Incarto n. 17.2007.9
Lugano 3 ottobre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2007 presentato da
RI 1__________ (patrocinata dall’ DI 1)
contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2007 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto A. Da giugno 2004 RI 1 gestisce una pensione per cani nella sua abitazione di __________. Si tratta di una pensione “a carattere familiare”, nel senso che i cani sono custoditi come se fossero in famiglia. Non ci sono gabbie. RI 1 tiene sempre i cani con sé. In casa – dove usa del cancelli mobili (“per bambini”) per separare i cani grandi da quelli piccoli – oppure in giardino dove gli animali sono liberi.
Di regola, durante la giornata non accoglie più di 10 cani.
Per la notte, dà accoglienza al massimo a 5 cani alla volta.
Il 13 ottobre 2005, la signora PC 1 – che cercava una pensione dove lasciare il suo cane durante le vacanze – si recò a casa della signora RI 1 accompagnata dai due figli. Aveva con sé anche il cane.
Giunta a destinazione, trovò all’esterno della casa la signora RI 1 che l’attendeva. Dopo avere scambiato qualche parola, le due donne con i bambini e alcuni cani (quello della signora PC 1 e due o tre cani che erano in pensione) raggiunsero un prato vicino per permettere ai cani di familiarizzare. Dopo una decina di minuti, le due donne con i cani entrarono nel giardino e, poi, in casa. I due bimbi vennero lasciati all’esterno. Quando ricevette il permesso dalla signora RI 1 (“dopo un attimo, la signora, visto che tutto era tranquillo, mi ha detto che potevo lasciare entrare i miei bambini nel giardino, con me”, cfr sent. consid 2), la signora PC 1 fece entrare i bambini nel giardino. Insieme passeggiarono nel giardino, i bambini sempre vicino alla madre (“il figlio PC 1 era sempre attaccato alla mia gamba sinistra e l’altro era dietro di me”, sentenza pag 4). Mentre ascoltava la signora RI 1 che le spiegava il modo in cui lei si occupava dei cani, la signora PC 1 sentì il piccolo PC 1 strillare. La signora RI 1 sentì un cane “fare un verso da morso” (sent pag 5). Entrambe videro che il piccolo PC 1 sanguinava al volto. Si avvidero, subito, che il bimbo era stato morso vicino all’occhio da __________, uno dei cani ospiti della pensione e di cui erano conosciuti pregressi comportamenti aggressivi.
Secondo gli accertamenti del giudice della Pretura penale, PC 1 ha subìto una ferita lacero-contusa palpebrale inferiore all’occhio sinistro a tutto spessore (di ca 3-4 cm) con coinvolgimento del tarso.
Il bambino è stato sottoposto, lo stesso giorno, ad un intervento chirurgico e, in seguito, a cure mediche ambulatoriali sino al 2 dicembre 2005.
Gli rimangono, quali conseguenze definitive, una cicatrice interna nella sacca congiuntivale (che, tuttavia, non avrà conseguenze) ed una compromissione irreversibile del canalicolo lacrimale inferiore che potrebbe, in futuro, comportare un’eccessiva lacrimazione dell’occhio sinistro e che potrà essere trattata soltanto chirurgicamente (percentuale di successo di un tale intervento: 50%).
Rimane, inoltre, un difetto di sostanza del diametro di ca 1 cm sulla punta del naso.
B. Con sentenza 6 febbraio 2007 – confermando il DA emesso dal sostituto procuratore pubblico il 12 luglio 2006 – il giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di lesioni colpose per avere, nella sua veste di custode professionale di cani, omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire a due bambini in tenera età di entrare nel giardino in cui alcuni cani vagavano liberi creando, così, le condizioni che hanno permesso che uno dei cani, mordesse all’altezza dell’occhio sinistro PC 1 cagionandogli i danni citati.
Per questo reato, il giudice – facendo sua la proposta di pena del sostituto procuratore pubblico – ha condannato RI 1 alla multa di fr 600.–.
C. Con ricorso 12 marzo 2007, RI 1 ha chiesto che la sentenza di cui sopra venga annullata e gli atti vengano rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio.
Con il ricorso, è stata pure chiesta la concessione dell’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocino.
D. Con osservazioni 26 marzo 2007, il sostituto procuratore ha chiesto, in via principale, che il gravame venga dichiarato irricevibile in ordine e, in subordine, respinto.
Altrettanto ha fatto PC 1, rappresentante dalla madre detentrice dell’autorità parentale, con osservazioni 2 aprile 2007.
Considerando
in diritto: 1. Nelle loro osservazioni, sia il PP che la parte civile hanno, in via principale, chiesto che il ricorso venga respinto in ordine per due motivi.
Dapprima, poiché il gravame è stato sottoscritto, non dall’avv. DI 1, patrocinatrice della condannata, bensì da una signora __________, che non è iscritta né all’Ordine degli avvocati del Canton Ticino né all’Albo dei praticanti.
Poi, perché, il gravame non sarebbe tempestivo nella misura in cui il timbro postale sulla busta di spedizione reca la data del 14 marzo 2007, quando il termine per l’inoltro del ricorso era scaduto il giorno precedente. Secondo la parte civile, le dichiarazioni portate dalla ricorrente a comprova della consegna del ricorso alla Posta la sera del 13 marzo non sarebbero “attendibili” ritenuto come, in particolare, sia __________ che la signora __________ – che hanno sottoscritto tali dichiarazioni – sarebbero “legate allo studio dell’avv. DI 1 tanto da inficiarne l’attendibilità” (osservazioni, pag. 4).
a) Giusta l’art 287 CPP, possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali il procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore.
L’art 49 cpv 5 CPP, precisa che sono abilitati a patrocinare in ambito penale gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull’avvocatura e i praticanti legali iscritti nell’apposito elenco.
La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università.
Secondo la giurisprudenza – che concerne essenzialmente atti o situazioni di diritto federale ma che ha una portata generale ed è applicabile anche ad atti giudiziari cantonali – la firma di un ricorso è una condizione della sua ricevibilità (DTF 108 Ia 289 e segg., 102 IV 143 consid 2 e sent. ivi cit.), sufficiente essendo, tuttavia, che sia firmata l’eventuale lettera di accompagnamento dell’atto ricorsuale (DTF 108 Ia 289, 83 II 514, 60 I 76) od anche che la firma sia stata apposta sul retro della busta contenente il ricorso (DTF 108 Ia 289, 106 IV 67 consid. 1).
La firma deve, evidentemente, essere quella del patrocinatore dell’accusato.
Questi non può delegare l’adempimento di tale esigenza ad un terzo non abilitato secondo le norme processuali applicabili (cfr. DTF 108 Ia 291 consid 3).
In concreto, l’allegato ricorsuale indica come suo estensore l’avv. DI 1, patrocinatrice della condannata.
Tuttavia, nell’allegato non vi è la firma manoscritta dell’avvocato bensì quella di certa signora __________.
Il confronto di tale firma con quella in calce ad una delle dichiarazioni relative al giorno di consegna del ricorso alla posta prodotte il 14 marzo 2007 indica che si tratta della firma di __________.
Da indagini svolte da questa Corte, è risultato che __________, il giorno della presentazione del ricorso, non era iscritta né all’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino né nell’Elenco dei praticanti legali.
Pertanto, non era abilitata a patrocinare ai sensi dell’art 49 cpv 5 CPP (cfr. ad es, Rep 1977 185).
Accanto alla sua firma, la signora __________, di suo pugno, ha precisato di averla apposta “per procura”.
Evidentemente, la procura di cui trattasi è quella dell’avv. DI 1.
__________ ha firmato il ricorso, non quale patrocinatrice della condannata (né lo avrebbe potuto fare non essendo all’epoca iscritta nell’Elenco dei praticanti legali) ma ha firmato quale rappresentante dell’avv. DI 1.
Ciò non è ammissibile.
Forza è, dunque, concludere che il ricorso non porta la firma manoscritta del patrocinatore della condannata.
Secondo quanto stabilito dal TF sino, in particolare, alla sentenza in DTF 108 Ia 289, l’assenza di firma della parte o di un mandatario autorizzato comportava, di principio, l’irricevibilità dell’atto senza che fosse necessario accordare un termine per riparare il vizio (cfr, pure, DTF 77II 351, 80 IV 47, 81 IV 142, 84 II 590, 86 III 3, 102 IV 142).
In seguito, pur senza rinunciare a questo principio, il TF ha stabilito che, quando riceve un allegato non firmato, l’autorità cantonale deve rinviarlo al suo autore affinché ponga riparazione all’omissione quando l’autore è identificabile ed è ancora possibile farlo prima dell’espirazione del termine entro cui l’atto andava presentato (DTF 111 Ia 169). In seguito, il TF ha relativizzato l’esigenza della correzione dell’atto prima della scadenza del termine, precisando che determinante non è la scoperta effettiva del vizio da parte dell’autorità, ma piuttosto il momento in cui tale vizio avrebbe dovuto essere scoperto nella misura in cui a quel momento l’autore avrebbe potuto porvi rimedio prima della scadenza del termine (DTF 114 Ia 20).
In seguito, il TF, poi, in relazione ad un atto di ricorso inviato per fax, ha precisato, in applicazione dell’art 52 cpv 2 PA e 30 cpv 2 OG, che l’assenza di firma è un vizio sanabile, a condizione che si tratti di un errore involontario (DTF 121 II 252; cfr, anche, STF 29.1.2001 in SJ 2001 I 289; STF 28.11.2007 9C.739/2007).
La dottrina ha criticato i limiti posti dal TF. In particolare e per tutti, Poudret che, ispirandosi all’allora progetto di OG (entrata in vigore nel 1992), sosteneva che dall’art 30 cpv 2 dell’allora progetto di legge e dall’art 52 cpv 2 e 3 PA andava dedotto un principio generale dettato dalla proibizione del formalismo eccessivo secondo cui, quando riceve un atto non firmato ma di cui può identificare l’autore oppure firmato da un rappresentante non autorizzato o che non giustifica dei suoi poteri di rappresentanza con una procura, ogni autorità ha l’obbligo di accordare un termine per riparare il vizio con l’avvertimento che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, l’atto sarà dichiarato irricevibile (J.F. poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, I, Ed. Staempfli Berne 1990, pag 184- 186).
Nel frattempo, è entrata in vigore (il 1° gennaio 2007) la Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) che, all’art 42 relativo agli atti scritti, riprendendo il testo dell’art 30 cpv 2 OG, prevede che se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, va fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.
b) Tutto ciò considerato, questa Corte ritiene che dichiarare irricevibile il ricorso – così come chiesto dal sostituto procuratore e dalla parte civile – costituirebbe un formalismo eccessivo.
Ritenuto, inoltre, come l’avv. DI 1 abbia in seguito – nello scritto 24.4.2007 da lei firmato – confermato che l’allegato ricorsuale era stato da lei redatto, questa Corte ritiene superfluo assegnare ora un termine per la firma.
c) Quanto alla tempestività del gravame – messa in dubbio sia dal sostituto procuratore pubblico che dalla parte civile – questa Corte ritiene che essa sia sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni di __________ e di __________ che attestano che l’atto ricorsuale è stato imbucato la sera del 13 marzo 2007, cioè l’ultimo giorno utile (la sentenza è stata notificata – DTF 127 I 131 – il 21 febbraio 2007 e il termine per la presentazione del ricorso veniva, dunque, a scadere il 13 marzo successivo).
a) L’art 275 CPP – applicabile ai dibattimenti in Pretura penale – dispone che il verbale venga tenuto da un addetto della cancelleria ed indica, al cpv 2, che cosa esso deve obbligatoriamente contenere.
Inoltre, grazie al richiamo di cui all’art 273 CPP, tornano applicabili le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV. In particolare, anche l’art 255 cpv 2 e 3 CPP.
Secondo il cpv 2, il verbale deve indicare lo svolgimento del dibattimento, l’osservanza di tutte le formalità essenziali, gli atti scritti di cui è stata data lettura, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.
Queste indicazioni vanno fatte sommariamente a meno che una parte richieda una verbalizzazione dettagliata.
Il cpv 3 dell’art 255 CPP indica, invece, i casi in cui nel verbale vanno riportate le dichiarazioni di accusato, testimoni e periti.
Contrariamente all’assunto ricorsuale, dunque, nessuna norma prevede l’estromissione delle parti dalla tenuta del verbale.
Anzi.
La ricorrente, a questo proposito, può solo rimproverare sé stessa. Nulla le impediva infatti di partecipare, nei limiti definiti dagli articoli citati, alla tenuta del verbale.
Non avendolo fatto al dibattimento, non può supplire alla sua passività dolendosi dell’operato del giudice davanti all’autorità ricorsuale (art. 288 lett. b CPP).
Su questo punto il ricorso va dichiarato inammissibile
a) L’art 255 cpv 3 CPP dispone che le risposte dell’accusato – così come quelle dei periti e dei testimoni – vanno riportate nel verbale nelle seguenti ipotesi:
nei casi previsti dagli art 246 (falsa testimonianza) e 248 (impedimento del testimone;
nel caso in cui queste persone sono sentite per la prima volta o modifichino le dichiarazioni fatte in istruttoria;
se il giudice ritiene di farlo oppure su richiesta delle parti.
b) In concreto, se è vero che il verbale del dibattimento non riporta quanto dichiarato dall’accusata, è anche vero che non è preteso nemmeno nel ricorso che, al dibattimento, si sia verificata una delle tre ipotesi previste dall’art 255 cpv 3 CPP.
La doglianza – di per sé irricevibile in applicazione dell’art 288 lett b in fine CPP – è, comunque, infondata nel merito.
c) Quanto al mancato riassunto nel verbale delle argomentazioni difensive, si osserva che l’art 255 cpv 2 CPP prevede che il verbale indichi sommariamente le conclusioni presentate nel corso del dibattimento. Non prevede, invece, l’obbligo di riportare nel verbale le argomentazioni che le parti hanno portato a sostegno delle loro conclusioni.
Così è stato fatto in concreto.
La doglianza è, pertanto, infondata ritenuto, peraltro, che nemmeno nel ricorso si pretende che al dibattimento sia stato chiesto, così come concede l’art 255 cpv 2 in fine CPP, una verbalizzazione dettagliata e che questa richiesta sia stata respinta.
Infine, pur se a titolo abbondanziale, si sottolinea come la preoccupazione espressa dalla ricorrente nelle sue considerazioni preliminari “di essere rimasta inascoltata per l’intera durata del dibattimento – avendo inoltre maturato la sensazione che la Corte si fosse appisolata” (ricorso pag 3) è fugata dalla lettura del considerando 9 della sentenza in cui il giudice ha riportato con dovizia di particolari la tesi difensiva.
a) Anche questa censura è irricevibile non avendo la ricorrente ossequiato l’art. 288 cpv. 1 lett. b CPP che impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi di procedura, che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con un incidente annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta (CCRP 23.10.2002 in re M. e C.).
Si ricorda, comunque, alla ricorrente che la sua tesi è infondata.
La madre della parte civile è stata sentita come teste e l’art 127 CPP impone che, prima di essere interrogato, il teste venga avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art 124, 125 e 126.
La ricorrente continua, poi, esponendo i motivi per cui – a mente sua – la signora __________, madre del bambino, avesse una posizione di garante derivantele, oltre che dal suo essere genitore, dall’essere proprietaria di un cane. Conoscendo i rischi derivanti dall’incontro fra un bambino e un cane, la signora __________ avrebbe dovuto vegliare affinché questi non si verificassero e – sostiene sempre la ricorrente – a lei non può essere rimproverato di “non avere fatto da guardiana ad un genitore come la signora __________” (ricorso pag 15, 16,17 e 18).
Dopo avere riproposto – con le argomentazioni sin qui sintetizzate – l’arringa difensiva, la ricorrente prosegue il suo esposto chiedendosi come il giudice abbia potuto riportare in sentenza dichiarazioni dell’accusata che non sono state verbalizzate (ricorso pag 19) senza, tuttavia, far confluire tali sue digressioni in una censura.
Prosegue, poi, contestando le dichiarazioni della madre del piccolo PC 1 riportate al considerando 7 della sentenza pretorile e riprendendo la tesi secondo cui la signora __________, in quanto madre del piccolo PC 1, aveva “precisi doveri di protezione, di custodia e di prudenza” e che non poteva “abdicare ai suoi doveri derivanti dalla sua funzione protettrice per il semplice fatto che si trovava in casa altrui” (ricorso pag 20).
La ricorrente prosegue su quella falsariga per affermare che “la situazione che si era verificata il giorno dell’incidente era quella ove la signora RI 1 si trovava certamente in una posizione di garante, ma la vittima era accompagnata da un garante ancor più importante, ovvero dalla madre”.
Continuando, la ricorrente afferma che il giudice della Pretura penale è incorso in errore “per quanto attiene all’individuazione del reato, poiché se e mai vi è un responsabile, allora quello deve essere individuato nella persona della madre del piccolo PC 1”, che nulla sarebbe accaduto se la madre avesse tenuto in braccio il piccolo PC 1 e che è aberrante pretendere da lei “di fungere da garante di un altro garante” (ricorso pag 22 e 23).
a) Nella sentenza, il giudice della pretura penale, dopo avere sottolineato, come RI 1 fosse in una posizione di garante poiché “chi gestisce una pensione per cani crea una fonte di pericolo, perché il comportamento di questi animali non sempre è prevedibile” (consid 11), ha rilevato come la stessa non abbia adottato le misure che si imponevano (legare i cani, …) “per evitare che il pericolo rappresentato dai cani si concretizzasse” e, così, “ha dimostrato leggerezza pur rendendosi conto della situazione di pericolo” (consid 12) tanto che, prima che la signora __________ arrivasse, aveva tentato, senza successo, di contattarla telefonicamente per dirle di non portare con sé i bambini.
Rispondendo alle argomentazioni difensive sollevate in arringa, il giudice ha rilevato che ”un’eventuale concolpa di un’altra persona non è idonea ad inficiare o anche solo a sminuire quella dell’accusata perché in ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze” (consid 12)
b) Giusta l’art. 125 cpv. 1 CP è autore colpevole di lesioni colpose, ed è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona.
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
La punibilità per lesioni colpose presuppone una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 e rinvii).
I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. Se queste norme non dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semipubbliche, se generalmente riconosciute, possono essere determinanti.
La violazione del dovere di diligenza può altresì essere dedotta da principi generali (DTF 129 IV 119 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa ).
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il verificarsi dell’evento deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Il reato di lesioni colpose è un reato di risultato che presuppone di principio un’azione, ma che può anche essere realizzato per omissione nella misura in cui l’autore è investito di un dovere giuridico d’agire che scaturisce da una sua posizione di garante (sentenza non pubblicata del TF [6S.389/2002] del 28.1.2003, c. 2 e riferimenti)
Nei casi di omissione, la questione della causalità si pone in termini particolari (DTF 117 IV 130 consid. 2a e rinvii). Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla certezza o perlomeno con alta verosimiglianza ( DTF 116 IV 306 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 2). Nei casi di omissione vi è una relazione di causalità adeguata tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF 117 IV 130 consid. 2a pag. 133). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213 ; 115 IV 100 consid. 2b, 199 consid. 5c).
È considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (sentenza non pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006, consid. 2.2.; DTF 129 IV 119 consid. 2.2 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b).
Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che li possano minacciare (ad esempio, quello della madre nei confronti del figlio) e l'obbligo di controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello di un detentore di animali o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (sentenza non pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006, consid. 2.2.; sentenze non pubblicate del TF del 16 ottobre 2003 nelle cause 6P.94/2003 e 6S.246/2003, consid. 8.3.1, con rinvii dottrinali).
La posizione di garante può derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio.
Con la revisione della parte generale del codice penale, il legislatore ha voluto codificare i principi elaborati sino a quel momento dalla giurisprudenza e dalla dottrina (cfr. FF 1999, pag. 1667) con l’adozione dell’art 11 CP, entrato in vigore il 1.1.2007, secondo cui un crimine o un delitto può essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
In particolare, giusta l’art. 11 cpv. 2 lett. a) CP, commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, la quale crea sia un dovere di protezione generale sia un dovere di vigilanza di una potenziale fonte di pericolo. Quest’ultimo dovere attiene al fatto che l’oggetto pericoloso è posto sotto il controllo della persona obbligata ad agire.
Il detentore di animale riveste, per legge, una posizione di garante (cfr. RFJ 2007 199, consid. 2). Egli è, infatti, responsabile ai sensi dell’art. 56 CO del danno da esso cagionato, nella misura in cui non ha fatto uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo e a meno che risulti dalle circostanze che il danno si sarebbe verificato anche se egli avesse fatto fronte ai suoi obblighi.
La responsabilità del detentore di animali presuppone che egli sia venuto meno ad un dovere oggettivo di diligenza (Werro, Commentaire romand, n. 1 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. II/1, 4e éd., § 17, n. 6 ss; Widmer in Münch/Geiser, éditeurs, Schaden - Haftung - Versicherung, n. 2.16 s. ; cfr, per il diritto civile, DTF 131 III 115, c. 2.1.; DTF 126 III 14 c. 1b, JdT 2000 I 609; DTF 110 II 136 c. 2a, JdT 1985 I 151; DTF 102 II 232 c. 1; DTF 85 II 243 c. 1 e riferimenti; Brehm, Commentaire bernois, 2° ed., n. 51 ss ad art. 56 CO; Schnyder, Commentaire bâlois, 3° ed., n. 15 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark, op. cit., § 21 n. 86; Werro, op. cit., n. 17 ad art. 56 CO).
I doveri di prudenza sono definiti in primo luogo dalle prescrizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli incidenti in vigore. In assenza di tali prescrizioni legali o regolamentari, o di altre regole analoghe promulgate da associazioni riconosciute, si impone un esame di quali misure avrebbero dovuto essere prese in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (sentenza TF 20.6.2008 6B_675/2007; DTF 131 III 115, c. 2.1.; DTF 126 III 14 c. 1b.; 122 IV 145; DTF 97 II 221; Brehm, op. cit., n. 85 ad art. 56 CO; Bernard Studhalter, Die Berufung des präsumtiven Haftpflichtigen auf hypothetische Kausalverläufe: hypothetische Kausalität une rechtmässiges Alternativverhalten, th. Zurich 1995, p. 273; Kramer, Die Kausalität im Haftpflichtrecht: Neuere Tendenzen in Theorie und Praxis, RJB 123/1987 p. 300; decisione del TF [4C.322/1998] del 11 maggio 1999, c. 2; TF 131 III 115, c. 2.1.; DTF 122 III 229 c. 5a/aa; sentenza non pubblicata del TF [4C.276/1993] del 1.12.1998, c. 4a, pubblicata in Pra 89/2000 n. 28 pag. 163 ss; DTF 131 III 115, c. 3.3., DTF 110 II 136)
Il detentore di animali non può delegare le responsabilità derivanti dalla sua posizione di garante ad altra persona, anch’essa garante in funzione, però, di un generale dovere di protezione, come quello dei genitori nei confronti dei loro figli (per la posizione di garante dei genitori nei confronti dei figli: cfr. ad esempio, art. 302 cpv. 1 CC; Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8° ed. 2006, pagina 302) nella misura in cui spetta in primo luogo al detentore di animali l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e/o impedire i comportamenti pericolosi dell’animale (cfr. per analogia SJZ 65 (1969) N136, p. 280).
In ogni caso, l’ipotetica violazione da parte del genitore di un suo dovere di protezione nei confronti del figlio nell’ambito di una situazione di pericolo creata dal detentore dell’animale, non è atta ad interrompere il nesso di causalità e non libera nemmeno quest’ultimo dalla sua responsabilità qualora non abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno in funzione delle circostanze concrete.
L’agire del genitore, o meglio l’omessa attenzione al benessere del figlio, potrà tutt’al più costituire, se ne sono dati i presupposti, una forma di partecipazione al reato in esame (“Ob der Garant, der (…) die begehung einer Straftat durch einen andern zulässt, Täter oder nur Gehilfe dieser Tat ist, hängt entscheidend davon ab, ob die Garantenstellung als solche bereits hinreichendes Täterkriterium ist, oder ob eine Abgrenzung nach bestimmten Kriterien zu erfolgen hat.” (K. Seelmann, BK I, 2°ed., ad art. 11, nota 69).
c) Nella misura in cui con il ricorso si vuole contestare – in particolare con la riproposta in questa sede dell’arringa – l’accertamento dei fatti (in particolare, la conoscenza di pregressi comportamenti aggressivi o problematici del cane che ha morso il bambino), la censura è irricevibile poiché la ricorrente non fa che contrapporre il suo parere a quello del giudice di merito e, in buona sostanza, il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie con cui ripropone la propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice.
d) In diritto, la ricorrente non contesta di essere stata in una posizione di garante ma sostiene, in parole povere, che la madre del bambino ferito dal cane “era più garante di lei” ed è, quindi, la sola colpevole.
Questa tesi non può essere condivisa.
E’ garante chi crea una situazione a rischio e, pertanto, è tenuto, in forza di quanto sopra, ad adottare le misure atte a scongiurarne la realizzazione.
La situazione di rischio era, in concreto, legata alla presenza di diversi cani liberi in una situazione (l’arrivo di estranei) potenzialmente atta a scatenarne, per un motivo o per l’altro, l’aggressività (sia come attacco che come difesa).
Pertanto - e stupisce doverlo precisare – era chi lasciava liberi i cani in uno spazio in cui aveva permesso a degli estranei (e, fra questi, dei bambini) di entrare, ad essere responsabile della situazione di evidente pericolo creata e, dunque, ad avere l’obbligo di fare quanto in suo potere (le semplici misure indicate in sentenza) per evitare conseguenze quali quella effettivamente verificatasi.
Il giudice della pretura penale ha accertato che è stata la signora RI 1 ad autorizzare la madre a far entrare i figli nel giardino in cui i cani erano liberi.
L’accertamento è fondato sulle dichiarazioni della stessa RI 1 che, nel verbale d’interrogatorio 13.1.2006 citato al consid 3 della sentenza impugnata, ha ammesso quanto segue:
“visto che i citati bambini erano troppo piccoli per lasciarli sia in macchina che all’esterno del cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla, gli dicevo di pure fare entrare i suoi due bambini.” (sentenza, pag. 5)
Secondo il principio dell’affidamento, essendo RI 1 titolare del canile e, quindi, interpellata nell’ambito di una funzione che esige competenza professionale e, in particolare, conoscenza del comportamento dei cani e capacità di gestione degli animali, la signora __________ era autorizzata a comprendere l’autorizzazione ricevuta come la garanzia secondo cui la situazione era sotto controllo e non presentava pericoli.
In realtà così non era.
Secondo le sue stesse dichiarazioni, RI 1 ha autorizzato la donna a far entrare i bambini nel giardino soltanto “per non offendere una cliente nuova”.
Pur essendo consapevole del rischio rappresentato dai cani in libertà – “ero nervosa” ha detto – la titolare del canile ha privilegiato, rispetto ad un atteggiamento responsabile, la malintesa necessità di non contrariare una nuova cliente.
Non è necessario argomentare oltre per dimostrare come, autorizzando i bambini ad entrare nonostante fosse consapevole del rischio, la condannata ha violato i suoi obblighi e si è resa autrice colpevole di lesioni colpose ai sensi dell’art 125 CP.
In particolare, non è necessario argomentare oltre per dimostrare come nulla abbia interrotto il nesso causale fra l’omissione colpevole della condannata – l’avere, per esempio, omesso di legare i cani o di rinchiuderli in casa - e il verificarsi del danno ritenuto che la signora __________ ha semplicemente fatto quel che la prima le aveva permesso di fare. Nulla più. In particolare, non ha fatto nulla di imprevedibile o di inatteso ai sensi di quanto indicato al considerando 5 b).
Ciò rilevato, non è necessario diffondersi oltre sulla tesi difensiva del “garante più garante” nella misura in cui, quand’anche si potesse ipotizzare una responsabilità penale della madre per non avere fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità dei figli – ipotesi che, tuttavia, si respinge per quanto indicato sopra (cfr anche art 11 cpv 3 CP; cfr, peraltro, SJZ 65 (1969) N136, p. 280). – questa pretesa responsabilità non andrebbe a diminuire né tantomeno ad annullare quella di RI 1.
E questo neppure nell’ipotesi – avanzata in sede di dibattimento, negata dalla signora __________ e lasciata indecisa dal pretore siccome irrilevante – secondo cui la RI 1 aveva detto alla signora di fare attenzione ai cani.
Il proprio obbligo di adottare le misure atte ad impedire la realizzazione del rischio che si è creato non può, infatti, essere delegato, in modo generico, ad altri.
La CCRP non è competente a decidere in merito: competente è, in forza degli art 56bis CPP e 26 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria il GIAR.
L’istanza viene trasmessa a tale autorità per competenza.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
Il ricorso, per quanto ammissibile, è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr.1 000.–
sono posti a carico della ricorrente che rifonderà ad PC 1 fr. 1 000.- per ripetibili.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.