DTF 130 III 396, DTF 127 I 31, DTF 122 I 97, 1B_46/2007, 6A.100/2006
Incarto n. 17.2010.25
Lugano 21 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 18 giugno 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
Con decreto d’accusa 29 marzo 2010, intimato il giorno stesso, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di danneggiamento, minacce e violazione di domicilio, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia, rinviando la parte civile al competente foro per le ulteriori pretese.
La raccomandata contenente il decreto d’accusa non è stata ritirata da RI 1 e pertanto, trascorso il periodo di giacenza, è stata rispedita al mittente dai servizi postali.
Il 12 aprile è stata inviata a RI 1 per posta semplice una copia del decreto d’accusa in questione, munita del timbro “Copia per conoscenza della decisione intimata in data 29.03.10 per raccomandata non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino il 12.04.10”.
Con scritto datato 9 maggio 2010 RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa in questione, comunicando al procuratore pubblico che “la decisione DA 1539/2010/PE/MAR è venuta a mia conoscenza giorno 6.5.2010”. Il Ministero pubblico ha, dunque, trasmesso gli atti alla Pretura penale.
In data 20 maggio 2010 il presidente della Pretura penale, ritenuto che l’opposizione interposta da RI 1 “sembrerebbe essere tardiva”, gli ha assegnato un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione.
In data 31 maggio RI 1 ha presentato le sue osservazioni in relazione alla tempestività dell’opposizione, ribadendo di essere venuto a conoscenza del decreto d’accusa unicamente il 6 maggio 2010 in quanto “ero in quel momento molto occupato, avevo dovuto trasferire la bucalettere ad una casella postale perché c’era gente che ci buttava pattume”, sostenendo di controllarne il contenuto “assai di rado trovandosi la casella a più di un chilometro” e poiché “ricevo anche la maggioranza delle mie fatture per via elettronica”.
Con sentenza 8 giugno 2010 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’accusato, ritenendo che nella fattispecie non erano nemmeno adempiuti i requisiti per una eventuale restituzione in intero del termine e ha, di conseguenza, dichiarato definitivo il decreto d’accusa del 29 marzo 2010.
Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato la decisione del primo giudice. Rilevando di non condividere le motivazioni contenute nella sentenza del giudice della Pretura penale con riferimento al controllo della casella postale, il ricorrente sostiene che i presupposti per una condanna per i reati imputatigli nel decreto d’accusa non sono realizzati e che “le lacune nella decisione dell’onorevole __________ sono tali da imporre una riapertura del caso”.
Con osservazioni datate 23 luglio 2010, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame, considerando la sentenza impugnata ineccepibile sia dal profilo dell’accertamento dei fatti che dell’applicazione del diritto in materia di notificazione degli atti giudiziari.
Giusta i combinati art. 208 cpv. 1 lett. e) e 210 CPP, le proposte del decreto di accusa si ritengono accettate ed acquistano forza di cosa giudicata se l’accusato o la parte civile non presentano al procuratore pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione.
Secondo l'art. 7 CPP, l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC). Secondo giurisprudenza, di principio un atto è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c-4; 103 V 63 consid. 2a; 99 Ib 356 consid. 2-3 e rif.).
Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene messo un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55; consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009, inc. 17.2009.49, consid. 2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell'ordinanza [1] della legge sul servizio delle poste del 1. settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione novembre 2009, cifra 2.3.7 lett. b), e conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; sentenza CCRP del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza CCRP 29 dicembre 2004 in re A.D.O,. consid. 3; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55; consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009, inc. 17.2009.49, consid. 2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4).
Un atto giudiziario intimato mediante invio raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è, per contro, necessario che quest'ultima lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. STF del 3 luglio 2001, inc. 2A.271/2001; DTF 122 I 143 consid. 1; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55; consid. 2.2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4).
Condizione per l’applicazione della Zustellungsfiktion è, però, come visto, il fatto che il destinatario dovesse prevedere l'intimazione.
Ai sensi della citata giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario (STF del 20 gennaio 2009, inc. 6B.31/2009, consid. 1; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). In ambito penale, una persona diventa parte di un procedimento penale - incombendogli, quindi, l’obbligo di doversi attendere l’invio di atti o decisioni giudiziarie - quando tra lei e l’autorità di perseguimento penale si instaura un rapporto giuridico di procedura penale (DTF 116 Ia 90). A questo proposito, la giurisprudenza ha stabilito che un interrogatorio da parte della polizia non basta a creare un rapporto giuridico di procedura penale con la persona interrogata: pertanto, è arbitrario ritenere che, a seguito di un tale interrogatorio, la persona avrebbe dovuto prevedere che le sarebbero stati notificati atti giudiziari (DTF 116 Ia 90 consid. 2c; v. anche STF del 28 marzo 2007, inc. 6A.100/2006, consid. 2.2.1). Per converso, sorge un rapporto giuridico di procedura penale con l'imputato quando gli sia comunicata l'apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti: tale comunicazione comporta per lui l'obbligo di ricevere le relative notificazioni (DTF 116 Ia 90 consid. 2c). In effetti, secondo la giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, quando è stata comunicata all'interessato l'apertura di un'inchiesta penale questi deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 2 aprile 2007, inc. 1B_46/2007, consid. 2.4; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 123 III 492 consid. 1).
La decisione del primo giudice in merito non può essere condivisa.
Nel caso concreto, il 16 febbraio 2010 RI 1 è stato convocato dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________. Come recita il rapporto di segnalazione al Ministero pubblico (doc. AI 6), poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, “al momento in cui gli si è contestato il motivo della sua citazione”, RI 1 si è alzato e se n’è andato (“ha lasciato i nostri uffici dicendo che noi non potevamo trattenerlo e che non aveva nulla da dire”). Nel relativo verbale, non sottoscritto dall’interrogato, si riferisce quanto segue:
" L’agente interrogante mi informa del motivo per cui sono stato convocato presso questi uffici, segnatamente perché io in data 31.10.2009 mi sarei presentato presso l’abitazione del signor PC 1 e ….
Alle 10.17 il verbale viene sospeso in quanto il querelato ha lasciato i nostri uffici rifiutandosi di rispondere alle nostre domande”.
Non risulta che egli sia stato sentito in altre occasioni. Né risulta che egli sia stato informato della trasmissione degli atti di inchiesta al Ministero pubblico né del suo diritto di chiedere di essere sentito dal procuratore pubblico, né del fatto che, in virtù dell’art. 207a CPP, il procuratore pubblico avrebbe potuto formulare a suo carico un decreto di accusa senza ulteriori avvisi.
Come visto sopra, un interrogatorio di polizia non basta ad instaurare un rapporto giuridico di procedura penale (“Strafprozessrechtverhälnis”; DTF 116 Ia 90) nel cui ambito l’interessato deve prevedere la possibilità di un’intimazione e, perciò, è tenuto a fare in modo che tale intimazione vada a buon fine.
In concreto, dunque, è arbitrario accertare - come ha fatto il primo giudice - che RI 1 sapesse di avere in corso un procedimento penale e, di conseguenza, é contrario al diritto federale concludere che, nonostante il mancato ritiro del decreto d’accusa entro il termine di giacenza, il decreto d’accusa sia stato validamente notificato in applicazione della Zustellungsfiktion.
Di conseguenza, in assenza di una valida intimazione del decreto d’accusa, non si può considerare che il termine di opposizione ivi contenuto abbia iniziato a decorrere né che il decreto in questione abbia acquistato forza di cosa giudicata.
Nel caso concreto il ministero pubblico, invece di procedere ad una nuova intimazione formale, ha considerato valida la prima ed ha unicamente inviato una copia del decreto per posta B con la menzione “copia per conoscenza della decisione intimata in data 29.03.10 per raccomandata non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino il 12.04.10”.
Nonostante tale indicazione, va considerato che solo in occasione della ricezione di tale invio da parte di Spirig, avvenuta - secondo le sue dichiarazioni - il 6 maggio 2010 (la prova di una diversa data di ricezione non essendo stata fornita dall’autorità, cui incombeva il relativo onere), egli ha preso conoscenza del decreto d’accusa e della facoltà di sollevare opposizione entro quindici giorni dalla sua intimazione.
La sua opposizione del 9/10 maggio 2010 non può, dunque, essere considerata tardiva.
Non merita pertanto tutela l’analisi del primo giudice, che ha considerato lo scritto del ricorrente 9 maggio 2010 dapprima come opposizione, ritenendola tardiva, e di seguito come istanza di restituzione dei termini, giudicandola infondata.
Il ricorso va, di conseguenza, accolto, con rinvio degli atti alla pretura penale affinché si pronunci nel merito della vicenda.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 500.-
sono posti a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.