Incarto n. 17.2009.73

Lugano 12 maggio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 17 dicembre 2009 da

RI 1 e patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 ottobre 2009 dalla Corte delle assise criminali

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 29 ottobre 2009, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

sequestro di persona aggravato, per avere indebitamente tenuto sequestrata la moglie PC 1 privandola della libertà personale, trattandola con crudeltà, rispettivamente esponendo seriamente a pericolo la sua salute;

lesioni semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate, colpendo ripetutamente la moglie PC 1 nell’ambito di una colluttazione, cagionato a quest’ultima alcune delle lesioni certificate dalla documentazione medica agli atti;

minaccia ripetuta, per avere, usando grave minaccia, ripetutamente incusso timore alla moglie;

vie di fatto reiterate, per avere ripetutamente compiuto vie di fatto nei confronti della moglie;

coazione ripetuta, per avere, usando violenza o minaccia di grave danno contro la moglie o intralciando in altro modo la di lei libertà, costretto quest’ultima in due occasioni a tollerare o omettere un atto.

La Corte ha, invece, prosciolto RI 1 dagli altri capi di imputazione indicati nell’atto d’accusa.

In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni (computato il carcere preventivo sofferto). Di questi, diciotto mesi sono stati sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.

La Corte ha, inoltre, ordinato nei confronti di RI 1 l’assistenza riabilitativa e, quale norma di condotta durante il periodo di prova, gli ha fatto divieto di fare ritorno, frequentare, soggiornare o abitare al domicilio familiare di __________ nonché di importunare, disturbare, contattare direttamente o indirettamente, tramite terza persona, per telefono, lettera o in qualsiasi altro modo, PC 1.

B. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali - incontestati - sono in sintesi i seguenti.

  1. RI 1 e PC 1 si sono uniti in matrimonio nel 1984. Dall’unione sono nati i figli __________ (1986) e __________ (1989).

RI 1 è titolare della __________, ditta di falegnameria fondata dal defunto padre, e dell’attigua __________, da lui stesso avviata, site entrambe presso il piano __________. In seno a tali società, egli svolge mansioni esecutive e si occupa dei rapporti con la clientela. La moglie PC 1, che pure lavorava per le due società, si occupava (prevalentemente da casa) di compiti di natura amministrativa e contabile.

  1. Nel corso del 2005, per le ragioni indicate dalla prima Corte al consid. III 8 della sua sentenza, il rapporto di coppia è andato viepiù deteriorandosi ed ha portato ad un progressivo ma apparentemente irreparabile allontanamento dei coniugi. Sempre nel corso di quell’anno, RI 1 ha conosciuto __________ (cameriera, nata nel 1982, quindi di appena 4 anni più grande della figlia) con cui ha allacciato una relazione sentimentale. Quella nuova relazione non venne tenuta nascosta tanto che “è capitato che la moglie sia andata ad affrontare la rivale presso il bar dove lavorava”. Il nuovo legame sentimentale, naturalmente, non aiutò la coppia a ritrovare serenità. Così, a causa di quel che i primi giudici hanno chiamato il “riacutizzarsi delle tensioni fra i coniugi”, nel giugno/luglio 2006 RI 1 cominciò a passare alcuni notti in falegnameria, lasciando quella precaria sistemazione per dei brevi rientri a casa cui alternava notti passate a casa dell’amica sino a quando, nel dicembre 2006, dopo l’episodio “della palestra” di cui si dirà in seguito, egli si trasferì stabilmente a casa di __________.

In questo contesto di grande conflittualità affettiva - che coinvolse pure i figli sulla cui educazione i genitori erano in totale disaccordo - si inserì un dissidio di natura professionale ritenuto che il marito non perdeva occasione per manifestare la propria insoddisfazione per il lavoro della moglie, cui rimproverava mancanza di puntualità e di assiduità sul lavoro (sentenza impugnata, consid. III, pag. 20-26).

Gli episodi che hanno dato luogo al procedimento penale in esame di cui si dirà in seguito sono, dunque, da situare nel contesto di questa profonda crisi coniugale.

  1. Il 31 ottobre 2006, mentre si trovava in __________ per una vacanza, PC 1 ricevette alcune telefonate in cui il marito - arrabbiato perché, a suo dire, la donna “era andata via senza dire nulla a nessuno” abbandonando le due ditte “ben sapendo che avevo bisogno” - oltre ad insultarla, la minacciò di bruciare/far crollare la casa di famiglia in cui abitavano, oltre alla coppia e ai loro due figli, i genitori della moglie e la famiglia del fratello della moglie. Spaventata, la donna ha avvertito la polizia cantonale, che ha inviato una pattuglia per avvisare gli occupanti e monitorare la situazione, ed è subito rientrata in Ticino. Quella stessa sera, RI 1 si recò presso l’abitazione familiare, sembra per prendere le chiavi di una vettura che voleva portare con sé. Vi trovò la moglie e fra i due nacque un acceso diverbio nel corso del quale, spintonato (a suo dire) dalla donna, la prese per un braccio e le strinse una mano al collo, minacciando di ucciderla. Riuscita a liberarsi dalla stretta, la donna si rifugiò dai vicini di casa e, nei giorni successivi, non sentendosi sicura a casa propria, si trasferì presso la famiglia del cugino del marito, __________.

I descritti comportamenti di RI 1 sono stati ritenuti dalla Corte di prime cure come costitutivi dei reati di minaccia e di vie di fatto (sentenza impugnata, consid. IV 2, pag. 27-29).

  1. Il 4 novembre 2006, qualche giorno dopo l’episodio appena descritto, volendo impedire al figlio __________ di utilizzare lo scooter che questi desiderava guidare (benché sprovvisto della relativa patente) e che la moglie gli aveva comperato malgrado sapesse del disaccordo del padre, RI 1 andò nel garage dell’abitazione familiare e distrusse il veicolo in questione.

Il danneggiamento dello scooter non è stato oggetto di querela ma, in quell’occasione, RI 1 si è nuovamente reso colpevole di minaccia nei confronti della moglie, alla quale disse che l’avrebbe ammazzata (sentenza impugnata, consid. IV 3, pag. 29-32).

  1. Nei giorni successivi, RI 1 ha nuovamente e ripetutamente minacciato la moglie inviandole i seguenti quattro sms:
  • “siete brave tutte e due tutte due mi amate ma ho visto quanto io impazzirò ma tutto quello che mi avete fatto lo pagherete”;

  • “se vieni qua, siete morte tutte e 2 io non scherzo più adesso e non gioco più siamo già anche in chiesa io vi uccido davanti a tutti al male che mi avete fatto”;

  • “a me non devi dirmi più nulla se vuoi vivere sparisci altrimenti vi faccio sparire io quando arrivi qua facciamo festa” e, da ultimo,

  • “penso proprio di no, stavolta la chiesa è già lì per tutte e due”.

La prima Corte ha ritenuto questi SMS costitutivi di minaccia poiché atti a suscitare nella vittima timore e spavento visto il contesto di forti tensioni in cui le frasi sono state proferite (sentenza impugnata, consid. IV 4, pag. 32-33).

  1. Il 27 novembre 2006, il ricorrente, appostatosi in prossimità del piazzale antistante l’abitazione familiare, attese che la moglie uscisse di casa per scaraventarsi contro di lei e picchiarla. Riuscita a divincolarsi, la moglie trovò rifugio all’interno di una palestra. Dopo l’intervento del titolare della palestra, cui la donna aveva chiesto aiuto, giunse sul posto anche la polizia. Per questo episodio, la Corte ha ritenuto RI 1 autore colpevole di vie di fatto (sentenza impugnata, consid. IV 5, pag. 33 - 35).

  2. Dopo questo episodio, RI 1 si trasferì definitivamente a casa della nuova compagna.

Dalla moglie - che continuava a lavorare nell’azienda di famiglia - l’uomo esigeva la stessa assiduità e diligenza di prima visto che per lui “un conto era la separazione, un altro erano i doveri professionali ai quali la moglie doveva continuare ad adempiere”. Così, “in un quadro di tensione sempre più marcata - con lui che rimproverava alla moglie una serie di mancanze di natura professionale - dal mese di gennaio fino al 26 febbraio 2007, in almeno cinque occasioni, PC 1 è stata spaventata con minacce di morte dal marito (con affermazioni quali “ta mazzi”, “ta copi”, “ta fu la pel”), telefonicamente o di persona. Al proposito, la Corte ha annotato che “la dinamica era sempre la stessa e meglio: “io abito con la mia nuova amica, ma questo non c’entra con i tuoi doveri verso le ditte, quindi se non fai quello che credo tu debba fare, ta mazi o ta copi”. Che dire: empatia o anche solo un minimo di comprensione per le legittime sofferenze della moglie per lo sfascio del matrimonio, zero” (sentenza impugnata, consid. IV 6, pag. 35-36).

  1. Il pomeriggio del 27 febbraio 2007 PC 1 si recò presso gli uffici della fiduciaria che si occupava della contabilità delle ditte per consegnare la documentazione necessaria a stilare i bilanci. Ad inizio pomeriggio, RI 1 telefonò a __________, direttore della società, per sapere se la moglie fosse nei suoi uffici. Avutone conferma, “iniziò ad inveire conto la stessa”, cui rimproverava, oltre ad una serie di inadempienze professionali (in particolare, di non pagare regolarmente le fatture), anche di avergli sottratto fr. 400’000.-. Egli concluse il suo sfogo dicendo di avere dato ordine al suo consulente di banca di vendere tutte le azioni delle sue ditte precisando che, una volta pagati i debiti, avrebbe ucciso la moglie, messo i soldi rimanenti nella sua bara e, poi, si sarebbe costituito. Non riuscendo a calmarlo, dopo averla informata dei propositi del marito, __________ accompagnò PC 1 in polizia. Durante il tragitto, la donna ricevette una telefonata in cui il marito la minacciò nuovamente di morte. Impaurita dalle minacce, dopo l’interrogatorio in polizia, la donna non fece rientro al proprio domicilio ma passò la notte in un albergo, lasciando l’auto presso il commissariato (sentenza impugnata, consid. IV 7, pag. 36-40).

  2. Dopo aver passato la notte in albergo, la mattina del 28 febbraio 2007 PC 1 ricevette due telefonate in cui il marito, oltre a rimproverarla per l’ennesimo ritardo del figlio (che era apprendista presso la carrozzeria) e per non avere annunciato tempestivamente all’assicurazione una sua malattia, le chiedeva di portargli immediatamente del denaro contante (fr. 9'650.-) per pagare un fornitore che si era presentato in falegnameria.

Ritirata l’automobile dalla gendarmeria - dove aveva inutilmente chiesto all’agente che l’aveva interrogata il giorno precedente di accompagnarla - PC 1 si è, dunque, recata dal marito da sola, confidando, per la sua sicurezza, nella presenza del creditore e degli operai.

In realtà, in falegnameria non c’era nessuno. Né il creditore (la cui fattura era, peraltro, contestata) né i due operai dipendenti della falegnameria, che erano stati mandati da RI 1 a svolgere un lavoro fuori sede (sentenza impugnata, consid. V 4, pag. 43-47).

PC 1 arrivò in falegnameria verso le 8.40.

I due iniziarono a parlare. L’uomo “pretendeva che la consorte stesse alle sue condizioni, tornasse a lavorare con la stessa diligenza di prima, nonostante il dissesto dell’unione coniugale e la sua relazione adulterina, senza riguardo per le di lei sofferenze; lei invece si ribellava e faceva valere le sue ragioni, anche se in modo poco educato, con particolare riferimento alla __________”.

Così la discussione - da subito animata - degenerò in una vera e propria colluttazione nel corso della quale RI 1 picchiò la moglie con sberle e pugni al volto, mentre la tratteneva a terra con il peso del suo corpo (si era seduto sull’addome di lei) mentre la donna, dimenandosi, gli assestò un calcio sui denti. Non riuscendo a farsi ascoltare dalla moglie, l’uomo ebbe l’idea di metterla nel tritalegna (sentenza impugnata, consid. V 6, pag. 48-51). A questo proposito, la prima Corte ha rilevato di non avere “sufficienti elementi per affermare che l’intenzione di mettere la moglie nel tritalegna sia nata prima di quanto sostenuto dall’accusato stesso” e, cioè, prima della lite di cui s’è appena detto (sentenza impugnata, consid. V 6, pag. 52).

  1. La macchina tritalegna è situata al piano sottostante la falegnameria, ma la sua tramoggia era stata allungata (per un’altezza di 2,75 m) di modo che arrivasse al pavimento della falegnameria, così che gli scarti generati dalle macchine potessero essere gettati direttamente nella macchina attraverso un’apertura sul pavimento (di 62 x 91 cm), chiusa da una botola in lamiera pesante. In fondo alla tramoggia vi era un cassetto che spinge la legna verso le lame di un rullo. Dopo il passaggio fra le lame, il legname introdotto si riduceva in trucioli, espulsi in seguito attraverso un setaccio (sentenza impugnata, consid. V 3, pag. 41-42).

  2. L’uomo ha, così, trascinato la moglie e l’ha buttata - attraverso la botola che già era aperta - nel tritalegna. PC 1 si ritrovò nella macchina tritatrice, a testa in su, con i piedi poggiati sulla legna che già era in fondo alla tramoggia. Subito ha alzato le mani per aggrapparsi al pavimento della falegnameria ed uscire ma il marito gliele ha schiacciate, abbassando la botola (e segnandole all’altezza del palmo). Poi, l’uomo ha riaperto la botola ma la moglie ha abbassato le mani, rinunciando ad alzarle ancora. Impossibilitata ad uscire data la mancanza di appigli, l’altezza e l’angustia del condotto, oltre che a causa della presenza del marito, la donna si è, dunque, puntellata alle pareti del condotto con la schiena ed i piedi (che ha infilato in due buchi della tramoggia), rimanendovi sospesa man mano che gli scarti di legna presenti sul fondo venivano tritati.

Da quella posizione - ha precisato la prima Corte

  • “PC 1 nemmeno poteva capire cosa succedeva all’interno della falegnameria, e meglio non poteva né vedere né percepire l’arrivo di qualcuno, vuoi per i rumori delle macchine, vuoi perché si trovava completamente sotto il livello del pavimento. Ha pure provato ad urlare per attirare l’attenzione ma tutto si è rivelato vano” (sentenza impugnata, consid. V 7, pag. 53).

La prima Corte ha, poi, accertato che, mentre la moglie si trovava nel tritalegna, il ricorrente ha messo in atto una serie di comportamenti violenti, minatori e vessatori. In particolare, egli chiuse e riaprì più volte la botola sopra la moglie, anche posandovi sopra dei pesi. Poi accese alcune sigarette prese dalla borsetta della moglie e le appoggiò sull’orlo della botola. Poi gettò della spazzatura (prevalentemente segatura) dentro la botola. E, ancora, la minacciò (“ti spacco le mani”; “che bello essere qui che adesso ti trito e schizza sangue mentre tuo figlio è su a lavorare e non lo vedi più”, eccetera). Proseguendo nel suo disegno, non pago di queste minacce, RI 1 - secondo gli accertamenti della prima Corte - bastonò la donna con un listone di legno di oltre un metro e mezzo, colpendola ripetutamente alla testa (quattro/cinque volte) e alle gambe (cinque/sei volte). In seguito, bruciacchiò una banconota da mille franchi, che PC 1 in precedenza aveva buttato per terra, porgendogliela nel condotto. Poi buttò a terra e ruppe uno dei due cellulari della moglie, gettandole poi addosso i pezzi.

Verso le 10.15 - la donna era nel tritalegna dalle 9.00 circa - i due operai rientrarono in falegnameria. RI 1 si allontanò dal tritalegna in funzione per dar loro istruzioni per un altro lavoro fuori sede. Altrettanto fece, verso le 11.00, quando gli operai rientrarono per la seconda volta e, poi, in seguito, quando sul posto si presentarono due agenti di polizia, incaricati di citarlo in gendarmeria per quello stesso pomeriggio per essere sentito in relazione agli avvenimenti del giorno precedente.

Va, qui, soprattutto detto che, mentre la moglie era nel tritalegna, RI 1, insensibile alle sue implorazioni, accese e spense il macinatore per una decina di volte. Lo accendeva e spegnava - ha precisato la prima Corte - “a seconda di come si metteva quella che lui ha impropriamente definito «la discussione»” (sentenza impugnata, consid. V 7h, pag. 57).

  1. Dopo circa un paio d’ore (gli orari non hanno potuto essere determinati in modo preciso dalla Corte di prime cure), “allorquando vi era ancora della legna nel condotto” (sentenza impugnata, consid. V 7h, pag. 56), il ricorrente ha liberato la moglie, infilando una scala a pioli nel condotto dopo avere spento il rullo macinatore. Uscita dalla macchina, la donna si è seduta sul pavimento, sfinita. Avvicinatosi a lei, RI 1 le ha chiesto di tornare a vivere insieme e l’ha quindi baciata sulla bocca (sentenza impugnata, consid. V 8, pag. 63).

La donna ha rifiutato ed ha chiesto al marito di lasciarla partire. Posto di fronte al rifiuto della moglie, RI 1 “è tornato ad essere più aggressivo” e, nuovamente minacciandola di morte, le ha ordinato di salire in ufficio per continuare la discussione.

PC 1 - che ”aveva ancora paura del marito, nonostante l’avesse fatta uscire dal condotto” (sentenza impugnata, consid. 8 d, pag. 68) - è, così, fuggita dalla falegnameria calandosi dalla finestra (a circa 4 m dal suolo) del locale usato quale refettorio, atterrando nelle vicinanze della sua automobile. Si è quindi allontanata in velocità, rifugiandosi a __________ presso __________, moglie di suo cugino.

RI 1, che aveva seguito la moglie, giunse a casa della cugina poco dopo la donna, pretendendo di parlarle. __________ rifiutò ed allarmò il marito e la polizia.

PC 1 venne ricoverata per alcuni giorni all’ospedale dove le vennero riscontrate le lesioni indicate al consid. V 9c. della sentenza impugnata (pag. 71) e riportate nella documentazione fotografica agli atti. Dimessa dall’ospedale, ancora preoccupata per la sua incolumità, assunse un agente di sicurezza privato.

Dal canto suo, RI 1 venne subito sentito dagli inquirenti cui tacque, però, del tritalegna. Diffidato dall’avvicinare la moglie, venne lasciato in libertà per essere, poi, arrestato il 2 marzo 2007. Egli rimase in carcere preventivo per le necessità dell’inchiesta fino al 15 giugno 2007. Il procuratore pubblico gli impose il rispetto di alcune norme di condotta, obbligandolo nel contempo a sottoporsi ad un trattamento psichiatrico ambulatoriale allo scopo di elaborare la separazione dalla moglie.

  1. Tuttavia, anche dopo la scarcerazione, RI 1 si è reso colpevole di reati penali, e meglio di coazione.

Il 18 ottobre 2007, il ricorrente incontrò casualmente la moglie in un posteggio. La donna, che voleva recarsi presso un esercizio pubblico vicino, rinunciò ai suoi propositi e si allontanò con la sua automobile ma il ricorrente la inseguì per più di un chilometro. PC 1, terrorizzata, si rivolse al suo patrocinatore, il quale informò di quanto accaduto il procuratore pubblico che ordinò l’arresto del ricorrente.

Gli agenti incaricati di eseguire l’arresto trovarono RI 1 che attendeva l’arrivo della moglie, appostato presso la sua vettura poiché - secondo quanto aveva anticipato all’amico e consulente bancario __________ - egli voleva portarla dall’avvocato.

Nel frattempo, l’amico, allarmato dal tono minaccioso del RI 1, contattò l’avvocato del ricorrente che, a sua volta, segnalò il fatto al procuratore pubblico. La moglie, che si trovava in un bar nelle vicinanze, visto l’andirivieni del marito davanti all’esercizio pubblico, si spaventò e si rifugiò in un locale privato del bar dove rimase fintanto che l’uomo non se ne andò.

  1. Il ricorrente è stato rilasciato il 26 ottobre 2007, una settimana dopo il secondo arresto. “Da allora” - ha accertato la prima Corte - “RI 1 non ha più dato luogo ad episodi di violenza o di intolleranza nei confronti della moglie, attenendosi all’obbligo di non avere più alcun contatto con lei o, se necessario, di passare per il tramite degli avvocati” (sentenza impugnata, consid. VIII 3, pag. 81).

Il 3 dicembre 2007, PC 1 ha presentato una petizione di divorzio.

La relativa procedura era ancora pendente al momento del dibattimento, le parti non avendo raggiunto un accordo sulle conseguenze accessorie dello scioglimento del matrimonio. Al proposito, la prima Corte ha rilevato che “i focolai di tensione tra i coniugi non sono del tutto spenti” ma ha dato atto che “attualmente, non frequentandosi e dovendo passare, per ogni questione, tramite i rispettivi legali, la situazione è notevolmente migliorata rispetto all’epoca dei fatti” ed ha, poi, aggiunto che “pur essendo al corrente delle elevate pretese creditorie della moglie e pur permanendo il contenzioso sulle azioni della ditta che sono a tutt’oggi in possesso della stessa, RI 1 non ha più dato sfogo a reazioni violente o pericolose” (sentenza impugnata, consid. IX 1d, pag. 83).

C. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 1 ha presentato, il 30 ottobre 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 17 dicembre successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata in relazione alla commisurazione della pena, domandandone la riduzione da tre anni ad un massimo di 24 mesi, interamente posti al beneficio della sospensione condizionale.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere una violazione del diritto federale nel non riconoscere l’attenuante del sincero pentimento e sostiene che la Corte ha commisurato la pena in modo arbitrariamente severo ed ha applicato in modo errato i pertinenti articoli del codice penale.

D. Il procuratore pubblico, con scritto 26 gennaio 2010, ha postulato la reiezione del ricorso e l’integrale conferma della sentenza della Corte delle assise criminali.

Con osservazioni 25 gennaio 2010, la parte civile si è rimessa al prudente giudizio di questa Corte, rilevando ad ogni modo di condividere le motivazioni della sentenza impugnata, precisando, in particolare, di non ritenere che il ricorrente si sia sinceramente pentito per il crimine commesso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).

  1. Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.

A mente del ricorrente, la sentenza impugnata è arbitraria in quanto valuta in modo insufficiente i fattori di mitigazione della pena (ricorso, punto 3, pag. 6). Inoltre, la Corte di prime cure ha accertato in maniera arbitraria ed in errata applicazione del diritto sostanziale alcuni dei fatti posti alla base della sentenza, in particolare con riferimento alla sua colpa (ricorso, punto 3, pag. 6). Infine, secondo il ricorrente la sentenza impugnata viola il diritto federale non riconoscendogli l’attenuante del sincero pentimento (ricorso, punto 3, pag. 6).

2.1. Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della pena, nella sentenza impugnata la Corte delle assise criminali ha precisato di avere ritenuto molto grave la colpa di RI 1 (sentenza impugnata, consid. XI 2, pag. 95).

2.1.1. La Corte ha, in primo luogo, sottolineato “la crudeltà riservata alla moglie durante il periodo di tempo in cui è rimasta nel tritalegna” precisando che, per la donna, si è trattato di due ore “infernali, costellate non solo di minacce, ma pure di percosse con un bastone, di angherie di ogni genere come il gettarle addosso la spazzatura, accendere le sigarette e la banconota in un ambiente tutt’altro che salubre, in presenza di segatura e di truciolati” (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95). Ma ancora più grave è stato considerato l’atto di accendere e spegnere, a diverse riprese, il rullo macinatore, “facendo credere alla moglie che, a poco a poco, l’avrebbe fatta a pezzettini”, e tutto ciò per oltre due ore, lasciando la moglie nella macchina con il rullo acceso anche nel momento in cui si è allontanato per dare istruzioni ai suoi dipendenti (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95). RI 1 - per la prima Corte - ha, dunque, agito con “modalità efferate”, facendo credere alla vittima “che avrebbe fatto una fine atroce e crudele” (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95). La Corte ha ravvisato nell’accusato “una grande indifferenza verso l’altro, una profonda e ben radicata cattiveria per accanirsi contro una moglie che lo implora di essere lasciata libera” ed ha rilevato, nel suo agire “una determinazione di rara intensità e una grande spregiudicatezza per accendere e spegnere il rullo a seconda di come si mettevano le cose, sapendo di terrorizzare la vittima che, conscia del funzionamento della macchina, si vedeva la morte in faccia” (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95).

La Corte ha inoltre considerato grave la colpa dell’accusato per aver percosso la moglie alla testa con l’utilizzo di un bastone (un listone di legno di oltre un metro e mezzo) “solo perché la moglie non accettava di discutere alle di lui condizioni” (sentenza impugnata, consid. XI 2b, pag. 95). Anche in tale frangente RI 1, per la prima Corte, ha palesato “un totale egoismo, un’assoluta indifferenza per le sofferenze della moglie” (sentenza impugnata, consid. XI 2b, pag. 95). La prima Corte ha, poi, sottolineato come, anche dopo i fatti, il comportamento di RI 1 sia apparso del tutto opportunistico e, quindi, egoistico, poiché, pur avendola fatta uscire lui dal condotto, egli ha ricominciato a minacciare la mogie non appena quest’ultima ha (comprensibilmente) declinato la sua offerta di tornare a vivere insieme, spaventandola al punto “da obbligarla a fuggire da una finestra a 4 m. dal suolo” per poi, dopo averla raggiunta, tentato di minimizzare le cose “pretendendo dalla __________ di poterle parlare” e sottacendo, poi, agli inquirenti, l’episodio del tritalegna (sentenza impugnata, consid. XI 2b, pag. 95-96).

La prima Corte ha, poi, precisato che la colpa dell’accusato è molto grave “anche per la durata del sequestro e, quindi, delle modalità crudeli in cui lo stesso è stato perpetrato” poiché RI 1 “non ha privato della libertà la vittima facendole credere che l’avrebbe ammazzata soltanto per un attimo, ma per oltre due ore durante le quali la sua crudeltà si è manifestata in modo molto intenso e ripetuto” rilevando, poi, come l’agire del RI 1 non possa essere banalizzato nemmeno relativamente al risultato viste “le numerose lesioni fisiche e psicologiche arrecate alla moglie e certificate agli atti” (sentenza impugnata, consid. XI 2c, pag. 96).

Detto questo, la prima Corte ha precisato che il concorso con i reati di vie di fatto e di lesioni semplici “non ha giocato alcun ruolo nella commisurazione della pena”, trattandosi, il primo, di una contravvenzione ed assumendo, l’altro, “un’importanza del tutto secondaria rispetto al sequestro poi perpetrato” (sentenza impugnata, consid. XI 2d, pag. 96). Per contro, la Corte di prime cure non ha voluto banalizzare il concorso con il reato di minacce - nonostante “potrebbero essere considerate di non particolare rilievo, inserendosi in un contenzioso famigliare appena iniziato, allorquando gli animi sono notoriamente più accesi” - poiché, “prese nel loro complesso, risultano ripetute su un lungo periodo ed hanno pure costretto la moglie a dormire fuori casa in ben due occasioni” (sentenza impugnata, consid. XI 2d, pag. 96).

Nella valutazione della colpa di RI 1, la prima Corte ha inoltre considerato che egli non ha saputo rispettare le regole di condotta imposte dal procuratore pubblico e “avutane l’occasione, non ha esitato ad importunare la moglie”, risvegliandone “le paure che si potesse ripetere quel tremendo gesto di essere messa nel tritalegna o altri episodi analoghi”. In tali comportamenti, la Corte di prime cure ha scorto “egoismo e totale mancanza di rispetto per la vittima, nonché scarsa attitudine a stare alle regole” (sentenza impugnata, consid. XI 2e, pag. 96-97).

2.1.2. A favore dell’accusato, la prima Corte ne ha ritenuto l’incensuratezza e il passato irreprensibile, riconoscendogli di essere un gran lavoratore e di aver saputo “costruirsi una posizione di rilievo nell’ambito professionale, tanto da raggiungere redditi importanti” Inoltre, la Corte ha riconosciuto che i fatti si sono svolti senza premeditazione ritenuto che “l’idea di porre in essere il citato sequestro è nata sul momento, quale aberrante culmine di una lite che non si era messa sui binari che lui voleva” (sentenza impugnata, consid. XI 2f, pag. 97). Sulla scorta della perizia giudiziaria, i giudici di prime cure hanno accertato la piena capacità di agire dell’accusato, ma hanno nondimeno preso in considerazione “che i fatti si sono svolti nell’ambito di un prolungato contenzioso famigliare, in cui le emozioni hanno spesso il sopravvento sulla razionalità” e considerato, così come alle valutazioni del degli specialisti, che RI 1 “ha scarsi mezzi per dominare le proprie emozioni ed i propri impulsi e soprattutto per comprendere quelli degli altri” (sentenza impugnata, consid. XI 2g, pag. 97).

La Corte della assise criminali ha inoltre preso in considerazione, a favore dell’imputato, la buona collaborazione avuta con l’autorità inquirente, pur rilevando che essa non è stata immediata, avendo l’accusato in un primo tempo sottaciuto l’episodio del tritalegna. Sempre a favore dell’imputato, la prima Corte ha considerato che l’imputato ha interamente risarcito la parte civile “trovando, subito dopo aver conosciuto l’entità delle pretese, un accordo transattivo cui ha dato immediatamente seguito” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 97). Al proposito, la prima Corte non ha ritenuto dati gli estremi del sincero pentimento, da un lato poiché RI 1 non ha fatto, risarcendo, “quello sforzo particolare esatto dalla giurisprudenza” visto che ha pagato “una cifra di cui poteva tranquillamente disporre, date le sue capacità finanziarie” e, d’altro lato, poiché “i suoi scarsi mezzi per comprendere il disagio dell’altro e, per finire, per pentirsi completamente di quello che ha fatto non consentono di affermare che egli, nel proprio intimo, ha preso coscienza del male che ha fatto e se ne è totalmente dissociato” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98).

2.2. Il ricorrente sostiene in primo luogo che la Corte di prime cure, in urto con le risultanze in atti, ha completamente omesso di considerare alcune circostanze relative alla permanenza della moglie nel tritalegna che, se giustamente considerate, sono tali da mitigare la sua colpa (ricorso, punto 5, pag. 8).

Rilevando come la moglie sia stata messa nel tritalegna solo dopo una discussione/colluttazione degenerata gradualmente, il ricorrente sottolinea la totale assenza di premeditazione nel gesto, riconosciuta nella sentenza impugnata ma non tenuta debitamente in considerazione al momento della commisurazione della pena (ricorso, punto 5, pag. 8).

Secondo il ricorrente, la Corte ha inoltre totalmente ignorato il fatto che egli ha sempre avuto la situazione sotto controllo. A sostegno di tale sua affermazione, egli cita alcuni suoi verbali di interrogatorio, nei quali ha, in particolare, dichiarato “che non l’avrei nemmeno mai lasciata in quella posizione, senza la legna su cui appoggiare i piedi. Non era quello che volevo”; “perché io non l’ho mai lasciata sola e vegliavo che non le succedesse nulla”; “anche se la macchina funzionava e anche se sono stato via uno o due minuti, c’era sufficiente legna per far sì che se mia moglie fosse caduta non le succedeva nulla”. Il ricorrente cita anche alcuni verbali della moglie, in cui, in particolare, si legge che “durante tutto il periodo in cui ha funzionato la rotazione mio marito, pur vedendomi in quella posizione (ovvero sospesa nella macchina sopra la legna da ridurre in trucioli, puntellandosi con i piedi e la schiena alle pareti del condotto), non ha mai cercato di spingermi sotto né mi ha mai colpita con il bastone per farmi perdere questo equilibrio” (ricorso, punto 5, pag. 9-11).

Egli, dunque - ribadisce - ha “sempre avuto la situazione sotto controllo, vigilando sulla moglie durante l’intera permanenza di quest’ultima nel tritalegna, assentandosi solo per pochi minuti e quando nel condotto vi era comunque legna a sufficienza” (ricorso, punto 5, pag. 11). Secondo il ricorrente, questi fattori andavano debitamente vagliati e correttamente valutati: la sentenza impugnata invece considera unicamente gli aspetti che aggravano la posizione di RI 1, omettendo di prendere in esame quelli che permettono di mitigarla, giungendo di conseguenza a conclusioni insostenibili in merito alla colpa del ricorrente.

Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che i giudici di prime cure sono caduti in una manifesta contraddizione nel ritenere, da un lato, che egli ha “scarsi mezzi per dominare le proprie emozioni ed i propri impulsi e soprattutto per comprendere quelli degli altri” e, dall’altro, imputandogli di avere agito “con una grave indifferenza verso l’altro” e con “una profonda e radicata cattiveria”. Riconoscergli un’incapacità di empatia e, nel contempo, ritenere la sua dimostrata incapacità di empatia come un’aggravante significa - sostiene il ricorrente - cadere nell’arbitrio (ricorso, punto 5, pag. 12).

I primi giudici - continua il ricorrente - avrebbero dovuto considerare che il fatto di tenere sotto controllo la situazione mentre la moglie era nel tritalegna vigilando “costantemente su di lei” è “un chiaro segnale di attenzione verso l’altro”, l’espressione “di una certa preoccupazione verso la moglie” e un segno di “considerazione nei suoi confronti”: questo non è stato, invece, minimamente preso in considerazione nella sentenza impugnata (ricorso, punto 5, pag. 13).

Il ricorrente sostiene, poi, che la Corte di prime cure è caduta nuovamente in arbitrio deducendo una sua colpa grave dalle ripetute minacce formulate prima dell’episodio del tritalegna poiché, ciò facendo, non ha considerato il parere del dott. __________ che ha spiegato che queste minacce sono, in realtà, l’espressione di un profondo disagio interiore e che, in chi le proferisce, non vi è una reale intenzione di passare all’atto. Considerandole un elemento ad aggravamento della sua colpa, la prima Corte ha, perciò, commesso nuovamente arbitrio (ricorso, punto 6, pag. 13-14).

Nel suo gravame il ricorrente sottolinea che, salvo in occasione del primo verbale del 28 febbraio 2007, egli ha sostanzialmente ammesso tutto quanto commesso e che le sue ammissioni hanno notevolmente facilitato l’accertamento dei fatti, che non avrebbero potuto essere altrimenti provati essendovi, al riguardo, solo le dichiarazioni della vittima (ricorso, punto 7, pag. 14 -15). Di tale sua fattiva collaborazione - continua il ricorrente - la sentenza non fa menzione, limitandosi invece “a mettere in ombra - a torto - l’effettivo contributo del ricorrente nelle indagini e nel chiarimento della dinamica fattuale, per il solo motivo di non aver raccontato tutta la verità già nel primo verbale, (…) in una situazione di comprensibile disorientamento e disagio” (ricorso, punto 7, pag. 16).

2.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)

Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene - così come la CCRP - solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).

Con il titolo marginale “obbligo di motivazione”, l'art. 50 CP riprende la giurisprudenza elaborata sotto il vecchio diritto (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il giudice deve indicare, nella sua decisione, gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, di modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere, in particolare, di seguire il ragionamento che ne è alla base. Al giudice non incombe, tuttavia, di indicare in cifre o percentuali l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.4.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc. 6B_472/2007 consid. 8.1 e rinvii).

2.4. Nella fattispecie, le censure del ricorrente si rivelano destinate all’insuccesso.

Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva della durata di tre anni, inflitta al ricorrente nel caso concreto per sequestro di persona aggravato, lesioni semplici, minaccia ripetuta, vie di fatto reiterate e coazione ripetuta si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo il caso aggravato di sequestro di persona è punito con una pena detentiva minima di un anno (art. 184 CP) e massima di 20 anni (cfr. art. 40 CP; DTF 119 IV 216, consid. 2a; STF dell'11 luglio 2006, inc. 6S.128/2005 e 6S.136/2005, consid. 2.2; Corboz, Les principales infractions, Vol. I, ad art. 184 CP n. 75).

Resta da verificare se essa si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure se essa é eccessivamente severa.

2.4.1. Per quel che concerne l’assenza di premeditazione del gesto, in mancanza di elementi sufficienti per stabilire il contrario, la Corte di prime cure ha accertato che l’idea di mettere la moglie nel tritalegna è nata solo durante la violenta colluttazione con la moglie, la mattina del 28 febbraio 2007 (sentenza impugnata, consid. V 6e, pag. 52). Tale aspetto è stato esplicitamente menzionato in un considerando afferente le circostanze a favore del ricorrente nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della pena: i primi giudici hanno riconosciuto “che i fatti non sono stati premeditati e che l’idea di porre in essere il citato sequestro è nata sul momento, quale aberrante culmine di una lite che non si era messa sui binari che lui voleva” (sentenza impugnata, consid. XI 2f, pag. 97).

La censura secondo cui i primi giudici avrebbero omesso di tenere debitamente conto di questa circostanza è, sostanzialmente, irricevibile nella misura in cui il ricorrente non spende una parola per cercare di dare consistenza alle sue affermazioni: egli non dice in che modo la circostanza avrebbe dovuto pesare, in particolare non spiega perché la circostanza avrebbe dovuto avere un valore attenuante maggiore di quello attribuitogli dai primi giudici. Rimasta allo stadio apodittico, la censura non raggiunge la soglia della ricevibilità.

Deve, invece, essere respinta la censura secondo cui, nell’ambito della commisurazione della pena, la Corte di prime cure ha ignorato il fatto che egli ha sempre mantenuto il controllo della situazione, vegliando costantemente sulla moglie (salvo in un’occasione sola, quando si è allontanato per qualche minuto) e impedendo che le succedesse qualcosa.

Anche volendo fare astrazione dal fatto che il ricorrente fonda il suo ragionamento su un’ipotesi di fatto diversa da quella accertata dai primi giudici secondo cui RI 1 si è più volte allontanato dal tritalegna - lasciando la moglie nella tramoggia, anche con la macchina accesa e la botola chiusa - per dare istruzioni agli operai che rientravano (in due occasioni) e per conferire con la polizia, non si può non rilevare che, fra i diversi elementi a carico, i primi giudici hanno considerato la crudeltà riservata alla moglie da RI 1 che, durante più di due ore, ha vessato, minacciato e spaventato la donna (con angherie di ogni genere e, fra tutte, accendendo e spegnendo a più riprese il rullo macinatore), facendole credere “che, a poco a poco, l’avrebbe fatta a pezzettini”, che le avrebbe fatto “fare una fine atroce e crudele” limitando, così, per oltre due ore, “in modo violento e brutale la libertà della moglie” (sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95-96). Dunque, la colpa di RI 1 è stata ritenuta dai primi giudici particolarmente grave, non per avere perso il controllo della situazione e avere fatto correre alla donna il rischio di finire tra le lame, ma per averle fatto credere (per averla posta “di fronte alla percezione”, sentenza impugnata, consid. XI 2a, pag. 95) che ciò avrebbe potuto succedere. In questo contesto - correttamente considerato dalla prima Corte

come elemento a carico - è ininfluente che egli sapesse che, vista la quantità di legna nella macchina, alla moglie non poteva succedere nulla. Del resto, se egli non avesse avuto la situazione sotto controllo e avesse, dunque, fatto correre alla moglie il rischio di essere colpita dalle lame, egli sarebbe stato condannato per altri reati. Pertanto, nulla può essere rimproverato alla prima Corte per non avere considerato, ad attenuazione della sua colpa, il fatto che RI 1 abbia avuto sempre la situazione sotto controllo.

Nessuna contraddizione emerge, inoltre, dalle ulteriori considerazioni della Corte delle assise criminali.

Come visto, la prima Corte ha accertato che RI 1 ha lasciato per più di due ore la moglie nel tritalegna, aprendo e chiudendo la botola sopra di lei, minacciandola, picchiandola con un bastone, gettandole addosso della spazzatura, accendendo sigarette e incendiando banconote in presenza di resti di legname, accendendo e spegnendo a più riprese la macchina tritalegna (assentandosi anche brevemente durante l’accensione della macchina per dare disposizioni ai suoi dipendenti e per conferire con gli agenti di polizia). Tali modalità sono state ritenute efferate, crudeli, e il fatto di accanirsi contro la moglie nonostante le sue suppliche è stato giudicato come indice di profonda indifferenza e cattiveria. Dopo avere preso atto e considerato queste circostanze, la Corte ha rilevato che RI 1 ha agito in modo pienamente responsabile, la perizia giudiziaria non avendo rilevato alcuna scemata imputabilità.

“Cionondimeno” (sentenza impugnata, consid. XI 2g, pag. 97) - ovvero, nonostante la piena responsabilità del ricorrente - la Corte di prime cure ha voluto prendere in considerazione, da un lato, il fatto che l’imputato dispone di scarsi mezzi per dominare i propri impulsi e per comprendere le emozioni altrui e, d’altro lato, che quanto accaduto si inserisce in un contesto coniugale problematico e trascinatosi per lungo tempo.

Pronunciandosi in tal modo, la Corte ha voluto indicare di aver valutato meno severamente la crudeltà e l’indifferenza dimostrata dal ricorrente nei confronti della moglie, prendendo in considerazione sia la psicologia di RI 1 che il contesto in cui è avvenuto il reato (o meglio, i reati). Pur non fornendo indicazioni quantitative/numeriche, quel “cionondimeno” indica che la valutazione della colpa del ricorrente

  • e dunque la pena - sarebbe stata più severa se questi non avesse avuto le caratteristiche psicologiche descritte dagli specialisti sentiti e se questi si fosse comportato nello stesso modo senza una situazione di preesistenti incomprensioni e difficoltà con la moglie. Il giudizio dei giudici di prime cure è, pertanto, lineare nella sua argomentazione (peraltro, in favore del ricorrente).

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto.

Sostenere che, nella psicologia del ricorrente, vigilare costantemente sulla moglie mentre questa si trovava nel tritalegna rappresenta “un chiaro segnale di attenzione verso l’altro”, espressione “di una certa preoccupazione verso la moglie” e segno di “considerazione nei suoi confronti” e che ciò debba condurre ad una mitigazione della colpa del ricorrente è argomento al limite del temerario.

Ciò detto, si ricorda che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità di ricorso provvista di pieno potere cognitivo nella commisurazione della pena. Su questo punto il ricorso è motivato come un atto d'appello e deve già di primo acchito essere considerato irricevibile.

In ogni caso, tali considerazioni si distanziano dagli accertamenti di fatto operati dai giudici di prime cure, vincolanti per questa Corte in assenza di una fondata censura di arbitrio. Come visto sopra, non risulta che RI 1 abbia “costantemente vigilato sulla moglie”. Al contrario, risulta che egli si è allontanato dalla macchina in tre occasioni, per alcuni minuti.

Oltre a ciò, ma soprattutto, è impresa ardua cercare di sostenere la tesi di un RI 1 preoccupato per la sorte della moglie e, perciò, costantemente vigile e attento alla sua persona quando si sa che, durante il sequestro, egli la percuoteva con un bastone, le gettava addosso spazzatura e altro e accendeva e spegneva il rullo tritatore. Pur considerando il “funzionamento” di RI 1, tutti i comportamenti accertati dalla Corte di prime cure vanno semmai nel senso contrario. Nessuna mitigazione della pena può, dunque, essere pretesa con tali argomentazioni.

Su questo punto, la sentenza impugnata resiste, pertanto, anche a libero esame.

Il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte è caduta in arbitrio non considerando a suo favore le minacce per quel che in realtà erano e, cioè, un segno di un profondo disagio interiore del ricorrente, un suo “urlo di dolore” piuttosto che la manifestazione di una sua volontà di passare all’atto.

Nemmeno questa censura merita accoglimento. L’autore del reato di cui all’art. 180 CP non viene punito per la volontà di mettere in atto le sue minacce, bensì per avere, con esse, incusso spavento o timore alla vittima (cfr. ad esempio, sentenza CCRP del 4 agosto 2008, inc. 17.2008.33, consid. 3). Pertanto, dal profilo della colpa, è poco o nulla rilevante che, in realtà, le minacce proferite avessero, dal profilo psicologico, prevalentemente valenza dimostrativa. In concreto, quel che conta - e che la Corte di prime cure ha giustamente ritenuto pur considerando, a favore dell’imputato, che le minacce sono state proferite in un contenzioso familiare appena iniziato, e cioè in un momento in cui “gli animi sono più accesi”

  • è che RI 1 era ben cosciente di stare spaventando in modo inusitato la moglie, con il suo comportamento ripetuto su più mesi e per circa una decina di occasioni.

Nemmeno in relazione alla valutazione della collaborazione fornita dal ricorrente alle autorità inquirenti il ricorso può essere accolto poiché non vi sono elementi per sostanziare la censura secondo cui la prima Corte ha “messo in ombra” il contributo fornito per il chiarimento della fattispecie. Al contrario, dalla sentenza impugnata emerge che la Corte ha considerato, a favore dell’imputato, “una buona collaborazione con gli inquirenti” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 97).

A ragione il ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, non bisogna giudicare troppo severamente un imputato che non ha ammesso le proprie responsabilità ma che devono essere analizzati i motivi del silenzio ritenuto che il fatto di negare non significa necessariamente che l’accusato non veda il carattere biasimevole dell’atto e non sia pentito (cfr, per analogia, DTF 101 IV 257; 94 IV 51). Tuttavia, non vi sono elementi che permettano di affermare che, in concreto, la prima Corte abbia dato un giudizio eccessivamente severo alle reticenze e ai silenzi di RI 1 nel primo interrogatorio, visto che, comunque, al di là della nota sulla questione, ha qualificato di “buona” la sua collaborazione.

Ciò rilevato, occorre, poi, smitizzare la portata di tale collaborazione. Se è vero che il ricorrente ha fornito agli inquirenti una buona collaborazione (non negando la versione fornita dalla moglie e rivelando di essersi allontanato per alcuni minuti dalla botola mentre il tritalegna era in funzione), va detto che, comunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, vi erano elementi oggettivi a sostegno di molte delle dichiarazioni della parte lesa la cui versione dei fatti avrebbe, pertanto, comunque, potuto venire analizzata e confermata.

Anche su questo punto, il ricorso va, dunque, respinto.

  1. Il ricorrente si duole, poi, di una commisurazione arbitrariamente rigorosa e severa della pena irrorata, “inconciliabile” - a suo dire - “con dei corretti criteri di commisurazione della pena”, desumibili dal confronto con altri casi giurisprudenziali (ricorso, punto 10, pag. 24). Egli ritiene di essere vittima di un’obiettiva disuguaglianza, la pena inflittagli essendo manifestamente sproporzionata e, perciò, urtante il senso di giustizia ed equità (ricorso, punto 10, pag. 25).

3.1. Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c).

Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).

3.2. Il ricorrente reputa che la pena che gli è stata inflitta sia eccessivamente severa per rapporto alle pene pronunciate in altri casi di sequestro di persona e cita, per dimostrare tale sua tesi, un caso di sequestro della durata di otto ore sanzionato con tre mesi di detenzione (DTF 101 IV 402) ed un altro della durata di due ore e mezza punito con tre mesi e venti giorni (DTF 104 IV 170).

La censura è infondata. In base ai principi appena ricordati, i paragoni con altri casi si rivelano, di principio, infruttuosi, considerati i numerosi fattori che intervengono nella commisurazione della pena. Le disparità in tale ambito sono inevitabili, nella misura in cui esse sono riconducibili al principio dell'individualizzazione delle pene.

Il ricorrente si limita, del resto, a raffrontare la pena inflittagli con quelle pronunciate in altri casi basandosi unicamente sulla durata del sequestro. Tale confronto è del tutto inconcludente nella misura in cui la durata del sequestro non é né l’unico né il più significativo criterio per valutare la colpa dell’autore.

Ciò detto, va ancora precisato che il raffronto proposto dal ricorrente appare impraticabile già soltanto per il fatto che i casi da lui citati riguardavano autori puniti in base al previgente art. 182 n. 1 vCP per la forma non aggravata di sequestro (il trattamento crudele della vittima essendo, all’epoca, trattato dall’art. 182 n. 2 vCP).

La censura del ricorrente si rivela, inoltre, del tutto priva di consistenza se a ciò si aggiunge che i casi citati erano precedenti la profonda riforma delle norme in questione - entrata in vigore nel 1982 (cfr. Messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, Atti di violenza criminale, FF 1979 pag. 1032, in particolare pag. 1049-1051) - e volta, in particolare, proprio ad aumentare in modo incisivo le pene per tali reati, introducendo ad esempio la reclusione per il reato di sequestro nella sua forma aggravata, le comminatorie di pena sin lì previste essendo state giudicate troppo lievi.

Gli argomenti del ricorrente in merito ad una disparità di trattamento di cui sarebbe vittima sono, pertanto, sprovvisti di fondamento.

  1. Il ricorrente lamenta, poi, il mancato riconoscimento a suo favore dell’attenuante del sincero pentimento.

4.1. Nel capitolo intitolato “la liquidazione della PC”, la prima Corte ha, dapprima, accertato che PC 1, con scritto 21 ottobre 2009, ha notificato le sue pretese di risarcimento per complessivi fr. 125'330.- e che il patrocinatore dell’imputato, appena avutane notizia, “ha immediatamente contattato il legale di controparte con il quale ha raggiunto un accordo extragiudiziale con il versamento alla PC della cifra complessiva di fr. 100'000.-” e che tale cifra è stata pagata alla vittima il 23 ottobre 2009. Ciò rilevato, la prima Corte ha dato atto a RI 1 “di essersi immediatamente attivato, non appena ha appreso della quantificazione esatta delle pretese della PC, per farvi fronte”. Pur rilevato che tale risarcimento non può essere visto come un gesto tardivo, compiuto solo nell’imminenza del processo e ad esso strumentale, trattandosi invece di un “segno concreto di assunzione di responsabilità”, i primi giudici hanno ritenuto che esso non basta a configurare l’attenuante specifica del sincero pentimento (sentenza impugnata, consid. IX 2b, pag. 84).

Più oltre, nel capitolo dedicato alla commisurazione della pena, dopo avere precisato che “per finire, la questione assume un aspetto più formale che sostanziale” avendo di fatto già tenuto ampiamente conto dell’immediato risarcimento della vittima e ricordata la giurisprudenza in materia, la Corte di prime cure ha ribadito che RI 1, con il pagamento dei fr. 100'000.- concordati, non ha compiuto “quello sforzo particolare esatto dalla giurisprudenza” e, quindi, non gli può venire riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento. Questo poiché di quei soldi egli poteva “tranquillamente disporre, date le sue capacità finanziarie” e soprattutto perché, visti “i suoi scarsi mezzi per comprendere il disagio dell’altro e, per finire, per pentirsi completamente di quello che ha fatto”, non si può dire “che egli, nel proprio intimo, ha preso coscienza del male che ha fatto e se ne è totalmente dissociato” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98). Continuando, la Corte di prime cure ha precisato che RI 1 “sa che non doveva comportarsi in quel modo, perché così non si fa e non lo farà più, ma i suoi sensi di colpa, come spiegato dal suo medico curante dott. __________ , si fermano alla costatazione che il suo agito è stato contrario alle regole” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98-99).

4.2. In relazione all’attenuante in questione, il ricorrente formula, in primo luogo, una censura di arbitrio sostenendo che la pronuncia della Corte di prime cure - laddove mette in dubbio che egli abbia preso coscienza del male fatto e se ne sia distanziato e afferma che i suoi sensi di colpa si limitano alla constatazione che ha agito in modo contrario alle regole - è arbitraria poiché non prende in considerazione quanto osservato dal dott. __________ , ovvero che il ricorrente si colpevolizza (“a modo suo”, “in modo primitivo”), prova rammarico, rincrescimento per quanto fatto alla moglie, è consapevole del dolore causato e ritiene giusto pagarne le conseguenze (ricorso, punto 9, pag. 18-19). Per il ricorrente, le considerazioni della Corte di prime cure sono pertanto destituite di ogni fondamento e in urto con le risultanze mediche agli atti che attestano, in realtà, che egli “è pienamente consapevole e cosciente di avere fatto del male a sua moglie e per questo è profondamente rammaricato e rincresciuto”. Che egli viva - continua il ricorrente - il senso di colpa a modo suo, cioè il fatto che lo viva “in maniera primitiva, nulla muta in punto all’assoluta sincerità del suo profondo, intimo pentimento, reso peraltro manifesto dai pianti durante i verbali di interrogatorio” e cita, al proposito, in particolare il verbale 21 marzo 2007 (ricorso, punto 9, pag. 20).

Del resto - prosegue il ricorrente - la sua volontà di emendamento si è manifestata nell’immediata rifusione del danno alla moglie, avvenuta prima del dibattimento e immediatamente dopo la quantificazione delle pretese da parte di quest’ultima (ricorso, punto 9, pag. 20). Per poter immediatamente risarcire - continua il ricorrente - egli ha, in realtà, “contrariamente a quanto lasciato ambiguamente intendere nella censurata sentenza” (ricorso pag. 20), compiuto un notevole e particolare sforzo avendo dovuto far capo, per la liquidità necessaria, ad un prestito della __________ (suo bene proprio) così come comprovato dalla contabilità della società e dal giustificativo bancario attestante l’uscita di fr. 100’000.- (valuta 23 ottobre 2009) dal conto bancario intestato alla __________ presso la __________ (ricorso, punto 9, pag. 21). Continuando nel suo esposto, il ricorrente afferma come il ragionamento della prima Corte conduca ad un risultato inaccettabile, nella misura in cui lascia intendere che l’attenuante del sincero pentimento è data solo “nei casi in cui l’autore del reato che ha risarcito integralmente il danno si ritrova, proprio in virtù di tale rifusione, letteralmente sul lastrico”. Si tratta - continua il ricorrente - di considerazioni lesive del principio della parità di trattamento (lo sforzo particolare non potendo essere dato solo in presenza di un tracollo finanziario dell’accusato a seguito del risarcimento) e contrarie ai principi generali del diritto penale in materia di prevenzione in quanto rendono ininfluente ogni atto riparatore, cosicché risulta indifferente risarcire o meno la vittima (ricorso, punto 9, pag. 21 e 22). Rilevando che, secondo la dottrina, “l’attenuante del sincero pentimento per riparazione del danno merita, nell’interesse stesso della vittima, di essere riconosciuta con generosità, poiché in assenza di risarcimento volontario non sempre la parte lesa riesce poi a riscuotere il dovuto o è assicurata contro l’atto criminoso” (ricorso, punto 8, pag. 16), RI 1 conclude affermando che i primi giudici hanno violato l’art. 48 lett. d CP non concedendogli l’attenuante in questione, che doveva in ogni caso essergli concessa “nel solco di un’auspicata prassi meno restrittiva” (ricorso, punto 9, pag. 23).

4.3. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica); l’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5; STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole; l’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente. Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr. in particolare STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5.): concretamente, perché il disposto citato possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (DTF 107 IV 98 consid. 1 e rif.; STF del 5 novembre 2008, inc. 6B_822/2008, consid. 2.3; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.2; STF non pubblicata del 26 aprile 1999, inc. 6S.146/1999, consid. 3a; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.1; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2).

In questo senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti, necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5) con cui il reo dimostra di essersi pentito (STF del 5 novembre 2008, inc. 6B_822/2008, consid. 2.3; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5; STF del 26 aprile 1999, inc. 6S.146/1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Dal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed. 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39).

L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2).

Sapere se il gesto del ricorrente denota uno spirito di pentimento e il riconoscimento della propria colpa (o, al contrario, se si fonda su considerazioni tattiche) è una questione che attiene all’accertamento dei fatti (STF del 5 novembre 2008, inc. 6B_822/2008, consid. 2.4; DTF 107 IV 99, consid. 3b) e, pertanto, può essere rivista da questa Corte soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio. Stabilire se i fatti accertati costituiscono o meno sincero pentimento è, invece, una questione di diritto ritenuto che l’art. 48 lett. d CP è violato quando il giudice nega - o ammette - le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge oppure se, nonostante le premesse date, rifiuta l'attenuazione (CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Rientra, poi, come visto sopra, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuante: in particolare, rientra nel suo potere di apprezzamento stabilire se, in funzione della sua intensità, il sincero pentimento debba comportare una semplice attenuazione della pena nel quadro legale ordinario oppure se debba comportare l’applicazione dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342 consid. 2d; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2).

4.4. Come visto sopra, la stessa prima Corte ha accertato che, non appena saputo che la moglie aveva quantificato le proprie pretese (fr. 125'330.-), RI 1 “si è immediatamente attivato”, contattandola, trovando un accordo sulla cifra di fr. 100'000.- e provvedendo immediatamente al pagamento di quanto convenuto. Al riguardo è anche importante osservare che tra il momento in cui la vittima ha quantificato le proprie pretese e quello in cui RI 1 ha provveduto al pagamento del risarcimento convenuto sono passati soltanto due giorni (sentenza impugnata, consid. IX 2a, pag. 84).

Ma non solo.

Rispondendo alle obiezioni della parte civile, la prima Corte ha precisato che il risarcimento non è stato un gesto tardivo, compiuto pochi secondi prima del processo, ma che al contrario è stato “un segno concreto di assunzione di responsabilità”. Il risarcimento è stato, cioè, ritenuto dalla prima Corte come la concretizzazione da parte di RI 1 della consapevolezza della propria responsabilità e dell’accettazione della propria sanzionabilità.

Questo significa dunque che, al di là dei termini utilizzati, la stessa prima Corte ha accertato che RI 1 non si è deciso al risarcimento per questioni di tattica difensiva, ma che, al contrario, il suo gesto denota uno spirito di pentimento. Del resto, tertium non datur: o il risarcimento del danno ha valore meramente tattico, oppure esso presuppone il riconoscimento della propria colpa e l’assunzione delle conseguenze di tale colpa, quindi, in altre parole, presuppone un pentimento.

Pretendere dopo un simile accertamento che, però, non è proprio così, cioè che RI 1 non si è pentito poiché la sua incapacità di “comprendere il disagio dell’altro” non permette di affermare che “egli, nel proprio intimo, ha preso coscienza del male che ha fatto e se ne è totalmente dissociato” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98) è arbitrario.

Da un lato, perché significa cadere in una contraddizione in termini: contraddizione che diventa ancora più marcata se si considera che, subito dopo, la stessa prima Corte ha ancora accertato che RI 1 “sa che non doveva comportarsi in quel modo perché così non si fa e non lo farà più” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98-99).

D’altro lato, è arbitrario perché, con evidenza, la prima Corte non ha ben compreso il senso delle valutazioni del dott. __________

  • che ha preso a fondamento delle sue considerazioni sull’assenza di presa di coscienza del male fatto - visto che lo specialista ha dato atto che RI 1 “si colpevolizza a modo suo (..) prova profondo rammarico e rincrescimento per quanto ha fatto il 28.2.2007, è assolutamente convinto che non fosse giusto farlo e se ne dispiace” (rapporto del 23 ottobre 2009, pag. 10). Affermando, infine, che “i suoi (di RI 1) sensi di colpa si fermano alla costatazione che il suo agito è stato contrario alle regole” la Corte è nuovamente caduta in errore, confondendo forma e sostanza poiché non ha considerato che lo specialista aveva precisato che, viste le sue modalità di funzionamento di RI 1, il suo senso di colpa “si esprime con modalità prevalentemente razionali” (cfr. rapporto citato), non intendendo con ciò che RI 1 non ha sensi di colpa, ma che li esprime secondo una (fra le tante) particolare modalità d’espressione.

Pertanto, in queste condizioni, è arbitrario concludere che il risarcimento non denota uno spirito di pentimento (STF del 5 novembre 2008, inc. 6B_822/2008, consid. 2.4; DTF 107 IV 99 consid. 3b).

Ciò detto, va osservato che la prima Corte ha ritenuto di non dover concedere il beneficio dell’attenuante del sincero pentimento anche perché RI 1, per risarcire la moglie, non ha dovuto compiere grossi sforzi visto che, comunque, si trattava “di una cifra di cui poteva tranquillamente disporre, date le sue capacità finanziarie” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 98).

Le critiche sviluppate al proposito nel ricorso sono fondate. In effetti, ammettere la tesi della prima Corte equivale ad escludere sempre e in ogni caso il riconoscimento dell’attenuante specifica del sincero pentimento a tutti gli autori che possono risarcire il danno facendo capo a mezzi propri e per cui il pagamento non comporta una restrizione sensibile del livello di vita. Si tratta, evidentemente, di una soluzione non conforme alla volontà del legislatore e alla lettera della legge. Del resto, il Tribunale federale ha già implicitamente escluso tale tesi nella sentenza pubblicata in DTF 107 IV 98, nella quale ha riconosciuto il sincero pentimento in un caso in cui la parte civile era stata risarcita dai genitori dell’autore, su insistenza di quest’ultimo, con un pagamento a valere quale acconto sulla sua quota ereditaria. In tale sentenza, il Tribunale federale aveva, peraltro, avuto modo di precisare che tale riconoscimento non costituiva un trattamento di favore degli autori con una buona situazione finanziaria ritenuto che, comunque, chi vive situazioni diverse può riparare il danno in altro modo - ad esempio cercando di ottenere un prestito da terzi - e che, in ogni caso, non può essere rimproverato all’autore di scegliere, fra le diverse possibilità di ottenere i fondi necessari al risarcimento, quella per lui meno onerosa (DTF 107 IV 98, consid. 3a e b). Della posizione della dottrina già s’è detto (cfr. Wiprächtiger, op. cit., ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, op. cit., ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39).

In concreto, ritenuti gli accertamenti secondo cui il ricorrente ha indennizzato la moglie senza considerazioni tattiche ma perché cosciente della propria colpa e della necessità di assumersene le conseguenze cercando di porvi rimedio, e considerato che l’applicazione dell’art. 48 lett. d non è riservato ai casi in cui il risarcimento del danno mette l’autore in uno stato di (quasi) precarietà economica o, comunque, ne riduce il tenore di vita, il risarcimento disinteressato, immediato e ampio offerto da RI 1 alla moglie deve essere ritenuto - pena la violazione del diritto federale - come costitutivo di un sincero pentimento ai sensi della norma citata. Del resto, non si vede come RI 1 avrebbe potuto dimostrare nei fatti un pentimento maggiore di quello dimostrato con il risarcimento disinteressato, immediato e ampio da lui offerto. Pertanto, il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP ad opera della prima Corte costituisce una violazione del diritto federale.

Questa violazione ha, però, avuto in concreto una portata soltanto teorica nella misura in cui la prima Corte ha precisato di avere tenuto in “ampia” considerazione a favore del condannato l’“intervenuto ed immediato pagamento delle pretese di PC” (sentenza impugnata, consid. XI 2h, pag. 97-98).

Che ciò sia avvenuto, cioè che la prima Corte abbia effettivamente ampiamente preso in considerazione tale circostanza a favore del condannato è provato, in particolare, dalla sanzione comminata che è rimasta ai limiti inferiori del ventaglio di pena previsto dall’art. 184 CP (pena detentiva da 1 a 20 anni; v. sopra, consid. 2.4.), nonostante l’oggettiva gravità dei reati di cui RI 1 deve rispondere (in particolare, del sequestro di persona aggravato). In queste condizioni, non può essere rimproverato alla prima Corte di avere abusato del proprio potere di apprezzamento che, come visto sopra, gli permette di decidere, in funzione dell’intensità del pentimento dimostrato, di tenerne conto nell’ambito dell’art. 47 CP piuttosto che in quello dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342, consid. 2d; 116 IV 11, consid. 2f; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3). Dunque, il riconoscimento in questa sede del sincero pentimento non impone una riduzione delle pena così come commisurata dalla prima Corte.

Perciò, su questo punto, il ricorso va accolto nel senso che, invariato per il resto il dispositivo no. 3 della sentenza impugnata, a RI 1 è riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento.

  1. Il ricorrente sostiene, infine, che la Corte ha violato il diritto poiché, considerata la sua colpa e, in particolare, la prognosi non negativa e il principio della risocializzazione, la pena a suo carico avrebbe dovuto essere compressa così da essere interamente posta al beneficio della sospensione condizionale.

5.1. La prima Corte ha tenuto conto a favore del condannato dei “discreti frutti” dati dal trattamento psichiatrico cui egli si è sottoposto (sentenza impugnata, consid. XI 2i, pag. 99). Al proposito, dopo avere rilevato il sensibile miglioramento dei rapporti fra i coniugi nonostante la permanenza di alcuni “focolai di tensione” non del tutto spenti (sentenza impugnata, consid. IX 1d, pag. 83), la Corte di prime cure ha sottolineato che la terapia seguita da RI 1 “ha molto probabilmente raggiunto il suo scopo e meglio di evitare, in futuro, il ripetersi di eventi tanto gravi quanto pericolosi, e ciò malgrado la causa di divorzio sia tuttora pendente e il suo esito incerto, un’eventuale decisione a lui negativa potendo risvegliare quei sentimenti di astio nei confronti della moglie, attualmente apparentemente sopiti” (sentenza impugnata, consid. XI 2i, pag. 99).

Per tener conto dell’invocato principio della risocializzazione, dopo avere concluso, sulla scorta di tutti gli elementi ritenuti, che “si giustificherebbe una pena detentiva non inferiore ai tre anni e tre mesi” (sentenza impugnata, consid. XI 2l, pag. 99), i primi giudici si sono chiesti se una pena interamente da espiare “sia in definitiva equa nei confronti dell’imputato che pur con gli scarsi mezzi intellettuali e il suo funzionamento psicologico, si è rimesso al lavoro, continua a gestire con successo le sue attività commerciali e si è sottoposto ad un trattamento psichiatrico che, almeno nel risultato, sembra aver scongiurato rischi di recidiva” per concludere di dovere - per poter concedere la parziale sospensione condizionale della pena - “eccezionalmente” e “con un grande sforzo” comprimere la pena in tre anni (sentenza impugnata, consid. XI 3, pag. 99).

Nel determinare la parte di pena di espiare, la Corte ha considerato la prognosi non negativa formulata riguardo la futura condotta di RI 1 (sentenza impugnata, consid. XI 3b, pag. 100) ma, in considerazione della sua grave colpa, lo ha condannato ad espiare metà della pena inflitta (ovvero diciotto mesi, computato il carcere preventivo già sofferto), considerando che una pena da espiare più lieve “non sarebbe per nulla adeguata e costituirebbe un’inammissibile banalizzazione del comportamento, nel suo insieme, dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. XI 3b, pag. 100).

Sempre in considerazione della gravità della colpa di RI 1, pur avendo “tenuto in ampia considerazione il principio della risocializzazione”, la Corte non ha accolto la richiesta di pena della difesa di fissare la pena a suo carico in 24 mesi interamente sospesi condizionalmente (sentenza impugnata, consid. XI 3c, pag. 100). Dopo avere ricordato che la giurisprudenza impone di “evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato”, la Corte di prime cure ha precisato che determinante è, comunque, il grado di colpevolezza del reo (nella fattispecie, grave per crudeltà della condotta, intensità del dolo ed egoismo dei motivi a delinquere) e che, comunque, in concreto il personale della carrozzeria e della falegnameria ha dimostrato di poter assicurare la continuazione dell’attività delle ditte già in occasione delle due incarcerazioni dell’accusato (la cui durata non era prevedibile viste le gravi accuse rivoltegli a quel tempo) (sentenza impugnata, consid. XI 3c, pag. 101).

5.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la Corte di prime cure, in relazione alla possibile recidiva derivante da un eventuale esito negativo del procedimento di divorzio, non ha soltanto svolto delle considerazioni destituite di ogni fondamento e contrarie alle risultanze mediche, ma non ha nemmeno tenuto in sufficiente considerazione il fatto che da due anni a questa parte egli non ha più importunato in alcun modo la moglie (ricorso, punto 1, pag. 28-29). L’assenza di una prognosi sfavorevole doveva - continua il ricorrente - essere tenuta maggiormente in considerazione e condurre, assieme agli altri fattori già evocati, ad una riduzione della pena a 24 mesi, integralmente posta a beneficio della sospensione condizionale (ricorso, punto 11, pag. 26-28).

Secondo il ricorrente la pena inflitta è, poi, iniqua e “disattende il principio cardine del diritto penale che vuole la pena come fattore risocializzante” poiché la Corte ha omesso di considerare il fatto che egli è “elemento portante ed indispensabile per la gestione delle attività economiche” delle ditte facenti capo a lui e “punto di riferimento per la clientela e il proprio personale” (ricorso, punto 12, pag. 29-30). Tale omissione - prosegue il ricorrente - ha condotto ad una pronuncia insostenibile, in quanto l’obbligo di scontare la pena, ponendo in serio pericolo l’esistenza delle sue aziende, ipoteca pure la sua risocializzazione futura, ciò che peraltro avrà effetti negativi pure per la moglie (ricorso, punto 12, pag. 30). Per evitare, dunque, che la pena abbia “effetti contrari alla sua funzione di prevenzione sociale”, essa deve essere ridotta a un massimo di 24 mesi di detenzione, integralmente sospesi (ricorso, punto 12, pag. 32).

5.3. La censura secondo cui la prima Corte non ha correttamente valutato la prognosi dimostra come il ricorrente non abbia compreso il senso delle considerazioni svolte dalla prima Corte che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dopo avere considerato senza arbitrio che la causa di divorzio dall’esito incerto è un elemento potenzialmente pericoloso, ha comunque concluso per una prognosi “non negativa” (sentenza impugnata, consid. XI 3b, pag. 100) in funzione del buon esito della terapia psichiatrica cui il ricorrente si è sottoposto, terapia che, secondo i primi giudici, “ha molto probabilmente raggiunto il suo scopo e meglio di evitare in futuro il ripetersi di eventi tanto gravi quanto pericolosi, e ciò malgrado la causa di divorzio sia tuttora pendente” (sentenza impugnata, consid. XI 2i, pag. 99). Contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dunque, nella sentenza impugnata l’esistenza della causa di divorzio non è stata considerata quale elemento di peggioramento della prognosi. Al contrario - e così come valutato anche dal dott. __________ (“poco probabile il rischio di recidiva, e ciò anche a fronte della procedura di divorzio ancora pendente”) - la Corte ha ritenuto di poter ragionevolmente ipotizzare che le possibili tensioni derivanti dal procedimento di divorzio ancora pendente non dovrebbero avere incidenze negative sul comportamento futuro di RI 1.

Su questo punto, dunque, la censura cade nel vuoto.

Nemmeno possono trovare accoglimento le tesi sviluppate dal ricorrente sul principio della risocializzazione. Infatti, da un lato la prima Corte - andando invero al di là di quanto stabilito dalla giurisprudenza in DTF 134 IV 17 - ha già tenuto ampiamente conto di tale principio nella commisurazione della pena (“eccezionalmente”, “facendo un grande sforzo”), comprimendola sino al limite (3 anni) superato il quale non è più data la possibilità di una sospensione parziale ex art. 43 CP. D’altro lato - ritenuto come sia già stato accertato che, nella commisurazione della pena, i primi giudici non hanno ecceduto nel loro potere di apprezzamento - la richiesta di determinazione in 24 mesi della pena onde evitare rischi di emarginazione sociale è improponibile visto che, se è vero che occorre evitare le sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato, la giurisprudenza ha stabilito che la gravità della colpa è comunque e sempre il criterio determinante per la commisurazione della pena mentre considerazioni in merito alla risocializzazione del condannato permettono solo correzioni marginali.

Su questo tema, la prima Corte ha, comunque, esposto in modo lineare e scevro da abuso od eccesso di potere di apprezzamento i motivi per cui, a fronte della grave colpa di RI 1, l’applicazione del principio della risocializzazione non poteva condurre a sconti di pena più significativi.

Su questo punto e a titolo abbondanziale, si sottolinea, comunque, che, nel suo gravame, il ricorrente si discosta dall’accertamento dei primi giudici - accertamento rimasto incontestato - secondo cui la presenza di RI 1 non si è rivelata indispensabile alla sopravvivenza delle sue due ditte. Accertamento che relativizza di molto le preoccupazioni espresse nel ricorso.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere disatteso.

  1. Procedendo all’applicazione dell’art. 43 CP, la Corte di prime cure, dopo avere ribadito che “la prognosi non può in generale dirsi negativa”, ha ritenuto che RI 1 deve “essere condannato ad espiare la metà della pena sospesa” poiché la sua colpa “è troppo grave per consentire ulteriori sconti” e meglio, detto in altri termini, per la prima Corte, “una pena da espiare inferiore a 18 mesi non sarebbe per nulla adeguata e costituirebbe un’inammissibile banalizzazione del comportamento, nel suo insieme, dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. XI.3.b. pag. 100).

6.1. Giusta l’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

Il cpv. 2 di detto articolo precisa che la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena, mentre il cpv. 3 precisa che la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno 6 mesi.

In concreto, in relazione alla determinazione della parte di pena da espiare, la decisione della prima Corte non appare rispettosa dei dettami dell’art. 43 CP.

In effetti, nella fissazione della durata della parte di pena da scontare e di quella sospesa, il giudice - che pure dispone di un ampio potere di apprezzamento - deve tener conto in modo appropriato della colpa dell’autore e fissare il rapporto fra le due parti di pena in modo da tenere equamente conto sia della prognosi che della colpa nel senso che quanto più la prognosi è favorevole e quanto meno l’atto appare biasimevole, tanto più grande deve essere la parte di pena sospesa (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc. 6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008, inc. 6B_513/2007, consid. 3.2).

Ora, ritenuto il riconoscimento del sincero pentimento, determinare la parte di pena da espiare nella metà della pena – cioè, nel massimo concesso dall’art. 43 cpv. 2 CP – non è giustificato nella misura in cui l’attenuante specifica riconosciuta, da un lato, rafforza il carattere favorevole della prognosi e, dall’altro, diminuisce la colpa del condannato.

In queste condizioni, tutto ben soppesato, appare equo determinare la parte di pena da scontare in 15 mesi e in 21 mesi quella sospesa condizionalmente.

7.In considerazione dell’esito del ricorso, gli oneri processuali sono a carico del ricorrente per ¾ e, per il resto, a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 400.- per ripetibili ridotte (art. 15 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili alla parte civile che, per il tramite di un legale, ha presentato osservazioni al ricorso limitate alla questione del sincero pentimento.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. il dispositivo no. 3. della sentenza impugnata è così riformato:

“ 3. Di conseguenza, RI 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:”

1.2. il dispositivo no. 4. della sentenza impugnata è così riformato:

“ L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 mesi, con un periodo di prova di 3 anni. Per il resto, è da espiare.”

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 2'000.-

sono posti per ¾ a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 400.- per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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