Incarto n. 17.2010.14

Locarno 18 aprile 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 12 aprile 2010 da

RI 1 , rappr. dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 marzo 2010 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 luglio 2008, verso le ore 23.00, RI 1, dopo aver cenato con alcuni amici a __________, percorreva alla guida della sua vettura, in compagnia di un passeggero, la strada cantonale che da __________, attraverso il bosco, conduce a __________ (denominata Via __________). Eseguendo una frenata dovuta all’improvvisa comparsa di un cervo sulla carreggiata, il conducente, all’altezza di una curva piegante a sinistra, perdeva il controllo della vettura, travolgeva una recinzione e finiva la sua corsa contro un albero nel bosco sottostante la strada. Sia il conducente che il passeggero rimanevano illesi. Dopo l’incidente RI 1 procedeva, con l’aiuto di alcuni amici, al recupero dell’auto accidentata che veniva, dapprima, liberata con una motosega dai rami in cui si era incastrata, poi caricata, tramite un argano, su un carrello e, infine, trasportata presso il garage appartenente alla famiglia RI 1. Il prevenuto ed i suoi amici provvedevano, altresì, alla raccolta dei pezzi di carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro.

B. Né il proprietario della recinzione divelta, __________, né la polizia venivano avvertiti dell’accaduto. Ciononostante, le indagini messe in atto dalla polizia cantonale hanno permesso di risalire all’autore dell’incidente. Nel corso dell’inchiesta, la polizia ha rinvenuto nel garage della famiglia RI 1 alcuni coni di segnalazione e una colonnetta direttrice per la delimitazione laterale della carreggiata. Interrogato sulla loro origine, RI 1 ha ammesso di averli rubati.

C. In data 11 maggio 2009 il procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa con cui ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

  • infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________, il 27 luglio 2008, verso le 23.00, circolando con l’automobile Alfa Romeo 75 V6 portante targhe professionali TI __________ su una strada non illuminata alla velocità dichiarata di 70-80 km/h, abbordando una curva in discesa piegante a sinistra, omesso di adeguare la velocità alle condizioni della strada e della visibilità e di costantemente padroneggiare il veicolo, per cui egli, eseguendo una manovra di frenata (le cui tracce sono lunghe ca 30 m) a seguito della comparsa di selvaggina sulla strada, ne perse il controllo, fuoriuscì sulla destra della carreggiata, abbatté parte della recinzione di proprietà di __________, si sollevò dal suolo e finì la sua corsa contro gli alberi nel bosco sottostante;

  • elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per avere, nelle circostanze suindicate, predisponendo con suoi conoscenti lo sgombero del veicolo e la raccolta dei pezzi della carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro, intenzionalmente agito per sottrarsi al prelievo del sangue per la determinazione alcolica che sarebbe stato verosimilmente ordinato vista la dinamica del sinistro;

  • inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, sempre nelle medesime circostanze, avendo abbattuto alcuni paletti della recinzione, omesso di avvertire immediatamente il danneggiato __________ o la Polizia dell’avvenuto danno;

  • furto per avere, a scopo d’indebito profitto, in date e luoghi sconosciuti e in danno di sconosciuti proprietari, sottratto 30 coni di segnalazione e una colonnetta direttrice per la delimitazione laterale della carreggiata, di plastica bianca e nera, il tutto per un valore complessivo di fr. 900.- circa.

Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 3’300.- (corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.-) e al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, oltre al pagamento di tasse e spese di giustizia. Contro il decreto di accusa, il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

D. Con sentenza 3 marzo 2010, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha confermato la condanna di RI 1 per i reati di infrazione alle norme della circolazione, di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. Il pretore ha, invece, assolto il prevenuto dall’imputazione di furto, osservando che, come risultava dagli incarti richiamati dal Ministero pubblico, gli autori di questo reato erano due amici di RI 1 che si erano autodenunciati. In applicazione della pena, il pretore ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 2’200.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 110.-) e al pagamento di una multa di fr. 500.-, oltre al pagamento di tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1'400.-.

E. RI 1 è insorto contro la predetta sentenza con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 8 marzo 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 12 aprile 2010, egli postula l’annullamento del giudizio impugnato e il suo contestuale proscioglimento.

F. Con scritto 21 aprile 2010, il procuratore pubblico ha dichiarato di rinunciare a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 cpv 1 CPP Fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP TI) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  2. Nel suo gravame RI 1 esordisce sostenendo che, la sera dell’incidente, la sua velocità era adeguata alle circostanze e che egli, pertanto, non si è reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione.

2.1. Dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, il giudice di prime cure, concentrandosi sulle norme della circolazione potenzialmente violate nel caso di specie, ha innanzitutto rilevato che la giurisprudenza derivante dagli art. 32 cpv. 1 LCStr e dell’art. 4 cpv. 1 ONC è molto severa nei confronti degli utenti della strada e prevede che il conducente “è tenuto ad essere pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli si potrebbe presentare” (sentenza impugnata, consid. 3-4 pag. 4-6). Ponendo l’accento sul caso concreto, il pretore ha poi osservato che l’ipotesi riportata nella DTF 93 IV 115 - secondo cui un’automobilista in autostrada deve contare anche con l’eventualità di trovarsi davanti una sedia - non può essere ritenuta meno insolita di quanto accaduto al ricorrente che, circolando di notte, fuori località abitata, su una strada che costeggia un bosco, non illuminata e curvilinea, “si è fatto sorprendere da un cervo che ha attraversato la strada”. A mente del pretore, RI 1 avrebbe dovuto prendere in considerazione tale possibilità e adattare di conseguenza la propria velocità, ritenuto che “la velocità dichiarata era senz’altro inadeguata” (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 6).

2.2. RI 1 sostiene che, la sera dell’incidente, egli viaggiava ad una velocità inferiore ai limiti consentiti e adeguata alle condizioni del fondo stradale asciutto e alle condizioni della circolazione (poco traffico). Se egli è uscito di strada - continua - è solo a causa dell’improvvisa comparsa di un cervo sulla carreggiata. A detta del ricorrente, tale circostanza “non rientra nella normalità delle possibili previsioni di un guidatore, segnatamente su una strada dove non vi è alcun cartello indicante l’eventuale presenza di selvaggina”. Inoltre - rileva ancora RI 1 - nel caso concreto non può trovare applicazione la giurisprudenza con cui il TF ammette come prevedibile il rischio di imbattersi in una sedia su un’autostrada, ritenuto che tra una sedia in autostrada e un cervo che attraversa improvvisamente la corsia di marcia vi è una sostanziale differenza: “la sedia è ferma ed è comunque visibile dall’automobilista che si avvicina secondo la velocità di percorrenza”; il cervo che irrompe sulla strada, invece, “non dà nessun avvertimento e ce lo si ritrova davanti a pochi metri” per cui diventa “veramente aleatorio pretendere di potersi fermare nello spazio visibile” (ricorso, pag. 3-4).

2.3.a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003 6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1). Nel caso di specie il primo giudice, pur evocando anche gli art. 26 e 31 cpv. 1 LCStr, ha ritenuto essenzialmente una violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Va, qui, rilevato che le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 LCStr sono sussidiarie per rapporto all’art. 32 LCStr (cfr. Bussy/Rusconi, CS/CR, Commentaire, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 32 LCStr, n. 1.1 ad 31 LCStr; sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

b) L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi. Questo, in particolare nei luoghi in cui la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Se ne deduce che è lecito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (DTF del 6 aprile 2009, inc. 4A_76/2009, consid. 3.3, 121 IV 286 consid. 4b, DTF 121 II 127 consid. 4a). L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone, in primo luogo, al conducente di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile. Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che i conducenti che si apprestano ad affrontare una curva con visibilità ridotta o un dosso, anche su strade di forte transito, devono contare con la presenza di un ostacolo sulla porzione di strada non ancora visibile (come ad esempio un veicolo molto lento, una vettura ferma per un guasto tecnico o un incidente e non segnalata in modo conforme alla legge) e devono, di conseguenza, adeguare la loro velocità in modo da potersi fermare entro lo spazio visibile (DTF 89 IV 23 consid. 2; DTF del 21 marzo 2005 6S.457/2004 consid. 2.4). Inoltre, il conducente che, di notte, percorre una strada sinuosa e non illuminata deve tenere conto che, in prossimità delle curve, il fascio luminoso dei fari si dirige all’esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.20 ad art. 32 LCR). L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga, poi, il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b con riferimenti dottrinali e casistica). Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCR, n. 1.27; cfr. anche la casistica in sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b). Determinare l’adeguatezza delle velocità alle circostanze concrete è una questione di diritto che questa Corte - così come il Tribunale federale - può esaminare liberamente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 53 ad art. 90 LCR; DTF del 6 aprile 2009, inc. 4A_76/2009 consid. 3.3; DTF 94 IV 23 consid. 1).

2.4. Nel caso di specie, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, la velocità da lui dichiarata - ovvero 70 km/h nell’ipotesi a lui più favorevole (cfr. verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 2 nel quale egli riferisce che “circolavo (…) ad una velocità di 70/80 km/h”)

  • era inadeguata alle circostanze del caso concreto. È, in primo luogo, irrilevante l’osservazione del ricorrente secondo cui, la sera dell’incidente, egli guidava ad una velocità entro il limite di 80 km/h vigente su quel tratto di strada (cfr. Rapporto di constatazione della polizia in AI 9, pag.
  1. ritenuto che, come visto, il limite massimo di velocità stabilito non è la velocità cui è sempre consentito circolare. Emerge, poi, dalle fotografie in atti (cfr. AI 9) che il luogo in cui il ricorrente ha perso il controllo dell’auto - corrispondente all’inizio delle tracce di frenata visibili sulla fotografia n. 1 - si trova all’inizio di una curva piegante a sinistra e piuttosto marcata. Considerato che l’incidente si e verificato di notte su una strada non illuminata e ritenuto che, proprio a motivo della curva, la direzione del fascio di luce scaturente dai fari si dirigeva verso l’esterno della carreggiata e non consentiva un’approfondita ispezione della strada, non si può non giungere alla conclusione che la velocità del ricorrente era inadeguata alle condizioni di visibilità. Basti pensare che - anche applicando parametri prudenziali (tempo di reazione di 1 secondo e decelerazione di 7-8 m/s2, cfr. DTF del 10 luglio 6B_257/2007 consid. 5; cfr. anche Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.5 ad art. 31 LCStr che cita due sentenze in cui la decelerazione su fondo stradale asciutto è di 6 m/s2 rispettivamente 7,8 m/s2) - lo spazio di arresto ad una velocità di 70 km/h è di m 43-46, e che, pertanto, la velocità tenuta dal ricorrente nel tratto in cui si è verificato l’incidente non gli consentiva di fermarsi entro lo spazio visibile, ragionevolmente quantificabile in 30 m e corrispondente al tratto di strada visibile sulla foto prima che la stessa, piegando a sinistra, scompare dal fascio di luce dei fari.

La velocità dichiarata di 70 km/h risulta a maggior ragione inadeguata se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto. In primo luogo, l’accresciuta pericolosità della strada percorsa dal ricorrente, dovuta al fatto che la vicinanza del bosco riduce la possibilità di scorgere per tempo eventuali pericoli che possono sbucare improvvisamente dagli alberi che costeggiano la carreggiata. Ma anche il fatto che la vettura guidata da RI 1 non era dotata di un sistema di frenata ABS e il fatto che la stessa circolasse con i soli fari anabbaglianti accesi (cfr. verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 2), circostanza quest’ultima che riduce ulteriormente il tratto di strada visibile al conducente. Pertanto - indipendentemente dalla questione di sapere se l’irrompere di selvaggina sulla strada fosse un ostacolo prevedibile - se ne conclude che il ricorrente, la sera del 27 luglio 2008, percorrendo via __________, ha tenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della visibilità e si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr. Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che, alla luce di quanto discusso, non può essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l’incidente occorsogli è dovuto solo all’improvvisa comparsa di un cervo sulla carreggiata. Avesse egli adeguato la sua velocità come impostogli dall’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr, egli avrebbe verosimilmente scansato l’animale con più facilità ed evitato di uscire di strada in modo così rocambolesco.

  1. RI 1 contesta, poi, la sua condanna per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, sostenendo come non sia stato provato che egli abbia danneggiato la barriera di proprietà di __________.

3.1. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da RI 1 in occasione del suo interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, il giudice di prime cure ha accertato che lo stesso ricorrente, dopo essere fuoriuscito dalla carreggiata, andava “ad urtare una recinzione privata composta da traversine della ferrovia in legno e rete metallica” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 7). Il pretore, sempre sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal prevenuto alla polizia, ha pure accertato come la recinzione è stata distrutta proprio a seguito dell’incidente (cfr. in particolare le dichiarazioni di __________, riportate nella sentenza impugnata, consid. 5 pag. 7 secondo cui “in tutto questo tempo non ho mai avuto l’intenzione di avvisare il proprietario al quale avevo causato il danno alla recinzione” e secondo cui “ho pensato che non era una cosa gravissima visti i due paletti di legno vecchi che ho rotto”).

3.2. Il ricorrente sostiene che nessuno dei testi sentiti in occasione del dibattimento si è accorto della presenza di una barriera e che sulle fotografie in atti si vedono unicamente un paio di pezzi di legno che potrebbero essere parte di una “barriera già precedentemente divelta o caduta da tempo”. Del resto - spiega ancora il ricorrente - in sede d’interrogatorio egli si è limitato ad ipotizzare che potesse essere stato lui a divellere la recinzione, senza però fare riferimento ad un chiaro danneggiamento o abbattimento della stessa (ricorso, pag. 4).

3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

3.4. La censura è palesemente infondata. Il pretore, come visto, ha fondato il suo accertamento secondo cui RI 1, in occasione dell’incidente, ha danneggiato la barriera di proprietà di __________ sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente in occasione del suo interrogatorio dinanzi alla polizia cantonale del 7 agosto 2008. Contrariamente alla tesi ricorsuale, non risulta dal verbale di questo interrogatorio che RI 1 si sia limitato a ipotizzare che potesse essere l’autore dell’abbattimento della barriera. Egli ha, infatti, chiaramente dichiarato di aver urtato la recinzione (“andavo ad urtare una recinzione privata composta da traversine da ferrovia in legno e rete metallica”, cfr. suo verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 3) e di averla danneggiata (“non ho mai avuto l’intenzione di avvisare il proprietario, al quale avevo causato il danno alla recinzione” cfr. verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2008, pag. 4, cfr. anche verbale citato, pag. 7 in cui ammette di avere rotto due paletti di legno). A fronte di tali ammissioni è certamente in modo più che sostenibile che il primo giudice ha ritenuto che la barriera è stata danneggiata a seguito dell’impatto con la vettura del ricorrente.

3.5. Ciò posto e ritenuto l’accertamento del primo giudice - non contestato - secondo cui RI 1 non ha proceduto ad avvisare del danno causato alla barriera né il proprietario della stessa né la polizia (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 6-7), nessun appunto può essere mosso alla sua condanna per il reato d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr prevede, infatti, che chi, in occasione di un incidente della circolazione stradale, causa danni materiali deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo e, se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

  1. Il ricorrente insorge anche contro la sua condanna per il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida.

4.1. Dopo aver ricordato i due elementi costitutivi oggettivi del reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr - ovvero la violazione dell’obbligo di avvisare la polizia in caso d’incidente e l’alta verosimiglianza che un esame sarebbe stato disposto dall’autorità - il primo giudice ha, innanzitutto, rilevato che la realizzazione del primo presupposto risulta dall’infrazione giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr. Per quanto attiene al secondo presupposto, il pretore rileva che l’incidente in esame, capitato nottetempo e con protagonista un giovane conducente, “non poteva certo essere definito a tal punto banale da poter escludere che alla polizia interessasse stabilire quanto accaduto ed effettuare gli esami di rito” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 8).

4.2. RI 1 sostiene che il fatto di incorrere in un incidente stradale non fa scattare automaticamente gli esami per accertare l’incapacità di guida, che vengono effettuati a seconda delle circostanze constatate dagli agenti. Nel caso in esame - continua - emerge dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei suoi amici, sentiti quali testi, che egli è perfettamente astemio. Non è dunque verosimile - continua il ricorrente - che la polizia, qualora fosse giunta sul luogo dell’incidente, avrebbe ordinato “chissà quale prova”, ritenuto oltretutto che “i poliziotti sono esperti in questo senso e sono in grado di vedere se ci sono palesi indizi di ubriachezza: modo di deambulare, alito pesante, comportamento della persona coinvolta, etc...”. A detta di RI 1, pertanto, egli non si è sottratto alla prova del sangue o all’analisi dell’alito e deve essere assolto dal reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr (ricorso, pag. 4-5).

4.3. Viene punito in base all’art. 91a cpv. 1 LCStr il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, ad un’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti. I presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: (1) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione era possibile e, (2) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una provvedimento per accertare l’incapacità di guida al momento dell’avvertimento (DTF dell’11 maggio 2010 6B_216/2010 consid. 3; Jeanneret, op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004). Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla polizia, occorre esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato, l'incidente in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità generali di guida e le circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta a zigzag, accumulo di errori da parte del conducente o un suo errore grossolano ed inspiegabile), i sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente (alito pesante, problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi incoerenti o agitazione estrema) così come le attività del conducente prima dell’incidente (partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione del guidatore può costituire un punto di riferimento (DTF dell’11 maggio 2010 6B_216/2010 consid. 3.1.2.; Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n. 25 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr). Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr). Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3, Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg. ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64 consid. 2, cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli dolore). Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3, DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 e segg).

4.4. La censura ricorsuale è destinata all’insuccesso. Come visto al consid. 3, è innanzitutto pacifico che RI 1 ha violato il suo obbligo di avvertire la polizia, obbligo derivato dal fatto che egli aveva causato un danno materiale e che, a quell’ora, non gli era possibile avvertire il danneggiato di cui non conosceva l’identità. L’avvertimento in questione era indubbiamente possibile considerato che il ricorrente aveva a disposizione un cellulare con cui del resto ha chiamato alcuni amici per recuperare l’auto finita nel bosco sottostante la strada (cfr. verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 3 nel quale egli riferisce che “ho preso il mio telefonino e ho chiamato __________ (…) ed __________”). Per quanto riguarda, poi, l’alta verosimiglianza che la polizia, se avvertita, avrebbe ordinato un provvedimento per accertare la capacità di guida, si osserva che la stessa risulta dalle circostanze del caso concreto. In primo luogo, risulta dalla dinamica dell’incidente che ha visto un giovane conducente che circolava a velocità inadeguata fuoriuscire di strada in modo rocambolesco, tanto da essere costretto, dopo l’incidente, a mettere in atto - con l’ausilio di alcuni amici e l’intervento di un argano e di un carrello - una vera e propria operazione di recupero dell’auto accidentata e a raccogliere i pezzi di carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro. Contrariamente all’ipotesi ricorsuale, tali circostanze, sommate al fatto che RI 1, al momento dell’incidente, rientrava da una cena presso amici, avrebbe certamente indotto le autorità a sospettare che il ricorrente potesse essere ebbro e ad ordinare i provvedimenti volti ad accertare la sua capacità di guida. Nulla muta alla sostanza delle cose il fatto che, come sostenuto dal ricorrente, emerge dalle deposizioni in atti che egli è astemio. Come visto, infatti, per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è ininfluente che il conducente si trovi effettivamente in uno stato d’incapacità di guida. Ne discende che, dal profilo oggettivo, RI 1 ha adempiuto i presupposti del reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo del reato - peraltro nemmeno contestato col gravame - si osserva che il ricorrente era certamente consapevole del suo obbligo di avvisare la polizia e del fatto che la stessa - anche se egli era sobrio - avrebbe verosimilmente ordinato un esame per l’accertamento della sua capacità di guida. Infine, l’omissione dell’avvertimento della polizia non può ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che RI 1 ha preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. Come, infine, ammesso anche dallo stesso ricorrente (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2008 in AI 9, pag. 7), non è infatti credibile che egli abbia agito solo per evitare figuracce con gli amici, ritenuto che molti di loro hanno partecipato al recupero dell’auto accidentata ed erano, pertanto, al corrente dell’accaduto. Da quanto precede discende che, anche su questo punto, il ricorso deve essere disatteso.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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