Incarto n. 17.2010.1
Lugano 21 aprile 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 4 gennaio 2010 dal
procuratore pubblico RI 1
contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
IM 1 patrocinato dall’avv. PA 1
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 16 marzo 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, in complicità con RI 2, in data 17 settembre 2008, da __________, trasportato 96 g di cocaina, stupefacente destinato alla vendita sulla piazza ticinese, e meglio, per avere accompagnato con la vettura BMW targata sino a __________ dove questi incontrò
RI 3 e RI 4, seguendolo poi con la sua automobile sino a __________ , dove RI 2 acquistò 96 g di cocaina da __________, e, indi, riportandolo a __________ dove RI 2 lasciò lo stupefacente.
Egli è stato, pure, ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel corso degli ultimi tre anni sino al 14 ottobre 2008, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 1 grammo.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto
la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 25 (venticinque) giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni. Ne ha, inoltre, proposto la condanna alla multa di
fr. 4’000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Infine, il procuratore pubblico ha ordinato la confisca di una scheda Sim Sunrise numero di chiamata e una scheda Sim Vodafone numero di chiamata (art. 69 e 70 CP) e il dissequestro di un telefono cellulare marca Nokia N95 n. IMEI e di un telefono cellulare marca Samsung sgh X 650 n. IMEI .
Al decreto di accusa IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 15 dicembre 2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ritenuto, invece, IM 1 autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, egli lo ha condannato a una multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Ha, dipoi, ordinato la confisca e il dissequestro degli oggetti indicati nel decreto di accusa.
C. Contro la citata sentenza il procuratore pubblico ha inoltrato il 21 dicembre 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 4 gennaio 2010, egli chiede che IM 1 sia anche riconosciuto colpevole di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e che egli sia condannato alla pena prospettata nel decreto di accusa.
D. Con osservazioni 26 gennaio 2010 IM 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, con protesta di spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Nel vagliare la specifica imputazione di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, il giudice della Pretura penale ha anzitutto ricordato che, secondo il procuratore pubblico, l’infrazione si configurerebbe nel fatto che il qui ricorrente avrebbe funto da complice di RI 2 in occasione dell’acquisto da parte di quest’ultimo di 96 g di cocaina, destinati a essere poi rivenduti sulla piazza ticinese. Secondo il magistrato inquirente - ha proseguito il giudice - in data 17 settembre 2008 il ricorrente ha accompagnato con la sua automobile il trafficante RI 2 e un suo compare (presentatogli come un suo “cugino”) da __________ , luogo in cui RI 2 è sceso dal veicolo per incontrare altri due personaggi legati al commercio di stupefacenti (RI 3 e RI 4) che lo stavano attendendo a bordo della loro automobile. Presovi a sua volta posto, i tre (RI 2, RI 3 e RI 4) - seguiti dal ricorrente e dal compare di RI 2 a bordo del veicolo del primo - si sono diretti verso __________ , dove è avvenuta la transazione, ossia l’acquisto da parte di RI 2 da tale __________ di 96 g di cocaina. A questo punto, il ricorrente ha riaccompagnato RI 2 e il suo compare a __________ .
Riportate le dichiarazioni rese agli inquirenti dal ricorrente e da RI 2 - condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ con sentenza 29 maggio (confermata in grandi linee da questa Corte il 21 ottobre 2009) per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto e detenuto ingenti quantitativi di droga e, tra l’altro, per la fattispecie in oggetto - il giudice della Pretura penale si è chiesto se l’accusato, che ha negato di essere stato informato degli scopi del viaggio, così come di avere saputo o intuito che stava trasportando droga, fosse invece consapevole, almeno per dolo eventuale, di quanto stesse accadendo, specie ove si consideri che in occasione del suo interrogatorio del 7 novembre 2008 egli ha ammesso di avere avuto, ancorché in modo generico, qualche dubbio sulla legittimità delle intenzioni dei passeggeri una volta giunto alla stazione di __________ ; dubbio che però ha lasciato cadere non pensando che RI 2 doveva ritirare cocaina, ma ritenendo che dovesse semplicemente parlare con i due che lo attendevano (sentenza, pag. 7).
Nel dirimere la questione (consapevolezza per dolo eventuale del ricorrente sul traffico di droga in corso), il primo giudice si è dipartito dai seguenti accertamenti (sentenza, consid. 7, pag. 7-8):
già prima del 17 settembre 2008 il ricorrente sapeva che RI 2 era uno spacciatore di droga;
RI 2 non ha mai detto al ricorrente che lo scopo della trasferta a __________ fosse quello di acquistare cocaina;
il ricorrente ha avuto i primi sospetti che ci fosse qualche cosa di losco una volta giunti a __________ ;
solo durante il viaggio di rientro da __________ a __________ , segnatamente all’altezza della rampa che sale sul __________ , si è discusso della richiesta di RI 2 rivolta al ricorrente di acquistare della sostanza da taglio;
dell’acquisto di 96 g di cocaina, RI 2 ha parlato solo con il “cugino “ (__________ ), tuttavia in albanese, lingua sconosciuta al ricorrente;
rientrati a __________ , RI 2 ha estratto una bustina di cocaina, consegnandola al ricorrente;
per il viaggio RI 2 ha offerto al ricorrente fr. 200.-, somma che però non ha mai pagato.
2.2. Premesso che nella fattispecie è indubbio e incontestato che l’aspetto oggettivo del reato di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 n. 1 LStup è adempiuto, che dal punto di vista soggettivo la punibilità dell’autore principale presuppone intenzionalità, quanto meno nella forma del dolo eventuale, oppure negligenza, e che in caso di complicità nel reato ai sensi dell’art. 25 CP, come prospettato dal procuratore pubblico nel decreto di accusa, la punibilità per negligenza è tuttavia da escludersi (sentenza, pag. 8), il giudice della Pretura penale ha ritenuto che in base alle surriferite circostanze non è possibile giungere alla conclusione che il ricorrente sapesse o dovesse sapere che stava trasportando della droga. In effetti - egli ha precisato - non è stato dimostrato che al soggetto sia stato detto quale fosse lo scopo del viaggio e, nemmeno, che avrebbe dovuto fungere da autista per un trasporto di stupefacenti. Il compenso promessogli (fr. 200.-) corrisponde al prezzo di un taxi normale ed appare, quindi, commisurato alla prestazione, in modo che non poteva, per finire, lasciare presagire che dietro al passaggio vi fosse qualche cosa di particolare, segnatamente di illecito. Certo - ha puntualizzato lo stesso giudice - le circostanze e le modalità del viaggio così come emerse in seguito dovevano indurre il prevenuto a dubitare, almeno dal momento della sosta a __________ , della liceità di quanto stava avvenendo, soprattutto avuto riguardo al fatto che sapeva che RI 2 era implicato nel commercio di droga. Del resto lo ha ammesso il prevenuto medesimo. Sennonché - ha osservato il giudice - credibile appare però la sua versione, secondo la quale aveva pensato che i suoi passeggeri stessero trattando droga, ma non che la stessero comperando proprio quella sera. Qualche dubbio, invero, il prevenuto avrebbe dovuto maturarlo al momento in cui tra di loro si era parlato di andare in farmacia a prendere della sostanza da taglio. Sennonché - ha rilevato il pretore - questo discorso è avvenuto solo durante il rientro, sul __________ . Sospetti maggiori - sempre secondo il primo giudice - li avrebbe dovuti far nascere la consegna della busta di cocaina, avvenuta al termine del viaggio. Quanto capitato sul __________ e al rientro a __________ - ha obiettato il giudice - è però avvenuto oltre il punto di non ritorno, non potendosi pretendere che l’accusato fermasse l’automobile per fare scendere i passeggeri lungo l’autostrada o ad una uscita dopo Riviera. In base al principio dolus subsequens non nocet - ha concluso il pretore - non è dunque possibile imputare al ricorrente una coscienza, anche solo per dolo eventuale, di quanto stava facendo. Potrebbe tutt’al più entrare in considerazione - ha puntualizzato lo stesso giudice - la negligenza, ipotesi però che entrerebbe in considerazione solo se riferita alla seconda parte del viaggio, quindi quando non era più possibile per l’accusato distanziarsi da quanto stava avvenendo. Del resto - ha rilevato il giudice - nella descrizione dei fatti di cui al decreto di accusa, il procuratore pubblico ha indicato esplicitamente il quantitativo di 96 g di cocaina, quantitativo che al prevenuto sarebbe stato impossibile conoscere, anche con il senno di poi. Da qui il suo proscioglimento dalla relativa imputazione e la sua condanna per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rimasta peraltro incontestata (sentenza, pag. 8-9).
2.3. Contro tale sentenza insorge il procuratore pubblico, facendo anzitutto carico al primo giudice di non avere motivato, cadendo così in arbitrio, il perché sia da ritenersi provato che solo durante il viaggio di rientro da __________ , all’altezza della rampa che sale sul __________ , si è discusso di sostanza da taglio, visto che è lo stesso ricorrente che non ha mai aderito, su questo punto, alla versione di RI 2, fatta propria dal giudice, avendo egli per contro preteso che questa specifica questione era stata affrontata prima di salire nel Sopraceneri, ovvero quando il ricorrente aveva comunicato a RI 2 l’intenzione di recarsi in una farmacia. Circostanza questa che - secondo l’insorgente - corrobora a maggior ragione, come comprovata, l’intenzionalità, almeno nella forma del dolo eventuale, dell’accusato quo al trasporto di stupefacente, accettando di accompagnare lo stesso RI 2 da __________ sino a __________ . L’intenzionalità per dolo eventuale - prosegue il procuratore pubblico - risulta provata, dipoi, dal fatto che l’accusato ha accettato un compenso di fr. 200.- per la benzina e il disturbo per accompagnare RI 2, andata e ritorno, sino a __________ ; dal fatto che egli sapeva che RI 2 trafficava stupefacenti e dal fatto che egli ha nutrito dubbi sulla liceità del comportamento di RI 2 già alla sosta di __________ , dove nessuno lo ha rassicurato positivamente sui suoi sospetti. Secondo il procuratore pubblico, il prevenuto si è, così, reso complice, favorendo il trasporto di droga da parte di RI 2, ove si consideri:
che il compenso di fr. 200.- promesso da RI 2 per farsi accompagnare a __________ non è da poco,
che RI 2 è uno spacciatore, così come l’altro passeggero, circostanza nota al prevenuto,
che RI 2, nel corso della trasferta, è dapprima sceso a __________ , per poi salire a bordo di una vettura, indicando al prevenuto di seguirla e, poi, si è fermato, ed è sceso una seconda volta dal veicolo a __________ per scomparire con uno degli altri occupanti per circa 20-30 minuti,
che RI 2 è indi ritornato a bordo del veicolo guidato dal prevenuto, manifestando nervosismo mentre parlava con il “cugino” (__________ ), e chiedendogli di riaccompagnarlo quindi a __________ ;
che nel corso del viaggio (di ritorno per RI 2, e di andata per il prevenuto), si parla dell’acquisto della sostanza da taglio;
che la mattina successiva il prevenuto ha riofferto a RI 2 la sua disponibilità all’acquisto di sostanza da taglio.
Del resto - puntualizza il procuratore pubblico - se RI 2 avesse solo acquistato stupefacente, senza trasportare alcunché, il comportamento riconosciuto dal prevenuto di avere accompagnato in macchina quella sera RI 2, affinché questi prendesse contatto con persone per affari di cocaina, potrebbe configurare una complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacente per altro titolo, come avvenuto per gli altri attori giudicati in altra sede, che avevano accompagnato RI 2, per esempio, per riscuotere denaro dai suoi acquirenti.
Già per questo solo motivo - assevera l’insorgente - il proscioglimento del prevenuto è giuridicamente non corretto. RI 2 - sempre secondo il procuratore pubblico - quella sera ha acquistato e trasportato 96 g di cocaina sino a __________ , cocaina destinata alla vendita. Con il suo agire il prevenuto, in considerazione degli indizi esteriori a sua disposizione, non poteva non seriamente sospettare e, quindi, prendere in considerazione che la sera in questione RI 2 avesse su di sé stupefacente. Agendo in questo modo - conclude il procuratore pubblico - il prevenuto ha accettato il rischio del trasporto proseguendo il viaggio da __________ a __________ . Non si tratta perciò di dolus subsequens, come erroneamente preteso dal primo giudice.
2.4. Nella misura in cui il procuratore pubblico si propone ravvisare un indizio a favore della tesi accusatoria sul compenso di fr. 200.- che RI 2 avrebbe promesso al prevenuto per farsi condurre a __________ , il ricorso cade nel vuoto giacché (così come riportato in sentenza) nel verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2008, il prevenuto ha dichiarato, senza essere stato smentito, che solo al rientro a __________ e, più precisamente, dopo che egli non aveva accettato l’offerta fattagli da RI 2 (che nel frattempo era andato a casa sua per cambiarsi) di salire con una ragazza, a sue spese (per il disturbo), in una camera di un “puttanaio” sito a __________ dove i due si erano recati una volta ritornati da __________ , lo stesso RI 2 gli avrebbe promesso “per la benzina e il disturbo” fr. 100/200.- (sentenza, pag. 5 e 8). Orbene, a quel momento la presunta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti prospettata al prevenuto nel decreto di accusa era già terminata. Del resto, il procuratore pubblico non indica dove figurerebbe che i due si erano accordati per un compenso di fr. 200.- prima di partire per __________ , rispettivamente per __________ . In ogni modo, la questione è ininfluente ai fini del giudizio ritenuto che un compenso di fr. 200.- per una trasferta in automobile da __________ a __________ e ritorno, checché ne dica il procuratore pubblico, non costituisce di certo un cifra tale da dovere suscitare particolari e fondati sospetti sul motivo della sua assegnazione.
2.5. Si rivela, invece, provvista di buon diritto la doglianza dello stesso procuratore pubblico, secondo cui il primo giudice è trasceso in arbitro accertando che l’argomento relativo all’acquisto di sostanza da taglio sarebbe stato prospettato da RI 2 all’imputato soltanto in occasione del rientro da __________ e, più precisamente, all’altezza della rampa che sale sul __________ (sentenza, pag. 7). Infatti, è lo stesso prevenuto che ha smentito quanto dichiarato al riguardo da RI 2 nel verbale di polizia del 31 ottobre 2008, pag. 2 e inizio pagina 3, riportato a pag. 5 della sentenza (la cui versione è stata per finire fatta propria dal primo giudice), asserendo che di questa specifica questione essi hanno parlato, non al rientro da __________ , bensì, segnatamente, prima di salire nel Sopraceneri (sentenza, pag. 6 con riferimento al verbale del 7 novembre 2008 davanti al procuratore pubblico, act. 24, pag. 3). Avendo il prevenuto stesso chiarito il momento in cui RI 2 gli ha proposto di procuragli sostanza da taglio profittando del fatto che egli intendeva recarsi in farmacia, il giudice della pretura penale non aveva motivo per scostarsi da questa versione che, del resto, il diretto interessato non ha mai ritrattato. Dando, invece, credito al racconto di RI 2 - senza peraltro nemmeno pretendere che la versione diametralmente opposta fornita al riguardo dal prevenuto non risulti credibile o sia conseguente a un malinteso - il giudice della Pretura penale è caduto in un manifesto arbitrio.
2.6. Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale federale, consid.5.2).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole di esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale federale, consid. 5.2).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca. La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale federale, consid. 5.2).
Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano - come, del resto, il Tribunale federale - questa Corte, riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). E’, per contro, una questione di diritto quella a sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l’esistenza - o meno (come nel caso specifico) - del dolo eventuale sia giustificata. In quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se l’autore abbia agito o no con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall’autorità inferiore, da cui essa ha dedotto, rispettivamente ha negato tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto di dolo eventuale, questa Corte - come il Tribunale federale - può pertanto, in certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le circostanze sulle base delle quali è stato stabilito che l’agente ha preso -rispettivamente non ha preso in considerazione - ossia ha accettato (rispettivamente non ha accettato), l’evento o il reato (sentenza 6B_656/2009 consid. 5.2 con richiami).
2.7. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della Pretura penale, la fattispecie in esame costituisce un caso di dolo eventuale, per le ragioni che seguono.
2.7.1. Nel suo verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2009, riportato del resto nella sentenza impugnata, il prevenuto ha tra l’altro riferito che RI 2 gli ha chiesto di condurlo, insieme a suo “cugino”, a __________ , richiesta alla quale egli ha aderito. Giunti all’uscita autostradale di __________ , RI 2 gli ha ordinato di andare, però, a sinistra in direzione di __________ . Giunti alla stazione di __________ , sempre secondo il racconto del prevenuto, RI 2 gli ha chiesto di fermarsi negli adiacenti posteggi dove, a bordo della strada e pronta per partire, vi era un’automobile di grossa cilindrata (un modello vecchio di colore scuro, una BMW o una Mercedes) a motore spento, a bordo della quale vi erano due persone che non era riuscito a vedere bene. Sceso dalla macchina, ha proseguito il prevenuto, RI 2 si è avvicinato alla vettura dei due, salendovi e dicendo al prevenuto di seguirlo. Ciò che quest’ultimo, sempre a suo dire, ha fatto proseguendo la corsa fino a __________ dove, imboccata la grande rotonda, per poi lasciarla per immettersi su una strada in salita, e percorsa qualche stradina, gli è stato fatto cenno di fermarsi e di parcheggiare nei parcheggi laterali sulla destra. RI 2 e il passeggero dell’altra automobile (la BMW o la Mercedes) sono quindi scesi e si sono incamminati, sparendo dalla sua vista a causa della presenza di una siepe. Intenzionato a sua volta a scendere dal veicolo per fumare una sigaretta, il “cugino”, ossia il compare di RI 2 che sedeva sul sedile posteriore, gli ha però detto di rimanere in auto, per poi sedersi sul sedile anteriore, ove i due hanno fumato una sigaretta. Pure l’autista dell’altra vettura è rimasto in auto senza scendere. Sempre stando al racconto del prevenuto, RI 2 è ritornato dopo circa 30 minuti e, prima di risalire in auto, si è avvicinato all’altro veicolo e, molto inquieto, ha detto qualche cosa all’autista. Quindi è salito sull’auto del prevenuto e, molto nervosamente, si è messo a discutere con il “cugino” in albanese, lingua però sconosciuta all’accusato. Riferendosi allo specifico episodio, il prevenuto ha dipoi riferito agli inquirenti che al momento di salire in automobile, in mano RI 2 non teneva nulla; l’accusato si è ricordato comunque che il soggetto indossava una giacca o un gilet abbastanza largo, ma che non ha però potuto vedere se vi nascondeva qualche cosa. Una volta in auto, RI 2 gli ha chiesto di ritornare a __________ , proponendosi, una volta giunti a destinazione, di lasciare il “cugino” e di andare, loro due, a bere qualche cosa. Arrivati a __________ , il prevenuto, sempre secondo il suo racconto, ha posteggiato l’automobile sotto la casa di RI 2 dove - stando a suo dire - questi è salito per cambiarsi. I due sono, quindi, andati in un locale a luci rosse di Bissone dove RI 2 gli ha offerto, per il disturbo, di salire a sue spese in camera con una ragazza, proposta che egli ha però rifiutato. Il prevenuto ha quindi riferito di avere riaccompagnato RI 2 a __________ , soggiungendo che, prima di lasciarsi, RI 2 gli ha offerto della cocaina. RI 2 gli ha, inoltre, visto il suo rifiuto di salire in camera con una ragazza, promesso, per il disturbo e la benzina, fr. 100.-/200.- (sentenza, pag. 4-5).
Sollecitato a chiarire una sua precedente dichiarazione, secondo cui sarebbe venuto a conoscenza che RI 2 era attivo nello spaccio di cocaina, il prevenuto ha riferito di non ricordarsi la circostanza e neppure con chi se ne parlava, pur ammettendo comunque di averne da qualche parte sentito parlare (sentenza, pag. 5). Chiamato poi a dire se RI 2 gli ha riferito il motivo per cui doveva recarsi a __________ , rispettivamente a __________ , il prevenuto si è limitato a riferire che questi gli aveva detto che doveva andare a parlare con una persona e che, di fronte a questa richiesta di favore, egli non ha pensato a più di quel tanto e non si è quindi posto troppe domande (sentenza, pag. 5).
Nel successivo verbale di interrogatorio del 7 novembre 2008, reso al procuratore pubblico, il prevenuto ha poi smentito RI 2 che sosteneva di avere discusso con lui di sostanza da taglio (per la droga) solo in occasione del rientro da __________ , segnatamente mentre stavano valicando il __________ , pretendendo per contro che tale discussione era avvenuta antecedentemente, ovvero prima di salire nel Sopracenere, e meglio durante il viaggio da __________ a __________ (sentenza, pag. 6). Non solo. Nello stesso verbale, il prevenuto ha riconosciuto di avere avuto qualche dubbio sulla legittimità delle intenzioni dei passeggeri una volta giunti alla stazione di __________ , dove ha avuto effettivamente il sospetto che RI 2 stesse organizzando qualche cosa con queste persone in merito alla cocaina. Non ha però, sempre a suo dire, pensato che RI 2 doveva ritirare della cocaina, bensì che dovesse semplicemente parlare (recte: che dovesse trattare droga: sentenza, pag. 8 in fondo).
2.7.2. Da quanto precede, due sono i momenti topici:
a) la fermata, non preannunciata, alla stazione di __________ , dove - in circostanze ritenute sospette dallo stesso prevenuto in merito all’eventualità che RI 2 stesse organizzando qualche cosa in merito alla cocaina - RI 2 è sceso dall’automobile per conferire con due soggetti che lo attendevano al lato della strada a bordo di un autoveicolo pronto a partire; per poi salirvi ordinando nel contempo allo stesso prevenuto, che si trovava in compagna del “cugino”, di seguirlo;
b) la conseguente trasferta a __________ con i rispettivi autoveicoli dei protagonisti della vicenda e, in particolare, la loro fermata in una stradina di __________ , dove - parcheggiate le automobili - RI 2 e uno dei passeggeri dell’altro veicolo, una volta scesi, si sono incamminati, scomparendo dalla visuale del prevenuto, che, intenzionato a sua volta a scendere dell’auto per fumare una sigaretta, veniva però bloccato dal copasseggero (il “cugino”) e dove, dopo 30 minuti, RI 2 ha fatto ritorno, avvicinandosi dapprima, in modo irrequieto, all’altra automobile, dicendo qualche cosa all’autista e risalendo poi sull’automobile del prevenuto, mettendosi a discutere, molto nervosamente, con il “cugino”.
2.7.3. Orbene, valutando quanto accaduto in questi due momenti, si impone di ritenere che il prevenuto ha agito per dolo eventuale nella fattispecie oggetto del decreto di accusa. Certo, in occasione della sosta a __________ egli aveva soltanto sospettato che RI 2 stesse organizzando qualche cosa con la cocaina, senza tuttavia pensare che doveva ritirare della droga, adombrando tutt’al più che dovesse semplicemente “parlare”, ossia che i suoi passeggeri stesse semplicemente trattando droga, ma non che la stessero comprando (sentenza, pag. 7 e 8 in fondo). Che l’incontro con i soggetti che attendevano RI 2 a __________ avrebbe potuto comportare anche altri risvolti, segnatamente la vendita, rispettivamente l’acquisto sul posto da parte di uno di costoro, segnatamente del trafficante RI 2, di cocaina, il prevenuto non poteva però non averlo seriamente considerato al momento in cui il quintetto ha raggiunto __________ . Di fronte allo scenario riferito nei verbali del 14 ottobre e del 7 novembre 2008 (RI 2 e uno degli occupanti dell’altra automobile che si assentano per circa 30 minuti dopo che i protagonisti avevano raggiunto una stradina di __________ , il divieto imposto al prevenuto da parte del “cugino” di scendere dall’automobile per fumare una sigaretta, il nervosismo e l’inquietudine manifestati da RI 2, una volta rientrato, sia nei confronti dell’autista dell’altra automobile, sia nei confronti del “cugino” una volta risalito sul veicolo che doveva ricondurlo a casa, fatti avvenuti, lo si ricordi, dopo i sospetti di illiceità maturati dallo stesso accusato a __________ , che del resto sapeva del coinvolgimento di RI 2 nei traffici di droga per tacere del fatto che ha avuto occasione di discutere con RI 2 di sostanza da taglio quando essi erano in procinto di salire nel Sopraceneri), il prevenuto non poteva non avere pensato, almeno a quel momento, che RI 2 si fosse allontanato non solo per trattare droga, ma anche per procedere concretamente ad un acquisto effettivo di cocaina sul posto; cosa poi avvenuta (v. verbale di RI 2 del 3 dicembre 2008, act. 27/10, pag. 2-3, che ha ammesso di avere acquistato da __________ 96 g di cocaina, droga che gli era stata consegnata in un appartamento di __________ , come pure, implicitamente, di averla portata con sé a __________ nel viaggio di ritorno a bordo dell’automobile del prevenuto). Del resto, l’accusato stesso non ha mancato di rilevare che se da una parte non aveva visto RI 2 con la droga in mano, dall’altra aveva comunque notato che lo stesso RI 2 aveva una giacca o un gilet abbastanza largo, ancorché non abbia potuto vedere se vi avesse nascosto qualche cosa (sentenza, pag. 5). In ogni modo, non lo ha escluso. Anzi, il modo con il quale RI 2 e il suo compare hanno agito una volta giunti a __________ , ossia sparendo senza dire nulla (di sera) una volta giunti in loco ed impedendo persino al prevenuto di scendere dal veicolo, indizia proprio lo scenario classico dello spaccio al dettaglio di droga, nell’ambito del quale gli spacciatori si premurano di non essere notati da occhi indiscreti e tanto meno seguiti da curiosi; prova ne è il palese nervosismo manifestato da RI 2 una volta rientrato alla base, comportamento evidentemente riconducibile allo stato d’animo di chi sa di aver su di sé droga, che deve celare e portare a casa (a __________ ), con i rischi che un’operazione del genere comporta. Che al prevenuto non fosse nota la quantità di cocaina in possesso di RI 2 è a sua volta ininfluente. Allo stesso accusato non viene infatti imputato di avere funto da complice in un traffico ove erano in gioco quantitativi importanti di droga, ciò che avrebbe richiesto accertamenti più compiuti sulla sua intenzione di parteciparvi, ma solo di avere supportato RI 2 nel trasporto di 96 g di cocaina, ossia di un quantitativo che egli era senz’altro in grado di porre in preventivo una volta che aveva accettato di ricondurre RI 2 a casa sua con la sua automobile. Del resto 96 g di sostanza stupefacente, potevano essere stati celati da RI 2 alla vista di occhi indiscreti senza soverchie difficoltà; ipotesi che nelle circostanze in cui si è svolta la fattispecie l’imputato non poteva non avere percepito. Ciò posto, trasportando RI 2 con la sua automobile a domicilio una volta partiti da __________ , il prevenuto non poteva non avere seriamente posto in preventivo anche l’eventualità che stesse fungendo da supporto a una persona che si era appena fornita di droga. Il suo agire con dolo eventuale appare perciò assodato.
2.7.4. Prosciogliendo il prevenuto dall’imputazione di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti il giudice della pretura penale non ha, perciò, avuto corretta nozione di dolo eventuale, violando così il diritto federale. Ne consegue, perciò, l’accoglimento del ricorso del procuratore pubblico, nel senso che IM 1 va riconosciuto colpevole - oltre che di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti - anche del reato dal quale è stato ingiustamente prosciolto. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi a un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena, tale incombenza non potendo essere svolta da questa Corte, non disponendo essa di sufficienti riscontri per la sua determinazione (art. 296 cpv. 2 CPP), e per il giudizio sugli oneri processuali di prima sede. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso che IM 1 è riconosciuto colpevole di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
Gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e per la fissazione degli oneri processuali.
Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.