Incarto n. 17.2007.84

Lugano 14 aprile 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 13 dicembre 2007 da

RI 1 e domiciliato a PA 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 novembre 2007 dal Giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 12 febbraio 2007 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, in data 21 settembre 2006, a __________, cagionato a PC 1 – afferrandolo per il bavero, facendolo procedere a ritroso per poi spintonarlo con vigore facendogli battere la testa contro un muro – due ferite lacero contuse nella zona sopraccigliare destra che hanno necessitato l’applicazione di 3 punti di sutura.

In applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 110.–, per un importo complessivo fr. 1 100.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Ha proposto inoltre la condanna del prevenuto al pagamento di una multa di fr. 400.– (fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 4 giorni) e delle spese giudiziarie ed ha rinviato la parte civile PC 1 al foro civile per le pretese di tale natura.

B. Al decreto d’accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

C. Con sentenza 6 novembre 2007, il giudice della Pretura penale ha confermato il capo di imputazione di lesioni semplici intenzionali precisando che l’autore aveva agito per dolo eventuale, in stato di legittima difesa discolpante ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CP.

Il giudice ha, così, condannato RI 1 alla pena di 5 aliquote giornaliere, per un importo complessivo di fr. 550.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) cui ha associato una multa di fr. 400.– (prevedendo in 4 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento). RI 1 è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1270.–.

D. Contro la sentenza, RI 1 ha introdotto, il 6 novembre 2007, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 13 dicembre 2007 egli ha chiesto, in via principale, il suo proscioglimento per non avere commesso il fatto ed avendo egli, “comunque“, agito con vie di fatto in stato di legittima difesa.

In via subordinata, egli ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con l’accertamento che egli ha provocato delle lesioni semplici per negligenza, in stato di legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che, in caso di condanna per lesioni semplici occasionate con eccesso di legittima difesa ex art. 16 CP, venga accertata la non colpevolezza in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP.

E. Il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha chiesto la conferma dell’impugnato giudizio.

F. La parte civile, pure chiamata ad esprimersi, è rimasta, per contro, silente.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

  1. I fatti accertati dal primo giudice – non contestati né dall’imputato né dalla parte civile – sono i seguenti.

In data 21 settembre 2006, verso le ore 22:30, l’accusato - custode, responsabile della sicurezza e gerente del bar __________ di __________ - mentre si trovava presso lo snack bar __________ di __________ è stato informato per telefono da un suo collaboratore, __________ che PC 1, cui era stata comminata in data 15 settembre 2006 (per raccomandata con ricevuta di ritorno) una diffida formale a non più superare la soglia del locale, insisteva (“con tracotanza”) per entrare ugualmente, sostenendo di non essere la persona indicata nella diffida.

Giunto pochi minuti dopo sul posto, l’accusato – che conosceva PC 1 in quanto frequentatore abituale del locale – gli ha chiesto di andarsene, mostrandogli nuovamente copia della diffida.

PC 1 ha continuato a negare di essere la persona interessata dalla diffida e, rifiutando pure di esibire un documento d’identità, ha continuato a non ottemperare all’invito di lasciare il locale e, alzando i toni, ha minacciato “di spaccare tutto”.

A questo punto, “non vedendo alcuna volontà di collaborazione (…) e temendo il peggio” (sentenza consid 3 pag 4), il prevenuto – che sapeva che PC 1 era un esperto di arti marziali - ha chiesto al collega di aprire la porta d’entrata per facilitare l’allontanamento dell’avventore indesiderato. Ha cercato, quindi, di prenderlo per un braccio e di accompagnarlo fuori ma questi si è immediatamente divincolato.

Così, RI 1 “lo ha afferrato per il bavero sollevandolo leggermente in modo da fargli perdere parte dell’attrito con il suolo e ridurre le sue possibilità di opporre resistenza e, quindi, facendo ricorso ad una tecnica che egli aveva appreso nell’ambito della sua formazione professionale quale guardia del corpo, lo ha spinto velocemente e con forza oltre la soglia della porta” (sentenza consid 3 pag 4).

PC 1 ha perso l’equilibrio - va detto che, per cercare di opporsi all’espulsione, egli “si era appoggiato allo stipite della porta e facendo forza con le braccia ha cercato di darmi una spinta all’indietro” (sentenza consid 3 pag 4) - e, cadendo, è andato a sbattere contro un muretto, procurandosi una ferita all’arcata sopraccigliare destra, che ha necessitato 3 punti di sutura (sentenza, pag. 3-5 consid. 1-5).

  1. In diritto, il giudice della Pretura penale ha stabilito che oggettivamente le lesioni cagionate dall’imputato a PC 1 costituiscono delle lesioni semplici ai sensi dell’art 123 CP.

Dal punto di vista soggettivo, il giudice della Pretura penale ha stabilito che RI 1 “ha agito intenzionalmente o, quantomeno, con dolo eventuale”. Il giudice ha spiegato che il prevenuto, esperto di tecniche di combattimento e di difesa corporale, non poteva non sapere che, spingendo l’uomo all’indietro con forza, “per di più in corrispondenza di un piccolo dislivello del pavimento dovuto alla presenza di un gradino”, questi avrebbe potuto perdere l’equilibrio e, cadendo, sbattere contro “qualche ostacolo, che nemmeno poteva vedere” e ferirsi.

Nonostante ciò – ha sottolineato il giudice – l’imputato ha deciso di allontanare l’avventore facendo ricorso alla violenza. Così facendo, secondo il giudice egli “ha sicuramente agito con dolo eventuale, se non addirittura con l’intenzione di far del male, visto che non si è limitato a fare uscire la parte civile dal locale, ma lo ha deliberatamente scaraventato fuori”.

Il primo giudice ha, per finire, ritenuto – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa – che l’imputato ha ecceduto i limiti dei doveri connessi con l’esercizio della propria funzione di addetto alla sicurezza. Il giudice ha, inoltre, rilevato che il ricorso alla violenza fisica per allontanare PC 1 dal locale non trovava alcuna giustificazione oggettiva: l’utilizzo della forza è apparso al primo giudice immotivato e non commisurato alle circostanze, nonostante la parte civile – rifiutatasi di abbandonare il locale a dispetto della diffida – abbia commesso una violazione di domicilio.

Il primo giudice ha considerato che, sebbene abbia minacciato di “spaccare tutto”, PC 1 non ha effettuato alcun gesto concreto che facesse capire che intendeva realmente mettere in atto i suoi propositi e, oltretutto, non ha cercato il contatto fisico, limitandosi a liberarsi dalla presa al braccio. Secondo il primo giudice, quindi, l’imputato ha “palesemente superato i confini della proporzionalità”. Egli avrebbe potuto – ha aggiunto il giudice – risolvere ragionevolmente il problema in altro modo: cercando di convincerlo ad andarsene, chiedendo l’intervento della polizia o “accompagnarlo civilmente alla porta, magari anche prendendolo per le braccia” (sentenza consid. 12 pag. 9). Inoltre, - continua il giudice di prime cure - la spinta decisiva, “quella più violenta”, è stata inferta quando PC 1 era ormai già sulla soglia della porta: essa è, perciò, stata inferta quando non ce n’era più la necessità.

Per questi motivi, il giudice della Pretura penale ha ammesso una legittima difesa discolpante e non, come chiesto dalla difesa, esimente (sentenza, pag. 6-9 consid. 8-12).

  1. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene di non avere avuto l’intenzione, nemmeno per dolo eventuale, di ferire la parte civile.

a) La ricostruzione della dinamica dei fatti darebbe atto ch’egli non ha spinto la vittima direttamente contro lo spigolo né lo ha fatto da una distanza talmente ridotta che permettesse di concludere che il suo intento era davvero quello di ferire la vittima. Il contatto fisico con l’indesiderato avventore è iniziato dentro il locale e l’uomo ha perso l’equilibrio soltanto perché ha tentato di opporsi all’espulsione facendo forza con le braccia: per questo, egli ha perso l’equilibrio ed è caduto. Secondo il ricorrente, PC 1 ha perso l’equilibrio e si é ferito per effetto della spinta e della sua resistenza, “e non certamente perché fu gettato sullo spigolo”. I fatti accertati dal giudice – prosegue il ricorrente - dimostrano che il suo scopo era quello “di usare la forza, ovvero di passare alle vie di fatto, perché il PC 1 uscisse anche contro la sua volontà” e non per ferirlo.

“Assurda” e “in netto contrasto” con la dinamica accertata dallo stesso giudice sarebbe la motivazione utilizzata dal primo giudice – e cioè, che egli non si sarebbe limitato a far uscire l’uomo dal locale, ma lo avrebbe deliberatamente scaraventata fuori - per dimostrare l’intenzionalità “di fare del male”.

Il fatto ch’egli non si sia in seguito avvicinato alla vittima testimonia – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - l’assenza “di qualsiasi intenzione di infierire e quindi di avere voluto fare del male”. I fatti accertati dal primo giudice non possono quindi – conclude il ricorrente – “attagliarsi al concetto di dolo eventuale” (ricorso, pag. 3-7, punti 1-6).

b) Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice avrebbe a torto escluso la legittima difesa esimente.

Chi entra in un locale pubblico non essendo autorizzato a farlo, commette – spiega il ricorrente – una violazione di domicilio: questo rende lecito e proporzionato l’allontanamento forzato, in conformità al diritto di autodifesa. Nel caso di specie, PC 1 è stato ripetutamente diffidato dall’entrare nel locale in virtù di una diffida impartitagli qualche giorno prima, ha opposto resistenza ed ha avuto un atteggiamento provocatorio ed intimidatorio. In quelle circostanze, non v’era altra soluzione che il suo allontanamento con la forza, ritenuto che l’atteggiamento “ben più delicato” auspicato dal primo giudice non avrebbe sortito gli effetti sperati. La reazione è stata, quindi, proporzionata alla situazione creata dalla vittima di “durevole comportamento attivo di violazione di domicilio”. Chiamare la polizia avrebbe significato rinunciare “a qualsiasi atto di autodifesa”. Semmai è sull’intensità della forza usata che il giudice avrebbe dovuto ponderare adeguatezza e proporzionalità: nella fattispecie, vista la prestanza fisica e l’atteggiamento della vittima, “l’esercizio di una spinta all’indietro con un leggero sollevamento della persona al fine di rendere la stessa efficace e di rapido effetto” era del tutto proporzionato. Assurdo sarebbe stato attendere che PC 1 “mettesse in pratica la minaccia prima di intervenire”: ciò significava mettere a rischio, non soltanto la struttura del locale, ma soprattutto i suoi avventori. Il giudice – conclude il ricorrente – avrebbe dovuto, quindi, ammettere la legittimità del suo intervento, fatto “nel compimento del proprio dovere: buttare fuori il molesto e a quel punto pericoloso avventore, già correttamente diffidato” (ricorso, pag. 8-11 punto 8).

  1. Contestata è, dapprima, la conclusione del primo giudice secondo cui il ricorrente ha intenzionalmente – per dolo eventuale – cagionato a PC 1 le lesioni accertate.

a) Sussiste dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

b) Questa Corte ritiene che dai fatti accertati dal primo giudice (cfr. consid. 2) non possa essere dedotto che RI 1 ha ritenuto possibile (o meglio, probabile) che, a seguito del suo agire, PC 1 potesse, non solo perdere l’equilibrio, ma, perdendolo, cadere e picchiare sul muretto ferendosi e - nonostante non lo volesse poiché il suo intento evidente era quello di allontanare l’indesiderato ospite dal suo locale e non di ferirlo (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6P.215/2006 consid. 5) - abbia accettato la realizzazione di tale situazione.

Le particolarità della fattispecie – condizioni personali dei protagonisti, tipo di intervento e condizioni dei luoghi (di cui parleremo in seguito) – vanno in senso contrario.

La fattispecie – uomo sportivo, allenato ed esperto di arti marziali che viene spinto in un luogo senza configurazioni pericolose - non presentava particolarità che dovevano spingere RI 1 a prendere in considerazione come probabile il rischio che PC 1 si ferisse a seguito del suo agire.

Il gradino che il giudice di prime cure ha ritenuto una evidente fonte di pericolo è, in realtà, il piccolo dislivello dovuto alla lastra (in genere di pietra) che regge gli stipiti e limita inferiormente il vano della porta e che non può certamente oggettivamente essere definito una fonte di pericolo o di rischio di lesioni (cfr. foto allegate act. 7). Pretendere che chi spinge qualcuno verso l’esterno in prossimità di un tale gradino deve mettere in conto ed accettare l’eventualità del verificarsi di una lesione quale quella occorsa in concreto a PC 1 è eccessivo.

La questione può, tuttavia, venire lasciata aperta poiché RI 1 – anche qualora si dovesse confermare la valutazione del primo giudice sul dolo eventuale – andrebbe assolto per le considerazioni che seguono.

  1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’avventore indesiderato di un locale pubblico cui è stato intimato (con o senza diffida scritta) di non più accedervi o di andarsene qualora vi fosse già entrato si rende colpevole di violazione di domicilio (art. 186 CP) e che la vittima della violazione si trova in uno stato di legittima difesa nei confronti del terzo non autorizzato fintanto che quest’ultimo permane nel locale (sentenza del tribunale federale 6B_806/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.3.1; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1997 pubblicata in SJ 1997 pag. 337 e segg. e in BJB 2000 N° 744; DTF 102 IV 1 consid. 2b; Josè Hurtado Pozo, Partie générale, Basilea 2008, N° 708; vedi inoltre Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, nota 1.7 ad art. 186 CP pag. 511, nota 1.3 ad art. 15 CP pag. 71 e 2.2 ad art. 16 pag. 75).

In effetti, il TF ha stabilito che il fatto di trattenersi illecitamente al domicilio di qualcuno o in un luogo assimilabile al domicilio ai sensi dell’art 186 CP non implica un semplice comportamento passivo bensì un aggressione commessa contro un bene giuridico protetto , suscettibile d’essere difeso, rappresentato dal diritto che il suo titolare ha di godere del proprio domicilio (DTF 102 IV 1 e seg, consid. 2).

Il Tribunale federale ha, già, anche avuto modo di precisare che, in simili situazioni, per ottenere l’allontanamento dell’avventore indesiderato, è lecito far uso della forza (DTF 102 IV 1 consid. 3a pag. 6 in cui, fra l’altro, si legge del diritto, in queste situazioni, di far uso della forza bruta).

  1. Non è necessario argomentare per dimostrare che RI 1, nella situazione descritta al consid. 2, era legittimato ad esigere, anche con la forza, che PC 1 lasciasse l’esercizio pubblico.

La questione che si pone è quella di valutare se egli ha ecceduto nell’esercizio di tale diritto, cioè se il trascinamento di PC 1 prima, e lo spintone, poi, erano o meno adeguati.

  1. Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente, art. 15 CP; v. pure art. 33 cpv. 1 vCP).

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (DTF 106 IV 12 consid. 2a pag. 14). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in un modo che da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81 consid. a pag. 83-84).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP).

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP; il vecchio art. 33 cpv. 2 seconda frase, al contrario del vigente 16 cpv. 2 CP, mandava, per contro, esente da pena l’autore). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP; in precedenza andava esente da pena) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore; non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, essa deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore: egli dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid 3a). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid 3).

Il TF ha già avuto modo di precisare che una minaccia grave al patrimonio può legittimare una reazione comportante anche delle lesioni corporali semplici (DTF 107 IV 12 consid 4 p. 16) e che una violazione di domicilio può giustificare che l’autore venga preso per le braccia ed espulso di forza (DTF 102 IV 1 consid 3a). Per contro, in un caso in cui vi era una violazione di domicilio che non comportava alcuna minaccia né contro l’integrità corporale degli abitanti né contro i beni è stato giudicato come esercizio sproporzionato ed inadeguato del diritto di legittima difesa lo spingere violentemente l’autore dalle scale, con il rischio di causargli una lesione grave, dopo che questi - peraltro anziano e con difficoltà nella deambulazione (camminava con l’ausilio di un bastone) - già era stato trascinato dall’avente diritto sul pianerottolo (STF 17.2.1997 in re R. in SJ 1997 338ss).

  1. In concreto, al momento in cui il ricorrente ha agito nei confronti di PC 1 (prendendolo per il bavero, trascinandolo e, poi, spingendolo fuori dall’esercizio) i presupposti per il riconoscimento dello stato di legittima difesa erano tutti adempiuti: era, infatti, in essere un attacco illegittimo contro un bene giuridico protetto di cui egli era titolare (il domicilio) e vi era la minaccia ad un altro bene giuridicamente protetto di cui egli era titolare (il patrimonio).

Sbaglia il giudice di prime cure affermando che la spinta data da RI 1 a PC 1 quando questi era sulla soglia non era più necessaria poiché l’attacco era, a quel momento, già terminato: in realtà, emerge dagli stessi accertamenti del giudice di prime cure che PC 1 cercava di rimanere nell’esercizio pubblico anche quando era ormai arrivato sulla soglia e lo faceva aggrappandosi con forza allo stipite della porta ed opponendo una spinta in senso contrario a quella che gli imponeva il RI 1.

Contrariamente alle conclusioni del primo giudice, l’attacco (al domicilio) era, dunque, anche a quel momento, ancora in corso ed è rimasto in essere sino a che RI 1 è riuscito a far prevalere la sua forza su quella di PC 1.

Per difendere i beni giuridicamente protetti di cui egli era titolare e che l’avventore indesiderato metteva in pericolo (il domicilio) o minacciava di mettere in pericolo (i beni patrimoniali), l’imputato ha cercato, dapprima, di far ragionare PC 1.

Non riuscendovi e, alla minaccia dell’interlocutore di “spaccare tutto”, egli ha messo in atto quei mezzi – prendere per il bavero, trascinare e spintonare – che il TF ha già avuto modo di ritenere adeguati a respingere attacchi di questo genere (DTF 102 IV 1 consid 3a pag 6 in cui, peraltro, si legge: “noch angemessen wäre die Abwehr gewesen, wenn der Beschwerdeführer versucht hätte, A. mit Brachialgewalt auf die Strasse zu stellen”).

In concreto, da un lato, i mezzi di difesa utilizzati dal ricorrente sono da considerare del tutto proporzionati all’attacco in corso e a quello minacciato visto che PC 1, oltre a rifiutare sfrontatamente di ottemperare alla legittima richiesta di lasciare il locale, non solo alzava i toni della sua protesta ma, pure, minacciava altri beni giuridici protetti (“spacco tutto”). D’altro lato, i mezzi usati vanno considerati adeguati alle caratteristiche dell’autore dell’attacco e della minaccia di nuovo attacco visto che PC 1 è un riconosciuto esperto di arti marziali, quindi è, per definizione, una persona in ottima forma fisica, in grado di difendersi e di reagire alle situazioni critiche in modo da minimizzare i rischi. Infine, i mezzi utilizzati da RI 1 sono da considerarsi adeguati anche riguardo alla configurazione dei luoghi in cui i protagonisti si muovevano: si trattava di una costruzione e di un esterno che non presentava particolarità tali da rendere manovre quali quelle messe in atto dal ricorrente una fonte di rischio accresciuto per le persone oggetto di tali manovre. Non può, certamente, essere considerato tale “il piccolo dislivello del pavimento dovuto alla presenza di un gradino” (sentenza consid. 9 pag. 6).

RI 1 va quindi prosciolto da ogni addebito.

  1. Da quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va annullata e riformata nel senso che RI 1 va prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP in relazione all’art. 15 CP.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr. 1 270.–), sono poste a carico dello Stato. Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).

Gli oneri processuali del presente giudizio, sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto.

a) La sentenza impugnata è annullata e l’imputato è prosciolto da ogni imputazione.

b) Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr. 1270.–), sono poste a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:
  • (rappr. PC)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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