Incarto n. 17.2009.3

Lugano 24 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 23 gennaio 2009 da

RI 1 domiciliato a patrocinato PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1, cittadino italiano residente a __________, esercita da 17 anni la professione di consulente aziendale.

Attivo anche sulla piazza finanziaria di __________ (dove, per un paio di anni, ha avuto in locazione un ufficio presso il __________), RI 1 ha dichiarato di essere solito viaggiare, per motivi professionali e di praticità, con veicoli a noleggio. Così, in data 19 settembre 2006, egli ha stipulato con l’agenzia PC 1 un contratto di noleggio di durata mensile avente per oggetto un autofurgone marca Mercedes Benz Vito 111 CD. Quale recapito per la fatturazione RI 1 ha indicato la __________, presso il __________.

B. Scaduto il periodo di locazione, su richiesta di RI 1, il contratto è stato prorogato di un ulteriore mese, sino al 18 novembre 2006. Il pagamento di questa mensilità ha subìto un ritardo dovuto alla mancata copertura della carta di credito Visa intestata a RI 1. In data 18 novembre 2006, il ricorrente ha poi richiesto un secondo rinnovo del contratto. __________, responsabile dell’agenzia PC 1, nonostante la carta di credito di RI 1 risultasse nuovamente scoperta, ha concesso “in via del tutto eccezionale e contrariamente alla procedura in atto alla PC 1” il prolungamento del contratto fino al 18 dicembre 2006. Alcuni giorni dopo, alla richiesta di addebito della PC 1, il servizio preposto della Visa ha risposto che la carta di RI 1 doveva essere immediatamente ritirata. Il 18 dicembre 2006, il prevenuto non ha riconsegnato l’autofurgone.

C. __________ ha tentato ripetutamente di contattare RI 1, dapprima telefonicamente, poi per posta elettronica, senza però riuscirci. Egli sostiene di avere, altresì, spedito al prevenuto una lettera raccomandata con cui gli intimava di procedere al versamento del saldo scoperto avvisandolo che, in caso contrario, lo avrebbe denunciato. In seguito RI 1 si è messo in contatto con la PC 1 tramite posta elettronica, adducendo quali giustificazioni per il ritardo nel pagamento e per la mancata riconsegna dell’autofurgone motivi famigliari e il blocco temporaneo della carta di credito. Egli ha pure promesso a PC 1 che si sarebbe presentato, personalmente, presso gli uffici della PC 1 per regolarizzare la sua situazione entro l’11 gennaio 2007. Ciò che però non è avvenuto.

D. In data 12 gennaio 2007, la PC 1 ha sporto denuncia contro la __________ e RI 1 per il reato di appropriazione indebita, indicando nel testo della stessa che lo scoperto del prevenuto nei suoi confronti ammontava a fr. 4'456.25. Il 21 febbraio 2007, il Procuratore pubblico ha ordinato l’arresto dell’accusato. Quasi 15 mesi dopo, il 14 maggio 2008, RI 1 è stato fermato dalla polizia presso un albergo di __________ e condotto in Ticino, dove è rimasto in carcere dal 14 al 16 maggio 2008.

E. Il prevenuto, interrogato dalla polizia, ha affermato che il suo comportamento era dovuto a problemi finanziari subentrati a ottobre-novembre 2006 che gli avrebbero causato minori entrate per un valore di ca. fr. 200’000.- e che, dunque, gli avrebbero impedito di far fronte a diversi pagamenti, tra i quali quello per il noleggio dell’autofurgone.

“Un po’ per vergogna e un po’ per il fatto che PC 1 non avrebbe più creduto alla mia parola – ha riferito alla polizia RI 1 - non mi sono più fatto sentire, in attesa di avere materialmente dei soldi.”

F. Con decreto d’accusa 16 maggio 2008, il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di appropriazione indebita, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – di fr. 6'300.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da fr. 70.-) e ad una multa di fr. 2'000.-. Il magistrato ha, inoltre, ordinato la restituzione dell’autofurgone Mercedes Benz Vito 111 CD all’avente diritto PC 1. Per il rimanente, egli ha rinviato le parti al foro civile. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

G. Dopo il dibattimento, con sentenza 25 novembre 2008, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato l’imputazione figurante nel decreto d’accusa. In applicazione della pena egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – di fr. 3'600.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.-) e ad una multa di fr. 200.-.

H. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 28 novembre 2008. RI 1, nella motivazione scritta presentata il 23 dicembre 2008, postula l’annullamento della sentenza e il suo proscioglimento dall’imputazione di appropriazione indebita. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 febbraio 2009, il Procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

  1. RI 1 esordisce rimproverando al primo giudice di avere arbitrariamente accertato la sua consapevolezza del fatto che il contratto scadeva al più tardi il 10 gennaio 2007.

2.1. A mente del primo giudice la tesi del ricorrente relativa ad un rinnovo del contratto a tempo indeterminato è “priva di ogni sostegno”.

“Se un rinnovo è avvenuto – rileva il primo giudice – ciò può essere a ragione condotto sino al massimo al 10 gennaio 2007. All’accusato era infatti ben chiaro che la PC 1 riteneva da lì in avanti scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente, finché non ha preso atto che i solleciti erano inutili, la restituzione del veicolo e il pagamento dello scoperto” (sentenza, consid. 7 pag. 8).

Il giudice di prime cure ha fondato l’accertamento sulla consapevolezza del prevenuto circa il venir meno del contratto su diversi elementi. Innanzitutto, sui sette messaggi elettronici inviati da PC 1 a RI 1 tra il 23 dicembre 2006 e il 23 aprile 2007, dai quali risulta che lo stesso responsabile della PC 1, il 23 dicembre 2006, ricordava al ricorrente che il contratto era scaduto il 18 dicembre e che il 19 gennaio 2007 scriveva ancora che “la scadenza per il ritorno ed il pagamento del furgone era il 10 gennaio 2007” (ciò che – a detta del primo giudice – avrebbe potuto indurre l’accusato a ritenere che sin lì il rapporto giuridico fra le parti era ancora in vigore). Inoltre, sulla mail del 26 gennaio 2007 che riportava l’indicazione del saldo scoperto ciò che, evidentemente, stava a indicare che il contratto aveva preso termine. Ma anche sul fatto che, in precedenza, era stato necessario un formale doppio rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, nonché sulle ammissioni dello stesso RI 1 (contenute nei verbali di polizia) di avere saputo che il contratto aveva validità mensile ma rinnovabile, rispettivamente che il prolungamento fino al 18 dicembre 2006 era stato concesso della PC 1 in via del tutto eccezionale.

Da tutti questi elementi il giudice ha dedotto che RI 1 sapeva perfettamente che il contratto di noleggio non era più in essere dopo gennaio 2007 (sentenza, consid. 7 pag. 6-7).

2.2. RI 1 qualifica come arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo cui egli sapeva che la PC 1 riteneva scaduto il contratto di noleggio (al più tardi) dal 10 gennaio 2007.

“Innanzitutto – osserva il ricorrente – dal contenuto e dal tono delle mails è possibile riscontrare come mai nessuno della PC 1 avesse comunicato esplicitamente a RI 1 della denuncia penale per appropriazione indebita. (…). Quello che dalle mails traspare non è la scadenza del contratto, semplicemente il signor PC 1 comunica a più riprese che il furgone non era ancora stato restituito e non era ancora stato pagato il canone. Fino al mail del 23 aprile 2007, quindi, il tono delle comunicazioni è sempre stato amichevole con PC 1, il quale sembrava più che altro intento a riscuotere il credito” (ricorso, pag. 6).

Il ricorrente rileva poi che, nel testo della denuncia penale, non v’è traccia della raccomandata che PC 1 sostiene di avergli inviato e nella quale gli sarebbe stato intimato di pagare e di restituire il furgone, altrimenti sarebbe stato denunciato. Egli sostiene di non aver mai ricevuto una tale comunicazione e che, anche qualora la stessa fosse stata spedita, egli non avrebbe mai potuto leggerla in quanto il __________, in data 21 gennaio 2007, ha disdetto il suo recapito postale (ricorso, pag. 6). Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del primo giudice secondo cui un eventuale rinnovo del contratto poteva essere ammesso al massimo fino al 10 gennaio 2007. Da una lato, RI 1 sostiene che, se il furgone andava restituito il 10 gennaio 2007 (come risulta dal doc. C), non poteva esservi stata appropriazione indebita già a far tempo dal 18 dicembre 2006, come ipotizzato nel decreto d’accusa. D’altro lato, egli rimprovera al pretore di avere tralasciato di considerare, nell’accertamento dei fatti, il doc. D, con il quale PC 1 comunica il saldo del noleggio per il periodo 18 novembre 2006 - 22 gennaio 2007 e dal quale, dunque, discenderebbe “che la scadenza del contratto non poteva più essere considerata il 10 gennaio 2007, bensì il 22 gennaio 2007” (ricorso, pag 6-7). Secondo il ricorrente, poi, il fatto che l’affidante intimi all’affidatario di restituire il veicolo non significa che il contratto sia scaduto, potendo lo stesso rinnovarsi tacitamente (ricorso, pag. 7).

2.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

2.4. Le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere accertato che RI 1 sapesse che il contratto scadeva il 10 gennaio 2007 e che, dunque, non era stato concluso a tempo indeterminato, resistono alle censure d’arbitrio proposte dal ricorrente. A ben vedere, questi nemmeno si confronta compiutamente con le stesse, limitandosi a sostenere che dalle mails non trasparirebbe la scadenza del contratto ma un semplice richiamo alla restituzione del furgone e al pagamento del credito.

Si tratta di una tesi ardita, al limite della serietà e che, peraltro, oltre che con i principi basilari del diritto, contrasta palesemente con il contenuto dei doc. B-G nei quali la PC 1 ha indicato a chiare lettere al qui ricorrente che il contratto era scaduto ed ha ribadito che il furgone andava restituito (“…contratto scaduto il 18.12.2006…, la scadenza per il ritorno ed il pagamento era il 10 gennaio 2007…, …noleggio dal 18.11.2006 al 22.1.2007, …mi sta mettendo in gravi difficoltà con la direzione di ...”). Per quanto concerne la raccomandata che PC 1 sostiene di aver spedito a RI 1 e quest’ultimo di mai aver ricevuto, si osserva come il primo giudice non abbia dedotto alcunché dalla stessa, fondandosi i suoi accertamenti sul fatto che il ricorrente sapeva della scadenza del contratto su altri elementi. D’altra parte, il fatto che RI 1 fosse a conoscenza o meno della denuncia penale a suo carico nulla muta alla sostanza delle cose. La scadenza del contratto e il contestuale obbligo di pagamento e di restituzione dell’autofurgone erano evidenti e a tale realtà – che, peraltro, gli era evidentemente già chiara – il ricorrente è stato richiamato in modo sufficientemente chiaro dalle ripetute mails di PC 1. In un accertamento, dunque, non soltanto scevro da arbitrio ma resistente anche ad un libero esame, il primo giudice ha considerato che RI 1, anche senza comminatorie di denuncia penale, sapeva che il contratto era scaduto e che, perciò, avrebbe dovuto riconsegnare l’autofurgone. Circa i rinnovi del contratto di noleggio di cui ai doc. C e D si può anche seguire il ricorrente, quando osserva che dal doc. D discenderebbe che la scadenza del contratto doveva essere considerata il 22 gennaio e non il 10 gennaio 2007. Tuttavia non si comprende come un tale assunto gli possa giovare. Anche ammettendo, infatti, che la PC 1 abbia concesso delle dilazioni al termine di riconsegna, di certo tale circostanza non può aver indotto il ricorrente a ritenere che il contratto fosse stato rinnovato tacitamente a tempo indeterminato.

  1. Il ricorrente, poi, in modo invero impreciso e terminologicamente improprio, ha rimproverato al primo giudice di aver erroneamente accertato che lui si è appropriato dell’autofurgone.

3.1. Sulla questione, il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti per l’ammissione di un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP, ha evidenziato come “l’accusato ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare durevolmente il legittimo proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per un certo, lungo tempo, palesando così la volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato il bene, circostanza che costituisce l’elemento caratteristico dell’appropriazione indebita. “Nella fattispecie” – continua il primo giudice – “RI 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato. Invano si cercherebbe nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un contatto da parte di RI 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails citati da PC 1: nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di restituire quanto da lui affidato” (sentenza, consid. 8 pag. 8-9).

3.2. Su questo punto, il ricorrente rileva che commette appropriazione ai sensi dell’art 138 CP chi incorpora il bene al proprio patrimonio. Egli, per contro, “non ha mai venduto l’auto, ha sempre vissuto sapendo di essere debitore di PC 1, non ha mai quindi voluto incorporare il veicolo al suo patrimonio. Se avesse voluto incorporare tale bene al proprio patrimonio avrebbe dovuto per forza compiere atti idonei a nascondere il mezzo, le tracce della sua esistenza, essendo l’automobile un bene mobile registrato e dovendo egli passare spesso per la dogana, per lavoro. Egli non ha dunque violato alcun accordo relativo alla mera utilizzazione del veicolo, non ha solo pagato il canone di noleggio (ricorso, pag. 8).

A detta del ricorrente, poi, “un conto è essere consapevoli di non stare pagando ed un altro conto è non pagare con l’intenzione di volersi appropriare del bene. Non pagare il canone è questione di diritto civile, ma per attribuirsi un bene non basta non restituirlo”. Occorre piuttosto – continua il ricorrente - una condotta d’appropriazione (consumazione, alienazione o ritenzione la cui componente soggettiva deve essere provata tramite l’esistenza di un comportamento esteriore percepibile. Si ha ritenzione – continua RI 1 – quando pur avendo l’obbligo di restituire la cosa consegnata dal proprietario non la si restituisce al termine prestabilito. Una tale condotta omissiva deve, però, essere accompagnata anche da una condotta positiva. A detta di RI 1, il soggetto attivo deve, quindi, tenere una condotta omissiva e una condotta positiva, quale - ad esempio - l’esplicito rifiuto di restituire la cosa, il negare di avere ricevuto la cosa, il nascondere la cosa o il fuggire con la stessa, il riverniciarla per occultarla o il fatto di smontare l’auto per rivenderne i singoli pezzi (ricorso, pag. 9, 10 e 11).

Il ricorrente conclude, osservando come “nella fattispecie accanto alla condotta omissiva, mancano i segni dell’esistenza di una qualsivoglia condotta positiva”, in particolare non può essere considerato tale il fatto di aver utilizzato il veicolo per 15 mesi (ricorso, pag. 11, 12 e 14).

3.3. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen) durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo patrimonio. Non si tratta qui di due azioni distinte, bensì di due aspetti di un unico processo. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso elementi esteriori. L’autore, dunque, attraverso un comportamento esteriormente riconoscibile, dovrà incorporare la cosa nel suo patrimonio per custodirla, consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum gerere) senza tuttavia averne la qualità (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, ad art. 138 n. 8, Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art 138 n. 97, DTF 118 IV 148, 151 e 121 IV 23, 25). La privazione durevole (Enteignung) – ad eccezione di comportamenti chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa – non può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di restituire la cosa al legittimo proprietario. Determinante è l’assenza della volontà di restituzione manifestata attraverso un comportamento esteriormente percettibile quale, ad esempio, l’utilizzo prolungato del veicolo. A questo proposito la giurisprudenza dei tribunali cantonali ha già avuto modo di stabilire che rappresenta una privazione durevole del legittimo proprietario l’utilizzo di un veicolo durante 12 giorni con corse per un totale di 2'000 km o un viaggio di 10 giorni attraverso tre nazioni, al quale solo l’arresto dell’autore ha posto termine. Per contro non sussiste, di regola, privazione durevole nel caso di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la sostanza e il valore del veicolo non ne siano danneggiati. (cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 26 e segg. con la giurisprudenza citata al n. 31; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6a edizione, Berna 2003, §13 n.13).

Dal fatto che l’autore sia disposto, prima o poi, a restituire il veicolo, non discende, comunque, automaticamente, l’assenza della sua volontà di privare durevolmente il legittimo proprietario. Piuttosto, in questo ambito, è determinante il tipo di utilizzo del veicolo: se lo stesso si configura come negazione dei diritti del proprietario, allora l’appropriazione deve essere ammessa. (cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 32 e seg.). Anche la volontà dell’autore d’incorporare il veicolo nel proprio patrimonio (Zueignung) deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato o il prolungato utilizzo per scopi propri (cfr. Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. edizione, Zurigo 2008, pag. 99; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 39 e segg.).

3.4. In concreto, RI 1, nonostante sapesse che il contratto di noleggio era valido solo fino (al più tardi) al 22 gennaio 2007, ha continuato ad utilizzare per i propri scopi l’autofurgone Mercedes Benz Vito fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 14 maggio 2008, per un intervallo di tempo, dunque, di quasi 16 mesi. Durante questo lungo periodo, il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha sempre utilizzato il veicolo “anche in Svizzera svariate volte” (ricorso, pag. 4). Ora, è evidente – e sostenere il contrario rasenta la temerarietà - che l’utilizzo dell’autofurgone Mercedes Benz Vito in dispregio degli accordi con la PC 1, per un periodo di quasi 16 mesi, costituisce la manifestazione esteriormente percettibile della volontà del ricorrente di privare durevolmente l’agenzia di autonoleggio di un veicolo di sua proprietà. Analogamente, tramite l’utilizzo prolungato dell’autofurgone, RI 1 ha manifestato la sua volontà di incorporare lo stesso nel suo patrimonio. Volontà, peraltro, decisa e risoluta avendo il ripristino della situazione legale necessitato l’intervento della polizia e l’arresto del ricorrente. Nulla muta, poi, alla sostanza delle cose la circostanza che RI 1 fosse consapevole di essere debitore della PC 1. Le modalità di utilizzo del furgone, in particolare la durata dello stesso, si configurano come una totale e prolungata negazione dei diritti dell’agenzia di autonoleggio a favore del ricorrente che, per oltre un anno, ha di fatto beneficiato come un proprietario di un veicolo che non gli apparteneva e sul quale non aveva nessun diritto.

Solo di transenna è il caso di osservare che questa Corte – che pure ha riflettuto sulla questione – non comprende le ragioni per cui l’utilizzo di un autofurgone per un periodo di quasi 16 mesi non debba essere considerato come la “condotta positiva” necessaria, secondo il ricorrente (ricorso, pag. 9, 11-12, 14), per ammettere un’appropriazione (“occorre che la ritenzione della cosa sia accompagnata da una condotta positiva o attiva”). Rimane, dunque, fuor di discussione che il prolungato utilizzo dell’autofurgone da parte di RI 1, per un periodo di quasi 16 mesi, rappresenta, da un lato, una durevole espropriazione della PC 1 e, dall’altro, l’incorporazione dello stesso nel suo patrimonio, configurando, dunque, un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP. Su questo punto, pertanto, il ricorso – che denota una certa spregiudicatezza - non merita accoglimento.

  1. Il ricorrente sostiene, poi, pur non motivando l’assunto e pur non confrontandosi con le spiegazioni del primo giudice, di non avere agito con l’intenzione di conseguire un indebito profitto.

4.1. Dal profilo soggettivo, l’autore di un’appropriazione indebita deve agire con l’intenzione di procurare a sé o a un terzo un indebito profitto. Profitto è sinonimo di arricchimento, ovvero di miglioramento della propria situazione patrimoniale che può consistere in un aumento degli attivi, in una diminuzione dei passivi, in una non diminuzione degli attivi o in un non aumento dei passivi. Il profitto risiede di norma nel valore del bene ottenuto o, ancora, nel suo valore d’alienazione o d’utilizzo. Esso può essere anche solo provvisorio o temporaneo. L’intenzione di conseguire un indebito profitto non sussiste, se l’autore crede d’appropriarsi di una cosa senza valore (errore sui fatti). Di regola, il solo fatto di incorporare una cosa nel proprio patrimonio o in quello di altri comporta l’arricchimento dell’autore dell’appropriazione (DTF 114 IV 137). Il profitto deve poi essere indebito. Indebito significa in contrasto con una o più norme. Secondo la giurisprudenza, il profitto non è indebito, se l’autore ha il diritto di conseguirlo o se crede di averne diritto a motivo di un errore sui fatti (Donatsch, op. cit., pag. 85 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 138, pag. 226 e seg.)

4.2. Ora, nel caso in esame, già solo dal fatto che il ricorrente, attraverso il suo prolungato utilizzo, ha incorporato l’autofurgone nel suo patrimonio, appropriandosene, si può concludere che egli ha agito con l’intenzione di conseguire un profitto. Come ha correttamente osservato il primo giudice, RI 1 “per quel lungo periodo non ha dovuto assumersi i costi di altro nolo, dei mezzi pubblici o, addirittura, dell’acquisto di un’altra vettura” (sentenza, consid. 8 pag. 9), ciò che palesemente rappresenta un miglioramento della sua situazione patrimoniale. Che tale profitto sia stato conseguito indebitamente, ovvero in contrasto alle norme, è pacifico, ritenuto come il contratto che autorizzava il ricorrente all’utilizzo del veicolo è terminato (al più tardi) il 22 gennaio 2007. Ne discende che RI 1, continuando ad utilizzare il veicolo affidatogli dopo la scadenza del contratto di noleggio, ha agito con l’intenzione – realizzata - di conseguire un illecito profitto. Anche su questo punto, dunque, il suo ricorso deve essere respinto.

  1. Il ricorrente assevera, poi, che il primo giudice non ha considerato la sua volontà di provvedere al pagamento del debito con la PC 1 dopo che avrebbe potuto incassare, proprio il giorno dell’arresto, EUR 70'000.-.

5.1. A proposito si osserva che l’intenzione dell’autore di voler conseguire un illecito profitto può far difetto, qualora questi abbia la volontà e la facoltà di risarcire il legittimo proprietario del valore della cosa (Ersatzbereitschaft). L’Ersatzbereitschaft deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il fiduciante, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei suoi confronti (cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch, op. cit., pag. 114; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).

5.2. Nel caso in esame, l’assenza della possibilità di RI 1 di risarcire la PC 1 risulta chiaramente dalle deposizioni rese alla polizia dallo stesso ricorrente, secondo cui “a seguito delle mancate entrate, mi sono trovato nell’impossibilità di saldare diverse spese, tra le quali il noleggio dell’autofurgone” (cfr. AI 6, pag. 3 del verbale d’interrogatorio di RI 1). Non occorre, dunque, soffermarsi sulla tesi – comunque poco credibile – secondo cui il ricorrente, proprio il giorno dell’arresto, aveva la possibilità di incassare una cospicua somma di denaro con cui avrebbe potuto far fronte ai suoi impegni nei confronti della PC 1. Sia come sia egli, per sua stessa ammissione, durante il lungo periodo in cui ha indebitamente fatto uso del furgone, non era in grado di sostenerne i costi con mezzi propri, sicché la sua intenzione di conseguire un illecito profitto, dal profilo dell’Ersatzbereitschaft, non può essere messa in discussione. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto

  1. Il ricorrente, infine, sostiene che il caso in esame non è sussumibile a nessuna fattispecie astratta prevista dalla legge e che, pertanto, il primo giudice avrebbe violato il principio nullum crimen, nulla poena sine lege. Se egli avesse sottratto il veicolo al fine di utilizzarlo – spiega il ricorrente – si sarebbe potuto ipotizzare un furto d’uso, reato previsto dall’art. 94 cifra 1 LCStr. Nel caso di specie, tuttavia, essendoci un contratto, il presupposto oggettivo della sottrazione non sussiste. A detta del ricorrente, più vicino al caso concreto sarebbe l’art. 94 cifra 2 LCStr, secondo cui “chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato, usa un veicolo a motore affidatogli, è punito a querela di parte con la multa”. “Tale articolo però” – osserva RI 1 – “si limita a contemplare l’ipotesi di chi compie un viaggio evidentemente non autorizzato con un veicolo a lui affidato. Nel caso di specie il ricorrente poteva compiere innumerevoli viaggi forte del fatto che tra lui e la PC 1 era stato concluso un contratto di noleggio” (ricorso, pag. 14).

La tesi del ricorrente – ardita oltre che confusa

  • deve essere respinta. Come visto sopra, con quanto fatto RI 1 si è pacificamente reso colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CP. Solo di transenna è il caso di osservare che l’art. 94 cifra 2 LCStr non presuppone l’appropriazione da parte dell’autore del veicolo affidato, ma unicamente la sua volontà di utilizzarlo per delle corse non autorizzate. L’articolo trova dunque applicazione solo in quei casi in cui l’utilizzo del veicolo, in particolare la durata dello stesso, non raggiunge un’intensità tale da rappresentare la negazione dei diritti del legittimo proprietario, e non configura, dunque, a differenza del caso di specie, un’appropriazione (cfr. Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetezes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Bern 1964, pag. 252).
  1. In esito, il ricorso di RI 1 deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'200.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'400.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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