Incarto n. 17.2008.71

Lugano 18 febbraio 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sulla domanda di revisione del 7 novembre 2008 presentata da

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1)

in relazione alle sentenze emanate nei suoi confronti – il 25 maggio 2005 dalla Corte delle assise criminali __________ – il 12 agosto 2005 dalla Corte di Cassazione e di revisione Penale.

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di revisione;

  1. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

In fatto: A. Con sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato consumato e tentato (in 25 occasioni) – siccome commesso come associato a una banda intesa a commettere furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo pericoloso, ed agendo in correità con il fratello __________ – ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza di condurre e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta ricettazione (reati commessi sempre in correità con il fratello __________). In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1, recidivo, a cinque anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto.

Con la stessa sentenza la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 6 anni di reclusione per i reati da lui commessi.

B. Il 12 agosto 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto i ricorsi per cassazione – vertenti sulla commisurazione della pena – presentati da __________ ed RI 1 contro la sentenza di primo grado (CCRP, inc. n. 17.2005.34-35). Tale giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale federale.

C. Con istanza di revisione del 7 novembre 2008 RI 1 chiede che la sua condanna sia oggetto di revisione, che le sentenze del 25 maggio 2005 della Corte delle assise criminali di __________ e del 12 agosto 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello siano annullate e che gli atti siano rinviati a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni all’istanza.

Considerando

In diritto: 1. Nel motivare la propria domanda, l’istante asserisce che nella sua sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in __________ ha commesso un errore nella determinazione della pena a suo carico, nella misura in cui essa ha erroneamente ritenuto che l’entità del terzo residuo di pena relativo al cumulo di precedenti condanne e che gli era stato condonato a far tempo dal 2 gennaio 2001 per un periodo di prova di cinque anni una volta espiati, per l’appunto, i due terzi di tali condanne (art. 38 n. 1 cpv. 1 e n. 4 cpv. 1 vCP; v. art. 86 cpv. 1 e 89 n. 1 cpv. 1 nCP), fosse di tre anni e due mesi (sentenza di assise, pag. 64 e 66), mentre che in realtà esso era di cinque anni, quattro mesi e venti giorni, come poi riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello nella sua sentenza del 12 agosto 2005 (consid. 9, con riferimento alla decisione 13 dicembre 2000 del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2000.174; cfr. anche act. 4 annesso all’istanza di revisione). Quest’ultima, assevera l’istante, non ne ha tratto però le dovute conseguenze, ossia non ha ridotto la pena pronunciata dalla Corte delle assise criminali per tenere conto (nel quadro dell’art 63 vCP) dei presumibili effetti negativi, che il prospettato residuo di pena avrebbe potuto comportare (come poi verificatosi a seguito della decisione del 6 dicembre 2005 del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2005.123, che ha ricollocato il condannato, per fargli scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, che in un primo momento gli era stato condonato; decisione confermata il 12 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi penali e, indirettamente, l’11 gennaio 2008 dal Giudice dell’applicazione della pena, chiamato a statuire sull’istanza di liberazione condizionale e di congedo di RI 1 cfr. act. 4 e 5 annessi all’istanza di revisione). Non avendo allora avuto tra le mani la decisione con la quale il Consiglio di Vigilanza aveva quantificato in cinque anni, quattro mesi e venti giorni la parte di pena allora soggetta a liberazione condizionale, la Corte di assise non ha potuto valutare con cognizione di causa gli effetti negativi che l’inevitabile revoca di tale beneficio – come da essa stessa riconosciuto – avrebbe in seguito comportato sulla durata della reclusione, tenuto conto che, alla pena pronunciata per i reati commessi durante il periodo di liberazione condizionale andava, per l’appunto, cumulata la revoca del residuo di pena sospeso condizionalmente (art. 38 n. 4 cpv. 1 vCP). Da qui l’invocazione del titolo di revisione previsto dall’art. 299 lett. c CPP.

  1. L’art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell’art. 385 CP (v. art. 397 vCPP, del resto espressamente richiamato dalla medesima), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all’art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux; DTF 130 IV 72 consid. 1). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73, 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid.. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dal dibattimento possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione però che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull’arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68) Rilevanti sono fatti o mezzi di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73, 122 IV 66 consid. 2a con richiami, pag. 67). Che un’assoluzione – totale o parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena poco importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami, pag. 42).

  2. Nel condannare RI 1 alla pena di cinque anni di reclusione, rispettivamente __________ alla pena di sei anni di reclusione, per i reati loro ascritti, la Corte delle assise criminali aveva considerato a favore di entrambi il fatto che essi sarebbero stati anche chiamati a scontare – oltre alla pena per i nuovi fatti – la sicura revoca dello sconto di 1/3 delle precedenti pene a loro carico riferite a precedenti condanne, segnatamente tre anni e due mesi per il primo e sei anni e otto mesi per il secondo (sentenza di assise, pag. 66 con riferimento a pag. 64). In altri termini, ritenendo che i condannati non avrebbero potuto evitare “una lunga revoca del residuo della precedente condanna”, la Corte delle assise criminali aveva ritenuto di dovere infliggere una pena che lasciasse ancora aperta la possibilità di un cambiamento di rotta, come auspicato dagli stessi condannati al dibattimento con propositi ritenuti sinceri dalla stessa Corte (sentenza di assise, pag. 66).

  3. Chiamata a statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 luglio 2005 da RI 1 contro la commisurazione della pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali in __________, questa Corte aveva tra l’altro rilevato che il ricorrente aveva sostenuto che il residuo di pena che egli era chiamato a espiare a seguito della sua ultima condanna ammontava a cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, come si evince dalla decisone emanata il 13 dicembre 2000 dal Consiglio di vigilanza (inc. 151.2000.174), annessa al ricorso, e non a tre anni e due mesi come ritenuto dai primi giudici. In questo modo, secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva sì considerato gli effetti negativi legati alla revoca del terzo di pena in applicazione dell’art. 38 n. 4 vCP, dipartendosi tuttavia dall’erroneo convincimento che esso ammontava a tre anni e due mesi di reclusione; né si spiegherebbe altrimenti – sempre a suo parere – come mai la sua condanna sarebbe stata di soli dodici mesi inferiore rispetto a quella inflitta al fratello, maggiormente colpevole, il cui residuo da scontare è invece di sei anni e otto mesi di reclusione.

Sennonché, pur avendo convenuto che la Corte di assise aveva calcolato in modo inesatto il presumibile residuo di pena a carico di RI 1 dipartendosi semplicemente dall’ultima condanna a nove anni e sei mesi fissata dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza del 24 aprile 1996 (inc. 17.1996.5) e pur avendo criticato il primo giudice per non avere acquisito agli atti – non trovandola – la decisone del Consiglio di vigilanza (che considerava anche residui di pena relativi ad altre precedenti condanne), nonostante il difensore avesse a sua volta quantificato in cinque anni di reclusione il rimanente della pena da espiare (sentenza di assise, pag. 15 in fondo), questa Corte aveva ugualmente respinto il ricorso. Richiamati i suoi precedenti considerandi 5b e 5c riferiti alla reiezione del ricorso di __________, che aveva pure preteso una ulteriore riduzione di pena per tenere maggiormente conto degli effetti negativi conseguenti alla sicura revoca del residuo della precedente pena a suo carico, questa Corte aveva nondimeno concluso che i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella (maggiore) misura addotta da RI 1 – non potevano condurre, nel risultato, a significative riduzioni di pena. Al momento di ottenere la liberazione condizionale (art. 38 n. 1 vCP) RI 1 era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durate il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l’intero residuo di pena (dispositivo n. 3). Avendo ignorato platealmente il monito, aveva allora spiegato questa Corte, il soggetto non poteva dolersi delle conseguenze che ne derivano. Né la condanna a 5 anni di reclusione, aveva poi puntualizzato questa Corte, denota eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Certo, considerato che il ricorrente dovrà scontare anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, anziché i tre anni e due mesi supposti dalla prima Corte – aveva infine concluso la Corte di cassazione e di revisione penale - la pena denota severità, ma nelle circostanze descritte nei considerandi che precedono essa non può dirsi esagerata e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9).

Nel vagliare il ricorso di __________ questa Corte non aveva, del resto, mancato di rilevare che sul tema sollevato, in DTF 119 IV 125 il Tribunale federale, giudicando il caso di un condannato a quattro mesi di detenzione da espiare che si era nel frattempo notevolmente emendato, ha stabilito che nella commisurazione della pena il giudice deve considerare anche il ricollocamento cui lo stesso condannato sarà tenuto per avere delinquito durante il periodo di prova (art. 38 n. 4 vCP). Nel caso citato, la condanna risultava di poco superiore al limite che impone il ricollocamento (tre mesi di detenzione), onde l’obbligo – in quel caso – per il condannato di scontare un residuo di 14 mesi, sanzione che, secondo lo stesso Tribunale federale poteva però risultare sproporzionata per un soggetto che frattanto si era ravveduto e risocializzato (119 IV 126), mentre che all’autorità penale sarebbe bastato pronunciare una pena poco lieve per evitare all’imputato i rigori dell’art. 38 n. 4 vCP. Questa Corte aveva dipoi richiamato un suo precedente giudizio, in cui ha avuto modo di considerare gli effetti negativi dell’inevitabile ricollocamento nei confronti di un soggetto condannato a cinque anni di reclusione per ripetuta rapina aggravata commessa parecchi anni prima e che nel frattempo si era completamento ravveduto, ma che a causa dell’art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP rischiava otto anni di reclusione. In quel caso la pena di cinque anni pronunciata dalla prima Corte è stata quindi ridotta a quattro anni e due mesi di reclusione (sentenza CCRP del 12 agosto 2005, consid. 5b con riferimento alla sentenza CCRP del 18 settembre 1998, inc. 17.1998.26, consid. 5d). Ciò posto, quanto alla condanna inflitta a __________ questa Corte – ricordato che i primi giudici avevano comunque considerato che alla condanna pronunciata si sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti – aveva concluso che la specifica fattispecie è ben diversa dalle due citate sentenze, ove a differenza dei due condannati che si erano ravveduti, __________ si è dimostrato – come il fratello RI 1 – un irriducibile; circostanza questa che non poteva dunque spingere il soggetto – e quindi anche il correo – a contare su significative riduzioni di pena per la maggior durata della carcerazione consecutiva ai reati commessi intenzionalmente e senza remore durante l’espiazione della condanna, né sotto il profilo del disagio legato al ricollocamento giusta l’art. 38 n. 4 vCP, né sotto quello correlato alla mancata messa in libertà provvisoria dopo i due terzi della pena, come prescritto dall’art. 38 n. 1 vCP (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5c e 9).

  1. Da questo precede, contrariamente a quanto preteso nella domanda di revisione, allegando le decisioni che attestano un residuo di pena da scontare di cinque anni, quattro mesi e venti giorni (e non di tre anni e due mesi, come allora supposto dalla Corte delle assise criminali __________, che lo aveva condannato a cinque anni di reclusione), l’istante non si avvale di un (nuovo) mezzo di prova serio (sulla nozione: v. DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73) e rilevante. Giacché, come sopra diffusamente rilevato, la questione sollevata nella presente procedura - ossia quella di sapere se la prima Corte avrebbe verosimilmente pronunciato una pena inferiore se fosse stato a conoscenza del fatto che la porzione di pena potenzialmente soggetta a revoca ex art. 38 n. 4 vCP era superiore rispetto a quella da essa in un primo momento ritenuta nella commisurazione della pena - è da considerarsi superata alla luce degli argomenti sviluppati al riguardo da questa Corte nella sua sentenza del 12 agosto 2005. Contrariamente a quanto rilevato nell’istanza, questa Corte non si era semplicemente limitata a un solo esame di arbitrio, rispettivamente di adeguatezza del risultato sotto il profilo dell’eccesso o dell’abuso del potere di apprezzamento; essa aveva invece chiaramente stabilito che, comunque sia, dato quanto esposto sullo specifico argomento in relazione al ricorso del fratello __________, i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella misura addotta nel ricorso (quindi anche dipartendosi da cinque anni, quattro mesi e venti giorni di pena supplementare), non possono condurre nel risultato a significative riduzioni di pena, visto che al momento di ottenere la liberazione condizionale RI 1 era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durante il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l’intero residuo di pena e che avendo egli ignorato platealmente il monito, non può dolersi delle conseguenze che ne derivano (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). In altri termini, questa Corte aveva allora in concreto ritenuto che il ricorrente non poteva pretendere che si procedesse a uno sconto di pena lineare o proporzionale in termini matematici alla porzione di pena oggetto di sanzione ex art. 38 n. 4 vCP, ritenendo che ciò significherebbe in buona sostanza affermare che un soggetto irriducibile – come il qui istante – potrebbe esigere ipso iure di vedersi fortemente decurtata la nuova pena, così da azzerare rispettivamente da ridimensionare in buona parte gli inevitabili effetti negativi del ricollocamento a lui riconducibili per avere scelto la via della recidiva anziché quella del ravvedimento. Il che non può entrare evidentemente in considerazione. Certo, questa Corte non aveva mancato di rilevare che, nel suo esito, la condanna a 5 anni può apparire indubbiamente severa se si considera che il soggetto dovrà anche scontare cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione residua (anziché tre anni e due 2 mesi supposti dalla prima Corte) ma che, nelle circostanze descritte, ciò non può però ancora dirsi esagerato e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). Il richiamo al limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare la commisurazione della pena è però successivo alla fissazione del principio che dai presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena il ricorrente, comunque sia, non poteva prendere significativi riduzioni di pena per i nuovi reati, e ciò a prescindere dalla durata esatta della parte di pena soggetta a ricollocamento. Di fronte a queste chiare considerazioni, RI 1 avrebbe, dandosene il caso, semmai dovuto insorgere al Tribunale federale con ricorso per cassazione, sostenendo che questa Corte aveva disatteso un elemento di fondamentale portata nella commisurazione della pena, ossia facendole carico di avere a torto ritenuto che il fatto di dovere scontare anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione (anziché tre anni e due e 2 mesi di reclusione) in aggiunta alla pena comminata per i nuovi reati non fosse suscettibile di giustificare ulteriore indulgenza nei suoi confronti, rispettivamente facendo carico alla stessa Corte di assise di averlo condannato a una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al fratello (sei anni di reclusione) dopo avere correttamente quantificato in sei anni e otto mesi di reclusione la parte di pena che questi sarà chiamato a scontare ex art. 38 vCP a seguito dei reati sfociati nella condanna del 25 maggio 2005 (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5b).

  2. Ciò posto, l’istanza di revisione va disattesa, Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP con riferimento all’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 291 cpv. 1 CPP su rinvio dell’art. 301 cpv. 2 CPP

e vista per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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