Incarto n. 17.2010.5
Lugano 6 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 5 febbraio 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2010 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti e nei confronti di RI 2
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ottobre del 2007 RI 1 ha affittato a RI 2 un appartamento di sua proprietà situato a __________. Alla fine del rapporto di locazione, nel febbraio del 2008, ritenuto che il conduttore non ha mai corrisposto al locatore le pigioni dovute, è sorta tra le parti una vertenza civile inerente la liberazione del deposito cauzionale.
B. In data 16 novembre 2008, nell’ambito della suddetta vertenza, RI 1 ha inviato al Pretore di __________ un allegato di risposta nel quale egli ha affermato che “è lui (ndr.: RI 2) che mi ha sfruttato e che è delinquente e imbroglione (o meglio truffatore). Truffatore perché tra l’altro firmava impegni contrattuali e locazioni che sapeva già di non poter pagare con le sue
entrate e anche perché si fa prestare (…) somme dell’ordine di fr. 1'000.-”.
C. Preso atto di queste affermazioni, in data 4 aprile 2009, RI 2 ha sporto querela contro RI 1 per i titoli – tra gli altri – di calunnia, ingiuria e diffamazione. Con decreto d’accusa 8 giugno 2009, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole di ingiuria, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di due anni – di fr. 300.- (corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-) e ad una multa di fr. 200.-. Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
D. Nel frattempo, con decreto d’accusa 19 gennaio 2009, anche RI 2, querelato da RI 1, è stato dichiarato colpevole di diffamazione per aver riferito a terze persone che il querelante si era più volte introdotto nel suo appartamento in sua assenza ed a sua insaputa, sottraendo documentazione relativa al contratto di locazione e rendendosi così autore di violazione di domicilio e furto. Anche in questo caso il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
E. Dopo il dibattimento – durante il quale al prevenuto è stata prospettata, ai sensi dell’art. 250 CPP, anche l’accusa di diffamazione – con sentenza del 12 gennaio 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo su entrambe le opposizioni, ha dichiarato RI 1 autore colpevole di diffamazione per avere, tramite lo scritto indirizzato alla Pretura di __________, incolpato e reso sospetto RI 2 di condotta disonorevole nuocendo così alla sua reputazione. Egli lo ha, pertanto, condannato alla pena pecuniaria indicata nel decreto d’accusa e al pagamento di una multa fr. 100.-, oltre al pagamento della tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 780.-. Anche la condanna di RI 2 per il reato di diffamazione è stata confermata dal giudice della Pretura penale.
F. Avverso la predetta sentenza è insorto RI 1 con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 12 gennaio 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 12 febbraio 2010, egli postula l’annullamento della sentenza impugnata e il proprio proscioglimento dall’accusa di diffamazione.
G. Il ricorso non ha fatto oggetto d’intimazione.
Considerando
in diritto: 1. RI 1 esordisce affermando di non aver scritto la frase incriminata per “fare della pura maldicenza, ma per difendermi nella causa civile promossa dal RI 2 e per parlare chiaro col pretore facendo notare come lo stesso firmava contratti che già sapeva di non poter pagare”. In sostanza, così argomentando, il ricorrente sostiene che la frase incriminata era giustificata dal suo diritto di allegare i fatti.
1.1. Il giudice della Pretura penale ha dapprima rilevato che lo scritto in questione, ha leso in maniera grave l’onore di RI 2 che è stato tacciato di “delinquente”, “imbroglione” e “truffatore” (sentenza, consid. 10 pag. 8). Passando, poi, all’esame dell’esistenza di un motivo giustificativo giusta l’art. 14 CP il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti per i quali, nell’ambito di un procedimento giudiziario, una parte o il suo avvocato possono appellarsi al dovere procedurale di allegare i fatti, ha concluso che “nel caso in esame manca la buona fede (…), manca la pertinenza e manca soprattutto il fatto di aver formulato le detrazioni chiarendo che si tratta di mere ipotesi di parte” (sentenza, consid. 13 pag. 10).
1.2. Si rende colpevole di diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP). Le norme penali di cui agli art. 173 segg. CP tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. L'onore protetto dal diritto penale è concepito in modo generale come un diritto al rispetto. Questo diritto risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Determinante per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (cfr. sentenza del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.1; sentenza del TF del 14 maggio 2002 6S.664/2001 consid. 1a; DTF 128 IV 53 consid. 1a). La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima: ad esempio, quindi, di principio anche i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP) In virtù dell'art. 173 cifra 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Le prove liberatorie di tale norma entrano in considerazione solo ove l'impunità non risulti già da un fatto giustificativo, come ad esempio l'atto permesso dalla legge (cfr. sentenza del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.2; DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Giusta l'art. 14 CP, chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il codice penale o un'altra legge. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nell'ambito di una procedura giudiziaria, le dichiarazioni lesive dell'onore espresse da una parte o dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché esse siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (cfr. sentenza del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.2; DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro anche l'esternazione di valutazioni un po' esagerate o addirittura provocatorie, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (cfr. sentenza del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.2; sentenza 6S.453/2004 del 2 maggio 2005, consid. 4.1 concernente un avvocato).
1.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata resiste alla critica ricorsuale. Innanzitutto è pacifico, e il ricorrente invero nemmeno contesta, che lo scritto nel quale RI 1 taccia RI 2 di “delinquente e imbroglione (o meglio truffatore)” è oggettivamente suscettibile di nuocere alla reputazione di quest’ultimo, ritenuta la palese connotazione moralmente negativa degli epiteti in esso contenuti. Ciò posto, occorre ancora esaminare se le dichiarazioni di RI 1 possono essere considerate giustificate ai sensi dell’art. 14 CP. Nell’operare questa valutazione va, innanzitutto, considerato che le dichiarazioni incriminate sono state enunciate da RI 1 nell’ambito di una causa giudiziaria in materia di locazione che lo opponeva al RI 2. Più precisamente, il ricorrente, con lo scritto in questione, prendeva posizione sull’istanza della parte civile che, sostenendo l’esistenza di difetti nell’appartamento (segnatamente il malfunzionamento del riscaldamento), si opponeva alla liberazione, chiesta dal locatore, del deposito cauzionale di fr. 5'000.- a parziale copertura delle pigioni ancora scoperte. Anche ammettendo, come visto, che nell’ambito di un procedimento giudiziario le parti devono poter perorare la loro causa e godono, in quest’ottica, di una certa libertà di retorica, si osserva come, in concreto, non si possa ritenere che le affermazioni proferite dal ricorrente fossero pertinenti all’oggetto del contendere né che fossero necessarie per far valere i suoi diritti. Ai fini della causa, ovvero ai fini dell’ottenimento della liberazione del deposito cauzionale, non aveva, infatti, alcun senso sostenere che RI 2 era un truffatore “perché tra l’altro firmava impegni contrattuali per locazioni che sapeva già di non poter pagare e si fa prestare somme dell’ordine di fr. 1000.- con l’intenzione di non restituirli” e un delinquente “perché ha denunciato un furto inesistente accusandomi dolosamente” (cfr. risposta 14 gennaio 2009 di RI 1 all’istanza di RI 2, allegata al rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria, pag. 4). Per ottenere la liberazione del deposito – richiesta peraltro già accolta in sede di Ufficio di conciliazione in materia di locazione – RI 1 doveva semplicemente limitarsi a ribadire che le pigioni non erano ancora state pagate e che gli asseriti difetti al riscaldamento, in realtà, non esistevano. In questo contesto, la questione delle qualità personali e dell’onestà del locatario è, infatti, totalmente irrilevante. In siffatte circostanze gli epiteti utilizzati dal ricorrente appaiono, perciò, inutilmente offensivi e, come tali, non possono essere giustificati dal suo diritto di far valere in giudizio la propria opinione. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev’essere disatteso.
2.1. Determinandosi sull’ammissione del ricorrente alle prove liberatorie, il primo giudice ha, dapprima, osservato che dalla lettura del testo e dall’atteggiamento assunto in aula da RI 1 – che ha a più riprese ripetuto gli epiteti del suo allegato scritto – emerge “che all’origine del loro impiego vi era la primaria volontà di fare della maldicenza e di mettere in cattiva luce il suo ex inquilino”. In effetti – spiega il pretore – “gli stessi non erano assolutamente necessari per esprimere le sue argomentazioni di diritto in merito alla controversia giudiziaria aperta a seguito del contratto di locazione, ma sono la mera espressione della sua rabbia per non essere stato pagato”. A mente del primo giudice, “pur essendo comprensibile che il mancato pagamento dei canoni di locazione porti ad un esacerbamento delle relazioni personali, dal punto di vista del diritto penale non è giustificabile far capo a termini come quelli utilizzati dal signor RI 1” (sentenza, consid. 11 pag. 9). Quanto all’esistenza di un sufficiente interesse pubblico o privato, il pretore ha rilevato che, “essendo le denigrazioni state formulate dal signor RI 1 semplicemente per mettere in cattiva luce l’ex inquilino”, non è ipotizzabile che egli abbia agito per meglio far comprendere al pretore i fatti che avrebbe dovuto giudicare (sentenza, consid. 12 pag. 10).
2.2. L’art. 173 cifra 2 CPS prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può, tuttavia, essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra 3 CP). Determinare se l’autore deve essere ammesso o meno alla prova della verità è una questione di diritto che il giudice esamina d'ufficio (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg.). Ciò è il caso, ad esempio, per le dichiarazioni della moglie rilasciate in una procedura di divorzio e relative al fatto che il marito ha avuto rapporti sessuali con una ragazza (DTF 96 IV 56), per le informazioni concernenti un candidato per un posto di lavoro fornite al datore di lavoro (DTF 81 IV 283) o per quelle fornite ad un commerciante e relative alla solvibilità di un suo cliente (DTF 71 IV 130). Per contro, non vi è motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto molto tempo prima una condanna penale (DTF 71 IV 131), anche se il Tribunale federale, considerate le particolarità della fattispecie, ha deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 165 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 291). L’intento di fare della maldicenza (animus iniuriandi) è invece ammesso quando l’autore agisce con l’obiettivo finale di offendere o umiliare la vittima, di sparlare sulla sua persona o di altrimenti danneggiarla (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad art. 173 n. 25; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 365 e seg.). I due requisiti – mancato interesse pubblico o privato e prevalente intenzione di fare maldicenza – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2).
2.3. Emerge dal considerando 1.3 come le affermazioni incriminate, contenute nell’allegato consegnato al giudice civile, non hanno nessuna pertinenza con l’oggetto discusso davanti alla Pretura di __________, sicché le stesse si rivelano oggettivamente prive di un sufficiente interesse pubblico o privato. Quanto all’esistenza di un animus iniuriandi, si ribadisce che le espressioni utilizzate da RI 1 non erano assolutamente necessarie per sostanziare le sue pretese relative alla liberazione del deposito cauzionale. Non si può, quindi, non giungere alla conclusione che egli, tacciando il suo ex inquilino di “delinquente”, “imbroglione” e “truffatore” e facendo esplicito riferimento a fatti attinenti alla sua vita privata (in particolare alla circostanza per cui prendeva in affitto appartamenti pur sapendo di non poter far fronte al pagamento della pigione e per cui si faceva prestare del denaro pur sapendo di non poter restituirlo), ha agito con l’obiettivo principale di riportare malignità sulla sua persona e di metterlo, così, in cattiva luce agli occhi di chi doveva giudicarlo. Da quanto precede non si può che concludere che RI 1 ha agito prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e che, pertanto, conformemente all’art. 173 cifra 3 CP egli non può essere ammesso alle prove liberatorie di cui all’art. 173 cifra 2 CP.
Il ricorso deve, perciò, essere respinto.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico del ricorrente.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.