Incarto n. 17.2009.7

Lugano 28 aprile 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 29 gennaio 2009 da

RI 1 e nata il 10 dicembre 1963, domiciliata a patrocinata dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 febbraio 2009 dal Giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 dicembre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per avere condotto, il 18.7.2008, a __________, l’autovettura Toyota targata , sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 18.1.2007 per un periodo indeterminato,

  • infrazione alle norme della circolazione per avere, il 18 7.2008, a __________, alla guida della suddetta vettura, negligentemente urtato - nell’effettuare una manovra per parcheggiare - la vettura Hyundai targata di PL 1 regolarmente posteggiata,

  • inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, il 18.7.2008, a __________, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostile dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia, ed

  • elusione di provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, per essersi intenzionalmente opposta all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità il 18.7.2008 a __________, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto.

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per 5 anni) di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.- ed alla multa di fr. 1'200.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie. Il procuratore pubblico ha, altresì, revocato la sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 60 giorni decretata nei suoi confronti dal MP in data 24.7.2006.

B. Il 24 dicembre 2008, l’avv. PA 1 ha comunicato al Ministero pubblico di rappresentare la signora RI 1 per i fatti occorsi a __________ il 18 luglio 2008, legittimandosi con una procura datata 17 settembre 2008, ed ha chiesto di poter visionare le dichiarazioni rese dalla sua patrocinata dinnanzi alla polizia il 26 settembre 2008.

Il 2 gennaio 2009 la cancelleria del Ministero pubblico ha trasmesso all’avv. PA 1 il decreto di accusa 9.12.2008.

C. Il 7 gennaio 2009, l’avv. PA 1 ha formulato opposizione contro il decreto di accusa, precisando che la sua patrocinata ne contestava la ricezione.

D. Con sentenza del 19 gennaio 2009 il presidente della Pretura penale ha statuito sull’opposizione 7 gennaio 2009 dichiarandola intempestiva.

E. Contro tale sentenza, RI 1 ha presentato il 29 gennaio 2009 un ricorso alla CRP - trasmesso d’ufficio alla Corte di cassazione e di revisione penale – chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e l’accertamento della tempestività e ricevibilità dell’opposizione 7 gennaio 2009 al decreto di accusa 9 dicembre 2008.

Con scritto 5 febbraio 2009 indirizzato alla Corte di cassazione e revisione penale, l’avv. PA 1 ha completato il suo gravame – entro i termini di cui ai combinati disposti dell’art. 278 e 289 CPP – eccependo un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza e l’arbitrio nell’accertamento dei fatti.

F. Il 6.2.2009 il procuratore pubblico non ha formulato particolari osservazioni, postulando per la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

  1. Nel suo allegato, la ricorrente contesta l’accertamento pretorile riguardo i fatti che l’hanno portato a ritenere come notificato il decreto d’accusa, affermando – per la prima volta – di non avere mai ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata.

  2. Il primo giudice, statuendo sull’opposizione presentata il 7 gennaio 2009, ha accertato quanto segue:

  • il decreto di accusa era stato spedito con invio raccomandato alla prevenuta in data 9 dicembre 2008,

il 19 dicembre 2008 l’ufficio postale di __________ aveva ritornato al mittente la raccomandata poiché, malgrado l’avviso del 10 dicembre 2008, non era stata ritirata.

Pertanto, il giudice di prime cure ha considerato che il termine aveva cominciato a decorrere il 19 dicembre 2008 ed era scaduto il 2 gennaio 2009.

Esprimendosi, poi, a titolo abbondanziale, il primo giudice ha ritenuto che, quand’anche lo scritto 7 gennaio 2009 dovesse essere ritenuto un’istanza di restituzione dei termini, essa andrebbe respinta in quanto “la motivazione addotta non è tale da giustificare il ritardo, ritenuto oltretutto che l’accusata sapeva di avere in corso un procedimento penale e doveva attendersi di ricevere una comunicazione in merito”.

  1. Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche. Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza 29 dicembre 2004 in re A.D.O. consid. 3).

Una decisione o altro atto giudiziario intimato mediante invio raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è per contro necessario che quest'ultima la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza non pubblicata del TF del 3 luglio 2001 [2A.271/2001]; DTF 122 I 143 consid. 1).

Deve prevedere un’intimazione – ai sensi della citata giurisprudenza - colui che è parte ad un procedimento giudiziario (sentenza TF non pubblicata del 20 gennaio 2009 [6B.31/2009], consid.1; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). In ambito penale, una persona diventa parte di un procedimento penale – incombendogli quindi l’obbligo di doversi attendere l’invio di atti o decisioni giudiziarie – quando tra lei e l’autorità di perseguimento penale si instaura un rapporto giuridico di procedura penale (DTF 116 Ia 90).

Un interrogatorio da parte della polizia non basta a creare un rapporto giuridico di procedura penale con la persona interrogata. Ritenere che, in seguito all'interrogatorio, tale persona avrebbe dovuto prevedere che le sarebbero stati notificati atti giudiziari è arbitrario (DTF 116 Ia 90).

Per converso, sorge un rapporto giuridico di procedura penale con l'imputato quando gli sia comunicata l'apertura di un'inchiesta penale; tale rapporto comporta l'obbligo di ricevere le relative notificazioni (DTF 116 Ia 90)

In effetti, secondo la giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, quando è stata comunicata all'interessato l'apertura di un'inchiesta penale egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché possano essergli notificati (sentenza TF non pubblicata del 2 aprile 2007 [1B_46/2007], consid.2.4., DTF 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 123 III 492 consid. 1).

  1. Con l’opposizione presentata il 7 gennaio 2009, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, si è limitata a dire di non avere ricevuto il decreto d’accusa.

In particolare, a quel momento, essa si è ben guardata di precisare di non avere nemmeno ricevuto l’avviso di raccomandata

Pertanto, sulla scorta della verifica postale effettuata e in assenza di qualsiasi argomento che avrebbe potuto anche soltanto rendere plausibile l’esistenza, in concreto, di situazioni particolari che imponessero accertamenti istruttori supplementari, il primo giudice poteva, senza arbitrio, accertare che l’opponente non aveva ritirato l’invio raccomandato che le era stato “avvisato” (accertamento implicito) e concludere che il termine per formulare opposizione aveva cominciato a decorrere il 19 dicembre 2008.

In concreto, si sarebbero imposti ulteriori accertamenti istruttori soltanto se la ricorrente – come visto, assistita da un avvocato - avesse indicato, già al momento dell’opposizione, di non avere mai ricevuto l’avviso di raccomandata ed avesse reso verosimili situazioni tali da rendere privo di valore probatorio la ricostruzione effettuata da La Posta (Track&Trace) del percorso effettuato dalla raccomandata 98.00.659068.00030695 (cfr. doc. 7), ricostruzione da cui si deduce, in particolare, che l’avviso di ritiro (o avviso di raccomandata) è stato depositato presso il domicilio del destinatario alle ore 11.17 del giorno 10.12.2008 e che, poi, la raccomandata è stata depositata, alle ore 14.22, presso l’ufficio postale di __________ in attesa del suo ritiro.

Avanzata in questa sede, l’argomentazione è un novum e, quindi, per sua stessa natura, non può essere oggetto di valutazione nell’ambito di un ricorso per cassazione (cfr. Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; analogamente: CCRP, sentenza inc. 17.1999.61/ 62 del 18 febbraio 2000, consid. 1; inc. 17.2000.8 del 26 aprile 2000, consid. 1; inc. 17.2002.56 del 6 maggio 2003, consid. 2).

  1. Sempre per la prima volta in questa sede, la ricorrente sostiene di avere ritenuto che il suo “caso fosse chiuso” visto che dopo l’interrogatorio di polizia del 26 settembre 2008 non aveva “più sentito nulla” e, perciò, non avendo ricevuto comunicazione dell’apertura di un procedimento penale a suo carico, lei non poteva – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure – attendersi l’invio di un atto giudiziario.

A mente della ricorrente tale accertamento è determinante per il giudizio sulla tempestività dell’opposizione ritenuto come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un atto giudiziario - oggetto di un invio per raccomandata e tornato al mittente per mancato ritiro da parte del destinatario - è presunto validamente notificato solo in presenza di un preesistente rapporto giuridico tra l’autorità ed il destinatario.

In caso contrario, la citata presunzione decade con la conseguenza che l’atto giudiziario non può essere considerato validamente notificato ciò che – nel caso in esame – comporterebbe l’annullamento della sentenza pretorile in punto all’irricevibilità dell’opposizione 7 gennaio 2009.

  1. Dall’esame dell’incarto penale è stato possibile stabilire che, nel luglio 2008, RI 1 ha preso atto - in occasione del primo verbale di interrogatorio (cfr. PS 18.7.2008, pag. 2) - di essere stata denunciata dalla polizia alle competenti autorità per infrazione alla legge sulla circolazione stradale in relazione ai fatti occorsi a __________ (che hanno, poi, fatto oggetto del decreto di accusa 9.12.2008).

Lo stesso giorno, visto il suo rifiuto di sottoporsi all’esame del sangue, l’imputata ha preso atto anche delle conseguenze che un siffatto rifiuto avrebbe generato e si è dichiarata disposta ad accettare, sul piano amministrativo, la revoca della licenza di condurre per un periodo minimo di 3 mesi, in assenza di precedenti e, sul piano penale, la condanna a una pena detentiva o alla multa per l’elusione di provvedimento per accertare l’incapacità della guida (cfr. formulario di procedura in caso di rifiuto dell’accertamento di inattitudine alla giuda sottoscritto in data 19.7.2008).

Sempre in data 19.7.2008 RI 1 ha preso, altresì, conoscenza dell’esistenza di un’inchiesta preliminare di polizia a suo carico per i reati di infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e guida senza licenza di condurre o revoca in relazione all’incidente avvenuto a __________ il 18.7.2008.

La donna è, pure, stata informata della trasmissione degli atti di inchiesta al Ministero pubblico e del suo diritto di chiedere di essere sentita dal Procuratore pubblico. È stata, da ultimo, informata che in virtù dell’art. 207a CPP, il Procuratore pubblico avrebbe potuto, senza ulteriori avvisi, formulare a suo carico un decreto di accusa (cfr. formulario dichiarazione art. 207-207a CPP, sottoscritto in data 19.7.2008).

L’esistenza di una denuncia a suo carico per titolo di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale le è, poi, stata ribadita in occasione del secondo verbale di polizia del 16.9.2008, nel corso del quale, per la prima volta, RI 1 aveva finito per ammettere di avere “fatto un paio di metri in retromarcia per uscire dalla rampa” e di avere poi “giudicato ancora per 5 metri fino ad un parcheggio sul lato destro della strada” e ciò malgrado le fosse ben noto di essere in revoca e di non poter guidare (cfr. PS RI 1 18.7.2008, pag. 2).

Ciò rilevato, la censura ricorsuale deve essere respinta.

RI 1, rea confessa per almeno due dei cinque capi di imputazione che le sono stati contestati, è stata, in realtà, informata a più riprese di essere oggetto di una o più denunce penali.

Inoltre, la donna era stata puntualmente informata del fatto che il procuratore pubblico avrebbe potuto senza ulteriori avvisi emettere a suo carico un decreto di accusa.

In siffatte circostanze la ricorrente, già condannata per reati simili nel 1999 e nel 2006 ed assistita da un legale a far tempo dal settembre del 2008, non può seriamente sostenere che non sapeva dell’esistenza di un procedimento penale in corso e che poteva legittimamente pensare che il “caso era chiuso” e che, pertanto, altrettanto legittimamente non doveva attendersi l’invio di una decisione giudiziaria.

Il ricorso va, quindi, su questo punto, respinto.

  1. Alla luce dei considerandi che precedono deve essere altrettanto respinta la censura ricorsale di un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti accertati.

Il giudice di prime cure ha correttamente applicato il diritto e la giurisprudenza in materia (cfr. consid. 2) al caso in esame, concludendo per l’irricevibilità dell’opposizione 7 gennaio 2009, in quanto tardiva (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP).

Egli ha considerato a giusta ragione che il decreto di accusa 9.12.2008 era stato validamente notificato il 19 dicembre 2008, dovendo RI 1 prevedere la sua intimazione, con la conseguenza che il termine di 15 giorni per formulare opposizione era venuto a scadere il 2 gennaio 2009.

Il ricorso va, quindi, anche su questo punto, respinto.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza della ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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