Incarto n. 17.2010.61
Locarno 11 maggio 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 30 novembre 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 novembre 2010 dalla Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 8 febbraio 2010, il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di incendio colposo per avere, a __________, il 12 dicembre 2009, accendendo e manipolando in modo errato una lampada ad olio, negligentemente scatenato un incendio che causava danni all’appartamento di proprietà di PC 1.
Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote da fr. 60 ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
B. Con decisione 16 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta da RI 1, ha confermato il decreto di accusa, condannandolo per il reato di incendio colposo. In applicazione della pena, il primo giudice ha pure integralmente aderito alla proposta di pena del sostituto procuratore.
C. Il giorno stesso RI 1 ha inoltrato brevi manu dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice ed il 30 novembre/3 dicembre 2010 ha presentato i motivi del gravame.
D. Con scritto 10 dicembre 2010, il sostituto procuratore ha chiesto la reiezione del gravame e la contestuale conferma della sentenza della Pretura penale del 16 novembre 2010.
E. Su richiesta del ricorrente è stato indetto, per l’11 maggio 2011, il pubblico dibattimento che, tuttavia, è andato deserto.
Considerando
in diritto:
Giusta l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
A sostegno del proprio ricorso, RI 1 ha addotto di non avere commesso alcun errore nell’accensione della lampada ad olio rilevando come, dopo la fuoriuscita di qualche goccia di olio, le fiamme si siano propagate in quanto ha fatto cadere a terra la lampada nel tentativo di spegnerla.
Si può pertanto ritenere, anche se non espresso in modo esplicito, che la censura del ricorrente è volta a rilevare un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza giusta l’art. 288 lett. a CPP-TI.
2.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle deposizioni rese dall’accusato alla polizia il 13.12.2009 e, poi, durante il dibattimento del 16.11.2010. Il primo giudice ha, dapprima, ricordato che, in sede d’interrogatorio, l’accusato ha dichiarato di aver riempito la lampada ad olio con apposito liquido dopo aver ”coperto il tavolino della sala con dei fogli di giornale per evitare di sporcare durante il travaso del liquido” e che, durante tale operazione, “un po’ di olio era fuoriuscito ed aveva bagnato il contenitore dell’olio della lampada ed i fogli di giornale”. In ogni modo, riempito per metà il contenitore e riposizionato lo stoppino, l’imputato lo ha acceso ma la fiamma è risultata flebile in quanto l’olio inserito era insufficiente. Egli ha, pertanto, versato ulteriore liquido nell’apposito serbatoio. Dopo avere riposizionato lo stoppino e avere proceduto alla riaccensione, “subito prendeva fuoco tutta la lampada ed i giornali inzuppati d’olio”. La fiamma sviluppatasi gli ha causato una momentanea perdita della vista.
Per lo spavento, l’imputato ha rovesciato la lampada, disperdendo ulteriore olio sul tavolo che andò ad alimentare l’incendio (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2 e 3).
Procedendo nell’esame delle dichiarazioni dell’imputato, il giudice della Pretura penale ha sottolineato che questi, durante il dibattimento, le ha in parte rettificate affermando che “prima di versare il liquido nella lampada ho posato attorno alla stessa uno straccio, anzi preciso si trattava di carta da cucina” così da usarla per pulire la lampada nel caso fosse uscito un po’ di liquido durante il riempimento e per pulire le mani qualora, toccando lo stoppino, si fossero sporcate. Al dibattimento, l’accusato ha negato di avere coperto il tavolo con fogli di giornale, asserendo di aver utilizzato solo carta da cucina per asciugare l’olio fuoriuscito durante il riempimento precisando che “dopo l’asciugatura la carta è stata posata sul tavolo nelle vicinanze della lampada” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3).
Ciò ricordato, il primo giudice ha concluso che, sia che i fatti siano avvenuti come raccontato alla polizia, sia che si siano svolti come esposto in sede di dibattimento, all’accusato sono imputabili “leggerezze ed errori che hanno causato l’incendio, che è quindi indubbiamente da ascrivere a sua negligenza”.
Accertato che - ha spiegato il primo giudice - la quantità di olio fuoriuscito non poteva (diversamente da quanto sostenuto dall’accusato) limitarsi a qualche goccia “visto che la fiamma provocata ha fatto perdere momentaneamente la vista all’accusato” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5), l’accusato ha eseguito il riempimento della lampada in un luogo sbagliato: “un’operazione di questo genere non andava fatta sul tavolo di sala, bensì in un luogo più adatto come per esempio il lavandino della cucina”. Inoltre - ha continuato il pretore - RI 1 si è limitato ad asciugare l’olio fuoriuscito dalla lampada con della carta, senza utilizzare un panno bagnato, o con un prodotto detergente “lasciando così residui di olio sull’esterno della lampada”. Il primo giudice ha ravvisato un’ulteriore imprudenza dell’accusato nel fatto che egli ha acceso la lampada “sul tavolo in prossimità della carta intrisa di prodotto facilmente infiammabile e di altri oggetti che potevano incendiarsi” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).
2.2. L’art. 222 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica. L'incendio colposo implica, di regola, un'azione, segnatamente quando essa non è accompagnata dalle precauzioni richieste (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, vol. II, n. 2 ad art. 222 CP).
Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP (art. 18 cpv. 3 vCP) commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole quando l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP).
La punibilità per incendio colposo presuppone una violazione degli obblighi di prudenza che s’imponevano nel caso concreto. I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii), oppure, ove queste non siano date, secondo le regole di comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse sono state emanate, rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura privata o semiprivata e non rappresentano norme giuridiche in senso stretto (DTF 130 IV 7, consid. 3.3 pag. 11).
2.3. Nel caso concreto, emerge con evidenza dagli atti che, con l’operazione di riempimento e di accensione della lampada ad olio, il ricorrente ha creato una situazione di pericolo che ha, poi, affrontato con modalità estremamente negligenti.
Il ricorrente si è avvalso di materiale cartaceo (sia esso un giornale o della carta da cucina) - materiale altamente infiammabile - che ha, incautamente, posto vicino all’olio per l’accensione della lampada procedendo ad un’imprudente operazione di accensione.
Il comportamento di RI 1 è tanto più negligente se si considera l’inidoneità del luogo di accensione della lampada (salotto con mobili e pavimento in legno e tappeti), caraterrizzato dalla presenza di diversi materiali infiammabili e se si considera l’approssimazione delle operazioni di pulizia del liquido infiammabile versato (semplice utilizzo di carta, senza sostanze detergenti idonee).
Non va, infine, dimenticato che RI 1 non aveva a disposizione alcuno strumento per dominare il propagarsi delle fiamme: come risulta dalle stesse sue dichiarazioni, il ricorrente ha cercato invano di soffocare la fiamma con le mani, palesando in tale modo di essere stato del tutto sprovvisto di strumenti adatti a prevenire l’incendio.
Accendendo la lampada nelle circostanze suesposte, RI 1 ha violato la norma di comportamento elementare e unanimemente riconosciuta secondo cui occorre astenersi dall’accendere una lampada in circostante inadeguate, quando c’è rischio riconoscibile quale il propagarsi delle fiamme. Concretamente, egli ha negligentemente creato un rischio non ammissibile e ha cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più essere da lui spento in quanto sviluppatosi in un luogo privo di qualsiasi misura di sicurezza atta a prevenirlo.
Ritenuto quanto sopra, è, pertanto, a ragione che il primo giudice ha concluso che l’incendio è da ascriversi alla negligenza del ricorrente.
2.4. A titolo abbondanziale, anche se nulla al riguardo è contestato dal ricorrente in sede di gravame, questa Corte ha analizzato altresì la questione del nesso causale adeguato tra il comportamento negligente e l’evento di reato. Si è in presenza di un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Determinare se il comportamento dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa dunque stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).
In concreto, è notorio che non vanno mai posti nelle vicinanze di una fonte di calore o di una fiamma degli oggetti fatti di materiale infiammabile - per esempio, carta o legno - poiché il loro surriscaldamento è atto a provocarne la combustione. È, inoltre, di comune conoscenza che è necessario riservare massima prudenza nella manipolazione di combustibile, ad esempio nel caricare con dell’olio una lampada, in quanto la sua fuoriuscita può essere causa d’incendio. Deve, dunque, ritenersi ammessa l’adeguatezza del nesso causale fra il comportamento imprudente di RI 1 e l’incendio divampato.
Nella misura in cui, come visto sopra, è ascrivibile al ricorrente una negligenza colpevole - in nesso causale adeguato con lo svilupparsi dell’incendio - la sua condanna per incendio colposo deve essere confermata.
3.In esito, il ricorso di RI 1 deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP-TI).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese complessive fr. 50.-
fr. 250.-
sono posti a carico del ricorrente.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.