Incarto n. 17.2010.6
Lugano 6 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 24 febbraio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 marzo 2010 dal giudice della Pretura penale e nei confronti di RI 2
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 3 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per avere, il 18 agosto 2008, presso la pista di pattinaggio __________, ordinato a __________ di convogliare ammoniaca in stato gassoso miscelata ad acqua corrente in un pozzo che, a sua volta, defluiva nel riale collegato al fiume __________, provocando in tal modo l’inquinamento delle acque con la conseguente moria di almeno 4'000 pesci. Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 1’200.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 40.-) e ad una multa di fr. 700.-, rinviando la parte civile PC 1, al competente foro per le sue pretese di risarcimento. Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
B. In estrema sintesi, i fatti posti alla base del giudizio del giudice della Pretura penale sono i seguenti:
a. RI 1, di formazione disegnatore d’impianti sanitari con maestria e certificato federale dei veleni per commerciare prodotti chimici per la manutenzione delle piscine, era, all’epoca dei fatti, referente della __________, società alla quale il __________ aveva affidato, a far tempo dal 2004, tramite mandati diretti, tutti gli interventi di una certa importanza legati alla manutenzione della pista di ghiaccio . Per l’esecuzione materiale delle opere l’ faceva capo alla __________, ditta italiana che si occupa di impianti di refrigerazione e surgelazione per tutte le applicazioni del freddo artificiale.
b. Al fine di ovviare ad una crescente problematica legata all’ostruzione di alcune serpentine dell’impianto di raffreddamento, RI 2, tecnico frigorista alle dipendenze della __________ con patente di abilitazione all’impiego di gas tossici e meglio dell’ammoniaca, dopo avere proceduto, il 15 maggio 2008, all’evacuazione dell’ammoniaca liquida dal circuito di raffreddamento, ha provveduto, il 4 giugno 2008, allo svuotamento del residuo gassoso di ammoniaca presente nelle condotte abbattendolo con acqua ed evacuando il tutto direttamente sul posto, mediante impiego di un bidone da 200 litri posizionato accanto al pozzo di scarico della neve nel quale ha fatto convogliare una grande quantità di acqua tramite una manichetta e nel quale è stato inserito il tubo di scarico del gas. Dopo questa operazione, in data 8 agosto 2008, RI 2 ha proceduto al flussaggio delle tubazioni con aria compressa per cercare di liberare le stesse dal materiale ostruttivo. L’intervento non ha però avuto esito positivo.
c. Si metteva, pertanto, in atto una soluzione alternativa - già concordata tra RI 1 e i responsabili della pista prima dell’8 agosto 2008 - che consisteva nel liberare le estremità dei collettori a lato della platea e di procedere in quel punto all’immissione di aria compressa previa applicazione di tronchetti. Dopo un nuovo recupero dell’ammoniaca liquida nel frattempo rifluita nelle condotte, in data 18 agosto 2008, RI 1 raggiungeva a __________ gli addetti alla pista __________ per l’operazione di svuotamento dei residui gassosi presenti nelle serpentine dell’impianto di raffreddamento al fine di procedere, poi, alla successiva fase di flussaggio. Durante l’operazione di abbattimento del gas residuo - operazione analoga a quella già effettuata da RI 2 il 4 giugno 2008 - si verificava, verso le ore 14.15, la fuoriuscita di ammoniaca con le note conseguenze.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza del 14 gennaio 2010, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha confermato l’imputazione figurante nel decreto d’accusa condannando RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 1’200.- (corrispondente a 30 aliquote da fr. 40.-) e ad una multa di fr. 700.- oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'860.-. In esito allo stesso dibattimento, il giudice ha prosciolto RI 2 dall’imputazione d’infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per avere, il 4 giugno 2008, convogliato ammoniaca in stato gassoso miscelata ad acqua corrente nel pozzo presente nei pressi della pista di ghiaccio di __________, difettando l’accertamento di un danno e della messa in pericolo concreta delle acque.
D. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 15 gennaio 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 24 febbraio 2010, egli sostiene che i presupposti fattuali e giuridici della sua qualifica di autore mediato non sono stati rettamente valutati dal primo giudice e chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata.
E. Con osservazioni 15 marzo 2010 il procuratore pubblico chiede che il ricorso, per quanto ricevibile, venga respinto. Con osservazioni 18 marzo 2010 anche la parte civile chiede la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Determinandosi sul ruolo effettivo ricoperto da RI 1 nell’ambito dell’attività della pista di ghiaccio di __________, il primo giudice ha, dapprima, osservato che dalle sue stesse dichiarazioni, nonché da quelle di RI 2, del responsabile della pista __________ e del municipale del __________, emerge in modo inequivocabile che l’imputato “era la persona di fiducia alla quale la locale società di pattinaggio (…) faceva capo ogni qualvolta vi era un problema tecnico di una certa importanza ed entità finanziaria”. In simili circostanze - continua il primo giudice - “egli si adoperava per proporre soluzioni, contattare le autorità cantonali preposte, procurare materiale per l’esecuzione di talune operazioni, fungeva da intermediario con la ditta __________ (alla quale sottoponeva preventivamente le opere da realizzare ai fini di quantificare in seconda battuta le offerte da sottoporre al Comune tenuto conto dei costi esposti da __________ per le sue prestazioni) predisponeva gli interventi di quest’ultima e sovraintendeva alla loro esecuzione. È senz’altro sintomatico il fatto che egli era sempre presente, in un momento o in un altro, in occasione degli interventi effettuati dalla ” (sentenza, consid. 10 pag. 9-10). Continuando con gli accertamenti relativi al ruolo avuto da RI 1 nella vicenda, il primo giudice ha rilevato che dall’offerta 5 giugno 2008, allestita in relazione alla problematica delle serpentine e sulla quale figura l’indicazione “”, risulta che l’imputato si occupava anche della direzione lavori, ritenuto oltretutto che egli, per le sue prestazioni, richiedeva al Comune una maggiorazione del 20% dell’offerta della __________. A mente del primo giudice, il ricorrente si è occupato della direzione lavori anche per quanto attiene all’intervento di risanamento delle serpentine avvenuto il 18 agosto 2008, oggetto del presente procedimento. In effetti - spiega il primo giudice - nell’ambito dell’offerta del 5 giugno 2008, RI 1, pur non garantendo il successo dell’intervento di spurgo, “si era impegnato a fornire tutte le prestazioni necessarie, partendo dalla ricerca e proposta di soluzioni e facendo poi capo agli specialisti necessari” (sentenza, consid. 10-11, pag. 10-11). Al proposito il primo giudice, determinandosi sulla tesi della Difesa secondo cui l’operazione qui in esame difettava di un qualsivoglia rapporto contrattuale, ha rilevato che il ricorrente, indipendentemente dalla formalizzazione di una nuova offerta, proseguiva l’opera per la quale era stato incaricato dal Comune di __________ il 17 giugno 2008 sulla base dell’offerta 5 giugno 2008 (sentenza, consid. 15 pag. 16-17). A sostegno di questa sua conclusione il presidente della Pretura penale, sulla scorta delle deposizioni di __________ e di RI 2, ha ancora osservato che il tipo di intervento da eseguire in caso di insuccesso del primo tentativo di flussaggio era già stato preventivamente esposto e condiviso. Sintomatico in questo senso - ha spiegato - è il fatto che il ricorrente, informato dell’insuccesso del primo tentativo di spurgo, anziché disinteressarsi della questione, si è subito incontrato con il responsabile della pista __________ per accordarsi sul da farsi (sentenza, consid. 11-12 pag. 11-12). Concentrandosi, poi, su quanto avvenuto il 18 agosto 2008, ovvero il giorno in cui si è verificato l’inquinamento delle acque del fiume __________, il primo giudice ha rilevato come le dichiarazioni dell’imputato - secondo cui egli, quel giorno, si era recato a __________ al solo scopo di rilevare le misure dei tronchetti e secondo cui, al suo arrivo in loco, l’azione di svuotamento era già in corso - non risultano per nulla credibili. In effetti - spiega - se veramente il ricorrente avesse unicamente voluto rilevare la misura dei tronchetti (operazione che, per sua stessa ammissione, richiedeva “da 30 a 45 minuti”), non si comprende perché egli, come da lui stesso dichiarato, si è trattenuto presso la pista di ghiaccio dalle 9.30 alle 12.00/12.30. La giustificazione addotta da RI 1 - rileva ancora il primo giudice - ovvero quella di essere rimasto a chiacchierare con gli addetti della pista, appare anche poco credibile, se solo si considera che il ricorrente ha ammesso, da un lato, di essere entrato in sala macchine e, avendovi notato un rubinetto bypass che presentava una sporgenza sospetta, di avere telefonato a RI 2 per sincerarsi che tutto fosse a posto e, dall’altro, di aver suggerito a __________ di aprire in misura più importante il rubinetto che convogliava ammoniaca nel pozzo (sentenza, consid. 13 pag. 14). A detta del primo giudice, il ruolo focale avuto da RI 1 nell’operazione del 18 agosto 2008 è poi confermato dal promemoria da lui allestito il giorno seguente, da cui, in particolare, risulta come __________ hanno atteso il suo arrivo per iniziare l’operazione di evacuazione del gas, ciò che conforta le convergenti deposizioni degli stessi addetti della pista (sentenza, consid. 14 pag. 14-15). Sulla scorta degli elementi testé elencati, il primo giudice ha concluso che RI 1, il 18 agosto 2008, ha partecipato all’intervento di evacuazione dei residui di ammoniaca gassosa, prestandosi per dirigere personalmente le operazioni (sentenza, consid. 15 pag. 16-17). Quanto al ruolo avuto nella vicenda da __________, il presidente della Pretura penale - dopo aver rilevato che il primo era, da pochi mesi, responsabile del piano di pulizia della pista e il secondo era impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti mesi quale volontario su chiamata - ha accertato come gli stessi nemmeno avevano assistito (se non nelle fasi iniziali) alla precedente operazione di spurgo avvenuta il 4 giugno 2008 e come, dunque, “non avevano le necessarie competenze” (sentenza, consid. 14 pag. 16).
2.2. Dopo avere ricordato la ripartizione dei compiti delle persone coinvolte nelle operazioni di spurgo ed evidenziato, in particolare, come fosse la __________ che, per il tramite di RI 2, si occupava direttamente dell’impianto di raffreddamento della pista di ghiaccio, il ricorrente sostiene che egli non disponeva “di conoscenze particolari e sufficienti per poter imporre la propria volontà ad __________” . Diversamente - continua il ricorrente - mal si comprenderebbe perché la __________ era solita ricorrere ai servizi della __________ e alla presenza di RI 2. RI 1 sostiene, poi, che la stessa sentenza impugnata afferma che “non è possibile ritenere che egli fosse il consulente generale per ogni e qualsiasi questione si ponesse in relazione alla pista” e che il suo compito, quale persona di fiducia del Comune, era semplicemente di fungere da intermediario con la ditta __________ per predisporre eventuali interventi (ricorso, pag. 7-8). A detta del ricorrente, da queste circostanze emerge assai chiaramente che non esistono elementi per ritenere che egli disponesse di conoscenze particolari e sufficienti per poter imporre la propria volontà ad __________, né per ritenere che i due addetti alla pista riconoscessero in lui la persona che doveva partecipare, direttamente ed attivamente, ad ogni operazione di manutenzione dell’impianto di raffreddamento. RI 1 sostiene ancora che la superiorità cognitiva andava in verità riconosciuta a RI 2 ed a __________, quest’ultimo addetto principale alla manutenzione della pista e membro del gruppo di lavoro interdisciplinare che aveva partecipato alle analisi sfociate poi in una perizia sui rischi legati all’impianto di raffreddamento (ricorso, pag. 8-9).
2.3. Così argomentando il ricorrente dimentica i limiti di un ricorso per cassazione e, in luogo di confrontarsi con gli accertamenti operati dal primo giudice e spiegare perché gli stessi sarebbero manifestamente insostenibili, si diffonde in considerazioni di stampo appellatorio perorando la sua tesi secondo cui egli, a differenza di RI 2 e __________, non disponeva di conoscenze specifiche in materia di impianti di raffreddamento, motivo per cui non poteva fungere da supervisore delle operazioni di manutenzione della pista di __________. Ma anche volendo prescindere dalla manifesta inammissibilità del ricorso, si osserva che l’accertamento del ruolo di supervisore avuto da RI 1 nella vicenda – e in particolare del fatto che era lui a dirigere i lavori e a guidare autorevolmente i due operai - non è dipeso dall’esame puntuale delle sue conoscenze tecniche in materia di impianti di raffreddamento. Determinante in questo senso è stata piuttosto la circostanza, compiutamente accertata dal primo giudice e non contestata dal ricorrente, secondo cui RI 1 era la persona di fiducia della società di pattinaggio e che, nella veste di responsabile della direzione lavori, ha sempre seguito, in prima persona, tutte le operazioni di spurgo delle condotte, incluso l’intervento messo in atto il 18 agosto 2008 durante il quale egli ha, peraltro, dispensato direttive e rassicurazioni ai due addetti della pista che si occupavano di abbattere l’ammoniaca residua.
3.1. Il presidente della Pretura penale, dopo aver ricordato che si è in presenza di un autore mediato non solo quando l’autore diretto agisce senza volontà, ma anche qualora egli agisce senza intenzione o senza la coscienza di agire illecitamente e l’autore mediato ne è a conoscenza o provoca in lui un errore sull’illiceità, ha dapprima osservato che __________ non avevano seguito nella sua integralità la prima operazione di spurgo messa in atto da RI 2 il 4 giugno 2008 (e non avevano, dunque, le necessarie competenze). Ciò posto egli ha rilevato che, a fronte delle rassicurazioni sulla pericolosità dell’ammoniaca fornite a __________ dalle persone di fiducia - in un caso dal tecnico frigorista RI 2 e nell’altro da RI 1 (che __________ chiamava “ingegnere”) - “occorre ritenere che essi erano convinti della bontà dell’operazione di svuotamento, pur avendo nutrito qualche dubbio” (sentenza, consid. 16 pag. 17-18).
3.2. Nel suo gravame, il ricorrente osserva che la sentenza impugnata è arbitraria in quanto non analizza minimamente il dolo di __________ e, semmai, lo fa prescindendo dalle chiare risultanze istruttorie. A mente di RI 1, la consapevolezza e, quantomeno il dolo eventuale di __________ - la cui qualifica di autori diretti non è contestata - emergono dalle dichiarazioni dei diretti interessati, crassamente ignorate dalla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente rileva come sia evidente, ritenuta la loro presenza in occasione del primo intervento di spurgo messo in atto dal tecnico frigorista RI 2 il 4 giugno 2008, che __________ abbiano capito - al più tardi quel giorno - che manovrare una sostanza come l’ammoniaca era operazione rischiosa per cui l’assunzione di precauzioni era necessaria e come, dunque, non si possa non ritenere che, quantomeno per dolo eventuale essi abbiano partecipato all’azione delittuosa (ricorso, pag. 10). RI 1 osserva, poi, che la sua tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate degli stessi __________ in occasione del dibattimento. __________, spiega il ricorrente, ha affermato di occuparsi da oltre 25 anni della pista di ghiaccio, ciò che sicuramente gli ha permesso di rendersi conto dei pericoli relativi all’utilizzo di ammoniaca. D’altra parte - rileva ancora il ricorrente - egli ha ammesso di avergli chiesto se l’immissione di ammoniaca nell’acqua non avrebbe creato problemi alla flora e alla fauna, dimostrando così di essere conscio dei rischi che l’operazione comportava. Dal canto suo - continua i ricorrente - __________ ha riferito di avere avuto paura nel gestire il rubinetto dell’ammoniaca e di avere deciso, unitamente a __________, di allacciare anche una manichetta per far affluire ulteriore acqua nel pozzo, dando così atto della sua conoscenza dei meccanismi di abbattimento della concentrazione di ammoniaca al fine di renderla innocua (ricorso, pag. 11-12). Infine il ricorrente rimarca come già solo il fatto per cui il primo giudice è giunto alla conclusione che __________ hanno “nutrito qualche dubbio” sulla bontà dell’operazione di svuotamento indichi come, in realtà, essi abbiano agito per dolo eventuale, ciò che esclude la qualifica di autore mediato attribuitagli dal primo giudice. Egli - conclude - doveva semmai essere giudicato quale istigatore o complice dell’evento delittuoso (ricorso, pag. 13).
3.3. L’autore mediato è colui che si serve di un’altra persona come strumento privo di volontà o almeno sprovvisto d’intenzione colpevole, alfine di fargli compiere il reato prospettato (DTF 120 IV 17 consid. 2d; sentenza del TF del 29 marzo 2010 6B_8/2010 consid. 1.2.1). Per ammettere l’esistenza di un autore mediato occorre, dunque, che l’autore diretto non abbia agito con dolo (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad vor art. 24 n. 4; Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad vor art. 24 n. 30 secondo cui, diversamente, entrano in considerazione la complicità o la correità). Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.1.2; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale federale, consid. 5.2). Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 e rinvii) e i relativi accertamenti operati in prima sede vincolano questa Corte - come, del resto, il Tribunale federale - riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). La nozione di dolo eventuale è, invece, una questione di diritto. Ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, in quest’ambito le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1). Il quesito giuridico di sapere se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dal primo giudice e da cui questi ha dedotto, rispettivamente negato, l’elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può, pertanto, esaminare liberamente se sono state valutate correttamente le circostanze, in base alle quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato (rispettivamente non ha accettato) l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
3.4. Come visto, il presidente della Pretura penale ha accertato che __________, pur avendo nutrito qualche dubbio, “erano convinti della bontà dell’operazione di svuotamento” e che, dunque, essi - rassicurati da RI 2 e da RI 1 sulla pericolosità dell’operazione d’abbattimento dell’ammoniaca - non hanno agito con l’intenzione di causare un inquinamento delle acque (e nemmeno hanno accettato che tale risultato potesse realizzarsi). La tesi del primo giudice, ancorché esposta in maniera estremamente sintetica e non molto chiara, resiste alle censure proposte dal ricorrente. Innanzitutto si osserva, infatti, che il ricorrente col suo gravame si limita perlopiù a sostenere che __________ erano consapevoli della pericolosità dell’ammoniaca (fatto peraltro di comune conoscenza), dimenticando che la conclusione per cui essi avrebbero accettato il fatto che l’ammoniaca potesse causare l’inquinamento delle acque (e avrebbero dunque agito per dolo eventuale) non può essere dedotta da una tale semplice constatazione (cfr. DTF 130 IV 58 consid. 8.4, secondo cui la consapevolezza del rischio è un elemento che, a sé stante, non caratterizza il dolo eventuale). D’altra parte, nemmeno la circostanza per cui __________ ha deciso, unitamente a __________, di allacciare una manichetta per fare affluire ulteriore acqua nel pozzo (cfr. verbale di audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 2), è un elemento dal quale è possibile dedurre che gli addetti alla pista abbiano accettato la realizzazione del reato. La decisone di aggiungere acqua nel pozzo rappresenta, infatti, una precauzione supplementare dettata dalla logica considerazione per cui la pericolosità dell’ammoniaca diminuiva aumentando il flusso d’acqua che la diluiva, e non, come sostiene il ricorrente, dalla conoscenza dei meccanismi di abbattimento dell’ammoniaca. Tale modo di agire non può che confortare l’ipotesi per cui gli stessi addetti alla pista hanno fatto tutto quanto in loro potere (andando oltre alle direttive della persona che supervisionava l’operazione) per scongiurare un inquinamento delle acque. In queste condizioni, dunque, non è possibile ritenere che __________ - peraltro ripetutamente rassicurati dal ricorrente (cfr. verbale di __________ del 18 agosto 2008 secondo cui “io chiesi pure al RI 1 se non vi fosse pericolo (…), lo stesso ci rispose negativamente e cioè che, diluita nell’acqua l’ammoniaca sarebbe stata innocua”; cfr. verbale di audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 2 secondo cui “a un certo momento abbiamo chiesto a RI 1 se andava bene e __________ ha ancora tirato qua la storia del pH. RI 1 ha risposto che non occorreva controllare l’acidità”) - abbiano accettato l’ipotesi che si potesse verificare un inquinamento dell’acqua che dal pozzo confluiva nel fiume __________. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, __________, durante l’operazione che ha portato all’inquinamento del fiume __________, non hanno agito con dolo (eventuale). Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso. Solo di transenna è ancora il caso di osservare che l’ammissione della tesi ricorsuale non avrebbe comunque liberato RI 1 dalle sue responsabilità penali. L’eventuale accertamento di un dolo da parte di __________, infatti, avrebbe semplicemente comportato una costruzione giuridica diversa con il ricorrente nella veste di coautore. In questo senso il ricorso ha sbagliato obiettivo.
Pertanto, ritenuto come le conclusioni del primo giudice secondo cui __________non hanno agito intenzionalmente, ma come strumenti sprovvisti di volontà, poiché indotti in errore dalle direttive e dalle rassicurazioni di RI 1 che fungeva da responsabile dei lavori, abbiano resistito alle censure ricorsuali, la condanna dello stesso ricorrente quale autore mediato di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque merita conferma.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.