Incarto n. 17.2007.59
Lugano 10 ottobre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 ottobre 2007 presentato da
RI 1 di , cittadino bosniaco, nato a il 20 ottobre 1981, domiciliato a , celibe, carrozziere ( PA 1 )
contro la sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 20 agosto 2007, il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di rissa e, in applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2 000.– corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna.
B. Con sentenza del 14 settembre 2007, il presidente della Pretura penale, constatato che l’accusato ha presentato opposizione soltanto via telefax, l’ha dichiarata irricevibile.
C. Con ricorso 9 ottobre 2007, il condannato, rappresentato dallo studio legale PA 1, ha chiesto l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti alla Pretura penale affinché si proceda al giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Nel ricorso viene sostenuto che la sentenza pretorile è viziata da formalismo eccessivo. In particolare, si sostiene che l’accusato – all’epoca sprovvisto di patrocinatore – aveva, non appena ricevuto il DA, telefonato al Ministero pubblico che gli avrebbe “suggerito di trasmettere una dichiarazione di opposizione al DA, anche via fax” (ricorso pag 5). Così, “totalmente ignaro dei propri diritti e dei requisiti di forma degli atti che gli spettavano, egli si è affidato in completa buona fede alle indicazioni del Ministero pubblico” (ricorso pag 7) e, immediatamente, ha fatto quanto gli era stato suggerito.
Non solo. Due giorni dopo l’invio dell’opposizione, il ricorrente avrebbe nuovamente chiamato il MP per assicurarsi che fosse tutto a posto e sarebbe stato tranquillizzato in tal senso. Il ricorrente aggiunge, poi, che l’incarto è stato trasmesso dal Ministero pubblico alla Pretura penale “ancora in pendenza del termine di opposizione ex art 208 e 210 CPP” (ricorso pag 7) e conclude che, avendo egli pure indicato sulla sua opposizione il suo numero di telefono, nulla avrebbe impedito al presidente della Pretura penale di renderlo, perlomeno, “attento al vizio di forma rimproveratogli” così che egli avrebbe potuto porvi tempestivo rimedio: “ove si consideri che gli atti del Ministero pubblico sono pervenuti alla Pretura penale il 26 agosto 2007, il ricorrente avrebbe disposto di almeno 12 giorni per trasmettere l’originale dell’opposizione inviata per fax” (ricorso pag 7).
A mente del ricorrente, oltre che viziata da eccessivo formalismo, la sentenza pretorile sarebbe contraria al principio della buona fede avendo egli agito in conformità alle indicazioni ricevute.
Nelle sue osservazioni, il sostituto procuratore pubblico si è “rimesso al prudente criterio di codesta lodevole Corte” limitandosi a segnalare come, ritenuta la particolarità del caso – e cioè che il ricorrente sostiene di non avere partecipato alla rissa e di non essere la persona che la polizia ha interrogato (e che si è identificata come RI 1) – è stato aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di denuncia mendace, subordinatamente di sviamento della giustizia.
a) Giusta l’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l’accusato o la parte civile che intende opporsi a una decreto di accusa deve presentare opposizione scritta al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall’intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest’ultimo acquistano forza di giudicato.
Secondo la giurisprudenza – che concerne essenzialmente atti o situazioni di diritto federale ma che ha una portata generale ed è applicabile anche ad atti giudiziari cantonali – la firma di un atto è una condizione della sua ricevibilità (DTF 108 Ia 289 e segg., 102 IV 143 consid 2 e sent. ivi cit.), sufficiente essendo, tuttavia, che sia firmata l’eventuale lettera di accompagnamento dell’atto (DTF 108 Ia 289, 83 II 514, 60 I 76) od anche che la firma sia stata apposta sul retro della busta contenente l’atto (DTF 108 Ia 289, 106 IV 67 consid 1).
Un atto inviato per fax non è, per definizione, munito della firma manoscritta del suo estensore: pertanto, un tale atto non rispetta le esigenze succitate (DTF 121 II 252 consid 4a; STF 26.1.2007 2A.52/2007).
Secondo quanto stabilito dal TF sino, in particolare, alla sentenza in DTF 108 Ia 289, l’assenza di firma della parte o di un mandatario autorizzato comportava, di principio, l’irricevibilità dell’atto senza che fosse necessario accordare un termine per riparare il vizio (cfr., pure, DTF 77II 351, 80 IV 47, 81 IV 142, 84 II 590, 86 III 3, 102 IV 142). In seguito, pur senza rinunciare a questo principio, il TF ha stabilito che, quando riceve un allegato non firmato, l’autorità cantonale deve rinviarlo al suo autore affinché ponga riparo all’omissione quando l’autore è identificabile ed è ancora possibile farlo prima dell’espirazione del termine entro cui l’atto andava presentato (DTF 111 Ia 169). In seguito, il TF ha relativizzato l’esigenza della correzione dell’atto prima della scadenza del termine, precisando che determinante non è la scoperta effettiva del vizio da parte dell’autorità, ma piuttosto il momento in cui tale vizio avrebbe dovuto essere scoperto nella misura in cui a quel momento l’autore avrebbe potuto porvi rimedio prima della scadenza del termine (DTF 114 Ia 20). In seguito, il TF, poi, in relazione ad un atto di ricorso inviato per fax, ha precisato, in applicazione dell’art 52 cpv 2 PA e 30 cpv 2 OG, che l’assenza di firma è un vizio sanabile, a condizione che si tratti di un errore involontario (DTF 121 II 252; STF 29.1.2001 in SJ 2001 I 289; STF 28.11.2007 9C.739/2007).
La dottrina ha criticato i limiti posti dal TF. In particolare e per tutti, Poudret che, ispirandosi all’allora progetto di OG, sosteneva che dall’art 30 cpv 2 dell’allora progetto di legge (entrato in vigore il 15.2.1992) e dall’art 52 cpv 2 e 3 PA andava dedotto un principio generale dettato dalla proibizione del formalismo eccessivo secondo cui, quando riceve un atto non firmato ma di cui può identificare l’autore oppure firmato da un rappresentante non autorizzato o che non giustifica dei suoi poteri di rappresentanza con una procura, ogni autorità ha l’obbligo di accordare un termine per riparare il vizio con l’avvertimento che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, l’atto sarà dichiarato irricevibile (J.F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, I, Ed. Staempfli Berna 1990, pag. 184- 186).
Nel frattempo, è entrata in vigore (il 1° gennaio 2007) la Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) che, all’art 42 relativo agli atti scritti, riprendendo il testo dell’art 30 cpv 2 OG, prevede che se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, va fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.
b) Tutto ciò considerato, questa Corte ritiene che, dichiarando irricevibile l’opposizione nelle circostanze descritte sopra (cfr punto 1), il presidente della Pretura penale sia incorso in un formalismo eccessivo: senza alcun problema, infatti, egli avrebbe potuto avvisare il ricorrente, sprovvisto di patrocinatore, del vizio che avrebbe potuto essere sanato (peraltro, ancor prima dell’espirazione del termine) con il semplice invio per posta dello scritto già inviato per fax. Un semplice gesto avrebbe permesso all’accusato – che aveva indicato chiaramente la sua volontà di opporsi al DA il giorno stesso in cui tale decreto gli era stato notificato e cui non può, quindi, essere rimproverato nessun tentativo indegno di protezione in relazione al termine imposto dal CPP – di correggere il vizio e di evitare l’estrema gravità del giudizio di irricevibilità (cfr. Poudret, op cit., pag. 184).
La questione relativa alla violazione del principio dell’affidamento può, quindi, rimanere indecisa, la sentenza dovendo essere annullata già per quanto sopra e l’incarto rinviato alla Pretura penale affinché indichi il dibattimento e proceda al giudizio di sua competenza.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1 000.– per ripetibili.
– – .
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.