Incarto n. 17.2006.62

Lugano 3 novembre 2008/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Manetti, giudice supplente

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 dicembre 2006 presentato da

RI 1 di __________ e __________ nata __________, nato a __________ il 29.10.1976, attinente di __________, domiciliato a ,, celibe, amministratore unico della __________, con sede in __________ (patrocinato dall’avv. DI 1)

contro la sentenza emanata il 7 novembre 2006 dal giudice della Pretura penale nei confronti suoi e di

__________, fu __________ e di __________ nata , nato a il 4.11.1979, attinente di __________, domiciliato a __________, __________, celibe, agente di sicurezza, patrocinato dall’avv. __________, non ricorrente

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto A. RI 1 è amministratore unico con firma individuale della __________ società con sede a __________ al tempo dei fatti sottoposti a giudizio, ora in __________, avente per scopo svariate attività nell’ambito della sicurezza, segnatamente “l’assistenza, la consulenza, l’intermediazione, il noleggio, la rappresentanza, la gestione di prodotti e servizi di sicurezza, come la sorveglianza, la protezione, l’investigazione, la videosorveglianza, la custodia, l'accompagnamento di oggetti e persone sia in Svizzera che all'estero" (cfr. estratto Registro di commercio annesso al rapporto di polizia giudiziaria del 4 ottobre 2005). Il campo d'azione della __________ si estende dal trasporto di valori al controllo dei veicoli in stazionamento, con relativa comminazione di multe, passando per ogni aspetto inerente alla sicurezza di manifestazioni di varia natura, di locali notturni e di tutto ciò che richiede un simile servizio.

In data 2 febbraio 2005 il Municipio del Comune __________ ha conferito alla __________ l'incarico di controllare i veicoli in stazionamento nella propria giurisdizione per il periodo dal 15 marzo 2005 al 31 ottobre 2005. Il mandato prevedeva l'impiego di un agente in tenuta distintiva con auto di servizio, due ronde giornaliere di un'ora e mezza ciascuna. La mercede era pattuita oraria per persona, importo di fr. 42.--, oltre IVA ed indennità di trasferta (cfr. allegati al rapporto di polizia del 4 ottobre 2005).

Questo tipo d’attività non costituiva una novità per la ditta di RI 1, poiché essa – o altra società di cui RI 1 era gerente responsabile, la __________, già in __________ – già svolgeva controlli con ausiliari di polizia per altri tre comuni, __________, __________ (cfr. scritti di conferimento dell'incarico 27 febbraio 2003, rispettivamente 22 dicembre 2003 e 9 giugno 2005 allegati al rapporto di polizia) e __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 23 settembre 2005 del teste __________, pagg. 1-2).

Il Dipartimento delle Istituzioni, con risoluzione no. 29 dell’8 agosto 2003, aveva autorizzato la __________ ad apporre, per il tramite del suo personale in uniforme, avvisi di contravvenzione ed a trasmettere le relative denunce all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione a Camorino; questo per le infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento previste al capitolo 2 dell'allegato 1 e alla cifra 622 dell'OMD (Ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari, RS 741.031).

L'autorità cantonale ha esplicitamente imposto alla SA di far pervenire all’Ufficio giuridico della Circolazione sia copia dei mandati a lei conferiti dai municipi sia i nomi dei collaboratori con debita formazione, quindi abilitati ad infliggere le multe, avvertendola nel contempo che la risoluzione sarebbe entrata in vigore solo per i collaboratori che avevano già svolto il relativo corso di formazione (cfr. dispositivo no. 2 della citata decisione ,elenco atti doc. 13, documenti richiamati dalla Divisione degli interni e annessi al verbale di dibattimento).

B. Al momento dei fatti, la __________ aveva due collaboratori abilitati a svolgere le mansioni d’ausiliario di polizia: il dipendente __________ ed il fratello dell'amministratore unico, __________. Ad occuparsi del servizio era principalmente il primo. In data 9 maggio 2005, __________ ha annunciato a RI 1 che non si sarebbe presentato sul posto di lavoro per problemi di salute. Confrontato con quest’assenza e quella del fratello __________, in servizio militare, il ricorrente si è trovato in difficoltà per quanto concerneva l'attività di controllo del traffico stazionario. Per far fronte agli impegni della ditta, egli ha deciso di incaricare il neo-assunto dipendente __________ , di procedere al pattugliamento in sostituzione del __________ . Con questo disegno, il 9 maggio 2005 RI 1 ha fornito a __________ - che non aveva mai adempiuto compiti d’ausiliario di polizia - il blocchetto delle multe e l'OMD. Inoltre, prima di mandarlo in missione, gli ha indicato le zone da controllare e gli ha chiesto di copiare le multe, quanto alla forma, così come compilate da __________, precisandogli che avrebbe dovuto inserire lo stesso numero d’identificazione (no. 81) e, nel riquadro della firma, avrebbe dovuto apporre l’identica sigla del fratello.

Il giorno successivo – e, da lì in poi, per lo meno sino al 13 maggio 2005 -__________ si è quindi recato, come da disposizioni ricevute, nei comuni di __________ e __________ ed ha redatto quotidianamente una decina di multe in relazione ad altrettante infrazioni della LCStr da lui constatate.

Ogni avviso di contravvenzione è stato compilato da __________ copiando pedissequamente nei moduli la firma di __________ ed inserendo il codice no. 81 (numero di riferimento quale ausiliario di polizia di quest'ultimo , cfr. doc. "Elenco degli agenti POLCOM e ausiliari" allegato al rapporto di polizia).

Questi fatti, posti a fondamento della sentenza impugnata, non sono contestati dal ricorrente.

C. Con decreto di accusa 8 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di istigazione e complicità in usurpazione di funzioni e di istigazione e complicità in falsità in documenti per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, nella sua veste di amministratore unico della __________, dunque di responsabile della condotta dei propri uomini, intenzionalmente determinato il proprio dipendente __________ ad arrogarsi, a scopo illecito, l'esercizio di una pubblica funzione, nella fattispecie di ausiliario di polizia, così da elevare delle contravvenzioni ufficiali del traffico stazionario sapendo o dovendo sapere che, per esercitare simile funzione, occorreva preventivamente seguire un corso di formazione obbligatorio per ausiliari di polizia ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 del regolamento sulla legge sulla polizia; inoltre per avere, al fine di nuocere ad altrui diritti, indotto il proprio dipendente __________ - privo della necessaria abilitazione - ad abusare dell'altrui firma e/o segno a mano autentico, per attestare un fatto di importanza giuridica, nella fattispecie a formare - a mano di blocchetto ufficiale per l'elevazione delle contravvenzioni del traffico stazionario ­- almeno quattro avvisi di contravvenzione apponendo il numero di riferimento "81", corrispondente all'agente __________ (suo fratello) e falsificando la firma e/o segno a mano di quest'ultimo.

Con decreto d’accusa d’uguale data, __________ è stato riconosciuto colpevole di ripetuta falsità in documenti.

In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a sei giorni di detenzione e di __________ a tre giorni di detenzione, l'una e l'altra sospese condizionalmente per un periodo di due anni, caricando ad entrambi tasse e spese.

Al decreto d’accusa __________ e __________ hanno sollevato opposizione.

D. Statuendo sulle opposizioni, il giudice della Pretura penale - riuniti i procedimenti con decreto 6 luglio 2006 ed estesa in sede dibattimentale l’accusa a carico di __________ al reato d’usurpazione di funzioni a tenore dell’art. 287 CP - con sentenza del 7 novembre 2006 ha confermato i capi d’imputazione a carico di RI 1, sostituendo la pena detentiva con una multa di fr. 1'000.-- , oltre tasse e spese.

Il giudice ha invece prosciolto __________ dalle due imputazioni, non riscontrando nel suo agire il presupposto soggettivo del dolo.

E. Contro la sentenza appena citata, RI 1 ha tempestivamente depositato, il 13 novembre 2006, una dichiarazione di ricorso.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 12 dicembre 2006, è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

Con osservazioni 8 gennaio 2007 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto violazioni di diritto sostanziale ravvisate nella qualifica giuridica dell’attività partecipativa, segnatamente nella duplice condanna per complicità in usurpazione di funzioni e falsità in documenti, oltre che per istigazione ai medesimi reati. La figura della complicità sarebbe già inclusa nel reato d’istigazione, quindi, per così dire, assorbita o consumata da questa forma partecipativa. Il giudice penale avrebbe, così, ammesso a torto i presupposti soggettivi dei due reati.

Secondo il ricorrente, la condanna per istigazione alla falsità in documenti e all'usurpazione di funzioni conterrebbe quella per complicità, ravvisabile nell'aiuto prestato a __________ . Tra le due figure partecipative sussisterebbe concorso imperfetto, il che sarebbe avvalorato, sempre a mente del ricorrente, dalla citata decisione del Tribunale federale DTF 100 IV 1 e da un riferimento dottrinale (KILLIAS M., Précis de droit pénal, Berna 1998, p. 88).

Con riferimento alla falsità in documenti, i fatti posti a fondamento della sentenza non permetterebbero di dedurre che RI 1 ha agito a scopo d’inganno, né con l’intento di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e nemmeno per procacciare a se o ad altri un indebito profitto.

Non sussisterebbe, inoltre, istigazione all’usurpazione di funzioni, non avendo il ricorrente operato a fine illecito.

Gli argomenti costituiscono evidentemente censure di diritto sostanziale, come tali ricevibili ai sensi dell’art. 229 n.1 CP.

Infine, muovendo dalla constatazione che entrambi gli accusati, sia il ricorrente sia __________ , conoscevano l’esigenza di assolvere preventivamente il corso d’abilitazione per ausiliari di polizia per poter svolgere il servizio di pattugliamento, RI 1 censura d’arbitrio la conclusione del Giudice penale di ravvisare intenzionalità nel comportamento del primo, solo negligenza nella condotta del secondo.

  1. a) Per quanto concerne la compartecipazione di persone nel reato, il codice penale svizzero - oltre prevedere reati speciali di partecipazione, come il favoreggiamento (art. 305 ss. CP) - distingue formalmente tra correità, istigazione (art. 24 CP) e complicità (art. 25 CP).

E’ istigatore chi intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP).

L’istigazione consiste nel suscitare in una persona o cerchia di persone definite la decisione di compiere un atto determinato. La decisione di agire dell’istigato deve derivare dall’incitamento dell’istigatore: è, pertanto, richiesto un nesso di motivazione causale tra questi due elementi. Non è però necessario che l’istigatore abbia dovuto vincere la resistenza dell’istigato poiché la volontà d’agire può essere indotta anche in chi è già predisposto all’atto, perfino in chi si offre per compiere un reato, e questo fintantoché l’autore non si sia ancora risolto a passare concretamente all’azione. Non vi è invece istigazione se l’autore dell’atto aveva già deliberato di compierlo. L’istigazione implica un influsso di natura psichica o intellettuale rivolta alla formazione dell’altrui volontà, ritenuto che ogni comportamento idoneo a provocare la determinazione ad agire - un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente anche una semplice richiesta - possono costituire mezzi d’istigazione. Dal profilo soggettivo, perché si abbia istigazione, ci vuole intenzionalità, ancorché basti dolo eventuale. Occorre quindi che l’istigatore abbia saputo e voluto, perlomeno previsto e accettato, che l’intervento da lui scelto era idoneo a determinare l’istigato a commettere il reato (cfr. DTF 128 IV 11-18, consid. 2.a; 116 IV 1-2, consid. c.; Basler Kommentar, BSK,Strafrecht I, 2003, Forster M., art. 24 N 3 ss.).

La dottrina precisa che l’istigato deve essere stato indotto a commettere dolosamente e illecitamente un reato: qualora l’autore principale non agisca dolosamente, si dovrebbe invero esaminare se l’istigatore non integri gli estremi della commissione per agire mediato (“mittelbare Tatherrschaft” BSK, StGB I 2003, Forster, M.,art. 24 N 3, 6 ss.). Dato che l’istigazione è una forma di partecipazione ad un determinato reato, gli elementi costitutivi oggettivi coincidono con quelli del crimine o delitto provocato. L’istigazione è perfezionata allorquando, determinata la volontà dell’istigato a delinquere, questi ha perlomeno intrapreso il tentativo del reato principale (BSK, Strafrecht I, 2003, Forster, M.,art. 24 N 20). La legge commina all’istigatore la stessa pena applicabile all’autore del reato principale (art. 24 cpv. 1 CP).

b) Mentre l’autore di un reato è colui che riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, è complice, conformemente all’art. 25 CP, chi aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore principale (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 320 ss, p. 327). Il complice è quindi un partecipante secondario, subordinato all’autore principale. La complicità presuppone, quindi, l’attività criminosa di un autore principale (CCRP 27 luglio 1994 in Rep. 1994, p. 447 con rinvio a DTF 113 IV 44). L’ aiuto prestato dal complice può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio tangibile, concreto di carattere tecnico o materiale, sia d’ordine psichico o intellettuale e quindi consistere in consigli, informazioni, istruzioni, come pure costituire un sostegno di natura affettiva, emozionale (CCRP 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, 358-367 a pag. 362 s; BSK, Strafrecht I 2003, Forster M., art. 25 N 21-28). Fra l’azione (fisica o intellettuale) del complice e il crimine o il delitto commesso dall’autore principale deve intercorrere un nesso di causalità. Non occorre che l’aiuto prestato dal complice sia adeguato a produrre risultato (CCRP . 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, p. 362 e rinvii). Secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 328). La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata

  • a tenore dell’art. 25 CP in vigore dal 1. gennaio 2007 - riguardo alla pena applicabile all’autore principale.

c) Se con un'azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali esclude l'altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l'autore è punito per tutte come all'art. 49 cpv. 1 CP . Se però l'applicazione di una norma esclude quella delle altre si parla di concorso imperfetto e l'autore è punito solo per la prima (CCRP 26 luglio 1984 in Rep 1985 p. 189-192, a p. 190, con riferimento al previgente art. 68 cpv. 1 CP).

d) Per la dottrina più aggiornata il quesito a sapere se possa ammettersi concorso ideale tra il reato d’istigazione e la complicità è invero controverso (Basler Kommentar, BSK, Strafrecht I 2007, Forster M.,vor Art. 24 N 63 che cita: Schultz, Rehberg, favorevoli; Riklin, Strathenwerth, Trechsel/Noll, contrari). Secondo questo commentatore, mentre la giurisprudenza dell'Alta corte e la dottrina dominante hanno nel frattempo ravvisato concorso imperfetto tra l’agire imputabile ad un autore individuale o agente in correità, da un lato, con atti d'istigazione o di complicità del medesimo soggetto, dall'altro (DTF 115 IV 230, 232 consid. 2.b.; 101 IV 47,50s.; 100 IV 5 consid 5.e), il Tribunale federale non si è ancora espresso univocamente in merito alla natura del concorso, se ideale o imperfetto, sussistente tra i reati di istigazione e di complicità (BSK, Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor Art. 24 N 63). Forster, l’autore citato, non prende, a sua volta, una posizione di principio, ma si limita a svolgere le seguenti considerazioni pragmatiche: chi non si limita a provocare nell'altro la risoluzione a delinquere, ma altresì gli dà tangibilmente man forte in modo causale a realizzare l’intento, può apparire maggiormente sanzionabile. In ogni caso si dovrà tener conto in sede di commisurazione della pena della maggiore riprovazione dell’istigatore-complice, riguardo al solo complice, o istigatore (Stratenwerth G., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, §13 N162, p. 404). Chi integra, nel contempo, gli estremi della complicità e dell’istigazione non deve, tuttavia, essere punito più severamente dello stesso autore principale; siccome la legge prevede la stessa pena per l’istigatore come per l’autore (art. 24 cpv. 1 CP), non torna applicabile l'art. 49 cpv. 1 CP. Indubbiamente, conclude Forster, di fronte a all’agire di chi, oltre ad istigare si rende anche complice, merita di essere vagliata la qualifica di correo (BSK, Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor Art. 24 N 63 in fine). Al riguardo Trechsel/Noll precisano che, verificandosi istigazione e complicità in uno, la partecipazione assume un’intensità tale da doversi generalmente ritenere correità (Trechsel, S./Noll, P., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1994, § 31,G).

La DTF 100 IV 1-5 invocata dal ricorrente è invero incentrata sulla punibilità del coautore ed istigatore, rapporto qualificato di concorso imperfetto, di modo che il correo che ha istigato un'altra persona a commettere un reato è punibile solo per correità, non anche per istigazione (consid. 5). La motivazione principale consiste nell'assunto che ogni forma partecipativa, istigazione o complicità, per quanto rilevante, appare assorbita qualora il reo sia invero qualificabile come autore individuale, sia coautore sia autore mediato (DTF 100 IV 4 consid 5.c). Solo di passata l'Alta corte accenna alla consunzione della complicità nell’istigazione, con rinvio, come detto, alla dottrina dominante.

Martin Killias, il commentatore invocato dal ricorrente, si limita ad enunciare, senza ulteriore motivazione, che la qualità d’autore assorbe quella di partecipante e la qualità d’istigatore quella di complice, con rimando alla citata DTF 100 IV 1 (Killias M., Précis de droit pénal, Berna 2001, p. 90 N 624).

e) Qualora si rimanesse ancorati alla logica dell’argomentazione ricorsuale, sarebbe doverosa la premessa secondo cui la soluzione del quesito - se concorso ideale o imperfetto - non si ripercuoterebbe, nel caso di specie, sulla commisurazione della pena. Chi, come il ricorrente, non si è limitato a determinare il dipendente __________ a commettere ripetute falsità in documenti usurpando una pubblica funzione, ma altresì gli ha fornito il necessario materiale e gli indispensabili e precisi ragguagli su come agire in modo illecito denota maggiore propensione a delinquere di chi si limita all’una o all’altra parte. Questo doppio ruolo va in ogni caso considerato - e il giudice penale ne ha correttamente tenuto conto – nella commisurazione della pena a tenore dell’art. 47 CP, indipendentemente dalla qualifica giuridica del concorso.

Indipendentemente da questa prima considerazione, va però ammesso l’interesse giuridico, autonomo e degno di protezione del ricorrente a postulare l’annullamento della condanna per complicità, ancorché un eventuale accoglimento non comporterebbe riduzione di pena(DTF 96 IV 64-72 consid. 1).

f) Ciò posto, nel caso in esame, il quesito di sapere se sia dato concorso ideale o imperfetto può rimanere indeciso.

Una sussunzione legale corretta dei fatti posti a giudizio imputabili a RI 1 avrebbe dovuto riconoscere il suo ruolo d’autore principale, coautore o autore mediato (che vince l’incerta volontà del dipendente, in parte inducendolo in errore sulla reale portata delle falsificazioni chieste, in parte in forza della facoltà di dargli istruzioni), non quindi d’istigatore e complice, dovendosi ben attribuire al ricorrente la paternità dell’ideazione, della pianificazione, della messa in atto dell’intera attività delittuale, per non dire dell’esclusivo interesse ivi sotteso, circostanze tali da ammettere un suo animus auctoris vero e proprio. In particolare, è definito autore mediato (mittelbarer Täter, Hintermann) chi si serve di una persona sprovvista di volontà, o perlomeno, di persona che non agisce colpevolmente, per fargli compiere un reato. L’autore mediato è punibile come se avesse commesso personalmente le azioni perpetrate dall’autore diretto, il cui ruolo appare meramente strumentale (DTF 120 IV 22s. consid. 2d e rinvii). Può essere che l’autore mediato sfrutti dei deficit intellettuali o psichici dell’autore diretto (errore sui fatti, carenze della capacità di discernimento, inattitudine per sostanze stupefacenti, conflitto d’interessi discolpante, ecc.), oppure lo costringa tout-court a perpetrare il reato (BSK, Strafrecht I, 2007, Forster M., vor Art. 24 N 28). Secondo il Tribunale federale, le nozioni di autore mediato e di correo mostrano che un soggetto può essere considerato autore di un reato benché non ne sia l’artefice diretto, ossia - come nel caso di specie - non abbia personalmente compiuto tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie legale (DTF 120 IV 23s. consid. 2d e rinvii).

  1. a) In relazione ai requisiti del reato di falsità in documenti (art. 251 CP), il giudice penale ha ravvisato il fine illecito nella duplice circostanza secondo cui RI 1 ha “chiaramente agito con l'intento di garantire alla propria ditta la mercede per i servizi prestati ai comuni di __________, alla quale egli sapeva non avrebbe avuto altrimenti più diritto. Nel contempo l'imputato in questione era pure consapevole del fatto che avrebbe causato un danno indebito agli utenti della strada vittime dei reati, che si sarebbero visti costretti a pagare delle ammende attribuite indebitamente, da persona non legittimata” (sentenza 7 novembre 2006 consid. 11 e 7 in fine; p. 10 e 7 ).

Il ricorrente contesta l'ammissione giudiziale dell’intenzione di aver voluto procacciare alla propria ditta un indebito profitto e di arrecare danno a terzi. Lo escluderebbe la natura del compenso pattuito con i mandanti, segnatamente una retribuzione oraria per le ronde svolte, svincolata dalle contravvenzioni concretamente elevate, di modo che la mercede stata esigibile ancorché non fosse stata distribuita alcuna multa. A conferma, il ricorrente adduce la circostanza “ ritenuta perlomeno verosimile dal Giudice di prima istanza” inerente alla decisione della __________, antecedente la denuncia, di non fatturare le prestazioni relative al controllo effettuato da __________ nel periodo indicato dal decreto d'accusa ed di aver tenuto in sospeso le relative multe, comunicandolo alla polizia comunale di Locarno.

Infine, il giudice avrebbe omesso di riscontrare il requisito soggettivo dell'intenzione di ingannare.

b) E’ fuor di dubbio che, RI 1 abbia agito in veste di organo con l'intento di procacciare alla sua ditta un indebito profitto e conseguente accettazione di nuocere al patrimonio e diritti altrui. Si fossero svolti i fatti come concepito dal ricorrente - ovvero senza l'intervento dell'ex dipendente __________, che verosimilmente lo mise in stato d’allarme (cfr. verbale interrogatorio __________ 23 settembre 2005, p. 4) - la sua ditta avrebbe incassato la mercede per pattugliamenti eseguiti da un dipendente non legittimato. Il vantaggio è perfino di duplice natura, patrimoniale e d'immagine. Patrimoniale, poiché il ricorrente, incaricando un dipendente sprovvisto della dovuta autorizzazione, ha conseguito il risparmio corrispondente alla mancata assunzione di personale interinale supplementare e per di più debitamente qualificato, conseguentemente più oneroso. Penalmente rilevante è pure il guadagno d'immagine, poiché la nozione di profitto dell’art. 251 CP abbraccia anche vantaggi inerenti alla posizione di mercato (BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 94; DTF 96 IV 150, 152, consid. 1): non notificando ai mandanti la propria momentanea difficoltà, o incapacità, di assolvere il mandato, RI 1 ha avvalorato presso questi enti la percezione della propria ditta come impresa organizzata ed efficiente, non da ultimo operando anche a detrimento della concorrenza. Il profitto è poi indebito sia in ragione del conseguimento illecito (in primis: violazione delle prescrizioni di diritto pubblico sui requisiti legali per elevare contravvenzioni) sia perché sprovvisto di pretesa giuridicamente tutelabile (BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 95). L’intenzione d’ingannare del ricorrente risulta già dalla sua partecipazione all’effettiva messa in circolazione, giuridicamente rilevante, di avvisi di multa falsificati (DTF 113 IV 77 consid. 4 p. 82; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 87), di cui ignari automobilisti erano i primi destinatari. Va però oltre, estendendosi all’intento di trarne profitto, includendo pure il raggiro a danno dei mandanti. Se RI 1 non avesse inteso agire per garantire alla propria ditta la mercede per servizi prestati ai due comuni, avrebbe loro immediatamente segnalato la temporanea impossibilità di adempiere il contratto. Così non è stato. Del tutto irrilevanti, pertanto, le altre confutazioni inerenti alla volontà o no di nuocere a terzi o cosa il ricorrente avrebbe predisposto successivamente, elevate le contravvenzioni: la falsità in documenti è anche reato di messa in pericolo astratta ; tutela la buona fede nei rapporti giuridici indipendentemente da pregiudizi concreti individuali, ed è già realizzata con la messa in circolazione del documento falso (DTF 119 IA 342- 347, consid. 2b p. 246; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 1). Dal profilo oggettivo va rilevato che l’art. 251 CP reprime altresì l’agire di chi, con gli intenti indicati, fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, scopo d’inganno, di un tale documento. Questa variante normativa evidenzia che l’autore del reato non s’identifica necessariamente con l’estensore del documento falso. La formazione di un documento falso, l’alterazione di un documento vero, l’abuso dell’altrui firma per formare un documento suppositizio o la falsità ideologica possono essere attuati per interposta persona (Corboz B., Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 N 81-88 , p. 200).

c. A tenore dell'art. 287 CP è punito con una pena detentiva sino tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari. Per l'esercizio di una pubblica funzione ai sensi di questa norma devono essere intesi tutti quei compiti affidati a dei funzionari ai sensi dell'articolo 110 cf. 3 CP. A titolo eccezionale, rientrano in questa definizione pure le funzioni esercitate da privati su delega e in rappresentanza dello Stato, quali, ad esempio, il notaio (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 1) e l'ausiliario di polizia. Il comportamento punibile consiste nell’esercizio di un potere, nell’appropriarsi indebitamente di una carica, facendo credere di esserne autorizzati, mentre così non è (Trechsel S., Kurz-kommentar, 1997, art. 287 no. 2). Il reato è perfezionato dal momento che l’autore inizia ad esercitare il potere usurpato, vale a dire, compie un atto ufficiale attinente ai pubblici poteri (Corboz B., Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 7 , p. 431s.) L'elemento costitutivo soggettivo del fine illecito è adempiuto, quando l'autore persegue uno scopo già illecito in sé. Pure illecito è il perseguimento d’obiettivi di per sé leciti, ma con mezzi impropri, qualora siano lesi in maniera inammissibile i diritti individuali di un terzo (DTF 128 IV 164 consid c.bb; BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11). Analogamente al reato di falsità in documenti, costituisce fine illecito l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere a diritti altrui (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11; Corboz B., Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 9 in fine, p. 432).

d) Nel caso di specie, sono decisive le circostanze secondo cui l’autorizzazione ad apporre avvisi di contravvenzione – e pertanto d’esercitare un eminente compito pubblico attinente alla polizia della circolazione stradale – fu conferita alla __________, società di cui RI 1, amministratore unico, è organo direttamente responsabile. La società incaricata avrebbe dovuto operare esclusivamente per il tramite di personale formato, condizione di validità dell’autorizzazione. Fornendo al dipendente __________ il blocchetto delle multe e l'OMD, indicandogli le zone da controllare, chiedendogli di copiare le multe, in particolare di inserire lo stesso numero d’identificazione assegnato al fratello __________ (no. 81) e, nel riquadro della firma, di apporre l’identica sigla del fratello, RI 1 ha realizzato, come autore, gli elementi oggettivi di entrambi i reati. Ininfluente la circostanza che gli avvisi di contravvenzione siano poi stati compilati e apposti dal __________ . Pure il presupposto soggettivo del fine illecito, già esposto e ammesso nel precedente considerando, è senz'altro da confermare anche per l'usurpazione di funzioni.

  1. La censura d’arbitrio sembra vertere sul diverso trattamento riservato dal giudice penale ai due imputati in merito alla natura delle relative colpe, nonostante entrambi siano stati a conoscenza della necessità di avere assolto il corso di formazione per poter esercitare come ausiliario di polizia: mentre per __________ il giudice penale ha ammesso l’agire in buona fede “commettendo una leggerezza che può al massimo essere caratterizzata come negligenza” (sentenza consid. 9, p. 8), al qui ricorrente è stata imputata mala fede, a significare intenzionalità.

Va, anzitutto, osservata la dubbia ricevibilità in ordine della censura, poiché il ricorrente omette di indicare perché il primo Giudice sarebbe necessariamente dovuto giungere ad un differente convincimento qualora avesse preso in considerazione le circostanze da lui allegate (sent. 3 ottobre 1980 CCRP, in Rep. 1982 p. 156, consid. 5.2.5 e rinvii). Ancora va ricordato che arbitrario accertamento dei fatti e valutazione delle prove non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

Sotto questo specifico aspetto la conclusione del primo Giudice di ritenere dati per RI 1 – manifestamente a conoscenza delle tassative condizioni per impiegare il personale come ausiliario di polizia per essere stato il destinatario della decisione dipartimentale – i presupposti del reato di usurpazione di funzioni e falsità in documenti, non è censurabile

Per il resto, quand’anche si dovesse condividere l’opinione del ricorrente secondo cui desta perplessità l’assoluzione di __________ , incentrata sulla valutazione giudiziale di ammetterne la buona fede, conseguentemente di qualificare di negligenza il suo agire, in particolare se si consideri che l’impiegato ha pur sempre, per propria ammissione, consapevolmente falsificato la firma su alcune decine di avvisi di contravvenzioni , va detto, da un lato, che la sentenza d’assoluzione sfugge al giudizio di questa Corte, poiché cresciuta incontestata in giudicato e, d’altro lato, che la sottesa critica di disparità di trattamento (peraltro non esplicitata) non giova al ricorrente.

Da un lato, e prima di tutto, non giova perché un’eventuale responsabilità di terzi non libera un autore dalla sua responsabilità poiché, in materia penale, ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (CCRP 11 settembre 1985 in Rep. 1986 p. 329 in fondo con rinvii).

E, d’altro lato, non giova nemmeno poiché va considerata la diversità di ruoli, funzioni e responsabilità tra i due coimputati. RI 1 è amministratore unico con firma individuale di una ditta attiva tra l’altro, per scopo dichiarato, nell’ambito della consulenza di prodotti e servizi di sicurezza, risulta firmatario della richiesta 18 giugno 2003 al Dipartimento per l’ottenimento dell’autorizzazione e destinatario della relativa decisione di delega indicante le condizioni di validità (cfr. allegati al verbale di dibattimento). Egli era pure iscritto ( unitamente a __________ ) al corso di formazione ausiliari di polizia previsto dal 6 al 10 giugno 2005 e di cui aveva ricevuto la convocazione – come rilevato dal Giudice di prime cure, sentenza consid. 11, p. 9 – prima dello svolgimento dei fatti incriminati (cfr. l’elenco dei partecipanti annesso alle direttive del 4 maggio 2005, allegata al Rapporto d’inchiesta, ACT 2). Infine, e soprattutto, il ricorrente era legittimato, in veste di organo della datrice di lavoro, ad impartire ordini e istruzioni al dipendente __________ , fino ad autorevolmente minimizzare la contestazione del primo circa la sostituzione della firma, designandola “sigla di poca importanza” (cfr. verbale di interrogatorio 27 settembre 2005 di __________ ). Il ricorrente non può avvalersi in un’eventuale colpa di __________ ,

  1. Stabilito che il decreto d'accusa considera solo le forme partecipative dell’istigazione e della complicità in usurpazione di funzioni (art. 24 cpv. 1, 25 e 287 cpv. 1 CP), nonché dell’istigazione e complicità in falsità in documenti ( art. 24 cpv.1, 25 e 251 CP) e non il ruolo di autore principale di questi due reati (art. 287 e 251 CP), la questione non può ovviamente essere vagliata oltre.

Per ragioni d’economia processuale e in conformità della giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno trasmessi alla Pretura penale perché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 1 e 4 CPP (applicabili per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) dovendosi valutare la posizione dell’accusato alla luce dei reati ex art. 252 e 287 CP, contemplati nel decreto di accusa nella sola forma della partecipazione. Basterà nel caso di specie che il nuovo giudice (art 296 CPP) contesti all’accusato qui ricorrente la nuova imputazione.

Prima di riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare all’accusato il diritto di essere sentito – e quindi anche di proporre prove a discarico – sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e giurisprudenza; CCRP 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).

  1. Da quanto precede discende che il dispositivo 1 della sentenza impugnata deve essere annullato. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei precedenti considerandi sui reati di usurpazione di funzioni e di falsità in documenti (art. 251 e 287 CP) e, dandosene il caso, per ricommisurazione della pena e per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e sulla tassa di giustizia.

  2. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza si giustifica perciò di caricare gli oneri processuali allo Stato. Non vengono per contro riconosciute ripetibili a RI 1 (art. 9 cpv. 6 CPP), siccome la cassazione avviene per motivi del tutto estranei alla censure ricorsuali. Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.

Per questi motivi,

visto sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullato il dispositivo 1 di condanna della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono posti integralmente a carico dello Stato.

Non sono assegnate indennità per ripetibili.

  1. Intimazione a:

erzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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