Incarto n. 17.2008.38
Lugano 7 agosto 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 giugno 2008 da
RI 1 e domiciliato a ; già patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 aprile 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 15.10.2007, l’allora sostPP ha ritenuto RI 1 autore colpevole di rissa per avere, il 27.4.2007, presso il bar __________, unitamente a __________ (risultato, poi, in realtà essere __________), __________ ed un'altra persona rimasta non identificata, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il suo ferimento e quello di __________.
In applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr 1400.- (corrispondente a 20 aliquote giornaliere di fr 70.- l’una) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr 500.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 5 giorni).
B. Statuendo sull’opposizione di RI 1, il giudice della Pretura penale ne ha confermato la condanna per rissa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr 560.- (corrispondente a 8 aliquote giornaliere di fr 70.- l’una) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr 300.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 giorni).
C. RI 1 ha impugnato la sentenza pretorile motivando con allegato 9/10 giugno 2008 la dichiarazione di ricorso fatta il 5/6 maggio 2008.
Nel ricorso egli chiede, con l’annullamento della sentenza di primo grado, in via principale, di essere prosciolto e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla pretura penale.
D. Il sost PP, con scritto 18 giugno 2008, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
Rileva che l’importanza della deposizione di __________ risulta con evidenza dal fatto che, quanto da questi dichiarato alla polizia sia stato usato dal giudice di prime cure “per dimostrare che le versioni fornite dall’accusato e dal teste __________ non fossero attendibili” (ricorso pag. 26).
Nulla viene detto, invece, nel ricorso, in relazione all’audizione di __________.
2.1. Dagli atti risulta che, il 12 novembre 2007, la Difesa di RI 1 aveva chiesto che al dibattimento venissero assunte alcune prove. Fra queste, aveva chiesto l’audizione in qualità di testi di __________.
Il giudice di prime cure, con ordinanza 4 aprile 2008, ha, fra l’altro, respinto l’assunzione di tali testimonianze poiché “stante l’inesistenza di una precisa opposizione alle fasi predibattimentali, non possono essere accolte le prove testimoniali già esperite dalla polizia cantonale (__________)” .
2.2. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura – tra l'altro – la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), e di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).
In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).
Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita come detto anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate tutte hanno lo scopo di garantire parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii). Le dichiarazioni dei testi possono di regola essere utilizzate a danno dell'accusato solo dopo un confronto. In questa misura, il diritto di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto (DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
L’esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne viene fatta richiesta (come è avvenuto in concreto con la richiesta 12 novembre 2007) – va, di regola, sempre garantito.
Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2 b). Per questa valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen-rechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
2.3. In concreto, l’audizione dei testi __________ al dibattimento è stata rifiutata dal giudice di prime cure non a seguito di una valutazione anticipata delle prove ma unicamente in ragione dell’assenza della manifestazione da parte dell’imputato dell’opposizione all’utilizzo in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale di cui all’art. 227 cpv.2 CPP.
La motivazione è manifestamente errata.
Ai sensi dell'art. 227 cpv. 2 CPP le parti possono formulare opposizione all'uso in sede dibattimentale delle risultanze dell'istruzione formale.
La ratio dell'opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale è quella di fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso del dibattimento con particolare riferimento ai principi dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono il processo penale di primo grado (cfr. rapporto 22.7.1992 della commissione speciale per l'esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941).
In particolare, in merito all'art. 175 cpv. 2 del progetto di revisione del CPP - ripreso nell'odierno art. 227 cpv. 2 CPP riprende la lettera - il legislatore ha annotato quanto segue:
" il cpv. 2 si incentra sull'opposizione che le parti hanno modo di formulare all'uso in sede dibattimentale delle risultanze dell'istruzione formale. La ratio della norma mira a creare chiarezza in vista del dibattimento. In applicazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza sono quindi contemplati dieci giorni per formulare opposizione nel senso appena indicato. Nel caso in cui venga interposta opposizione, il PP può chiedere di sentire, ad esempio, i testimoni al pubblico dibattimento.
Se non procede in tal modo, e rinuncia all'audizione degli stessi, non gli è comunque più possibile leggere in aula i relativi verbali istruttori. Il termine previsto è breve: esso può tuttavia essere prorogato. La mancata opposizione, come precisa sempre il cpv. 2 qui proposto in una formulazione redazionale diversa da quella che si trova nel messaggio aggiuntivo, significa accettazione dell'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale, per le prove di cui il PP non chiede esplicitamente l'assunzione con l'atto di accusa. Diversamente espresso: la mancata opposizione comporta unicamente l'accettazione dell'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale: l'apprezzamento delle stesse nel merito rimane libero. Nessun giudizio di valore sulle prove: semplicemente, non ne viene contestata l'esistenza quale materiale probatorio, da utilizzare nel corso del dibattimento. Nell'eventualità di mancata opposizione, le prove raccolte in fase istruttoria si trovano ad essere parificate a quelle assunte nel corso del dibattimento: per entrambi i tipi di mezzi probatori, rimane intatta la facoltà delle parti di proporre le proprie osservazioni sul valore di tali prove. È parso inopportuno esigere che l'opposizione debba essere motivata: il cpv. 2 è stato di conseguenza modificato. In una tematica tanto delicata non occorre infatti essere eccessivamente restrittivi."
(rapporto cit., p. 75 e seg.)
I principi dell'immediatezza e dell’oralità non sono principi costituzionali indipendenti, né la Costituzione federale né la CEDU garantiscono in modo illimitato questi principi (sentenza 1P.215/2004 del 26 maggio 2004 consid. 2 e Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2°ed 2007, nota 884 e 885). È il diritto di procedura (cantonale) che determina in che modo e in che misura le prove debbano essere assunte direttamente dal tribunale e se e quali risultanze della procedura d'istruzione debbano essere scartate (sentenza 1P.277/1997 del 2 dicembre 1998 consid. 4, non pubblicato in DTF 125 I 127). All'accusato dev'essere in ogni caso concessa la possibilità di far amministrare le prove essenziali nel corso del procedimento, di modo che sia rispettato il suo diritto a un equo processo. Nella misura in cui l'accusato ha avuto la possibilità di far interrogare i testimoni a carico, il tribunale può fondare la sua decisione sulle dichiarazioni rese durante la procedura d'inchiesta preliminare o d'istruzione senza contravvenire all'art. 6 CEDU (DTF non pubblicata del 9 aprile 2009 [6B.1004/2008], consid. 2.1 e riferimenti; Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2°ed 2007, nota 884 e 885).
Pertanto indipendentemente dall’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte di cui all’art. 227 cpv.2 CPP, è manifesto che il diritto al contradditorio – derivante dall’art. 6 par 3 CEDU e dall’art. 29 cpv. 2 Cost – non può essere subordinato all’esercizio di una facoltà – data peraltro per fini che nulla (o ben poco) hanno a che vedere con tale diritto – concessa alle parti da una norma di diritto cantonale.
2.4. Ritenuto come la pretesa violazione del diritto di essere sentito riferita alla valutazione in senso lato delle prove, coincide con una censura d’arbitrio e considerato che una sentenza per essere annullata deve essere arbitraria non solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211), è necessario, in concreto, stabilire se - al di là del rifiuto di procedere all’audizione dei testi fondato su di un’errata applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CPP - le testimonianze dei testi __________ abbiano influito sulla decisione (sentenza del TF non pubblicata del 1. maggio 2009 4A153/2009, consid. 4.1;sentenza del TF non pubblicata del 13 aprile 2005 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti)
Se ciò fosse, la sentenza sarebbe viziata da una violazione del diritto di essere sentito e andrebbe annullata, senza riguardo al merito, nella misura in cui l’imputato non avrebbe beneficiato del diritto di partecipare all’assunzione delle prove e di esprimersi sulle relative risultanze compresa quella, come in concreto, di interrogare i testi a carico e a discarico.
2.5. Nel caso concreto, il rifiuto del pretore di sentire in contraddittorio __________ non ha influito – e nemmeno il ricorrente propone una tesi contraria - sulla decisione del pretore, il quale, in definitiva, non ha ritenuto le sue deposizioni determinanti o quantomeno rilevanti per formare il proprio convincimento.
Diverso è il discorso per quanto attiene alle dichiarazioni di __________, rese in polizia in assenza di contraddittorio.
Il giudice della pretura penale, dopo avere rifiutato all’imputato il diritto di interrogare __________, ha considerato rilevante la testimonianza di quest’ultimo per giungere al suo convincimento sulla credibilità dell’imputato e del teste __________ sentito nel corso del dibattimento e l’ha, per finire, utilizzata a fondamento del suo giudizio.
Il tribunale federale – nel solco della consolidata giurisprudenza sopra evocata - ha già avuto modo di stabilire che il giudice non può, da un lato, rifiutare all’imputato il contraddittorio per determinate testimonianze (ritenendole nell’ambito di una anticipata valutazione delle prove ininfluenti per il suo giudizio quand’anche si fossero rivelate non attendibili), e dall’altro lato, fondare il suo convincimento (foss’anche marginalmente) su quelle stesse testimonianze raccolte senza contraddittorio (DTF non pubblicata 29 marzo 2000 [1P.706/1999], consid. 2.b)aa) e riferimenti).
La sentenza impugnata si rileva, quindi, arbitraria anche nel suo risultato, ritenuto come la testimonianza di __________ è stato usata dal giudice della Pretura penale per fondare il suo convincimento sulla credibilità, tra l’altro, anche dell’imputato, il quale si è visto precludere dal primo giudice il diritto di partecipare all’amministrazione della testimonianza in questione. Così facendo il pretore – indipendentemente delle ragioni addotte per un siffatto rifiuto – ha, in concreto, emesso un giudizio viziato da una violazione del diritto dell’imputato ad un equo processo, ed in particolare del diritto di essere sentito.
Pertanto, senza ulteriore esame, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.
Visto l’annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito, la Corte può esimersi dall’analizzare le ulteriori censure esposte dal ricorrente nel suo allegato ricorsale quo alla contestata valutazione delle prove operata dal giudice della Pretura penale ed alla violazione, in applicazione del diritto sostanziale, del principio in dubio pro reo.
Appare, per contro, utile, per ragioni di economia processuale, malgrado l’annullamento della sentenza ed il rinvio della causa per un nuovo giudizio, esaminare l’ultima delle censure sollevate dal ricorrente nel suo gravame consistente nella pretesa violazione dell’art. 13 CEDU, da questi ravvisata nella decisione del pretore di porre a carico dell’imputato, insieme alla multa di fr. 300.-, alla tassa di giustizia di fr. 150.-, alle spese giudiziarie di fr. 150.- ed all’indennità di testimoni di fr. 30.-, un aumento della tassa di giustizia di fr. 400.- in ragione della motivazione scritta della sentenza.
Al di là della circostanza, di per sé non concludente, eccepita dal ricorrente (su cui torneremo più avanti) secondo cui egli non avrebbe formulato alcuna richiesta per ottenere la sentenza motivata e pertanto non ne dovrebbe pagare i costi, la decisione del pretore di porre a carico dell’imputato un aumento della tassa di giustizia in funzione unicamente della motivazione scritta della sentenza impugnata, appare dubbia, non già alla luce dell’art. 13 CEDU – che si limita a consacrare il diritto di ognuno ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale che rispetti le garanzie procedurali minime quali ad esempio il diritto di essere sentito ed il diritto ad una decisione motivata (cfr. DTF 121 I 87; e riferimenti) ma non ad una decisione motivata esente da tasse di giustizia - ma piuttosto in considerazione dell’applicazione degli articoli 3 e 39 della legge sulla tariffa giudiziaria.
Si impone, quindi, un esame quo alla legittimità di un simile procedere.
Ai sensi dei combinati disposti dell’art. 276 cpv.1 e cpv.5 CPP, il giudice della Pretura penale, conclusa la discussione, emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione alle parti dei motivi essenziali. La sentenza decide, tra l’altro, simultaneamente anche sulle spese di giudizio.
Ai sensi dell’art. 12 CPP le spese consistono, oltre che in tutti i dispendi cagionati dal processo, anche nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
Giusta l’art. 3 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) la tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia.
In ambito penale, per i processi di competenza del giudice
della pretura penale la tassa di giustizia può essere fissata tra i fr. 100.- ed i fr. 10'000.- (art. 39 cpv. 1 lett. a LTG).
Se è ben vero che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia deve comprendere tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre, è altrettanto vero che l’eventuale motivazione scritta della sentenza resa da un giudice penale non rientra nelle predette prestazioni.
Infatti, come detto, la tassa di giustizia viene fissata dal giudice della pretura penale – ed anche dal giudice del tribunale penale (cfr. art. 260 cpv. 1 lett. i CPP) – al momento della lettura del dispositivo.
La facoltà concessa alle parti di chiedere la motivazione della sentenza davanti al giudice della pretura penale (art. 276 cpv. 2 CPP) o di rinunciare alla stessa davanti al presidente delle assise correzionali (art. 264 cpv. 4 CPP) si inserisce, temporalmente, in un momento successivo alla pronuncia dell’ammontare delle spese comprensive, come detto, anche dell’ammontare della tassa di giustizia.
D’altro canto, un aumento della tassa di giustizia in ragione della necessità di motivare per iscritto la sentenza non sarebbe nemmeno giustificato in virtù dei parametri sanciti dall’art. 3 cpv. 1 LTG: la motivazione scritta della sentenza già emessa oralmente in sede di dibattimento non può aggiungere complessità alla controversia né cambiarne la natura poiché rappresenta solo la trasposizione sulla carta dei motivi di giudizio comunicati alle parti oralmente e, pertanto, non può andare ad incidere sull’ammontare della tassa di giustizia.
L’aumento della tassa di giustizia applicato dal giudice della Pretura penale per la motivazione della sentenza è pertanto contrario, non solo all’art. 276 cpv. 5 CPP che vuole che le spese del giudizio vengano decise simultaneamente con la sentenza e non, come nella fattispecie in esame, a posteriori in virtù della necessità di motivare per iscritto la decisione prolata al termine del dibattimento, ma è anche contrario all’art. 3 cpv. 3 LTG che prevede espressamente che non possono essere imposte altre tasse oltre a quelle previste dalla legge stessa.
La LTG non prevede infatti – contrariamente per esempio a quanto sancito dall’art. 94 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo – anche una tassa di stesura della decisione.
In assenza di una base legale che legittimi la riscossione di un tale emolumento per la sola redazione della sentenza, la decisione di aumentare la tassa di giustizia a posteriori, in funzione della necessità di motivare per iscritto la sentenza, viola le norme di diritto cantonale.
Giacché, come visto, la tassa di giustizia va fissata definitivamente e in modo univoco nell’apposito dispositivo che viene poi comunicato alle parti con la lettura degli altri dispositivi della sentenza, ossia senza riduzioni, magari come una sorta di indulgenza, rispettivamente senza aumenti del suo ammontare a dipendenza dell’esigenza o meno di motivare la decisione, va cambiata la giurisprudenza di questa Corte che, con sentenze 24 aprile 2007 in re A.G. (inc. 17.2005.16, consid. 7) e 27 settembre 2006 in re A.B. (inc. 17.2004.15, consid. 9), aveva giudicato conforme al diritto la prassi della Pretura penale di far dipendere l’ammontare della tassa di giustizia dall’eventuale richiesta della motivazione scritta della sentenza, in considerazione della differenza del carico di lavoro rispetto all’intimazione del solo dispositivo.
Alle considerazioni sopra esposte, si aggiunge, a titolo puramente abbondanziale, la considerazione che nemmeno il capovolgimento del principio della motivazione della sentenza sancito dall’ 260 cpv. 5 CPP (entrato in vigore il 1.1.2003) secondo cui nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell’accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi può giustificare, in assenza di una base legale, l’emissione, posteriore alla lettura dei dispositivi, di una tassa di giustizia per la redazione della sentenza.
L’unico scopo perseguito dal novella legislativa è, conformemente alle intenzioni del legislatore desumibili dal messaggio 5134 del Consiglio di Stato del 26 giugno 2001 ad. E5 punto 27, quello di accelerare le procedure davanti alla pretura penale e non quello di rendere maggiormente oneroso il diritto di ottenere la motivazione scritta della sentenza, diritto che, peraltro, contrariamente all’opinione del ricorrente, non presuppone in caso di dichiarazione di ricorso
In conclusione, pertanto, l’aumento della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza resa dal giudice della pretura penale, difetta di una base legale ed è contraria all’art. 276 cpv. 5 CPP del codice di procedura penale ed all’art. 3 cpv. 1 e 3 della legge sulla tariffa giudiziaria.
Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 300.-
fr. 1'300.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente
fr. 1'000.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.