Incarto n. 17.2008.62

Lugano 2 ottobre 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 6 ottobre 2008 da

RI 1 e patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 settembre 2008 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1, commerciante domiciliato a __________, è azionista unico della __________, con sede a _________, che è proprietaria di 53 appartamenti del condominio __________. A titolo personale RI 1 è pure detentore di un ulteriore appartamento.

PC 1, domiciliata a __________, è conduttrice di un appartamento di proprietà di A, anch’esso situato nel condominio Hotel __________ e nel quale la donna pernotta due o tre volte la settimana. La signora PC 1 è socia e gerente della __________, società con sede a _________ e attiva nel campo fiduciario ed immobiliare.

B. Un giorno RI 1 ha notato sulla porta d’entrata dell’appartamento locato da PC 1 un cartello indicante la __________. Egli, deducendone la presenza di un’attività commerciale all’interno dello stabile Hotel __________ e intravedendo pertanto una violazione del regolamento condominiale (che prevede la destinazione esclusivamente abitativa degli appartamenti), dopo aver assunto alcune informazioni sulla donna, ha deciso di sottoporre ai condomini, in occasione dell’assemblea tenutasi il 27 aprile 2006, una sua presa di posizione.

C. RI 1 (che prima dei fatti in narrativa non ha mai incontrato personalmente PC 1) ha quindi redatto uno scritto di tre pagine in lingua tedesca che ha dapprima consegnato all’amministratore e ai quattro soci del comitato e poi letto ad alta voce ai presenti. Il testo inizia affermando che la __________ è una ditta individuale di facciata (Scheinfirma), non iscritta a registro di commercio, e che pertanto la signora PC 1 non vuole apparire pubblicamente per motivi non chiari (“die Herrschaften PC 1 und M wollen gar nicht öffentlich auftreten, aus welchen Gründen auch immer”). Il testo continua, poi, stigmatizzando le attività esercitate dalla signora PC 1, in contrasto con il regolamento, nell’unità condominiale n. 705 e la compiacenza del locatore della stessa A. All’ultima pagina dello scritto, infine, RI 1 descrive nel seguente modo i rapporti tra la signora PC 1 e l’Hotel __________, albergo di __________ legato all’ambiente della prostituzione: “Frau PC 1 war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des Hotels __________ in __________. Das Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurde, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah. Offenbar nicht zu knapp, denn es gab bald einmal Probleme verschiedener Art und das Hotel __________ wurde aus wichtigen Gründen aufgetreten. Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr A sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass in Zusammenhang mit diesem Hotel und dessen Führung der Name PC 1 unvorteilhaft in der Öffentlichkeit herumgeboten wird. (…) Die Ignorierung von Reglement und Hausordnung mittels gezielter Einnistung einer Firma welcher Art auch immer sowie fragwürdigen Personen dürfen in diesem Condominium künftig kein Thema mehr sein. Wir lehnen die __________, unabhängig von deren Status, sowohl als Mieterin und, vorsorglich sei festgehalten, auch als eventuelle Eigentümerin in unserem Condominium ab. Dasselbe gilt für Frau PC 1 al persona non grata. (…) Die Lügenkompositionsagentur __________, PC 1 und M müssen weg und zwar aus wichtigem Grund sehr kurzfristig.”

Con il suo testo, RI 1 voleva ottenere una risoluzione assembleare che imponesse ad A l’inoltro di una regolare disdetta alla sua conduttrice (cfr. AI 25, pag. 2).

D. In data 6 luglio 2006 PC 1, venuta a conoscenza di quanto accaduto durante l’assemblea e in particolare del tenore dello scritto di RI 1 e sentitasi ferita nel proprio onore, ha sporto querela contro il prevenuto per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria.

E. Con decreto d’accusa 26 maggio 2006, il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole di diffamazione, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 1'200.- (corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-) e ad una multa di

fr. 500.- e rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di risarcimento del danno. Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

F. Dopo il dibattimento, con sentenza 3 settembre 2008 il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di RI 1 ad una pena di cinque aliquote giornaliere per il reato di diffamazione, aumentando però l’importo delle aliquote a fr. 860.-, per un totale di fr. 4'300.-. Anche la condanna di RI 1 alla multa di fr. 500.- ha trovato conferma nella sentenza pretorile.

G. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 8 settembre 2008. Egli, nella motivazione scritta, presentata il 6 ottobre 2008, postula il proprio proscioglimento dall’accusa di diffamazione. Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 16 ottobre 2008, il procuratore pubblico postula la conferma della decisione impugnata. PC 1, nelle sue osservazioni di data 24 ottobre 2008, sottolinea la superficialità dell’agire di RI 1 (che avrebbe diffuso informazioni di natura diffamatoria senza alcun accertamento) e si rimette al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. RI 1 rimprovera al primo giudice di avere applicato erroneamente l’art. 173 CPS ai fatti posti a base della sentenza.

1.1. Il giudice della pretura penale, dopo avere ricordato i presupposti applicativi dell’art. 173 CPS, ha innanzitutto rilevato come “dalla lettura del brano ripreso nel decreto d’accusa non si può che dedurre che la signora PC 1 avrebbe avuto, a detta del prevenuto, un’implicazione diretta nella gestione di un locale a luci rosse situato in uno stabile di sua proprietà nel quale veniva notoriamente esercitata la prostituzione. L’imputato ha in effetti usato esplicitamente il termine “Mitbetreiberin”, che lascia poco spazio all’interpretazione”.

Il primo giudice ha, poi, osservato come a rafforzare l’immagine negativa della donna contribuisca tutto il testo con altre affermazioni concernenti la signora PC 1 e la __________, da lei gestita. “Accomunare una persona all’ambiente del meretricio – rileva ancora il primo giudice – sostenendone il coinvolgimento diretto, cosciente ed attivo, costituisce indubbiamente lesione del suo onore.

Il prevenuto di madrelingua tedesca, conosceva esattamente il significato dei termini usati ed ha dunque agito intenzionalmente.” (sentenza, cons. 7 pag. 6-7).

Passando all’esame della prova liberatoria, prevista all’art. 173 cifra 2 CPS, il primo giudice ha osservato come non ci sia nessun indizio che permetta di concludere che la parte civile abbia dato il suo consenso all’esercizio della prostituzione nello stabile di sua proprietà e come dall’audizione della teste R sia emerso piuttosto che la signora PC 1, appena venutane a conoscenza, ha cercato in tutti i modi di rescindere il contratto con il gestore dell’hotel. A detta del primo giudice, poi, “il signor RI 1 non ha nemmeno dimostrato di avere avuto seri motivi per ritenere vero quanto da lui affermato. Egli ha in effetti affermato di aver semplicemente riportato voci circolanti tra la popolazione: così facendo ha riconosciuto di non aver verificato seriamente la fondatezza di queste dicerie. Inoltre non ha neppure dimostrato che simili pettegolezzi siano effettivamente girati” (sentenza, consid. 8 pag. 7). Infine, il primo giudice, pur senza determinarsi chiaramente sulla questione di sapere se il ricorrente doveva essere ammesso alla prova della verità, ha ritenuto che lo scritto in questione non può essere giustificato da un interesse pubblico, né da un altro motivo sufficiente giusta l’art. 173 cifra 3 CPS. “Il messaggio che l’accusato voleva far passare ai condomini

  • conclude - poteva essere espresso in maniera altrettanto chiara, e sicuramente più elegante, anche senza far capo alle frasi incriminate” (sentenza, cons. 8 pag. 8).
  1. Nel suo esposto il ricorrente sostiene innanzitutto che quanto da lui scritto non è lesivo dell’onore della parte civile. Con la formulazione “Frau PC 1 war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des Hotels __________” egli intendeva riferirsi alla querelante in qualità di comproprietaria (ciò che corrisponde alla realtà dei fatti) e non di co-gestrice dell’albergo di __________. “Non fosse così – spiega il prevenuto – mal si comprende come mai nel prosieguo il qui ricorrente si riferisca ad un’altra persona senza accennare però alla signora PC 1. Se il qui ricorrente avesse inteso “Mitbetreiberin” come co-gestrice, costui avrebbe dovuto indicare che anche PC 1 aveva un contatto con la prostituzione”. Per quanto concerne le frasi “Das Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurde, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah.” e “Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr A sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass in Zusammenhang mit diesem Hotel und dessen Führung der Name PC 1 unvorteilhaft in der Öffentlichkeit herumgeboten wird.”, il ricorrente osserva come tali affermazioni non si riferiscano alla parte civile e come le stesse corrispondano alla realtà dei fatti (ricorso, pag. 4-5). Il ricorrente ribadisce poi come lo scopo dello scritto non fosse quello di offendere la signora PC 1 ma, invece, fosse soltanto quello di informare l’assemblea dei condomini circa alcune sue infrazioni del regolamento condominiale.

E’ a tal fine che egli ha eseguito le verifiche che lo hanno condotto ad affermare quanto indicato nello scritto (ricorso, pag. 7).

Il ricorrente continua osservando che, anche volendo considerare che egli abbia fatto intendere con il suo scritto che PC 1 fosse co-gestrice dell’hotel, le sue affermazioni non sarebbero comunque diffamatorie, ritenuto che la donna non poteva ignorare l’esercizio della prostituzione e che in ogni caso “rispondeva di quanto succedeva all’interno dell’Albergo ristorante __________, a dipendenza della responsabilità sgorgante dal possesso della patente d’esercizio pubblico” (ricorso, pag. 8). In ogni caso - rileva ancora RI 1 - la persona a cui PC 1 ha dato in gestione l’hotel era noto nell’ambiente della prostituzione. La donna, dunque, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, non poteva ignorare le attività alle quali l’albergo era destinato. Infine RI 1 sostiene che egli, in buona fede, poteva tranquillamente ritenere vero quanto aveva sentito dire in giro e quanto aveva letto sui giornali in merito al legame tra la parte civile e l’Hotel __________ e chiama a conforto della sua tesi la dichiarazione della teste R che avrebbe asserito che quanto da lui scritto corrispondeva alle voci che circolavano in quel di __________.

3.a) Giusta l’art. 173 cifra 1 CPS è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27).

Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Giusta l’art. 176 CPS alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

b) L'art. 173 cifra 1 CPS tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CPS con numerosi richiami di giurisprudenza). La tutela dell'onore è meno ampia ove l'offesa verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/ Donatsch, Strafrecht III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 356). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che possono averle dato coloro che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad. vor Art. 173 CPS, n. 23 ss.; Rehberg/Schmid/ Donatsch, op. cit., p. 356 s.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; 128 IV 53, 60; 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42). “Terzo” ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CPS è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 173 CPS).

c) L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite, (cfr. Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., n. 48 ss., ad art. 173 CPS).

d) L’art. 173 cifra 2 CPS prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). Determinare se l’autore deve essere ammesso o meno alla prova della verità e quale deve essere l’oggetto di tale prova è questione di diritto. Per contro, la questione a sapere quali affermazioni sono vere e quali false è una questione di fatto (cfr. Corboz, op. cit., n. 68, ad art. 173 CPS).

Nel portare la prova della verità l’autore può fondarsi su elementi di cui non aveva ancora conoscenza al momento delle allegazioni diffamatorie (DTF 124 IV 159 consid. 3a; DTF 122 IV 316, consid. c e 318). La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per valutarne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su elementi che erano sconosciuti all’autore all’epoca della sua dichiarazione. Incombe all’accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS). La prova della buona fede è riconosciuta quando l’autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell’autore (DTF 104 IV 16, consid. b). Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS).

e) La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 112 dove si trattava del comportamento del presidente di una commissione comunale).

Secondo giurisprudenza non vi è, di principio, motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto molto tempo prima una condanna penale (DTF 71 IV 128). Considerate le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale ha tuttavia deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 165 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 291).

4.a) Nel caso di specie si osserva innanzitutto come il testo in esame, secondo il senso generale che ne emerge (a prescindere dunque da un’analisi delle singole espressioni utilizzate dal suo estensore) è di tutta evidenza suscettibile di nuocere alla reputazione di PC 1 (cfr. DTF 92 IV 115: riconosciuta qualità per querelare ad un uomo la cui moglie era tacciata di esercitare la prostituzione; Basler Kommentar, vor art. 173 n. 18). Nello scritto, infatti, RI 1 non solo accomuna la donna all’ambiente della prostituzione, ma sostiene pure che il nome della donna è pubblicamente connotato negativamente e che la stessa è persona non gradita che deve essere allontanata dal condominio per motivi gravi. Questa immagine negativa è rafforzata anche da altri passaggi del testo, nei quali il ricorrente descrive la __________ (gestita dalla signora PC 1) come una ditta di facciata e dedita alla “fabbricazione” di menzogne (“Lügenkompositionsagentur”). Tali allegazioni, che attribuiscono alla parte civile comportamenti moralmente riprensibili (coinvolgimento nel mondo della prostituzione, attività professionale non trasparente e menzognera) sono sicuramente suscettibili di provocare un pregiudizio alla considerazione sociale di PC 1. L’intenzione del ricorrente di diffamare PC 1 è palese, ritenuto come, in questo senso, sia sufficiente il dolo eventuale e come RI 1, cosciente del significato delle sue affermazioni, non poteva non essere consapevole che le stesse erano tali da nuocere alla donna.

Su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.

b) Appurato che le affermazioni di RI 1 sono suscettibili di ledere l’onore di PC 1 e che esse sono state proferite intenzionalmente, prima di esaminare la prova liberatoria di cui si prevale il ricorrente, occorre determinare se la stessa gli possa essere negata, conformemente all’art. 173 cifra 3 CPS. Ora, a prescindere dall’esistenza di un motivo sufficiente che possa giustificare le affermazioni del ricorrente, si osserva che lo stesso non ha agito prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza. Le sue affermazioni, infatti, non sono state proferite con lo scopo principale di sparlare della signora PC 1 o di riportare pettegolezzi e malignità sulla sua persona, ma piuttosto nell’intento di informare l’assemblea dei condomini di alcuni comportamenti sconvenienti della donna e ottenere così una risoluzione che le imponesse la disdetta. A mente di questa Corte, pertanto, RI 1 deve essere ammesso alla prova liberatoria prevista dall’art. 173 cifra 2 CPS.

c) Per quanto attiene alla prova della verità, RI 1 sostiene innanzitutto che con il termine “Mitbetreiber” esso non avrebbe inteso co-gestore, bensì comproprietario dell’Hotel __________ e, di conseguenza, la sua affermazione corrisponderebbe alla realtà dei fatti. La tesi del ricorrente, al limite del temerario, non può essere condivisa. A non averne dubbio, il termine tedesco “Mitbetreiber” significa letteralmente “co-gestore” o “co-esercente” (cfr. Dizionario italiano-tedesco Zanichelli/Klett per il lemma “Betreiber”) e non “comproprietario” che è invece reso in tedesco con l’espressione “Miteigentümer”. È evidente, dunque, che RI 1, riferendosi ad PC 1 come Mitbetreiberin des Hotels __________ ha voluto indicarla come una persona direttamente legata all’ambiente della prostituzione e non solo come comproprietaria di uno stabile nel quale veniva esercitata la prostituzione.

A questo proposito mal si comprende perché l’affermazione del ricorrente per cui la signora PC 1 aveva un contatto diretto con una persona conosciuta nell’ambiente della prostituzione, dovrebbe escludere la funzione di co-gestrice da parte della stessa donna. Che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un'altra persona con contatti nella prostituzione non basta di certo per concludere che, di conseguenza, la parte civile non poteva avere simili relazioni e che, dunque, al massimo, poteva essere comproprietaria dell’albergo, ma non assolutamente co-gestrice.

Altrettanto incomprensibile è l’osservazione del ricorrente secondo cui, anche considerando PC 1 come co-gestrice, le sue affermazioni non sarebbero diffamatorie, ritenuto che la donna non poteva non sapere dell’esercizio della prostituzione e che in ogni caso rispondeva di quanto succedeva all’interno dell’albergo. Dal fatto che la signora PC 1 fosse venuta a conoscenza della presenza di prostitute nell’hotel di sua proprietà, non si può di certo far discendere che essa fosse effettivamente co-gestrice del bordello e che avesse pertanto contatti diretti con il mondo della prostituzione. Tantomeno considerato l’accertamento del primo giudice per cui “la signora PC 1 ha scoperto solo in un secondo tempo – ad accordo scritto – quali erano le intenzioni del conduttore e che, appena venuta a conoscenza che l’esercizio era divenuto un locale a luci rosse, ha cercato in tutti i modi di rescindere il contratto, cosa che però è stato possibile solo tempo dopo” (sentenza, consid. 8 pag. 7). Nemmeno dal fatto che la signora PC 1 dovesse rispondere di quanto succedeva nell’albergo di sua proprietà (allegazione peraltro assolutamente non sostanziata), non può il ricorrente far discendere un suo coinvolgimento diretto nell’esercizio della prostituzione, ritenuto come essa, non appena venuta a conoscenza del fenomeno, si è subito attivata per contrastarlo. Lo stesso vale anche per la pretesa del ricorrente per cui la signora PC 1 doveva assimilare (già alla sottoscrizione del contratto) il conduttore dell’Hotel __________ al mondo della prostituzione e conoscere, dunque, l’attività che vi era esercitata. L’allegazione non è minimamente comprovata e contrasta con gli accertamenti del primo giudice.

Ne discende che, su questo punto, il ricorso di RI 1 non merita accoglimento nella misura in cui egli non ha apportato la prova della verità delle sue affermazioni.

d) Il ricorrente, infine, sostiene come esso, in buona fede, abbia potuto ritenere per vere le affermazioni che circolavano sul conto della signora PC 1 e che aveva letto sui giornali. A questo proposito si osserva che la circostanza secondo cui alcuni quotidiani ticinesi, tra maggio 2001 e marzo 2002, indicavano l’Hotel __________ come luogo nel quale era esercitata la prostituzione (cfr. i sei articoli di giornali prodotti dal ricorrente con scritto 1 luglio 2008), non basta di certo per ammettere la buona fede del ricorrente sul fatto che la signora PC 1 fosse direttamente coinvolta nella gestione del bordello. Tantomeno potevano bastare le voci che, a questo proposito, RI 1 avrebbe sentito dire in giro, voci peraltro non comprovate e che, a differenza di quanto egli sostiene, non emergono dall’audizione della teste R, delle cui deposizioni nulla risulta nel verbale del dibattimento 3 settembre 2008. Da RI 1, persona attiva nel commercio e di certo non sprovveduta, si poteva senz’altro esigere maggiori sforzi per controllare la veridicità delle sue esternazioni.

Da quanto procede discende che il ricorrente, non avendo coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della fondatezza delle sue affermazioni, non ha portato nemmeno la prova della sua buona fede.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.

  1. In esito, il ricorso di RI 1, avendo egli leso tramite un’allegazione di fatto l’onore di PC 1 senza portare la prova della verità né la prova della buona fede, è respinto.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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