Incarto n. 17.2004.53
Lugano 22 ottobre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Chiesa e Walser
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell’11 ottobre 2004 presentato da
__________, muratore
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 31 agosto 2004 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Mendrisio nei confronti suoi e di
__________, cameriere
(patrocinato dall'avv. __________) non ricorrente
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con sentenza del 31 agosto 2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, sedente in Mendrisio, ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha in estrema sintesi accertato che tra novembre del 2003 e il 2 aprile del 2004 i soggetti, in diverse località del Ticino e in Svizzera interna, agendo in correità e previo acquisto di 320 g di cocaina, hanno venduto 260 g della stessa sostanza a vari tossicodipendenti locali, pur sapendo o dovendo presumere di mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Essa ha inoltre accertato che nello stesso periodo i medesimi soggetti hanno consumato un imprecisato quantitativo di cocaina. Ha invece prosciolto __________ dall'imputazione di tentato finanziamento con fr. 16'000.– di un traffico illecito di stupefacenti.
In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ a 12 mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione pronunciata con decreto di accusa del 2 dicembre 2003 dal Procuratore pubblico del Canton Ticino, e __________ a 16 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni. Computato ad entrambi gli accusati il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso condizionalmente le pene privative delle libertà, con un periodo di prova di 3 anni per __________ e di 5 anni per __________. Ha per contro revocato la sospensione condizionale delle pena di 15 giorni di detenzione inflitta a __________ con decreto di accusa del 22 settembre 2003 del Procuratore pubblico del Canton Ticino. Ha infine ordinato la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 6 settembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'11 ottobre successivo, egli chiede in via principale la condanna alla pena di 90 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (computato il carcere preventivo sofferto), in via subordinata, la riduzione della pena a un massimo di 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, prescindendo dalla condanna alla pena accessoria dell'espulsione, e in via ancora più subordinata, una riduzione della pena a un massimo di 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la condanna all'espulsione per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
Il ricorrente assevera anzitutto che, contrariamente a quanto indicato dalla Corte di merito al considerando 4 della sentenza impugnata, non corrisponde al vero che la polizia cantonale di Berna ha segnalato agli inquirenti ticinesi che i due accusati trafficavano stupefacenti in Ticino, che egli sarebbe coinvolto in una organizzazione criminale di trafficanti diretta da tale __________ e che gli inquirenti ticinesi hanno accertato, tramite i controlli telefonici, che i prevenuti erano coinvolti in traffici di cocaina. In realtà, egli prosegue, come indicato dalla polizia nel rapporto di inchiesta del 2 giugno 2004, il compito degli inquirenti ticinesi inizialmente era unicamente di supporto all'indagine della polizia federale che attendeva l'arrivo di un ingente quantitativo di eroina dai Balcani, pianificato da __________. Gli stessi inquirenti, sempre secondo il ricorrente, hanno d'altro canto successivamente affermato che nei suoi confronti erano stati raccolti unicamente indizi che ipotizzavano il suo coinvolgimento nella vendita di cocaina in Ticino e nel finanziamento di parte di questa. Contrariamente a quanto indicato dalla prima Corte, non vi à stato alcun accertamento, tramite controlli telefonici. Se non che, il ricorrente non pretende che i contestati accertamenti siano inficiati da arbitrio. Ne discende l'inammissibilità del gravame al riguardo. Sia come sia, il ricorso sfiora il pretesto, i risultati delle intercettazioni telefoniche non prestandosi a particolari interpretazioni per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di droga (v. il citato rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 3–4).
Il ricorrente fa dipoi carico alla Corte delle assise correzionali di avere determinato in modo arbitrario la quantità di cocaina acquistata fondandosi sulla versione resa da __________.
a) Stando alla sentenza di assise, al secondo interrogatorio __________ ha confessato di avere, in correità con il ricorrente, acquistato 320 g di cocaina, in seguito rivenduti limitatamente a 260 g. Ha altresì indicato il suo ruolo e le modalità di spaccio messe in atto, indicando nei successivi interrogatori le persone coinvolte e i quantitativi per contro personalmente da loro stessi consumati (sentenza, pag. 9). Dal canto suo – ha proseguito la prima Corte – il ricorrente ha cambiato versione tre volte, per poi dichiarare di avere acquistato, con il coaccusato, al massimo 260 g di cocaina, di cui ne avrebbe venduti 3 o 4 g e consumati 70/80 g (sentenza, pag. 9).
Ricordato che secondo il Procuratore pubblico i prevenuti, in correità, tra novembre del 2003 e il 2 aprile del 2004, avrebbero venduto 260 g di cocaina in buste dosi minigrip da 1 a 10 g, al prezzo variante fra i fr. 80.– e i fr. 150.– il grammo a vari tossicodipendenti, sostanza precedentemente acquistata, a credito, a Lucerna, in tre occasioni, da tale __________ (detto __________), a fr. 70 il grammo, il primo giudice ha puntualizzato che, a suo dire, __________ sarebbe a un certo momento diventato il "cavallo" del ricorrente, per il quale svolgeva il cosiddetto lavoro "sporco", consistente nel prendere in consegna la cocaina, trasportarla in Ticino e rivenderla ai clienti, incassare il relativo prezzo e consegnare il ricavato al correo, che da parte sua teneva la contabilità e i contatti con il fornitore (sentenza, pag. 9). Sempre stando a __________, ha proseguito la prima Corte, prima di Natale del 2003 i due sarebbero andati due volte a Lucerna dal fornitore, acquistando a credito 100 g rispettivamente 150 g di cocaina. Lo stesso __________ si sarebbe poi occupato della vendita di quest'ultimo quantitativo, che avrebbe però in parte fornito a credito, senza riuscire a ottenere dai clienti l'intero pagamento, ciò che ha comportato un ammanco di fr. 7'000.–, coperto poi dal ricorrente mediante la cessione della sua Mercedes a __________ (sentenza, pag. 9). Un terzo viaggio a Lucerna – sempre stando a quanto riferito da __________ – sarebbe poi stato effettuato nel gennaio del 2004, con conseguente acquisto di ulteriori 70 grami di cocaina. Da qui un totale di 320 g di cocaina (sentenza, pag. 9-10 con riferimento al verbale del 6 aprile 2004 di __________ annesso (2a) al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 21 aprile 2004).
Sollevati alcuni dubbi sui reali quantitativi di cocaina acquistati a Lucerna, che avrebbero anche potuto essere ben maggiori, dato tra l'altro che __________ ha anche fatto riferimento a trasferte fatte dal solo ricorrente (sentenza, pag. 11), il presidente della Corte delle assise correzionali ha poi ricordato che __________ ha dichiarato di averne rivenduti (dei 320 g acquistati) complessivamente 260 g al prezzo variante tra i fr. 70.– e i fr. 150.– a vari tossicodipendenti, tra cui __________, __________, __________, __________ e __________; i quali – dal canto loro – hanno confermato la circostanza di fronte agli inquirenti (sentenza, pag. 11–12). Quanto ai rimanenti 60 g di cocaina, sempre secondo __________, essi sarebbero stati consumati da lui, dal ricorrente e da __________ (sentenza, pag. 12). __________ – ha sottolineato la prima Corte – ha confermato tale versione in almeno tre successive occasioni, una delle quali a confronto con il ricorrente (sentenza, pag. 12 con riferimento in particolare al verbale del 27 maggio 2004 davanti al Procuratore pubblico in: classificatore __________, rapporto di polizia, allegato 2f).
b) Pur riconoscendo che le dichiarazioni di __________ e dei vari acquirenti non ricostruiscono nel dettaglio l'intera vendita di complessivi 260 g di cocaina, ma soltanto di circa 200/205 g, il primo giudice ha nondimeno creduto al soggetto, rilevando che questi meglio di qualunque altro era in grado di determinarsi al riguardo e ritenendo verosimile che gli acquirenti sentiti abbiano sottostimato i loro personali consumi (sentenza, pag. 12). Dal canto suo, ha proseguito la prima Corte, dopo avere inizialmente negato ogni addebito, nel secondo verbale il ricorrente ha confessato di avere acquistato a credito, da __________, e su suggerimento di __________ 150 g di cocaina, che egli non avrebbe però mai venduto, ma solo consumato personalmente (sentenza, pag. 13 con riferimento al verbale del 5 maggio 2004 in classificatore __________, rapporto di polizia, allegato 2a). Al quarto interrogatorio, però, ha puntualizzato il primo giudice, confrontato alle dichiarazioni del correo e di vari acquirenti, il ricorrente ha cambiato di nuovo versione, sostenendo che per mantenere la famiglia in Kossovo e rifarsi una vita con l'attuale compagna, egli si è fatto ingolosire dalla possibilità di acquistare cocaina a basso prezzo per rivenderla tramite __________, precisando però che l'iniziativa era partita da quest'ultimo (sentenza, pag. 13). Quanto ai quantitativi, egli ha dapprima confessato di avere acquistato, in tre occasioni, a Lucerna, da __________, complessivamente 250 g di cocaina; sentite le dichiarazioni di __________, ha ammesso che in definitiva il quantitativo di 320 g riferito dal correo poteva essere corretto, rimettendosi implicitamente al parere di chi lo accusava (sentenza, pag. 13 con riferimento al verbale del 17 maggio 2004 in classificatore __________, rapporto di polizia, allegato 2c). Nel proseguo dell'inchiesta, segnatamente davanti al Procuratore pubblico, ha mantenuto questa versione, ribadendo di non essere esattamente a conoscenza del quantitativo di droga acquistato, ma solo di avere consumato 70/80 grammi di cocaina (sentenza, pag. 14 con riferimento al verbale del 27 maggio 2004 in classificatore __________, rapporto di polizia, allegato 2f). Messo a confronto con __________ ha però nuovamente cambiato versione, sostenendo di avere acquistato, con il coaccusato, al massimo 250 g di cocaina e ammettendo di averne venduti 4 o 5 grammi a __________ e ribadendo di averne consumati personalmente 70/80 grammi (sentenza, pag. 14).
c) Ciò posto, la prima Corte ha ritenuto che la costante versione dei fatti resa da __________ deve prevalere perché credibile. Questi, egli ha rilevato, ha chiamato in causa il ricorrente in forma del tutto disinteressata, accusando d'altro canto sé stesso di reati più gravi di quelli ammessi dal coaccusato. Le sue dichiarazioni, inoltre, per quanto attiene ai quantitativi e alle modalità di spaccio, hanno trovato riscontro in quelle degli acquirenti, oltre che nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente, sempre secondo la Corte di merito, non è per contro risultato credibile già per il solo fatto di avere fornito ben tre versioni differenti, tra cui però anche quella che bene o male conferma – comunque non la esclude – l'acquisto di 320 g di cocaina riferito dal correo (sentenza, pag. 14). Essa ha dipoi ritenuto del tutto fuori luogo il tentativo dello steso ricorrente di ridimensionare le proprie responsabilità, attribuendo il comando delle operazioni a __________, riducendo le vendite e attribuendosi consumi esorbitanti di cocaina per beneficiare il più possibile dell'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 CP, quando invece l'esame tossicologico ha dato esito negativo (sentenza, pag. 14). Quanto al ruolo preminente del ricorrente, ha osservato la Corte di assise, esso emerge con oggettiva chiarezza sia dalle intercettazioni telefoniche, che dai racconti dei clienti. D'altro canto, essa ha precisato, già solo la differenza di età e la diversa esperienza di vita indicano chiaramente quale degli accusati disponga della maggiore personalità, come risultato anche dal pubblico dibattimento. Era infine il ricorrente e non __________ a disporre di denaro e automobili e ad avere un tenore di vita dispendioso pur senza lavorare ed era poi sempre questi che intratteneva i contatti con i fornitori della droga (sentenza, pag. 14).
d) Assevera il ricorrente che se è accertato che entrambi gli accusati si sono recati in sole tre occasioni da __________ per acquistare droga, il dubbio sull'effettivo quantitativo di stupefacente comperato è solo apparente, giacché esso è perfettamente ricostruibile sulla base delle vendite effettuate e dal consumo dichiarato. Entrambi hanno infatti confermato, egli opina, che dopo la presa in consegna della cocaina, la stessa era conservata unicamente da __________; questi ha poi provveduto a rivenderla ai propri clienti, i quali sono stati enumerati e interrogati. Nel verbale di interrogatorio del 6 aprile 2004 __________ ha dichiarato che la rimanenza di 260 g è stata da lui venduta a __________, soggiungendo che non vi erano altri acquirenti oltre quelli indicati nell'ordine di arresto. Se non che, egli prosegue, dagli interrogatori degli interessati il quantitativo di cocaina venduto risulta essere di 205 g, e non di 260 g, come sostenuto da __________ e ripreso dal primo giudice, il quale ha peraltro dato atto che effettivamente – stando alle persone sentite – il quantitativo che entra in considerazione è di 200/205 g di cocaina. Ne consegue perciò che l'accertamento dei fatti operato dalla prima Corte sulla somma dei grammi complessivi di cocaina è arbitrario. Per la determinazione del quantitativo complessivo di droga acquistato da entrambi, sempre a suo giudizio, occorre considerare anche l'ammontare del loro consumo personale, quantificato da __________ in 60 g e da egli medesimo in 70/80 g. In applicazione del principio in dubio pro reo, la quantità complessiva acquistata deve essere stabilita perciò in 200 g / 205 g venduti e 60 g consumati, ovvero la quantità dichiarata come acquistata da egli medesimo e corrispondente al prezzo pagato (fr. 50.– al grammo) e al controvalore di fr. 12'500.– del veicolo consegnato a __________.
L'ammissibilità del ricorso non è data. Pur non sottovalutando il problema esposto nel gravame, ossia pur riconoscendo che secondo i dati forniti dagli acquirenti la droga venduta ammontava a 205 g circa e non e 260 g come sostenuto dal __________, la prima Corte ha nondimeno ritenuto che la cifra da questi indicata è del tutto reale, giacché questi meglio di chiunque conosceva la situazione, giacché non si poteva escludere che gli stessi acquirenti, specie quelli verbalizzati una sola volta, abbiano sottostimato il loro personale consumo per ridurre le proprie responsabilità, giacché con una confessione del genere questi si addossava responsabilità ben più gravi di quelle che avrebbe potuto riconoscere seguendo la tesi del coaccusato, giacché – in particolare – il ricorrente, a differenza dello stesso __________, ha fornito ben tre versioni differenti al riguardo, giungendo comunque persino a riconoscere implicitamente proprio quanto preteso dal correo. Perché la prima Corte sarebbe trascesa in arbitrio con considerazioni e riflessioni del genere il ricorrente non spiega. Certo, alle fine del suo esposto egli adombra l'ipotesi che __________ abbia compiuto da solo ulteriori attività, richiamando quanto peraltro riportato alla stessa Corte a pag. 11 della sentenza. Se non che egli trascura che tali riferimenti riguardano semmai quantitativi di droga non contemplati nell'atto di accusa, ossia non compresi nei 320 g di cocaina imputati ai prevenuti.
e) Il ricorrente si sofferma poi sulla sua reale responsabilità nella vendita della sostanza, contestandola, ossia insistendo nell'affermare che la sua partecipazione all'attività della vendita deve essere esclusa, essendosi egli avvicinato al mondo della droga unicamente a causa dell'ospitalità ricevuta da __________, già ampiamente addentro al "settore", il quale lo ha iniziato al consumo e convinto cosi anche all'acquisto per soddisfare le proprie necessità. Orbene, ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data. Nel ritenere veritiera la versione del coaccusato, la prima Corte ha – come visto – posto particolare accento sul fatto che questi ha chiamato in causa il ricorrente in modo del tutto disinteressato, incolpandosi perfino di reati che avrebbe potuto contestare se avesse seguito la strategia del correo, che le sue dichiarazioni, per quanto attiene ai quantitativi e alle modalità di spaccio della cocaina, hanno trovato riscontro sia nelle intercettazioni telefoniche, sia nelle deposizioni degli acquirenti (segnatamente di quelle di __________ del 3 marzo 2004 e di __________ dell'11 marzo 2004), sia nella personalità dei singoli accusati, segnatamente nella constatazione che mentre il ricorrente è apparso come persona sicura di sé, intelligente e scaltra, l'altro è apparso come personaggio fragile e immaturo, nemmeno capace di incassare il prezzo delle sue vendite di cocaina. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, era il ricorrente e non il correo a disporre di denaro e automobili e a condurre un tenore di vita dispendioso. Orbene, anche in questo caso il ricorrente sorvola su tali considerazioni e valutazioni, insistendo per contro nel richiamare disordinatamente singole dichiarazioni rese nel corso dell'inchiesta dallo stesso __________, da egli medesimo e dagli acquirenti, senza però sostanziare arbitrio di sorta – termine peraltro invocato di passata soltanto al termine del proprio esposto (ricorso, pag. 8) – ossia senza spiegare perché il primo giudice sarebbe trasceso in arbitrio preferendo l'altra versione, specie dopo che a un certo momento egli ha persino ammesso di avere acquistato la cocaina a basso costo per rivenderla tramite __________ per mantenere la famiglia e rifarsi una vita con la nuova compagna (sentenza, pag. 13), rispettivamente di averne comunque venduti 4/5 grammi a __________ (sentenza, pag. 14). Per motivare una censura di arbitrio occorrono, in altri termini, motivazioni ben più solide di quelle esposte, non senza disinvoltura, nel gravame.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale nella misura in cui la prima Corte lo ha riconosciuto colpevole di infrazione (aggravata) alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 LStup, anziché di sola contravvenzione alla stessa legge (art. 19a LStup), sostenendo che la sua partecipazione si è limitata soltanto all'acquisto della cocaina per assicurare il proprio consumo personale, senza alcun suo coinvolgimento nelle vendite operate da __________. Se non che egli si diparte da fatti diversi da quelli stabiliti nella sentenza impugnata. Già si è infatti visto che la Corte di merito non è trascesa in arbitrio di sorta accertando che egli ha concorso anche nella vendita di 260 g di cocaina a vari tossicodipendenti e non si é perciò limitato unicamente a consumare la droga acquistata precedentemente, sempre in correità con __________. Proposto in questo modo il ricorso è perciò inammissibile.
A mente del ricorrente la pena a suo carico è comunque eccessivamente severa anche nel caso in cui si ritenesse che egli abbia partecipato alla vendita della sostanza stupefacente acquistata da __________, giacché occorrerebbe comunque dipartirsi da un quantitativo di 205 g di cocaina, equivalenti a 20,5 g di prodotto puro in mancanza di riscontri oggettivi sul suo grado di purezza, stimabile pertanto nel 10% come peraltro ritenuto dalla stessa Corte di assise. La pena a suo carico deve perciò essere contenuta in 12 mesi di detenzione e non di 16 mesi come stabilito dal primo giudice, dato che il quantitativo venduto supera di pochi grammi il limite di 18 g ritenuto dal Tribunale federale per ammettere un caso di violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti. Ancora una volta egli si diparte da accertamenti propri, trascurando di nuovo che la Corte di assise ha accertato, senza incorrere in arbitrio, un quantitativo superiore di droga venduta, ossia 260 g, corrispondenti a 26 g di sostanza pura considerando in assenza di migliori riscontri un grado di purezza del 10% (sentenza, pag. 15). Donde l'inammissibilità del gravame. D'altro canto egli dimentica che il criterio decisivo nella commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che sotto questo profilo la quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 301). Nella fattispecie egli neppure pretende ciò. Il ricorso sarebbe perciò destinato all'insuccesso anche vagliandolo nel merito.
Il ricorrente assevera che per quanto attiene alla contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti legata al consumo della cocaina, egli ne ha ammesso un consumo di 80 g. __________ ha dichiarato che il consumo complessivo era di 60 g, di modo che il reato è dato. A suo giudizio non può però essere condivisa l'affermazione della prima Corte riferita al suo inoperoso e dispendioso tenore di vita, giacché gli atti del processo hanno consentito di chiarire la fonte della sua accresciuta disponibilità finanziaria, come pure della sorte di tali averi. Quali sarebbero questi atti egli però non spiega. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data. Egli puntualizza dipoi di essere stato comunque mantenuto dalla propria compagna, come da essa medesima confermato. Con un’argomentazione del genere egli non tenta però nemmeno di spiegare perché il primo giudice sarebbe incorso in arbitrio ponendosi seri interrogativi in relazione alla constatazione che egli, nonostante il suo statuto di asilante, abbia potuto permettersi di acquistare ben tre automobili, segnatamente tra l'altro una Mercedes KLC 320 di fr. 18'000.– consegnata a __________ in pagamento di una partita di cocaina e la BMW325i da fr. 7'000.– sequestratagli il giorno dell'arresto (sentenza, pag. 7).
Al punto 9 del ricorso il ricorrente si diffonde ulteriormente sulla commisurazione della pena per confortare la sua richiesta volta a ridurre la pena a 12 mesi di detenzione, ossia al minimo previsto dall'art. 19 n. 2 lett. a LStup per un caso grave. Nel motivare il gravame egli si diparte però di nuovo da presupposti fattuali diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata e vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale, riservato il caso dell'arbitrio (invocato peraltro soltanto in relazione all'accertamento sul suo ruolo nella fattispecie), non riscontrabile – comunque sia – nel caso in esame nemmeno alla luce delle successive puntualizzazioni (ai limiti del pretesto) esposte nel gravame.
Il ricorrente insorge pure contro la sua condanna all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni, sostenendo che non sono date le condizioni per pronunciare una sanzione del genere.
a) A norma dell'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. L'espulsione è, da un alto, una pena accessoria volta a reprimere un'infrazione e, dall'altro, una misura destinata a proteggere l'ordine pubblico (DTF 123 IV 107 consid. 1, pag. 108). Secondo giurisprudenza, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108, 117 IV 229 consid. 1c/cc pag. 232). Per decidere se pronunciarla, va considerato la sua duplice natura: il giudice tiene conto quindi sia dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP), sia della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 e 109, 117 IV 112 consid. 3a pag. 118). Egli dispone in tale ambito di un ampio potere di apprezzamento e viola il diritto federale unicamente ove ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio, fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure abusi di tale potere pronunciando una misura eccessivamente severa o eccessivamente mite (DTF 104 IV 22 consid. 1b). Resta il fatto che il giudice deve usare riserbo nell'espellere uno straniero da tempo integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109, 117 IV 112 consid. 3a pag. 117). Il che non impedisce in ogni modo di espellere una persona al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 122 IV 70) o finanche un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2 pag. 196).
b) Nel pronunciare l'espulsione dalla Svizzera, il primo giudice ha anzitutto sottolineato che la Svizzera rappresenta per il ricorrente terra di conquista, ove egli può prosperare con traffici soprattutto illeciti. Nonostante una prima espulsione pronunciata nel marzo del 1996 (v. pag. 6) e la conseguente perdita del permesso di dimora, egli ha proseguito, l'accusato vi è ostinatamente ritornato, non esitando a tale scopo ad abusare della procedura di asilo politico, presentendo una domanda non sorretta da alcun valido motivo. Rilevato che il ricorrente non ha legami di rilievo con la Svizzera, tolta una relazione extraconiugale con __________ non meritevole di protezione, data l'asserita intenzione dello stesso prevenuto di volere riconciliarsi con la moglie in patria, il presidente della Corte delle assise correzionali ha sottolineato che questi è però soprattutto pericoloso per l'ordine pubblico, non soltanto per la cocaina trafficata, ma anche per fatto che stava per trafficarne altra; era inoltre ben inserito in un giro di trafficanti importanti, abituati a trattare quantitativi rilevanti di droga, nel quale aspirava di entrare (sentenza, pag. 19). Plurirecidivo (v. sentenza, pag. 6 e 7 in fondo) – ha soggiunto la prima Corte – se egli ha avuto in passato il merito di avere lavorato onestamente in Svizzera (ciò che gli aveva allora consentito di beneficiare della sospensione condizionale della pena pronunciata il 27 marzo 1996 dal Tribunale distrettuale di Baden), attualmente egli preferisce girare a bordo delle sue automobili, facendosi oltretutto mantenere dal contribuente nel numeroso limbo dei falsi asilanti. Al dibattimento, egli ha puntualizzato, il ricorrente ha comunque dichiarato di accettare la pena dell'espulsione effettiva, nell'ipotesi che la pena privativa della libertà fosse sospesa condizionalmente. Ricordato che l'accusato mantiene comunque legami stretti con il proprio paese di origine, la prima Corte ha concluso per la pronuncia dell'espulsione per un periodo di 7 anni, giudicandolo proporzionato rispetto alla pena privativa della libertà tenuto in specie conto che si trattava del secondo provvedimento del genere e che egli aveva recidivato (sentenza, pag. 19–20).
c) Il ricorrente ritiene ingiustificato il provvedimento in rassegna, rilevando che il motivo addotto dal primo giudice per pronunciarlo, ossia una "punizione"(sentenza, pag. 19), attiene più alla pena principale che a quella accessoria. Fa poi carico alla prima Corte di avere trascurato elementi di rilievo quali il passato di onesto lavoratore, le pressioni subite in patria, il suoi legame sentimentale con __________, il carcere preventivo sofferto, il suo coinvolgimento nella fattispecie a causa di cattive compagnie __________ e, in particolare, le prospettive di un radicale cambiamento in positivo della situazione una volta che queste sono cessate. Quanto alla sua dichiarazione di accettare l'espulsione se fosse stata accordata la sospensione condizionale della pena privativa della libertà, egli spiega, essa è stata pronunciata in un particolare contesto, ovvero nel corso del processo.
d) Argomentazioni del genere, peraltro non trascurate nella sentenza impugnata, appaiono del tutto secondarie rispetto ai motivi addotti dalla Corte di merito per pronunciare il provvedimento impugnato, ossia il bisogno di tutela dell'ordine di pubblico di fronte a una persona che ha chiaramente abusato della procedura di asilo (sentenza, pag. 7) ritornando in Svizzera nonostante la precedente negativa esperienza giudiziaria (che aveva tra l'altro comportato la perdita del permesso di dimora; pag. 6) per spacciare droga grazie alle sue conoscenze nel mondo del narcotraffico (sentenza, pag. 19 e 20). Chiedere in un contesto del genere che si prescinda dalla pena accessori dell'espulsione non è perciò serio.
e) Secondo il ricorrente, la durata del provvedimento impugnato appare comunque sproporzionata rispetto alle pena privativa della libertà (16 mesi detenzione). Ora, è vero che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, tra la durata della pena principale e quella dell'espulsione deve sussistere una certa proporzionalità. Qualora il giudice pronunci un'espulsione di lunga durata accanto a una pena principale lieve o un’espulsione di corta durata a fianco di una grave pena principale, egli deve motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 123 IV 107 consid. 3 pag. 111). Al riguardo, la prima Corte ha ritenuto ancora proporzionata la pronuncia dell'espulsione per la durata di 7 anni perché si tratta della seconda espulsione, perché il ricorrente ha risposto alla prima espulsione di 3 anni (pronunciata dal Tribunale distrettuale di Baden nel 1996) delinquendo ancora più pesantemente. Pur apprezzabilmente più lunga rispetto alla pena principale, una durata del genere non appare però ancora come la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, specie se si considerano – oltre al fatto che si tratta pur sempre della seconda espulsione dal territorio svizzero – i privilegiati legami del soggetto con il mondo del narcotraffico, il suo proposito di entrare vieppiù nel giro che conta (sentenza, pag. 19) – e quindi, il reale rischio di ulteriori traffici da parte dell'accusato – ossia circostanze che impongono maggior severità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico. Infondato anche al riguardo, il ricorso deve essere di nuovo disatteso.
Il ricorrente insorge dipoi contro la mancata concessione della sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione, criticando la prima Corte per avere formulato pronostico sfavorevole sulla sua condotta. Ora, giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena accessoria – come quella di una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi – se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno subìto, giudizialmente e o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa condizionalmente anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b). Per accordare o negare la sospensione condizionale è determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri previsti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero non è invece di rilievo, tale questione interessando se mai l'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 2b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni, in ogni modo il giudice deve valutare globalmente la situazione (DTF 123 IV 107 consid. 4a pag. 111, 119 IV 195 consid. 3b).
Il presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto di dovere formulare prognosi del tutto negativa sulla futura condotta del soggetto. Ricordato di avere formulato prognosi favorevole per la pena principale della libertà alla condizione che quella accessoria fosse effettiva – conformemente a quanto ammesso dal Tribunale federale (DTF 104 IV 225 consid. 2b) – egli ha rilevato che in ogni modo prevalgono al riguardo implicazioni sfavorevoli, come l'assenza di prospettive professionali, non possedendo il ricorrente il diritto di lavorare in Svizzera. Se vi rimanesse, egli ha puntualizzato, si ritroverebbe senza lavoro e in ristrettezze economiche, ai margini della società, senza nemmeno il conforto dei vantaggi derivanti dallo statuto di richiedente l'asilo. Data anche la mancanza di valori morali, che lo ha ripetutamente portato a delinquere, e data la frequentazione di un sottobosco di loschi personaggi, ha fatto presente il primo giudice, non vi è motivo per credere che l'accusato cesserebbe la ripresa dei traffici di droga. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, già una volta il ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale della pena accessoria; ciò nonostante egli ha però commesso nuovi e gravi reati. Il quadro complessivo è perciò più negativo, visto che egli si è avvicinato a reati più gravi e che possiede minori prospettive, ed anche intenzioni, di reinserimento onesto.(sentenza, pag. 20 e 21).
Il ricorrente fa carico al primo giudice di non avere considerato che le persone in Svizzera legate al mondo della droga e che egli conosceva sono state nel frattempo arrestate e che egli aveva manifestato davanti al Procuratore pubblico l'intenzione di troncare con la droga. Ciò consente di ritenere improbabile che egli riallaccerà contatti con il mondo dei trafficanti di droga. Egli non è di poi, come indicato, un recidivo specifico; aveva a suo tempo inoltre lavorato onestamente per anni in Svizzera. Non sussiste perciò la prospettiva di una sua emarginazione in Svizzera e quindi di una sua potenziale possibilità di ricaduta nel crimine. giacché egli intrattiene una stabile relazione affettiva con __________, che lo ha sempre sostenuto e mantenuto. E nemmeno va trascurato il carcere preventivo sofferto, che lo ha profondamente scosso, al punto da fargli comprendere la lezione.
V'è anzitutto da chiedersi se argomenti del genere reggono sotto il profilo della buona fede processuale. Al dibattimento egli ha dichiarato infatti di accettare l'espulsione effettiva qualora la pena privativa della libertà fosse stata sospesa condizionalmente (sentenza, pag. 20). E per finire la prima Corte ha fatto proprio tale auspicio, subordinando per l'appunto il verdetto favorevole all'imputato per quanto riguarda la pena privativa della libertà – non senza generosità, dato che si trattava della terza condanna – proprio all'espulsione effettiva del condannato (sentenza, pag. 18). La questione non ha da essere vagliata oltre. Privo di qualsivoglia prospettiva di lavoro in Svizzera (DTF 117 IV 3 consid. 2b pag. 5), senza mezzi finanziari e legato – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata – al sottobosco dei trafficanti di droga (che non necessariamente si riducono a tali __________ e __________), il ricorrente non poteva contare sulla comprensione del giudice per quanto riguarda la formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta in Svizzera, specie se si considera che egli ha deliberatamente e senza necessità delinquito commettendo nuovi e gravi reati nonostante le precedenti condanne subite. Di fronte alla irriducibilità del ricorrente, non si può pertanto affermare che negando l'applicazione dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il primo giudice abbia dato prova di ingiustificato rigore. Ne discende pertanto di nuovo la reiezione del ricorso.
Il ricorrente insorge infine contro la decisione con la quale il primo giudice ha addebitato integralmente le spese di inchiesta per complessivi fr. 33'992.– in ragione di meta ciascuno a lui e a __________. Le indagini della polizia erano finalizzate a tutt'altra fattispecie e il coinvolgimento degli accusati è emerso soltanto successivamente; per le attività svolte non si sarebbe giustificato un simile dispendio di uomini e mezzi, con conseguente aumento dei costi. L'importo pro capite di fr. 16'996.– è perciò eccessivo e pertanto arbitrario in assenza di un riparto con i principali responsabili, coinvolti nell'inchiesta. Da qui la loro proporzionale riduzione. Ora, al riguardo la sentenza di assise non è di particolare sussidio. Senza spendere una sola riga di motivazione, il primo giudice ha addebitato le spese di inchiesta preliminare per complessivi fr. 33'992.– ai condannati in ragione di meta per ciascuno nonostante che il ricorrente sia stato prosciolto dall'imputazione di tentata infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo n.3). Dalla distinta delle spese relative al ricorrente, risulta nondimeno che le sole intercettazioni telefoniche riferite al suo Natel ammontano a complessivi fr. 19'228.– (fr. 1'462.– + fr. 4'168.– + fr. 1’462.– + fr. 1'462.– + fr. 4'400.– + fr. 6'274.–). Quelle riferite a __________ ammontano per contro a fr. 14'764.– (fr. 3'872.– + fr. 4'874.– + fr. 4'418.– + fr. 1'600.–). Donde un totale di fr. 33'992.– (fr. 19'228.– + fr. 14'764.–). Ora, è vero che le intercettazioni in rassegna non hanno portato alla conferma di tutti i reati ipotizzati agli inquirenti, hanno comunque contribuito in modo rilevante alla condanna relativa all'acquisto e la vendita di 260 g di cocaina. Spettava a questo punto al ricorrente spiegare perché tali spese sarebbero sproporzionate rispetto al risultato ottenuto. Nel suo ricorso il ricorrente non si è però spinto sino a tanto. D'altro canto, a dolersi dell'ammontare di queste spese avrebbe dovuto caso mai essere l'altro accusato (che però non ha ricorso), dalla distinta risultando che le intercettazioni telefoniche relative alla sua utenza hanno comportato spese minori (fr. 14'774.– rispetto ai fr. 19'228.– relativi ai controlli effettuati sull'altra utenza). Stabilendo in fr. 16'996.– la sua quota parte (sentenza, pag. 25), il primo giudice ha per finire persino favorito il ricorrente, debitore di per sé di un importo maggiore (fr. 19'228.–).
Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore Pubblico Nicola Respini, Lugano;
– Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP 6528, Camorino;
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, Bellinzona;
– Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna;
– Direzione del Penitenziario cantonale, La Stampa, Lugano.
Terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario