17.2004.34

Incarto n. 17.2004.34 (rinvio TF)

Lugano, 22 novembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 aprile 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall' avv. __________ )

contro la sentenza emanata l'11 marzo 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

vista la sentenza del 17 giugno 2004 con cui il Tribunale federale ha annullato il giudizio emesso l'8 ottobre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale, rinviando la causa a quest'ultima per nuovo giudizio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza dell'11 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322bis CP) per non avere impedito con dolo eventuale, come redattore responsabile del periodico __________, che fossero stampati:

— nella rivista (che allora appariva cinque volte l'anno) n. _ del __________ un articolo (“l mille tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza di nascosto politica, economia e televisione. Lo Stato sostiene le logge segrete all'insaputa del contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) in cui si incolpavano e si rendevano sospetti di condotta disonorevole l'arch. __________ e il giornalista __________ (pag. 4 a 7);

— nella rivista (divenuta nel frattempo bimestrale) n. _ del __________ un articolo (“Può riciclarmi 50 milioni? Simulando un traffico di denaro sporco, __________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati di Lugano. Ecco le loro reazioni”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'avv. __________ (pag. 6 a 9);

— nella rivista n. _ del __________ un articolo (“Divise avvelenate – Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella polizia cantonale ticinese si sprecano i soldi e si bloccano le riforme. __________ ha indagato dietro le quinte”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'ispettore __________ (pag. 11 e 12);

che in applicazione della pena il Pretore ha condannato __________ a una multa di fr. 1500.–, al pagamento delle spese processuali (fr. 900.– complessivi) e alla rifusione di un'indennità per ripetibili di fr. 3000.– all'arch. __________, come pure di fr. 2000.– all'avv. _, respingendo la richiesta di pubblicare il dispositivo della sentenza e rinviando le parti civili a far valere le loro pretese davanti al foro competente;

che con sentenza del 30 giugno 1997 questa Corte ha respinto un ricorso presentato da __________ contro il giudizio del Pretore, ponendo gli oneri processuali di fr. 900.– a carico del ricorrente, tenuto a rifondere un'indennità per ripetibili di fr. 1500.– all'arch. __________, una di fr. 1500.– all'avv. __________ e una di fr. 1500.– a __________ (inc. 17.2004.24);

che, adito da __________ con ricorso per cassazione, il Tribu­nale federale ha annullato il 17 giugno 2004 la sentenza predetta e rinviato gli atti a questa Corte per nuovo giudizio (sentenza 6S.403/2003);

che ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale;

e considerando

in diritto: che in caso di rinvio l'autorità cantonale “deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione” (art. 277ter cpv. 2 PP);

che nella fattispecie il Tribunale federale ha deciso doversi concedere al responsabile di un mezzo d'informazione, il quale non impedisca intenzionalmente o per negligenza una pubblicazione costitutiva di reato (art. 322bis CP), la prova della verità o – ove questa non riuscisse – una prova liberatoria della buona fede, in analogia con il dettato dell'art. 173 n. 2 CP (sentenza citata, consid. 1.7 e 1.8);

che per quanto riguarda la prova della buona fede, in particolare, incombe al Procuratore pubblico dimostrare che l'accusato ha disatteso un dovere di diligenza idoneo a mettere in luce – se il dovere fosse stato rispettato – la punibilità della pubblicazione, mentre l'accusato va ammesso a dimostrare di avere ritenuto vere le affermazioni incriminate “senza commettere imprevidenza colpevole”, ovvero senza avere trascurato le precauzioni di vigilanza redazionale cui egli era ragionevolmente tenuto secondo le circostanze e la sua situazione personale (sentenza citata, loc. cit.);

che a tal fine entrano in considerazione il mezzo di comunicazione usato, i rischi specifici connessi all'uso del mezzo e il grado di fiducia che il responsabile del mezzo di comunicazione può riporre nella correttezza dei suoi collaboratori (sentenza citata, loc. cit.);

che in concreto il carattere diffamatorio degli articoli apparsi __________ è fuori discussione (non è stato contestato nemmeno davanti al Tribunale federale), così com'è assodato che già davanti al primo giudice il ricorrente aveva ammesso di avere pubblicato i testi ricevuti senza procedere ad alcuna verifica (senten­za del Pretore, consid. 9);

che nelle condizioni descritte occorre dunque ammettere l'imputato a provare la verità di quanto pubblicato, rispettivamente a provare di avere avuto seri motivi di considerare vero in buona fede il contenuto delle pubblicazioni;

che per compiere un apprezzamento del genere occorre valutare –da un lato– le prove recate dal Procuratore pubblico e –dall'altro– i mezzi liberatori addotti dall'imputato;

che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a statuire essa medesima nel merito, nondimeno, solo “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP);

che ciò non è il caso nella fattispecie, l'imputato dovendo ancora essere ammesso a dimostrare la verità di quanto pubblicato, rispettivamente di non avere pubblicato i testi diffamatori per imprevidenza colpevole;

che, di conseguenza, gli atti vanno rinviati in prima sede perché l'imputato possa addurre i propri mezzi di prova e perché un nuovo giudizio sia emanato tenendo conto altresì di tali risultanze;

che le Preture distrettuali non avendo più competenze in materia, la causa va trasmessa in tale prospettiva alla Pretura penale;

che la sentenza del Tribunale federale impone anche una nuova decisione sugli oneri processuali, la sentenza del Pretore dovendo essere annullata;

che la cassazione di tale sentenza era quanto chiedeva il condannato nel suo memoriale del 10 aprile 2002 a questa Corte, onde la necessità di accogliere quel ricorso;

che, dandosi accoglimento del ricorso, gli oneri del giudizio vanno posti a carico dello Stato, poco importando che davanti a que­sta Corte l'arch. __________, l'avv. __________ e __________ proponessero di respingere l'impugnazione (art. 15 cpv. 2 CPP);

che l'arch. __________, l'avv. __________ e __________ vanno tenuti invece a rifondere al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il reato dell'art. 322bis CP potendo essere perseguito d'ufficio solo ove sia stato previamente querelato l'autore della pubblicazione punibile, rimasto ignoto o non perseguibile in Svizzera (sentenza del Tribunale federale, consid. 2.3), sicché i tre vanno assimilati a resistenti privati;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono ritrasmessi alla Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.Non si riscuotono tasse o spese. L'arch. __________, l'avv. __________ e __________ rifonderanno al ricorrente un'indennità di fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione:

– __________;

– avv. __________;

– Ministero Pubblico, Lugano;

– Pretura penale, via Gaggini 1, Bellinzona;

– Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– arch. __________ (parte civile);

– avv. __________ (patrocinatore di parte civile);

– __________ (parte civile);

– __________ (parte civile);

– avv. __________ (patrocinatore di parte civile);

– __________ (parte civile);

– avv. __________ (patrocinatore di parte civile).

terzi implicati

  1. PC 1 1 rappr. da: RC 1
  2. PC 2 2 rappr. da: RC 2
  3. PC 3 3 rappr. da: RC 3
  4. PC 4

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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