Incarto n. 17.2009.6
Lugano 14 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 gennaio 2009 da
RI 1 e patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 dicembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A seguito della morte del nonno, e della madre, deceduti rispettivamente nel febbraio 1996 e nel febbraio 1998, PC 1, nato il 7 gennaio 1982, ereditò, poco più che sedicenne, un patrimonio complessivo di fr. 38'068'439.20. Solo una parte di questo patrimonio era nota alle autorità fiscali.
B. Al decesso della madre, l’allora Delegazione Tutoria del Comune di __________ (in seguito DT) intervenne a tutela degli interessi del giovane PC 1, provvedendo, con decisione 20 febbraio 1998, a designare suo tutore I. (già convivente della madre del minore).
C. Il 3 aprile 1998, il segretario della DT, intenzionato a verificare l’ammontare globale del patrimonio del pupillo, incontrò I. ed E., funzionario di __________, e, sulla base degli estratti consegnatigli, allestì l’inventario iniziale della tutela, indicando una sostanza complessiva di fr. 19'378'992.70. Tale importo, in realtà, corrispondeva all’incirca alla metà del patrimonio globale di PC 1, dato che gli estratti nelle mani di M., per decisione di F., non davano indicazione alcuna circa gli averi in nero - per un totale di fr. 20'000'000.- ca. - depositati presso la __________ (in ragione di fr. 10'000'000.- ca.) e presso __________ (in ragione di ulteriori fr. 10'000'000.- ca.).
D. Approvando l’inventario, la DT, ritenuta l’importanza del patrimonio di PC 1, fece verificare da un esperto esterno, le modalità di collocamento dei titoli. Preso atto del rapporto del perito, la DT lo sottopose, poi, all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito AVT) che, con scritto 9 luglio 1998, ritenne auspicabile che la gestione del patrimonio venisse “attribuita ad un tutore – da affiancare a quello attualmente in esercizio – con competenze specifiche nel ramo finanziario e che risponda direttamente alla DT” (scritto AVT 9.7.1998). Con risoluzione 7 ottobre 1998, la DT nominò, quindi, V. quale secondo tutore con il compito di amministrare il patrimonio del pupillo. A I. veniva confermato il mandato quale tutore ma le sue competenze venivano limitate alla rappresentanza e all’educazione.
E. Con ricorso 16 ottobre 1998, I. postulò l’annullamento della decisione della DT, proponendo quale secondo tutore (se proprio questo fosse stato ritenuto indispensabile) E. o l’allora direttore di __________, RI 1.
F. L’AVT, in riforma della risoluzione della DT, designò RI 1, in sostituzione di V., quale secondo tutore di PC 1, “con il compito e la responsabilità di gestione del patrimonio” (decisione 7.10.’98 DT).
RI 1 non fece fronte a tale mandato tanto che egli stesso ha riconosciuto “di essere stato superficiale” nell’espletamento della sua funzione. Oltre a non avere provveduto all’allestimento dell’inventario iniziale della tutela, egli non si è mai occupato né della sorveglianza né della gestione del patrimonio di PC 1, limitandosi a chiedere ai consulenti di __________, in un paio di occasioni ed in modo informale, informazioni circa lo stato dei suoi conti. Addirittura, egli non ha mai né incontrato né parlato con il suo pupillo.
G. PC 1 è divenuto maggiorenne il 7 gennaio 2000, ciò che, automaticamente, ha posto fine alla misura tutelare nei suoi confronti. Con scritto 25 gennaio 2000 della DT, i due tutori sono stati invitati ad allestire il loro rendiconto finale conformemente alle disposizioni di legge. Il 2 giugno 2000, RI 1 ha trasmesso alla DT un rapporto scritto dal seguente tenore:
“ …al momento della mia nomina non è stato allestito un inventario. In base ai documenti bancari ho potuto ricostruire lo stato del patrimonio all’8 luglio 1999 (doc. A9). Lo stesso ammontava a fr. 20'759'019.28. Al 7 gennaio 2000, giorno della scadenza del mio mandato, la situazione patrimoniale del tutelato ammontava a fr. 21'600'059.38 (doc. A). La stessa è stata ricostruita in base alla documentazione bancaria di data 30/31 maggio 2000 (doc. B-C-D). In base a questi dati, pur considerando il breve periodo del mio mandato, credo di poter affermare che il patrimonio è stato gestito in modo ottimale dalla Banca dello stato e che gli interessi del giovane PC 1 siano stati tutelati in modo egregio.”
La dichiarazione era accompagnata da una tabella che indicava lo stato dei capitali all’8 luglio 1999 e al 7 gennaio 2000, nonché dall’elenco titoli allestito da __________. Il rapporto, dunque, non riportava la parte di patrimonio non dichiarata all’erario, depositata sui conti presso la __________.
H. In data 31 luglio 2000 I. ha, da parte sua, provveduto a presentare il rapporto relativo alla sua attività quale tutore educativo e di rappresentanza, nel quale comunicava che PC 1 aveva preso atto del rendiconto finanziario e del buon operato di RI 1.
I. Con decreto d’accusa 1. settembre 2008, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di falsità in documenti per avere allestito all’attenzione della DT di __________ un falso rendiconto finale. In applicazione della pena, il PP ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 49'500.- (e meglio, a 90 aliquote giornaliere di fr. 550.-) oltre che alla multa di fr. 800.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
L. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 9 dicembre 2008, il giudice della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di falsità in documenti e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 90 aliquote giornaliere, diminuendo però il loro importo a fr. 480.-, per un totale di fr. 43'200.-. Il primo giudice gli ha, inoltre, inflitto la multa di fr. 800.-. La parte civile è stata rinviata al competente foro civile.
M. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso 10 dicembre 2008. Nella motivazione scritta, presentata il 19 gennaio 2009, RI 1 chiede di essere prosciolto da ogni imputazione e di essere dichiarato esente da spese e tasse di giustizia. Subordinatamente, egli postula il rinvio dell’incarto al giudice della Pretura penale per nuova decisione sulla commisurazione della pena. In via ancora più subordinata, egli postula la riduzione della pena pecuniaria inflittagli a 22 aliquote giornaliere di fr. 480.-.
N. La parte civile PC 1, con osservazioni 12 febbraio 2009, chiede che il ricorso di RI 1 sia dichiarato irricevibile e che, in ogni caso, sia respinto nel merito. Con scritto 3 febbraio 2009, il procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni, si rimette al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2.1. Il primo giudice ha spiegato di essere giunto a tale conclusione dopo aver ponderato attentamente tutte le risultanze dell’istruttoria. Egli ha innanzitutto ritenuto attendibile la versione fornita dal teste E. che ha più volte ribadito che il ricorrente, dopo essere entrato in carica quale tutore, si è recato da lui e gli ha chiesto se i conti in nero di __________ erano stati annunciati all’autorità tutoria. “E.” osserva il primo giudice “risulta essere pienamente credibile ed il fatto che egli in due interrogatori abbia asserito che l’accusato si sarebbe presentato in banca da lui per porre la fatidica domanda, mentre nel primo abbia sostenuto di avere ricevuto una telefonata, nulla cambia. Si tratta di un’imprecisione che non intacca in alcun modo la sostanza dell’affermazione. La versione, dopo essere stata chiarita nel 2004, è rimasta invariata. Del resto le sue deposizioni sono state lineari e coerenti dall’inizio alla fine dell’inchiesta, durata oltre 7 anni.” La versione di E. – ha continuato il primo giudice – è stata poi confermata dalle deposizioni di I. (“Penso comunque che __________, quale direttore della __________ fosse al corrente almeno dei fr. 10'000'000.- in nero depositati presso __________”) e di U. (“Come ho detto io non ho memoria e non credo che siano avvenute discussioni con RI 1 relative al nero della famiglia PC 1. Mi sembra però inverosimile che RI 1 non ne sapesse nulla dai tempi in cui era stato direttore di __________”). Inoltre – ha proseguito il primo giudice – tutta una serie di altri indizi permettono di corroborare la tesi della consapevolezza di RI 1 circa l’esistenza di conti in nero. In primo luogo, il fatto che egli, in qualità di responsabile della filiale locarnese di __________, aveva la possibilità di verificare, grazie al sistema informatico, le posizioni dei clienti all’interno dell’istituto, sicché è inverosimile che egli non si fosse mai informato su quelle di PC 1 che era il cliente più importante della banca. Poi, il fatto che tutti gli altri dirigenti di __________ – in particolare, E., U. e il neodirettore F. – sapevano dell’esistenza dei fondi non dichiarati al fisco. Inoltre – continua il primo giudice – RI 1 era stato, per molti anni e sino alla morte del cliente, il consulente del nonno del tutelato e sapeva che questi aveva scisso il suo patrimonio in una parte dichiarata ed una in nero. Questa sua consapevolezza – conclude il primo giudice – non poteva non aver indotto il ricorrente a chiedersi cosa era successo di quei soldi e se quelle posizioni erano state regolarizzate.
La tesi del ricorrente che ha sostenuto, a più riprese, di essere stato convinto che i beni di J. fossero stati oggetto di una sanatoria non ha convinto il primo giudice secondo il quale “il conto in nero aperto da T. non è stato creato dal nulla, ma è stato costituito e rimpinguato con i titoli che erano prima di proprietà di J.. Non va poi dimenticato che la relazione è stata creata già prima della morte di quest’ultimo, quando RI 1 era ancora il suo consulente personale”. Il primo giudice ha, poi, considerato che “il modo indegno” con cui RI 1 ha svolto la sua funzione di tutore “trova la sua unica spiegazione plausibile nella consapevolezza dell’esistenza di ingenti capitali non dichiarati, e nella volontà di evitare che un atteggiamento troppo indagatorio ed invadente, come quello che temevano avesse V., potesse scattivare I. ed indurlo a portar via il denaro da __________”. Sintomatico in questo senso è il fatto che il ricorrente ha assunto l’incarico di gestione senza nemmeno pretendere di avere la procura sui conti, accettando che la stessa rimanesse ad I. (persona che egli, per sua stessa ammissione, non conosceva) e addirittura senza mai incontrare il suo pupillo.
Infine, quale ulteriore elemento indiziante, il giudice della Pretura penale ha considerato che la proposta fatta all’ATV da I. e E. di nominare RI 1 come tutore si spiega soltanto con il fatto che questi “sapeva nel dettaglio quale era la situazione finanziaria di PC 1 all’interno di __________, compresi gli averi in nero, per cui non vi sarebbe stato alcun rischio che il tutore amministrativo venisse a conoscenza inavvertitamente di quest’ultimi e ne parlasse, come imposto della legge, con la DT o con l’ufficio delle tassazioni, mettendone a repentaglio la permanenza presso l’istituto e nel contempo l’ammontare, ritenuto che la sanzione fiscale sarebbe stata ingente” (sentenza, consid. 13-16 pag. 14-19).
2.2. A detta del ricorrente “è impossibile ed arbitrario sostenere e dimostrare che RI 1 sapesse dell’esistenza di soldi neri a __________”. Egli osserva che dall’assunto per cui il ricorrente, tramite il sistema informatico della banca, avesse accesso a tutti i conti dell’istituto, non si può far discendere che egli fosse a conoscenza di tutti i conti di PC 1. “Dei vari conti cifrati” - continua il ricorrente - “RI 1 non ha mai avuto la minima idea e ovviamente non conosceva i nomi di fantasia scelti dalla madre di PC 1 o da altre persone sconosciute a RI 1”. Egli continua sostenendo che è “comprovato e confermato dall’imputato a più riprese che alla morte del nonno tutti i suoi capitali in nero furono oggetto di denuncia spontanea e diventarono capitali dichiarati al fisco”.
Il ricorrente rileva, poi, che la tesi del primo giudice secondo cui egli non poteva non sapere dell’esistenza di fondi neri intestati a T. (e dunque, in seguito, al figlio, suo erede) perché la relazione bancaria presso la __________ era stata creata prima della morte di J. (e dunque sotto la sua consulenza), è smentita dal fatto che, come indica la sentenza di condanna di I. ed E., T. ha aperto i conti a __________ poco prima di morire e, quindi, quando il nonno di suo figlio era già deceduto da tempo. Per quanto concerne le deposizioni di E., il ricorrente sostiene che questi “ha affermato il falso in modo evidente” e “che si è contraddetto sulle modalità della fantomatica interpellazione di RI 1: una volta ne avrebbe fatto accenno di persona in banca, un’altra volta afferma di essere stato interpellato telefonicamente”. La conclusione del primo giudice secondo cui E. è pienamente credibile è – continua il ricorrente – arbitraria poiché contrasta con le false dichiarazioni che E. ha, a più riprese, rilasciato. RI 1 sostiene ancora di avere sempre inteso il suo ruolo come quello di un supervisore della gestione patrimoniale dei fondi di PC 1 (gestione operata __________ in regime di “private banking”). Egli “non poteva quindi conoscere l’esatta consistenza del patrimonio del pupillo”. Del resto, “nessuno gli ha mai chiesto di accertarla una volta entrato in carica. Neppure egli riteneva di dover fare accertamenti in merito e che ciò rientrasse nei propri compiti”. Infine, il ricorrente sostiene che il fatto di non aver messo in atto delle ricerche sugli averi in nero del pupillo presso tutte le sedi di __________, non può costituire un indizio sulla sua consapevolezza dell’esistenza degli stessi, perché un tale ragionamento non terrebbe conto del suo convincimento sul suo ruolo e la sua funzione (ricorso, pag. 8-13).
2.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).
2.4. Le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere accertato che RI 1 sapeva dell’esistenza dei conti di PC 1 non dichiarati al fisco e depositati presso la __________ resistono alle censure d’arbitrio proposte dal ricorrente.
Per quanto attiene alla prima censura, relativa alla sua facoltà di accedere tramite il sistema informatico della banca ai conti di tutti i clienti, il ricorrente (oltre a ribadire di mai avere avuto conoscenza dei conti cifrati della madre di PC 1, ciò che rappresenta semplicemente il suo punto di vista) si limita ad osservare che sarebbe stato comprovato e confermato che, alla morte di J., i suoi averi erano stati dichiarati al fisco. Egli non ha però saputo minimamente sostanziare la sua tesi che, proposta in questi termini, deve essere dichiarata inammissibile. Relativamente alla seconda censura, si può anche seguire il ricorrente quando sostiene che la relazione bancaria di __________ era stata creata dopo la morte di J. e, dunque, non sotto la sua diretta consulenza. Il ricorrente dimentica, però, che questa censura (come del resto la prima) si riferisce semplicemente ad uno degli elementi indizianti che il primo giudice ha chiamato a sostegno della prova principale della sua consapevolezza dei fondi in nero di PC 1, ovvero la deposizione del teste E..
La fondatezza del rimprovero relativo alla non pertinenza dell’elemento ritenuto dal primo giudice non basta, dunque, a rendere arbitrario l’accertamento della conoscenza di RI 1 dei conti in nero.
La censura d’arbitrio relativa alla valutazione di credibilità della deposizione del teste E. proposta dal ricorrente è, in parte, irricevibile. Non basta, infatti, a motivare una censura d’arbitrio riguardo il giudizio di attendibilità di un teste affermare in modo apodittico – cioè senza sostanziare né spiegare esattamente in quale occasione e in merito a cosa ciò sarebbe avvenuto – che il testimone ha rilasciato altre false dichiarazioni.
Al ricorrente incombeva di illustrare i motivi che, a suo parere, evidenziano il preteso errore di valutazione, e meglio lo sbaglio o la mancanza qualificata che rendono il ragionamento del primo giudice non solo errato, ma indifendibile.
Il ricorso è, su questo punto, lungi dall’adempiere simili requisiti, data la sua palmare indole appellatoria.
Per contro, la censura ricorsuale secondo cui E. non può, senza arbitrio, essere ritenuto credibile in ragione del cambiamento delle sue versioni deve essere respinta poiché il primo giudice ha spiegato in modo sufficiente e sostenibile perché il cambiamento di versione di E. sulle circostanze in cui RI 1 gli ha chiesto dei conti in nero (al telefono o durante un incontro in banca) non è suscettibile di inficiarne la credibilità nella misura in cui ha sottolineato che si tratta, comunque, soltanto di un’imprecisione su una questione di dettaglio “che non intacca in alcun modo la sostanza dell’affermazione” ed ha rilevato che, al di là di questo dettaglio (peraltro chiarito nel 2004), la deposizione di E. è rimasta costante, lineare e coerente “dall’inizio alla fine dell’inchiesta, durata oltre 7 anni.” Con la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui egli aveva sempre inteso il suo ruolo come quello di un supervisore, il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, dimenticando che in un ricorso per cassazione occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti sia viziato da errore qualificato. Così proposta, la censura deve essere dichiarata inammissibile. Lo stesso vale per l’ultima censura proposta da RI 1. Qui il ricorrente palesemente si confonde dato che il primo giudice, imputandogli di non aver messo in atto ricerche sugli averi in nero del pupillo, fa semplicemente un ragionamento legato all’esistenza (perlomeno) del dolo eventuale (cfr. sentenza, consid. 17 pag. 19), senza nulla dedurre in punto alla sua consapevolezza dei fondi in nero. Pertanto, nella misura in cui sono ammissibili, le censure d’arbitrio proposte dal ricorrente, devono essere respinte.
3.1. Per quanto attiene all’aspetto oggettivo del reato di cui all’art. 251 CP, il primo giudice, dopo averne illustrato gli elementi costitutivi, ha concluso che “il rapporto finale 2 giugno 2000 allestito dal prevenuto – composto dallo scritto accompagnatorio, dall’elenco titoli comparativo e dagli attestati bancari – rappresenta senza ombra di dubbio un documento con forza probatoria accresciuta, indipendentemente dal fatto che sia stato usato un formulario ufficiale o meno. L’utilizzazione di quest’ultimo non era – e non è nemmeno attualmente, dopo la revisione del diritto tutorio cantonale del 2001 (…) – presupposto indispensabile”. “Non è vero” continua il primo giudice “contrariamente a quanto asserito dall’imputato, che manca la controfirma del co-tutore I. . In effetti questi, con il suo scritto del 31 luglio 2000 ha confermato di aver visionato il rendiconto di RI 1 e lo ha ratificato, cosa che, a sua detta, avrebbe fatto pure il pupillo”.
Riguardo la dichiarazione di completezza mancante (che la difesa riteneva presupposto essenziale di un rapporto di fine tutela) il primo giudice ha osservato che essa “non è indispensabile e la sua mancanza non sminuisce affatto il valore dell’atto. Un tutore è tenuto, per legge, ad agire in maniera limpida e rispettosa dei suoi obblighi verso le autorità di riferimento (DT e AVT): non deve apporre alcuna attestazione esplicita che quanto egli dichiara nei rapporti e rendiconti rappresenta il patrimonio integrale, poiché egli è obbligato a dichiarare tutto e si presuppone che lo faccia” (sentenza, consid. 11 pag. 13).
3.2. Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che il rapporto da lui inviato alla DT “è sicuramente un suo documento personale, ma non un rendiconto secondo il diritto tutorio”. “Per diventare vincolante” continua il ricorrente “il rendiconto avrebbe dovuto essere firmato da entrambi i tutori e dal tutelato stesso diventato maggiorenne, come il CCS impone”. Secondo RI 1 non è sostenibile, come invece ritenuto dal primo giudice, che I. e PC 1, tramite il rapporto morale, abbiano di fatto ratificato anche la sua relazione. “Se così fosse” - rileva il ricorrente - “ I. sarebbe sicuramente stato condannato per ripetuta falsità in documenti per l’allestimento di entrambi i documenti e non solo per il primo”.
Su questo aspetto, RI 1 osserva ancora che I., in realtà, si è “limitato a comunicare che accetta e condivide l’operato del secondo tutore senza ratificare o approvare alcunché con riferimento allo specifico documento consegnato da RI 1”. Inoltre - continua il ricorrente – nel suo scritto I. non ha indicato che PC 1 aveva “approvato”, come verbalizzato dalla DT, il rapporto di RI 1, ma semplicemente che ne aveva “preso atto”. Il ricorrente rileva, poi, come il suo rendiconto non conteneva tutte le componenti essenziali e necessarie ad adempiere lo scopo dell’operazione di chiusura della tutela (l’inventario iniziale, l’inventario finale, la contabilità completa e il rapporto morale). Il documento, dunque, “non era idoneo ad attestare né fatti veri, né fatti non veri: doveva essere completato, o meglio essere rifatto”. Inoltre - spiega RI 1 - “secondo il diritto tutorio è tenuto ad allestire un rendiconto finale solo chi ha preso in precedenza la responsabilità di allestire un inventario d’apertura. Nel caso che ci occupa questa procedura imperativa non è stata rispettata e non è stata imposta dall’autorità tutoria. RI 1 non ha mai visto l’inventario iniziale allestito da I. e E.”. Il suo inventario, dunque, non può essere ritenuto valido. Oltretutto - osserva ancora il ricorrente - il suo non era “un inventario di chiusura completo, riconoscibile come tale: mancavano tutti gli altri elementi del patrimonio: i beni immobili, i beni mobili, il mobilio, i veicoli, i gioielli ereditari”. Pertanto, la DT non avrebbe dovuto ratificarlo, ma avrebbe dovuto chiederne il completamento o il rifacimento e, perlomeno, essa avrebbe dovuto rendersi conto che lo stesso si riferiva solo a quanto egli aveva supervisionato, cioè i conti deposito di PC 1 (ricorso, pag. 16-22). Infine, per quanto attiene al contenuto del documento, il ricorrente rileva che il rapporto consegnato da RI 1 alla DT non contiene l’affermazione che gli averi indicati nell’estratto del deposito titoli e nell’estratto-conto d’appoggio costituivano tutto il patrimonio del pupillo. Esso, pertanto, è “fedefacente per quanto contiene e conferma” (ricorso, pag. 17).
3.3.a. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti (falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica). Il reato di falsità in documenti può essere commesso anche per omissione (cfr. DTF 91 IV 6, 121 IV 216).
b. Uno scritto è un documento solo se è destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) di uno scritto risulta dalla legge o dalla sua natura e dal suo senso. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 110 cpv. 4 CP n. 28). Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 241 e seg.; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251 CP n. 8): in questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30 con riferimento alla dottrina austriaca).
c. Nel caso del falso ideologico (che qui ci occupa), la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002, ad art. 251 n. 8, ad art. 251 CP n. 119 e riferimenti; DTF 132 IV 15, 129 IV 134). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag. 339). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato solo quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite o profitti, inventario, cfr. anche Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto la cui posizione è analoga a quella di un garante (cfr. Boog, op. cit., ad art. 251 CP n. 48 e segg; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il TF ha già avuto modo di stabilire che l’inventario redatto da un tutore costituisce un documento con valore probatorio accresciuto: l’obbligo di compilare l’inventario dei beni del pupillo ha quale finalità quella di fornire una base di controllo per l’autorità tutoria sui rapporti che il tutore presenterà nel corso dell’esercizio della tutela ed è uno strumento necessario per valutarne le responsabilità nella gestione dei beni del pupillo (cfr. DTF 121 IV 216; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friborgo 1992, §8 n. 27 e segg.).
3.4. In concreto il “rapporto di fine tutela” del 2 giugno 2000, trasmesso da RI 1 alla DT, rappresenta, a non averne dubbi, un documento con valore probatorio accresciuto, destinato e atto (giusta l’art. 451 CCS) a provare la situazione patrimoniale del pupillo alla fine della tutela. Di certo questa sua attitudine non può essere messa in discussione dal fatto che il rendiconto presentato da RI 1 alla DT non è stato sottoscritto dal co-tutore I. e dal pupillo. Da un lato, il diritto tutorio (cfr. l’art. 413 cpv. 3 CCS) prevede semplicemente “che il tutelato che ha compiuto i sedici dev’essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti” e non che la sua sottoscrizione sia presupposto di validità. D’altro, quando ciò non fosse, in applicazione di quanto sopra (cfr. DTF 81 IV 241 e seg.; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4 CP n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251 CP n. 8), la (pretesa) mancanza di un presupposto formale o materiale di validità non basterebbe a togliere ad uno scritto avente valore probatorio il suo carattere di documento.
Irrilevante, sulla questione, è l’argomento ricorsuale relativo alla condanna di I..
L’attitudine del rendiconto in questione a provare la situazione patrimoniale di PC 1 non può essere messa in dubbio nemmeno dal fatto che esso non contemplava l’inventario iniziale giusta l’art. 398 CCS. A prescindere da un vero e proprio inventario iniziale ai sensi del CCS (che la DT, in possesso di quello di M., non aveva più richiesto a RI 1 al momento della sua nomina), infatti, il ricorrente ha comunque ricostruito nel suo rendiconto la situazione patrimoniale di inizio tutela (cfr. allegato A), sicché il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, non era privo di una sua componente essenziale. Di conseguenza, cade nel vuoto anche la censura (peraltro vaga e non supportata da puntuali riferimenti al CCS) per cui l’inventario non poteva essere ritenuto valido vista la mancanza di identità tra l’estensore dell’inventario iniziale e quello dell’inventario finale. Per quanto attiene alla censura secondo cui l’inventario non riportava tutti gli elementi del patrimonio, si osserva che effettivamente, il rendiconto era, sotto quest’aspetto, lacunoso, in quanto non contemplava tutte le poste attive e passive come richiesto dal diritto tutorio (cfr. Guida per le commissioni tutorie regionali pubblicato dalla Sezione enti locali, Ufficio di vigilanza sulle tutele, circolare 2, pag. 2 e 6 su rinvio). Tuttavia, a prescindere dalla sua validità in ambito civile – o meglio, a prescindere dalla sua completezza – , il rendiconto (peraltro dettagliato in punto alle poste del patrimonio, i titoli, oggetto delle omissioni) ha creato l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante, tant’è che esso è stato regolarmente approvato dalla DT. Dal profilo penale questo basta perché il documento sia considerato atto a provare quanto in esso dichiarato e, dunque, per configurare il reato di cui all’art. 251 CP. In merito all’ultima censura di RI 1, ovvero alla mancanza della dichiarazione di completezza che sola renderebbe il rendiconto “fedefacente”, si rinvia a quanto osservato dal primo giudice, ricordando al ricorrente che il suo obbligo di allestire un conto di chiusura finale completo risulta direttamente dalla legge (cfr. art. 451 CCS e art. 21 cpv. 1 Regolamento d'applicazione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 - 29 novembre 2000) e che, pertanto, il carattere di documento del rendiconto finale – e meglio, il suo elevato valore probante – non necessita di ulteriori dichiarazioni da parte del tutore.
In concreto al tutore RI 1, indipendentemente dalle sue personali convinzioni, incombeva anche l’allestimento, a tutela del patrimonio del pupillo, di un rendiconto completo ai sensi del diritto tutorio.
5.1. Il primo giudice, dopo aver spiegato che RI 1 ha agito “in piena consapevolezza di quanto stava facendo”, ha rilevato come lo stesso abbia falsificato il rendiconto “con la volontà di tenere la DT di __________ all’oscuro e quindi d’ingannarla”. Per quanto attiene all’intenzionalità di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, il primo giudice ha osservato che “l’accusato non ha agito a fini egoistici, quindi per ottenere un guadagno personale: il suo intendimento è sempre stato quello di impedire che __________ perdesse un cliente importante” ed ha precisato che “l’indebito vantaggio consiste (…) nell’aver evitato che il pupillo dovesse riversare allo Stato parte del suo capitale nascosto. Di riflesso vi è pure stato un illecito vantaggio per __________ che, grazie a questo modo d’agire, avallato dai suoi dirigenti, ha potuto mantenere il cliente e lucrare tramite i suoi averi”. Il primo giudice, infine, in risposta all’eccezione sollevata dalla difesa per cui un vantaggio di natura fiscale non è tutelato dall’art. 251 CP, ha precisato come la falsità in documenti commessa allo scopo di eludere un tributo ricada sotto il diritto penale e non sotto quello fiscale, laddove il documento serve, obiettivamente anche a fini non fiscali, come avvenuto con il rendiconto finale oggetto della vertenza, indirizzato in primo luogo all’autorità tutoria (sentenza, consid. 17-18, pag. 19-20).
5.2. RI 1 sostiene che egli non aveva intenzione d’ingannare. “Per ingannare qualcuno” – spiega – “bisogna agire con un minimo di astuzia o quantomeno di circospezione” mentre lui – continua – ha trasmesso alla DT “quanto lui riteneva dovesse riguardare la propria attività, senza avere alcun elemento di sospetto e senza neppure lontanamente pensare di dover occultare qualcosa e trarre in inganno il tutelato o la DT.” Per quanto attiene all’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, il ricorrente rileva che per PC 1 l’”indebito profitto” poteva consistere unicamente nel risparmio d’imposte sugli averi in nero. “Tuttavia”
5.3. Dal profilo soggettivo la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad art. 251 CP n. 86). L’art. 251 CP presuppone, poi, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216, 223; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 172). L’intenzione di ingannare è ammessa, quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità o sulla veridicità del documento, con lo scopo di fargli assumere un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251 CP n. 88). Il reato esige, inoltre, che l'autore agisca con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 173 e segg.; DTF 121 IV 216 consid. 2 pag. 220). Se con il documento falsificato l’autore persegue unicamente una riduzione illegale del carico fiscale, l’art. 251 CP non è applicabile e l’autore sarà punito solo in funzione delle speciali norme del diritto fiscale (DTF 108 IV 180). Il Tribunale federale ha però avuto modo di specificare che, qualora l'autore non perseguiva solo un vantaggio fiscale, ma si proponeva anche di utilizzare i documenti in un ambito diverso da quello fiscale, o perlomeno accettava l'eventualità di un simile utilizzo (oggettivamente possibile), allora tra il reato fiscale e quello di falsità in atti del diritto penale ordinario sussiste concorso perfetto. Chi, ad esempio, redige in modo inesatto il bilancio di una società anonima accetta, di regola, il suo impiego non solo nei rapporti con le autorità fiscali, ma pure in ambito non fiscale ritenuto che un'effettiva trasmissione dei documenti a terzi non è necessaria (cfr. DTF 133 IV 303, 122 IV 25).
5.4. In concreto, contrariamente alla tesi ricorsuale, l’intenzione di ingannare di RI 1 emerge, con evidenza, dai fatti nella misura in cui egli, pur sapendo della loro esistenza (cfr. consid. 2), non ha indicato nel suo rapporto i conti in nero di PC 1. Dalla mancata indicazione di tali averi nonostante la conoscenza della loro esistenza non si può che concludere – poiché è l’evidenza stessa – che RI 1 voleva sottacere alla DT l’esistenza di tali conti e, quindi, voleva ingannare la DT sulla reale consistenza del patrimonio del tutelato.
Non sono votate a miglior sorte le argomentazioni del ricorrente inerenti l’asserita esistenza dell’intenzione di conseguire esclusivamente vantaggi fiscali.
Il primo giudice ha ritenuto che l’intenzione di RI 1 era, non soltanto, quella di permettere al tutelato di continuare a nascondere al fisco una parte consistente del patrimonio, ma anche e soprattutto quella di favorire l’istituto di credito per il quale aveva lavorato fino a pochi mesi prima, nel senso di fare in modo che __________ potesse mantenere il suo cliente più facoltoso.
Ma, soprattutto, quel che conta ed è qui rilevante è il fatto che il principale indebito vantaggio che, nei fatti, RI 1 ha dimostrato di volere conseguire era di impedire all’autorità tutoria di verificare il modo in cui era stata gestita quella parte di averi di PC 1 che non era stata notificata.
Ritenuto, dunque, come non si possa dignitosamente sostenere che il rendiconto incompleto sia stato redatto e utilizzato unicamente per ottenere dei vantaggi fiscali (cfr. DTF 133 IV 303, 122 IV 25) e considerata altresì la palese intenzione di ingannare, il giudizio di primo grado che ha ritenuto realizzati, oltre che i presupposti oggettivi, anche quelli soggettivi del reato di cui all’art. 251 CP, non può essere censurato.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
6.1. Nella valutazione della pena, il primo giudice ha ritenuto a carico dell’accusato il cinismo che lo ha portato a mettere gli interessi della banca al di sopra di tutto (anche della legge), il fatto che egli ha agito in veste di tutore, di una persona quindi cui lo Stato affida la protezione di persone in difficoltà, la leggerezza con cui ha affrontato l’esecuzione del mandato (o meglio, il fatto che egli non ha fatto fronte a tale mandato), lo sprezzo nei confronti dell’autorità e l’entità delle malversazioni che l’imputato ha favorito con il suo comportamento illecito. “Neppure l’atteggiamento processuale del signor RI 1 e quello da lui assunto nel corso dell’istruttoria giocano a suo favore” – ha rilevato ancora il primo giudice – “egli ha infatti sempre mentito ove poteva e si è rifiutato di rispondere quando le sue menzogne, costituendo falsa testimonianza, avrebbero potuto essere sanzionate penalmente”. Dopo aver rilevato l’incensuratezza di RI 1 e il fatto che egli non ha agito per un vantaggio personale, il primo giudice ha ravvisato, nella fattispecie, quale ulteriore fattore attenuante, una violazione del principio di celerità. In applicazione della pena, il primo giudice ha confermato la sanzione formulata nel decreto d’accusa, osservando come “il reato, vista la sua gravità, avrebbe meritato di essere sanzionato con una pena ben superiore, ma la violazione del principio della celerità ne impone una sensibile riduzione” (sentenza, consid. 20-22 pag. 21-22).
6.2. Il ricorrente ha rimproverato al primo giudice di aver confermato la sanzione proposta nel decreto d’accusa nonostante abbia riconosciuto la violazione del principio di celerità e abbia ammesso il falso ideologico riferito ad un importo di soli 10 milioni di franchi (per di più commesso solo per dolo eventuale) a fronte dei 20 milioni prospettati nel decreto d’accusa. Il ricorrente ha, poi, sostenuto che la sentenza impugnata contempla quali aggravanti delle semplici ipotetiche deduzioni del primo giudice, quali la sua partecipazione ad un’intesa sotterranea con I. e E. a danno di PC 1, la sua astuzia a proporre un’immagine di sé ad hoc, il suo sprezzo nei confronti dell’autorità. Il ricorrente, infine, rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente considerato come aggravante il fatto che egli ha fatto uso del diritto di non rispondere (ricorso, pag. 22-25).
6.3. La commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77,127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata, innanzitutto, secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e secondo la reprensibilità dell’offesa. A questo proposito si osserva che nel reato di falsità in documenti, contrariamente a quanto accade nei reati contro il patrimonio, il grado di lesione del bene giuridico protetto non è determinato dall’importo su cui vertono le false indicazioni contenute nel documento o omesse dallo stesso. Il reato di cui all’art. 251 CP, infatti, non protegge il patrimonio, ma la comune sicurezza e la comune affidabilità nell’utilizzo dei documenti come mezzi di prova (Boog, op. cit., ad vor art. 251 CP n. 5). Sarà dunque piuttosto il significato che il documento riveste in ambito giuridico a determinare se l’offesa del bene giuridico è più o meno grave. La colpa è, poi, valutata considerando i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. L’art. 47 cpv. 2 CP riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 47 CP n. 4) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).
6.4. In concreto, le censure ricorsuali sono infondate ritenuto che la pena inflitta – che non si pone fuori dal quadro edittale – è stata commisurata in applicazione dei principi definiti dall’art 47 CP e non può essere ritenuta eccessivamente severa al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.
Irrilevante è il fatto che essa corrisponda a quella proposta dal procuratore pubblico nel decreto d’accusa. Da un lato, il giudice, nella commisurazione della pena, non è in alcun modo tenuto alla proposta dell’accusa ma soltanto al principio secondo cui la pena inflitta deve essere adeguata alla colpa del condannato. D’altro lato, nel suo giudizio, il pretore ha spiegato, senza incorrere in violazione dei principi che governano questo tema, le ragioni per cui egli ha considerato che la pena proposta dal procuratore fosse troppo mite per rapporto alla colpa di RI 1 e per cui, quindi, nonostante l’accertata violazione del principio di celerità (peraltro, ritenuta anche dal procuratore pubblico a pag. 2 del suo DA) e nonostante il ridimensionamento dell’importo di patrimonio nascosto rispetto a quanto considerato nel DA, abbia ritenuto di non dovere infliggere una pena inferiore.
In particolare, va rilevato che la tesi ricorsuale secondo cui la conferma della sanzione proposta con il decreto d’accusa non regge in considerazione del dimezzamento del “valore economico” delle omissioni di informazione imputate a RI 1 è del tutto infondata: non soltanto in ragione di quanto appena indicato, ma anche perché nel reato di cui all’art. 251 CP la gravità della lesione del bene giuridico protetto (quindi, la gravità del reato e, di riflesso, della colpa) non è data tanto dall’importo su cui vertono le false indicazioni o le indicazioni omesse, ma piuttosto dal valore cui viene attribuito al documento falsificato. Ora, che il patrimonio non indicato nel rendiconto steso da un tutore all’attenzione dell’autorità tutoria sia di 10 o 20 milioni non è determinante. Ciò che conta è che il documento, sia come sia, era teso ad ingannare la DT sull’entità di un patrimonio che il ricorrente era tenuto per legge a tutelare, ciò che, di per sé, rappresenta una grave lesione della sicurezza e dell’affidabilità dei documenti cui deve poter essere riconosciuto un elevato valore probatorio. Nemmeno giova al ricorrente l’assunto secondo cui egli avrebbe commesso il reato “solo per dolo eventuale”: in realtà, il primo giudice, dopo minuziosa ed esaustiva spiegazione (sentenza, consid. 13-16 pag. 14-19), ha accertato che RI 1 sapeva dell’esistenza dei conti in nero del pupillo e che, dunque, egli ha agito in piena consapevolezza di quanto stava facendo, ovvero con dolo diretto. L’osservazione del primo giudice secondo cui ”il prevenuto avrebbe comunque sia agito per dolo eventuale” (sentenza, consid. 17 pag. 19) ha, evidentemente, funzione abbondanziale, fermo restando il ruolo prioritario dell’accertamento del dolo diretto del condannato.
In merito alle aggravanti che il ricorrente sostiene essere “semplici ipotetiche deduzioni del primo giudice”, poi ,si osserva che, tra quelle elencate da RI 1, soltanto lo sprezzo nei confronti dell’autorità è stato effettivamente ritenuto dal primo giudice (sentenza, consid. 20 pag. 21) in una valutazione scevra da arbitrio, viste le circostanze concrete e, in particolare, il modo in cui RI 1 ha esercitato (o meglio, non ha esercitato) la sua funzione di tutore dimostrando, nei fatti, un totale disprezzo degli obblighi che comportava l’importante funzione conferitagli dall’autorità.
Infine, cade nel vuoto anche la censura secondo cui il pretore avrebbe considerato, in spregio ai principi costituzionali, come aggravante il fatto che egli ha fatto uso del suo diritto di non rispondere e il fatto che egli non ha ammesso le sue responsabilità. In realtà, contrariamente a quanto da lui sostenuto, il primo giudice non ha ritenuto il suo atteggiamento processuale quale circostanza aggravante la sua colpa ma ha semplicemente rilevato – correttamente – che il suo atteggiamento durante l’istruttoria e il dibattimento “non ha giocato a suo favore” (sentenza, consid. 20 pag. 21), nel senso che RI 1 non ha avuto un comportamento processuale tale da configurare una circostanza attenuante.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC 1 fr. 800.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.