Incarto n. 17.2010.50
Locarno 14 marzo 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 17 ottobre 2010 da
RI 1 ora rappr. dall'.
contro le decisioni del 22 settembre 2010 e del 1° ottobre 2010 del presidente della Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza pronunciata oralmente il 20 agosto 2010 (le motivazioni scritte sono state intimate il 20 settembre successivo), la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di truffa, ripetuta, consumata e tentata e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica, ai sensi dell’art. 46 CP, comprensiva delle 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- inflittagli il 12 aprile 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 4 anni.
Con lo stesso giudizio sono stati condannati:
PI 1 alla pena detentiva di 4 anni, a valere quale pena unica, ai sensi dell’art. 46 CP, comprensiva di quella di 15 mesi di detenzione inflittagli il 7.11.2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________, per truffa ripetuta, in parte aggravata e falsità in documenti, ripetuta;
PI 2 alla pena detentiva di 3 anni, sospesa in ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 3 anni per titolo di truffa ripetuta, consumata e tentata, falsità in documenti, ripetuta, falsità in certificati e messa in circolazione di falsa moneta e, infine,
PI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, con revoca della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli il 22.11.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________, per titolo di complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata.
B. Il 23 agosto 2010, RI 1 ha chiesto al presidente della Corte delle assise la restituzione a favore della moglie della cauzione prestata affermando che i motivi della stessa erano venuti meno e ricordando che essa era stata prestata con soldi della consorte e di altri conoscenti. In pari data, il condannato ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza 20 agosto 2010 emanata dai primi giudici.
C. Il 22 settembre 2010, dopo l’intimazione delle motivazioni scritte della sentenza, il presidente della Corte delle assise criminali ha respinto la richiesta rilevando come essa non potesse venire accolta in quanto la sentenza 20 agosto 2010 non era ancora cresciuta in giudicato. Nello scritto, il presidente della Corte ha, poi, precisato che, in ogni caso, dall’importo cauzionale sarebbero state detratte la tassa di giustizia, le spese processuali e, stante il beneficio del gratuito patrocinio, anche le spese della nota d’onorario del difensore ed ha aggiunto che un’eventuale eccedenza sarebbe stata trattenuta per garantire le spese processuali al cui pagamento RI 1 era stato condannato in solido con i correi.
D. Con scritto 29 settembre 2010, RI 1 ha, in sintesi, ricordato al presidente della Corte che l’importo versato a titolo di cauzione era stato “prestato dalla moglie e da terzi” così come risultava “dal verbale 24 luglio 2008 al momento della consegna del denaro da parte della signora __________ alla PP __________”. Rilevando come tale circostanza fosse stata “pure sottolineata a più riprese durante il dibattimento”, RI 1 ha ribadito, sulla scorta dell’art. 111 cpv. 3 CPP TI, la richiesta di liberazione integrale della cauzione - da versarsi su un conto bancario intestato alla moglie - non appena la sentenza fosse cresciuta in giudicato.
E. Il 1. ottobre 2010 il presidente della Corte ha confermato il rifiuto della liberazione della cauzione argomentando che nulla provava né che la moglie di RI 1 avesse potuto disporre della somma versata a titolo di cauzione né che terzi avessero concesso in prestito tale importo. Dopo avere ricordato che nel dibattimento era stato accertato che il condannato aveva avuto, dal reato, un illecito profitto di € 200'000.-, il presidente della Corte delle assise criminali ha concluso di poter ritenere “con ragionevole certezza che la cauzione sia stata pagata con denaro provento del reato per cui RI 1 era stato condannato”. Per questi motivi, dunque, il presidente della Corte ha confermato che l’importo cauzionale non sarebbe stato liberato ed ha concluso il suo scritto suggerendo al patrocinatore di RI 1 di “formulare reclamo (…) nell’opportuna sede” (cfr. scritto del 1° ottobre 2010).
F. ll 17 ottobre 2010, RI 1 e la di lui moglie hanno presentato ricorso per cassazione “avverso le decisioni 22 settembre 2010 e 1. ottobre 2010 emesse dal Presidente avv. __________ quali appendici della sentenza 20 agosto 2010 in re RI 1 e altri emessa dalla Corte delle Assise criminali” precisando che il ricorso era “limitato alla questione relativa alla restituzione della cauzione al terzo, ovvero alla signora __________, che l’ha depositata al fine della scarcerazione del marito in data 28 luglio 2008” (cfr. ricorso pag. 2). Essi chiedono l’accertamento della nullità delle citate decisioni e la restituzione a __________ della somma depositata a titolo di cauzione (ricorso, pto 1, pag. 4).
Nel ricorso si sostiene, dapprima, che nessun disposto di legge attribuisce al presidente della Corte la competenza di decidere dopo la conclusione del dibattimento ragione per cui, già soltanto per questo, deve essere accertata la nullità delle decisioni contestate (ricorso, pti 3.1-3.2, pag. 8).
Per gli insorgenti il presidente della Corte ha, inoltre, deciso in violazione del loro diritto di essere sentito e, in sintesi, sulla scorta di considerazioni e opinioni del tutto personali, formatesi al di fuori di una procedura che permettesse alle parti interessate di far valere i loro diritti (ricorso, pto 3.3, pag. 8-9).
Inoltre - continuano gli insorgenti - dopo avere, in un primo tempo, respinto la richiesta di liberazione della cauzione - decisione che, comunque, è, secondo la tesi ricorsuale, di competenza della Corte di merito - nello scritto che apparentemente conferma il primo rifiuto, il presidente “pronuncia una mascherata confisca” adottando, così, un modo di procedere “arbitrario, contradditorio” e tale da “minare la sicurezza giuridica” (ricorso, pto 5.2, pag. 13).
Considerato
in diritto: 1. La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP TI) che, giusta l’art. 112 cpv. 1 CPP TI, decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene, in questi casi, “ope legis” col verificarsi delle condizioni elencate nel capoverso 1 dell’articolo citato.
La dottrina è incline a negare un nesso tra questa conseguenza e l’esito del procedimento di merito. La decisione che constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione è, in sé, sufficiente per far trasferire la proprietà della cauzione allo Stato (cfr. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2.ed., Zurigo 2006, n. 874, pag. 566-567; cfr., fra le altre, CRP 30.3.2006 inc. 60.2006.55, consid. 7, pag. 3-4).
La cauzione, in quanto misura sostitutiva dell’arresto, è infatti intesa a realizzare le medesime finalità procedurali di quelle perseguite dalla carcerazione preventiva o di sicurezza e la sua applicazione esige la presenza degli stessi presupposti (DTF 133 I 27).
In applicazione dell’art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l’istanza deve pertanto essere diretta al presidente della Corte competente.
Tale Camera è, pertanto, in forza di quanto sopra, autorità di ricorso anche contro le decisioni in materia di liberazione della cauzione sostitutiva dell’arresto.
In ambito penale, le regole in materia di competenza rivestono un carattere di ordine pubblico e sono di natura cogente. Ne consegue che ogni autorità giudiziaria ha l’obbligo di verificare d’ufficio la sua competenza ed ogni parte processuale ha il diritto di sollevare un vizio al riguardo. Qualora la fattispecie non rientrasse nella propria sfera decisionale, il giudice deve dichiararsi incompetente (DTF 119 IV 102, consid. 4a; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2.ed., Zurigo 2006, n. 433, p. 274-275). Il vizio di competenza è motivo di nullità assoluta della decisione (Schmid, Strafprozessrecht. Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4.ed., Zurigo 2004, n. 376 e 1069).
Ne deriva che il ricorso presentato dai coniugi __________ - con cui viene impugnata la decisione mediante la quale il presidente della Corte delle assise ha respinto la loro richiesta di liberazione della cauzione sostitutiva dell’arresto - esula dalle competenze di questa Corte e dev’essere trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).
Viste le particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 e di __________ è irricevibile e viene trasmesso, unitamente agli atti processuali, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Intimazione a:
Trasmissione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario