Incarto n. 17.2009.51
Lugano 25 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 7 settembre 2009 da
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 luglio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Da marzo 2004 RI 1 ha lavorato in qualità di sostituto del gerente presso il __________. Nel giugno 2005 egli, pur continuando l’attività presso il ristorante __________, ha assunto la gerenza del motel __________.
B. Il 31 agosto 2006, nel corso di un’ispezione del motel, la polizia cantonale ha riscontrato la presenza di sedici donne straniere dedite alla prostituzione, ancorché sprovviste del regolare permesso di lavoro.
C. Con decreto d’accusa 30 ottobre 2006, il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere favorito il soggiorno di almeno 16 cittadine straniere, mettendo loro a disposizione come alloggio le camere del Motel __________ previo pagamento di fr. 130.- al giorno (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di contravvenzione alla citata legge federale per avere, sempre nella sua qualità di gerente, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera, mettendo loro a disposizione un alloggio previo pagamento di fr. 130.- giornalieri (art. 24 cpv. 4 LDDS).
In applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 3’000.-.
D. Facendo seguito all’opposizione interposta dal prevenuto al decreto d’accusa, con sentenza 19 aprile 2007, il presidente della Pretura penale ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione alla LDDS mentre lo ha dichiarato autore colpevole di contravvenzione a tale legge, condannandolo alla multa di fr. 3’000.-.
E. Statuendo sui ricorsi del prevenuto e del sostituto procuratore pubblico, con sentenza 16 settembre 2008, la CCRP ha annullato i dispositivi di condanna, rispettivamente di assoluzione di RI 1, dichiarandolo autore colpevole di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS, prosciogliendolo dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS e rinviando gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. CCRP inc. n. 17.2007.28/29).
F. Il Tribunale federale, con sentenza 11 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da RI 1 avverso il giudizio della CCRP, ritenuto come lo stesso non rappresenti una decisione finale né una decisone parziale ed, in ogni caso, difettando i requisiti per impugnare una decisione pregiudiziale o incidentale.
G. Con sentenza 27 luglio 2009, pertanto, la giudice supplente della Pretura penale ha proceduto ad una nuova commisurazione della pena, condannando RI 1 alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – di fr. 10'800.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di
fr. 120.-), alla multa di fr. 1000.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 8 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
H. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 20 aprile 2007. RI 1, nella sua motivazione scritta, presentata il 7 settembre 2009, chiede, in via principale, di essere prosciolto dal reato ascrittogli, in via subordinata, che gli atti siano ritornati alla Pretura penale affinché provveda ad emanare un giudizio unico sulla colpevolezza e sulla pena e, in ulteriore subordine, che la pena pecuniaria inflittagli venga ridotta ad un massimo di 30 aliquote giornaliere di fr. 60.- cadauna. Inoltre egli chiede che la tassa di giustizia di cui al punto 3. del dispositivo della sentenza impugnata sia ridotta a fr. 200.-.
I. Con osservazioni 13 ottobre 2009, il procuratore pubblico si rimette integralmente al giudizio di questa Corte.
Considerato
in diritto: 1. RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura giusta l’art. 288 lit. b CPP.
1.1. In particolare il ricorrente sostiene che il giudice della Pretura penale, in ragione della sentenza del Tribunale federale dell’11 giugno 2009, avrebbe dovuto emanare una “decisione completa, ovvero un giudizio che statuisse sia sulla colpevolezza dell’accusato che sulla pena” e non dare seguito pedissequamente alle istruzioni della CCRP, limitandosi a giudicare della pena da infliggere. A detta di RI 1 la situazione per cui ad ora si è in presenza di una decisione della CCRP che statuisce sulla colpevolezza, modificando la pregressa decisione pretorile, e una decisione della Pretura penale che decide in merito alla pena, vìola la giurisprudenza federale, “in quanto ancora una volta, il giudizio sulla pena è stato dissociato dal giudizio sulla colpevolezza”. Il ricorrente osserva, ancora, come nell’ambito del dibattimento, la giudice supplente della Pretura penale non gli ha concesso la possibilità di presentare delle osservazioni relative al merito del reato “in quanto a mente della medesima tale questione era già stata decisa definitivamente”, ciò che in realtà - ritiene RI 1 - “non è affatto il caso”. A detta del ricorrente, pertanto, già solo a causa dell’assenza di una decisione che statuisca contemporaneamente sulla colpevolezza e sulla pena, “la decisione della Pretura penale deve essere annullata e l’incarto ritornato al giudice di prime cure per un nuovo giudizio” (ricorso, pag. 5-6).
1.2. Secondo l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito. In quest’ultimo caso, l’autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis art. 273ter vPP che mantiene la sua validità anche sotto l’egida della nuova LTF, cfr. messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche CCRP sentenza del 19 aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1). In concreto, la giudice supplente della Pretura penale era dunque tenuta a conformarsi a quanto stabilito da questa Corte con decisione 16 settembre 2008 in merito alla colpevolezza del ricorrente e ad emettere un nuovo giudizio unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. inc. 17.2007.28/29, dispositivo).
È dunque a torto che il ricorrente, appellandosi peraltro ad una giurisprudenza inesistente, pretende che la giudice supplente della Pretura penale dovesse statuire contemporaneamente sulla sua colpevolezza e sulla sua pena.
A prescindere dalla questione di sapere se il preteso vizio procedurale è stato eccepito “non appena possibile” (cfr. art. 288 lit. b CPP), il ricorso deve, qui, pertanto essere disatteso.
Il ricorrente si diffonde, poi, in una lunga serie di considerazioni con le quali intende contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa Corte nella sua decisione 16 settembre 2008 (ricorso, pag. 6-14). Sennonché egli, così argomentando, omette di considerare che, come visto al considerando precedente, la sentenza del giudice della Pretura penale impugnata verteva (e doveva vertere) unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede e che, dunque, solo questi aspetti potevano essere fatti oggetto della presente procedura di ricorso. Ne discende che le censure del ricorrente relative all’applicazione, da parte di questa Corte, dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, devono essere dichiarate irricevibili. Se del caso, esse potranno essere ripresentate al Tribunale federale dopo l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).
RI 1 contesta, inoltre, il nuovo giudizio della giudice supplente della Pretura penale sulla commisurazione della pena pecuniaria.
3.1. Commisurando la pena da infliggere a RI 1, la giudice supplente ha, dapprima, rilevato che la colpa del ricorrente “va considerata grave, alla luce della sua posizione di garante legata alla sua attività di gerente del locale pubblico in questione”. In questa sua attività - continua il primo giudice - “egli ha violato gli obblighi di garantire l’igiene, l’ordine, la quiete e il buon costume dell’esercizio pubblico e delle immediate vicinanze, omettendo di notificare alle autorità il fatto che persone straniere, che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione, vi esercitavano un’attività lucrativa (art. 53 cpv. 1 LEP e 89 RLE)”. Quale ulteriore fattore a sostegno del suo giudizio di grave colpa, il primo giudice ha, poi, ritenuto la violazione da parte del ricorrente della legislazione sugli esercizi pubblici, in particolare dell’art. 82 RLE secondo cui “il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore”. A detta del primo giudice, la violazione è stata commessa poiché RI 1, contemporaneamente all’attività di gerente al Motel __________, esercitava la sua professione di sostituto gerente presso il Ristorante __________ e, pertanto, “non era presente sul posto di lavoro, se non un paio di ore ogni due o tre giorni”, non essendo di conseguenza in misura di ossequiare gli obblighi citati e posti a fondamento della sua posizione di garante”. La giudice supplente ha inoltre considerato, quali aggravanti, il fatto che il ricorrente ha agito per scopo di lucro (conseguendo, oltre al salario percepito da __________, un reddito aggiuntivo di fr. 3'000.-), la circostanza per cui l’attività di gerente del motel – e dunque il reato – è stato reiterato per un lungo periodo (un anno e due mesi) e il fatto che RI 1 sapesse che la struttura era adibita a postribolo, avendo egli regolarmente notificato la presenza delle ragazze ospiti del suo locale. Il primo giudice ha, poi, osservato che il fatto che il ricorrente abbia ottenuto il certificato di gerente negli anni ottanta non può costituire un’attenuante, “non potendo e dovendo egli esimersi dall’aggiornarsi ed informarsi su ciò che la sua attività comportava”. Ciò precisato, la giudice supplente della Pretura penale, dopo aver ancora ritenuto l’incensuratezza del prevenuto, ha concluso che la pena di 90 aliquote giornaliere proposte dal procuratore pubblico “appare adeguata e merita qui conferma, unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il periodo di due anni” (sentenza, consid. 6 pag. 5-6).
3.2. Sulla commisurazione della pena, il ricorrente rileva innanzitutto che “la giudice supplente ha commesso un errore concettuale, considerando la sua colpa più grave a causa della violazione del suo dovere di garante”. La violazione di un dovere di garante - spiega RI 1 - è, infatti, “una condizione oggettiva del reato affinché sia possibile individuare una commissione per omissione (...). Considerare che l’aver realizzato una delle condizioni oggettive del reato costituisca un elemento della valutazione soggettiva della colpa è errato. La forchetta di pena prevista per il reato in questione già tiene conto della sua realizzazione oggettiva, pertanto gli elementi oggettivi del reato non vanno presi in considerazione nell’ambito della valutazione soggettiva della colpa del reo” (ricorso, pag. 14-15 pto. 3.1-3.2). A mente del ricorrente, poi, è a torto che il primo giudice ha ritenuto quale aggravante della colpa, la violazione da parte sua dell’art. 82 RLE che gli imponeva una presenza giornaliera nel motel. Come si evince chiaramente dalla sentenza 19 aprile 2007 - spiega RI 1 - per tale irregolarità, egli è già stato multato e, pertanto, il fatto che la stessa irregolarità contribuisca pure ad aggravare la pena per il reato in esame costituisce una “doppia punizione” che non può trovare giustificazione (ricorso, pag. 15 pto. 3.3). Il ricorrente rileva, poi, che anche la considerazione della giudice supplente secondo cui egli ha agito a scopo di lucro è errata. Al proposito, egli osserva di non aver guadagnato alcunché dall’aver fornito alloggio a persone esercitanti un’attività non autorizzata, ma di aver semplicemente percepito uno stipendio quale gerente di un esercizio pubblico, stipendio che, peraltro, avrebbe guadagnato anche se le sedicenti turiste non avessero alloggiato nel motel. “Semmai qualcuno ha guadagnato qualche cosa”
3.3.a. Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale - ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 47 CP n. 4) secondo cui per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).
b. Secondo il principio del divieto della doppia presa in considerazione (Verbot der Doppelverwertung), le circostanze che portano all’aumento o alla diminuzione del quadro della pena, non possono essere considerate anche come attenuanti od aggravanti nell’ambito del quadro modificato della pena. In caso contrario, infatti, il ricorrente si troverebbe gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza, ciò che porterebbe a un risultato insostenibile (STF del 6 giugno 2007 6S.44/2007 consid. 4.3.2; DTF 120 IV 69 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2a edizione, Basilea 2007 ad art. 47 CP n. 77; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad art. 47 CP n. 27). Al giudice che, ad esempio nell’ambito di un furto, ammette l’associazione dell’autore ad una banda, non è permesso, commisurando la pena, ponderare nuovamente tale circostanza a sfavore dell’imputato. Con l’aggravio del quadro della pena, infatti, l’associazione dell’autore ad una banda è già stata presa in considerazione (DTF 72 IV 114). Lo stesso principio vale per la doppia presa in considerazione dei presupposti del reato. Al proposito, il Tribunale federale, con riferimento al diritto e alla dottrina tedesca, ha osservato che le circostanze che costituiscono degli elementi costitutivi del reato, non possono essere considerati anche per la commisurazione della pena nell’ambito del quadro modificato della stessa ritenuto che essi sono già stati utilizzati per la definizione del reato e, di conseguenza, per la definizione del nuovo quadro della pena (cfr. STF del 6 giugno 2007 6S.44/2007 consid. 4.3.2, STF non pubblicata 6S.84/1998 consid. 8a).
3.4. Ora, come giustamente osservato dal ricorrente, il fatto che RI 1 avesse una posizione di garante costituisce un presupposto oggettivo del reato e non può, dunque, essere ritenuto quale aggravante della sua colpa, in virtù del divieto della doppia presa in considerazione. Ne discende che il primo giudice, rilevando che la colpa di RI 1 va considerata grave “alla luce della sua posizione di garante legata alla sua attività di gerente del locale pubblico in questione”, ha violato l’art. 47 CP. Questa Corte non comprende, poi, per quale motivo il primo giudice abbia ritenuto quale fattore aggravante la colpa del ricorrente il fatto che egli ha infranto l’art. 82 RLE: si tratta, infatti, di una questione di natura amministrativa che non ha nessuna attinenza con il reato per il quale il ricorrente è stato punito e che, dunque, non può, in questa sede, essere chiamata ad aggravarne la colpa. Neppure si può seguire il primo giudice quando ritiene, quale ulteriore aggravante, il fatto che il ricorrente ha agito per scopo di lucro. In realtà la corresponsione dei fr. 3'000.- mensili rappresenta il salario fisso dovuto a RI 1 dalla società di cui egli era dipendente (cfr. AI 1, verbale d’interrogatorio RI 1 del 12 ottobre 2006, pag. 1) e non il provento di un’attività illegale, quale sarebbe stata, ad esempio, una ricompensa da parte delle prostitute o di terzi per l’omissione della loro notifica all’autorità. Ciò posto e considerato che le ulteriori aggravanti ritenute dal primo giudice – ovvero la durata del reato (un anno e due mesi) e la circostanza per cui il ricorrente sapeva che il motel era adibito a postribolo - non permettono di considerare particolarmente grave la colpa del ricorrente, questa Corte ritiene adeguata sia alla gravità oggettiva del reato che alle circostanze personali dell’autore la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere.
Non essendovi elementi che impongano la formulazione di una prognosi negativa, la pena è sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni.
Su questo punto, pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4.1. Al proposito, la giudice supplente della Pretura ha osservato che l’ammontare dell’aliquota giornaliera va adeguata alla situazione economica al momento della decisione e che, dunque, in considerazione della situazione patrimoniale agli atti (in particolare della dichiarazione fiscale 2007) la stessa deve essere quantificata in fr. 120.- (sentenza, consid. 6 pag. 6).
4.2. RI 1 sostiene di avere un’eccedenza mensile “non superiore ai fr. 1'000.- e un salario di poco superiore ai fr. 4'000.-”, ciò che - a suo parere - non permette certo di pronunciare delle aliquote giornaliere superiori alla media di fr. 100.- al giorno. Egli, pertanto, ritiene che il primo giudice ha abusato del suo potere di apprezzamento infliggendogli aliquote giornaliere tanto elevate e postula la riduzione delle stesse all’importo di fr. 60.- (ricorso, pag. 16).
4.3.a. Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.-. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale.
b. Anche nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. Anche in questo ambito, dunque, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale
c. Il Tribunale federale, in alcune sue recenti decisioni (cfr. STF 11 gennaio 2010 6B_845/2009 consid. 1, STF 13 maggio 2008 6B_541/2007 consid. 6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6), ha precisato che l’ammontare delle aliquote giornaliere deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera. Vanno, qui, considerati tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine poiché determinante è la capacità economica dell’autore di fornire una prestazione. Ai fini della commisurazione dell’aliquota giornaliera vanno, perciò, considerati, oltre ai redditi derivanti da attività lucrative dipendenti o indipendenti, in particolare anche i redditi derivanti dalla sostanza (affitti, interessi di capitali, dividendi), gli eventuali contributi di mantenimento di diritto pubblico o privato, le prestazioni sociali e i redditi in natura. La determinazione del reddito può, di regola, essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione fiscale. Tuttavia, ritenuto che la nozione penale di reddito non coincide con quella del diritto fiscale, in caso di redditi oscillanti o variabili (per esempio, per le persone con attività indipendente), il giudice deve considerare una media rappresentativa degli ultimi anni, fermo restando il principio secondo cui la capacità economica dell’interessato deve, comunque, essere stabilita nel modo più preciso, rigoroso ed attuale possibile, tenendo di principio conto del momento in cui la pena pecuniaria dovrà essere pagata. Di conseguenza, gli aumenti e le diminuzioni prevedibili del reddito devono essere presi in considerazione soltanto nella misura in cui sono concreti ed imminenti (STF13.5.2008 6B_541/2007).
Qualora il reddito dell’autore sia inferiore a quello che egli potrebbe ragionevolmente realizzare o al quale egli avrebbe diritto (per esempio, in forza degli art. 164 o 165 CC), occorre considerare il reddito potenziale, cioè il reddito ragionevolmente esigibile.
Riguardo alla menzione fatta dal legislatore alla sostanza quale criterio di valutazione, il TF ha precisato che, vista la ratio della pena pecuniaria, nel caso di un autore colpevole che sovviene alle sue necessità con i suoi redditi correnti (siano essi derivanti dal lavoro, dalla sostanza o da rendite), l’aliquota giornaliera deve essere commisurata in base a tali redditi, indipendentemente dall’esistenza o meno di una sostanza. La sostanza va, dunque, considerata nella determinazione dell’aliquota giornaliera soltanto a titolo sussidiario, in particolare quando una situazione patrimoniale particolare contrasta con un reddito, al confronto, basso. In altri termini, la sostanza diventa un elemento di valutazione pertinente quando l’autore trae esclusivamente da essa la sua sussistenza quotidiana, cioè, quando l’autore vive di essa (STF 13.5.2008 6B_541/2007).
Il tenore di vita fornisce al giudice un criterio supplementare, da utilizzare quando il reddito non può essere stabilito con esattezza o quando il reddito stabilito sulla scorta delle informazioni dell’autore contrasta con il suo tenore di vita, in particolare quando questo risulta manifestamente inadeguato al reddito dichiarato.
Il TF ha, poi, precisato che dal reddito definito secondo i criteri indicati sopra devono essere dedotti - purché effettivamente corrisposti - gli importi dovuti dall’autore a titolo di contributi di mantenimento o di assistenza ritenuto come i membri della famiglia dell’autore non debbano soffrire delle conseguenze di una pena pecuniaria inflitta all’obbligato. Il messaggio del CF prevede, a questo proposito, che il giudice penale tenga conto, per il calcolo di questi importi, dei principi del diritto di famiglia (Messaggio 1998, pag. 1825). Dal canto suo, la dottrina registra una prassi secondo cui vengono praticate delle deduzioni del 25% per il coniuge che non svolge attività lucrativa e del 10-15% per ogni figlio a carico a seconda del loro numero, della loro età e della loro formazione (cfr. Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad. art. 34 n. 73).
Inoltre, dal reddito va dedotto ciò di cui l’autore non fruisce economicamente, e meglio da esso vanno dedotti le imposte correnti, i contributi alle assicurazioni obbligatorie nonché le spese necessarie all’ottenimento del reddito, rispettivamente, per gli indipendenti, le spese di gestione tipiche del settore. La dottrina registra la prassi che vuole, anche in questo ambito, l’applicazione di deduzioni forfettarie del 20-30% a seconda dell’entità del reddito (Dolge, op. cit., ad. art. 34 n. 60). Altri oneri finanziari - quali gli interessi ipotecari o le spese di alloggio - non possono di principio essere dedotti. Non possono essere considerati i debiti dell’autore (per esempio, rate per beni di consumo). Nemmeno possono essere presi in considerazione gli obblighi che sono conseguenza diretta o indiretta dei fatti per cui l’autore è stato condannato (obbligo al risarcimento di danni morali e/o materiali, costi di patrocinio). Per contro, oneri finanziari straordinari possono essere considerati quando essi corrispondono a bisogni accresciuti derivanti da circostanze legate all’autore ma indipendenti dalla sua volontà.
Nelle sentenze citate, il TF ha, poi, precisato che, se il riferimento fatto dal legislatore al minimo vitale quale ultimo criterio di valutazione è poco chiaro, è possibile dedurre dai lavori preparatori che il minimo vitale di cui all’art. 34 cpv. 2 CP non corrisponde a quello del diritto esecutivo e che la parte impignorabile del reddito giusta l’art. 93 LEF non costituisce, qui, un limite assoluto. E questo perché - ha precisato il TF - se ci si dovesse basare sul minimo vitale definito dall’art. 93 LEF e definire l’importo dell’aliquota giornaliera soltanto su quanto eccede tale minimo vitale, allora una cerchia estesa della popolazione (persone in formazione, studenti, congiunti che si occupano dell’economia domestica, disoccupati, beneficiari dell’assistenza sociale, richiedenti d’asilo, etc.) sarebbe esclusa dalla pena pecuniaria, ciò che sarebbe contrario alla volontà del legislatore (cfr, al proposito, STF13.5.2008 6B_541/2007 consid. 5.1.).
Il reddito netto definito così come alle indicazioni di cui sopra costituisce, perciò, il punto di partenza per il calcolo dell’aliquota giornaliera anche per gli autori che vivono una precaria situazione economica anche se il riferimento al minimo vitale fatto dal legislatore permette, secondo quanto stabilito dal TF nelle sentenze già indicate, al giudice penale di apportare dei correttivi a tale principio stabilendo l’ammontare dell’aliquota giornaliera ad un livello sensibilmente inferiore in modo che, da un lato, la serietà della sanzione sia resa percettibile dalla diminuzione del tenore di vita e che, dall’altro, tale pregiudizio sia sopportabile avuto riguardo alla situazione economica e personale del condannato. Indicativamente, è adeguata, in particolare nei casi di condannati che vivono al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale, una diminuzione del reddito indicativa di almeno il 50%.
Quando, poi, il numero delle aliquote giornaliere è considerevole - in particolare, quando supera le 90 - è indicata una diminuzione supplementare dal 10 al 30%, ritenuto che la costrizione economica del condannato cresce in proporzione della durata della pena (cfr. 6B_541/2007 consid. 6.4.7, STF del 30 giugno 2009 6B_760/2008 consid. 2 e 3). Il TF ha, poi, avuto modo di precisare che, al di fuori dei casi in cui il condannato vive al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale, è di principio esclusa una ponderazione verso l’alto o verso il basso dell’ammontare dell’aliquota giornaliera in considerazione dell’importo complessivo della pena pecuniaria ritenuto che il potere d’apprezzamento del giudice nella commisurazione della pena non si estende ad un controllo a posteriori di tale importo. Non è, perciò, in particolare ammissibile - poiché ciò svuoterebbe di senso il sistema scelto dal legislatore - aumentare l’importo dell’aliquota giornaliera per il motivo che l’importo complessivo della pena pecuniaria totale non appare adeguato al reato commesso (STF 13.5.2008 6B_541/2007).
d. Giusta l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il giudice deve motivare la sentenza in modo che l'autorità di ricorso possa verificare il rispetto di tali criteri, siano essi a favore o a sfavore del condannato. Se è vero che non gli incombe di diffondersi necessariamente su ogni fattore, né di indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione della pena, è anche e soprattutto vero che la sua motivazione deve essere tale da permettere all’autorità di ricorso di seguire il suo ragionamento (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2).
4.4. In concreto, il primo giudice si è limitato a rilevare che, in considerazione della situazione patrimoniale agli atti, l’ammontare dell’aliquota giornaliera deve essere quantificata in fr. 120.-. È evidente che una tale conclusione pone dei problemi, in particolare laddove il primo giudice (aldilà della presa in considerazione dell’ultima notifica fiscale di RI 1 agli atti) non definisce in modo preciso i parametri in base ai quali ha determinato in fr. 120.- l’ammontare dell’aliquota giornaliera inflitta al ricorrente. Ciò rilevato, si osserva che, in concreto, gli atti - e non la sentenza
Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
5.1. Nella sentenza annullata da questa Corte, il primo giudice aveva fissato in fr 100.- le spese di giustizia e in fr 100.- la tassa di giustizia che, poi, è stata aumentata a fr. 500.- per “l’importante lavoro e dispendio di tempo” causato dalla motivazione scritta della sentenza (sentenza 19 aprile 2007, consid. 9, pag 7).
Nel nuovo giudizio – qui impugnato – il pretore ha mantenuto a fr 500.- la tassa di giustizia ma ha aumentato a fr. 200.- le spese a causa “del rinvio degli atti e del nuovo odierno dibattimento” (sentenza, consid. 7 pag. 6).
5.2. RI 1 sostiene che la decisione del primo giudice di porre a suo carico una tassa di giustizia supplementare di fr. 400.- per la motivazione della sentenza appare assolutamente “scioccante e immotivata” e contrasta con gli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cost che prevedono il diritto ad essere assoggettati a decisioni motivate se del caso anche per iscritto, diritto che – spiega RI 1 – “non può essere soggetto a tassa alcuna”. A detta del ricorrente, poi, nemmeno l’aumento delle spese giudiziarie da fr. 100.- a fr. 200.- in ragione del maggior dispendio di tempo cagionato dal rinvio degli atti si giustifica, ritenuto come lo stesso sia dovuto alla “pregressa errata decisione emanata dal Giudice di prime cure” per cui - continua RI 1
5.3. Relativamente alla tassa aggiuntiva per la motivazione della sentenza, questa Corte, con sentenza 7 agosto 2009 (inc. 17.2008.38 consid. 4), ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una base legale che legittimi la riscossione di un tale emolumento, la decisione del giudice penale di aumentare la tassa di giustizia a posteriori, in funzione della necessità di motivare per iscritto la sentenza, vìola le norme di diritto cantonale. Per quanto attiene, poi, ai costi causati dalla ripetizione del procedimento in seguito all’intervento dell’autorità di cassazione, si osserva che, di principio, gli stessi devono essere sopportati dallo Stato e non dall’accusato che non può essere ritenuto responsabile della ripetizione del processo (cfr. Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 108 n. 13; Schmid, Strafprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1997, § 66 n. 1204a; cfr. anche ZBJV 128 (1992) 229 secondo cui il ricorrente deve vedersi caricate le stesse spese che gli sarebbero state attribuite se il primo giudice avesse giudicato correttamente già in occasione del primo processo). Da quanto precede discende che RI 1 deve essere liberato dalla tassa di fr. 400.- per la motivazione scritta della sentenza e dagli oneri relativi al nuovo giudizio della Pretura penale e gravato unicamente per un importo complessivo di fr. 200.-.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, i dispositivi 1 e 3 della sentenza impugnata sono così riformati:
“La giudice supplente della Pretura penale condanna RI 1:
1.1 L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
(…)
fr. 200.-.”
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti sono posti per metà a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 500.- per ripetibili (ridotte).
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.