Incarto n. 17.2008.17-20

Lugano 10 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell’Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

  • il 3 aprile 2008 (17.2008.19) da RI 4 patrocinato dall' PA 2

  • il 1° aprile 2008 (17.2008.18) da RI 5 patrocinato dall' PA 3 1

  • il 1° aprile 2008 (17.2008.17) dal RI 2

  • il 2 aprile 2008 (17.2008.20) da PC 1 patrocinata dall’avv.dr. RC 1

contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 4 e RI 5;

RI 6 (rappresentato dall’avv. PA 6) qui non ricorrenti.

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. se devono essere accolti i ricorsi per cassazione;

  2. il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. I fatti posti alla base del giudizio 12 febbraio 2008 della Corte delle assise criminali - qui contestato - sono in sintesi i seguenti.

1.Nel 1998 RI 1, vice presidente e tesoriere della PC 1, responsabile della gestione della liquidità del gruppo PC 1 che all'epoca era al quarto posto sul mercato mondiale dei microchips e contava oltre 30'000 collaboratori alle proprie dipendenze - dopo essere stato introdotto al __________ dall’avv. RI 4 (legale della succursale luganese della multinazionale sita in __________) e dall’avv. RI 5 (amico fraterno di RI 4, che lavorava presso il __________) - propose a A. e B. (responsabili del settore crediti per grandi e medie aziende Ticino ed aziende internazionali del __________ ) di appoggiare in __________ l’operatività forex della succursale elvetica della multinazionale a condizione che la banca fosse disposta, per alcune di queste operazioni, a peggiorare di qualche punto il prezzo stabilito per l’acquisto o per la vendita di valute. L’eccedenza, rispettivamente il minor introito per ogni operazione di cambio così eseguita, avrebbe dovuto venire restituita, rispettivamente reintegrata a PC 1 attraverso una società terza. I fondi così recuperati sarebbero stati destinati - secondo quanto detto da RI 1 ai dirigenti del __________ - da PC 1 per la creazione di “provviste discrete” fuori bilancio.

2.A. e B. furono da subito interessati alla proposta di RI 1: l’acquisizione di un cliente come PC 1 era per il __________ un’occasione talmente ghiotta da giustificare anche una violazione delle norme della __________ che vietavano alle banche di prestare ai clienti collaborazione attiva per la creazione di fondi fuori bilancio. Vista l’eccezionalità di tale proposta, la sua accettazione richiedeva, tuttavia, le autorizzazioni dei vari profili bancari (compliance, forex e crediti) e una copertura che vestisse “in modo corretto e plausibile le creste” (sentenza impugnata consid. 8, pag. 53) che RI 1 chiedeva di fare sui cambi. Il tutto avrebbe, poi, dovuto essere coperto dalla più ampia discrezione che avrebbe favorito - per quanto fu fatto credere ai funzionari di banca - anche la PC 1 stessa poiché “i due azionisti di maggioranza, essendo società parastatali, non avrebbero accettato l’operazione” (sentenza impugnata consid. 8, pag. 53).

  1. Dopo avere ampiamente riferito dei dettagli del sistema elaborato sulla scorta delle dichiarazioni di RI 1 e dei diversi funzionari bancari intervenuti (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 45 - 53) e avere riferito della necessità di “procedere con cautela, ottenere le autorizzazioni dalle superiori istanze del __________ e vestire in modo corretto e plausibile le creste che RI 1 chiedeva di poter fare” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 53 - 54), la prima Corte ha accertato che il 20.10.1998 si tenne negli uffici del __________ un incontro cui parteciparono RI 1, RI 4, B., A. e RI 5.

Rilevato come i funzionari del __________ fecero riferimento a questo incontro nello scritto definitivo con cui la banca comunicava alla cliente PC 1 la propria disponibilità a riconoscere ad una società terza (la __________ ) “una commissione di intermediazione” ma precisato che, in realtà, non di ciò si trattava poiché RI 1 aveva sempre chiaramente parlato ai suoi interlocutori di maggiorazione o riduzione dei pips, i primi giudici hanno accertato che in quell’incontro non si poté che parlare della “proposta di RI 1 così come egli la formulò e così come la intesero sia B. sia A.” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 55 - 56).

Pertanto

  • sempre secondo gli accertamenti della prima Corte contestati in questa sede da RI 4 e da RI 5 - tutti i presenti alla riunione sapevano delle modalità operative proposte da RI 1.
  1. Mentre A. e B. si adoperavano per portare a termine le trattative e formalizzare gli accordi, RI 4 diede mandato all’avv. __________ di costituire la “società terza” che avrebbe dovuto ricevere dal __________ le “provviste discrete”.

Il 6.11.1998 venne, così, costituita la __________ (qui di seguito __________ ) con attribuzione allo stesso avv. __________ dei poteri di firma. Giunte le prime autorizzazioni verbali dei vari profili bancari e quella scritta dell’ufficio del compliance (cfr. scritto 27.11.1998 dell’avv. __________), il 2.12.1998 vennero firmati a __________ i documenti di apertura del conto __________ presso il __________ .

Quale avente diritto economico del conto venne indicato, a firma di due dipendenti della banca monegasca, l’avv. RI 4 (cui venne, peraltro, conferita procura con firma individuale).

  1. Il 4.12.1998, vennero eseguite in __________ le operazioni di apertura del conto PC 1 a firma di RI 1 e di G. (direttore generale della PC 1) e tra il 4 e il 17.12.1998 G. e RI 1 per PC 1 e B. e C. per il __________ sottoscrissero il contratto standard per l’operatività delle divise (qui di seguito OTC1).

Contestualmente a questa sottoscrizione, venne inviata/consegnata la lettera-contratto - datata 16.12.1998 - tra il __________ e la __________ , con cui __________ riconosceva alla società - così come “richiesto” in occasione e con “riferimento all’incontro dello scorso 20 ottobre” - “una commissione sotto forma di retrocessione da calcolarsi mensilmente e limitatamente ai contratti su divise stipulati tra il nostro istituto e la PC 1 nella persona del suo vice presidente Dott. RI 1. La commissione corrisponderà ad una percentuale massima pari allo 0,2% del prezzo concordato per ogni singola transazione. L’importo della commissione sarà bonificato, come da istruzioni vostre e della spett. “PC 1”, sul conto intrattenuto dalla vostra società presso il __________ in considerazione del fatto che “grazie al vostro interessamento abbiamo potuto entrare in relazione con la spett. PC 1 società con la quale si prospetta lo sviluppo di un’interessante e redditizia attività specie nel campo delle divise e dei prodotti derivati”.

Un esemplare della lettera-contratto del 16.12.1998 venne trasmesso/consegnato il giorno successivo alla succursale della PC 1, con una lettera accompagnatoria in cui __________ confermava a PC 1 (“vi confermiamo”) la propria disponibilità a riconoscere alla __________ una commissione d’intermediazione d’affari da corrispondersi periodicamente così come discusso in occasione dell’incontro tenutosi in __________ il 20.10.1998 e concordato nel precitato accordo tra __________ e __________ .

Così “vestiti”, gli accordi conclusi tra RI 1 ed il __________ di __________ avrebbero permesso a PC 1 di creare delle “provviste fuori bilancio” nel contesto di una più generale operatività sui mercati forex.

Al dibattimento, RI 1 ha dichiarato di avere distrutto la lettera con cui il __________ informava PC 1 degli accordi raggiunti unitamente alla lettera-contratto datata 16.12.1998 allegata e di non averla portata a conoscenza di nessun organo della PC 1. Neppure i dipendenti che lavoravano negli uffici della PC 1 furono informati delle trattative concluse con il __________ .

Questo perché - secondo gli accertamenti della prima Corte - sin dall’inizio, la proposta formulata al __________ celava l’intento di RI 1 e di RI 4 di appropriarsi (nella misura del 90% il primo e del 10% il secondo) dei “fondi discreti” così creati, in danno della PC 1.

  1. Il nulla osta formale all’operazione venne dato il 12.1.1999 da F., direttore del __________ di __________ . L’autorizzazione verbale era, comunque, già stata comunicata nel mese di dicembre 1998.

Accanto alla normale operatività forex eseguita dal __________ per la PC 1 prese, quindi, avvio anche l’operatività forex “taroccata” (ovvero quella finalizzata a creare quelle che sono state impropriamente chiamate “retrocessioni” a favore del conto __________ in __________ ). Come visto sopra, l’attività forex “taroccata” prevedeva, in sostanza, che all’atto dell’esecuzione dei contratti sulle divise, D. (cambista del __________ ) comunicava (eventualmente dopo una breve trattativa) a RI 1 il prezzo di mercato della divisa da cambiare e RI 1, se del caso, indicava, a sua volta, al cambista di quanti pips lo doveva maggiorare (se comprava) o diminuire (se vendeva). Il cambista eseguiva, quindi, l’operazione e addebitava al conto della PC 1 un importo maggiorato, rispettivamente accreditava su di esso un minor importo rispetto al dovuto. Dopodiché, il cambista calcolava per ogni operazione la differenza tra il prezzo di mercato e quello indicatogli da RI 1 ed allestiva mensilmente un conteggio sulla cui base il __________ trasferiva/restituiva al conto della __________ presso il __________ quanto addebitato in più, rispettivamente accreditato in meno alla PC 1.

  1. La filiale svizzera della PC 1 si appoggiò al __________ per la sua operatività forex dal 1999 al 2002.

Il volume di tutte le transazioni, e non solo di quelle “taroccate”, fu considerevole.

Nel dettaglio, la prima Corte ha accertato che nel 1999 (mancando in atti le tabelle per i mesi di gennaio, febbraio e marzo), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 3'484'854'215.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 1'933'000.- (secondo Efin: fr. 2'584'906.-). Nel 2000, RI 1 ha cambiato divise per un volume di fr. 4'662'021'143.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 3'405'000.-. Nel 2001 (mancando in atti le tabelle dei mesi di giugno e di settembre), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 4'532'328'263.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 3'167'000.- (secondo Efin: fr. 3'263'486.-). Nel 2002 (mancando in atti la tabella di agosto), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 6'789'700'588.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 5'529'000.- (secondo Efin: fr. 5'996'689.-).

Complessivamente, quindi, l’attività forex “taroccata” ha permesso la creazione di “retrocessioni” per un totale di fr. 15'250'704.-.

Per quanto attiene al destino di questo importo, la prima

Corte ha accertato che fr. 13'708'000.- (su un totale di fr. 15'250'704.- “retrocessi” dal __________ alla __________ ) furono prelevati direttamente e/o indirettamente da RI 4 e da

lui consegnati a RI 1.

  1. Il modus operandi messo in atto per far rientrare nella mani di RI 1 le “retrocessioni” di cui si è detto, vedeva D. tenere un conteggio in apposite tabelle excel di ogni operazione il cui tasso veniva “taroccato”. Le tabelle riportavano per ognuna di queste operazioni la data, l’importo acquistato, l’importo venduto, la valuta, il corso società, il corso cliente e l’importo della retrocessione generata da ogni operazione.

La somma complessiva delle retrocessioni per ogni mese indicata in queste tabelle veniva, quindi, bonificata da __________ al conto di __________ presso __________ e, poi, in ragione del 90%, trasferita - ad eccezione della prima che fu appoggiata ad un conto interno del __________ - su di un conto nominativo di RI 4 già in essere da lungo tempo sempre in __________ , sulla rubrica cliente (conto…).

Tutti i prelievi (salvo tre) vennero eseguiti da RI 4 agli sportelli del __________. Ogni volta, RI 4 consegnava l’intero importo prelevato, senza ulteriori formalità, direttamente a RI 1, in genere negli uffici di PC 1 (solo alcune volte, la busta chiusa contenente il denaro venne consegnata da RI 4 alle assistenti di RI 1, sempre negli uffici di __________).

Gli altri tre prelevamenti vennero eseguiti rispettivamente dall’avv. H. (il 2.3.2001), da I. (il 9.7.2001) e da RI 5 (il 28.6.2002). I primi due, muniti di procura, consegnarono gli importi prelevati (rispettivamente fr. 396'006 e fr. 104'241.-) a RI 4 che, a sua volta, li rimise a RI 1. Il prelevamento eseguito da RI 5 si rese, invece, necessario a causa dell’assenza per ferie di RI 4 e si concretizzò nella personale consegna della somma di 1'107'000.- a RI 1 in __________, dove il tesoriere della PC 1 aveva posteggiato la sua automobile in attesa della consegna dei contanti.

  1. L’operatività forex in __________ (“taroccata” e non) terminò di fatto il 29.8.2002, anche se già l’8.7.2002 gli organi direttori del __________ di __________ - con a capo il nuovo direttore E., succeduto alla fine del 2001 ad F. - avevano formalmente ordinato a C. (al quale era stata affidata la gestione del cliente PC 1 dopo la partenza dal __________ di A. e di B.) e a D. di bloccare l’attività forex di RI 1. O meglio, a far tempo da inizio luglio 2002, era stata vietata la maggiorazione/riduzione di pips e, quindi, il pagamento delle “retrocessioni”.

Questo perché il __________ di __________ non intendeva più proseguire l’operatività forex comprensiva delle note “retrocessioni” per ragioni di trasparenza, di serietà e di un accresciuto rigore etico con cui la banca intendeva condurre la propria attività (cfr. per maggiori dettagli anche il consid. II.7.2.a.).

  1. Dopo avere saputo del divieto di proseguire l’attività forex “taroccata”, RI 1 e RI 4 si attivarono per trovare un altro istituto bancario che accettasse di fare quel che __________ aveva fatto sin lì. Dopo avere avuto risposte negative dal Consiglio di amministrazione della __________ (banca alla quale RI 1 e RI 4 avevano chiesto di operare beneficiando di una linea di credito che, però, non venne concessa) e da __________ (che non disponeva di una struttura sufficiente per l’attività desiderata), il 28 o 29.10.2002, RI 1 e RI 4 incontrarono A. che, nel 2000, era passato alle dipendenze del __________ (qui di seguito __________ ). Grazie a quest’ultimo, il __________ accettò la proposta. L’operatività di RI 1 con questa banca prese avvio (senza che venissero formalizzati accordi scritti) nella prima decade del mese di dicembre 2002 ma cessò dopo “cinque operazioni poiché RI 1, facendo pressione sul cambista, fissava un prezzo di cambio con un utile per la banca ben superiore rispetto a quello massimo consentito dagli accordi” (cfr. B17 A., pag. 5 e 6, citati nella sentenza impugnata a pag. 73).

Queste cinque operazioni generarono, per effetto della maggiorazione/riduzione del corso di cambio, un totale di dollari 73'525.-. L’importo venne accreditato con valuta 19.12.2002 al conto “__________” … presso il __________ di __________ , prelevato in contanti da L. (ADE del conto, titolare di una fiduciaria con uffici a __________, conoscente di RI 4), nella misura del controvalore in franchi di US dollari 73'513.- (ovvero fr. 104'756.-) e consegnato dallo stesso L. a RI 4 e da questi a RI 1.

Nel frattempo, il 21.10.2002 RI 4 aveva chiuso il conto intestato alla __________ presso il __________ e, d’intesa con RI 5, aveva trasferito il 10% rimanente (pari a fr. 472'959.-) su un conto aperto presso la __________ intestato sempre alla __________ (il cui avente diritto economico indicato era solo RI 4).

  1. Tornando ai fatti relativi all’imputazione principale, la prima Corte ha accertato che, quando seppe che PC 1 era passata alla concorrenza (ovvero che operava con il __________ ), C. si agitò molto e, per non perdere l’importante cliente, chiese a P., direttore di __________ (una partecipata del __________ ; in seguito __________), di rilevare l’operatività di RI 1 sulle divise.

C. informò E. delle esigenze di RI 1 di maggiorare/diminuire i pips per costituire “provviste particolari” a favore della stessa

PC 1 e della disponibilità di D. di istruire M., cambista in __________, sulle relative modalità operative.

In seguito, lo stesso RI 1 assicurò a E. che sarebbe stata la PC 1 la destinataria ultima degli importi che la banca avrebbe dovuto retrocedere in virtù dell’operatività forex dicendogli “che la PC 1 necessitava di questi fondi per il finanziamento di borse di studio ed in genere per il finanziamento della ricerca” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 78).

  1. Stante la disponibilità di massima della __________ di rilevare l’operatività forex così come voluta da RI 1, il 20.1.2003 si tenne un incontro in __________ alla presenza del direttore E., di RI 4 e di RI 6 (esperto nel ramo finanziario e persona fidata della __________ per avere lavorato in precedenza con il vice-direttore generale N. ed operante in __________ per altri clienti). La partecipazione di quest’ultimo all’operazione venne richiesta dalla banca che riteneva indispensabile che l’amministratore della società terza cui andavano le “retrocessioni” fosse una persona esperta nel ramo finanziario “in quanto sarebbe stato difficile giustificare internamente il pagamento di tali retrocessioni ad un avvocato e/o ad una persona che comunque non aveva diritto di operare sui conti della PC 1” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 79) anche se, così come era stato detto a RI 6, il suo ruolo “non era assolutamente quello di gestore patrimoniale” dovendo egli agire “a titolo privato in qualità di amministratore” perché così richiestogli da RI 4 e dalla __________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 80).

RI 6 accettò di fungere da amministratore unico della società che riprese il ruolo della __________ in __________ , ovvero la __________ (in seguito __________) non prima, però, di “essersi fatto spiegare in lungo e in largo (da E., da RI 4, da RI 5, e financo dal suo "padre lavorativo" N. il quale - secondo quanto ha riferito RI 6 - rimase "evasivo") di cosa si trattava, dopo essersi anche consigliato col padre, titolare di una nota fiduciaria e col socio di lui (…) coinvolgendo però solo se stesso e non le società del padre” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 83).

  1. In __________ la formalizzazione dell’accordo di PC 1 alla distribuzione/retrocessione “di eventuali commissioni agli aventi diritto” seguì un iter diverso rispetto a quanto avvenne in __________ . In effetti, RI 1, con scritto 27.1.2003 indirizzato al direttore E., propose alla banca l’aggiunta al contratto standard (praticamente uguale a quello che già sottoscritto col __________ ) di una clausola - denominata “11. Volume discounts” - dal seguente contenuto “prendiamo atto che __________ può accordare al broker come pure ad altre società Volume Discount sulle operazioni effettuate” precisando, nella sua lettera 27.1.2003, che "in questo modo, accettando le condizioni generali, PC 1 accetta pure la distribuzione di eventuali commissioni agli aventi diritto."

E. sottopose questa clausola del contratto (di seguto: OTC2) all’esame dell’avv. RI 5 - all’epoca, capo del __________ - che gli suggerì di verificare se RI 1 disponeva di firma individuale precisando che, in caso contrario, sarebbe stata necessaria anche la firma del presidente della PC 1, G. (cfr. appunto manoscritto del 30.1.2003 di E. sulla lettera accompagnatoria di RI 1, documento classato in fascicolo rosso prodotto dall’avv. __________ in sede di sua audizione, verbale B7).

Seguendo tale consiglio, E. chiese a RI 1 che il presidente della PC 1 controfirmasse il contratto sulle divise comprensivo della clausola aggiuntiva con cui PC 1 si dichiarava d’accordo alla “distribuzione di eventuali commissioni agli aventi diritto“. E ciò, anche se sarebbe bastata la firma di qualsiasi altro collega del board autorizzato, visto che gli organi di PC 1 erano autorizzati a rappresentare la società con firma collettiva a due.

RI 1 sottopose effettivamente a G. il contratto in questione. Tuttavia, in virtù della fiducia che riponeva in RI 1, il presidente della PC 1 firmò l’OTC2 senza leggerlo. Egli non si avvide, quindi, della clausola aggiuntiva “11. Volume discounts” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 81).

  1. Il 31.1.2003 E. e N. per la __________ indirizzarono alla società __________ una lettera-contratto che, in sostanza, ricalcava il contenuto di quella tra il __________ e la __________ del 16.12.1998.

Anche in __________ i veri accordi tra la banca e la PC 1 - e per essa la __________ - vennero così simulati. Non si trattava, infatti, di riconoscere delle commissioni per operazioni forex che non sarebbero state eseguite da “un broker o da altre società” visto che ad operare sui cambi anche in __________ (come già in __________ ) sarebbe stato unicamente RI 1. Si trattava, unicamente, di vestire e rendere plausibile la retrocessione degli importi generati con l’operatività forex “taroccata”.

  1. Il 3.2.2003 G. firmò, come detto, il contratto denominato OTC2. Alla stessa data RI 1 e G. firmarono i documenti di apertura del conto 300391 (quello su cui venivano fatti i parzialmente indebiti maggiori addebiti, rispettivamente minori accrediti, a seguito della manipolazione dei corsi).

Il 4.2.2003 RI 1 fu autorizzato ad operare direttamente con la sala mercato di __________ . Il giorno successivo il tesoriere della PC 1 passò la prima operazione forex “taroccata”.

Il 10.2.2003 RI 6 firmò i documenti di apertura del conto bancario 19793 della __________ presso la __________ e compilò anche il formulario relativo all’avente diritto economico (cfr. A10) attestando che RI 4 era l’ADE, nonostante sapesse che “il vero ADE era PC 1 e che RI 4 operava sul conto (sulla base di una procura) ovvero solo fiduciariamente per PC 1” (cfr sentenza impugnata, consid. 13, pag. 83).

  1. Anche in __________ RI 1 eseguì le operazioni forex in totale autonomia secondo le modalità collaudate presso il _________.

L’operatività forex di PC 1 in __________ si è protratta dal febbraio 2003 al dicembre 2005, ovvero fino al pensionamento di RI 1.

Nel dettaglio, la Corte ha accertato che nel 2003 RI 1 ha cambiato divise per un volume di fr. 6'640'912'823.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni" per fr. 3'191'786.-. Nel 2004 RI 1 ne ha cambiato per un volume di fr. 17'786'284'712.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni" per fr. 8'416'538.-. Nel 2005, il volume di divise cambiate è stato di fr. 8'438'477'220.- mentre le "retrocessioni" generate con le operazioni taroccate erano di fr. 1'778'451.-.

In questo periodo, quindi, __________ accreditò complessivamente sui conti della __________ (dapprima a __________) un totale di fr. 13'451'499.-.

Dei fr. 13'451'499.- retrocessi alla __________ , fr. 12.000.000.- circa furono prelevati dai conti della società e consegnati a RI 1.

In sostanza, in __________ (come in __________ ), il modus operandi messo in atto per far giungere nella mani di RI 1 le “retrocessioni” vedeva M. (operatore della sala cambi __________ ) allestire mensilmente delle tabelle simili a quelle allestite prima di lui da D. in __________ . Ogni conteggio indicava i dati essenziali dell’operazione, ovvero la data, la parità, l’importo, i due corsi (quello corretto e quello manipolato), talvolta anche il totale dei pips aggiunti o tolti, il tasso di cambio del franco e il totale in franchi di ogni singolo importo addebitato in più/accreditato in meno sul conto della PC 1 e, quindi, da restituire.

Diversamente dal __________ , __________ , una volta effettuato il bonifico della “retrocessione” al conto della __________ presso __________, non curava il ritorno del 90% della somma a __________.

Del recupero del 90% degli importi accreditati alla predetta società nel periodo febbraio 2003-agosto/settembre 2003, si occupò esclusivamente RI 4. Questi, non appena riceveva da __________ il conteggio mensile, lo faxava agli uffici di __________ di L. che, a sua volta, preavvisava il prelievo presso il direttore __________.

RI 4 dovette sempre (ad eccezione di un’occasione in cui fu RI 5 a recuperare il contante) recarsi personalmente a __________ a prelevare il denaro che trasportava a __________ dove, poi, lo consegnava, sempre senza ulteriori formalità, a RI 1. In questo periodo, quindi, il ruolo di RI 6 si limitò al mero aspetto di organo formale della __________ . Egli non fu mai incaricato né di fare trasporti, né di consegnare contanti per conto di RI 4.

Nel periodo successivo (ovvero dal settembre/ottobre 2003 al dicembre 2005), invece, previa apertura da parte di RI 6 di un conto intestato alla __________ presso la __________ (il cui avente diritto indicato era RI 4), fu sempre RI 6 - che era il solo ad avere diritto di firma individuale - a recarsi personalmente a per prelevare il 90% delle retrocessioni che __________ vi bonificava, anche se in queste trasferte (effettuate con il taxi messogli a disposizioni da RI 1 a spese della PC 1) era sempre accompagnato o da RI 4 o (in due sole occasioni) da RI 5.

Solo per alcuni prelievi RI 6 si è avvalso dei servizi della Secure Post oppure ha dato disposizioni affinché i fondi venissero trasferiti presso la filiale luganese della __________ .

RI 6 non consegnò mai il denaro a RI 1. La consegna veniva eseguita esclusivamente da RI 4 o da RI 5. Va detto che, all’atto di consegna del contante, RI 6 chiedeva a RI 4 o a RI 5 di firmare - a titolo di ricevuta - la fiche di prelevamento dei fondi.

  1. Il 31.12.2005, entrando al beneficio della pensione, RI 1 cessò ogni attività per PC 1.

Nel gennaio 2006, RI 5 (che aveva delle conoscenze al __________ di __________), d’intesa con RI 4, trasferì i fondi depositati presso __________ su un conto presso __________ intestato alla società __________, di cui sempre solo RI 4 venne indicato quale avente diritto economico.

  1. In sintesi, la prima Corte ha accertato che RI 1, in tutto il periodo in cui ha operato (ovvero dal 1999 al 2005), pur avendo fatto guadagnare alla PC 1 circa 110.000.000.- di dollari con l’attività forex non taroccata appoggiata alla piazza finanziaria ticinese, ha sottratto illecitamente all’azienda, facendo la cresta sui cambi, fr. 28'702'203.- (di cui fr. 26'110'690.- intascati personalmente).

I restanti fr. 2'591'513.- (pari al 10% delle retrocessioni generate con l’operatività forex taroccata in __________ ed in __________ ) sono andati, sempre secondo quanto accertato in sentenza, nelle tasche di RI 4, RI 5 e RI 6 (per la sola operatività in __________ ) rispettivamente nella misura di fr. 1'286'338.-, di fr. 863'000.- circa e di fr. 328'000.-.

  1. Dopo il pensionamento di RI 1, emersi alcuni elementi di sospetto circa il suo operato, i nuovi vertici di PC 1 presero contatto con il __________ e vennero a conoscenza di quanto messo in atto da RI 1 con l’operatività forex. Da qui la denuncia penale che ha portato all’avvio del procedimento penale in esame.

B. La Corte delle assise criminali, con sentenza del 12 febbraio 2008, dopo avere accertato i fatti così come riassunti al considerando che precede, ha emesso i seguenti giudizi di condanna e di assoluzione.

  1. RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata per avere, nel periodo autunno 1998-dicembre 2005, a __________ operando sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio, presso il __________ di __________ da dicembre 1998 e presso la __________ dal febbraio 2003, causato alla propria datrice di lavoro PC 1 un danno di complessivi fr. 28'702'203.- convertiti a proprio indebito profitto in ragione di fr. 26'110'690.- e parzialmente risarciti in corso d’inchiesta.

  2. RI 4 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata per avere intenzionalmente aiutato RI 1 nella commissione del reato per il quale è stato condannato, e meglio:

per avere contribuito nell’autunno 1998 e nel 2002 alle trattative con i predetti istituti bancari sfociate negli accordi in base ai quali RI 1 ha operato sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;

per avere fatto creare e messo a disposizione di RI 1 le società __________ - facendosi indicare contrariamente al vero quale avente diritto economico - per l’incasso delle somme pattuite con il __________ e con la __________ e

per avere, a scadenza mensile, prelevato rispettivamente fatto prelevare in contanti e consegnato o fatto consegnare a RI 1 ca. il 90% delle somme incassate e per avere trattenuto per sé il 10%, vale a dire almeno fr. 1'286'338.-.

RI 4 è stato, inoltre, condannato per ripetuto riciclaggio di denaro, per avere ordinato la chiusura del conto intestato alla __________ presso il __________ e trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate, prima a favore di un conto presso __________, di cui egli era indicato quale avente diritto economico, e in seguito nel gennaio 2006 a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________ di cui egli era indicato quale avente diritto economico.

RI 4 è stato, per contro, prosciolto dall’accusa di complicità in amministrazione infedele qualificata per avere contribuito nell’autunno del 2002, presentandosi come legale della PC 1, alle trattative con la __________ e con il __________ , al fine di concludere accordi che permettessero a RI 1 la continuazione dell’operatività forex con il sistema dell’aggiunta/riduzione dei tassi di cambio, in ragione dell’assenza di una pari imputazione principale a carico di RI 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 75 e 76).

RI 4 è stato, inoltre, prosciolto dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro in relazione ai seguenti fatti:

per avere, in correità con RI 5 e limitatamente al periodo febbraio 2003 - dicembre 2005 con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente messo a disposizione di RI 1 le società __________ e __________ per le somme versate dal __________ e dalla __________ ;

per avere nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto, rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________ di __________ la __________ di __________ e la __________, destinati e poi concretamente usati per l’incasso delle somme versate dal __________ e dalla __________ ed intestati alla __________;

per avere fatto indicare, contrariamente al vero, se stesso quale avente diritto economico dei conti bancari intestati alle società __________ appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra e

per avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca. il 90% delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari intestati alle predette società.

Si trattava, secondo la prima Corte, di atti in realtà configurabili come atti di complicità in amministrazione infedele aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 119).

  1. RI 5 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata, per avere, in alcune occasioni, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a RI 1 ca. il 90% delle somme incassate mensilmente dalla società __________ e per avere ricevuto quale compenso l’importo di circa fr. 450'000.- facente parte del 10% trattenuto da RI 4 sulla totalità degli importi incassati dalla __________.

RI 5 è stato, inoltre, ritenuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere, nel gennaio 2006, trasferito a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________, di cui RI 4 era indicato quale avente diritto economico il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate.

RI 5 è stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata, per i fatti a lui imputati nell’atto di accusa precedenti il febbraio 2003, ovvero:

per avere contribuito nell’autunno 1998 e 2002, alle trattative con il __________, di cui era membro dei quadri dirigenziali, e con la __________ (appartenente al medesimo gruppo bancario), sfociate negli accordi in base ai quali, ogni singola operazione forex operata da RI 1 presso i citati istituti bancari in nome e per conto della PC 1 veniva fissato un margine supplementare da versare a favore della società __________ .

La prima Corte ha, al proposito, ritenuto che non era provato che, perlomeno fino al febbraio 2003, RI 5 sapesse che le “retrocessioni” finivano nelle tasche di RI 1 e non della PC 1. “Non v’è la prova” - hanno concluso i primi giudici al riguardo - “che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro “segreto” e quindi “non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno del 1998 potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare “provviste discrete” per PC 1 era una menzogna” (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110 e 111).

RI 5 è stato, inoltre, prosciolto dall’accusa di ripetuto riciclaggio di denaro per il periodo precedente il gennaio 2006, ovvero:

  • per avere, in correità con RI 4 e limitatamente al periodo febbraio 2003 - dicembre 2005 con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente messo a disposizione di RI 1 le società __________ e __________ per le somme versate dal __________ e dalla __________ ;

  • per avere, nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto, rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________ la __________ e la __________, destinati e poi concretamente usati per l’incasso delle somme versate dal __________ e dalla __________ ed intestati alla __________;

  • per avere fatto indicare, contrariamente al vero, RI 4 quale avente diritto economico dei conti bancari intestati alle società __________ e __________ presso il __________ appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra;

  • per avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca. il 90% delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari intestati alle predette società e

  • per avere nell’ottobre 2002 RI 4 e RI 5 ordinato la chiusura del conto intestato alla __________ presso il __________ e trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate, a favore di un conto presso __________ intestato alla __________ , di cui RI 4 era indicato quale avente diritto economico.

La prima Corte ha prosciolto RI 5 da questa accusa per considerazioni di duplice natura. Per le azioni descritte riferite al periodo precedente il febbraio 2003, RI 5 è stato prosciolto poiché la prima Corte ha ritenuto non provato che egli avesse consapevolezza del reato a monte. Per le azioni successive al febbraio 2003 e precedenti il gennaio 2006, RI 5 è stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro poiché, per i primi giudici, le sue azioni erano configurabili come atti di complicità al reato di amministrazione infedele aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 120).

  1. RI 6 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti per avere compilato, in data 10 febbraio 2003 e 15 settembre 2003, rispettivamente il formulario A10 (“Declaration d’identité de l’ayant droit économique) relativo al conto n. presso la __________, intestato alla società __________, e il formulario “Accertamento della persona avente diritto economico” relativo al conto n. presso la __________, intestato alla società __________, attestando, contrariamente al vero, che l’avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sul conto era RI 4.

RI 6 è stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata per avere, nel periodo febbraio 2003-dicembre 2005, aiutato intenzionalmente RI 1 nella commissione del reato per il quale è stato condannato, concorrendo a che il patrimonio della PC 1 venisse concretamente danneggiato per complessivi fr. 13'451'499.- destinati all’indebito profitto dell’autore e dei complici e meglio:

  • per avere, nel febbraio 2003, assunto la carica di amministratore della società __________, titolare dei conti bancari presso la __________ da lui aperti per l’incasso delle somme versate dalla __________ e

  • per avere, a scadenza mensile, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a quest’ultimo a destinazione di RI 1 ca. il 90% delle somme incassate dalla società __________ sul conto presso la __________, ricevendo quale compenso l’importo di almeno fr. 293'524.-, e meglio di parte del 10% trattenuto da RI 4 sulla totalità degli importi incassati dalla __________, oltre a fr. 12'000.- quale indennità di amministrazione e fr. 8'000.- a valere quale rimborso spese per le trasferte a __________.

La prima Corte non ha, infatti, ritenuto “sufficientemente provato” l’assunto secondo cui “RI 6 avesse aiutato, con i descritti contributi, RI 1 a entrare in possesso di gran parte dei fondi, sapendo o quantomeno prendendo in seria considerazione che RI 1 li distraeva in danno dell’azienda” (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 115).

Per il venir meno dell’aspetto soggettivo sul Vortat (cfr. sentenza impugnata, consid 17, pag. 115), RI 6 è stato, di conseguenza, prosciolto anche dall’imputazione di riciclaggio di denaro.

  1. In applicazione della pena, la Corte delle assise ha condannato:

RI 1, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;

RI 4, alla pena detentiva di 2 anni sospesa per un periodo di prova di due anni;

RI 5, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di 18 mesi sospesa per un periodo di due anni e

RI 6, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena pecuniaria di fr. 27'000.-, corrispondenti a novanta aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, sospesa per un periodo di due anni.

  1. La Corte ha, poi, rinviato le pretese della PC al foro civile ed ha ordinato la confisca con assegnazione alla PC e il sequestro conservativo delle relazioni di pertinenza di RI 1, RI 4 e RI 5 nonché di due fondi di proprietà di RI 4. Ha, poi, ordinato il dissequestro delle relazioni bancarie e di una particella di pertinenza di RI 6 nonché la restituzione di alcuni oggetti a RI 1.

C. Contro la predetta sentenza della Corte delle assise criminali sono insorti:

a) RI 4, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data il 13 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 3 aprile successivo, egli chiede, in via principale, l’annullamento di tutti i dispositivi della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo giudizio ad una nuova Corte delle Assise Criminali, riservata la facoltà di questa Corte di riformare i dispositivi 2.1. e 2.2. con il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata e di ripetuto riciclaggio di denaro.

In via subordinata, chiede la riforma dei dispositivi 2.1. e 2.2 con il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata in relazione all’operatività forex con __________ (1998-2002).

b) RI 5, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 12 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 1. aprile successivo, egli chiede in via principale l’annullamento della sentenza ed il suo proscioglimento da ogni accusa.

In via subordinata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata con il rinvio a nuova Corte delle assise criminali per l’esecuzione di accertamenti da lui indicati e per la motivazione della reiezione delle censure sollevate e rimaste inevase.

c) Il procuratore pubblico con dichiarazione di ricorso del 18 febbraio 2008 e successiva motivazione scritta del 1. aprile 2008, chiedendo l’annullamento dei punti 6 (limitatamente al proscioglimento di RI 5 dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata nel periodo precedente il febbraio 2003), 7 (limitatamente al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata), 8.3 (ed eventualmente 9) per la posizione di RI 5, 8.4 (eventualmente 10) per la posizione di RI 6 e 12 del suo dispositivo, con il rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio.

d) La PC PC 1 con dichiarazione di ricorso di data 13 febbraio 2008. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 2 aprile 2008, la PC ha chiesto l’annullamento dei seguenti dispositivi: 6 (con riferimento al proscioglimento di RI 5 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata nel periodo antecedente il febbraio 2003), 7 (con riferimento al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata), con conseguente annullamento dei dispositivi 9 e 10 riferiti rispettivamente alla sospensione condizionale della pena detentiva inflitta a RI 5, nonché alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a RI 6, oltre all’annullamento del dispositivo 11 con riferimento al suo rinvio al competente foro civile per la totalità delle sue pretese, del dispositivo 12 riferito alla ripartizione delle spese e tassa di giudizio e dei dispositivi 15., 15.1. 15.2. e 15.3 con i quali è stato ordinato il dissequestro dei beni riconducibili a RI 6.

Con scritto 25 agosto 2009, la PC ha ritirato la richiesta di annullamento del dispositivo 11.

D. Con osservazioni 23 aprile 2008, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso della PC, riferendosi in particolare alla contestazione della decisione di rinvio delle pretese di PC al foro civile, rilevandone l’irricevibilità.

Con osservazioni, rispettivamente di data 11 aprile 2008 e 14 aprile 2008, RI 5 ha postulato la reiezione dei ricorsi del PP e della PC.

Con osservazioni 29 aprile 2008, RI 6 ha espressamente rinunciato ad esprimersi sui ricorsi presentati da RI 4 e RI 5 mentre ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati dal PP e dalla PC.

Il procuratore pubblico, con osservazioni 28 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati da RI 4 e da RI 5 e l’accoglimento del ricorso della PC.

La PC 1, con osservazioni 23 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati da RI 4 e da RI 5 e, con osservazioni 28 aprile 2008, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PP.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

I. Sul ricorso di RI 4

2.Il ricorrente esordisce dolendosi di un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP, sostenendo di non essere stato messo in grado, in occasione dei pubblici dibattimenti, di eccepire eventuali irregolarità procedurali inerenti la tenuta del verbale del dibattimento a causa della mancata messa a disposizione delle parti del verbale. “La facoltà di sollevare obiezioni sul contenuto del verbale implica necessariamente anche” - afferma il ricorrente - “quella di averne previa visione” ed a ciò le parti sono, appunto, state impedite dalla presidente che ha sempre respinto le richieste dei diversi patrocinatori degli imputati di avere, alla fine di ogni giornata processuale, il relativo verbale. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata registrazione a verbale delle sue numerose richieste intese proprio ad ottenere “una bozza di verbale onde permettere alla difesa di verificare l’esito concreto delle prove esperite in aula e, conseguentemente, proporre emendamenti al verbale o perlomeno contestarne le regolarità giusta l’art. 288 lett. b CPP“. Nella mancata consegna del verbale - o meglio, nella sua mancata messa a disposizione delle parti prima della chiusura della fase istruttoria del dibattimento - il ricorrente intravvede, anche, una violazione del suo diritto di essere sentito poiché - sostiene - in questo modo gli è stata preclusa pure la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove esperite nel corso del pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.

Ciò rilevato, RI 4 chiede l’annullamento della sentenza impugnata già solo per i censurati vizi di natura formale, ritenuto come essi non possano essere sanati né da questa Corte (cui, peraltro, non compete l’accertamento diretto dei fatti pena la violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione penale) né con la facoltà concessa alle parti d’impugnare il verbale del dibattimento con denuncia di falso ai sensi dell’art. 256 cpv. 2 CPP (ricorso pag. 2-9).

a) Il PP e la PC postulano per la reiezione della censura poiché tardiva.

b) L’ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura presuppone che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può, certo, emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l’intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione. Per contro, in tutti gli altri casi, il vizio deve essere sollevato senza indugio, già davanti alla Corte di merito, in modo che si possa rimediare allo stesso tempestivamente (STF 8.4.2009 6B_205/2010 consid. 6.2.; CCRP 25.3.2009, 17.2008.24, consid. 2).

Secondo l'art. 255 CPP, il verbale del dibattimento deve indicare, tra l'altro, sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le formalità essenziali. Deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni, le decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza, ritenuto che, a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente (cpv. 2).

Nel verbale sono riportate, inoltre, le risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni, se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria (cpv. 3 lett. b), o d'ufficio o su richiesta delle parti (cpv. 3 lett. c). Il verbale del dibattimento deve assolvere i requisiti imposti dal rispetto del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) e dall'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 124 V 389; STF 27.6.2008 6B_84/2008 consid. 1; STF 1.10.2008 6B.603/2008 consid. 2.1.2.).

Il diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. implica il diritto per le parti ad un procedimento penale d’ottenere che le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o dei periti, che rivestono particolare rilevanza ai fini del giudizio, siano riportate a verbale. Questo diritto è finalizzato a permettere loro di partecipare all’amministrazione delle prove e, soprattutto, a determinarsi sul loro risultato. Esso è finalizzato a permettere anche all’autorità di ricorso d’esercitare il suo controllo (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 e segg). Il diritto di essere sentito è considerato rispettato se la parte che lo fa valere ha la possibilità di richiedere in ogni momento (se del caso, con richiesta incidentale) la trascrizione delle dichiarazioni importanti oppure - così come previsto all’art. 255 cpv. 2 CPP - la verbalizzazione dettagliata dello svolgimento del dibattimento (tra le altre, anche la verbalizzazione delle istanze presentate nel corso del dibattimento) e ricorrere contro un eventuale rifiuto.

È, per esempio, il caso della procedura penale del canton Vaud esaminata dal TF nella STF 13.6.2008 6B.340/2008 consid. 2.1.). E’, parimenti, il caso del codice di procedura penale ticinese (cfr. art. 232 CPP e 255 cpv. 2 CPP).

Il codice procedurale ticinese non prescrive, per contro, che il verbale del dibattimento venga consegnato alle parti - in assenza di una richiesta formale - né durante lo svolgimento del pubblico dibattimento né dopo la sua chiusura. La richiesta di avere una copia del verbale deve, dunque, essere fatto esplicitamente e - in caso di rifiuto - deve essere provocata una decisione della Corte che potrà essere oggetto di impugnazione.

c) Il dibattimento a carico di RI 1, RI 4, RI 5 e RI 6 si è tenuto dal 23 gennaio 2008 al 12 febbraio 2008.

Il 25 gennaio 2008, al momento della riapertura del pubblico dibattimento, la presidente della Corte ha consegnato alle parti il verbale del dibattimento relativo alla giornata del 23 gennaio (cfr verb. dib. pag. 15).

Il 1. febbraio 2008, alla fine della giornata dibattimentale e dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, alle parti è, poi, stata consegnata la parte di verbale afferente al periodo dal 24 gennaio al 1. febbraio 2008 (cfr verb. dib. pag 47).

Nel suo allegato ricorsuale, RI 4 ha affermato di avere più volte, nel periodo compreso fra il 25 gennaio e il 1. febbraio 2008 (cioè, tra la consegna della prima e quella della seconda parte del verbale), chiesto, insieme ai coimputati (o meglio, ai loro patrocinatori), alla presidente della Corte di poter disporre, dopo ogni giornata di dibattimento, della relativa parte di verbale ma che tali richieste sono sempre state respinte in ragione - in sintesi - del sovraccarico del segretario della Corte.

Sennonché il verbale del dibattimento non soltanto non riporta le pretese ripetute richieste della difesa di RI 4 (né delle altre parti) volte ad ottenere copia del verbale del dibattimento ma, soprattutto, non registra alcun incidente processuale sollevato dal ricorrente (né dalle altre parti) a seguito dell’asserito rifiuto della presidente della Corte di consegnare ad ogni fine giornata dibattimentale la relativa parte di verbale.

In questo contesto, va, poi, precisato che il ricorrente non pretende che la presidente della Corte abbia rifiutato, senza alcuna nota a verbale, una sua richiesta di formalizzazione di un incidente processuale.

La scelta del ricorrente di non provocare una decisione incidentale della Corte ogni volta che la sua presidente - cui compete, in forza dell’art. 232 CPP, la direzione del dibattimento - respingeva le sue richieste gli preclude la facoltà di avvalersi, in questa sede, dell’asserita impossibilità di partecipare all’amministrazione delle prove a motivo della mancata consegna, al termine di ogni giornata dibattimentale, del relativo verbale.

La censura si rivela tardiva - e, pertanto, irricevibile - in quanto avrebbe dovuto essere formalmente sollevata già nel corso del dibattimento.

  1. Proseguendo, il ricorrente ha portato all’attenzione di questa Corte, quale vizio essenziale di procedura, il rifiuto della presidente della Corte di ordinare una perizia sulla prassi finanziaria in materia di retrocessioni in ambito forex, sull’utile realizzato dalle due banche con l’operatività di RI 1 e su eventuali colpe di terzi o della stessa PC 1. Dopo avere spiegato le ragioni per cui egli riteneva e ritiene indispensabile l’allestimento della richiesta perizia (ricorso pag. 10), dopo avere ricordato che, visto il rifiuto della presidente, egli ha prodotto al dibattimento una perizia di parte di cui ha riassunto il contenuto (ricorso pag. 10 e 11) e dopo avere (per usare le sue stesse parole) anticipato delle censure di arbitrario accertamento dei fatti (ricorso pag. 11-14), il ricorrente conclude, su questo punto, affermando che “il diniego di un perito non ha permesso un corretto accertamento e valutazione della corresponsabilità oggettiva delle banche (e di PC 1). In particolare non ha potuto essere precisato quali regole deontologiche, già allora imperative per le banche, sono state violate ed in che misura” e rilevando che questo mancato accertamento ha pesato sulla commisurazione della pena inflitta a RI 4 (ricorso pag. 16).

In realtà, le argomentazioni ricorsuali sviluppate in queste pagine non hanno natura procedurale ma attengono, tutte, all’accertamento dei fatti: non viene, infatti, né allegato né sostanziato che i primi giudici hanno ammesso un mezzo di prova irrito o che la prova ammessa è stata assunta irritualmente ma viene sostenuto che non è stata assunta una prova necessaria.

La questione qui sollevata verrà, dunque, se necessario, esaminata nel contesto della valutazione delle censure d’arbitrio.

  1. Il ricorrente - che ha sempre sostenuto di non avere mai saputo che RI 1 si intascava le “retrocessioni” ma di essere sempre stato convinto di stare partecipando ad un’operazione volta alla creazione di fondi neri per PC 1
  • solleva, poi, una censura giusta l’art. 288 lett. c CPP rimproverando alla prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando che lui “conosceva sin dall’inizio, ovvero sin da prima dell’avvio delle trattative con __________ , le reali intenzioni di RI 1, che erano quelle di convertire a suo indebito profitto quel 90 % di fondi che RI 4, direttamente o indirettamente, gli consegnava e di convertire a indebito profitto proprio il rimanente 10% che gli restava” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Questo accertamento - sostiene il ricorrente - è fondato essenzialmente sulla chiamata di correo di RI 1 che è stata arbitrariamente ritenuta disinteressata, costante e credibile.

4.1. Il procuratore pubblico e la parte civile, nelle loro osservazioni, chiedono che la censura d’arbitrio venga dichiarata irricevibile in quanto appellatoria.

4.1.a) Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare una censura d’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare in modo puntuale che la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Per costante giurisprudenza, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata: pertanto, per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii).

Infine, sempre secondo giurisprudenza costante, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

b) La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf.; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (REP 1980, 192, consid. 3).

c) Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a giudicare un ricorso che contesta la chiamata di correo, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia vestita - e, dall’altro, deve esaminare se le valutazioni dei primi giudici sull’attendibilità intrinseca della chiamata siano viziate da arbitrio e se il considerarla vestita in base a determinati fatti o complesso di fatti possa essere ritenuto arbitrario o perché il fatto non esiste o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (REP 1990, 353, consid. VI 1; 1980, 192, consid. 4; REP 1980, 147, consid. 4; CCRP 30 maggio 1984 in re L., consid. 2). Anche in questo contesto, non altrimenti che per quanto concerne la censura d’arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, la censura d’arbitrio, per essere ricevibile in ordine, deve essere chiaramente indicata e motivata (REP 1980, 147, consid. 4)

In un processo indiziario, la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice abbia attribuito valore di indizio a un fatto che - o perché non certo o perché equivoco o perché contingente - non può assurgere a tale valore (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi correttamente valutati come tali, il suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere disinteressato (REP 1980, 189).

4.2. In concreto, la prima Corte ha accertato che RI 4 ha aiutato RI 1 nell’operatività descritta sapendo, sin dall’inizio - “ovvero sin da prima dell'avvio delle trattative con __________ ” - che il tutto era finalizzato, non alla costituzione di fondi neri per PC 1, bensì ad un indebito profitto di RI 1 e, anche se in misura minore, suo (sentenza consid. 16, pag. 104-105).

La prima Corte ha posto alla base dell’accertamento della consapevolezza di RI 4 del disegno criminoso le dichiarazioni rese da RI 1 a partire dal suo secondo interrogatorio che ha ritenuto essere una chiamata di correo intrinsecamente attendibile e debitamente vestita.

a) Per giungere alla conclusione che la chiamata di correo di RI 1 era intrinsecamente attendibile, la prima Corte ne ha, dapprima, accertato la costanza rilevando che RI 1, da inizio dicembre 2006 e per tutta la durata dell’inchiesta, ha mantenuto costanti le sue dichiarazioni sulla consapevolezza di RI 4 del disegno criminoso che stava alla base delle operazioni, e meglio sul fatto che RI 4 è stato “sin dall’inizio” a conoscenza del disegno criminoso di RI 1 “e che con tale consapevolezza l’ha aiutato”. RI 1 - ha precisato la prima Corte - “l’ha costantemente dichiarato a partire dal suo secondo verbale del 4.12.2006 (A 6), l'ha ripetuto in successivi verbali e, soprattutto l'ha ribadito in aula, dopo quattordici mesi di carcere preventivo” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Procedendo nella valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata di correo, la prima Corte ha, poi, ritenuto che, in sede predibattimentale ma soprattutto in aula, RI 1 ha dato dimostrazione di una generale credibilità rispondendo “in modo affidabile, preciso e coerente alle domande postegli”. Dopo avere annotato che egli è “per carattere e per formazione, un uomo preciso, financo meticoloso, chiaro e accurato nell'esprimersi”, la prima Corte ne ha rilevato la coerenza nel tempo annotando che, una volta deciso di confessare, RI 1 non ha più lasciato la via scelta né durante l’inchiesta né al dibattimento dove ha ammesso “di aver per anni delinquito in danno della propria azienda ″per debolezza e per avidità″” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Sempre nella valutazione della credibilità di RI 1, la prima Corte ha, quindi, accertato che il chiamante si è pienamente assunto le proprie responsabilità in punto al modus operandi ed alla paternità della “favola delle provviste particolari” prospettata ai funzionari di banca senza, ad eccezione della sua chiamata in correità di RI 4, scaricare le sue colpe su altri, in particolare “non su RI 5 che non ha chiamato in causa, non su RI 6 che ha sempre dichiarato di non aver nemmeno conosciuto.”

RI 1 - ha precisato la prima Corte - ha, anche, sempre ammesso “d'aver lui prospettato ai funzionari del __________ la favola delle "provviste particolari" da finanziare con il peggioramento di qualche pips sul tasso di cambio delle singole operazioni, provviste cui per primo diede il nome di retrocessioni e/o commissioni”. Inoltre, sempre valutando la questione dell’assunzione completa di responsabilità di RI 1 e, con essa, della sua credibilità, la prima Corte ha precisato che se “quando nel verbale A6 ha confessato, ha evocato circostanze apparentemente volte a "sminuire" la sua colpa” queste circostanze si sono, poi, rivelate del tutto esatte: “così, ad esempio, quando ha illustrato le sue modalità operative con i cambisti, ha parlato di "trattative molto serrate nell'interesse di PC 1", volte da parte sua ad arrivare il più possibile vicino al tasso interbancario e M., in aula, gli ha dato atto di ciò e pure ha confermato che RI 1, quando il prezzo non era buono, rinunciava all'aggiunta/diminuzione dei pips. Del pari ha trovato conferma nelle tabelle "Profit/loss" prodotte dall'avv. RC 1 la circostanza, già addotta da RI 1, a dire del quale le sue malversazioni andavano inserite in un contesto di operatività comunque produttiva di grandi utili per l'azienda” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 106).

Infine, sempre sulla questione dell’assunzione di responsabilità di RI 1 - e, di riflesso, sul carattere disinteressato della sua chiamata di correo - la prima Corte ha ritenuto che RI 1 ha chiamato in causa RI 4 “non già per scaricare su di lui le proprie colpe quanto piuttosto per illustrare il contesto in cui è nato il disegno criminoso”.

I primi giudici hanno, poi, escluso che RI 1 abbia avuto un qualsivoglia interesse - che non fosse quello di rendere piena ed ampia confessione - per dire che RI 4 era a conoscenza sin dall’inizio del suo piano criminoso e ad esso consapevolmente e in modo interessato partecipava: “persi dopo l'arresto e dopo quattordici mesi di carcere preventivo ogni residuo prestigio, ogni orgoglio e reputazione - come ha sottolineato anche il suo difensore - l'aver chiamato in causa RI 4 semmai gli ha nuociuto, perché l'inchiesta si è fatta più complessa e i tempi giudiziari, compresi quelli del dibattimento, si son fatti più lunghi.” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107-108).

Quanto alla logica intrinseca della chiamata in correità, in relazione alla dichiarazione di RI 1 secondo cui egli propose a RI 4 il suo sistema per fare soldi quando questi gli disse che lui “era al tubo del gas e doveva trovare una soluzione” e gli chiese se fosse possibile “trovare un sistema per recuperare” quanto perso sugli investimenti in titoli di alta tecnologia (verbale A6 pag. 2 citato al consid. 7 pag. 45 della sentenza impugnata), la prima Corte, rispondendo alle obiezioni dei difensori di RI 4, ha precisato che, se è vero che, nell'autunno del 1998, quest’ultimo, “lungi dal trovarsi "al tubo del gas"”, aveva “una situazione economica florida e benestante”, è anche e soprattutto vero che “RI 1 non ha mai detto che RI 4 era oggettivamente "al tubo del gas"” ma che ha soltanto detto “che RI 4 gli disse di esserlo, che usò con lui quell'espressione”.

Al proposito - sempre valutando la logica intrinseca della chiamata - la prima Corte ha ancora sottolineato che, poi, RI 1 ha dichiarato che, “dopo che presero ad affluire i soldi delle "retrocessioni", RI 4 ebbe a ripetergli "che recuperava un po' di sangue perso negli investimenti in borsa" rilevando come tale modo di esprimersi - “manifestamente colorito e che fa il paio con il testé menzionato tubo del gas" - “di tutta evidenza” non è proprio del vocabolario di RI 1 ma non stona, invece, “in bocca a RI 4”. L’utilizzo di tali espressioni è, dunque, stato considerato dalla prima Corte un elemento indiziante il fatto che RI 1 stesse, davvero, riferendo di frasi dettegli da RI 4 e, dunque, che, chiamandolo in causa, stesse dicendo la verità.

Ma, soprattutto, a sostegno della credibilità interna della chiamata, la prima Corte ha sottolineato come, nell’autunno 1998, le azioni PC 1 abbiano effettivamente avuto un calo e che, perciò, sono confermate le dichiarazioni di RI 1 secondo cui lui e RI 4, in quel periodo, subirono delle perdite (cfr. verbale A6 citato al consid. 7 pag. 45 sentenza impugnata) visto che è provato che RI 4 “possedeva alcuni (non molti) di quei titoli, mentre che RI 1 (tra azioni e stock options) ne possedeva parecchi di più”. Questo accertamento - secondo la prima Corte - depone per una logica interna della dichiarazione di RI 1 e, di riflesso, per la credibilità della sua chiamata di correo.

Ad ulteriore sostegno della logica interna della versione di RI 1, ritenuto l’accertamento che clienti di RI 4 (o loro familiari) acquistarono “titoli consigliatigli da RI 1”, la Corte ha chiamato il fatto “che RI 1 si sentisse responsabile in modo particolare per i consigli che dava o per gli investimenti che faceva”, tanto da fornire, in altri contesti, anche se non richiesto, garanzie a conti di conoscenti che egli gestiva e sui quali si generarono delle perdite (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107).

Infine, sempre a sostegno della logica interna della versione dei fatti di RI 1, la prima Corte ha considerato che “rientra perfettamente nel loro modo di essere e di intendersi” - cioè è perfettamente congruente con il fatto che RI 1 e RI 4 sono persone “acculturate, accorte e perspicaci” che non abbisognano, “per capirsi, di dover ricorrere al proverbiale "disegnino"” - che “RI 1 abbia sin dall'inizio messo RI 4 al corrente delle sue reali intenzioni manifestandogliele in termini espliciti” soltanto “per quanto necessario” ed usando, per il resto, soltanto termini “allusivi e sottintesi” (sentenza consid. 16, pag. 106-107).

b) Continuando nella valutazione del materiale probatorio a sua disposizione, la prima Corte ha esaminato le dichiarazioni contrarie di RI 4 e valutato alcuni fatti per giungere a concludere che l’intrinseca attendibilità della chiamata di correo di RI 1 risulta rafforzata e consolidata dal confronto con le bugie raccontate da RI 4 e con alcuni fatti accertati e talmente inusuali ed anomali da poter essere spiegati “solo con un RI 4 consapevole sin dall'inizio del disegno criminoso di RI 1” a meno di “interpretare i fatti più importanti non già secondo logica e razionalità bensì secondo l'angolo dell'eccezionalità e dell'inverosimiglianza" (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109 ).

Esaminando la versione dei fatti fornita da RI 4, la prima Corte ha stabilito che questi ha mentito quando ha affermato di non avere capito i reali termini dell’affare al momento in cui questo venne spiegato ai funzionari di __________ , di non avere mai letto le numerose tabelle excel che riceveva né di avere nutrito curiosità al riguardo, di avere creduto che i contratti stipulati - con __________ prima e __________ poi - fossero reali sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Dapprima, la Corte di assise ha concluso per una menzogna poiché non “è francamente possibile credere” che RI 4 - proprio in quanto avvocato e consulente legale di PC 1, espressamente chiamato da RI 1 per trovare una banca disposta a fare quel che RI 1 aveva in mente di fare - non abbia capito i termini dell’affare per cui RI 1 lo interpellava, “pur avendo concordato ab initio la sua quota di guadagno (il 10 percento)” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Poi, perché non è possibile credere che RI 4 - proprio in quanto “persona sicuramente normalmente dotata e per di più formata in diritto e con una certa dimestichezza con le questioni commerciali e bancarie (già da giovane fu confrontato con i problemi posti dalla gestione dell'azienda paterna)” - non abbia capito nulla nemmeno quando RI 1 espose i termini dell’affare a B. e a A. “i quali invece - guarda caso! - capirono subito e perfettamente le "condizioni" che RI 1 poneva all'apertura di una relazione col __________ ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, i primi giudici hanno ritenuto “assolutamente incredibile” che RI 4 - “pur avendo ricevuto direttamente e personalmente dai cambisti D. e M., mese dopo mese, durante sette anni, la bellezza di più di settanta "tabelle excel" (o "conteggi" che dir si voglia) che elencavano i doppi corsi (e, quelle di M., talvolta financo il numero di pips aggiunti / tolti per ogni operazione)” - non soltanto non le lesse mai, ma neppure ebbe mai il benché minimo briciolo di curiosità sul meccanismo che generava le ingenti "retrocessioni".

La Corte ha, poi, ritenuto essere “una spudorata menzogna” poiché “in urto col più comune buon senso” l’affermazione fatta in aula da RI 4 secondo cui “lui, delle tabelle, guardava soltanto l'ultima finca, quella che elencava gli importi delle retrocessioni del singolo mese e il loro totale” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che RI 4 possa avere considerato veri i contratti del 16.12.1998 e del 31.1.2003 poiché ciò significa ammettere che egli - contro ogni logica e buon senso - abbia creduto che __________ e __________ fossero non solo d'accordo di aiutare PC 1 (e RI

  1. a fare il "nero", ma anche che fossero loro a finanziarlo, rinunciando a quote dei loro utili (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108-109).

Infine, la prima Corte ha ritenuto inverosimile - e perciò menzognera - la versione di RI 4 poiché egli non può non avere percepito la differenza tra una vera commissione d’intermediazione - “del tipo di quella dello 0,5 percento, che il __________ gli garantì con la "convenzione" del 13.12.2001 nel caso egli avesse appoggiato alla banca clienti e loro patrimoni e in forza della quale egli ricevette fr. 22'000.-, circa in un anno per l'apporto di un cliente” - e quella fasulla “solo surrettiziamente chiamata "commissione", con la quale le banche restituivano a PC 1, tramite il fiduciario RI 4 e poi tramite il gestore RI 6, quanto prima a PC 1 avevano "fatturato" in più” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Tutte queste bugie - ha concluso la Corte - fanno a pezzi la credibilità di RI 4 e, nel contempo, irrobustiscono la chiamata di correo di RI 1 “poiché solo con un RI 4 consapevole sin dall’inizio del disegno criminoso di RI 1 si spiegano e le menzogne e gli ulteriori inusuali ed anomali fatti” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Fra questi “anomali fatti”, i primi giudici hanno rilevato, in primis, “l’inusuale (per un avvocato) accordo di spartizione del bottino (10% a RI 4, 90% a RI 1)” affermando come “un avvocato in buona fede sull’origine e la destinazione delle retrocessioni e sull’esigenza di costituire provviste nere, prudente perché comunque consapevole di star collaborando ad un’evasione fiscale di grossa portata, avrebbe trovato senz’altro eccessiva la ricompensa del 10% a fronte di prestazioni assai poco impegnative quali erano quelle che gli si chiedevano”. E meglio, il compenso era, secondo la prima Corte, senz’altro eccessivo - nell’ipotesi di un RI 4 in buona fede - per avere, nella prima fase, procurato un'Anstalt, averle intestato un conto bancario, essersi fatto passare per ADE, avere ricevuto dei conteggi mensili, essersi recato una quarantina di volte al __________ di Via Vegezzi, avervi prelevato il 90% degli importi e avere portato i contanti prelevati trecento metri più avanti fino al Central Park, negli uffici di PC 1 dove RI 1 aspettava. Il compenso pattuito era - sempre secondo i primi giudici

  • ancor più eccessivo nella seconda fase in cui “l'apporto intellettuale è rimasto nullo”. Ciò rilevato, i primi giudici hanno, sulla questione, concluso affermando che “il 10% per lavori da fattorino, da trasportatore di valuta quand'anche di lusso, è sicuramente un compenso talmente esagerato da essere di per se stesso molto sospetto” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Quale ulteriore fatto anomalo - spiegabile soltanto con un RI 4 consapevole del disegno criminoso - la prima Corte ha ritenuto la macchinosità e il costo del sistema per creare fondi neri messo in atto da PC 1, cioè da una multinazionale “con succursali in tutto il mondo, e financo a __________ ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

Ma, soprattutto, la prima Corte ha considerato che un avvocato in buona fede avrebbe dovuto chiedersi, “e avrebbe interrogato RI 1” sul perché egli veniva pagato per far rientrare in Svizzera in contanti fondi neri già acquisiti “sui conti di due __________ presso banche estere”. Saremmo di fronte - hanno spiegato i primi giudici - ad “un'inspiegabile incongruenza se davvero di "nero" per PC 1 si fosse trattato”. Siamo, invece, confrontati con una “circostanza più che normale se invece il "fattorino" sapeva - come sapeva - che RI 1 quel danaro lo intascava e quindi lo voleva/doveva ricevere fisicamente in sue mani a __________ ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la prima Corte ha ritenuto di dover riconoscere “valore di prova alla chiamata di correo formulata da RI 1” e, fondandosi su di essa, considerare accertato che “RI 4 era sin dall’inizio consapevole che, con il pretesto di costituire provviste nere per la PC 1, in realtà RI 1 (con l’accordo di RI 4) - una volta ottenuta la disponibilità di una banca a lasciargli fare le creste sui cambi in danno della sua azienda - avrebbe spartito con lui il denaro recuperato attraverso le retrocessioni” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

4.3. Nel suo esposto, il ricorrente precisa che le dichiarazioni di RI 1 - sulla cui base la prima Corte ha accertato il suo dolo - “restano piuttosto sul vago, nel senso che RI 1 non è certo che RI 4 sapesse ma ne ha avuto l’impressione, senza che se ne fosse parlato esplicitamente”. Per la fase dell’operatività con __________ (cioè, per il periodo 1998-2002) - prosegue il ricorrente - la chiamata in correità “è costruita non su fatti certi, ma su asserite convinzioni soggettive”. Pertanto, non vi è una vera e propria chiamata in correità nel senso che RI 1 non ha avuto conoscenza diretta della consapevolezza di RI 4 ma “l’ha dedotta partendo da presupposti che, criticamente, risultano indimostrati, errati o comunque inconcludenti e per nulla univoci” (ricorso, pag. 17- 22).

Più oltre - ma la si discute, qui, per praticità d’esame - il ricorrente rimprovera alla Corte di avere erroneamente accertato la costanza delle dichiarazioni di RI 1 in punto alla sua consapevolezza del disegno criminoso. Le dichiarazioni di RI 1 - rileva il ricorrente - non possono, senza cadere in arbitrio, essere ritenute costanti vista “la progressiva rettifica dei suoi contenuti” poiché da “RI 4 sapeva” si è passati a “RI 4 non poteva non sapere” e poi - e peggio ancora - si è passati dal “io e RI 4 abbiamo pensato” il metodo per malversare da proporre alle banche al «abbiamo parlato esplicitamente del fatto che le retrocessioni al 90% le tenevo io» solo alla fine della fase __________ , cioè quattro anni dopo” (ricorso pag. 27).

a) La censura secondo cui la chiamata di correo di RI 1 si basa solo su mere impressioni e convinzioni soggettive del chiamante merita, di principio, di essere esaminata ritenuto come una chiamata di correo, per poter assurgere ad indizio di colpevolezza nei confronti di terzi coinvolti nella confessione del chiamante, deve riferire di fatti e di circostanze e non può, per contro, fondarsi su semplici supposizioni.

Sennonché, nel caso in esame le censurate impressioni e convinzioni soggettive del chiamante sul dolo di RI 4 rappresentano, in realtà, solo una parte del suo quadro dichiaratorio.

Pertanto, la presente censura verrà integrata nella disamina della successiva censura ricorsuale di arbitrio della valutazione dei primi giudici sulla costanza delle dichiarazioni di RI 1 in relazione alla consapevolezza di RI 4 del piano criminale.

b) La censura ricorsuale secondo cui la prima Corte è caduta in arbitrio giudicando costante la chiamata di correo di RI 1 chiama ad un’analisi di tutte le dichiarazioni da questi rese in merito alla consapevolezza di RI 4 circa il destino previsto per le “retrocessioni” alfine di stabilire se, così come sostenuto dal ricorrente, la Corte sia effettivamente caduta in arbitrio nel giudicare chiara e costante la chiamata in correità di RI 1.

ba) Il 4.12.2006 (A6), RI 1, dopo avere ricordato che “all’epoca (nel 1998)” sia lui, che RI 4, che clienti di quest’ultimo avevano subito alcune “perdite importanti su investimenti in titoli di alta tecnologia”, ha affermato che RI 4 gli chiese “se era possibile trovare un sistema per recuperare” tali perdite (A6 pag 2). Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “visto che io ero abile nelle operazioni sui mercati dei cambi e visto che la PC 1 conseguiva trimestralmente sempre un utile abbastanza importante, io e l’avv. RI 4 abbiamo pensato di proporre alla banca un sistema da applicare alle operazioni sui cambi che permettesse di conseguire” un utile formalmente a favore di PC 1 ma che, in realtà, sarebbe finito nelle loro tasche. La loro intenzione (“era nostra intenzione…”) - prosegue il chiamante - era quella di conseguire questa finalità spiegando “alla banca che la PC 1 desiderava costituire "provviste" particolari nella misura di ca. 1Mio/1.5 Mio di franchi finanziate con un peggioramento di qualche pips sul tasso di cambio delle singole operazioni” (A6 pag. 2). RI 1 ha, inoltre, affermato che in occasione di “uno o due incontri con A. e B. e in un'occasione con il cambista D.” lui e RI 4 hanno illustrato al __________ la versione ufficiale “e meglio che la PC 1 desiderava costituire "provviste particolari" accettando di pagare un tasso di cambio maggiorato rispetto a quello base pattuito con il cambista” (A6 pag. 3).

bb) Il 6.12.2006 (A10), confrontato con le dichiarazioni di RI 4 che continuava a sostenere che la finalità dell’operazione era unicamente di permettere a PC 1 di costituire delle riserve occulte, RI 1 ha dichiarato che “RI 4 sapeva perfettamente che questa giustificazione dell'operazione data alla banca non corrispondeva alla realtà” ed ha ribadito che “il tutto è nato per cercare di recuperare dei soldi che avrebbero dovuto servire a coprire le forti perdite che sia io che RI 4 avevamo subito” (A10, pag. 2). Sempre nello stesso verbale, RI 1 ha dichiarato che RI 4 gli ripeteva “di avere perso del denaro anche dei suoi clienti” e che quelle perdite “erano riconducibili a consigli sbagliati ricevuti da me”.

Continuando, RI 1 ha anche affermato - in risposta al PP che gli contestava le dichiarazioni di RI 4 - che questi “non può sostenere di avere realmente pensato” che l’operazione fosse destinata alla creazione di riserve occulte per la PC 1: conoscendo bene il gruppo, RI 4 doveva sapere che “se PC 1 avesse voluto costituire delle riserve occulte non avrebbe avuto bisogno dell'avv. RI 4, né di creare un meccanismo macchinoso e costoso date le commissioni percepite da RI 4” (A10 pag. 2).

Nella stessa occasione - confrontato con le dichiarazioni di RI 4 che, da un lato, non ricordava che RI 1 gli avesse mai parlato di importanti perdite da lui subite e, dall’altro, negava di avere mai subito personalmente delle perdite e, quindi, negava di avere mai detto a RI 1 di essere “al tubo del gas” e che “bisognava trovare una soluzione” - RI 1 ha ammesso di non conoscere la situazione finanziaria di RI 4 ma ha ribadito che questi gli aveva detto di avere subito (in proprio e per dei clienti) delle forti perdite in borsa, aggiungendo che “psicologicamente egli mi pungolava, dicendomi che ciò era dovuto ai miei consigli errati. Il discorso di RI 4 non era esplicito, ma allusivo ed insistente. Le frasi che andava ripetendo erano che "stiamo perdendo una fortuna", "dobbiamo trovare il sistema per rifarci", "ricevo telefonate dai miei clienti che si lamentano della mia gestione" (A10, pag. 2).

RI 1 ha, poi, dichiarato che “RI 4, sapendo che io gestivo le risorse finanziarie di tutto il gruppo PC 1 e mi occupavo anche con successo dell'operatività sui cambi, mi ha chiesto di pensare se non vi fosse un sistema per recuperare le perdite che avevamo subito o stavamo subendo. Da li si è cominciato a pensare a come fare e, per così dire si è lavorato di fantasia. RI 4 sapeva, dunque, che alla banca veniva data una versione di comodo come spiegazione dell'operazione, mentre in realtà quest'ultima era finalizzata agli scopi detti sopra” (A10, pag. 2).

RI 1 ha aggiunto e precisato che RI 4 era l’unico ad essere “a conoscenza del fatto che il denaro non andava alla PC 1” (A10, pag. 4).

bc) Il 27.12.2006 (A20), interrogato nuovamente sulle circostanze che lo spinsero a rivolgersi a __________ per organizzare l’operatività forex taroccata, RI 1 ha affermato che “nel 1998 sia io che l'avv. RI 4 che l'avv. RI 5 cominciavamo ad intravedere delle possibili importanti perdite sui nostri investimenti privati. L'avv. RI 4, che investiva pure per alcuni suoi clienti, mi ha chiesto se non poteva esserci un sistema per cercare di guadagnare qualcosa e coprire le perdite. È quindi nata l'idea di modificare su alcune operazioni il tasso di cambio. Si trattava quindi di trovare un istituto bancario disponibile ad accettare una simile operatività ed a retrocedere gli importi modificati alla PC 1” (A20 pag. 2 e 3).

In quell’occasione, RI 1 ha ancora dichiarato che “RI 4 era perfettamente a conoscenza che le retrocessioni sarebbero state utilizzate sia da me che da lui per coprire le perdite subite sugli investimenti. Già ho detto che in pratica l'operazione con il __________ è stata ideata proprio perché RI 4 mi aveva chiesto di trovare il modo per recuperare le perdite ed io ero d'accordo visto che ne avevo accusate pure io.” (A20 pag. 6).

bd) Nell’interrogatorio dell’11.1.2007 (A 25), RI 1 ha dichiarato che era stato RI 4 che lo aveva “interpellato nel 1998 perché voleva guadagnare qualche soldo per coprire perdite che aveva accusato lui personalmente e che avevano accusato suoi clienti i quali avevano effettuato investimenti, a suo dire, su mio consiglio”. Così - stando a quanto dichiarato in questo verbale - RI 1 “ci ha pensato” e, secondo quanto da lui dichiarato, “a un certo punto ho detto a RI 4 che avevo trovato il sistema dei cambi e che era necessario reperire una banca che fosse d’accordo ad operare in questo senso”. Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “era chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato diviso fra noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in questa fase non ne abbiamo mai parlato esplicitamente” (A25 pag. 2) così come era, per entrambi, chiaro “senza che fosse necessario parlarne esplicitamente, che alla banca era necessario raccontare che era la PC 1 che aveva l'intenzione di creare provviste discrete e ciò per evitare di dire che i soldi rimanevano a noi” (A25 pag. 2)

RI 1 ha, poi, in quella sede precisato che “di sicuro quando il __________ ha deciso di interrompere l'operatività, io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato esplicitamente del fatto che le retrocessioni, per il 90%, le tenevo io. Quando ne abbiamo parlato esplicitamente nei nostri incontri, era evidente che l'avv. RI 4 già sapeva da prima la destinazione che veniva data al 90% delle retrocessioni, e meglio che le tenevo io” (A25 pag. 2).

be) Anche in occasione del primo confronto con RI 4 avvenuto il 12.1.2007 (A26), RI 1 ha dichiarato, per quanto attiene al retroscena dell’operazione proposta al __________ , che, a fine 1998, RI 4 - che pure sapeva anche delle sue perdite - gli disse “che aveva patito perdite su investimenti suoi personali e riconducibili a suoi clienti” facendo “riferimento anche al suo cliente __________ ” e che gli chiese “se non c'era la possibilità di recuperare e di guadagnare qualcosa” (A26 pag. 2). Fu così che, sempre secondo il dire di RI 1, dopo qualche settimana, egli disse a RI 4 di avere “pensato ad un sistema di operatività sui cambi con l'aumento/riduzione del quarto decimale dopo la virgola del tasso di cambio” aggiungendo che “era necessario trovare un istituto bancario al quale appoggiare l'operatività” (A26 pag. 2). RI 1, rispondendo ad una domanda del patrocinatore di RI 4, ha precisato che in quel contesto fu lui, RI 1, a pensare che RI 4 facesse riferimento a sistemi leciti o illeciti per guadagnare qualcosa, aggiungendo che egli pensò che RI 4 facesse riferimento anche a sistemi illeciti poiché “operando lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile guadagnare a sufficienza per conseguire lo scopo voluto da RI 4”.

bf) RI 1, durante il secondo confronto con RI 4 (avvenuto il 19.1.2007, cfr. A30), ha, poi, affermato che durante tutta l’operatività con __________ "era chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato diviso fra noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in questa fase non ne abbiamo parlato esplicitamente" (A30 pag. 1) così come “era chiaro per entrambi, quindi per me e per RI 4, che si trattava di raccontare una bugia alla banca in relazione alla necessità della PC 1 di costituire le "provviste discrete"” (A30 pag. 2).

RI 1 ha, poi, confermato che con RI 4 parlò esplicitamente del fatto che il 90% delle “retrocessioni” restava a lui soltanto quando __________ comunicò loro l’intenzione di interrompere l’attività forex: “nel periodo di transizione tra __________ e __________ io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato espressamente del fatto che il 90% delle retrocessioni complessive restavano a me e non andavano alla PC 1. Mi ricordo che in qualche occasione io ho detto esplicitamente all'avv. RI 4 che avevo in corso una ristrutturazione di una casa a __________ e che se mi fossero mancati questi soldi per pagare i lavori, per me sarebbe stato un problema. Abbiamo anche discusso di ulteriori miei impegni sempre in relazione al fatto che potevano venirmi a mancare i fondi dipendenti dalle retrocessioni, fondi sui quali facevo affidamento. Ribadisco pure che in queste occasioni io ho trovato conferma del fatto che RI 4 era a conoscenza già in tempi precedenti del fatto che io trattenevo il 90% per me” (A30 pag. 2).

bg) In occasione del verbale di interrogatorio del 8.2.2007 (A34) - posto di fronte all’accertamento secondo cui nel 1998 il conto __________ (unico suo conto attivo in quell’anno) aveva registrato un utile che, verrà, in occasione del verbale 19.6.2007, stabilito in fr. 488.822.- (mentre, complessivamente, dal 31.12.1996 al 30.4.2002, il conto ebbe un utile pari a fr 3'405'885.--) - RI 1 risponde che “non posso che prendere atto della ricostruzione relativa al conto __________ . Osservo semplicemente che io mi ricordo che ho subito delle gravi perdite ed ho collegato l'inizio delle operazioni forex con il __________ al fatto di queste perdite. Vedrò di fare mente locale e di indicare precisamente alla PP, sempre che io mi ricordi, i motivi per cui nel 1998 ho preso la decisione di malversare ai danni della PC 1. La PP mi dice pure che a giudicare dai grafici dell'andamento dei titoli tecnologici da me citati nei precedenti verbali e nei quali avevo investito negli anni 1998/1999, l'andamento era in generale positivo e solo negli anni 2000/2001 vi è stato un tracollo dei corsi. Anche in questo caso ne prendo atto e mi impegno a riflettere su questi dati” (A34 pag. 4-5).

bh) RI 1, chiamato ancora il 19.6.2007 (A46) a fornire le ragioni che dettarono la nascita del piano criminale, a fronte delle discordanti emergenze istruttorie e delle dichiarazioni contrarie di RI 4, ha dichiarato quanto segue: ”La PP mi ricorda che nei miei verbali ho dichiarato di avere iniziato a malversare ai danni della mia datrice di lavoro PC 1 perché io e l'Avv. RI 4 avevamo accusato importanti perdite sugli investimenti in borsa che avevamo in corso. L'Avv. RI 4 ha sempre negato una simile circostanza e per quanto mi riguarda la PP rileva che l'unico conto sul quale ero operativo nel 1997/1998 era il conto __________ che ha invece registrato un utile importante. Anche verificando le date delle operazioni che hanno causato una perdita non è riscontrabile un tracollo nel 1997/1998. Per il momento posso solo osservare che nella seconda metà del 1998 ho conseguito una perdita sui titoli PC 1 e che lo stesso titolo ha provocato delle perdite a RI 4, almeno in base a quanto lui mi diceva. Disponevo inoltre di stock options della PC 1, che non erano depositati in alcun portafoglio e che, se esercitati, non mi avrebbero permesso di conseguire un buon utile, visto come l'azione della PC 1 stesse perdendo di valore” (A46, pag. 3).

bi) Durante il pubblico dibattimento, chiamato dalla presidente ad illustrare le circostanze in cui è entrato in contatto con il __________ , RI 1 ha ribadito la chiamata in causa di RI 4 ed ha confermato “la confessione da lui resa al MP nel verbale A6 e in quelli successivi” (verb. dib. pag. 8). Nella sua sentenza, la prima Corte ha precisato che la dichiarazione appena citata va intesa come la conferma delle dichiarazioni rese da RI 1 il 4.12.2006: infatti, al consid. 7, pag. 45 della sentenza impugnata, la prima Corte ha annotato che “in aula RI 1 ha in buona sostanza ribadito le dichiarazioni da lui rese nel verbale A6 pag. 2”.

c) Alla luce di quanto sopra e dopo una rigorosa verifica del contenuto delle diverse e successive dichiarazioni rese da RI 1 in merito al coinvolgimento di RI 4, la censura formulata dal ricorrente non può che trovare accoglimento.

La prima Corte ha, infatti, a torto ritenuto costanti, chiare e lineari le dichiarazioni di RI 1 in punto a quanto RI 4 sapeva circa le sue intenzioni di convertire a suo indebito profitto e in danno di PC 1 il 90 % delle “retrocessioni”.

ca) In effetti, da un’attenta analisi delle dichiarazioni rese dal chiamante nel periodo che va dal 4.12.2006 al 19.1.2007 (ovvero, a poco più di un mese dal giorno del suo arresto quando, dopo che ebbe negato ogni addebito in relazione ai fatti denunciati da PC 1, venne, tra l’altro, informato delle dichiarazioni rese da RI 4 che smentivano il suo chiamarsi fuori) emerge, con meridiana evidenza, che RI 1 ha, in realtà, più volte cambiato la sua versione sul ruolo assunto da RI 4 nell’elaborazione del piano criminale e, più in generale, sulla sua consapevolezza del destino delle retrocessioni generate con le operazioni forex taroccate.

cb) Nel verbale A6, RI 1 ha, infatti, esordito affermando che lui e RI 4, confrontati con la necessità di recuperare alcune perdite importanti su investimenti rivelatisi sbagliati, avevano pensato - e per forza di cose ne dovevano anche avere parlato esplicitamente - di proporre ad una banca compiacente il sistema incriminato da loro elaborato. Anche nel successivo verbale del 6.12.2006 (A10), RI 1 ha confermato la partecipazione attiva di RI 4 all’elaborazione del piano, ribadendo che entrambi, dovendo recuperare alcune perdite subite a causa di investimenti sbagliati, iniziarono a lavorare “di fantasia” per trovare quel sistema che sarebbe poi stato proposto alla banca con il pretesto della creazione di fondi neri per PC 1.

Sennonché, in occasione del verbale di interrogatorio del 11.1.2007 (A25), RI 1 ha detto che il sistema fu elaborato unicamente da lui e che lui e RI 4 non parlarono mai esplicitamente - in ogni caso, sino al passaggio in __________

  • del fatto che il 90% degli importi generati con il metodo forex taroccato sarebbe stato convertito da RI 1 a suo indebito profitto. In quell’occasione, RI 1 ha, poi, aggiunto che RI 4 non poteva non avere capito che il 90% delle retrocessioni sarebbe finito nelle sue tasche e che non sarebbe stato destinato a creare fondi discreti a disposizione di PC 1 poiché, così come specificato in precedenza dal chiamante (A10), RI 4 “doveva sapere che se PC 1 avesse voluto costituire delle riserve occulte non avrebbe avuto bisogno dell'avv. RI 4, né di creare un meccanismo macchinoso e costoso date le commissioni percepite da RI 4”.

Una motivazione sulla consapevolezza di RI 4, questa, che, non solo lascia spazio a non poche perplessità in termini di costanza e coerenza, ma avvalora anche la tesi difensiva secondo cui la chiamata di correo è sostanzialmente vaga, sprovvista di fondamento fattuale e si basa solamente su impressioni e supposizioni del chiamante.

In effetti, dimenticando le sue precedenti dichiarazioni che vedevano RI 4 parte attiva nell’elaborazione del piano per permettere ad entrambi di recuperare le perdite subite, RI 1, in occasione del succitato verbale (ma anche, come visto, di quelli successivi), cambia la sua versione e deduce la consapevolezza di RI 4 da una serie di considerazioni, peraltro, opinabili. E meglio, la deduce dalla sua conoscenza del gruppo, dal suo coinvolgimento superfluo e marginale nell’operazione, dalla natura stessa del meccanismo e dalla sua onerosità; tutte circostanze che, a giudizio del chiamante, avrebbero dovuto fare comprendere a RI 4 quale sarebbe stata la reale destinazione degli importi retrocessi da __________ sul conto __________ , prima, e da __________ in __________ , poi.

Sennonché, così facendo RI 1 non riferisce più di fatti che potrebbero avvalorare il dolo di RI 4, bensì espone sue supposizioni basate su una personale valutazione di quelle che avrebbero dovuto essere le deduzioni di RI 4 a fronte delle circostanze che avrebbero dovuto essergli note.

È evidente che una chiamata in correità non può basarsi esclusivamente su deduzioni che si rivelano, per di più, non conclusive se si pone mente al fatto che le suddette circostanze note a RI 4 erano le stesse circostanze che erano note a tutti gli altri protagonisti della vicenda PC 1, costantemente scagionati dal chiamante.

cc) Inoltre le supposizioni che, nel verbale A10, RI 1 pone a fondamento della consapevolezza di RI 4 non si conciliano - ma, anzi, si contrappongono - con l’antecedente che RI 1 ha, perlomeno fino alla contestazione delle contrarie emergenze probatorie raccolte nel prosieguo dell’inchiesta, ripetutamente posto a fondamento della sua chiamata di correo, e cioè con la circostanza di fatto secondo cui il tutto (ovvero l’idea criminale) nacque nel 1998 su richiesta di RI 4 con il dichiarato e condiviso scopo di coprire le perdite da entrambi registrate in quel periodo sui titoli tecnologici.

A ragione il ricorrente sostiene, in questo contesto, che una cosa è dire che RI 4 sapeva, altra cosa è affermare che egli non poteva non sapere sulla base, peraltro, di circostanze di per sé inconciliabili.

Infatti, se lo scopo era veramente quello di recuperare le perdite subite da entrambi in quel periodo, allora RI 4 “non poteva non avere capito” le finalità dell’operazione, non già per ipotetiche e soggettive deduzioni che avrebbe dovuto fare sulla base di circostanze a lui note - e ciò quand’anche non ci fosse stata un’esplicita comunicazione del destino del 90% delle retrocessioni e quand’anche non avesse partecipato all’elaborazione del sistema incriminato - bensì egli “non poteva non aver capito” unicamente poiché sapeva quale era la finalità dell’operazione, ovvero recuperare le perdite patite a titolo personale da lui e da RI 1 in quel momento.

Ma il condizionale è, ancora una volta, d’obbligo poiché anche per quanto riguarda la descrizione dell’antecedente - che di per sé avrebbe potuto, senza arbitrio, supplire ad una comunicazione esplicita del destino che avrebbero avuto le retrocessioni in esame, poiché questa sarebbe stata insita nello scopo perseguito da entrambi - le dichiarazioni di RI 1 si rivelano, a fronte di un attento esame, ancora una volta, poco costanti.

In effetti, in occasione dell’interrogatorio del 4.12.2006 (A6), RI 1 afferma, dapprima, che “all'epoca (nel 1998) avevo accusato alcune perdite importanti sugli investimenti in titoli di alta tecnologia e così pure l'avv. RI 4 ed i suoi clienti. (…) Fatto sta che RI 4 mi ha chiesto se era possibile trovare un sistema per recuperare quello che lui ed anch'io avevamo perso. RI 4 non mi ha parlato in particolare dei suoi clienti, ma mi ha detto che era al "tubo del gas" e doveva trovare una soluzione.”

Nel successivo verbale (A10), RI 1 ribadisce che “il tutto è nato per cercare di recuperare dei soldi che avrebbero dovuto servire a coprire le forti perdite che sia io che RI 4 avevamo subito.”

Sennonché, in occasione del successivo verbale di interrogatorio (A20), le perdite che i due sin lì avevano subito e che li avevano spinti a delinquere non soltanto non erano più “alcune”, “importanti” e “forti”, ma non erano neppure più effettive. Infatti, RI 1 ha, in quell’occasione, dichiarato - in contraddizione con quanto detto sino a quel momento - che il sistema era nato poiché lui e RI 4 nel 1998 avevano solo cominciato “ad intravedere delle possibili importanti perdite sui nostri investimenti privati”.

Ma non solo.

La dichiarazione appena riprodotta contrasta anche con quella resa poco dopo, sempre nello stesso verbale, laddove RI 1 torna a dichiarare che RI 4 gli aveva chiesto se “poteva esserci un sistema per cercare di guadagnare qualcosa e coprire le perdite” e che lui acconsentì poiché di perdite ne aveva accusate pure lui.

Delle due l’una: o le perdite erano effettive e da lì è nata la necessità di recuperarle oppure erano solo prevedibili e pertanto RI 1 non può sostenere, nel contempo, di avere accettato la proposta di RI 4 per recuperare perdite che anche lui aveva patito.

È evidente che il contesto in cui sarebbe nata l’idea di entrambi di intascarsi il denaro di PC 1 - contesto in cui, tra l’altro, secondo RI 1, RI 4 gli avrebbe detto di essere al “tubo del gas” ripetendo che stavano "perdendo una fortuna", che dovevano "trovare il sistema per rifarci" e che riceveva "telefonate dai miei clienti che si lamentano della mia gestione" - non solo manca di precisione ma è assolutamente nebuloso.

Tanto più che solo pochi giorni dopo, in occasione del verbale di interrogatorio 11.1.2007 (A25), RI 1 ha dichiarato che quel che RI 4 voleva, quando lo interpellò nel 1998, non era più recuperare importanti perdite né guadagnare in vista di perdite prevedibili ma unicamente “guadagnare qualche soldo” per coprire quelle perdite che, su consiglio di RI 1, aveva accusato lui personalmente ed i suoi clienti.

Anche sulle circostanze che portarono all’ideazione del piano - e meglio, sulle pretese perdite subite da entrambi - e che hanno chiamato in causa RI 4 quale agente scatenante del piano poi elaborato, quindi, RI 1 da dimostrazione di poca costanza e di mancanza di coerenza.

In sunto, secondo il dire di RI 1 - a torto ritenuto costante dalla prima Corte - le perdite sue e di RI 4 per la cui copertura il piano venne elaborato sono, dapprima, “alcune” “effettive” ed “importanti o forti”, dopo si rivelano solo ipotizzabili, prevedibili e future e infine tornano ad essere nuovamente effettive ma si riducono in ampiezza visto che per coprirle sarebbe bastato “qualche soldo”.

cd) Già solo in queste iniziali dichiarazioni - peraltro rese sull’arco di un periodo relativamente breve - RI 1 ha dato oggettivamente dimostrazione di ben poca costanza e coerenza.

ce) Ma la mancanza di costanza di RI 1 circa il coinvolgimento di RI 4 in quanto agente consapevole si rivela con ancora maggiore chiarezza confrontando le dichiarazioni sin qui esaminate con quelle rese successivamente dal chiamante.

In effetti, in occasione del verbale dell’8.2.2007 (A34), il PP, dopo avere constatato (sulla scorta dei risultati dell’indagine intesa a verificare le dichiarazioni di RI 1) che, almeno per gli investimenti sul conto __________

  • unico suo conto attivo nel periodo 1998/1999 - non figurava alcuna perdita che avrebbe potuto in qualche modo motivare la decisione di iniziare a malversare e che anche dai grafici dell’andamento dei titoli tecnologici citati da RI 1 nei suoi verbali e nei quali aveva investito negli anni 1998/1999 emergeva un andamento generalmente positivo ritenuto come un primo tracollo si era registrato solo più tardi, negli anni 2000/2001 - e ciò contrariamente a quanto RI 1 aveva sin lì riferito - il chiamante si è limitato ad impegnarsi a riflettere sulle emergenze prospettategli e ad affermare di ricordare di avere “subito delle gravi perdite” e di avere “collegato l'inizio delle operazioni forex con il __________ al fatto di queste perdite” prendendo, però, atto che quel ricordo evidentemente non corrispondeva con quanto effettivamente accertato. RI 1 si impegnò, quindi, a “fare mente locale” e a indicare “precisamente alla PP, sempre che io mi ricordi, i motivi per cui nel 1998 ho preso la decisione di malversare ai danni della PC 1.”

Chiamato ancora il 19.6.2007 (A46) a fornire le ragioni per cui il piano criminale venne elaborato ed avviato - poiché quelle indicate precedentemente non potevano essere vere visto che di perdite a causa di investimenti sbagliati (peraltro, sempre negate da RI 4) non vi era traccia agli atti, ritenuto come in quel periodo gli investimenti in titoli tecnologici avevano, in realtà, solo fruttato dei guadagni - RI 1 non rispose, limitandosi a parlare del calo di valore subito dai titoli PC 1 nella seconda metà del 1998 e a parlare di “stock options della PC 1, che non erano depositati in alcun portafoglio” e che, “se esercitati, non gli avrebbero permesso di conseguire un buon utile” (!!!), confermando così che di perdite effettive egli non ne subì.

Su questo aspetto torneremo nel considerando che segue. Qui basti dire che, correttamente interpretate, queste dichiarazioni altro non sono che una nuova versione riguardo al preteso danno chiamato a giustificare il fatto che RI 4 gli chiese “di far qualcosa” dando così l’avvio al piano criminoso: l’incostanza di RI 1 su questa questione non è più solo riferita all’entità del danno ma anche alla sua esistenza.

Così come riportato in sentenza (consid. 7, pag. 45-46), in aula, RI 1 ha ribadito tutte le dichiarazioni rese nel verbale A6 (verb. dib. pag. 8). Così facendo (e meglio, cambiando nuovamente versione rispetto all’A10 e successivi pur senza sconfessarli esplicitamente), da un lato, è tornato, relativamente al ruolo avuto da RI 4, alla primitiva versione di un RI 4 coideatore del piano criminale. D’altro lato, egli non ha - perlomeno sulla scorta di quanto emerge dal verbale del dibattimento e dalla motivazione della sentenza - né chiarito né precisato i molteplici aspetti contraddittori del suo quadro dichiarativo che, contrariamente a quanto accertato, ma non sostanziato, dai primi giudici, risulta tutt’altro che affidabile, preciso e coerente in relazione alle circostanze della nascita del piano criminale, ed in particolare al ruolo giocato da RI 4 in questo contesto (cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Se è vero che RI 1 ha costantemente dichiarato a partire dal suo secondo verbale del 4.12.2006 (A6) - ripetendolo anche in aula - che RI 4 era a conoscenza, sin dall’inizio, del disegno criminoso e che con tale consapevolezza l’ha aiutato nei modi descritti nell’atto di accusa (cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105), è altrettanto e soprattutto vero che le sue dichiarazioni sul movente e sulle circostanze e il contesto in cui egli ha collocato il “RI 4 consapevole” hanno subito nel tempo modifiche sostanziali. Le sue dichiarazioni al riguardo - se sottoposte al meticoloso esame cui è soggetta, per sua stessa natura, la chiamata di correo (al pari di ogni altro indizio in assenza di prove certe) - si sono rivelate tutt’altro che costanti e coerenti.

La prima Corte è, pertanto, caduta in arbitrio ritenendo chiare, univoche e costanti le dichiarazioni del chiamante.

La relativa censura è, pertanto, fondata.

4.4. Il ricorrente prosegue nella contestazione della valutazione della chiamata in correità operata dai primi giudici sostenendo che le dichiarazioni di RI 1 sono state a torto ritenute, in sé, affidabili in ragione della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze da questi addotte. In particolare, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere considerato, in questo esame, che la sua situazione era più che florida. Ciò ritenuto - prosegue - la considerazione, peraltro fondata sul nulla, secondo cui, in virtù delle differenti abitudini linguistiche dei due, le espressioni “era al tubo del gas” e “stava recuperando sangue” non appartengono al vocabolario del chiamante ma non stonano “in bocca a RI 4” è talmente inconsistente da essere del tutto improduttiva (ricorso punto 3.3 pag. 20 e 21). Sempre nell’ottica della logica interna della chiamata, il ricorrente sottolinea l’incoerenza del dire di RI 1 laddove egli ha affermato che, quando RI 4 gli chiese di pensare a un metodo per recuperare le perdite, lui intese che “egli facesse riferimento a sistemi leciti o illeciti” visto che “operando lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile conseguire lo scopo voluto da RI 4” (ricorso pag. 20 che cita le dichiarazioni rese da RI 1 durante il confronto con RI 4, verbale 12.1.2007, pag. 2 in fine).

a) Si evince dalla sentenza impugnata che la prima Corte ha ritenuto in sé verosimile il racconto di RI 1 secondo cui fu RI 4 a chiedergli di elaborare un piano per recuperare dei soldi nonostante la sua situazione economica fosse oggettivamente “florida e benestante” poiché, nel riferirlo, RI 1 utilizzò un’espressione colorita - “essere al tubo del gas” cui fece seguito uno “stare recuperando sangue” dopo che le retrocessioni cominciarono ad affluire - non propria del linguaggio di RI 1 ma che “potrebbe, invece, anche non stonare in bocca a RI 4” (sentenza impugnata, consid. 16, pag 106-107).

b) L’argomentazione ricorsuale secondo cui il contenuto della chiamata di correo sulle circostanze che spinsero RI 4 a chiedere all’amico di trovare un sistema - “illecito”

  • per “fare soldi per sé” manca di una logica e coerenza interna non è destituita di fondamento.

Infatti, nella situazione descritta da RI 1 (invero una delle tante) e ritenuta attendibile dalla prima Corte al considerando 16 pag. 106 e seg. della sentenza impugnata, si ha un avvocato incensurato, con una situazione economica “florida e benestante” che chiese all’amico di elaborare un piano criminoso soltanto perché “alcuni ma non molti” dei titoli PC 1 che deteneva ebbero un calo. Si evidenzia, qui, che, nella situazione descritta da RI 1 e ritenuta dalla Corte, l’avvocato incensurato e benestante non aveva davvero subito una perdita. Semplicemente, aveva visto alcuni (peraltro pochi) titoli che deteneva subire un calo di valore: nella sentenza impugnata, infatti, nemmeno è preteso che i titoli siano in quel momento stati venduti e che ciò abbia davvero provocato una perdita. Non vi è chi non veda come la richiesta che RI 1 pretende che RI 4 gli abbia rivolto non sia quella che, secondo la comune esperienza della vita e l’ordinario andamento delle cose, fa un incensurato e benestante professionista confrontato con un calo del valore di poche azioni da lui detenute (e non ancora con una reale ed effettiva perdita).

A questa assenza di logica interna - e, pertanto, di verosimiglianza in sé del racconto - non si può certamente supplire, come ha fatto la prima Corte, con argomentazioni di natura linguistica. Non lo si può fare non soltanto per la fragilità dell’argomento. Soprattutto in concreto non lo si può fare poiché le argomentazioni di natura linguistica poggiano su un accertamento arbitrario: come sostenuto dal ricorrente, non vi è, agli atti, alcun elemento probatorio che possa sorreggere l’accertamento relativo alle “abitudini linguistiche” degli imputati.

Va qui aggiunto che in questo contesto, cioè nel contesto di una situazione in sé illogica, è del tutto irrilevante il distinguo fatto dalla prima Corte secondo cui RI 1 non aveva mai detto che RI 4 fosse oggettivamente al tubo del gas ma ha solo affermato che RI 4 gli disse di esserlo (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 106). In effetti, rimane inverosimile - poiché non conforme al comune andamento delle cose - che il descritto avvocato benestante ed incensurato si metta improvvisamente a mentire sulla sua situazione finanziaria per convincere RI 1 a delinquere.

In questo senso e su questo punto, dunque, così come sostenuto nel ricorso, non si può attribuire logica interna alla chiamata di correo di RI 1 senza cadere in arbitrio.

Anche la seconda censura ricorsuale relativa alla coerenza interna della chiamata merita accoglimento. Non è, infatti, in sé credibile poiché illogica la versione secondo cui RI 1 comprende la (pretesa) richiesta dell’amico come richiesta implicita di elaborazione di un piano criminale a motivo del fatto che “operando lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile conseguire lo scopo voluto da RI 4”: questo “scopo voluto” era, infatti, del tutto nebuloso nella misura in cui lo stesso RI 1 non ha saputo mai quantificare la pretesa perdita subita da RI 4 se non con espressioni generiche (e, peraltro, come visto sopra, fra loro contradditorie). Mai RI 1 ha parlato di cifre che sole avrebbero potuto - se davvero consistenti - rendere in qualche modo logica la sua dichiarazione circa quel che lui dedusse dalla (pretesa) richiesta dell’amico che - per stessa sua ammissione - sulla questione (cioè, sul metodo con cui operare) nulla aveva detto.

Anche questa censura merita, dunque, accoglimento.

c) A fronte dell’accoglimento delle precedenti censure quo all’arbitrarietà del giudizio di logica e coerenza interna delle dichiarazioni di RI 1, appare superfluo esaminare le ulteriori censure avanzate a questo proposito dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20 e 21).

4.5. Il ricorrente censura, poi, il giudizio di generale credibilità di RI 1 sostenendo, in sunto, che nel darlo i primi giudici non hanno “minimamente” considerato che RI 1 non ha indicato la destinazione data ai 7-10 milioni di franchi “che mancano inspiegabilmente all’appello” oppure ha dato, al riguardo, “spiegazioni del tutto inattendibili” (ricorso, pag 28).

a) Esaminando l’affidabilità della chiamata, la prima Corte ha ritenuto data anche la generale credibilità di RI 1 rilevando che egli “in sede pre-dibattimentale, ma soprattutto in aula, ha sempre risposto in modo affidabile, preciso e coerente alle domande postegli. Al di là della sua pesante caduta nell’illecito”

  • ha continuato la prima Corte - “ va dato atto a RI 1 di essere, per carattere e formazione, un uomo preciso, financo meticoloso, chiaro e accurato nell’esprimersi” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

b) Anche in questo giudizio, la prima Corte è caduta nell’arbitrio. Essa, infatti - come sostenuto dal ricorrente - non ha per nulla considerato che RI 1 non ha indicato la sorte avuta dai fr. 7-10.000.000.- che mancano all’appello (cfr A40 del 18.4.2007 pag 4 ). Viste le caratteristiche riconosciute a RI 1 - giudicato, “per carattere e formazione, un uomo preciso, financo meticoloso” - il suo silenzio sul destino di una cifra così importante non può che essere considerato una pesante ed inammissibile reticenza che, in quanto tale, contrasta in modo irrimediabile con il giudizio di credibilità generale.

Del resto, a titolo abbondanziale, si rileva che, con questo giudizio, la prima Corte è caduta in contraddizione con sé stessa nella misura in cui, procedendo alla commisurazione della pena da infliggere a RI 1, ha dato atto di nutrire “non poche perplessità e preoccupazioni per il fatto che RI 1 non ha dato agli inquirenti spiegazioni sul destino di quei 7-10.000.000.- di franchi che ancora mancano all’appello” (sentenza impugnata, consid. 19, pag 122).

Anche questa censura deve, dunque, essere accolta.

4.6. Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente sostiene che la dichiarazione di correo sulla cui base la prima Corte ha accertato che lui sollecitò RI 1 ad elaborare il disegno criminoso a seguito del calo subito dalle azioni PC 1 è smentita sia dal fatto che egli in quel momento non ha subito delle perdite a seguito dei suoi investimenti in borsa sia dal fatto che egli - lungi dall’essere “al tubo del gas” - ha sempre avuto in quell’anno una situazione economica florida.

a) Dopo avere accertato - come detto, arbitrariamente - la costanza e la logica interna delle dichiarazioni di RI 1 e la sua generale credibilità, i primi giudici hanno considerato verosimili le dichiarazioni sui fatti e sulle circostanze relative al contesto in cui, secondo il chiamante, è nato il piano criminoso sulla base degli accertamenti secondo cui “nell’autunno del 1998 le azioni PC 1 ebbero davvero un calo” e secondo cui “RI 4 possedeva alcuni (non molti) di quei titoli, mentre che RI 1 (tra azioni e stock-option) ne possedeva parecchi di più” (sentenza impugnata, consid. 16, pag 107).

b) Al proposito, il ricorrente inizia evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato da RI 1, egli non aveva subito nel periodo in cui l’operazione stava per essere organizzata “pesanti perdite”, non “era al tubo del gas” e non doveva trovare, pertanto, nessuna “soluzione” poiché, così come dimostrato nel corso dell’inchiesta, in quel periodo la sua situazione finanziaria era “più che florida” (ricorso punto, 3.3 pag. 19). Egli continua, poi, rilevando come i primi giudici, malgrado abbiano dato atto di questa sua floridezza finanziaria, siano caduti in arbitrio giudicando affidabile il dire di RI 1 poiché

  • spiega il ricorrente - le sue dichiarazioni, non solo non hanno trovato conferma negli atti, ma, al contrario, “negli atti processuali trovano costanti smentite” (ricorso pag. 19).

c) La censura ricorsuale

  • relativa alla vestizione della chiamata di correo da elementi esterni - merita accoglimento poiché dal materiale probatorio in atti risulta che, contrariamente a quanto accertato dalla prima Corte, nel periodo in cui è nato il disegno criminoso, nessuno dei due protagonisti aveva subito delle perdite in borsa.

Come affermato nel ricorso, su questo tema le dichiarazioni di RI 1, non solo non trovano conferma in atti, ma sono addirittura da essi smentite.

A torto, infatti, i primi giudici hanno vestito il dire di RI 1 con il fatto - di per sé correttamente accertato - secondo cui nell’autunno del 1998 le azioni PC 1 subirono un calo.

Come visto sopra secondo la chiamata di correo così come è stata interpretata dai primi giudici, fu a seguito di investimenti andati male e che provocarono delle perdite che RI 4 sollecitò RI 1 affinché questi elaborasse un piano criminoso volto a recuperare le perdite e fu soltanto dopo che il piano venne elaborato che nacque la necessità di trovare una banca compiacente. Questa venne individuata nel __________ ai cui quadri RI 4 - dando esecuzione al piano - presentò (insieme ad un inconsapevole RI 5) RI 1.

In questo scenario, dunque, le perdite che generarono il tutto dovettero - forzatamente - verificarsi prima della presentazione di RI 1 in __________ .

Ora, come risulta dalla testimonianza di Z. (verbale del 30.11.2006, B4), da inchieste esperite in __________ nel 2006 è emerso che la presentazione di RI 1 in __________ avvenne in un incontro - cui parteciparono, oltre a RI 1, RI 4, RI 5, B. e A. - che ebbe luogo nel periodo marzo-giugno 1998, quindi prima dell’autunno del 1998 [cfr. a questo proposito anche le dichiarazioni dei quadri del __________ che riferiscono di incontri preliminari di presentazione del cliente, e meglio B9 A. 1.12.2006, B17 A. 16.1.2007, B8 B. 1.12.2006 e B16 B. 20.1.2007, unitamente alle dichiarazioni dello stesso RI 1 secondo cui probabilmente il primo incontro di presentazione avvenne presso gli uffici della PC 1 oppure presso il Ristorante __________ (cfr. A6 4.12.2006)].

Per quanto riguarda l’andamento dei titoli e, più in generale delle borse in quel momento - ovvero nel periodo marzo-giugno 1998 e comunque prima dell’autunno del 1998 - già si è anticipato ai consid. 4.3. bg) e 4.3. bh) che l’inchiesta - cfr. in particolare, le contestazioni del procuratore pubblico nei verbali 8.2.2007 A34 e 19.6.2007 A46 quo all’andamento dei titoli in cui RI 1 aveva investito con particolare riferimento agli anni 1998/1999 - ha permesso di appurare che nel 1998, a parte un lieve calo in autunno del titolo PC 1 (cfr. le dichiarazioni di RI 1 in occasione del verbale del 16.6.2007 A46 e il doc. dib. 5 prodotto dalla PC), l'andamento dei titoli (in cui RI 1 aveva investito) era generalmente positivo e che solo negli anni 2000/2001 vi è stato un tracollo dei corsi.

Pertanto, nei primi sei mesi del 1998 i titoli PC 1 in cui avevano investito sia RI 4 (“non molti”; cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107) sia RI 1 (“parecchi di più”; cfr sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107) non potevano avere registrato alcun calo.

Va, qui, osservato che, in ogni caso, nemmeno è sostenibile che RI 4 e RI 1 subirono delle perdite (per il cui recupero era necessario delinquere) nell’autunno successivo. Infatti, gli accertamenti esperiti durante l’inchiesta hanno permesso di accertare che di perdite non si può parlare almeno sino al 2000/2001 (cfr. A34 e A46). E, al proposito, messo alle strette, dopo avere implicitamente ammesso di avere collegato a torto l’inizio delle operazioni forex taroccate con le perdite subite (cfr. A34 in cui egli prende atto che nel 1998 non vi era alcuna perdita che avrebbe potuto motivare la decisione di iniziare a malversare a danno di PC 1), lo stesso RI 1 non ha saputo fare altro che richiamarsi ad una perdita di valore del titolo PC 1 (che, in sé, ancora non significa, perdita effettiva) per poi passare a parlare di un solo teorico mancato conseguimento di un buon utile (cfr. A46), ciò che, con evidenza, non può essere visto come una perdita.

Del resto, nemmeno la prima Corte ha accertato l’esistenza di una perdita effettiva ma si è limitata ad evocare il generico calo di valore subito dalle azioni PC 1 nell’autunno 1998 (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107).

Questi accertamenti evidenziano l’arbitrarietà del giudizio di attendibilità della chiamata di correo ritenuto che il chiamante ha sempre sostenuto che il “tutto” era nato dalla richiesta di RI 4 di trovare un sistema per recuperare le perdite da entrambi subite con i titoli tecnologici: nella prima metà del 1998 - ma nemmeno globalmente in quell’anno (cfr. allegato 13 pag. 12/12- __________ in AI749) - né RI 4 né RI 1 subirono perdite a seguito dei loro investimenti.

In questo senso, non soltanto la chiamata di correo non è vestita da elementi esterni, ma da essi la chiamata è smentita.

In questo contesto, aggiungono inverosimiglianza al tutto le dichiarazioni riguardanti la disperazione di RI 4 - “sono alla tubo del gas” e, poi, “recupero un po’ sangue” - che fa a pugni con la situazione di generale e solido benessere dell’avvocato luganese (“nel 1998 la mia situazione finanziaria era florida nel senso che disponevo di liquidità per ca. fr. 2/2.5 Mio ed altri beni immobili tra cui lo stabile in cui si trova il Ristorante __________ e la mia abitazione di __________ . Sono anche azionista in ragione di 30 azioni su 130 della __________ . Complessivamente dichiaravo nel 1998 un reddito complessivo di ca. fr. 500'000.-.”, A7 RI 4 5.12.2006) e quelle relative al sentirsi responsabile di RI 1 per consigli dati quando, in realtà, al momento della nascita del disegno criminale, tali consigli avevano solo fruttato dei guadagni.

d) Da quanto precede, il racconto di RI 1 sulla nascita del piano criminoso, già incostante, incoerente e privo di logica interna come detto al considerando che precede, risulta pure smentito dalle risultanze agli atti.

A fronte dell’accoglimento di questa censura, appare superfluo esaminare le altre argomentazioni sviluppate al riguardo dal dal ricorrente (ricorso, pag. 19 e 27).

4.7. Il ricorrente censura d’arbitrio il giudizio di spontaneità della chiamata di correo poiché - sostiene - RI 1 lo ha chiamato in causa soltanto dopo essere stato informato che “RI 4 aveva svuotato il sacco”, cioè dopo che egli aveva fatto al PP dichiarazioni che coinvolgevano direttamente il chiamante nell’ipotesi di reato denunciata da PC 1 e dopo che queste sue dichiarazioni gli vennero contestate.

Egli contesta anche il giudizio di prime cure sulla natura disinteressata della chiamata di correo, ritenuto come fu soltanto nelle citate condizioni di fatto che RI 1 lo coinvolse pesantemente, affermando che egli sapeva e che aveva insieme a lui elaborato il sistema da proporre alla banca. Al proposito, il ricorrente sottolinea come RI 1 sfumò e rettificò vieppiù tale sua dichiarazione sino ad affermare semplicemente che, a suo parere, RI 4 non poteva non sapere che egli avrebbe dirottato a suo indebito profitto il 90% delle retrocessioni ai danni di PC 1, anche se di ciò i due non parlarono mai esplicitamente. Il ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte di essere caduta in arbitrio nel giudicare spontanea la chiamata di correo di RI 1 trovando, come ha fatto, tale caratteristica nella semplice circostanza per cui il chiamante, scelta la via della confessione, non l’ha più abbandonata (ricorso pag. 26 e 27).

a) Il giudizio di spontaneità della chiamata di correo formulato dai primi giudici poggia sulle considerazioni secondo cui RI 1 ”scelta per sé la via della confessione (…) non l’ha più abbandonata” (pag. 105 della sentenza impugnata) e sull’accertamento secondo cui RI 1 chiamò in causa RI 4 non per “scaricare su di lui proprie colpe quanto piuttosto per illustrare il contesto in cui è nato il disegno criminoso da lui (e non da RI 4) concepito” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 106).

Il carattere disinteressato della chiamata di correo è stato, per contro, ravvisato dalla prima Corte nella circostanza secondo cui RI 1 non ha avuto, poiché non risulta, “né in corso d’inchiesta, né in aula, un qualche interesse a dire e a riaffermare che RI 4 era stato sin dall’inizio consapevole del fatto che i soldi ricavati dalla modifica dei corsi di cambio se li dividevano tra loro” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107). Anzi - sempre secondo i primi giudici - “persi dopo l’arresto e dopo quattordici mesi di carcere preventivo ogni residuo prestigio, ogni orgoglio e reputazione, l’aver chiamato in causa RI 4 semmai gli ha nuociuto, perché l’inchiesta si è fatta più complessa e i tempi giudiziari, compresi quelli del dibattimento, si sono fatti più lunghi” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107-108).

b) Per giudicare della spontaneità, non già delle sue ammissioni, ma di quelle relative al coinvolgimento di RI 4, non può essere dimenticato - come, invece, hanno fatto i primi giudici - la circostanza secondo cui la chiamata di correo è giunta dopo un primo interrogatorio del 29.11.2006 (A1), in occasione del quale RI 1 ha più volte negato sia di conoscere la __________ sia di avere mai saputo che la stessa fosse riconducibile a RI 4 ed in cui RI 1 aveva, inoltre, strenuamente negato di avere avuto un ruolo nell’operatività messa in atto per la generazione delle retrocessioni ed in cui, ancora, a fronte di questa negazione di un suo qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda, gli furono contestate le dichiarazioni contrarie rese proprio ed esclusivamente da RI 4 che lo coinvolgevano in prima persona e a cui lui, in un primo momento, tentò di reagire con argomentazioni estremamente inconsistenti (cfr A1 pag. 5).

Non può, pertanto, essere ignorato, pena un’interpretazione unilaterale o per lo meno insufficiente del materiale probatorio, che fu soltanto dopo che gli vennero contestate le dichiarazioni di RI 4 che lo inchiodavano alle sue responsabilità

  • sin lì da lui negate - che egli, non solo scelse “la via della confessione”, ma scelse di chiamare in causa RI 4 sostenendo che sia l’elaborazione del piano sia la decisione di presentarlo in banca con la “favola” della creazione di creare dei fondi neri per PC 1 fu fatta di comune accordo.

Rilevata questa successione temporale che, già da sola, pone una pesante ipoteca sul carattere spontaneo della chiamata, non può essere dimenticato che al termine del primo interrogatorio - quando, messo oramai alle strette, preferì non pronunciarsi sulla questione delle retrocessioni - RI 1 fu arrestato, che, lasciato l’ufficio del procuratore pubblico per essere condotto in carcere, RI 1 incontrò RI 4 nei corridoi del Ministero pubblico e che, in quel breve incontro, fra i due vi fu un altrettanto breve colloquio (cfr A17, A20, A22, A26).

Secondo quanto dichiarato da RI 4, in quel frangente, RI 1 gli disse "RI 4 sei un cretino, cosa sei andato a raccontare, adesso mi arrestano, ma te la faccio pagare" (A17). RI 1 ha, invece, sostenuto che egli si limitò a dire "ti rendi conto che mi stanno arrestando?" e che RI 4, volendo discolparsi (“come a sua giustificazione”, cfr. A20 pag. 2), gli rispose che la colpa era di “quei fetenti del __________ " (A20 e A26)).

La sentenza impugnata nulla dice in relazione a questo incontro ed al colloquio fra i due ormai ex-amici. La questione può, comunque, essere risolta in questa sede ritenuto che le due versioni sono soltanto apparentemente contrastanti nella misura in cui, anche volendo prendere per buona quella di RI 1, si ha comunque un RI 1 che accusa l’altro del suo arresto: quel “ti rendi conto” non può certamente essere inteso come l’espressione di incredulità di un innocente (RI 1 sapeva quel che aveva fatto) indirizzata all’amico incontrato casualmente nei corridoi. Del resto, che quel “ti rendi conto” era da intendersi come un rimprovero è dimostrato anche dal fatto che è lo stesso RI 1 a dire che RI 4 tentò di difendersi addossando la colpa a “quei fetenti del __________ ". Con il che, ci si trova - per ammissione (anche se inconsapevole) di RI 1 - di fronte ad un chiamante che chiama in causa colui che egli ritiene essere il responsabile del suo arresto.

Pur rilevando che, in seguito, riconfermandosi nella sua chiamata di correo, RI 1 ha escluso di avere avuto, tirando in causa RI 4, intenti vendicativi (A20), nell’ambito dell’esame del carattere disinteressato e spontaneo della chiamata di correo non può essere ignorata la circostanza secondo cui fu soltanto dopo che seppe che con le sue dichiarazioni al PP l’amico lo aveva praticamente messo con le spalle al muro che RI 1 si decise - oltre che ad ammettere le sue responsabilità - a chiamare in causa RI 4. E, sempre nell’ambito dell’esame del carattere spontaneo e disinteressato della chiamata, non può essere dimenticato - alla luce del colloquio di cui s’è detto che rivela come RI 1 ritenesse l’amico responsabile dei suoi guai - che RI 1 ha, nel tempo, gradualmente annacquato il contenuto della sua chiamata tanto che, nel corso dei vari interrogatori, il coinvolgimento di RI 4 nell’ideazione del piano si è gradualmente sfumato sino ad arrivare, in sostanza, ad una mera supposizione del chiamante: “RI 4 non poteva non avere capito” cose di cui i due mai avevano parlato esplicitamente.

Va, poi, considerato che è insito nella natura della “figura indiziante” che attraverso la chiamata in correità l’imputato attribuisca la corresponsabilità di un fatto penalmente rilevante ad un terzo senza liberarsi dalla propria parte di responsabilità. Pertanto, nella verifica dell’attendibilità della chiamata, la questione secondo cui il chiamante non si libera dai propri addebiti assume rilevanza soltanto secondaria.

Ne consegue, che se - così come indicato dai primi giudici - è vero che, in concreto, RI 1 ha chiamato in causa RI 4 soltanto dopo avere deciso di rispondere dei suoi addebiti, è anche vero che non poteva essere altrimenti: non può, infatti, per definizione, esservi chiamata di correo senza assunzione di una personale responsabilità.

Inoltre, pure ritenuto che RI 1 non ha cercato di attribuire a RI 4 un ruolo preponderante nell’ideazione o nella messa in esecuzione del piano delittuoso, va precisato che, comunque, egli gli ha attribuito la funzione di motore scatenante l’attività criminale affermando che il tutto è nato da una richiesta dell’avvocato luganese che lo sollecitava a trovare un sistema per recuperare le perdite subite a causa di investimenti da lui consigliati, facendo così leva sul suo senso di responsabilità. In questo senso, contrariamente a quanto accertato dalla prima Corte, RI 1 ha chiamato in causa RI 4 proprio scaricando su di lui la responsabilità - se non dell’elaborazione del piano criminoso (anche se, in occasione del verbale 4.12.2006, volle dividere con lui tale responsabilità sostenendo che vi pensarono insieme) - della decisione di procedere all’elaborazione di un tale piano.

A fronte dell’iniziale enfatizzazione del ruolo del chiamato, seguita dal suo progressivo ridimensionamento fino al lumicino finale della mera supposizione di RI 1 (RI 4 non poteva non sapere), in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo delle affermazioni di RI 1 e ritenuto il contesto sopra delineato, la Corte non poteva, senza cadere in arbitrio, sostenere che la chiamata di correo era disinteressata. E ciò, anche alla luce del fatto che è stata smentita dagli atti ( cfr. considerando che precede) la dichiarazione relativa alle perdite da entrambi subite.

La censura di arbitrio in relazione all’accertamento della spontaneità e del disinteresse della chiamata di correo va, quindi, accolta.

4.8. In conclusione, la Corte di prime cure è caduta in arbitrio poiché ha posto a base del proprio convincimento sul dolo di RI 4 un giudizio di attendibilità della chiamata di correo che non poteva essere dato a fronte di un progressivo ed incoerente cambiamento di versioni del chiamante, del fatto che le circostanze poste alla base della chiamata di correo sono state smentite da chiare e contrarie risultanze in atti e dell’assenza del requisito di spontaneità e disinteresse.

4.9. In queste condizioni, ritenuto che già per i motivi sin qui elencati alla chiamata di correo non può essere attribuita né attendibilità intrinseca (per assenza di costanza, di spontaneità e di disinteresse e per mancanza di verosimiglianza interna e per mancanza di credibilità generale del chiamante) né attendibilità estrinseca (essendo la chiamata in contrasto con le risultanze agli atti in relazione ai motivi della nascita del piano criminoso), sarebbe superfluo valutare la correttezza dell’ulteriore sua vestizione operata dai primi giudici sulla base di dichiarazioni di RI 4 che sono state considerate menzognere e sulla base di alcuni fatti e circostanze ritenute inusuali e anomale, tutte censurate di arbitrio dal ricorrente che ha, in sunto, concluso che, “se la confessione personale di RI 1 è indubbiamente confermata dal riscontro oggettivo delle modalità operative della malversazione, la chiamata in correità, resta (…) una voce nel deserto del tutto priva di riscontri esterni” e che ha rimproverato alla prima Corte di avere essenzialmente individuato gli elementi a sostegno della credibilità esterna della chiamata di correo nella sua non credibilità facendo capo - per concludere che egli ha mentito - ad una serie di argomenti che “procedono tutti da fatti che, o non sono di per sé certi o univoci, o addirittura sono accertati in modo arbitrario” e che, quindi, non possono, se non in modo arbitrario, andare a “rafforzare” ed a “consolidare” la chiamata di correo di RI 1.

Tuttavia, questa Corte ritiene opportuno rilevare quanto segue.

a) Riguardo la retribuzione, i primi giudici hanno accertato che, “a fronte di prestazioni così poco impegnative” quali erano quelle che si chiedevano a RI 4 - ovvero “procurare un'__________ , intestarle un conto bancario, farsi passare per ADE, ricevere dei conteggi mensili, recarsi al __________ di Via Vegezzi, prelevare il 90 percento degli importi, trasportarli trecento metri più avanti fino al __________ e, senza formalità di sorta, consegnarli a RI 1 e così di seguito per una quarantina di volte nella prima fase” e poi “nella seconda fase dove l'apporto intellettuale è rimasto nullo, ed è solo cresciuto, a causa delle trasferte - ancorché spesso effettuate a bordo di un taxi - a __________ e a __________ , l'impegno fisico” - la percentuale del 10 percento era talmente esagerata “da essere di per se stesso molto sospetta” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

a.1.) A ragione, il ricorrente eccepisce che non è dato sapere su quali criteri di giudizio si sia fondata la Corte per giungere alla conclusione di un’evidente (e quindi riconoscibile anche a RI 4) sproporzione tra le prestazioni da lui fornite e il 10% delle cosiddette “retrocessioni” (giova, qui, ricordare che, in realtà, RI 4 non prese mai il 10% delle retrocessioni poiché tale percentuale venne da lui divisa, prima con RI 5 e, poi, con RI 5 e RI 6).

Al di là del richiamo del ricorrente ai contenuti della perizia di parte (doc. TPC 39a e doc. dib. 18) di per sé inconferente in questo contesto, poiché la perizia di parte illustra l’usuale ammontare delle retrocessioni pagate dalle banche agli intermediari professionali e non professionali (o procacciatori d’affari), ovvero l’usuale ammontare di compensi diversi per loro natura e, pertanto, non paragonabili a quelli riconosciuti da RI 1 a RI 4 a titolo di onorario, forza è constatare che non vi sono agli atti riscontri oggettivi circa il compenso generalmente riconosciuto sulla piazza finanziaria ticinese per prestazioni di professionisti finalizzate alla creazione di fondi neri (costituzione di un assetto societario, gestione dei conteggi, trasporto del contante).

In assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo sulla questione, il giudizio della prima Corte circa l’inusualità del compenso non può, dunque, che derivare da impressioni soggettive - in cui, probabilmente l’etica viene confusa con il mercato - visto, peraltro, che esse nemmeno possono trovare un qualche fondamento nella comune esperienza della vita ritenuto che è notorio che nell’esecuzione di mandati in ambito finanziario e commerciale (ma non solo, cfr. retribuzione dei notai e, all’epoca, degli avvocati) l’entità della remunerazione non è funzione dell’estensione delle prestazioni fornite ma è funzione del valore del mandato.

Il giudizio di inusualità della remunerazione è, pertanto, arbitrario.

Da ciò deriva che è arbitrario ritenere la remunerazione percepita da RI 4 un elemento indiziante il suo dolo che può concorrere alla vestizione della chiamata di correo di RI 1.

A titolo abbondanziale, si osserva che, si volesse seguire la Corte di assise nel suo ragionamento, ci si potrebbe interrogare se il riconoscimento a favore di RI 4 del 10% sugli importi conseguiti dalle note operazioni di cambio costituisca, invece, un elemento che concorre a rendere poco plausibile la versione di RI 1. Infatti, si fosse trattato della partecipazione consapevole ad una ruberia ai danni di PC 1 (e, in favore di entrambi), era lecito attendersi che RI 4 avrebbe reclamato una partecipazione ben più consistente nell’operazione di saccheggio orchestrata da RI 1. Avesse RI 4 consapevolmente assecondato RI 1, sicuramente egli - persona, seconda la Corte, navigata e che sapeva come stare al mondo - avrebbe preteso e ottenuto altro trattamento da parte del socio, in particolare tenuto conto dell’enorme e pesante posta in gioco: non si sarebbe, certo, accontentato del solo 10% del maltolto di fronte allo scenario ipotizzabile in caso di scoperta della verità.

b) La prima Corte ha ritenuto che il prelievo a contanti e il rientro dei soldi in Svizzera fosse un elemento talmente inusuale da concorrere a vestire la chiamata di correo. Al proposito, i primi giudici hanno considerato che “un avvocato in buona fede si sarebbe e avrebbe posto qualche domanda a RI 1 per chiarire come mai (e ciò RI 1 l’ha segnalato in aula e anche prima nei suoi verbali) una multinazionale con succursali in tutto il mondo, e financo a __________ , per fare il nero utilizzasse un meccanismo macchinoso (come quello di produrlo attraverso delle operazioni forex) e costoso (già per il fatto che si doveva retribuire RI 4 con il 10%). E soprattutto, un avvocato di buona fede si sarebbe interrogato e avrebbe interrogato RI 1 a sapere perché con un nero ormai acquisito sui conti di due __________ presso banche estere, RI 1 pagasse RI 4 per farlo rientrare in contanti in Svizzera”. Concludendo sulla questione, la prima Corte ha ritenuto che ciò costituiva “un’inspiegabile incongruenza se davvero di nero per PC 1 si fosse trattato” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

b.1.) Il ricorrente censura d’arbitrio tali considerazioni rilevando che la prima Corte ha, in ciò, dimenticato che la PC 1 è una multinazionale che travalica il concetto di estero e che, per disporre di quei fondi, avrebbe dovuto lasciare traccia documentale, mentre è proprio tipico del nero non lasciarne alcuna.

Anche in questo caso, l’eccezione del ricorrente deve essere accolta. Contrariamente all’opinione dei primi giudici, la creazione di fondi neri - e il loro utilizzo vuoi per “incentivi a favore dei dipendenti” vuoi per “potersi accaparrare gli specialisti del settore” vuoi per “"oliare" le varie pratiche amministrative in giro per il mondo” (cfr. RI 4 A4 29.11.2006 e A7 5.12.2006) - esige l’interruzione della traccia cartacea e, quindi, esige il prelievo in contanti. Secondo il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita è, dunque, arbitrario intravedere in questa circostanza “un’inspiegabile incongruenza” nell’ottica del nero.

Altrettanto naturale - sempre nell’ottica della creazione di nero per PC 1 - è il rientro dei contanti in Svizzera, ritenuto che gli uffici del tesoriere di PC 1 (cui, secondo la versione di RI 4, era stata affidata la regia della creazione di questi fondi discreti) erano, appunto, in Svizzera.

Si rileva qui che RI 4 ha sempre - ad eccezione di poche occasioni - consegnato il denaro negli uffici di PC 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, pag. 61; consid. 13 pag. 85-90).

Si aggiunge, qui, a titolo abbondanziale che un ulteriore elemento indiziante la convinzione di RI 4 di stare partecipando alla creazione di nero per PC 1 è lo “scarico per le movimentazioni contabili ed i prelievi contanti effettuati su __________ , nonché per la gestione fiduciaria sin qui effettuata” fatto firmare il 20.6.2003 da RI 4 a RI 1 in rappresentanza di PC 1 (cfr. doc. 1 allegato al verbale A20 del 27.12.2006; cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 114 in cui l’essersi “fatto quietanzare” è stato considerato come un elemento indiziante la buona fede di RI 6).

Pertanto, l’accertamento dell’incompatibilità dell’operazione nell’ipotesi del “nero” è arbitrario.

Altrettanto arbitrario è, dunque, il considerare tale elemento come una circostanza che concorre a vestire la chiamata di correo.

c) In queste condizioni, quand’anche il giudizio della prima Corte sulle “bugie di RI 4” dovesse reggere alla censura di arbitrio e si dovesse dare per accertato che egli ha mentito quando ha affermato di non avere capito i termini dell’operazione e di avere pensato che fossero le banche a finanziare le retrocessioni - e ciò malgrado la sua partecipazione alla riunione in __________ del 20.10.1998, la ricezione della lettera-contratto inviata da __________ a __________ e successivamente, per __________ a __________ , la conoscenza delle tabelle excel - questo non sarebbe evidentemente ancora sufficiente a confermare un giudizio di colpevolezza scevro da arbitrio.

Del resto, sempre a titolo abbondanziale, si ricorda qui che, in assenza di una chiamata di correo (che è la situazione cui, viste le conclusioni di cui sopra, sostanzialmente ci si trova confrontati anche per RI 4), gli stessi primi giudici non hanno ritenuto sufficiente per un giudizio di condanna di RI 5 (per l’operatività in __________ ) il fatto che egli ha negato di conoscere i dettagli del metodo unito alla circostanza che, a fronte di minori prestazioni fornite, ha ricevuto un compenso di poco inferiore a quello dell’amico.

d) In conclusione, forza è concludere che i primi giudici hanno riconosciuto RI 4 colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata attribuendo valore di prova ad una dichiarazione di correo cui non poteva, se non arbitrariamente, essere riconosciuto tale valore.

RI 4 deve essere, quindi, assolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele qualificata.

Caduta la condanna principale, RI 4 deve essere assolto anche dall’accusa di riciclaggio di denaro senza ulteriore disamina.

5.Visto quanto sopra, appare superfluo esaminare le altre censure di arbitrio relative all’anticipato apprezzamento delle prove operato dalla presidente della Corte che ha rifiutato la perizia chiesta per l’accertamento di un’eventuale corresponsabilità dei quadri dirigenziali delle due banche, di cui si è detto al consid. 3.

6.Conseguentemente al proscioglimento di RI 4 dai reati di complicità in amministrazione infedele qualificata e di riciclaggio di denaro, le confische dei saldi attivi di pertinenza dell’imputato depositati sulle relazioni … (CHF) e 1471203.001.142.978 (euro) intestate al Ministero Pubblico presso __________ (di cui ai dispositivi 13.1. e 13.2. della sentenza impugnata) vanno annullate.

Si tratta infatti - così come accertato nella sentenza, consid. 20, pag. 127 - degli averi di RI 4 fatti rientrare dal __________ e consistenti nella ricompensa che, così come accertato in questa sede, egli era convinto di ricevere, in buona fede, da PC 1 per il mandato ricevuto per la creazione di fondi neri.

Per quanto qui interessa, si ricorda che, ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 CP, la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata.

Già si è detto che l’accertamento della prima Corte sulla sproporzione della ricompensa in funzione delle prestazioni fornite per adempiere il mandato ricevuto da PC 1 è arbitrario poiché non solo non è fondato su alcun elemento probatorio ma é altresì in palese contrasto con il normale andamento delle cose (cfr. supra, consid. 4.9. a.1.).

In considerazione dell’assoluzione di RI 4 e in assenza di un accertamento che attesti la non congruità della remunerazione, la confisca dei beni indicati è contraria al diritto federale e va, dunque, annullata.

Sempre conseguentemente al proscioglimento dell’imputato, vanno, altresì, annullati i sequestri conservativi sui conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua proprietà di cui ai dispositivi 14.1., 14.2, 14,3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7., 14.8., 14.12 e 14.13 della sentenza.

II. Sul ricorso di RI 5

  1. Il ricorrente censura d’arbitrio gli accertamenti che la prima Corte ha posto alla base della sua condanna per titolo di complicità in amministrazione infedele aggravata sostenendo che essi sono frutto di un’unilaterale lettura del materiale probatorio, non avendo i primi giudici tenuto conto nel loro giudizio di importanti indizi a suo favore, indizi peraltro evidenziati più volte nel corso del pubblico dibattimento.

a)Il PP e la PC chiedono la reiezione della censura che ritengono appellatoria.

b) Come visto sopra, la prima Corte ha assolto RI 5 dall’accusa di amministrazione infedele qualificata per il periodo 1998-2002.

Al proposito, i primi giudici hanno precisato di essere “rimasti nel dubbio” sulla questione della sua consapevolezza del piano criminoso “all’epoca che RI 1 e RI 4 trattavano con B., A. e con lui sottacendo loro il loro preesistente accordo di spartirsi le retrocessioni” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110). Rilevando come, certamente, al pari di tutti quelli che si sedettero al tavolo delle trattative durante la famigerata riunione del 20.10.1998, “anche a RI 5 fu sin da allora chiaro che RI 1 poneva quale conditio sine qua non per l’apertura di una relazione bancaria il consenso della banca ad autorizzarlo a fare le creste sui cambi a spese dell’azienda” e sottolineando come “allo sperimentato responsabile del servizio legal and compliance del private banking del __________ non potevano già allora sfuggire i rischi che sono normalmente connessi con il destino finale delle creste fatte a danno della propria azienda da parte di un dipendente”, la prima Corte ha ritenuto che “nondimeno, poiché non v’è prova che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro segreto, non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno 1998 potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare provviste discrete per PC 1 era una menzogna” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110-111).

La prima Corte è, però, giunta al giudizio opposto per il successivo periodo.

In sostanza, dopo avere ricordato l’iter interno che portò i vertici di __________ a bloccare l’operatività di RI 1 ed avere evidenziato come tale decisione abbia fatto scalpore “col che anche RI 5 non può non esserne stato messo al corrente” ed avere sottolineato che “allo sperimentato giurista RI 5 non poteva di certo sfuggire” che tale blocco era motivato “dalla volontà dei vertici di __________ di obbligare __________ ad abbandonare pratiche discutibili e scorrette”, i primi giudici hanno concluso - “alla luce di tale decisione e alla luce di tutte quelle circostanze molto sospette che RI 5 dall’autunno 1998 non ha potuto via via non ricollegare tra di loro” - che per RI 5 “di buona fede non si può più parlare” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 112-113).

A questo proposito, la prima Corte ha accertato che RI 5 sapeva sin dall’inizio “quali erano i veri accordi stipulati tra RI 1 ed il __________ ”, sapeva che“tra RI 1 e RI 4 v'era un accordo di spartirsi le "retrocessioni" nel rapporto 90 a 10” e sapeva che RI 4, a sua volta “voleva fargli dei "regali" (…) facendolo partecipare (per un terzo o per il 40 percento poco importa) alla sua quota”. Inoltre, la prima Corte ha ricordato che RI 5 ha, per anni, accettato “senza battere ciglio, come se fosse cosa usuale e non insolita e anomala, ripetuti "regali" per cifre cospicue” ed ha, altresì, visto con i propri occhi il 28.6.2002 “quanto sospetta era la prestazione che gli veniva chiesto di eseguire e quanto misera essa fosse per rapporto all'importo che RI 4 e lui intascavano” così come ha potuto constatare “quanto inusitate - per lui uomo di banca, uomo di "legal and compliance"- fossero le modalità per cui "retrocessioni" già acquisite "fuori bilancio" su conti esteri, tornavano, contro ogni logica, per il 90 percento e per contanti, a __________ ”. Sempre secondo gli accertamenti della prima Corte, RI 5 - “che cieco e sordo non era” - una volta visto che i vertici nazionali di __________ avevano bloccato l’operatività di RI 1 “nonostante le ripetute pressioni di C. e nonostante ciò implicasse la rinuncia a utili milionari” e colta “di sicuro, da amico fraterno, (…) la delusione di RI 4 e anche quella di RI 1” a seguito di questa decisione “non poté non capire” - in ogni caso, non lo poté dopo la decisione di __________ -“che se il "gioco" ricominciava con __________ e che se egli avesse continuato, in quelle condizioni ad accettare danaro, non più di "regali" si sarebbe trattato, bensì egli sarebbe diventato un complice che partecipava alla divisione del bottino” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 113).

Sulla scorta di queste considerazioni, i primi giudici hanno, quindi, concluso che, per quanto la consulenza giuridica prestata al direttore di __________ (cui spettava la decisione di avviare una relazione con PC 1) non costituisca oggettivamente una partecipazione alle trattative, RI 5, “consapevole che RI 1 e RI 4 si spartivano, in danno di PC 1 che le finanziava, retrocessioni mensili per importi molto consistenti e consapevole che anch'egli partecipava, per la sua quota, a tale spartizione”, ha intenzionalmente funto da complice di RI 1 aiutando, oggettivamente e soggettivamente e con un proprio personale tornaconto, RI 1 a danneggiare la propria azienda a scopo di indebito profitto “quando (…) ha il 21.7.2003 effettuato, a mezzo taxi pagato da PC 1, la trasferta a __________ ove ha prelevato dal conto della __________ co. __________ l'importo di euro 236'335.- (ed è in quell'occasione che, per sua stessa ammissione, ebbe anche modo di vedere l'eloquente "conteggio" mensile allestito da M.) consegnandolo, brevi manu e senza ricevuta a RI 1 in una piazzetta autostradale sita nei pressi di __________ ” e quando ha “dopo il settembre 2003, effettuato due ulteriori trasferte a __________ , accompagnando RI 6, sapendo che costui avrebbe prelevato cospicue somme dal conto della __________ co. __________, che insieme le avrebbero trasportate a __________ e che infine egli avrebbe curato - come di fatto curò - la consegna dei contanti a RI 1, sempre senza ricevuta” (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110-114).

7.1. Il ricorrente censura d’arbitrio l’accertamento secondo cui egli era a conoscenza dei veri accordi tra RI 1 ed il __________ per avere preso parte alla riunione del 20.10.1998 in __________ in cui vennero discusse le modalità operative.

A mente del ricorrente, entrambi gli accertamenti di fatto - ovvero quello della sua presenza a quella riunione e di quanto in essa venne discusso - divergono crassamente dagli atti.

7.1.1. In primo luogo, il ricorrente contesta di avere partecipato alla riunione del 20.10.1998. Riconosce, per contro, di avere sì partecipato ad una riunione alla presenza della direzione di __________ e di RI 1, ma precisa che si trattava di una delle riunioni che avevano preceduto quella del 20.10.1998.

L’accertamento della sua partecipazione alla riunione del 20.10.1998 in __________ è, a mente dell’insorgente, arbitrario per due ragioni. Da un lato, perché non tiene conto delle dichiarazioni di RI 1 che ha precisato che lui presenziò soltanto ad una riunione preliminare. D’altro lato, perché le dichiarazioni di B. - su cui la prima Corte ha fondato l’accertamento della sua partecipazione a tale riunione

  • non sono state correttamente interpretate. In particolare, non è stato correttamente valutato che B. ha dichiarato che RI 5 partecipò ad una sola riunione e che il teste ha dedotto che si trattò di quella del 20.10.1998 a distanza di 8 anni dai fatti dopo avere preso visione della nota lettera-contratto tra il __________ e la __________ . Inoltre - continua il ricorrente al proposito - interpretando e valutando la deposizione di B., la prima Corte non ha tenuto nella debita considerazione che il teste, nel suo verbale B8, ha parlato di lui soltanto per descrivere l’introduzione del cliente in banca.

Inoltre - continua il ricorrente - la prima Corte ha sbagliato non considerando l’argomentazione difensiva secondo cui egli è stato nominato nella lettera-contratto del 16.12.1998 soltanto perché l’istituto di credito voleva riconoscergli il merito dell’acquisizione della cliente.

a) La prima Corte ha accertato la partecipazione di RI 5 alla riunione del 20.10.1998 sulla scorta della lettera-contratto del 16.12.1998 della cui fedefacenza hanno riferito sia B. - che ha detto che “se nella lettera 17 (recte:16).12.1998 alla PC 1 (Doc. 1) ho indicato che all'incontro del 20.10.1998 erano presenti oltre a me anche RI 1, RI 4, A. e RI 5 è perché queste persone c'erano. Non avrei altrimenti citato nominativi di persone che non avevano presenziato” (B16 20.1.2007) - sia A. che, pur non avendo dell’incontro un ricordo preciso, ha dichiarato che “se nella lettera del 17 (recte: 16).12.1998, allestita da B., sono stati menzionati i nominativi delle persone che hanno partecipato all'incontro del 20.10.1998, queste persone erano certamente presenti” (B17 A.).

b) Alla luce di questi accertamenti, le argomentazioni difensive si rivelano di chiara matrice appellatoria. Non è, infatti, sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove - per quanto essa possa essere preferibile - per sostanziare l’arbitrio. È, per contro, necessario, e il ricorrente non lo ha fatto, dimostrare perché l’accertamento impugnato sia manifestamente errato.

La censura è, dunque, irricevibile.

Del resto, si aggiunge qui, a titolo abbondanziale, che l’accertamento contestato non può dirsi inficiato da arbitrio: esso é fondato, come visto, su un documento di cui due testi concordemente attestano la fedefacenza e non è palesemente in contrasto con altre risultanze probatorie nella misura in cui, in particolare, né RI 4, né RI 1 hanno escluso la presenza di RI 5 alla riunione in questione. Entrambi hanno dichiarato semplicemente di non ricordare se RI 5 abbia o meno partecipato alla riunione [RI 1: “Non ricordo se era presente anche RI 5” (A25 pag. 1); RI 4 “(…) non sono sicuro se era presente anche RI 5” (A22 pag. 3)].

7.1.2. Il ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento secondo cui egli sapeva della strategia di manipolazione dei prezzi di mercato poiché, in sintesi, esso non tiene conto delle univoche e costanti sue dichiarazioni contrarie e di quelle di RI 1 secondo cui egli mai parlò con lui della maggiorazione dei prezzi di mercato. Inoltre - continua il ricorrente - l’arbitrarietà di tale accertamento è data dal fatto che i primi giudici non hanno considerato che non è chiaro in quale riunione RI 1 presentò la sua richiesta e dal fatto che nemmeno hanno considerato che B. dopo “le riunioni topiche con RI 1 - in assenza del qui ricorrente - si rivolse al competente ufficio di compliance per chiedere un’autorizzazione formale senza mai menzionare che l’avv. RI 5 era al corrente dell’operazione”. Infine, l’accertamento è arbitrario perché i primi giudici non hanno tenuto conto del fatto che B. ha descritto all’ufficio compliance la richiesta del cliente con gli stessi termini utilizzati da RI 5 durante l’inchiesta per descrivere la proposta che RI 1 formulò al __________ e meglio ”ci è stata chiesta la nostra disponibilità a riconoscere all’avv. RI 4 una commissione di intermediazione d’affari sottoforma di retrocessione di una parte del nostro utile su alcune operazioni di cambio effettuate da PC 1”, del fatto che A., in occasione del verbale di interrogatorio del 19.1.2007 (B17) ha dichiarato che, prima del 20.10.1998, RI 1 gli riferì che intendeva creare delle provviste fuori bilancio “tramite una retrocessione da parte della banca a PC 1 di una parte dell’utile della banca sulle operazioni forex” e che, dunque, “in sostanza è corretto dire che la banca avrebbe rinunciato a una parte del suo utile per versare delle retrocessioni alla stessa PC 1” (pag. 2), del fatto che neppure A. si occupò delle questioni tecniche operative e che nei termini utilizzati con il servizio del compliance A. parlò della proposta di RI 1 con “RI 5, il quale in quest’ottica di regolarità (ossia senza manipolazione dei prezzi, ma con rinuncia della banca a parte del suo utile), gli avrebbe detto di non intravedere difficoltà (circostanza peraltro contestata)”, del fatto che RI 5 non presenziò all’incontro con D. e, da ultimo, del fatto che RI 5 non ha mai firmato un documento, nonostante la prassi bancaria porti a lasciare, sempre e in ogni caso, traccia cartacea di ogni minimo intervento (ricorso, pagina 28-38).

a)Quo all’incontro del 20.10.1998 e di ciò che in quell’occasione venne discusso, la prima Corte ha concluso che RI 5 non poteva non avere compreso i termini dell’affare quando essi vennero illustrati da RI 1 in sua presenza ai quadri del __________ (e da questi, in particolare da B. e A., perfettamente capiti) sulla scorta dei seguenti accertamenti:

" è certo che vi fu un incontro il 20.10.1998 cui presenziarono RI 1 e l'avv. RI 4 per la PC 1 e B., A. e l'avv. RI 5 per il __________ . Se si considera che il riferimento a detto incontro è stato dai funzionari del __________ inserito in uno scritto definitivo in cui la banca comunicava alla cliente PC 1 la propria disponibilità a riconoscere alla società __________ una commissione d'intermediazione d'affari da corrispondersi periodicamente come si evince dal tenore del contratto sottoscritto tra il nostro istituto e la spett. __________ , se si considera altresì che RI 1 ha, sin dall'inizio, chiesto ai suoi interlocutori di poter beneficiare, previo "peggioramento" a carico di PC 1 di qualche punto del corso di cambio, della retrocessione dell'importo corrispondente, ai fini di costituire "provviste discrete" per PC 1 e se ancora si considera che non è mai stato in discorso tra RI 1 da un Iato e i funzionari del __________ dall'altro di far finanziare i "fondi neri" dalla banca stessa con una rinuncia di essa ad una quota del proprio utile, non si vede di cos'altro si sia potuto parlare durante un tale incontro, se non della proposta di RI 1 così come egli la formulò e così come la intesero sia B. sia A..

Perché l'abbiano potuta intendere in modo diverso RI 4, ivi presente in qualità di legale della PC 1 e come tale quindi cognito di ciò che RI 1 andava proponendo (il contrario sarebbe invero di una stranezza inspiegabile) e RI 5 (cui già il sol fatto di sentir parlare di "provviste discrete" e di "fuori bilancio" deve avergli fatto ben bene aprire le orecchie), invero non si comprende”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 55-56).

La Corte ha, poi, precisato di avere raggiunto, comunque, il convincimento che RI 4 e RI 5 seppero che PC 1 avrebbe inconsapevolmente finanziato le retrocessioni, “prima ancora che RI 1 l’esponesse a B. e A. in banca” poiché “non ha senso che RI 1 abbia sottaciuto agli amici RI 4 e RI 5 ciò che invece doveva per forza di cose spiegare a B., A. e D.” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 56).

b) Le argomentazioni proposte dal ricorrente sono, ancora una volta, di natura appellatoria nella misura in cui non si confronta con le argomentazioni della prima Corte.

La circostanza addotta dal ricorrente secondo cui RI 1 mai parlò con lui del fatto che i prezzi di mercato venivano maggiorati con il sistema delle “creste” non basta a dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento contestato poiché la prima Corte lo ha effettuato sulla scorta di argomentazioni diverse, e meglio sul fatto che egli era, in ogni caso dopo la riunione del 20.10.1998, a conoscenza dei termini della proposta di RI 1 visto che - secondo gli accertamenti della prima Corte che hanno resistito alla censura d’arbitrio - egli partecipò a quella riunione e visto che, come già detto, in quell’occasione RI 1 espose i termini della sua proposta ai quadri dirigenziali del __________ .

In questo senso, non giova al ricorrente evocare le titubanze o le difficoltà di B. quando dovette testimoniare ritenuto come, in ogni caso, è stato accertato - come visto senza arbitrio - che in occasione della riunione del 20.10.1998 venne discussa proprio la proposta di RI 1 che fu compresa, nei termini ritenuti dalla prima Corte, da tutti i partecipanti e, quindi, anche dal ricorrente.

Il fatto che, poi, l’avv. RI 5 non abbia presenziato al successivo incontro con D., che non abbia firmato un documento interno a dimostrazione del suo interessamento all’operazione e che non sia stato menzionato da B. nella richiesta dell’autorizzazione all’ufficio del compliance non è utile a dimostrare l’arbitrarietà del giudizio di prime cure secondo cui la partecipazione alla riunione del 20.10.1998 gli permise di prendere conoscenza dei termini della proposta di RI 1.

Nemmeno può essere utilizzato per dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento il fatto che A. ha detto che, prima della riunione del 20.10.1998, RI 1 disse che le provviste fuori bilancio sarebbero state finanziate “tramite una retrocessione a PC 1 di una parte dell’utile della banca sulle operazioni forex”: quand’anche, in un primo tempo, la proposta di RI 1 abbia avuto tale contenuto, la cosa è stata superata da quanto detto - e, secondo gli accertamenti della prima Corte, da tutti compreso - nella riunione del 20.10.1998.

Nemmeno sono, qui, rilevanti i termini utilizzati da B. nella richiesta di autorizzazione all’ufficio del compliance, ritenuto che quanto in essa descritto era semplicemente - secondo quanto accertato dalla prima Corte - il “vestito” con cui venivano coperte le reali intenzioni delle parti che erano state discusse nella più volte citata riunione del 20 ottobre.

La censura si rivela, pertanto, irricevibile.

7.2. Il ricorrente censura d’arbitrio l’accertamento dei primi giudici secondo cui la decisione della direzione del __________ di interrompere l’attività forex taroccata fece “scalpore” e secondo cui lui seppe dei motivi che portarono al blocco dell’operatività forex di RI 1 in __________ .

Contestando che RI 1 abbia parlato di “scalpore” nel corso del dibattimento (tant’è che nemmeno il verbale del dibattimento fa stato di un siffatto accertamento) né che si sia espresso in modo da far pensare che scalpore vi fu, il ricorrente sostiene come il relativo accertamento sia del tutto privo di sostegno probatorio. Pertanto, arbitrariamente - argomenta il ricorrente - questo accertamento è andato a fondare il verdetto di colpevolezza visto che la prima Corte ha ravvisato quale elemento del suo dolo la circostanza secondo cui, proprio in forza del fatto che il blocco fece scalpore, egli non poté non avere saputo “nella loro interezza” dei motivi della decisione della direzione di __________ (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 71 cfr. anche consid. 17, pag.112).

In punto alla conoscenza che gli è stata attribuita delle ragioni della decisione del __________ di interrompere l’attività forex, il ricorrente ha, poi, ricordato come egli abbia sempre dichiarato di avere saputo da C. che l’operatività di RI 1 era stata bloccata per fattori tecnici, “quali l’impraticabilità di retrocedere ad un avvocato, piuttosto che a un fiduciario intermediario finanziario” e a causa dell’impossibilità della sala cambi di offrire “un servizio 24 ore su 24”, servizio invece offerto da __________ .

Arbitrariamente - continua il ricorrente - i primi giudici hanno accertato il contrario: non soltanto non vi sono, al proposito, riscontri probatori ma nemmeno è stato preso in considerazione che C. ha ammesso di non avergli spiegato le vere ragioni che hanno spinto la direzione di __________ a bloccare la pratica forex taroccata e nemmeno che lo stesso C., in aula, ha dichiarato di non avere mai discusso con lui di questioni tecniche (cfr. verb. dib. 20). Continuando, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non essersi nemmeno chinata sulla sua versione dei fatti, in particolare di non avere nemmeno abbordato l’esame della fondatezza di quanto detto in relazione all’assenza in __________ di un servizio 24 ore su 24 in sala cambi (ciò che, invece, __________ poteva assicurare) tant’è che - prosegue il ricorrente - “in sentenza si argomenta solo, con riferimento all’altra giustificazione, che C. avrebbe dato a RI 5 e che questi avrebbe dovuto pensare come inconsistente, per mettersi ulteriormente in allarme: il __________ avrebbe potuto aiutare RI 4 a trovare un gestore, senza interrompere l’operatività tanto lucrosa; questa soluzione non avrebbe comunque risolto la questione dell’operatività sulle 24 ore” (cfr. ricorso pag. 40-41).

In queste condizioni - conclude il resistente su questo punto - ciò che lui avrebbe potuto concludere dalla decisione dei vertici di __________ era, tutt’al più “che la banca avesse deciso di interrompere quella che di fatto era l’assistenza alla creazione di una cassa discreta, destinata comunque a scopi aziendali, per ragioni etico morali” e non certo, così come arbitrariamente valutato dai primi giudici, che la banca avesse avuto “il sospetto che RI 1 potesse appropriarsi indebitamente dei denari che venivano puntualmente riconsegnati a PC 1” (ricorso, pag. 48).

a) Gli accertamenti della prima Corte sulle circostanze che indussero il __________ ad interrompere l’attività forex taroccata di RI 1 sono esposti al consid. 10 della sentenza impugnata (dove, fra l’altro, viene riprodotta la corrispondenza intercorsa al riguardo fra le diverse sedi di __________ e fra i funzionari di __________ e la direzione di __________ e alla cui lettura si rimanda).

In sintesi, i primi giudici hanno accertato che, a partire da maggio 2000, alcuni operatori di __________ segnalarono ai loro superiori perplessità o preoccupazioni in relazione all’attività forex di RI 1, evidenziando, oltre al fatto che il conto __________ veniva utilizzato come un conto-ponte, anche aumenti importanti del volume d’affari (per esempio, RI 1 aveva, per il solo mese di maggio 2000, operato per complessivi USD. 560'000'000.- generando una retrocessione di 937'311.- CHF) e rilevando di nutrire dubbi “sull'integrità di queste operazioni” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 63 e seg.).

Nonostante i rilievi critici e preoccupati di questi funzionari, l’attività di RI 1, proseguì praticamente indisturbata (egli venne, soltanto, chiamato a giustificare verbalmente le ragioni dell’incremento del volume d’affari) sino a che, nel corso del 2002, il nuovo direttore generale del __________ (che era subentrato ad F., nel frattempo pensionato) chiese precisazioni e dettagli relativi ai rapporti sin lì intrattenuti con PC 1. Ricevute le informazioni richieste, la direzione di __________ impose, dapprima, nuove condizioni (riprodotte a pag. 67 della sentenza impugnata): fra queste, la riduzione allo 0.1% (sin lì era lo 0.2%) della retrocessione pagata a __________.

Secondo gli accertamenti della prima Corte, se la modifica della percentuale massima per la “retrocessione” da 0.2% a 0.1% non preoccupò particolarmente RI 1 “che in pratica, già per motivi di cautela sua, non aveva mai superato lo 0.1%”, a seguito di nuove verifiche, l’8.7.2002 “i superiori organi del __________ di __________ hanno dato ordine a C. e a D. di bloccare l'attività forex di RI 1, e meglio hanno vietato le maggiorazioni/riduzioni di pips e quindi il pagamento delle retrocessioni" (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 67).

Secondo quanto accertato dalla prima Corte, l’ordine di bloccare l’operatività forex in considerazione dell’assoluta inusualità del meccanismo adottato (“Devisentransaktionen mit Retrozahlungen sind absolut marktunüblich”) e della necessità di operare in modo più rigoroso dal profilo etico (“wir nehmen die hohen ethischen Anforderungen an die Ausübung unseres Geschäfts sehr ernst und wollen deshalb Transaktionen diesen Art nicht ausführen”) venne ribadito durante una riunione che si tenne il 16.8.2002 e a cui parteciparono, tra gli altri, il direttore generale E. e C. (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 68).

La prima Corte ha, poi, ancora precisato che le ragioni di tale ordine sono state ancora ribadite nell’e-mail inviata il 6.11.2002 da W. in accordo col proprio superiore Q. (nell’ambito di successivi tentativi per ristabilire l’operatività forex in __________ ) a D. e ad C.. In tale e-mail si legge che era insito nell’operatività forex “taroccata” il rischio di favorire una violazione delle norme fiscali e contabili (“Umgehung von Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften”), di ingannare gli organi di revisione (“eine Täuschung der Revisionsorgane sowie der internen Kontrollkreise”) e di agevolare un uso del denaro per fini diversi da quelli degli azionisti della multinazionale (“zudem ist ein Missbrauch der Gelder durch eine Verwendung zu Zwecken, die nicht im Sinne der Inhaber/Aktionäre der Firma liegen, denkbar”). Inoltre, in essa veniva precisato che le ragioni etico-morali che imponevano l’interruzione dell’operatività forex con RI 1 erano tali da non poter essere superate nemmeno dall’accordo espresso dagli organi di PC 1 (“die Vertretung von Organen der Firma XY (z.B. Finanzchef) in ZF - und damit deren (Mit-) Bestimmung der Verwendung des transferierten Vermögens - ändert nichts an der obigen Beurteilung”).

Proseguendo, i primi giudici hanno accertato che, finalmente, letta questa e-mail, C. incaricò Z. “di comunicare al cliente che l'operazione non si poteva più fare e che occorreva rinunciare ad altre discussioni” e che, poi, secondo quanto dichiarato da RI 1 in aula, C. a lui disse che "tutti in __________ volevano avere le operazioni ma nessuno si prendeva la responsabilità di farle con le maggiorazioni/riduzioni" (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 70).

b) Passando poi alla posizione di RI 5, ed in particolare alla sua consapevolezza dei motivi dell’interruzione dell’operatività forex in __________ , la prima Corte ha accertato che questi, al dibattimento, ha dichiarato che lui “seppe da C. che non si poteva più continuare a offrire retrocessioni alla __________ e ciò per una serie di controlli interni che avevano rilevato che il beneficiario delle retrocessioni non poteva essere un avvocato e altre difficoltà tecniche interne alla sala cambi, quali il servizio 24 ore su 24 che l'ufficio non poteva garantire, per cui non c'erano i mezzi per monitorare in continuazione questo genere di operatività" (cfr. verbale del dibattimento p. 16 e 17) per poi constatare che RI 5, sempre in aula, chiamato ad indicare le ragioni per cui C. avrebbe dovuto mentirgli sui veri motivi dell’interruzione, affermò che "questo è quello che ricordo che mi disse. Escludo che mi abbia dato altri motivi, in particolare che mi abbia parlato di maggiorazioni/riduzioni del corso del tasso di cambio. Aggiungo che quando poi C. andò a parlare con E. (n.d.r.: P.), per quel che ne so io, gli diede le stesse motivazioni che diede a me". La prima Corte ha precisato di non avere creduto a queste spiegazioni poiché inverosimili. I primi giudici si sono infatti chiesti perché “se il motivo fosse davvero stato quello - il __________ non abbia lui risolto la questione invitando RI 1 e RI 4 a trovare un gestore” aggiungendo che “per una persona addentro alle questioni giuridiche come lo era RI 5 non poteva non essere chiaro ab initio che se si consente a un dipendente (ancorché di altissimo rango) di fare la "cresta" sui cambi in danno dell'azienda e se, perdipiù, non si è in grado di controllare la destinazione finale delle "creste", il rischio di abusi è non solo prevedibile ma anche concreto, col che RI 5 doveva già sapere da prima e per scienza propria ciò che, nel novembre 2002, scrisse il citato W. (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 69-70).

c) Per quanto attiene alla prima censura ricorsuale secondo cui l’accertamento della prima Corte del fatto che l’interruzione dell’attività forex fece scalpore all’interno del __________ sarebbe viziato da arbitrio, occorre innanzitutto precisare che se è vero, da un lato, che nel verbale del dibattimento non sono registrate le dichiarazioni di RI 1 contestate dal ricorrente e se è anche vero, d’altro lato, che il verbale del dibattimento, così come evidenziato dal PP e dalla PC, riporta sommariamente lo svolgimento del dibattimento e che le risposte degli accusati vengono verbalizzate solo in casi particolari o su richiesta delle parti, è altrettanto vero che non può essere seriamente preteso che l’accertamento della Corte secondo cui la decisione della direzione del __________ di interrompere l’attività forex taroccata di RI 1 cui seguì la perdita del cliente PC 1 fece scalpore sia arbitrario e ciò in considerazione proprio dei fatti incontestati ed accertati dalla prima Corte relativi a quel periodo (per i quali si rinvia al consid. 7.2.a)).

Si pensi all’importanza che rivestiva per il __________ il cliente PC 1 (in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati), degli incontri, degli scambi di corrispondenza e dei vari tentativi messi in atto dai quadri di __________ con la direzione di __________ con la formulazione di proposte alternative all’operatività forex vietata per non perdere il cliente PC 1. L’accertamento della prima Corte secondo cui la cessazione dell’operatività forex proposta da RI 1 non passò inosservata all’interno di __________ - fra chi, in __________ , della questione si era, in un modo o nell’altro, occupato - resiste alla censura d’arbitrio, anche volendo fare astrazione dalle dichiarazioni di RI 1 contestate in questa sede, già solo in base ad una corretta valutazione degli indizi accertati dalla prima Corte e non contestati dalla difesa, valutati nel loro complesso secondo la comune esperienza ed il normale andamento delle cose.

La censura va, pertanto, respinta.

d) Fondata è, invece, la doglianza relativa all’assenza di riscontri probatori che sorreggono le considerazioni dei primi giudici secondo cui i motivi per i quali il __________ aveva interrotto l’attività forex di RI 1 dovevano essere noti “per scienza e coscienza propria” a RI 5, stante anche l’inconsistenza delle giustificazioni di C., poiché “per una persona addentro alle questioni giuridiche come lo era RI 5 non poteva non essere chiaro ab initio che se si consente a un dipendente (ancorché di altissimo rango) di fare la "cresta" sui cambi in danno dell'azienda e se, perdipiù, non si è in grado di controllare la destinazione finale delle "creste" il rischio di abusi non è solo prevedibile ma è anche concreto” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 71)

Come emerge dagli accertamenti riportati al considerando 10 della sentenza impugnata, la direzione generale di __________ decise di bloccare l’attività forex di RI 1 perché, così come impostata, essa comportava per la banca il rischio (in realtà, la certezza), non solo di contribuire ad un’evasione fiscale, ma anche di ingannare gli organi di revisione e di agevolare un uso del denaro per fini diversi da quelli degli azionisti della multinazionale: ciò considerato, per i vertici di __________ , nonostante il contratto posto alla base dell’operatività forex taroccata fosse stato sottoscritto dagli organi che potevano validamente rappresentare e impegnare PC 1, l’interruzione di tale operatività si imponeva nel caso concreto per insuperabili ragioni etico-morali (cfr, in particolare, testo dell’e-mail riprodotto al consid. 10, pag. 70 della sentenza impugnata).

Ciò ritenuto, è evidente che è arbitrario sostenere che i vertici di __________ interruppero l’operatività in questione perché temevano il rischio che le retrocessioni venissero utilizzate “in danno dell’azienda” se con ciò si intende - come hanno fatto i primi giudici utilizzando questo elemento a sostegno della consapevolezza del ricorrente - il rischio che le retrocessioni venissero incassate personalmente “dal dipendente (ancorché di altissimo livello)”, e meglio da RI 1, che concretamente operava.

Non è, infatti, questo quel che emerge dal materiale probatorio in atti, e meglio, dalla documentazione e dalle deposizioni citate al consid. 10 della sentenza impugnata e, fra queste, dalle dichiarazioni rese in aula da C. che ha detto che “mai in occasione di tutti gli incontri, riunioni, ecc, che io ho avuto sono emersi dubbi sul consenso della PC 1 come società a questa operatività” (verb. dib. pag. 21).

Del resto, riprova del fatto che all’epoca in __________ non venne nemmeno ipotizzato che RI 1 si intascasse le retrocessioni è il fatto che, nel 2002, dopo l’interruzione dell’attività forex taroccata, non venne avviata alcuna inchiesta interna.

Dal materiale probatorio, dunque, emerge unicamente che i vertici di __________ volevano - oltre che interrompere la partecipazione ad un’evasione fiscale - scongiurare il rischio che PC 1 (e per essa, gli organi decisionali di PC 1 visto che il contratto era sottoscritto da essi) nascondessero all’organo di revisione e agli azionisti l’utilizzo che PC 1 (e per essa, i suoi organi decisionali) avrebbe fatto del denaro.

Pertanto, non può, senza arbitrio, essere sostenuto che quel che RI 5 doveva sapere riguardo i motivi della nota decisione dei vertici di __________ - visto che quella notizia fece scalpore - è che questi bloccarono l’attività forex per scongiurare il rischio di aiutare RI 1 ad intascarsi le retrocessioni a danno di PC 1.

Perché, da quel che emerge dagli atti, questo rischio non fu mai nemmeno ipotizzato dai vertici di __________ e ciò indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni che C., secondo il dire di RI 5, fornì a motivo della predetta interruzione. Va, qui, rilevato che, peraltro, come censurato a ragione dal ricorrente, né durante l’inchiesta pre-dibattimentale né durante il dibattimento a C. venne chiesto che cosa egli abbia detto a RI 5 circa le ragioni di tale blocco: forza è, dunque, concludere che l’unico accertamento possibile in merito è fondato sulle dichiarazioni di RI 5. Ritenuto che, come visto sopra, nessuno in __________ ha mai ipotizzato che RI 1 agisse senza l’accordo di PC 1, la semplice inconsistenza delle ragioni addotte da C. non basta a fondare la consapevolezza di RI 5 sul fatto che le retrocessioni venivano intascate da RI 1. E nemmeno si può seriamente pretendere che RI 5 avrebbe dovuto saperlo “per scienza propria” poiché, se così fosse, non si vede per quale motivo questa “scienza propria” non dovesse valere anche per il periodo precedente (e, peraltro, per tutti i quadri della banca).

Questa censura ricorsuale è, dunque, fondata.

7.3. Il ricorrente eccepisce, poi, d’arbitrio la valutazione dei primi giudici secondo cui, informato com’era delle ragioni del divieto deciso dai vertici di __________ e sapendo quel che sapeva sull’operatività di RI 1 in __________ e sulle modalità di recupero dei fondi, è diventato un complice che partecipava alla divisione del bottino quando il "gioco" é ricominciato con __________ (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 113) poiché a quel punto non poteva più ignorare che le retrocessioni altro non erano che il frutto di un inganno ai danni di PC 1.

Tale accertamento - precisa il ricorrente - non solo non trova riscontro negli atti ma è, soprattutto, in manifesto contrasto con la circostanza - che la prima Corte, inaspettatamente, non ha considerato - che fu proprio lui a consigliare il direttor E. di far firmare anche dal presidente di PC 1 i contratti posti alla base dell’operatività. L’accertamento della prima Corte secondo cui egli era pienamente consapevole - rileva il ricorrente - che l’operatività di RI 1 era fatta a danno di PC 1 è in aperto contrasto con quanto da lui intrapreso. Egli - insiste su questo punto l’insorgente - sarebbe stato ”un complice deficiente e mentecatto a consigliare, come fece, al Dir. E. di __________ , di raccogliere anche la firma del presidente della PC 1 sui contratti posti alla base dell’operatività” (ricorso, pag. 40).

In realtà

  • continua il ricorrente - il consiglio dato al direttore E. di premurarsi che un'altra persona di PC 1 sottoscrivesse il contratto OTC 2 - contratto comprensivo della clausola aggiuntiva apposta da RI 1 per la retrocessione a favore di terzi - dimostra la sua buona fede e, di conseguenza, l’arbitrarietà del giudizio di condanna.

La prima Corte - rileva, poi, il ricorrente - non spiega per quale ragione egli “lanciato con fenomenale carriera avrebbe dovuto porre a repentaglio la sua esistenza per fondi che sostanzialmente non ha neppure mai utilizzato non essendo stata accertata una sua avidità o inclinazione a spendere e spandere”. Inoltre, egli rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto di una serie di circostanze (emerse nel corso dell’istruttoria pre e dibattimentale) che dimostrano come egli fosse “certo che le somme di danaro venivano riconsegnate nella sede di PC 1, in conformità dello scopo che gli era stato manifestato”. A questo proposito, egli, in particolare, rimprovera ai primi giudici di non avere tenuto conto della trasparenza del suo agire - egli è “intervenuto per prelevamenti di denaro in prima persona nei confronti di colleghi che lo conoscevano, senza nulla nascondere o sottacere”. Infine, egli rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto della sua richiesta alla sicurezza interna della banca per ottenere, su domanda di RI 1 (che, in aula, lo ha ammesso anche se le sue dichiarazioni non sono state verbalizzate), le informazioni necessarie, fatte poi trasmettere alla signora V. della PC 1 per l’acquisto delle “macchinette contasoldi”.

E’ arbitrario - continua il ricorrente - non considerare questa circostanza come dimostrativa della sua convinzione che i soldi andassero a PC 1. Non fosse stato così - cioè non fosse stato pienamente convinto che le retrocessioni andavano a PC 1 - egli non avrebbe proposto qualcosa che richiedeva l’intervento dei dipendenti della stessa multinazionale.

a) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove che in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove - cui nel caso di specie il ricorrente in sostanza si richiama - esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria ed oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento, ad una certezza assoluta di colpevolezza poiché semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (TF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo, il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (cfr. consid. 1).

b) Secondo la valutazione del materiale probatorio posta alla base del verdetto di condanna del ricorrente, i primi giudici hanno ritenuto che all’inizio, e meglio nel 1998, RI 5 sapeva del meccanismo generatore delle retrocessioni ma non era, per contro, a conoscenza del fatto che RI 1 non riponeva nelle casse discrete di PC 1 i fondi che gli venivano rimessi da RI 4 in contanti.

Tale consapevolezza è - secondo i primi giudici - maturata solo successivamente, e meglio è maturata dopo che RI 5 seppe dei motivi per cui i vertici di __________ decisero di interrompere l’operatività forex taroccata e dopo che colse la delusione che ne derivò a RI 4 e a RI 1.

Infatti - a mente della prima Corte - fu proprio a seguito di tale decisione che RI 5 non poté fare altro che collegare fra loro una serie di circostanze inusuali e sospette da lui testimoniate sin dall’autunno del 1998 e, su tale base, forzatamente concludere che RI 1 dirottava a suo favore le somme di denaro che avrebbero, invece, dovuto essere riposte nelle casse discrete di PC 1.

Secondo i primi giudici, inusuale e sospetta era la ricompensa che RI 1 riconosceva a RI 4 e di cui, in parte, beneficiava anche RI 5, vuoi a titolo di liberalità (secondo la versione di RI 5) vuoi a titolo di ricompensa concordata ab initio (secondo la versione di RI 4). Sempre - secondo i primi giudici - inusuali e sospette erano le modalità di consegna del denaro a RI 1 da lui testimoniate in prima persona il 28.6.2002.

Inusuale e sospetta era, poi, l’illogicità - nel contesto della creazione di fondi neri

  • del rientro in contanti delle somme già acquisite all’estero.

Infine, altrettanto inusuale e sospetta era anche - sempre secondo il giudizio qui impugnato - l’entità della ricompensa accordata se confrontata alla pochezza delle prestazioni fornite da RI 4.

c) Già s’è detto dell’arbitrarietà dell’accertamento del carattere inusuale della ricompensa (cfr consid. 4.9.a.1).

Già s’è detto, anche, dell’arbitrarietà dell’accertamento del carattere inusuale, nell’ottica del “nero”, del rientro in Svizzera in contanti delle “retrocessioni” (cfr consid. 4.9.b.1).

Altrettanto arbitrario è l’accertamento del carattere inusuale - e, quindi, sospetto ed indiziante - delle modalità di consegna del denaro. Tale accertamento è fondato su una mera opinione della Corte, non motivata né sostanziata da elementi probatori e che, in ogni caso, contrasta con la natura, comunque illecita e, in quanto tale equivoca, delle operazioni finalizzate alla creazione di fondi neri così che le modalità di consegna messe in atto non possono assurgere a criterio discriminante non potendo essere attribuite in modo certo ad una (quella ritenuta dalla prima Corte) piuttosto che all’altra operazione (l’evasione fiscale di cui tutti - tranne RI 1 - hanno parlato).

Del resto, va qui precisato che RI 5 portò per due volte i soldi negli uffici di PC

  1. Soltanto in altre due occasioni, la consegna venne fatta a RI 1 fuori dagli uffici della multinazionale: il 28.6.2002 in __________ e il 21.7.2003 in un’area autostradale convenuta nei pressi di __________ .

Tuttavia, astrazion fatta da questi giudizi di arbitrarietà, si deve rilevare che tutti questi elementi erano stati ritenuti dalla stessa Corte insufficienti per poter concludere per la consapevolezza di RI 5 per quanto riguarda il periodo precedente l’interruzione dell’attività forex in __________ . A mente della prima Corte, infatti, decisiva - e, dunque, necessaria ad obbligare RI 5 a collegare tutti gli elementi in suo possesso e obbligatoriamente giungere alla conclusione che RI 1 intascava personalmente le retrocessioni - fu la constatazione del blocco deciso dai vertici di __________ , la conoscenza dei motivi di tale blocco e la constatazione della conseguente delusione di RI 4 e di RI 1.

d) A ragione, il ricorrente censura d’arbitrio la surriferita valutazione del materiale probatorio.

Da un lato, è arbitrariamente che la prima Corte ha individuato nella conoscenza dei motivi che hanno indotto i vertici __________ a bloccare la nota attività forex un elemento che avrebbe dovuto obbligare RI 5 a fare 2 + 2, unendo a questo gli altri elementi di sospetto e a obbligatoriamente concludere che RI 1 si intascasse le retrocessioni. Come visto sopra (cfr. consid. 7.2.c), la nuova direzione generale di __________ ha bloccato l’operatività di RI 1 perché non voleva più partecipare alla politica aziendale decisa dagli organi esecutivi di PC 1 consistente nella costituzione di fondi neri. Come visto, per ragioni etico-morali da lì giudicati imprescindibili (si ricorda, qui, che le norme della __________ vietano agli istituti bancari di partecipare all’evasione fiscale dei loro clienti), la nuova direzione generale di __________ non voleva più aiutare PC 1 a evadere il fisco e, nel contempo, aiutarla a nascondere agli azionisti e all’organo di revisione della società l’esistenza e l’utilizzo di tali fondi neri. Mai gli organi di __________ ipotizzarono o paventarono l’ipotesi che RI 1 dirottasse a suo personale vantaggio i fondi riversati sul conto della __________ all’insaputa di PC 1 (cfr. anche le dichiarazioni di C., verb. dib. pag. 21).

La conoscenza dei motivi - qui correttamente definiti ed accertati - per cui __________ decise il noto blocco non può, dunque, assurgere ad indizio certo e univoco e non può essere validamente considerata come l’elemento che doveva obbligatoriamente far concludere al qui resistente che RI 1 si intascava i soldi di PC 1. Cioè, la conoscenza dei motivi del blocco indicati dai vertici di __________ non può, senza arbitrio, essere considerata come l’elemento che doveva obbligatoriamente svelargli quel segreto che - secondo gli stessi accertamenti della prima Corte - non gli venne mai rivelato.

Inoltre, così come correttamente evidenziato dal ricorrente, la prima Corte, operando una valutazione unilaterale del materiale probatorio, ha omesso di considerare il comportamento adottato da RI 5 nella sua qualità di capo del __________ (e non alle dipendenze di __________ ) al momento considerato topico dalla prima Corte, cioè dopo che __________ decise il blocco dell’operatività e quando quest’operatività stava per essere ripresa da __________ .

In particolare, la prima Corte ha omesso di considerare un elemento fondamentale e meglio che, in quell’occasione, fu proprio RI 5 ad attivarsi (cfr. supra consid. 13) affinché il direttore di __________ esigesse, prima di dare avvio alla nota operatività, la firma - e, quindi, l’accordo - di G., e cioè del presidente del consiglio di amministrazione di PC 1 al contratto OTC2 che comprendeva la clausola aggiunta da RI 1 per cui PC 1 accettava la distribuzione di “eventuali commissioni agli aventi diritto” e, quindi, per quel che ne sapeva RI 5, accettava la costituzione di fondi fuori bilancio (infatti, per PC 1 nell’ambito dell’operatività forex non poteva esservi nessuna commissione per un terzo avente diritto nella misura in cui quella era proprio l’attività di RI 1).

E’ evidente che, avesse saputo o intuito che RI 1 si intascava le retrocessioni - cioè, avesse fatto i collegamenti che la prima Corte ha ritenuto che egli avrebbe dovuto fare e ne avesse tratto quelle che, per la prima Corte, erano conclusioni obbligate - e avesse inteso continuare a trarre benefici personali dalla situazione, RI 5 non non avrebbe consigliato al direttore di __________ di chiedere al presidente di PC 1 di approvare il contratto, dandogli così tutte le informazioni necessarie e sufficienti per scoprire che la banca avrebbe versato commissioni a terzi, cioè commissioni ingiustificate nella misura in cui PC 1, per le operazioni forex, non necessitava dell’intervento di terzi. Cioè, avesse saputo e, quindi, avesse voluto aiutare RI 1, RI 5 non avrebbe consigliato al direttore dell’istituto di credito di domandare al presidente della società danneggiata di dare il suo assenso all’operatività generatrice del danno per PC 1.

Il carattere risolutivo di tale consiglio emerge, del resto, con evidenza dalle dichiarazioni rese da G. al dibattimento che ha confermato che “se avessi saputo che (ndr: il contratto OTC2) conteneva la clausola 11 relativa alle retrocessioni, mi sarei senz’altro rifiutato di firmarlo perché si trattava di una condizione che ritengo del tutto insolita e estranea alle procedure dell’azienda” (verb. dib. pag. 34).

In realtà, il comportamento di RI 5 è indiscutibilmente un pesante e risolutivo indizio della sua buona fede nella misura in cui esso non si spiega altrimenti che con la sua totale ignoranza del disegno criminoso di RI 1. Poiché diversamente egli sarebbe stato - come rilevato nel ricorso - un ben misero complice (ricorso, pag. 40).

Un’analisi globale e oggettiva degli indizi, comprensiva anche di questa circostanza - oltre che delle altre evocate dal ricorrente nel suo gravame - avrebbe dovuto far sorgere dubbi rilevanti e insopprimibili sulla consapevolezza di RI 5.

Se è vero che RI 5 non è (e non era) né cieco né sordo, non può neppure essere preteso che le circostanze che la stessa prima Corte non ha ritenuto sufficienti per stabilirne la consapevolezza nel periodo 1998-2002 avrebbero dovuto essere da lui lette, dopo che i nuovi vertici di __________ ordinarono il blocco dell’attività invero proprio a causa di quelle ragioni che già erano note a tutti i partecipanti alla riunione del 20.10.1998 e per cui venne mascherata la reale natura dell’accordo con i contratti simulati, come un chiaro indizio che RI 1 si intascava le retrocessioni. Infatti, rispetto al 1998, a fine 2002 non c’era nulla di nuovo. Ma soprattutto, se RI 5 avesse veramente capito che RI 1 agiva all’insaputa di PC 1, non avrebbe fatto in modo che a G. venissero fornite tutte le informazioni atte a far fallire il piano criminale ai cui proventi lui - nell’ipotesi della prima Corte - intendeva, “nel suo piccolo”, partecipare.

La valenza indiziante del consiglio dato da RI 5 al direttore di __________ potrebbe essere annientata soltanto dall’accertamento di una pregressa sua consapevolezza che G. non avrebbe letto il contratto OTC2. Ma tale ipotesi non solo non è stata istruita ma nemmeno è stata ventilata.

Pertanto, ritenuto il materiale probatorio in atti, il citato comportamento di RI 5 deve essere ritenuto probante della sua buona fede: per quanto sin qui indicato, forza è perciò concludere che i primi giudici arbitrariamente hanno riconosciuto RI 5 colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata.

RI 5 deve essere, quindi, assolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele qualificata.

Caduta la condanna principale, RI 5 deve essere prosciolto anche dall’accusa di riciclaggio di denaro riferita al provento dell’amministrazione infedele senza ulteriori disamine.

7.4. Visto quanto sopra, è superfluo esaminare le altre censure di arbitrio (cfr. ricorso, pag. 43-45).

  1. Parimenti, risulta evidentemente superfluo esaminare le ulteriori eccezioni formulate dal ricorrente quo alla mancata motivazione da parte della prima Corte delle decisioni incidentali, quo alla nullità dell’atto di accusa in virtù di una pretesa violazione della parità di trattamento e di una sua pretesa indeterminatezza (cfr. ricorso pag. 6-24) e quo al vizio procedurale indicato in relazione all’opposizione all’acquisizione di nuove prove (cfr. ricorso pag. 24-27). Lo stesso dicasi per la pretesa violazione di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte, applicando alla fattispecie sub iudice (ed in particolare all’agire di RI 1 ed a quello dei suoi complici) l’art. 158 CP (cfr. ricorso pag. 50-59) e per la pretesa violazione del principio della parità di trattamento nell’ambito della commisurazione della pena (cfr. ricorso pag. 62-63).

9.Conseguentemente al proscioglimento di RI 5 dai reati di complicità in amministrazione infedele e di riciclaggio di denaro, vanno annullati i sequestri conservativi sui conti a lui intestati, di cui ai dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11 della sentenza impugnata.

III. Sul ricorso del procuratore pubblico

  1. Il procuratore pubblico ha impugnato l’assoluzione di RI 5 per complicità in amministrazione infedele aggravata nel periodo autunno 1998-febbraio 2003, rimproverando alla Corte di prima istanza di essere incorsa in arbitrio nell’accertamento dei fatti omettendo di considerare tutti gli elementi a comprova della colpevolezza di RI 5 e giungendo, in tal modo, ad un risultato insostenibile, in chiaro contrasto con gli atti e con la situazione di fatto accertata.

a) RI 5 postula per la reiezione della censura poiché manifestamente appellatoria e, come tale, irricevibile.

Per contro, la PC, nelle sue osservazioni, ne ha chiesto l’accoglimento.

b) Le considerazioni (già evocate ai considerandi che precedono) che hanno portato la prima Corte ad assolvere RI 5 dall’accusa di complicità nell’amministrazione infedele aggravata commessa da RI 1 per quanto da lui fatto dall’autunno 1998 al febbraio 2003 sono le seguenti.

" L'atto d'accusa imputa a RI 5, per il reato patrimoniale, di aver aiutato RI 1 sia contribuendo alla riuscita delle trattative del 1998 con il __________ sia di quelle con la __________ , nonché di avere, in alcune occasioni, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a RI 1 circa il 90 percento delle somme incassate sia da __________ che da __________ , percependo in totale un compenso di almeno fr. 863'837.-. Per quel che ne è della sua partecipazione oggettiva alla riunione del 20.10.1998 si è già detto. Per quel che ne è della sua consapevolezza, all'epoca che RI 1 e RI 4 trattavano con B., A. e con lui sottacendo loro il loro preesistente accordo di spartirsi le "retrocessioni", la Corte è rimasta nel dubbio. È ben vero che - come tutti coloro che sedettero al tavolo delle trattative - anche a RI 5 fu sin da allora chiaro (e lo si è già accertato nei considerandi che precedono) che RI 1 poneva quale "conditio sine qua non" per l'apertura di una relazione bancaria il consenso della banca ad autorizzarlo a fare la "cresta" sui cambi a spese della propria azienda. Ed è ben vero che allo sperimentato responsabile del servizio "legal and compliance" del Private Banking del __________ non potevano già allora sfuggire i rischi che sono normalmente connessi con il destino finale delle "creste" fatte, in danno della propria azienda, da un dipendente (ancorché di altissimo rango, RI 1 era e restava un dipendente di PC 1). Nondimeno poiché non v'è prova che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro "segreto", non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell'autunno del 1998 potuto/dovuto capire che l'asserita esigenza di fare "provviste discrete" per PC 1 era una menzogna. È altresì vero che sin da prima dell'inizio dell'operatività forex, RI 4 informò RI 5 della sua intenzione di farlo partecipare a quel 10 percento delle "retrocessioni" che costituiva il compenso per la sua collaborazione, ma poiché è certo che la prima "spartizione" di soldi tra RI 4 e RI 5 ebbe luogo intorno al 1.12.1999 (data del primo cospicuo prelevamento di RI 4 dal conto di __________ co. __________ __________ ), anche questo importante elemento (l'aver fisicamente ricevuto danaro, per un terzo o per il 40 percento poco importa, asseritamente "in regalo") nulla consente di dedurre circa il "dolo" di RI 5 nel momento delle trattative dell'autunno 1998.

L'atto d'accusa imputa poi a RI 5 di avere, in alcune occasioni, su incarico di RI 4, aiutato RI 1, prelevando per lui "in contanti circa il 90 percento delle somme incassate mensilmente sui conti __________ e __________ ". Per quel che ne è del conto __________ già è stato accertato che RI 5, rientrato definitivamente a __________ nel maggio 2002 e diventato capo di __________ , eseguì, su incarico di RI 4 che era partito in vacanza, il prelievo di fr. 1'107'000.- che consegnò a RI 1, per strada, senza ricevuta. Difficile credere che egli non abbia trovato sospetta (tanto era anomala e inusuale) la prestazione che RI 4 gli chiese di fare in sua vece. Giurista specialmente formato e uomo sperimentato, RI 5 deve per forza di cose aver percepito la grossolana anomalia della situazione che vedeva RI 4 e lui intascare all'incirca fr. 110'000.- a fronte di una passeggiata di circa 300 metri al termine della quale, alla stregua di un "fattorino", egli consegnava, per strada, contanti per oltre fr. 1'100'000.- ad un RI 1 che, potendo fruire di "provviste nere" già all'estero, pagava fr. 110'000.- per farsele riportare fisicamente in sue mani a __________ . In quelle condizioni, il silenzio di RI 5, il suo supino adagiarsi alla situazione, il non aver posto a RI 4, a RI 1 o a entrambi domande doverose, idonee a chiarire il vero retroscena, è oltremodo sospetto. Solo chi già sa, solo chi già ha capito, tace e non fa domande a fronte di siffatte anomali e singolari circostanze. Senza cadere nell'arbitrio la Corte avrebbe potuto accertare la malafede di RI 5 già a partire da quel suo contributo del 28.6.2002. Per puro scrupolo, visto che il periodo è quello durante il quale maturava la decisione di __________ __________ di bloccare l'operatività "taroccata" di RI 1, la Corte ha voluto valutare la posizione di RI 5 anche alla luce dei fatti che seguirono il 28.6.2002.” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110-112)

c) Il ricorrente censura d’arbitrio l’assoluzione di RI 5 relativa al periodo dell’attività forex in __________ sostenendo che i primi giudici avrebbero dovuto accertare la sua malafede anche per gli anni precedenti il 2002 ritenuto come gli stessi elementi che la Corte ha ritenuto indizianti per la consapevolezza di RI 4 dovevano valere anche per RI 5 anche se RI 1 non l’aveva, contrariamente a RI 4, chiamato in causa.

Così argomentata, la censura di arbitrio è destinata all’insuccesso. Il ricorrente, infatti, si limita a proporre una sua valutazione del materiale probatorio, diversa da quella della prima Corte senza, tuttavia, indicare e sostanziare dove si realizza l’arbitrio in cui questa sarebbe caduta ponendo RI 5 al beneficio del principio in dubio pro reo per il periodo precedente il 28.6.2002 in considerazione, non tanto dell’assenza di una chiamata di correo al suo indirizzo, ma soprattutto del ruolo marginale (rispetto a RI 4) da lui avuto nei fatti.

Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia voluto annotare che avrebbe potuto, “senza cadere in arbitrio”, accertare una malafede di RI 5 anche per il periodo precedente il 2002, non dimostra certo che la soluzione scelta dai primi giudici sia viziata da arbitrio né tanto meno che una scelta contraria sarebbe stata al riparo da un giudizio cassatorio (al contrario, visto quanto sin qui deciso).

In realtà, l’inciso rilevato dal PP nel suo ricorso non può essere interpretato altrimenti che come il frutto di un’inavvertenza stilistica ritenuto che non si vede perché, se la prima Corte davvero “avrebbe potuto”, non l’abbia fatto e visto come tale inciso sia in aperta contraddizione con quanto più volte annotato dalla stessa prima Corte nello stesso considerando (“la Corte è rimasta nel dubbio” circa la consapevolezza di RI 5; “nondimeno, poiché non v’è prova che RI 1 e/o RI 4 ebbero a rivelargli il loro segreto, non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno del 1998 potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare provviste discrete per PC 1 era una menzogna”; cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110/111). In realtà, se condanna non v’è stata, è perché la Corte di prime cure non ha individuato i necessari elementi probatori per una condanna.

La censura è, quindi, irricevibile poiché appellatoria.

  1. Il procuratore pubblico ha, inoltre, censurato l’assoluzione di RI 6 dall’accusa di complicità in amministrazione infedele aggravata, rimproverando alla Corte di prima istanza di non avere motivato la conclusione alla quale è giunta quo all’insufficienza di prove sul suo dolo. Rimprovera alla Corte di non essersi confrontata con le chiare ed univoche risultanze dell’istruttoria omettendo di considerare che RI 6 - vista la sua formazione di gestore patrimoniale e la sua lunga esperienza lavorativa in banca - disponeva “di tutte le conoscenze necessarie per quantomeno dubitare (dolo eventuale) che l’operazione proposta da RI 4 era finalizzata ad arricchire terzi rispetto alla PC 1” (cfr. ricorso pagina 6) visto anche che, così come accertato dalla Corte, egli aveva ricevuto solo risposte evasive alle domande poste a Mario N. in merito all’operatività alla quale avrebbe preso parte.

Inoltre, il procuratore pubblico sottolinea come RI 6 abbia operato a titolo personale, senza coinvolgere le società del padre rilevando come ciò sia significativo in relazione al suo dolo.

a) RI 6 postula per la reiezione della censura poiché infondata e di mero carattere appellatorio.

La PC, per contro, ne ha chiesto l’accoglimento.

b) Dalla sentenza impugnata emerge che i primi giudici, dovendo pronunciarsi sull’accusa di complicità in amministrazione infedele qualificata, hanno accertato, dapprima, che RI 6 venne messo al corrente “del fatto - a tutti noto - che le "provviste discrete" venivano finanziate da PC 1 con il sistema della maggiorazione/riduzione dei pips.”. I primi giudici hanno poi accertato che “anche RI 6 (…), nel periodo in cui fu attivo curando i prelievi dal conto della __________ e quindi i trasferimenti dei fondi a __________ , non poté non porsi seri interrogativi sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi” e ciò “tanto più in quanto, anche per lui, come per RI 4 e RI 5, fu ben evidente la sproporzione tra il compenso che riceveva e la banalità e pochezza delle prestazioni che effettuava”.

La prima Corte, però, ha concluso che è plausibile che RI 6 ”non particolarmente intimo di RI 4 e di RI 5, che nemmeno ha mai avuto occasione di incontrare RI 1, che prima di accettare l'incarico ha fatto quelle verifiche che si potevano esigere da lui (ha parlato con il direttor P., con il vice direttore - suo padre lavorativo - N., con RI 4 e con RI 5, si è consigliato col proprio padre e col di lui socio), che si è sempre fatto quietanzare le somme che consegnava”- abbia creduto alla giustificazione del "nero", ovvero che abbia creduto che le importanti somme che ha contribuito a far tornare da __________, siano poi, attraverso RI 4 (rispettivamente, RI 5), tornate sottoforma di "provviste occulte" nella disponibilità di PC 1. La Corte è, quindi, giunta alla conclusione che non era sufficientemente provato che “RI 6 abbia aiutato, con i descritti contributi, RI 1 a entrare in possesso di gran parte dei fondi, sapendo o quantomeno prendendo in seria considerazione che RI 1 li distraeva in danno dell'azienda” e l’ha, perciò, assolto “per insufficienza di prove sul dolo (anche eventuale), dall'imputazione di complicità in amministrazione infedele qualificata” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 114-115).

c) Risulta da quanto sopra che, contrariamente alla tesi ricorsuale, la prima Corte si è chinata su tutte le risultanze dell’istruttoria che riguardavano RI 6 ed ha spiegato puntualmente, anche se in modo conciso, le ragioni che l’hanno condotta a pronunciare la sua assoluzione. Il ricorrente non spiega in che modo queste conclusioni sarebbero arbitrarie né in che modo sarebbero contraddette dagli accertamenti di fatto di cui lamenta la mancata considerazione ma si limita, in sostanza, a contrapporre la sua valutazione delle prove a quella della prima Corte, proponendo, così, una sorta di requisitoria, irricevibile in questa sede.

  1. Il ricorrente ha, da ultimo, eccepito arbitrio anche in relazione all’accertamento dei fatti che hanno condotto i primi giudici a ritenere adempiute le condizioni per accordare a RI 5 ed a RI 6 l’attenuante del sincero pentimento.

Vista l’assoluzione di RI 5 da tutti i reati ascrittigli, l’esame della censura viene limitato alla sola posizione di RI 6.

Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere riconosciuto a RI 6 l’attenuante del sincero pentimento unicamente sulla base della sua disponibilità al risarcimento dell’indebito profitto, senza considerare che, in realtà, RI 6 non ha dato dimostrazione di un comportamento proceduralmente corretto e non ha contribuito in modo attivo al chiarimento dei fatti.

a) RI 6 postula la reiezione della censura.

La richiesta contraria formulata dalla PC nelle sue osservazioni è da dichiarare inammissibile in forza dell’art. 251 cpv. 3 CPP.

b) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica); l’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF 8.1.2008 6B_622/2007 consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5; STF 10.8.2009 6B_614/2009 consid. 1.1.).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 3.2.2003 6S.17/2003 consid. 2.3.; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2.).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole; l’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente. Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr. in particolare STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5.): concretamente, perché il disposto citato possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (DTF 107 IV 98 consid. 1 e rif.; STF 5.11.2008 6B_822/2008 consid. 2.3; STF 8.1.2008 6B_622/2007 consid. 3.2; STF 26.4.1999 6S.146/1999 consid. 3a; STF 3.2.2003 6S.17/2003 consid. 2.1; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

In questo senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti, necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale (STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5) con cui il reo dimostra di essersi pentito (STF 5.11.2008 6B_822/2008 consid. 2.3; STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5; STF 26.4.1999 6S.146/1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Dal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed. 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39).

L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

Sapere se il gesto dell’autore denota uno spirito di pentimento e il riconoscimento della propria colpa (o, al contrario, se si fonda su considerazioni tattiche) è una questione che attiene all’accertamento dei fatti (STF 5.11.2008 6B_822/2008 consid. 2.4; DTF 107 IV 99, consid. 3b) e, pertanto, può essere rivista da questa Corte soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio. Stabilire se i fatti accertati costituiscono o meno sincero pentimento è, invece, una questione di diritto ritenuto che l’art. 48 lett. d CP è violato quando il giudice nega - o ammette - le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge oppure se, nonostante le premesse date, rifiuta l'attenuazione (CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Rientra, poi, come visto sopra, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuante: in particolare, rientra nel suo potere di apprezzamento stabilire se, in funzione della sua intensità, il sincero pentimento debba comportare una semplice attenuazione della pena nel quadro legale ordinario oppure se debba comportare l’applicazione dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342 consid. 2d; STF 3.2.2003 6S.17/2003 consid. 2.3; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

c) In sentenza, i primi giudici hanno ritenuto che a RI 6 dovesse essere riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento poiché l’imputato, subito dopo l’arresto, ha restituito a PC 1 il danaro ricevuto (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 127).

Nonostante la stringatezza della motivazione data al riguardo dai primi giudici, dagli atti processuali ben si può concludere che è senza arbitrio che essi hanno considerato, concedendogli l’attenuante di cui all’art. 48 lett. d CP, che RI 6 ha prontamente restituito quanto ricevuto da RI 4, non già per una tattica processuale, ma per spirito di emendamento nella misura in cui, pur costantemente dichiarando la sua buona fede relativamente al destino delle retrocessioni, non appena saputo del retroscena della situazione cui aveva preso parte seppur in qualità di ignara comparsa (così come, peraltro, confermato dalla sua assoluzione dal reato principale), ha ritenuto di dover restituire quanto da lui percepito poiché, così come gli era stato spiegato, si trattava del provento di un reato commesso ai danni di PC 1.

Pertanto, i primi giudici, senza eccedere nel loro potere di apprezzamento, potevano considerare il suo gesto come particolarmente meritevole e, dunque, tale giustificare il riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento.

La censura va, quindi, respinta.

IV. Sul ricorso della PC PC 1

  1. La ricorrente ha rimproverato alla prima Corte di essere caduta in arbitrio prosciogliendo RI 5 dall’imputazione di amministrazione aggravata per il periodo autunno 1998 - febbraio 2003.

A mente della ricorrente, il ruolo essenziale giocato da RI 5 per l’approvazione dal profilo legale dell’operazione prospettata da RI 1 al __________ , unito alle circostanze sospette accertate dalla prima Corte per quanto attiene alla consapevolezza del funzionario di banca, sono elementi sufficienti per accertare il dolo - anche solo nella forma del dolo eventuale - di RI 5 anche per il periodo precedente il febbraio 2003.

a) RI 5 chiede la reiezione della censura poiché appellatoria.

Il PP, per contro, ne postula l’accoglimento.

b) La ricorrente si dilunga (cfr. ricorso pag. 6-16) nel riproporre, in relazione alla consapevolezza di RI 5 per il periodo di operatività in __________ , quelle circostanze che la prima Corte aveva giudicato sospette ma non ancora sufficienti per sciogliere il dubbio sulla consapevolezza dell’imputato circa il “segreto” di RI 1 e di RI 4 senza, tuttavia, spiegare in che modo il giudizio dei primi giudici sarebbe manifestamente arbitrario e insostenibile.

La PC si limita, in effetti, a contrapporre alla valutazione della Corte di prime cure una sua valutazione degli elementi a carico di RI 5 ma ciò, come visto in più parti, non basta a dimostrare l’arbitrarietà della diversa conclusione cui sono giunti i primi giudici. Muovendosi, in sostanza, su un binario parallelo a quello seguito dalla prima Corte, la censura non raggiunge la soglia della ricevibilità.

  1. Sempre con riferimento a RI 5, la PC sostiene che la prima Corte ha violato l’art. 48 lett. d CP riconoscendogli l’attenuante del sincero pentimento.

Visto il proscioglimento di RI 5, la censura risulta priva d’oggetto. Essa sarebbe, comunque, stata dichiarata inammissibile in ragione dell’art. 251 cpv. 3 CPP.

  1. La ricorrente ha, poi, censurato d’arbitrio anche l’assoluzione di RI 6 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata per il periodo febbraio 2003-dicembre 2005, contestando, di conseguenza, il dissequestro disposto dalla prima Corte dei conti bancari e dei beni dell’imputato.

A mente della ricorrente, la Corte è caduta in arbitrio quando ha concluso che RI 6 “non disponesse di elementi sufficienti per comprendere il reale disegno criminoso di RI 1 e dei suoi complici”, malgrado abbia accertato che egli:

avesse nutrito seri dubbi in considerazione delle anomalie che presentava l’operazione così come gli era stata illustrata (anomalie a lui note poiché lo portarono a farsi “spiegare in lungo ed in largo di cosa si trattava”);

avesse accettato di indicare RI 4 quale avente diritto economico delle relazioni intestate alla __________ , aperte prima a __________ pur sapendo che il vero ADE era PC 1 e che RI 4 operava sul conto solo fiduciariamente;

fosse consapevole degli ingenti importi che transitavano sui conti;

avesse percepito una certa sfiducia nei suoi confronti quando veniva regolarmente accompagnato a per ritirare le somme destinate a RI 1;

mai incontrò RI 1 e dovette sempre attendere all’esterno degli uffici di PC 1 che RI 4 o RI 5 consegnassero le retrocessioni a RI 1;

fosse a conoscenza, in funzione della sua formazione ed esperienza professionale, della sproporzione tra quanto incassato ed i servizi effettivamente prestati.

A mente della ricorrente, tutti questi elementi sono sufficienti per sostanziare il dolo di RI 6, quanto meno in termini di dolo eventuale.

La ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte di avere omesso di accertare fatti che a suo giudizio sarebbero stati determinanti nell’ottica del giudizio di colpevolezza di RI 6: “primo fra tutti l’aver omesso di chiedere all’avv. RI 4 di prendere visione del contratto fiduciario”, poi l’avere “omesso di accertare quelle che furono le risposte assolutamente insoddisfacenti che RI 6 ottenne dall’avv. RI 4, dal dir. P., da N., dal padre RI 6 e dal socio di quest’ultimo R. a fronte dei suoi seri dubbi; risposte che non potevano ragionevolmente tranquillizzarlo” ed infine l’aver “omesso di considerare che lo stesso RI 6 ha riconosciuto che il fatto di aver assunto la carica di AU e il fatto di recarsi una volta al mese a prelevare a , non giustificavano il versamento di una cifra simile, (…) ossia fr. 305'524.-”.

Concludendo, la ricorrente sostiene che, sulla scorta delle circostanze di fatto accertate dalla stessa prima Corte, deve essere concluso che RI 6 “sapeva o quanto meno avrebbe dovuto prendere in seria considerazione (dolo eventuale) che dietro l’operatività forex architettata da RI 1 e dei suoi complici si celava un disegno criminoso ai danni della PC 1”.

a) RI 6 chiede la reiezione della censura sostenendo che essa riveste carattere meramente appellatorio.

Di diverso avviso il PP che ne postula l’accoglimento.

b) Ancora una volta il ricorrente propone una sua valutazione delle prove ma, così facendo, ancora non dimostra che quella operata dalla prima Corte sia viziata da errore manifesto. Non spiega, infatti, perché i primi giudici sono caduti in arbitrio ritenendo, sulla scorta delle considerazioni elencate sopra, che RI 6 abbia creduto davvero che l’operazione fosse giustificata dalla necessità per PC 1 di costituire dei fondi neri. In particolare, non spiega perché la prima Corte abbia manifestamente errato in tale conclusione, ritenendo supportata la buona fede dell’imputato dai fatti che egli non era ”particolarmente intimo di RI 4 e di RI 5”, che mai ebbe “occasione di incontrare RI 1” e che “prima di accettare l'incarico ha fatto quelle verifiche che si potevano esigere da lui” e che “si è sempre fatto quietanzare le somme che consegnava”.

Non confrontandosi con le argomentazioni della prima Corte, dunque, la censura è irricevibile.

  1. Nel suo ricorso, la PC aveva impugnato anche la decisione della prima Corte di rinviare al foro civile le sue pretese risarcitorie.

Con scritto 25.8.2009, la ricorrente ha ritirato la richiesta di annullamento del dispositivo n. 11 con cui veniva disposto tale rinvio.

Su questo punto, il ricorso della parte civile è stralciato.

  1. In considerazione dei proscioglimenti di RI 4 e di RI 5 da tutti i reati a loro ascritti con la sentenza di primo grado, la quota parte di spese e della tassa di giustizia stabilita nel dispositivo 12 della sentenza impugnata va posta a carico dello Stato.

  2. Da quanto precede discende che:

18.1. Il ricorso di RI 4 è accolto. Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

  • il dispositivo 2. con conseguente proscioglimento di RI 4 dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata (2.1.) e di ripetuto riciclaggio di denaro (2.2.);

il dispositivo 8.2.;

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 4;

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti anche i 4/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 4.

  • i dispositivi 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.12. e 14.13. con conseguente annullamento delle confische dei saldi attivi delle relazioni … (CHF) e … (euro) intestate al Ministero Pubblico presso __________ e di pertinenza di RI 4 e dei sequestri conservativi sui conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua proprietà.

18.2. Il ricorso di RI 5 è accolto. Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

  • il dispositivo 3. con conseguente proscioglimento di RI 5 dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata (3.1.) e di ripetuto riciclaggio di denaro (3.2.);

  • il dispositivo 8.3.;

  • il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 5;

  • il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti anche i 2/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 5;

  • i dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11. con conseguente annullamento dei sequestri conservativi sui conti intestati a RI 5.

18.3 Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del procuratore pubblico è respinto.

18.4. Il ricorso della PC è irricevibile.

V. Sulle spese e sulle ripetibili

  1. Gli oneri processuali di questa sede vanno caricati alle parti in ragione della loro soccombenza.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. sul ricorso di RI 4

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

il dispositivo 2. con conseguente proscioglimento di RI 4 dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata (2.1.) e di ripetuto riciclaggio di denaro (2.2.);

il dispositivo 8.2.;

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 4;

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti anche i 4/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 4;

  • i dispositivi 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.12. e 14.13. con conseguente annullamento delle confische dei saldi attivi delle relazioni … (CHF) e … (euro) intestate al Ministero Pubblico presso __________ e di pertinenza di RI 4 e dei sequestri conservativi sui conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua proprietà.
  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 3’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI 4

fr. 4’000.- per ripetibili.

II. sul ricorso di RI 5

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

il dispositivo 3. con conseguente proscioglimento di RI 5 dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata (3.1.) e di ripetuto riciclaggio di denaro (3.2.);

il dispositivo 8.3.;

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 5;

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti anche i 2/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 5;

  • i dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11. con conseguente annullamento dei sequestri conservativi sui conti intestati a RI 5.
  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 3’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 5

fr. 4’000.- per ripetibili.

III. sul ricorso del procuratore pubblico

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’500.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1’700.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 5 e a RI 6 fr. 1’500.- ciascuno per ripetibili.

IV. sul ricorso di PC 1

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’500.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1’700.-

sono posti a carico della ricorrente che rifonderà, per ripetibili,

fr. 1'500.- ciascuno a RI 5 e a RI 6 e fr. 300.- ad RI 4.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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