nei confronti della Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd , e meglio ancora, in parole povere, è divenuto titolare del diritto di chiedere, come stipulante, alla società estera controllata dalla banca il riscatto totale o parziale del valore della polizza assicurativa. Ciò che, concretamente, significa che per PC 1 la situazione non è mutata: egli poteva - sia prima che dopo il luglio 2006 - chiedere in ogni momento di riavere i suoi soldi e quanto essi avevano eventualmente fruttato.

L’eccezione di legittimazione di parte civile nei confronti dell’PC 1 non merita pertanto tutela, avendo quest’ultimo subito un danno nei suoi diritti risultato conseguenza immediata della falsità in documenti imputabile alla ricorrente ed essendo egli avente diritto economico degli averi oggetto della truffa.

Su questo punto il ricorso va, pertanto, respinto.

  1. La ricorrente sostiene, poi, che, ordinando la restituzione ad PC 1 degli averi confiscati, il giudice di prime cure ha erroneamente applicato l’art. 270 cpv. 1 CPP TI poiché avrebbe dovuto rinviare le parti al foro civile in applicazione l’art. 271 lett. c CPP TI. Essendo la Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd la vera danneggiata - argomenta l’insorgente - il giudice non poteva ordinare la restituzione dei valori confiscati ad PC 1 (ricorso, pto 6, pag. 6-7).

3.1. Giusta l’art. 266 CPP TI nella sentenza di condanna la Corte d’assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile. Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP TI).

Ai sensi dell’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico. Pertanto, sono tali non solo le cose materiali, come biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori e di diritti immateriali. Essi devono provenire dal reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere, tra il reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.

Anche i valori sostitutivi, propri e impropri, sottostanno alla confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP. I beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper trail) riconducibile all’originario provento di reato. I beni sostitutivi propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 70, n. 2; Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2007, Art. 70/72, n. 17).

Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)).

In conformità all’art. 73 CP, quanto confiscato viene assegnato dal giudice al danneggiato se quest’ultimo, in seguito a un crimine o a un delitto, patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno non gli sarà risarcito dall’autore.

3.2. Manifesta è la fondatezza della confisca ordinata dal primo giudice, essendo incontestato che quanto conferito dalla condannata alla compagnia di assicurazione è provento del suo reato. Palese è, inoltre, la liquidità e la certezza delle pretese di PC 1. Essendo incontestato che quanto, prima, depositato sul conto Predicatore era di esclusiva sua pertinenza ed essendo accertato che egli è rimasto beneficiario economico dei valori oggetto della polizza assicurativa, non può essere posto in dubbio che egli ha subito, a causa del reato di cui la moglie è stata riconosciuta autrice colpevole, un danno materiale pari all’ammontare dei valori oggetto della polizza assicurativa da lui, a suo tempo, stipulata. Trattasi, infatti, dei medesimi averi fatti confluire dalla moglie in modo truffaldino in un’identica struttura giuridica, senza mutare nella sostanza la natura dell’investimento. Il valore della malversazione della condannata - e di riflesso il danno del marito - ha potuto, pertanto, essere determinato dalla prima Corte senza difficoltà e, in ogni caso, senza incorrere in arbitrio, già sulla base delle risultanze dell’istruttoria penale.

Alla luce di quanto precede è, quindi, del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di attribuire alla parte civile PC 1, giusta l’art. 73 CP, gli averi di cui alla relazione n. __________ intestata alla Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd.

Ne discende che anche su questo punto il ricorso deve essere disatteso.

Dovendo il ricorso essere respinto nel merito, può rimanere aperta la questione dell’effettiva legittimazione della ricorrente ad impugnare il dispositivo 4. della sentenza del giudice di prime cure.

  1. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della ricorrente che rifonderà a PC 1 fr. 300.- per ripetibili (art. 15 CPP TI combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di RI 1 che rifonderà a PC 1 fr. 300.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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