Incarto n. 17.2010.28

Lugano 26 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 23 giugno 2010 da

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 aprile 2007 il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, in data 21 ottobre 2004, percorrendo con la sua vettura la strada cantonale che da __________porta alla dogana del __________, investito per imprevidenza colpevole PC 1 cagionandole un grave danno al corpo e alla salute. Egli ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di

fr. 6'600.- (corrispondente a 60 aliquote da fr. 110.-) e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.- Contro il decreto di accusa RI 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento (durante il quale, con l’accordo delle parti, sono stati prospettati all’accusato anche i capi d’imputazione di cui agli art. 90 cifra 1 rispettivamente cifra 2 LCStr), con sentenza 17 giugno 2008, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha prosciolto RI 1 dall’accusa di lesioni colpose gravi e lo ha dichiarato colpevole d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr, condannandolo ad una multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

C. Statuendo sui ricorsi presentati dal prevenuto e dalla parte civile PC 1, con sentenza 1. ottobre 2009, questa Corte, in accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato RI 1 autore colpevole del reato di lesioni colpose giusta l’art. 125 cpv. 2 CP, lo ha prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr ed ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.48/49).

D. Contro tale sentenza, il condannato ha interposto ricorso che, con giudizio 16 novembre 2009, è stato dichiarato inammissibile dal TF.

E. Con sentenza 20 maggio 2010, il giudice della Pretura penale ha proceduto ad una nuova commisurazione della pena, condannando RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di

fr. 5’500.- (corrispondente a 50 aliquote giornaliere di fr. 110.-), alla multa di fr. 800.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 7 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 3’100.-.

F. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla CCRP di data 21 maggio 2010. RI 1, nella sua motivazione scritta, presentata il 23 giugno 2010, chiede, in via principale, di essere prosciolto dal reato ascrittogli e, in via subordinata, chiede che la pena pecuniaria che gli è stata inflitta venga ridotta e la multa annullata.

G. Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 2 luglio 2010, il procuratore pubblico chiede che il ricorso venga respinto. Anche la parte civile PC 1, con osservazioni 6 luglio 2010, postula la reiezione del gravame, rilevando come la domanda posta in via principale sia comunque irricevibile, essendosi la CCRP già espressa in merito alla colpevolezza del prevenuto.

Considerando

in diritto: 1. Col suo gravame RI 1 si diffonde innanzitutto in alcune considerazioni con le quali egli intende contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa Corte nella sentenza del 1° ottobre 2009 (ricorso, pto. 1 pag. 3-4). Sennonché egli, così argomentando, omette di considerare, che la sentenza del primo giudice verteva, e doveva vertere, unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. dispositivo della sentenza CCRP inc. n. 17.2008.48/49) e che, dunque, solo questi aspetti potevano essere fatti oggetto della presente procedura di ricorso (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 secondo cui i punti che non sono stati toccati dalla sentenza di cassazione rimangono acquisiti, cfr. anche CCRP inc. n. 17 2009.24 consid. 1, CCRP inc. n. 17.2010.8 consid. 1, CCRP inc. n. 17.2009.51 consid. 2). Ne discende che le censure del ricorrente relative alla sua condanna devono essere dichiarate irricevibili. Se del caso, esse potranno essere ripresentate al Tribunale federale dopo l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).

  1. Continuando nel suo esposto il ricorrente sostiene, in sostanza, che il suo comportamento non può essere considerato gravemente negligente, ritenuto come egli guidasse ad una velocità inferiore al limite consentito e assai prossima a quella ideale. Inoltre, egli sottolinea come all’origine dell’incidente stia “essenzialmente lo scellerato comportamento della vittima” (ricorso pag. 5) e sostiene che, in definitiva, “ogni conducente che si fosse trovato su quel tratto di strada quella mattina avrebbe fatto esattamente quello” che lui ha fatto” (ricorso, pag. 6). Ciò posto, egli sostiene che, nell’applicazione dell’art. 47 CP, la sua colpa deve essere considerata “ai gradini più bassi della scala e condurre ad una pena sensibilmente ridotta per rapporto a quella pronunciata dal giudice della Pretura penale” (ricorso, pag. 6).

2.1. Commisurando la pena da infliggere a RI 1, il giudice della Pretura penale ha innanzitutto rilevato come il suo giudizio deve partire dall’ “incontrastabile presupposto” - stabilito da questa Corte nella sua decisione di rinvio - secondo cui il comportamento del conducente “è stato gravemente negligente e tale da configurare il reato penale di lesioni colpose gravi”. Ciò precisato, il primo giudice, dopo aver ancora ritenuto l’incensuratezza del prevenuto e il lungo tempo trascorso dai fatti, ha concluso che “la pena di 50 aliquote giornaliere appare adeguata, unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il periodo di prova di due anni” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 7). Dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 4 CP, il primo giudice ha, infine, deciso di aggiungere alla pena pecuniaria sospesa condizionalmente una multa di fr. 800.- (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 8).

2.2. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interviene solo se la sanzione si pone al di fuori del quadro edittale, si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appare esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (STF del 1. maggio 2009 6B.80/2009 consid. 3.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). In sintesi, nonostante giudichi con pieno potere d’esame l’applicazione del diritto federale, questa Corte può accogliere una censura sulla pena inflitta soltanto se la pena pronunciata sulla scorta dei criteri definiti dall’art. 47 CP è esageratamente clemente o esageratamente severa così da risultare il frutto di un eccesso del potere d’apprezzamento (DTF 118 IV 21 consid. 2a; 117 IV 114 e 115 consid 1; 116 IV 291 consid. 2b in fine/SJ 1991 pag. 200; DTF 116 IV 6 consid. C.2b). L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 47 CP n. 4) secondo cui per valutare l’intensità della colpa entrano in considerazione svariati fattori. Tali fattori concernono, da un lato, l’atto commesso dall’autore, in particolare il risultato della sua attività illecita, il modo d’esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza. Su questo ultimo elemento occorre precisare che la colpa dipende dalla libertà di decisione di cui disponeva l’autore dell’infrazione. Tanto più gli sarebbe risultato facile rispettare la norma di condotta infranta, tanto più è rilevante la sua decisione di averla trasgredita e, pertanto, la sua colpa. Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Inoltre - sempre che si tratti di motivi pertinenti al caso concreto - il giudice può tener conto della situazione dell’autore al momento del giudizio: in particolare, può tener conto della presenza o dell’assenza di pentimento dimostrata dal comportamento tenuto durante il procedimento (cfr. STF del 4 dicembre 2003 6S.380/2003 consid. 3.1; DTF 118 IV 21 consid. 2b; 117 IV 112 consid. 1).

2.3. In concreto, la tesi ricorsuale secondo cui la colpa di RI 1 si situa “ai gradini più bassi della scala” non può essere condivisa. Irrilevante è, infatti, che egli guidasse ad una velocità inferiore al limite stabilito poiché, come più volte precisato dalla giurisprudenza, il limite massimo di velocità stabilito non è la velocità cui è sempre consentito circolare poiché è obbligo di ogni conducente di adattare la velocità alle condizioni della strada e del traffico. La colpa del ricorrente consiste, primariamente, nel non avere riconosciuto quella che era una situazione riconoscibilissima di serio pericolo e nel non avere agito di conseguenza, cioè adottando la velocità che gli avrebbe permesso di arrestare il veicolo qualora le potenziali riconoscibili situazioni di pericolo si fossero realizzate. Tale colpa non è diminuita dalla pretesa - e non dimostrata - colpa della vittima nella misura in cui, in particolare, è proprio un simile comportamento che il conducente avrebbe dovuto prevedere. Va, qui, ricordato al ricorrente che l’art. 26 cpv. 2 LCStr (definito dal legislatore “norma fondamentale”) dispone che particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente mentre che l’art. 33 LCStr impone al conducente particolare prudenza nei confronti dei pedoni (cpv. 1 e 2) e precisa che alle fermate dei servizi di trasporto pubblico il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. E, a questo proposito, gli va ricordato che il TF ha da anni stabilito che, in situazioni simili a quella che ci occupa (si ricorda che la collisione è avvenuta su una strada trafficata, nell’ora in cui ragazzi e bambini si recano a scuola, nelle immediate vicinanze di una fermata del bus con ragazzi fermi ad aspettare, con un’autovettura ferma dalla parte opposta della strada,….; cfr. sentenza 1.10.2009 di questa Corte), il conducente non può prevalersi del principio dell’affidamento (DTF 104 IV 28/JdT 1978 I 418), che il conducente che incrocia un automezzo pubblico ha un dovere accresciuto di prudenza e che deve tener conto del rischio di pedoni che si immettono bruscamente sulla carreggiata (DTF 97 IV 242; JDT 1972 I p. 429-431; STF 23.12.2009 4A.479/2009) e che, inoltre, giusta l’art. 26 cpv. 2 LCStr, al conducente incombe un obbligo di prudenza accresciuto quando sulla strada circolano o vi sono bambini o ragazzi, e ciò anche quando non vi sono indizi secondo cui questi potrebbero adottare comportamenti non conformi al codice della strada (R. von Werra, Du principe de la confiance dans le droit de la circulation routière…,RVJ 4/1970, pag. 200 cit. in DTF 104 IV 28/JdT 1978 I 418). Pertanto, la mancanza del ricorrente non può essere banalizzata come viene fatto nel ricorso: il rispetto delle regole fondamentali della circolazione stradale si impone, peraltro, in particolar modo nelle autostrade e nei centri abitati dove - anche se per motivi diversi - l’esperienza insegna che il loro mancato ossequio è fonte potenziale di gravi danni per gli altri utenti della strada (DTF 118 IV 21/JdT 1992 I pag. 767).

Va, poi, per commisurare la colpa di RI 1, tenuto conto delle conseguenze causate dalla sua imprevidenza colpevole, e meglio va tenuto conto che il suo avere circolato ad una velocità inadeguata ha causato importanti sofferenze alla ragazzina investita. Inoltre, in relazione a questo aspetto, va considerato che RI 1 non soltanto ha dimostrato di non avere avuto alcuna autocritica ma ha avuto un atteggiamento particolarmente spregiudicato e preoccupante per il suo futuro di conducente addossando, senza alcuna capacità di visione analitica, l’intera colpa dell’accaduto alla ragazzina.

Ciò ritenuto, e rilevato che, giustamente, il primo giudice ha considerato a favore di RI 1 la sua incensuratezza e il tempo trascorso dall’incidente, la pena inflitta dal primo giudice non è tale da dover essere rivista in questa sede: non soltanto essa si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile ai reati in questione (si ricorda che l’art. 125 CP prevede, per le lesioni colpose gravi, alternativamente alla pena pecuniaria, una pena detentiva fino tre anni), ma neppure può essere ritenuta eccessivamente severa ai sensi di quanto indicato sopra.

Il ricorso deve, pertanto, essere disatteso.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.28
Entscheidungsdatum
26.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026