Incarto n. 17.2004.45 17.2004.46 (rinvio TF)

Lugano 9 agosto 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.20001.61 e 17.2004.45) dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino

e

– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.52 e 17.2004.46) da


(patrocinata dall'avv. __________)

contro la sentenza emanata il 20 agosto 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di

__________,

(patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Tra il 2 aprile 1998 e il 22 novembre 2000 nella camere poste sopra il bar __________ a __________ hanno soggiornato non meno di 66 cittadine straniere, per complessivi 3500 pernottamenti. Il bar era gestito di fatto da __________. Le ospiti pagavano, per vitto e alloggio, fr. 65.– giornalieri, poi aumentati a fr. 90.–. Nelle camere esse praticavano la prostituzione con clienti incontrati nel bar sottostante.

B. Il 22 novembre 2000, in seguito alla segnalazione di un avventore al Consiglio di Stato, è stato arrestato __________, che il 13 giugno 2001 è stato posto dal Procuratore pubblico in stato di accusa per promovimento della prostituzione, truffa, falsità in documenti e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La prima imputazione si riferiva alle cittadine letto­ni __________ (la ragazza cui si riferiva la persona che aveva segnalato il caso), __________, __________ e __________, che l'accusato avrebbe sospinto alla prostituzione, ledendone la liber­tà di azione e mantenendole in quello stato. L'imputazione di truffa riguardava l'assicurazione malattia __________, dalla quale l'accusato era riuscito a ottenere rendite giornaliere per incapacità lucrativa sulla base di certificati medici fondati sulle sue stesse dichiarazioni, mentre in realtà egli lavorava al bar __________. L'imputazione di falsità in documenti si riconduceva alla compilazione, da parte dell'accusato, di tre falsi bollettini della __________ per simulare versamenti di complessivi fr. 10 500.–. L'infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri atteneva, infine, al fatto di avere favorito il soggiorno illegale delle 66 donne alloggiate sopra il bar __________ e, in ogni mo­do, al fatto di avere ospitato __________ per oltre 3 mesi consecutivi e/o oltre 6 mesi l'anno.

C. Con sentenza del 20 agosto 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha prosciolto __________ dal­l'accusa di promovimento della prostituzione, truffa e falsità in documenti, dichiarandolo colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito, dando alloggio, il soggiorno in Svizzera di __________ tra il novembre del 1999 e il novembre del 2000, eccedendo di una trentina di giorni il limite consentito di sei mesi annui. Ciò posto, il presidente della Corte ha condannato __________ a 20 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), da espiare siccome recidivo, senza revocare tuttavia la sospensione condizionale a un'espulsione che l'imputato si era visto infliggere dalla Corte delle assise criminali in Lugano il 10 novembre 1995. Alle richieste pecuniarie di __________, costituitasi parte civile, il presidente della Corte ha rifiutato di dar luogo.

D. Contro la sentenza citata hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale sia il Procuratore pubblico, il 21 agosto 2001, sia __________, il 23 agosto 2001. Nelle motivazioni scritte del 1° ottobre successivo essi hanno chiesto:

– il Procuratore pubblico: la condanna di __________ a 22 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), a una multa di fr. 5000.– e a 5 anni di espulsione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, per promovimento della prostituzione, truffa e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, rispettivamente – ove ciò non fosse possibile – il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise;

– __________: la condanna di __________ a una pena privativa della libertà per promovimento della prostituzione, al pagamento di fr. 85 000.– con accessori per torto morale e di fr. 3000.– per mancato guadagno.

Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2001 __________ ha proposto di respingere i ricorsi. __________ ha postulato da parte sua, il 25 ottobre 2001, l'accoglimento del ricorso inoltrato dl Procuratore pubblico.

E. Con sentenza del 26 novembre 2003 questa Corte ha respinto in quanto ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di __________.

F. Il Procuratore pubblico ha impugnato la sentenza predetta mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Con sentenza del 21 luglio 2004 quest'ultimo ha parzialmente accol­to il ricorso nella misura in cui era ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 6S.17/2004).

Considerando

In diritto: 1. Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azio­ne penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Questa deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto di tale sentenza (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitan­dosi a riesaminare i punti che devono essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del Tribunale federale. I punti che non sono stati messi in discussione rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami). Il Tribunale federale ha precisato nondimeno che, nei limiti del divieto della reformatio in peius, la nuova decisione può anche riguardare punti non contestati, sempre che la loro connessione lo esiga (DTF 123 IV consid. 1 pag. 3, 121 IV 109 consid. 7 pag. 126 con rinvii).

  1. Il Tribunale federale ha disposto il rinvio a questa Corte perché statuisca di nuovo sul ricorso del Procuratore pubblico circa l'accusa di promovimento della prostituzione, dalla quale l'imputato era stato prosciolto. Riferendosi art. 195 cpv. 2 CP, che punisce con la reclusione o la multa chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarre un vantaggio patrimoniale, sospinga altri alla prostituzione, esso ha stabilito – diversamente da quan­to avevano ritenuto le autorità cantonali – che l'imputato aveva indotto le quattro ragaz­ze al mercimonio (consid. 3.6). A mente del Tribunale federale, in effetti, l'imputato aveva approfittato di un rapporto di dipen­denza in danno di __________, __________ e __________ (ma non di __________), tanto dal profilo oggettivo quanto dal profilo soggettivo. Onde l'adempimento dell'art. 195 cpv. 2 CP e l'accoglimento del ricorso su questo punto (consid. 3.7.2).

  2. Nell'ambito del ricorso per cassazione il Tribunale federale si è domandato dipoi se, oltre che sospingere le tre donne alla prosti­tuzione profittando di un rapporto di dipendenza, l'imputato abbia agito anche per lucro, ciò che si sarebbe potuto ripercuotere sul­la commisurazione della pena (consid. 3.8). Ricordato che il Procuratore pubblico individuava il lucro negli introiti derivanti dalla locazione dei vani destinati all'esercizio della prostituzione, il Tribu­nale federale ha confermato che il fatto di ricavare guadagni dalla locazione di simili vani non conno­ta già di per sé un fine di lucro (consid. 3.9 e 3.10). Scartata l'opinione estrema, stando alla quale la locazione di tali vani anche a pigioni elevate (ma non di usura: art. 157 CP) non costituisce reato, e ammesso invece il possibile fine di lucro da parte di chi appigiona locali a prezzo “esagerato” (consid. 3.9), il Tribunale federale si è chiesto se il corrispettivo di fr. 65.–/90.– giornalieri pagato dalle prostitute nel caso specifico per vitto e alloggio non fosse esagerato. Pur dando atto che al riguardo il giudice del merito fruisce di ampio apprezzamento, esso ha nondimeno ritenuto il prezzo in questione “molto elevato”, sebbene le autorità cantonali avessero accertato una re­lazio­ne di per sé non sproporzionata fra tale prezzo e la contropresta­zio­ne fornita. Alle autorità cantonali esso ha rimproverato nondimeno di avere escluso l'esistenza di una coercizione senza spie­gare in che senso il prezzo pagato dalla prostitute per vitto e alloggio fosse proporzionato alla controprestazione offerta. A parere del Tribunale federale, con prezzi compresi tra fr. 1950.– e fr. 2700.– mensili ci si devono aspet­tare standard alberghieri di livello per lo meno discreto. E siccome tale verifica risulta determinante per sapere se il prezzo pagato da __________, __________, __________ e __________ per vitto e alloggio fosse esagerato, e come tale coercitivo nel senso dell'art. 195 cpv. 2 CP, esso ha rinviato gli atti all'autorità cantonale perché accerti la qualità della controprestazione offerta dall'imputato e statuisca di nuovo (consid. 3.10).

Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale non può procedere essa medesima ad accertamenti che non si evincono dagli atti (art. 296 cpv. 1 CPP), come in concreto quel­lo sulla proporzionalità fra prestazione e contropre­sta­zione in fatto di vitto e alloggio. Certo, il primo giudice non aveva mancato di rilevare che negli ultimi anni si sono moltiplicati in tutto il territorio cantonale esercizi pubblici assimilabili, nella modalità di gestione, al __________. Ha soggiunto altresì che tali esercizi, in prevalenza strut­ture alberghiere non più adatte ai bisogni della normale offerta di alloggi perché antiquate, venivano adibiti alla pratica della prosti­tuzione da gestori spregiudicati (sentenza di assise, pag. 11). In mancanza di riscontri più precisi sul caso specifico del __________, ciò non basta tuttavia per trarre conclusioni sul livello qualitativo di vitto e alloggio. Ciò posto, non rimane che ritornare il fascicolo del processo a un'altra Corte delle assise correzionali perché accerti, dopo le necessarie indagini (e interpellando – ove occorra – specialisti nel ramo della ristorazione) quale fosse il rapporto qualità/prezzo, al momento dei fatti, del vitto e dell'alloggio forniti dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto qualità/prezzo fosse “esa­gerato”.

  1. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del Procura­tore pubblico nella misura in cui quest'ultimo reputava l'imputato colpevole di promovimento della prostituzione per avere leso la libertà d'azione della quattro donne, sorvegliandole nella loro attività (consid. 4.4 pag. 17 in alto con riferimento all'art. 195 cpv. 3 CP). Nella misura in cui il Procuratore pubblico insorgeva contro il proscioglimento dell'imputato dall'analoga accusa per avere mantenuto le quattro donne nella prostituzione, il ricorso del Procuratore pubblico è stato finanche dichiarato inammissibile (consid. 5.1 e 5.2 riferito all'art. 195 cpv. 4 CP). Tali punti rimangono quindi acquisiti e non vanno rimessi in discussione.

  2. Se ne conclude, seguendo le indicazioni del Tribunale federale, che in quanto ammissibile il ricorso del Procuratore pubblico diretto conto la sentenza di assise dev'essere accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata che proscioglieva l'imputato dall'accusa di promovimento della prostituzione va quindi modificato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di pro­movimento della prostituzione per avere sospinto __________, __________ e __________ a prostituirsi profittando di un rapporto di dipendenza. Gli atti vanno invece rinviati a una nuova Corte delle assise correzionali affinché – eseguiti i necessari accertamenti – stabilisca se nei confronti di __________, __________, __________ __________ il ricorrente si è pure reso colpevole di promovimento della prostituzione per avere sospinto le quattro donne a prostituirsi per trarre vantaggio economico. Il parziale accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla pena. La nuova Corte di assise dovrà infatti ricommisurare la pena principale, così come dovrà pronunciarsi sull'espulsione, sulla sua sospensione condizionale e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente espulsione una volta stabilito in quale misura il ricorrente si sia reso colpevole di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cvp. 2 CP (se per avere soltanto abusato di un rapporto di dipendenza, come ha definitivamente stabilito il Tribunale federale, o per avere anche voluto trarre un vantaggio patrimoniale), considerando in ogni modo la condanna per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, passata in giudicato (dispositivo n. 1 della sentenza di assise). L'accoglimento, ancorché parziale, del ricorso del Procuratore pubblico comporta anche l'annullamento del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata, che non dà seguito alla pronuncia sulle pretese della parte civile __________ (v. art. 272 CPP). Dato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di promovimento della prostituzione nei confronti di __________, almeno per la fattispecie definitivamente decisa dal Tribunale federale, la nuova Corte di assise dovrà statuire anche sulla richiesta di par­te civile, senza riguardo al fatto che il ricorso di lei sia stato dichiarato inammissibile. Inevitabile, infine, è l'annullamento del dispositivo n. 6 sulle spese processuali, al cui riguardo la nuova Corte dovrà rideterminarsi.

  3. Rimane da vagliare se il rinvio disposto dal Tribunale federale giovi anche a __________, il cui ricorso – come si è appena accennato – era stato dichiarato inammissibile. La risposta è negativa, dato che soltanto il coimputato può automaticamente beneficiare dell'accoglimento per errata applicazione della legge di un ricorso presentato dall'altro imputato (art. 297 CPP). I dispositivi n. 3 e 4 della sentenza del 26 novembre 2003 di questa Corte rimangono perciò invariati. Si aggiunga, ad ogni buon con­to, che alla parte civile deriva alcun pregiudizio, dato che potrà far valere i suoi diritti di parte lesa davanti alla nuova Corte di assise, la quale dovrà dar seguito alla presente decisione di rinvio.

  4. Pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali conseguenti al parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico vanno perciò addebitati allo Stato, che rifonderà ad __________ – il quale ha avuto causa vinta per una parte dell'imputazione principale (art. 195 cpv. 3 e 4 CP), come pure per l'imputazione di truffa e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri – un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento della prostituzione per avere, profittando di un rapporto di dipendenza, sospinto __________, __________ e __________ a prostituirsi, mentre i dispositivi n. 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata sono annullati, con rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1400.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1500.–

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad __________ fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

  1. Il ricorso di __________ è inammissibile.

  2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà ad __________ fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– Ministero pubblico, 6901 Lugano;

– __________;

– avv. __________;

– __________;

– avv. __________;

– Corte delle assise correzionali di __________;

– Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

– __________ (parte civile).

Terzi implicati

  1. PC1 1 rappr. da: RC1
  2. PC2

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario


Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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