Incarto n. 17.2008.48-49

Lugano 1° ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati da

  • il 25 luglio 2009 (17.2008.49) RI 2 coniugato,

rappr. dall' RC 1

  • il 28 luglio 2009 (17.2008.48) RI 1 5 nubile rappr. dall' PA 1

contro la sentenza emanata nei confronti di RI 2 il 17 luglio 2008 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2.

  2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.

  3. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Giovedì 21 ottobre 2004, verso le ore 07.25, RI 2 percorreva alla guida di una VW Polo () la strada cantonale (denominata “__________”) che da __________ porta alla dogana del __________. Nel frattempo L, che pure circolava su via __________ in direzione della dogana, arrestò la sua auto sul lato destro della carreggiata, occupando il marciapiede e una parte della strada, all’altezza dell’intersezione con __________, per permettere alla sua passeggera RI 1 (figlia dodicenne della sua convivente) di scendere dal veicolo e di raggiungere la fermata del bus dall’altra parte della strada, all’imbocco di __________. Una volta scesa dal veicolo RI 1, resa attenta da un’amica del sopraggiungere dell’autopostale e, dunque, verosimilmente tesa a non perderlo, s’immise improvvisamente sulla carreggiata, sbucando, senza guardare, davanti al veicolo del suo accompagnatore. In quel mentre, essa venne investita da RI 2 che, pur frenando e sterzando verso sinistra, non riuscì ad evitare la collisione. A seguito dell’urto - avvenuto sulla parte anteriore destra del veicolo - la bambina è stata proiettata violentemente sull’asfalto ed ha perso i sensi. RI 1 ha subito gravi ferite che hanno reso necessario il suo ricovero presso l’Ospedale __________, dove è rimasta degente fino all’8 novembre 2004. In seguito è stata trasferita al Rehabilitationszentrum __________, dove è rimasta fino al 24 dicembre 2004.

B. Dopo aver esperito le indagini preliminari, il sostituto procuratore pubblico, il 9 agosto 2005, ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di RI 2, ritenendo che il suo comportamento non fosse stato colpevolmente imprevidente ai sensi dell’art. 18 cpv. 3 vCPS.

C. Determinandosi sull’istanza di promozione dell’accusa di RI 1, con sentenza 15 maggio 2006, la CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere, invitando il magistrato inquirente a completare le informazioni preliminari e a pronunciarsi sul seguito dell’azione penale.

D. Sulla scorta degli ulteriori accertamenti richiesti, in data 16 aprile 2007, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa, con cui ha dichiarato RI 2 autore colpevole di lesioni colpose gravi. Il magistrato ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 6'600.-- (corrispondente a 60 aliquote da fr. 110.--) e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.--. Contro il decreto di accusa RI 2 ha sollevato tempestiva opposizione.

E. Dopo il dibattimento (durante il quale, con l’accordo delle parti, sono stati prospettati all’accusato anche i capi d’imputazione di cui agli art. 90 cifra 1 rispettivamente cifra 2 LCStr), con sentenza 17 giugno 2008 il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha prosciolto RI 2 dall’accusa di lesioni colpose gravi e lo ha dichiarato colpevole d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr, condannandolo ad una multa di Fr. 200.-- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

F. Avverso la predetta sentenza sono insorti la parte civile RI 1 e RI 2, entrambi con dichiarazioni di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 20 giugno 2008. RI 1, nella motivazione scritta presentata il 28 luglio successivo, chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza e la condanna di RI 2 per il reato di lesioni colpose gravi. In via subordinata, essa chiede la sua condanna per infrazione alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr. Dal canto suo, RI 2, nella sua motivazione scritta di data 25 luglio 2008, chiede la propria assoluzione dal reato di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr per intervenuta prescrizione.

G. Nelle sue congiunte osservazioni del 21 agosto 2008, il Procuratore pubblico, chiede che venga accolto il ricorso della parte civile e che venga respinto quello del condannato. RI 2, per contro, nelle sue osservazioni di data 20 agosto 2008 al ricorso di RI 1, chiede che detto gravame sia respinto.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

I. sul ricorso di RI 1

  1. RI 1, nel suo gravame lamenta innanzitutto (invero in modo a tratti confuso e senza chiaramente distinguerlo dalle censure relative all’applicazione del diritto) l’accertamento arbitrario da parte del primo giudice di fatti rilevanti.

2.1. I fatti accertati dal primo giudice sono - in estrema sintesi - i seguenti:

al momento dell’incidente era ancora buio e la strada era umida;

quando RI 1 scese dalla vettura di L con l’intenzione di attraversare la strada, RI 2 – applicando i parametri più favorevoli all’indagato in virtù del principio in dubio pro reo - procedeva ad una velocità di 50 Km/h e si trovava ad almeno 70 metri dal punto d’impatto, distanza da cui non poteva scorgere il pedone;

il pedone è divenuto percettibile all’accusato soltanto quando quest’ultimo si trovava a 12-23 m dal punto d’impatto, distanza dalla quale i fari della VW Polo potevano senza dubbio illuminare la bambina;

la bambina non poteva essere avvistabile da RI 2 che dal momento in cui è spuntata dalla vettura di L, quindi quando già si trovava sulla carreggiata intenta a correre (o camminare velocemente) verso il gruppo di amici che si trovava sulla parte opposta;

RI 2 avrebbe potuto evitare l’investimento della bambina soltanto se avesse avuto una velocità non superiore a 29-48 Km/h;

nei pressi della fermata del bus vi erano dei bambini in attesa dell’autopostale;

RI 2 non ha visto i bambini e non ha avuto la possibilità di scorgerli perché la fermata non era oggettivamente percettibile;

RI 2 non sapeva dell’esistenza della fermata;

RI 2, poco prima di arrivare all’intersezione tra via _________, ha notato, ad una ventina di metri di distanza, una vettura ferma sul lato destro della carreggiata, con le due ruote di sinistra poste sulla sua corsia di marcia e quelle di destra sul marciapiede (che poi si è rivelato essere una strada laterale perpendicolare alla principale, il cui accesso il veicolo, così arrestandosi, era andato a bloccare almeno parzialmente);

nonostante ciò RI 2 non ha rallentato, né levato il piede dall’acceleratore, non ritenendolo necessario visto che la posizione di quel veicolo non gli impediva di transitare senza oltrepassare la linea di mezzeria;

(sentenza pretura penale, cons. 15, pag. 20-22);

  • la vettura RI 2 aveva i fari anabbaglianti accesi

RI 1 (che, all’epoca dei fatti, aveva quasi dodici anni e che aveva già seguito dei corsi di educazione stradale) ha intrapreso l’attraversamento della carreggiata a passo sostenuto e senza accertarsi preventivamente se vi fossero dei veicoli sul campo stradale in avvicinamento da sinistra;

in quel momento RI 2 si trovava ad una distanza massima di 34 m;

_________ è una strada particolarmente trafficata e pericolosa;

il tempo di reazione che RI 2 ha avuto dal momento in cui ha visto la ragazza a quello dell’impatto è inferiore ad un secondo;

(sentenza della pretura penale, cons. 16, pag. 23-24).

2.2. A mente della ricorrente, il primo giudice non ha, a torto, accertato o comunque non ha sufficientemente considerato i seguenti fatti (cfr. ricorso, pag. 11-13):

  • al momento dell’incidente ci si trovava in un’ora di punta e la strada era particolarmente trafficata (circostanze riferite dal teste S e confermate dal perito D);

  • la vettura di L era accostata sulla destra della corsia di percorrenza di RI 2 ed aveva le ruote di sinistra sulla carreggiata e le ruote destre sul marciapiede;

  • la Ford Focus di L, che cominciava ad essere visibile per RI 2 ad una distanza di ca. 80 m, aveva la freccia destra accesa durante tutta la fase di accostamento e di sosta;

  • sulla corsia contraria stava sopraggiungendo l’autopostale che misura 2,50 m di larghezza e aveva i fari anabbaglianti accesi;

  • al momento in cui è avvenuto l’incidente l’autopostale si trovava a circa 5-10 metri da luogo della collisione e stava rallentando per effettuare la fermata prevista all’incrocio tra _________.

La ricorrente sostiene, poi, che il giudice della Pretura penale ha, a torto, ritenuto che RI 2 non ha visto i bambini, che egli non sapeva della fermata del bus e che la stessa fermata non era oggettivamente percettibile, nonostante emerga dagli atti (in particolare, dal suo interrogatorio 15 novembre 2006 e dalla dichiarazione scritta di G prodotta al dibattimento) e sia ancora emerso al dibattimento che RI 2 vive da oltre trent’anni a circa 200 metri in linea d’aria dal luogo dell’incidente e percorre via _________quasi tutte le mattine (ricorso, pag. 14-15).

2.3. La circostanza secondo cui la strada fosse particolarmente trafficata risulta chiaramente dalla deposizione del teste S che il giudice della Pretura penale ha utilizzato e condiviso, ritenendola come “quella corrispondente alla realtà” (sentenza, cons. 15, pag. 21). Durante l’interrogatorio davanti al sostituto procuratore pubblico, il teste S ha affermato che “per quanto riguarda il traffico, posso dire che quella mattina, come del resto praticamente tutte le mattine a quell’ora, era piuttosto sostenuto in entrambi le direzioni” (sentenza, cons. 9, pag. 13). D’altra parte, in sentenza, lo stesso primo giudice descrive via _________come “una strada cantonale rettilinea particolarmente trafficata e pericolosa” (sentenza, cons. 16, pag. 23). La censura secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe accertato quali fossero le condizioni del traffico è, dunque, priva d’oggetto e pertanto irricevibile. Anche la circostanza secondo cui, al momento dell’incidente, l’autopostale (che circolava in senso inverso rispetto a RI 2) era a circa 5/10 m dal luogo dell’incidente e stava rallentando per effettuare la fermata risulta palesemente dalla deposizione dell’autista S – riportata nella sentenza di primo grado - che ha dichiarato che “al momento in cui è avvenuto l’incidente, preciso che rallentavo per effettuare la fermata prevista. Mi trovavo a circa 5-10 m dal luogo della collisione” (consid. 5, pag. 6).

Anche questa censura è, dunque, priva d’oggetto e, pertanto, irricevibile. Stessa sorte debbono avere le censure relative al mancato accertamento sulla posizione della vettura di L e sulla distanza dalla quale la stessa cominciava ad essere visibile a RI 2, ritenuto che tali circostanze risultano dalle deposizioni di RI 2 e di L, nonché da accertamenti peritali, riportati in sentenza (sentenza, cons. 3, pag. 5; cons. 4, pag. 5; cons. 6, pag. 7). Anche tali censure sono dunque prive d’oggetto e pertanto irricevibili.

Nella sentenza della Pretura penale manca, per contro, l’accertamento dell’accensione della freccia da parte di L, nonché l’accertamento del dato relativo alla larghezza dell’autopostale. A tali lacune può sopperire questa Corte: infatti, che il segnale luminoso destro fosse acceso risulta con chiara evidenza dal materiale processuale, in particolare dalla deposizioni del teste L (sentenza, cons. 9, pag. 11).

La larghezza dell’autopostale (2,50 m) risulta, con altrettanto chiara evidenza dalla deposizione resa dal teste S al sostituto procuratore pubblico (verbale 5 ottobre 2006, pag. 4). La misura di 2,50 m, peraltro, rispecchia la comune conoscenza e può, dunque, essere considerata accertata.

La ricorrente non sostanzia, invece, la censura secondo cui il primo giudice ha arbitrariamente accertato che RI 2 non ha visto i bambini che si trovavano alla fermata del bus. Il giudice di prime ha fondato questo suo accertamento sulla scorta della valutazione dell’ubicazione della fermata (situata in posizione rientrata rispetto alla strada principale, dietro allo stabile all’angolo tra _________) e della deposizione del teste S, secondo cui “i bambini che la mattina del 21 ottobre 2004 si trovavano nei pressi della fermata dell’autopostale, erano fermi dietro alla casa che porta il cartello di fermata per la posta (…); chi giunge da _________ non poteva vedere quella mattina i bambini fermi alla fermata della posta. Del resto si fa fatica a vederli anche se si proviene dal _________” (sentenza, consid. 9, pag. 13). Su questo punto, dunque, il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, è infondato.

RI 1 censura di arbitrario anche l’ accertamento secondo cui RI 2 non sapeva della fermata del bus. Su questa circostanza, il primo giudice ha osservato che “non è stato dimostrato che il prevenuto sapesse, rispettivamente dovesse sapere, che in quel luogo ci fosse una fermata dell’autopostale. Il relativo segnale, che in pratica ha il formato di un foglio A4 o poco più, si trovava in una posizione rientrata rispetto alla strada principale, piazzato sul muro dello stabile che da sulla strada che incrociava perpendicolarmente la stessa.(…) Inoltre non è stato dimostrato che l’imputato avesse già scorto in precedenza dei pedoni attendere il bus in quel posto e nemmeno vi sono indizi in quel senso (sentenza, cons. 15, pag. 21). Questo accertamento è arbitrario, perché in aperto contrasto con gli atti. Dalle emergenze istruttorie risulta, infatti, che RI 2 vive in via _________(dunque a circa 1 km dal luogo dell’incidente) e che egli percorre il tratto di strada dove è successo l’incidente quasi quotidianamente da anni (sentenza, cons. 9, pag. 14). Date queste circostanze, il primo giudice non poteva, se non in modo arbitrario, giungere alla conclusione che il prevenuto non sapesse, rispettivamente non dovesse sapere che in quel luogo ci fosse una fermata dell’autopostale, tanto più che la stessa è indicata da un cartello ben percettibile per chi proviene da _________(cfr. documentazione fotografica della polizia scientifica, foto 4). Non è, perciò, sostenibile senza arbitrio che RI 2 – che percorreva da anni quasi ogni giorno quella strada nelle due direzioni – non conoscesse l’esistenza della fermata all’intersezione tra _________.

L’imputato non è, dunque, credibile quando afferma di non avere mai fatto caso, prima dell’incidente, alla fermata del bus (cfr. sentenza, cons. 9, pag. 14).

Pertanto, su questo punto, il ricorso va accolto, nel senso che è accertato che RI 2 sapeva dell’esistenza della fermata.

  1. RI 1 solleva poi la censura di cui all’art. 288 litt. a CPP, rimproverando innanzitutto al primo giudice l’erronea applicazione dell’art. 125 CP ai fatti posti alla base della sentenza.

3.1. Per quel che concerne il reato di lesioni colpose gravi, il primo giudice, dopo averne ricordato i presupposti applicativi, ha concluso che la mattina del 21 ottobre 2004 RI 2 ha circolato ad una velocità eccessiva e non adeguata alle circostanze, violando il disposto dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Egli infatti, nonostante avesse notato una vettura ferma sul lato della carreggiata, con le due ruote di sinistra poste sulla sua corsia di marcia e quelle di destra sul marciapiede, non ha rallentato, né levato il piede dall’acceleratore. Ritenuto come in una simile circostanza non fosse impossibile escludere a priori che – ad esempio - qualcuno potesse aprire repentinamente la portiera o che il conducente decidesse di rimettersi in moto senza concedergli la precedenza, RI 2 avrebbe dovuto – sempre secondo il primo giudice - diminuire la propria velocità o, perlomeno, togliere il piede dall’acceleratore per potersi conformare ai suoi obblighi di prudenza. Proseguendo nel suo ragionamento, il primo giudice ha però considerato il comportamento di RI 1 come gravemente colpevole, imprevedibile e, dunque, interruttivo del nesso di causalità adeguato tra la violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr di cui RI 2 è colpevole e il suo ferimento. Il pretore ha ritenuto che, proprio a causa dell’imprevedibilità del comportamento della bambina, l’incidente sarebbe avvenuto anche se RI 2 avesse adattato la sua velocità alla presenza del veicolo stazionato per metà sulla sua corsia di marcia e ai potenziali pericoli che da esso derivavano. Di conseguenza, il giudice della Pretura penale ha concluso per il proscioglimento dell’imputato dal reato di lesioni colpose (sentenza, cons. 15 pag. 22).

3.2. La ricorrente sostiene che, in concreto, considerate le circostanze di specie (orario, auto ferma sul bordo della strada in maniera anomala ed in concomitanza con un incrocio, fermata del bus sull’altro lato della strada in posizione pericolosa, limitata visibilità, traffico in senso contrario, strada umida, autopostale in arrivo e che accosta) la presenza, al momento dell’incidente, di un pedone sulla carreggiata non era imprevedibile, sicché il comportamento di RI 1 non può costituire un atto interruttivo del nesso di causalità. Essa sottolinea come il conducente deve tenere conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile, laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente alla luce delle circostanze concrete. Ma anche qualora - continua la ricorrente - si dovesse ammettere l’imprevedibilità del comportamento del pedone, la colpa di RI 2 sarebbe tanto grave da risultare la più probabile ed immediata causa dell’incidente. In confronto la colpa di RI 1 è, comunque, secondaria e non atta ad interrompere il nesso di causalità adeguato. La ricorrente chiede, dunque, la condanna dell’imputato per il reato di lesioni colpose gravi (ricorso, pag. 6-9 e 15).

3.3.a) Ora, chiunque per negligenza cagiona delle lesioni gravi al corpo o alla salute di una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 125 cpv. 1 e 2 CP).

Commette negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non scorge le conseguenze della sua azione o non ne tiene conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Ciò presuppone che l'agente abbia infranto regole di elementare prudenza imposte dalle circostanze, affinché non siano oltrepassati limiti oltre i quali il rischio non è più accettabile (DTF 122 IV 17 consid. 2b pag. 19 con rinvii). Queste norme di elementare prudenza si determinano riferendosi alle norme che hanno lo scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti.

b) Nel caso in esame, oltre alla violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, potrebbero, di principio, entrare in considerazione violazioni del principio dell’affidamento, codificato all’art. 26 LCStr, dell’obbligo di padronanza del veicolo di cui all’art. 31 LCStr, nonché dei doveri verso i pedoni di cui art. 33 LCStr.

Le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 LCStr non meritano di essere vagliate oltre, ritenuta la loro sussidiarietà nei confronti dell’art. 32 LCStr (Bussy/Rusconi, CS/CR Commentaire, ad art. 26 LCR, n. 2.1 e ad art. 31 LCR, n. 1.1; DTF 90 IV 143, 91 IV 74; 92 IV 29, 94 IV 140).

Nemmeno si ravvisa in concreto una violazione dell’art. 33 LCStr (come osservato anche dal primo giudice), data l’assenza di strisce pedonali sul luogo dell’incidente e l’accertata inconsapevolezza di RI 2 circa la presenza di RI 1 sul bordo della carreggiata.

Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Tale disposto impone, innanzitutto, al conducente di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile. L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga, però, il conducente anche ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen). Infine, lo stesso disposto vuole che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, dunque, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Band I, n. 575 ss.; Bussy/Rusconi, ad art. 32 LCR, n. 1.24 ss.). Il Tribunale federale, spesso assai severo in punto alla prevedibilità di un ostacolo, ha già avuto modo di decidere che il conducente che incrocia un bus fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve adeguare di conseguenza la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di notte durante il periodo del raccolto, un trattore sbuchi inaspettatamente da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 43). Sempre secondo la giurisprudenza federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286). Così pure il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non dispensa il conducente dal prendere in considerazione la possibilità del sopraggiungere di piedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 242).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, ad art. 32 LCR, n. 1.27). L’Alta Corte ha ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una strada la cui larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener conto della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74).

c) Perché l’autore possa essere ritenuto colpevole di lesione colposa fra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il realizzarsi della lesione deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22). È data causalità naturale quando il comportamento colpevole costituisce la condizione dell'evento, ancorché non ne sia l'unica (DTF 115 IV 199 consid. 5b con rinvii pag. 206). In caso di incertezza, la verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 130 consid. 6b pag.141). In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione dell'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto che vincola – nella misura in cui non sia viziata da arbitrio - la Corte di cassazione e di revisione penale, a meno che il giudice disattenda il concetto stesso di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2a/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).

La causalità deve anche essere adeguata. Occorre stabilire, quindi, se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento ordinario delle cose, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 121 IV 207 consid. 2a pag. 213). Determinare se il comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento significa stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto quelle conseguenze, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155). La causalità adeguata è una questione di diritto che la Corte di cassazione e di revisione penale – così come il Tribunale federale - esamina con libero esame (DTF 121 IV 207 consid. 2a e invii pag. 213).

Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento dell'autore e l'evento può essere interrotto quando circostanze eccezionali, come, ad esempio, il comportamento di un terzo o della vittima oppure difetti del materiale o di costruzione, sopravvengano senza poter essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità. È ancora necessario che queste circostanze abbiano un’importanza tale da imporsi come le cause più probabili e immediate dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'autore (DTF 6S 34/2002 del 27 giugno 2002 consid. 4.2; DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, 115 IV 100 consid. 2b pag. 102, 199 consid. 5c pag. 207). A questo proposito, in una recentissima decisione, il Tribunale federale, chiamato a determinarsi su un incidente occorso a una signora di settanta anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso - ha avuto modo di osservare come non sia eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido. Nonostante tali pratiche possano rivelarsi pericolose, esse non sono così rare da essere considerate imprevedibili (DTF 6B_315/2009).

3.4.a) Ora, ritenuto come nel caso di specie sia incontestato che RI 1 abbia subito delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP, al fine di determinare se a RI 2 sia imputabile un’imprevidenza colpevole ex art. 12 cpv. 3 CP, occorre valutare se egli abbia violato l’art. 32 cpv. 1 LCStr, in particolare mancando di adattare la sua velocità in funzione di quegli ostacoli che egli, in ragione delle circostanze concrete, poteva prevedere. Nel caso di specie, l’incidente è avvenuto giovedì 21 ottobre 2004 - giorno di scuola - alle 7.25, orario in cui bambini, ragazzi ed adolescenti si spostano verso le sedi scolastiche. In quel momento non era più buio, ma la debole luce del crepuscolo permetteva appena di distinguere gli oggetti presenti sul campo stradale. RI 2 viaggiava su una strada dal fondo umido, trafficata e pericolosa, tant’è vero che (come risulta anche dagli articoli di giornale prodotti dalla parte civile durante il dibattimento) sei mesi prima, su via _________, un altro scolaro era rimasto vittima di un incidente. A lato della carreggiata, più avanti, un’auto era ferma con le ruote di sinistra sulla carreggiata, le ruote destre sul marciapiede e il segnale luminoso acceso. Alla stessa altezza della vettura ferma, dall’altra parte della strada, vi era una fermata del bus e, proprio in quel momento, dalla dogana del _________sopraggiungeva l’autopostale che stava accostando, perfettamente percettibile a ragione delle sue considerevoli dimensioni e dei fari accesi.

b) A mente di questa Corte, sulla scorta delle summenzionate circostanze (che RI 2 conosceva e di cui era consapevole), ben ponderate le stesse, non si può non giungere alla conclusione che RI 2, in quella situazione, dovesse non solo prevedere (come rilevato dal primo giudice, cfr. sentenza, cons. 15, pag. 22) che qualcuno potesse aprire repentinamente la portiera o che il conducente si rimettesse in moto senza concedergli la precedenza, bensì anche che uno scolaro sbucasse all’improvviso dall’auto di L ferma sulla carreggiata, con l’intento di raggiungere in tempo utile la fermata dell’autopostale. Alla luce di una tale “Hindernissituation”, ben avrebbe dovuto, dunque, il conducente non solo spostare il piede dall’acceleratore al freno, bensì anche adottare una velocità che gli avrebbe permesso di fermarsi prima che un eventuale pedone s’immettesse all’improvviso sulla strada, davanti alla Ford Focus (cfr. per analogia, in particolare DTF 97 IV 242).

Del resto, va osservato che la velocità che avrebbe permesso a RI 2 di evitare l’investimento della bambina non è certamente inferiore a quella che gli avrebbe permesso di evitare i potenziali pericoli insiti nella situazione (apertura improvvisa di una portiera od immissione improvvisa nella circolazione della vettura ferma) evidenziati nella sentenza di primo grado e che il primo giudice gli ha rimproverato di non avere tenuto. RI 2 non ha ascoltato il campanello d’allarme che risuonava, non ha adattato la sua velocità come richiesto dall’art. 32 cpv. 1 LCStr, incorrendo in un’imprevidenza gravemente colpevole ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP. Il comportamento di RI 2 è dunque colpevolmente negligente ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr.

c) Dato per accertato il nesso causale naturale tra il comportamento imprevidente di RI 2 e il ferimento di RI 1, occorre ancora – nell’ottica dell’applicazione dell’art 125 CP – verificare se tale nesso causale è adeguato. A tal fine ci si deve innanzitutto chiedere se il comportamento del prevenuto fosse idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento ordinario delle cose, a cagionare o a favorire il ferimento della ricorrente. Il quesito deve essere risolto positivamente, ritenuto che l’eccessiva velocità di RI 2 era certamente idonea a causare l’incidente. Avesse circolato alla velocità imposta dalle circostanze, egli avrebbe avuto la possibilità di fermarsi prima di investire RI 1. Negativamente, per contro, va risolto il quesito di sapere se il rapporto di causalità adeguata sia stato interrotto da una circostanza eccezionale e imprevedibile, poiché il comportamento di RI 1, ancorché contrario all’art. 47 ONC (secondo cui i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo, devono attraversare la strada rapidamente, devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m), era, comunque, prevedibile (cfr. consid. 34b e, in particolare, DTF 6B_315/2009 che, in un caso del tutto simile, ha ritenuto prevedibile che un pedone attraversi una strada trafficata dopo un dosso e lontano da un passaggio pedonale). In via abbondanziale, viste le motivazioni della prima Corte, va ricordato che, così come rilevato a più riprese dal TF, la questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non c’è, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; DTF 6B_315/2009).

Anche il nesso causale adeguato fra l’imprevidenza colpevole di RI 2 e il realizzarsi dell’incidente e delle lesioni è, dunque, ammesso.

Ne discende che RI 2 si è reso colpevole del reato di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP a danno di RI 1 e che, pertanto, il ricorso della parte civile merita accoglimento.

II. sul ricorso di RI 2

  1. RI 2, nel suo gravame, sostiene, da una parte, che la contravvenzione, per la quale è stato condannato dal giudice della Pretura penale, è prescritta e, dall’altra che, anche se così non fosse, nella fattispecie non sarebbero dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 90 cifra 1 LCStr.

Ora, un’infrazione non qualificata alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punita con la multa e, pertanto, essa è qualificabile come una contravvenzione ai sensi dell’art. 103 CP. Per questo tipo di reato, l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109 CP). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).

Nel caso in esame, i fatti che sono stati configurati dal giudice di prime cure come infrazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr sono accaduti il 21 ottobre 2004. Per essi, dunque, l’azione penale si è prescritta il 21 ottobre 2007. La sentenza di condanna di RI 2 per quel reato è stata emanata dalla Pretura penale il 17 giugno 2008: essa è, pertanto, irrita. Il ricorso di RI 2 su questo punto merita accoglimento: la sua condanna per questa infrazione va, dunque, annullata senza che sia necessario entrare nel merito delle altre censure sollevate dal ricorrente riguardo una pretesa errata applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LCStr ai fatti posti alla base delle sentenza.

In via abbondanziale si osserva che, anche qualora l’azione penale per l’art. 90 cpv. 1 LCStr non fosse prescritta, RI 2 andrebbe, comunque, assolto da tale reato vista la sua condanna per lesioni colpose gravi in applicazione analogica della giurisprudenza che secondo cui vi è concorso imperfetto (per consumazione) tra l’art. 125 cpv. 2 CP e l’art. 90 cpv. 2 LCStr (Cardinaux, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière et le concours, pag. 148 ss. e giurisprudenza ivi indicata).

  1. Da quanto precede discende che:
  • il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza RI 2 è dichiarato autore colpevole del reato di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.

  • il ricorso di RI 2 è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo della sentenza, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr.

Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena in relazione alla condanna di RI 2 per lesioni colpose gravi e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.

III. sulle spese e sulle ripetibili

  1. In esito all’attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'500 a RI 1 e fr. 1'000.- a RI 2 per le ripetibili relative ai loro rispettivi ricorsi (art. 9 cpv. 6 CPP). Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza RI 2 è dichiarato autore colpevole del reato di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.

  1. Il ricorso di RI 2 è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo della sentenza, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr.

  2. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede.

  3. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 2’000.- e a RI 2 fr. 800.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2008.48
Entscheidungsdatum
01.10.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026