Incarto n. 17.2008.24
Lugano 25 marzo 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 aprile 2008 da
RI 1 e domiciliato a rappr. dall'avv. PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 febbraio 2008 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1996 RI 1 ha aperto a __________ il negozio “__________o”, fra i primi in __________ a vendere prodotti a base di canapa. Il negozio è tuttora – unico (sembra) caso in __________ – aperto.
Il negozio è stato temporaneamente chiuso il 24 settembre 2003 nell’ambito di un’operazione – “indoor 35” – in cui erano stati sequestrati numerosi semi di canapa e nel cui ambito è stato accertato che RI 1 aveva venduto un imprecisato quantitativo di semi di canapa di diverse qualità e un sempre imprecisato numero di talee che egli aveva personalmente ottenuto da una piccola coltivazione secondo il metodo indoor in un piccolo spazio ricavato nel negozio.
B. Con decreto d’accusa 29.3.2008, il PP ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato,
detenuto, il 24.9.2003, un sacchetto di semi di canapa “__________” ricevuto in deposito da __________, sostanza destinata alla vendita al prezzo di fr. 400.- per essere utilizzata per ricavarne stupefacente;
nel periodo 1996-2001, venduto un numero imprecisato di semi di canapa delle varietà orange bud, green spirit, afgani, skunk, master kusch, budda, purple, super sk e night queen, tutte appartenenti all’elenco di varietà di canapa il cui prodotto finale (pianta matura ad uso stupefacente) contiene un tenore di THC ampiamente superiore allo 0,3%;
nel periodo gennaio 1999 - settembre 2003, venduto un numero imprecisato di talee, ma almeno alcune migliaia, ben sapendo o potendo ragionevolmente presumere che le stesse venivano poi utilizzate a scopo stupefacente.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 3'900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- l’una, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 anni e alla multa di fr. 500.-.
C. Con sentenza 26 febbraio 2008, il giudice della pretura penale, constatata la prescrizione dell’azione penale ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, ha prosciolto l’imputato dalle accuse relative alla vendita dei semi di canapa nonché dall’accusa relativa alla vendita di talee per il periodo precedente al 27 febbraio 2001.
Analogamente, ha prosciolto l’imputato – ma in applicazione del principio in dubio pro reo – dall’accusa relativa alla detenzione dei semi di canapa.
Per contro, lo ha ritenuto autore colpevole di infrazione alla LFStup per avere venduto, nel periodo 27 febbraio 2001-settembre 2003, un numero imprecisato di talee.
Per questo reato lo ha condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla multa di fr. 400.-.
D. Con tempestivo ricorso, il condannato ha chiesto, con l’annullamento della sentenza impugnata, in via principale, il suo proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla pretura penale per un nuovo giudizio.
In via ancor più subordinata, il ricorrente ha chiesto la riforma del giudizio impugnato con la sua condanna a non più di 5 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna, sospese condizionalmente per due anni.
E. Il PP, con scritto 18.4.2008, ha chiesto la reiezione del gravame senza svolgere particolari osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel suo ricorso, l’insorgente sostiene l’esistenza di un vizio essenziale di procedura nella misura in cui il giudice di prime cure avrebbe “considerato alla stregua di affermazioni peritali mere ipotesi avanzate dal farmacista cantonale in uno scritto a cui non può essere dato simile valore”. In tale scritto – continua il ricorrente – “vengono effettuati accertamenti di natura peritale senza che sia stata rispettata la procedura istituita dagli art.142 ss CPP”.
In concreto, nella misura in cui il ricorrente individua la violazione procedurale nel fatto che agli atti vi è uno scritto in cui vengono effettuati accertamenti di natura peritale senza che sia stata rispettata la procedura di cui agli art.142ss CP, la sua censura è irricevibile per tardività.
Egli, infatti, avrebbe dovuto sollevarla al dibattimento chiedendo l’accertamento della nullità o dell’inutilizzabilità dell’atto che egli pretende essere stato acquisito in modo proceduralmente irrito.
Nella misura in cui, invece, la censura è rivolta all’utilizzo fatto dal pretore di tale atto, essa cade nel vuoto.
Lo scritto del farmacista cantonale è un atto dell’incarto di cui il giudice poteva legittimamente fare uso e di cui poteva valutare il valore probante in funzione di diversi elementi, fra cui la competenza professionale e l’esperienza dell’estensore dello scritto.
E’ ciò che in concreto ha fatto il pretore senza in alcun modo attribuire allo scritto valore peritale.
Il pretore ha utilizzato le informazioni sulla differenza del prezzo di vendita dei semi di canapa in funzione del loro utilizzo (se industriale o meno) in esso contenute. Si tratta di un utilizzo cui non può essere mosso appunto alcuno. Vista la competenza della persona da cui emanava lo scritto e l’assenza di indicazioni contrarie – che, peraltro, la difesa non soltanto non ha fornito ma nemmeno ha tentato di fornire – il pretore ben poteva utilizzare le informazioni fornite dal farmacista cantonale.
3.1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178; 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
3.2. Nella sua sentenza, il pretore ha ritenuto indizianti del fatto che le piantine che RI 1 ha venduto erano destinate a scopo stupefacente i seguenti elementi:
i semi dai quali venivano prodotte le talee poste in vendita provenivano dall’__________ ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo quando, invece, i semi per la coltivazione di canapa industriale vengono venduti a circa fr. 10.- al kg (ca. 30.000 semi);
la coltivazione delle piantine veniva fatta con il metodo indoor, atto “in particolare a far accrescere considerevolmente il tenore di THC delle piantine”;
l’ammissione fatta da RI 1 di avere prodotto – perlomeno nei primi anni di apertura del negozio – talee anche per altri canapai;
l’assenza di contabilità del negozio “come del resto avvenuto negli altri negozi attivi nel settore della canapa” (consid 7b pag. 7 sentenza impugnata).
Quanto all’aspetto soggettivo, il giudice di prime cure ha rilevato che durante l’inchiesta RI 1 è stato definito “uno che di canapa sa tutto”, che “è una specie di enciclopedia vivente oltre che un grande coltivatore, un esperto di lampade per le piantagioni domestiche, di fertilizzanti e radicanti, di sementi e di talee” e che ha, pure, scritto articoli sull’argomento pubblicati sulle riviste italiane specializzate “” e “”. Pertanto – ha detto il pretore – RI 1 “non è credibile quando afferma di non avere avuto motivo di ritenere che fossero piante destinate ad avere un elevato tenore di THC. Egli, infatti, pur sapendo che il THC è la sostanza attiva della canapa, in poche parole lo stupefacente contenuto nella pianta (cfr. act 2, verbale RI 1 24.9.2003, pag. 7), non ha mai effettuato verifiche specifiche sulle piantine da lui prodotte e smerciate (…) per tutte le motivazioni addotte nell’evenienza concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l’età, la competenza, l’attività professionale nel settore e le conoscenze specifiche dell’accusato (cfr. documentazione agli atti) ad una situazione perlomeno di dolo eventuale” (sentenza pag. 8 e 9 consid. 7c).
3.3. Il ricorrente rileva come la circostanza – che, insieme ad altre il giudice ha usato per fondare l’accertamento del carattere stupefacente delle talee – secondo cui i semi da cui venivano prodotte le talee provenivano dall’__________ ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo sia destituita di fondamento probatorio. Infatti – continua il ricorrente – non tutti semi da lui acquistati e venduti al prezzo unitario di alcuni franchi sono stati qualificati dal procuratore pubblico e dal farmacista cantonale come potenzialmente stupefacenti. Non essendo possibile stabilire con quali categorie di semi siano state ottenute le talee vendute dal 2001 in poi, dal fatto che i semi erano stati acquistati in ________al prezzo unitario di alcuni franchi non è possibile dedurre alcunché di certo in relazione al carattere stupefacente della pianta da essi prodotta.
Nemmeno il metodo di coltivazione può – secondo il ricorrente – essere ritenuto indiziante né della volontà di ottenere piante stupefacenti né dell’effettivo ottenimento di piante con tali caratteristiche: “l’asserzione secondo cui la coltivazione indoor accrescerebbe il tenore di THC è contestata e non è mai stata provata nel corso della procedura. Di certo – continua il ricorrente – non costituisce un fatto notorio” (ricorso pag. 4).
Nemmeno – a mente del ricorrente – può essere ritenuto indiziante del carattere stupefacente delle piantine vendute il fatto che egli abbia prodotto e venduto ad altri canapai poiché non vi sarebbe “nessun motivo di ritenere che le talee prodotte negli anni ’90 fossero dello stesso tipo di quelle prodotte dal 2001 in poi”.
Ritenuto come manchi “qualsiasi constatazione sostenibile sul tenore di THC delle talee e qualsiasi accertamento oggettivo”, l’accertamento del primo giudice è – sempre secondo il ricorrente - arbitrario anche perché si fonda su una valutazione unilaterale degli indizi poiché, in particolare, il giudice avrebbe “omesso di considerare quegli elementi di fatto che distinguono marcatamente l’accusato dai cosiddetti canapai di cui egli avrebbe dovuto tener conto a sua discolpa”. In particolare, il giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il suo negozio ha sempre effettivamente venduto prodotti derivati dalla canapa ad uso non stupefacente così come fa tuttora “tant’è che il suo negozio è aperto tuttora malgrado l’operazione indoor”.
Altrettanto arbitrario – poiché non sostanziato da alcun elemento dell’inchiesta – sarebbe, secondo il ricorrente, ritenere che l’assenza di contabilità sia una caratteristica propria ai canapai che vendevano canapa stupefacente.
In sintesi, mancandone l’analisi o la prova dell’effettivo loro utilizzo (per es., tramite l’interrogatorio degli acquirenti), mancherebbe qualsiasi prova sull’idoneità oggettiva delle talee a produrre piante stupefacenti.
Inoltre, dal profilo soggettivo, il giudice di prime cure non avrebbe – secondo il ricorrente – dimostrato la sua volontà di produrre talee idonee a generare piante ad uso stupefacente. Egli – sostiene – ha “sempre escluso l’impiego stupefacente delle talee”. Prova di questo sarebbe – sempre secondo il ricorrente – “che dal 2001 – per ammissione dello stesso pp e del giudice de quo – egli ha cessato di vendere semi di tipo suscettibile di essere impiegato con scopi stupefacenti: non si vede per quale motivo avrebbe dovuto vendere d’altra parte talee suscettibili di essere considerate tali.”
3.4. Va, qui, ricordato che il TF ha ormai più volte avuto modo di stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 126 IV 198; 124 IV 44) e, sempre più volte, ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa che può, invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD).
3.5. In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul carattere stupefacente delle talee vendute dal ricorrente è lungi dall’essere arbitrario.
Le censure ricorsuali fatte a proposito del carattere indiziante degli elementi considerati dal giudice di prime cure sono al limite del pretestuoso.
Da un lato, le considerazioni circa i semi sono, evidentemente strumentali.
E’, infatti, assolutamente irrilevante che per alcuni di essi, il ricorrente non sia stato perseguito. Il suo mancato perseguimento per la detenzione di alcuni semi può avere avuto molteplici cause (fra queste, una magari generosa applicazione del principio in dubio pro reo) e non va ad incidere in nessun modo sulla circostanza – certa e che non abbisogna ormai più di particolari atti istruttori – che i semi per la coltivazione della canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un effetto stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina di fr. per circa 30.000 semi).
Chi utilizza semi dal costo elevato quali quelli usati dal ricorrente lo fa soltanto perché essi sono semi prodotti da piante che già avevano un elevato tasso di THC e perché da essi vuole produrre piante con tenore di THC altrettanto elevato.
Sostenere che il prezzo dei semi usati non ha valore indiziante significa andare oltre il buon senso comune: non occorre essere sperimentati economisti per comprendere che commerciare piantine di canapa ottenute da semi così costosi senza sfruttarne la natura stupefacente è operazione economicamente suicidale. La canapa giustifica costi di produzione elevati soltanto se se ne vuole, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il carattere stupefacente.
Altrettanto al limite del temerario sono le considerazioni circa la non rilevanza del metodo di coltivazione applicato. Contrariamente all’assunto ricorsuale, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.
E’ peraltro anche notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle nostre corti penali – che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere piantine con un elevato tenore di THC tanto che nella canapa sequestrata nell’ambito delle numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e proseguite intense in quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr, ad esempio, cfr., ad esempio, i dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale e presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).
Valgono, qui, le considerazioni fatte per l’utilizzo di semi acquistati ad un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno – nemmeno il più ingenuo degli uomini o il coltivatore più inesperto – affronta le spese per l’impianto e l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla coltivazione indoor per coltivare canapa che non deve essere utilizzata quale stupefacente. La canapa che viene usata a scopi industriali, infatti, cresce tranquillamente e senza bisogni di particolari procedimenti o attenzioni in qualsiasi campo all’aperto. Usare il metodo indoor per la coltivazione di canapa industriale che può essere venduta – ed è un fatto notorio che non abbisogna di particolari dimostrazioni – soltanto ad un prezzo irrisorio significa rendere manifestamente fallimentare sin dall’inizio qualsiasi attività commerciale centrata su di essa: pretendere di aver agito in tal senso significa sostenere argomenti del tutto inverosimili poiché contrari al normale andamento delle cose.
Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi due soli indizi, interpretati anche alla luce della considerevole esperienza professionale specifica del ricorrente e della grande competenza in materia di canapa che gli veniva riconosciuta, il pretore poteva, senza arbitrio, da un lato, considerare che le talee erano coltivate per massimizzare il tasso di THC ed erano vendute per il loro carattere stupefacente e, d’altra parte, che il ricorrente aveva messo sul mercato tali talee consapevole del loro carattere e del loro utilizzo quale stupefacente.
L’accertamento di un dolo eventuale – e non del dolo diretto – su questa questione è un accertamento a lui oltremodo favorevole.
L’utilizzo dei semi acquistati in __________ ad alto prezzo e l’utilizzo del metodo di coltivazione indoor ben potevano essere ritenuti dal giudice di prime cure come indizianti in modo sufficiente sia del carattere stupefacente delle talee vendute sia della volontà del ricorrente di produrre canapa da utilizzare come stupefacente sia della messa in commercio consapevole di canapa stupefacente (cfr, per un caso simile, CCRP 17.8.2006 in re T. e B.).
La modesta cifra d’affari asseritamente realizzata non basta a togliere carattere indiziante agli elementi succitati: essa è, semmai, soltanto funzione delle piccole dimensioni della coltivazione. Né basta il fatto che il negozio sia tuttora attivo: la sua permanenza può, tutt’al più, essere considerata indiziante della riconversione dell’attività commerciale.
Né basta l’asserzione secondo cui il ricorrente ha sempre escluso l’utilizzo stupefacente della canapa che lui vendeva: ben poteva il pretore, a fronte degli elementi surricordati, ritenere questa dichiarazione puramente strumentale e unicamente finalizzata a sminuire le effettive responsabilità del ricorrente.
Pertanto, senza che sia necessario valutare il valore indiziante della pregressa vendita di talee ad altri canapai e dell’assenza di contabilità, su questo punto il ricorso va respinto con la riserva di cui al punto che segue.
Bene ha fatto, infine, il ricorrente a non più riproporre, in questa sede, la censura dell’errore sui fatti e sul diritto.
La tesi ricorsuale, così come è esposta, non è fondata.
L’art. 97 cpv. 3 nCP è in vigore effettivamente solo dal 1.1.2007, cioè soltanto dopo il momento in cui il ricorrente ha delinquito per l’ultima volta. Tuttavia, tale disposto non fa che riprendere la regolamentazione posta in essere dall’art. 70 cpv. 3 vCP, entrato in vigore il 1.10.2002 contestualmente al cpv. 1 lett c dello stesso disposto che portava a 7 anni la prescrizione dell’azione penale per i delitti.
Pertanto, se è vero che il tema relativo alla prescrizione dell’azione penale (prescrizione rilevabile d’ufficio, cfr., ad esempio, DTF 116 IV 80) si pone, per i reati commessi dal ricorrente prima del 1.10.2002 con la definizione della lex mitior quale legge applicabile, è anche vero che tale risposta va trovata considerando che l’attuale regolamentazione della prescrizione dell’azione penale – durata e momento dell’estinzione - è in vigore dal 1.10.2002.
In base al diritto previgente, ossia quello in vigore sino al 1.10.2002, l’azione penale per i delitti – cioè, i reati punibili con la detenzione da un minimo di 3 giorni ad un massino di tre anni – era soggetta ad un termine di prescrizione relativo di 5 anni e ad uno assoluto di 7 anni e sei mesi (art. 70 cpv. 4 vCP e 72 n. 2 cpv. 2 vCP).
Tale temine di prescrizione continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 28 agosto 2006, inc. n. 17.2003.35, consid. 1).
Certo, in base rispettivamente all’art. 70 cpv. 1 lett. c vCP entrato in vigore il 1° ottobre 2002 ed all’art. 97 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° gennaio 2007, il termine di prescrizione è stato fissato in 7 anni.
Sotto questo profilo, il diritto entrato in vigore successivamente alla commissione di alcuni reati sarebbe più favorevole al prevenuto.
Sennonché, fossero applicabili tali norme, il termine di prescrizione sarebbe stato estinto dall’emanazione del giudizio di primo grado, emesso quando la prescrizione dell’azione penale non era ancora intervenuta (art. 70 cpv. 3 vCP e art. 97 cpv. 3 CP).
Dato che, invece, in base al diritto previgente al 1° ottobre 2002, la prescrizione continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per cassazione, la previgente normativa risulta più favorevole al prevenuto e deve perciò prevalere ex art. 2 cpv. 2 CP (CCRP citata).
Da ciò deriva che la regolamentazione più favorevole all’imputato è quella precedente al 1.10.2002, quella, cioè, che prevedeva che la prescrizione dell’azione penale - che era data, al più tardi, dopo 7 anni e mezzo dai fatti – continuava a decorrere sino al giudizio di cassazione.
Ne consegue che la condanna del ricorrente per infrazione alla LFStup va limitata alle vendite di talee avvenute nel periodo che va dal 26 settembre 2001 al settembre 2003.
Egli va, invece, assolto, per intervenuta prescrizione dell’azione penale, per le vendite fatte nel periodo 27 febbraio-25 settembre 2001 (cioè, nel periodo precedente allo scadere dei 7 anni e 6 mesi prima della sentenza di questa Corte).
5.1. Il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che “dall’ultima azione illecita commessa dall’imputato, cioè la vendita delle talee, sono trascorsi circa 4 anni e mezzo”, ha ritenuto non essere data la circostanza attenuante del lungo tempo trascorso, poiché in concreto “si è ben lungi dall’approssimarsi del termine di prescrizione di 7 anni previsto (…) non senza dimenticare che la pratica in esame nel corso dell’ultimo anno ha dovuto restare in sospeso a seguito dei – peraltro legittimi – ricorsi, alla CRP prima e al TF poi, inoltrati dall’accusato medesimo.” Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure ha concluso che “non è trascorso poi così tanto tempo dai fatti da far apparire manifestamente priva di senso la pena” (sentenza consid 8a pag. 9).
5.2. In applicazione dell’art. 48 lett. e CP, il giudice deve attenuare la pena se l’interesse a punire è sensibilmente diminuito in funzione del tempo trascorso dopo il reato e durante il quale il condannato si è ben comportato. L‘attenuazione della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento. Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2. p.2; 6B_622/2007 8.1.2008; 6B.496/2007 9.4.2008).
5.3. Al condannato può essere riconosciuto di avere tenuto un buon comportamento evidentemente soltanto a partire dall’ultima infrazione alla LFStup che, secondo quanto stabilito in sentenza, si è consumata nel settembre 2003.
Da allora e sino al momento della sentenza di prima sede erano trascorsi circa 4 anni e mezzo: mancavano, cioè, alcuni mesi allo scadere dei 2/3 della prescrizione dell’azione penale (data in 7 anni ai sensi dell’art 70 cpv. 1 lett. c vCP, ripreso dall’art 97 cpv. 1 lett. c CP). In queste condizioni, il giudice di prime cure non era tenuto a riconoscere al condannato l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.
Tuttavia, ritenuto anche che la pena va ricommisurata in funzione del parziale accoglimento del ricorso di cui al considerando 4., l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso va oggi riconosciuta al ricorrente, ritenuto che è ormai ampiamente decorso il termine di 4 anni e 8 mesi: è, cioè, trascorso il lasso di tempo decorso il quale la concessione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è dovuta (BSK Strafrecht I – Wiprächtiger, n. 33 ad art. 48 e rif)
Irrilevante è, al proposito, il dilatamento dei tempi dovuto ai ricorsi presentati dal condannato nella misura in cui egli si è limitato a fare un uso legittimo dei suoi diritti.
Pertanto, la pena inflitta al ricorrente dal giudice di prime cure va ridotta.
Dapprima, essa va ridotta a causa del periodo di tempo minore considerato in funzione dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale di cui s’ è detto al consid. 4.
Poi, essa va ridotta in funzione del riconoscimento a favore del ricorrente dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.
In conclusione, appare corretto – anche in considerazione della mancata quantificazione dello stupefacente venduto - ridurre la pena a 10 aliquote giornaliere (invece delle 15 inflitte dal pretore) di fr. 120.- cadauna.
Il giudice di prime cure ha assortito alla pena pecuniaria sospesa condizionalmente una multa (effettiva) di fr. 400.-.
Nulla viene detto in sentenza a motivazione di tale pena aggiuntiva.
Ritenuta quest’assoluta mancanza di motivazione e richiamati i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 4 CP che sono stati ampiamente ricordati dal TF nella sentenza che qui si richiama (DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B.152/2007] consid 7.1.1; DTF non pubblicata 17.3.2008 [6B–366/2007]) e che già sono stati riassunti da questa Corte nella sentenza 16.9.2008 in re B., tale pena aggiuntiva viene annullata.
Per il resto (sospensione condizionale della pena), la sentenza è confermata.
fr. 700.- per ripetibili ridotte in funzione del solo parziale accoglimento del ricorso.
Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1'200.-) seguono il medesimo grado di soccombenza ossia sono posti a carico del ricorrente per un terzo e per il rimanente a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che:
1.1. annullato parzialmente il dispositivo di condanna della sentenza impugnata, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LFStup per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 26 settembre 2001 – settembre 2003, venduto un numero imprecisato di talee sapendo o potendo presumere che le stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo stupefacente;
1.2. annullati i dispositivi 1 e 2 sulla pena RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) l’una per un totale di fr. 1200.- (milleduecento) la cui esecuzione è parzialmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Annullato il dispositivo n. 3 sulle spese, gli oneri processuali di prima sede per complessivi fr. 1200 sono posti per un terzo a carico di RI 1 e per il rimanente a carico dello Stato.
a) tassa di giustizia fr. 1'300.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'500.-
sono posti per un terzo a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr. 700.- per ripetibili ridotte.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.