Incarto n. 17.2008.57 (rinvio TF)

Lugano 12 ottobre 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente Lardelli e Pellegrini

Segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 agosto 2007 presentato da

RI 1 coniugato,

patrocinato dall’avv. PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 gennaio 2008 dal giudice della Pretura penale;

richiamata la sentenza 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 della Corte di diritto penale del Tribunale federale,

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 luglio 2007 il giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie per avere, a _________, nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2000 e il 6 dicembre 2000, agendo a titolo professionale, nella sua qualità di fiduciario, accettato di amministrare, trasferire, prendere in custodia e collocare valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalla circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, in particolare per avere assunto l’amministrazione della società __________, titolare del conto n. presso __________ senza avere personalmente e preventivamente accertato l’identità dell’avente economicamente diritto di tale relazione bancaria già prima del 6 dicembre 2000. Il giudice

della Pretura penale lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1’000.-, fissando la pena detentiva in caso di mancato pagamento in 10 giorni.

B. Adita dal condannato, la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con sentenza del 31 gennaio 2008 (inc. 17.2007.48-49). RI 1 ha quindi impugnato tale giudizio con ricorso in materia penale al Tribunale federale che, con sentenza del 28 agosto 2008 (di cui questa Corte ha potuto prendere conoscenza il 3 settembre successivo), ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di cassazione e

di revisione penale per nuova decisione, dandosene il caso – impregiudicata la questione della prescrizione dell’azione penale – mediante l’esecuzione di ulteriori accertamenti in sede cantonale (6B_189/2008, in particolare consid. 4.1).

Considerando

in diritto: 1. Nella fattispecie il ricorrente è chiamato a rispondere del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP). Sennonché, l’azione penale per tale infrazione è prescritta. In effetti, in base al diritto previgente, ossia quello in vigore al momento dei fatti (ottobre-dicembre 2000), tale imputazione – di natura delittuosa poiché punibile con la detenzione fino a un anno, con l’arresto o con la multa (art. 305ter cpv. 1 vCP; cfr. art. 9 cpv. 2 vCP) – era soggetta a un termine di prescrizione relativo di 5 anni e a uno assoluto di 7 anni e 6 mesi (art. 70 cpv. 4 vCP e 72 n. 2 cpv. 2 vCP). Tale termine di prescrizione, iniziato a decorrere dal 6 dicembre 2000, ha continuato il suo decorso anche in pendenza di ricorso per cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 25 settembre 2008, inc. n. 17.2008.18, consid. 2 con richiamo). Avesse continuato a decorrere anche davanti al Tribunale federale a seguito del ricorso in materia penale presentato dal condannato, la prescrizione sarebbe intervenuta il 6 giugno 2008 (scenario improbabile, dato che il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della prescrizione nella sua decisione di rinvio, cfr. consid. 4.1). A ben vedere bisogna invece supporre che tale termine è rimasto sospeso tra la sentenza 31 gennaio 2008 della Corte di cassazione e di revisione penale che ha respinto il ricorso del condannato e la sentenza 28 agosto 2009 dello stesso Tribunale federale, che ha comportato il rinvio della causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio sul reato in discussione, con conseguente ripristino del termine di prescrizione medesimo (cfr. mutatis mutandis DTF 129 IV 305 consid. 6.2.1 pag. 313 e, in particolare, consid. 6.2.2 pag. 313-314). Considerato che al 31 gennaio 2008 (data della prima sentenza della CCRP) erano trascorsi dai fatti (6 dicembre 2000) circa sette anni e due mesi, l’azione penale – che ha iniziato a riprendere con il 26 agosto (sentenza del Tribunale federale citata) o, dandosene il caso, con il 3 settembre successivo (data in cui la decisione è stata notificata) – si è così prescritta nel corso del mese di gennaio 2009, ossia nelle more del ricorso per cassazione, sul quale questa Corte è tenuta di nuovo a statuire a seguito della decisione di rinvio dello stesso Tribunale federale. In ogni modo, sia nella prima ipotesi che nella seconda, la prescrizione è subentrata.

Certo, in base rispettivamente all’art. 70 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° ottobre 2002 e dall’art. 97 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° gennaio 2007, il termine di prescrizione è stato fissato in 7 anni. Sotto questo profilo, il nuovo diritto sarebbe più favorevole al prevenuto. Sennonché, fossero applicabili tali norme, il termine di prescrizione sarebbe stato estinto dall’emanazione del giudizio di primo grado, emesso il 17 luglio 2007 quando la prescrizione dell’azione penale non era ancora intervenuta (art. 70 cpv. 3 vCP e art. 97 cpv. 3 CP). Dato che, come visto, in base al diritto previgente al 1° ottobre 2002 la prescrizione continuava, invece, a decorrere anche in pendenza di ricorso per cassazione, la previgente norma risulta per finire più favorevole al prevenuto e deve perciò prevalere ex art. 2 cpv. 2 CP (CCRP, sentenza del 25 settembre, inc. n. 17.2008.18 consid. 2).

  1. La prescrizione assoluta dell’azione penale non comporta il proscioglimento dell’imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale circostanza osta solo all’emanazione di un giudizio di merito e determina l’archiviazione del caso (CCRP, sentenza citata, consid. 4c con richiami) . Ciò impone di annullare la condanna pronunciata dal giudice della Pretura penale nei confronti del ricorrente relativamente a tutti i dispositivi che lo concernono. Dato il venir meno della condanna, il ricorso diventa totalmente privo di oggetto e va stralciato dai ruoli (CCRP citata, consid. 4 con richiamo). Siccome l’attuale sentenza non comporta per lui proscioglimento, ma soltanto l’archiviazione del caso, non si giustifica assegnargli ripetibili (CCRP, sentenza citata, consid. 10). Dato l’esito della procedura, appare opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di seconda sede.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. L’azione penale relativa all’imputazione di carente diligenza in operazione finanziarie è prescritta.

  1. I dispositivi n. 2 e 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata riferiti al ricorrente sono annullati.

  2. Il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

  3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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