Incarto n. 17.2009.22
Lugano 7 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 27 aprile 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 aprile 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale avviata da PC 1 il 6 aprile 2005, il Pretore di __________, con decreto supercautelare 8 novembre 2005, ha condannato RI 1 a versare fr. 2'500.- per la moglie e fr. 1'200.- per ciascuna delle due figlie minorenni, E. ed I., a titolo di contributi alimentari mensili. Tale assetto è stato confermato, il 3 maggio 2006, da un ulteriore decreto supercautelare del Pretore di __________.
B. RI 1 non ha mai versato alla moglie e alle figlie gli importi fissati nei summenzionati decreti. Di conseguenza, nel dicembre 2005, PC 2 (in seguito PC 2) ha iniziato ad anticipare gli alimenti per E. e I..
C. In data 20 ottobre 2006, PC 1 ha sporto querela contro il marito per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento per sé e per le figlie. PC 2, surrogato nei diritti della madre giusta l’art. 289 cpv. 2 CC, in data 7 settembre 2007, ha a sua volta querelato RI 1 per i contributi da questi non corrisposti alle figlie minorenni. In data 30 luglio 2007, PC 1 ha denunciato il marito anche per i reati di minaccia, diffamazione e calunnia (cui ha aggiunto quello di “maltrattamenti psicologici a minori”).
D. Con decreto d’accusa 16 maggio 2008, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento e di minaccia, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni – di fr. 18’000.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da fr. 200.-) e ad una multa di fr. 3'000.-. Il magistrato ha, inoltre, proposto il versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 78'460.- e alla parte civile PC 2 dell’importo di fr. 62'240.- a titolo di risarcimento. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
E. Dopo il dibattimento, con sentenza 17 marzo 2009, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di RI 1 per ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento. In applicazione della pena, egli lo ha condannato alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni – di fr. 3'000.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 60.-) e ad una multa di fr. 800.-. Il primo giudice ha altresì confermato l’obbligo e l’entità di risarcimento delle parti civili così come proposto nel decreto d’accusa.
RI 1 è stato, per contro, prosciolto dall’imputazione di minaccia per difetto di giurisdizione.
F. Il condannato è insorto contro tale sentenza con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 23 marzo 2009. Nella motivazione scritta presentata il 27 aprile 2009, RI 1 postula la propria assoluzione.
G. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 8 maggio 2009, il procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata. La parte civile PC 2, con scritto 14 maggio 2009, chiede la conferma della sentenza della Pretura Penale. Con osservazioni 25 maggio 2009, la parte civile PC 1 postula la reiezione del ricorso siccome inammissibile, irricevibile, rispettivamente infondato.
Considerando
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni, la parte civile sostiene che la dichiarazione di ricorso inoltrata da RI 1 il 23 marzo 2009 è tardiva e il ricorso, di conseguenza, irricevibile. Giusta l’art. 276 cpv. 2 CPP (applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 278 CPP), il ricorrente può presentare la dichiarazione di ricorso per cassazione entro 5 giorni dalla comunicazione verbale dei dispositivi della sentenza. Giusta l’art. 20 cpv. 1 CPP, il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere e, in forza del cpv. 2 dello stesso articolo, se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la sua scadenza è protratta al prossimo giorno feriale. In concreto, i dispositivi della sentenza impugnata sono stati comunicati al ricorrente il giorno del dibattimento che si è tenuto il 17 marzo 2009. Ne discende che il termine di cinque giorni ex art. 276 cpv. 2 CPP è venuto a scadenza domenica 22 marzo 2009 e, quindi, in forza di quanto sopra, è stato protratto al lunedì successivo: la dichiarazione di ricorso, spedita lunedì 23 marzo 2009, è quindi tempestiva e il ricorso per cassazione di RI 1 è ricevibile.
Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura affermando - in modo invero confuso - di non comprendere perché il primo giudice non abbia sospeso l’azione penale ex art. 5 CPP nonostante sapesse che, il 2 marzo 2009, lui aveva chiesto la revisione della decisione dell’PC 2 con la quale veniva accolta l’istanza di anticipo degli alimenti (ricorso, pag. 2). Prescindendo dalla (perlomeno dubbia) fondatezza nel merito di un’eventuale richiesta di sospensione ex art. 5 CPP in ragione dell’inoltro di un’istanza di revisione della decisione dell’PC 2, si osserva che nulla al proposito risulta né dagli atti né dal verbale del dibattimento. Ritenuto che, giusta l’art. 288 lett. b CPP, le pretese irregolarità di natura procedurale vanno eccepite “non appena possibile”, in concreto, il ricorrente avrebbe dovuto protestare in ogni caso già in occasione del dibattimento. Sollevato la prima volta con il ricorso per cassazione, il rimprovero al primo giudice di non aver sospeso l’azione penale ex art. 5 CPP si rivela già di primo acchito inammissibile.
Il ricorrente solleva, poi, un’altro vizio di procedura nella misura in cui egli sostiene che il primo giudice, discutendo dei presupposti oggettivi del reato, si è espresso in modo poco comprensibile affermando che “i primi due presupposti oggettivi del reato sono adempiuti” senza però spiegare quali essi erano e senza nemmeno “concedere la possibilità di intuirli, visto che prima della frase citata descrive quattro presupposti” (ricorso, pag. 12-13). La censura è palesemente infondata. Il primo giudice ha, infatti, ben spiegato quali sono gli elementi costitutivi dell’infrazione di cui all’art. 217 cpv. 1 CP, ovvero l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione di quest’obbligo e la possibilità effettiva di fornire la prestazione ed ha, poi, altrettanto ben illustrato come i primi due presupposti erano pacificamente adempiuti e come, dunque, rimanesse ancora da analizzare la sussistenza del terzo presupposto, ovvero la possibilità effettiva di fornire la prestazione (sentenza, consid. 11.2 pag. 12). La sentenza, sotto quest’aspetto, è dunque perfettamente conforme al principio dell’obbligo di motivazione della sentenza (cfr. art. 260 cpv. 1 lett. m CPP, a sua volta scaturente dal diritto di essere sentito giusta gli artt. 6 cifra 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.).
RI 1 assevera, poi, che il primo giudice ha arbitrariamente accertato la sua situazione finanziaria poiché non ha tenuto conto delle dichiarazioni fiscali da lui prodotte al dibattimento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, attestano in modo fedefacente, anche senza la relativa decisone dell’autorità, il suo reddito. Il ricorrente, inoltre, sostiene che le donazioni ricevute dalla famiglia (che gli hanno permesso, nonostante la cattiva situazione finanziaria, di far fronte alle uscite rilevate dal primo giudice) sono, probabilmente, molto più consistenti rispetto a quanto stabilito nella prima sentenza. Purtroppo – continua il ricorrente – complice anche il fatto che la legge italiana ha soppresso l’imposta di donazione, egli non è in grado di dimostrare quale è stata la reale consistenza di tali donazioni (ricorso, pag. 8 e 13).
5.1. Sapere quale é la situazione finanziaria del debitore e, pertanto, definire se egli è in grado di far fronte al proprio obbligo alimentare è una questione legata all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 22 ad art. 217 CP; CCRP sentenza del 19 maggio 2009 inc. 17.2008.81, consid. 1).
5.2. Con i suoi argomenti, il ricorrente è ben lungi dal sostanziare la critica di arbitrio. Egli, infatti, non si confronta con le considerazioni del primo giudice, il quale ha esaustivamente spiegato – in modo assolutamente sostenibile - perché il ricorrente, nel descrivere la propria situazione finanziaria, non sia riuscito a sostanziare la pretesa sua situazione di indigenza. Il primo giudice, in particolare, ha correttamente rilevato che, in assenza di una relativa decisione dell’autorità competente, alle sole dichiarazioni fiscali non può essere data alcuna forza probante e spiegato, con argomentazioni diffuse e sostenibili, le ragioni per cui egli non ha ritenuto credibile che il ricorrente abbia ricevuto aiuti dai famigliari nell’ampiezza – peraltro rimasta indeterminata – da lui pretesa (sentenza, consid. 11.2.1. pag. 14).
Non giova al ricorrente sostenere (senza, peraltro, minimamente sostanziare l’assunto e ammettendo di non essere in grado di dimostrarne l’entità) che le donazioni erogate dai fratelli sono verosimilmente maggiori rispetto a quelle accertate nella prima sentenza: in un ricorso per cassazione non è ammissibile argomentare come se ci si trovasse di fronte ad una corte d’appello con pieno potere cognitivo, ma occorre illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento non solo errato, ma indifendibile.
Il ricorso, lungi dall’adempiere simili requisiti data la sua palmare indole appellatoria, deve, su questo punto, essere dichiarato inammissibile.
In realtà, come correttamente osservato dal primo giudice (sentenza, pag. 10), in ambito di trascuranza di obblighi alimentari, qualora il debitore non paghi per un certo periodo e senza interruzione gli alimenti, il termine di tre mesi per presentare querela inizia a decorrere solo dall’ultima omissione colpevole, ritenuto che la querela vale per tutto il periodo durante il quale l’autore ha commesso il reato senza interruzione (DTF 126 IV 132 consid. 2a, 121 IV 175 consid. 2a, Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 217 CP). In concreto, RI 1 non ha mai corrisposto alla moglie gli alimenti stabiliti nei decreti supercautelari 8 novembre 2005 e 3 maggio 2006 per cui, il 20 ottobre 2006, il diritto di querela di PC 1 non era certamente ancora estinto.
Il ricorrente assevera inoltre che l’PC 2 non aveva il diritto di querelarlo per il reato di cui all’art. 217 CP, perché “non essendo adempiute le condizioni legali cui era subordinato il pagamento (ndr. degli alimenti da parte del Cantone), l’PC 2 non era surrogato nel diritto a ottenere gli alimenti per i figli minorenni” (ricorso, pag. 8). Già solo per il fatto che dalle decisioni dell’PC 2 agli atti (cfr. AI 20) emerge chiaramente l’adempimento delle condizioni per ottenere l’anticipo alimenti, l’assunto è palesemente infondato e non merita ulteriore disamina.
Il ricorrente sostiene, poi, che l’art. 217 cpv. 1 CP è stato applicato erroneamente.
8.1. Dal profilo oggettivo, il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 217 cpv. 1 CP, ha innanzitutto rilevato che l’obbligo contributivo dell’accusato è stato sancito dai decreti 8 dicembre 2005 e 3 maggio 2006 del Pretore di ______ ed ha precisato che tali provvedimenti cautelari sono provvisoriamente esecutivi in forza dell’art. 310 cpv. 4 lett. c CPC e che “la loro efficacia ed esecutività anche in Italia è stata pronunciata in via definitiva dalla Corte di Appello di ______ il 19 dicembre 2007”.
Continuando nel suo esposto, il primo giudice ha, poi, osservato come sia certo “che l’accusato non abbia versato alcunché a titolo di obbligo alimentare nelle mani della moglie (fatto salvo l’importo di 4'800.- euro dal novembre 2005 all’aprile 2006 compresi) rispettivamente, per le figlie minorenni, nelle mani della madre prima e, dopo cessione delle pretese, all’Ufficio cantonale preposto” (sentenza, consid. 11.1 pag. 12-13). Per quanto attiene all’effettiva possibilità di fornire la prestazione, il primo giudice ha accertato che il ricorrente non si trovava in una situazione d’indigenza. Ma anche se così fosse – ha spiegato il pretore - “nel passato RI 1 ha saputo dimostrare capacità e intraprendenza”, riuscendo ad emergere nel campo immobiliare così da procurarsi possibilità economiche tali da garantirsi una qualità di vita da lui stesso definita elevata. Il primo giudice ha, anche, evidenziato come, in seguito, vista la crisi nel settore immobiliare, il ricorrente si sia laureato in diritto a quasi cinquant’anni e come, nel periodo degli studi, pur vivendo momenti finanziariamente non facili, sia sempre riuscito a mantenere, più che dignitosamente, sé stesso e la famiglia.
Il primo giudice ha, poi, osservato come il ricorrente non possa essere seguito quando afferma di essere limitato nella possibilità di esercitare la sua professione di avvocato, perché obbligato a dedicare 5-6 ore di lavoro al giorno alle cause che l’oppongono alla moglie. “L’ultimo decreto del Pretore di ______ ” - spiega il primo giudice – “è in vigore, inalterato, dal maggio 2006; la causa civile inoltrata presso il Tribunale di ______ è sospesa dal mese precedente. Non si vede per quali motivi, perlomeno negli ultimi due anni, l’accusato avrebbe dovuto dedicare oltre 30 ore a settimana per le vertenze che lo oppongono alla moglie”. Sulla scorta di queste considerazioni, ricordando che egli ha l’obbligo di svolgere anche altre (diverse da quella scelta) attività lucrative che possano permettergli di far fronte ai propri obblighi contributivi ma che dagli atti, in merito ai suoi sforzi per cercare di migliorare le sue fonti di reddito, nulla risulta, il primo giudice ha concluso che non si può credere che RI 1 “non possa fare di più” (sentenza, consid. 11.2.1-2 e 4 pag. 14-17). Determinandosi sul fatto che il ricorrente ha comunque sempre pagato le rette delle scuole frequentate dalle figlie, il primo giudice ha spiegato che “il debitore non può scegliere di pagare direttamente a terzi ciò che meglio crede, diminuendo la pensione alimentare dell’importo corrispondente e privando così il creditore della somma sulla quale deve poter contare per assicurare i suoi bisogni quotidiani” (sentenza, consid. 11.2.3. pag. 16). Rilevando, infine, che RI 1, volontariamente, non ha ossequiato il proprio obbligo alimentare “malgrado, almeno in minima parte, ne avesse avuto i mezzi”, il pretore ha concluso che “il reato di cui all’art. 217 CP è adempiuto” (sentenza, consid. 11.3 pag. 17).
8.2. Il ricorrente, nel suo confuso esposto, sembra sostenere che il principio – applicato dal primo giudice - secondo cui “il giudice penale deve attenersi all’importo dell’alimento fissato dal giudice civile” viola la LDIP, la Costituzione Federale e la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (ricorso, pag. 12) Egli sostiene, poi, che in ogni caso i contributi da lui non corrisposti derivano da provvedimenti nulli, perché emanati da un giudice incompetente, e comunque non conformi ai disposti di cui all’art. 285 CC (ricorso, pag. 8 e 12). Il ricorrente, inoltre, fa carico al primo giudice di non avere considerato che la decisione 9 gennaio 2006 con cui l’PC 2 stabiliva l’anticipo degli alimenti a favore di E. ed I. non rispetta le condizioni poste dalla legge affinché sia dato il diritto a tale anticipo.
Per quanto attiene all’effettiva possibilità di fornire la prestazione, RI 1 ribadisce di non essersi potuto procurare i mezzi per pagare gli alimenti a causa delle procedure giudiziarie che lo vedono opposto alla moglie e dell’allestimento dei quasi 200 atti giudiziari che le stesse hanno comportato. Su questa questione, elencando alcuni atti allestiti tra aprile 2006 e aprile 2009, egli afferma che ha sbagliato il primo giudice ritenendo che l’ultimo decreto del pretore di ______ risale al 2006 e che, dunque, dopo d’allora, l’attività a tutela dei suoi interessi non si giustifica più. Perciò, è sbagliando che il primo giudice ha preteso da lui una maggiore operosità (ricorso, pag. 9, 15-16). Infine, il ricorrente sostiene di non aver agito intenzionalmente poiché, in realtà, egli “si è sempre occupato delle figlie pagando, finché ha potuto, anche le rette scolastiche” (ricorso pag. 9).
8.3. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo. Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217 CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 217 CP, Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 6 e segg.). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Il debitore non può adempiere al proprio obbligo contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può scegliere tra una prestazione in natura o in contanti. Se la sentenza del giudice civile prevede il versamento di una somma di denaro, il debitore non può, dunque, decidere di usare tale somma per comprare dei regali al figlio o per pagargli delle vacanze, ritenuto che il genitore che ne ha la custodia conta proprio sul denaro per garantire il suo mantenimento corrente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 e seg. ad art. 217 CP). Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui risulti che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli ha la possibilità di conseguirli. L’art. 217 CP esige, infatti, dal debitore che egli faccia tutto quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag. 134). Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).
8.4. In concreto il ricorrente, sostenendo che il metodo indiretto viola la LDIP, la Costituzione federale nonché la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, si diffonde in una tesi ardita che contrasta palesemente con una giurisprudenza ormai consolidata (cfr., per tutte, DTF 73 IV 178, 93 IV 2, 6s.180/2002) e supportata dalla più autorevole dottrina (cfr. per tutti Corboz, op. cit., vol. I, n. 12; ad art. 217 CP, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 217 n. 7 e 8, Bosshard, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 217 n. 20). Tale tesi non merita, dunque, di essere vagliata oltre. Non votata a miglior sorte è la censura con cui il ricorrente solleva la nullità – per incompetenza del giudice civile – e l’irregolarità dei provvedimenti cautelari che hanno definito il suo obbligo di mantenimento. Il ricorrente dimentica che non è questa la sede per doglianze relative al giudizio civile che ha fissato e definito il contributo alimentare. D’altra parte egli, a suo tempo, ha avuto modo di sollevare l’eccezione d’incompetenza del pretore di ______ e di contestare l’esecutività in Italia dei summenzionati provvedimenti, sennonché egli, in entrambi i procedimenti, è risultato soccombente (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 6 e AI 35). Quanto detto vale anche per l’assunto relativo alla decisone 9 gennaio 2006 dell’PC 2: non è compito di questa Corte pronunciarsi sulla validità di una decisione regolarmente cresciuta in giudicato, a maggior ragione se il preteso vizio è soltanto dichiarato ma non sostanziato.
Spregiudicata e al limite della temerarietà è, poi, la tesi ricorsuale secondo cui da lui non si poteva pretendere nulla più di quanto egli ha fatto per far fronte al proprio obbligo – e, cioè nulla – poiché le sue forze erano totalmente impegnate nelle diverse procedure giudiziarie pendenti a seguito del fallimento del matrimonio. Per quanto impegnativa possa essere la conduzione di una procedura di protezione dell’unione coniugale o di divorzio, non si può certo ragionevolmente pretendere che essa lo sia al punto da esigere un impegno lavorativo a tempo pieno. Per quanto attiene, infine, all’aspetto soggettivo – questione di natura fattuale – le argomentazioni ricorsuali non sono pertinenti. Non è rilevante il fatto che il ricorrente si sia sempre – come egli sostiene – occupato delle figlie pagando loro anche le rette scolastiche. Quel che conta – e che il primo giudice ha accertato senza arbitrio – è che egli ha consapevolmente e volontariamente (sapendo di dover pagare ed essendo in grado o potendo essere in grado di farlo) mancato al proprio obbligo alimentare.
Ne discende che nessun appunto può essere mosso alla condanna di RI 1 per il reato di cui all’art. 217 cpv. 1 CP.
Anche su questo punto, pertanto, il suo ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
Nel suo gravame, infine, RI 1 sostiene di aver agito in uno stato di necessità esimente giusta l’art. 17 CP (ricorso, pag. 9 e 15). Nella misura in cui egli non spiega quale bene giuridico egli avrebbe inteso preservare commettendo il reato di cui all’art. 217 cpv. 1 CP, la sua tesi, peraltro del tutto scevra di logica e buon senso, non merita di essere ulteriormente esaminata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che verserà a PC 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, fr. 800.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà a PC 1 fr. 800.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.