Incarto n. 17.2010.2

Lugano 13 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 4 gennaio 2010 da

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 novembre 2009 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 10 dicembre 2008 n. 4876/2008, la procuratrice pubblica ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:

lesioni semplici ripetute per avere, il 17 novembre 2005, intenzionalmente colpito con dei pugni PC 2 e PC 1

ingiuria, per avere contestualmente offeso l’onore di PC 2 proferendo al suo indirizzo l’espressione “faccia di merda”;

infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, il 26 maggio 2007, circolando alla guida della sua vettura marca Fiat, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura Mercedes condotta da __________, urtandola così da tergo;

elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, essendosi, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia allontanandosi dal luogo dell’incidente e rendendosi irreperibile sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, il 26 maggio 2007, abbandonato il luogo dell’incidente, senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

RI 1 ha sollevato opposizione contro il citato decreto d’accusa.

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 30 novembre 2009, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, di elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio mentre che lo ha assolto dalle imputazioni di lesioni semplici ripetute e di ingiuria, essendo tra le parti intervenuto un accordo transattivo ed avendo, perciò, le parti civili ritirato la querela.

Il giudice di prime cure ha, pertanto, inflitto a RI 1, una pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremilaseicento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, e una multa di CHF 400.- (quattrocento), da sostituirsi in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP), oltre che al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie per complessivi CHF 900.- (novecento).

C. Contro la sentenza del primo giudice, RI 1 ha introdotto lo stesso 30 novembre 2009, dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione e di revisione penale.

Nella motivazione scritta, presentata tempestivamente il 7 gennaio 2010, l’insorgente si duole di errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, di vizi essenziali di procedura, di violazione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione e chiede in, via principale, l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovi accertamenti ed un nuovo giudizio mentre, in subordine, chiede la riforma della sentenza con il suo proscioglimento dalle accuse di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza ai doveri in caso di infortunio, con conseguente condanna ad una multa, mitigata però a CHF 200.- (duecento), per infrazione alle norme della circolazione.

D. Con scritto 12 gennaio 2010, il procuratore pubblico postula la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  1. Il ricorrente censura il fatto che il giudice della Pretura penale ha utilizzato, sia in sede di pubblico dibattimento che nella motivazione scritta della sua sentenza, le risultanze dell’istruzione formale al cui utilizzo egli si era tempestivamente opposto così come alla facoltà di cui all’art. 227 cpv. 2 CPP. In particolare, egli rimprovera al primo giudice di avere fatto uso del rapporto di constatazione di polizia 6 giugno 2007 (AI2), peraltro “neppure prospettato all’accusato in sede dibattimentale (…) così che il suo uso in ambito di motivazione del giudizio costituisce anche una sorpresa e lede crassamente il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.), ritenuto che alla difesa non è stato permesso di esprimersi preventivamente” (ricorso, pag. 3 e 4). Facendo uso del predetto rapporto di constatazione – continua il ricorrente dopo avere ricordato i contenuti dei materiali legislativi relativi all’art. 227 cpv. 2 CPP – “ha commesso un errore essenziale di procedura” che impone l’annullamento della sentenza (ricorso, pag. 4 e 5).

Rilevato, poi, che il primo giudice ha “implicitamente respinto” la sua opposizione “senza motivazione alcuna e pertanto in diniego formale di giustizia” (art. 6 cpv. 1 CPP e 29 cpv. 2 Cost. fed), il ricorrente precisa come il tema non sia tanto la garanzia del diritto al contradditorio quanto piuttosto il rispetto dei principi dell’immediatezza e dell’oralità di cui egli “aveva chiesto il rigoroso rispetto”.

2.1. Dagli atti risulta che, con scritto 26 gennaio 2009, il ricorrente si è opposto all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. Tale opposizione è, poi, stata confermata al dibattimento e, come tale, registrata nel verbale dibattimentale (verb. dib. pag. 3).

Ciò nonostante, il primo giudice ha fatto, nella sua sentenza, delle risultanze dell’istruttoria formale, in particolare del rapporto di polizia e delle dichiarazioni rese alla polizia da __________.

2.2. I principi dell’immediatezza e dell’oralità non sono principi costituzionali indipendenti: infatti, né la Costituzione federale né la CEDU garantiscono in modo illimitato questi principi (STF 1P.215/2004 del 26 maggio 2004 consid. 2 e Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2a ed 2007, nota 884 e 885). E’ il diritto di procedura (cantonale) che determina in che

misura le prove debbano essere assunte direttamente dal tribunale e se e quali risultanze della procedura d’istruzione debbano essere scartate (STF 1P.277/1977 del 2 dicembre 1998 consid. 4, non pubblicato in DTF 125 I 127).

In Ticino, l’art. 227 cpv. 2 CPP concede alle parti la facoltà di formulare, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di accusa da parte del presidente della Corte competente, opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale.

La ratio dell’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale è quella di fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso del dibattimento, con particolare riferimento ai principi dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono la procedura penale di primo grado. L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP non deve essere motivata. Se formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere durante il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto 22.7.1992 della commissione speciale per l’esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941).

In concreto, come visto, il primo giudice, nonostante l’imputato avesse fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 227 cpv. 2 CPP, ha fatto capo, per il suo giudizio, al materiale probatorio raccolto durante l’inchiesta pre-dibattimentale.

Ciò che, evidentemente, non è ammissibile.

Pertanto, senza che sia necessaria un’ulteriore disamina, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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