Incarto n. 17.2003.26

Lugano 7 luglio 2004/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 giugno 2003 presentato da


(patrocinata dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 23 maggio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. La sera del 20 agosto 2002 __________ ha cenato con il marito alla pizzeria __________ di __________, accompagnando il pasto con un paio di bicchieri di vino rosato. Durante la cena tra i coniugi è sorto un diverbio per una sospetta relazione extraconiugale del marito, diverbio che ha ripreso vigore alle ore 23, quando il marito ha ricevuto una telefonata che la moglie ha ritenuto essere la prova del tradimento. La lite è poi continuata fino al primo mattino ed è trascesa in un violento alterco. Durante il litigio il marito ha lasciato più volte l'abitazione coniugale, in preda all'ira, rientrando dopo breve tempo. Durante una di queste assenze, verso le ore 3.45 del mattino, agitata e sconvolta, __________ si è messa al volante di una vettura Mercedes-Benz __________, a piedi nudi, per inseguire il coniuge.

B. Percorsa via __________, __________ ha infilato il viale __________, dove ha urtato vari paletti sulla sua destra e ha abbattuto un palo di cemento. In seguito essa ha proseguito lungo via __________ fino a svoltare in via __________. A causa di lavori in corso, però, essa ha dovuto fare retromarcia, manovra durante la quale ha danneggiato tre automobili parcheggiate. Dopo avere imboccato il vicolo __________, a fondo cieco, essa è tornata indietro per ridiscendere nuovamente la via __________, svoltare a sinistra fino a raggiungere la via __________ e risalire, svoltando ancora a sinistra su via __________, in direzione di via __________. In via __________ essa ha superato il limite sinistro della carreggiata, scontrandosi con un muretto. La corsa è terminata poco oltre, contro la siepe di un'abitazione. Distrutta la vettura, __________ ha percorso a piedi i 200 m che la separavano da casa e si è nascosta in giardino, aspettando che il marito partisse, verso le ore 5, per un viaggio d'affari all'estero.

C. Una volta allontanatosi il coniuge, __________ è rientrata in casa e ha bevuto – a suo dire – tre bicchierini da 4 cl di cognac. L'amica , che l'ha visitata quel mattino tra le ore 10 e le 11.15, l'ha vista bere almeno altri quattro bicchierini da 4.5 cl, colmi. Infine, alle ore 14.15 del 21 agosto 2002 si è presentata negli uffici della polizia cantonale. Dall'esame del sangue cui essa è stata sottoposta è risultato un valore di alcolemia, tenuto conto dell'alcol assorbito “tra il momento critico e il prelievo”, compreso tra 0.47 g/kg e 1.72 g/kg.

D. Con decreto di accusa del 2 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 4 anni e a una multa di fr. 2000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 maggio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la pena detentiva, riducendo nondimeno la multa a fr. 1000.–.

E. Contro il predetto giudizio __________ ha inoltrato il 26 maggio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 21 giugno 2003, essa chiede di essere prosciolta dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, riducendo la condanna a una multa di fr. 1000.– per infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Il Procuratore pubblico non ha formulato osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

  1. Il giudice del merito ha premesso che in concreto l'analisi del sangue non poteva sorreggere una condanna per circolazione in stato di ebrietà, sia perché il prelievo è avvenuto troppe ore dopo i fatti, sia perché le dichiarazioni dell'accusata sulla quantità di cognac ingerito erano inaffidabili, __________ avendo dichiarato che nel solo intervallo tra le ore 10 e le 11.15 costei aveva bevuto molto di più di quanto il perito aveva avuto modo di computare nella determinazione del tasso alcolemico al momento critico (consid. 3). Il primo giudice ha fondato quindi il suo convincimento su indizi. Egli ha ritenuto anzitutto che sentimenti di rabbia e gelosia non potessero giustificare una sequela di urti come quelli in cui era incorsa l'accusata nel lasso di un solo chilometro (consid. 5). Inoltre egli ha considerato che la credibilità dell'interessata, la quale al dibattimento insisteva sul fatto di non avere bevuto alcol prima di mettersi al volante, risultava vacillante (consid. 6). Dapprima, in effetti, essa aveva dichiarato di essersi addormentata alle ore 7 circa e essersi svegliata solo nel pomeriggio, ma al dibattimento aveva preteso di essersi intrattenuta più di un'ora con l'amica. asserendo che quest'ultima l'aveva consigliata di recarsi in polizia, ma senza successo, poiché essa s'era assopita sul divano, salvo pretendere in seguito di avere riaccompagnato l'amica alla soglia e di avere poi bevuto ancora qualche bicchiere di cognac.

Oltre a ciò – ha continuato il giudice del merito – l'accusata aveva sostenuto di avere chiamato l'amica poiché era agitata, mentre secondo l'amica il marito di lei l'aveva sollecitata a visitare la moglie per sincerarsi in che condizioni si trovasse, circostanza confermata dal marito. Per di più, l'accusata aveva ripetutamente asserito che al momento dei fatti era “andata letteralmente in tilt”, ricordandosi però di essersi sfilacciata la gonna nel tentativo di uscire dall'auto. E ancora, per il primo giudice, non si spiegava come mai __________, sua migliore amica, raccontasse di averla trovata alle ore 10 seduta sul divano, in camicia da notte, senza trucco, a piedi nudi, con una sigaretta e un bicchiere di cognac in mano, mentre l'accusata asseverava di trovarsi in stato di agitazione e panico. Certo, il giudice del merito non ha trascurato che, stando al marito, durante tutto il litigio l'accusata non aveva assunto bevanda alcolica alcuna, ma il vincolo coniugava induceva a stemperare l'attendibilità di tale affermazione, tanto più che il marito non aveva assistito a tutto lo svolgersi degli avvenimenti, essendosi egli ripetutamente allontanato allontanato da casa. Né, del resto, __________ poteva sapere se l'amica avesse bevuto prima di mettersi al volante (consid. 8).

A sfavore dell'accusata militava anche – per il giudice del merito – l'abbandono del luogo dell'incidente e la lunga attesa prima di costituirsi in polizia, senza dimenticare che nel 1995 l'accusata era già incorsa in un infortunio analogo, in esito al quale si era vista condannare a 20 giorni con 3 anni di sospensione condizionale per infrazione alle norme della circolazione, circolazione in stato di ebrietà e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (consid. 9). Per concludere, il primo giudice ha rilevato che più volte gli agenti di polizia avevano cercato di raggiungere l'accusata il mattino di quel 21 agosto 2002. Risultava quindi per lo meno strano che, avesse lei medesima chiamato l'amica verso le ore 9 rimanendo sveglia fino alle 11.15, per oltre due ore essa non abbia udito le chiamate della polizia (consid. 10).

  1. La ricorrente fa valere che, come risulta dagli atti, la causa dell'accaduto si deve esclusivamente alla lunga lite scoppiata quella sera con il marito e che il diverbio, unito al sospetto che il coniuge uscisse di casa per raggiungere la sospetta amante, aveva fatto sì che a notte fonda, scalza, lei si mettesse al volante per cercare di raggiungerlo. Quanto alla propria credibilità, la ricorrente ribadisce che dopo avere distrutto l'auto ed essersi nascosta nel giardino, era rientrata in casa e aveva bevuto due o tre bicchieri di cognac. Visto lo stato in cui si trovava, pertanto, il ricordo di quanto era successo non poteva essere del tutto limpido. Ciò spiega come mai lei non ricordasse la visita dell'amica nel corso della mattinata e nemmeno rammentasse chi l'avesse chiamata al telefono. Né vi sarebbe contraddizione fra la dichiarata amnesia e il ricordo della gonna sfilacciata nello scendere dalla vettura. E che l'amica non l'avesse trovata in uno stato psicofisico alterato si spiega con il tempo trascorso (oltre sette ore) dai vari incidenti e, soprattutto, con l'alcol ingerito nel frattempo, di effetto calmante e soporifero.

Per la ricorrente, inoltre, è arbitrario sminuire la portata della deposizione del marito, stando al quale essa non aveva bevuto nulla. Date le brevi assenze, egli si sarebbe certamente accorto se essa avesse bevuto. Riguardo all'abbandono del luogo dell'incidente, cui il primo giudice ha attribuito peso determinante, la ricorrente sottolinea che la fuga era dovuta – da un lato – alla paura del marito, motivo per cui si è poi nascosta in giardino, e – dall'altro – allo spavento per l'accaduto. Del resto, anche __________ aveva avuto modo di confermare la notte travagliata da lei passata. Per quel che è infine delle infruttuose visite della polizia, la ricorrente invoca la testimonianza di __________ __________, la quale ha dichiarato che durante la sua visita non aveva sentito suonare il campanello. Per concludere, la ricorrente censura siccome arbitraria l'opinione del giudice del merito, per il quale la fuga poteva solo spiegarsi alla luce della revoca della patente da lei subìta nel 1995, rilevando che – come ha confermato il marito – se mai tale precedente costituiva un monito a non recidivare.

  1. Chi conduce un veicolo in stato di ebrietà è punito con la detenzione o la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). Per accertare tale stato occorre un'analisi del sangue. Se, contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, l'analisi non viene eseguita, l'inidoneità alla guida per influsso alcolico può evincersi da altri mezzi di prova, come – per esempio – il controllo mediante etilometro, sempre che il risultato appaia univoco, oppure dalle dichiarazioni di testimoni (DTF 127 IV 172). In concreto, come ha rilevato il primo giudice, l'esito dell'analisi di laboratorio era inutilizzabile, sicché occorreva accertare in altro modo le condizioni in cui si trovava la ricorrente quando (alle ore 3.45 circa) era alla guida dell'automobile.

Ora, per concludere che ella avesse circolato in stato di ebrietà bisognava poter giungere al convincimento, attraverso una ragionevole serie di indizi univoci, che – contrariamente a quanto l'accusata sosteneva e il marito confermava – l'ingestione di alcol non si fosse limitata ai due bicchieri di vino rosato durante la cena, ma fosse continuata anche in seguito, durante le brevi assenze del marito da casa, a tarda notte. Non senza dimenticare che l'interessata aveva assorbito una notevole quantità di cognac anche dopo l'accaduto, quando alle ore 5 circa il marito era partito per l'estero, ciò di cui ha dato atto __________, la quale tra le ore 10 e le 11.15 l'ha vista bere prima tre bicchierini da 4 cl l'uno, poi altri quattro bicchierini da 4.5 cl ciascuno, colmi (sentenza impugnata, lett. D). E senza scordare nemmeno che, dopo avere riaccompagnato l'amica sulla soglia, l'accusata aveva bevuto ancora (sentenza impugnata, consid. 6). Sta di fatto che, tra le 5 circa del mattino e le 11.15, costei ha ingerito a dir poco 30 cl di cognac.

  1. Per giungere all'accertamento che l'accusata si trovasse in stato di ebrietà – e non solo in stato di furente agitazione causata dalla gelosia – già alle ore 3.45, quando è salita sulla Mercedes, il giudice della Pretura penale si è fondato, in sintesi, sui seguenti elementi: l'incredibile sequela di urti in cui è incorsa la vettura nel breve volgere di un chilometro (sentenza impugnata, consid. 5), la “vacillante” credibilità dell'accusata (consid. 6 e 7), la fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un'abitazione (“la miglior prova della sua colpevolezza”: sentenza impugnata, consid. 9) e la circostanza che costei non si sia poi fatta trovare dalla polizia (consid. 10). La questione è di sapere perciò se, correlati in modo logico e rigoroso, tali indizi consentano senza arbitrio di ritenere dimostrata, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, l'ebrietà dell'imputata alle ore 3.45 di quel 21 agosto 2002.

a) Quella che il primo giudice ha definito “una scampagnata” con “cinque rilevanti danneggiamenti per una media matematica di un danno ogni 200 m” costituisce senza alcun dubbio un indizio evidente di inabilità alla guida. Che al momento di prendere il volante la ricorrente fosse in uno stato d'animo gravemente alterato è del resto fuori dubbio. Ciò non significa necessariamente, in ogni modo, che tale palese inidoneità si riconducesse a ebbrezza etilica. Come riconosce anche il primo giudice, di per sé la condotta scriteriata della ricorrente poteva anche essere determinata da una furente e cieca gelosia o da un rabbioso sconvolgimento interiore. L'indizio deve quindi essere valutato in relazione agli altri.

b) La “vacillante” credibilità dell'accusata trova riscontro in una serie di incongruenze dichiarate su quanto è accaduto dopo lo scontro finale del veicolo con la recinzione di un casa vicina, su chi ha indotto l'accusata a costituirsi in polizia, su chi ha chiamato al telefono __________ perché si recasse da lei, sull'amnesia pretesa dall'interessata, sulle condizioni di lei alle 10 del mattino. A prescindere dal fatto però che simili contraddizioni possono manifestamente essere dovute anche alla ragguardevole quantità di cognac ingerita dalla ricorrente dopo il disastroso accaduto, la scarsa attendibilità di un soggetto pacificamente sconvolto al momento dei fatti per un aspro litigio durato ore non può interpretarsi come un indizio di ebrietà, salvo cadere in una petizione di principio. Il problema era, appunto, di sapere se lo stato psicofisico alterato della ricorrente fosse dovuto a ubriachezza o ad altre cause. A tal fine il giudice del merito non poteva semplicemente dipartirsi dalla prima ipotesi a scapito della seconda.

c) La fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un'abitazione denota senz'altro la volontà di rendersi irreperibile. Non privilegia tuttavia l'eventualità dell'ebrietà per rapporto ad altre possibili motivi, a cominciare dalla paura per le reazioni del marito dopo il danno totale provocato all'automobile (non “intestata alla prevenuta”, come ha accertato il primo giudice nel consid. 1 della sentenza, bensì a una ditta di __________, come risulta a pag. 3 del rapporto di polizia), tanto da nascondersi nel giardino di casa fino alla partenza di lui, fino al timore per le conseguenze penali che sarebbero potute derivarle dall'infortunio, dopo la condanna subìta nel 1995 per un incidente analogo (sentenza impugnata, lett. C). Interpretare la fuga come un indizio di ebbrezza significherebbe una volta ancora, nelle condizioni descritte, privilegiare una tesi rispetto alle altre.

d) Che l'accusata, infine, non si sia fatta trovare dalla polizia il mattino di quel 21 agosto 2002, infine, va relativizzato. Intanto non risulta che le forze dell'ordine si siano manifestate durante la presenza di __________, cioè tra le ore 10 e le 11.15. Per il resto, non è dato di sapere nemmeno quando la polizia avrebbe suonato il campanello di casa (dai verbali istruttori si desume unicamente che una pattuglia avrebbe suonato “più volte” alla porta: act. 1, verbale del 23 agosto 2002, pag. 2 in fondo). Comunque sia, e come si è appena rilevato, l'accusata aveva le sue buoni ragioni per non essere rintracciata, senza che ciò si riconducesse prevalentemente a ubriachezza. Del resto, i timori per le conseguenze penali dei danni causati erano tutt'altro che fuori luogo.

  1. Ne segue che, pur correlati fra di loro, gli indizi predetti non bastano per trarre senza arbitrio la conclusione logica e rigorosa, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, che l'accusata fosse ebbra alle ore 3.45 di quel 21 agosto 2002. Che essa si trovasse in uno stato d'animo gravemente alterato, come detto, è fuori dubbio. Che ciò si riconducesse a ebbrezza etilica anziché a furente e cieca ge­losia o a un rabbioso sconvolgimento interiore, invece, non può dirsi senza interpretare unilateralmente o soggettivamente le risultanze istruttorie. Resta il fatto che, seppure sconvolta dall'ira, dopo l'accaduto la ricorrente doveva attendersi un esame di alcolemia. Il conducente che abbandona il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia, in effetti, si sottrae alla prova del sangue se viola l'obbligo di avvisare le forze dell'ordine (art. 91 cpv. 3 LCStr). E tale obbligo sussiste allorché si verifichi un sinistro con danni materiali o corporali e la prova del sangue o un esame sanitario completivo appaiano molto verosimili alla luce della circostanze concrete (art. 51 LCStr; DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55, 124 IV 175 consid. 3a pag. 178, 120 IV 73 consid. 1b pag. 75; sentenze del Tribunale federale 6S.346/2003 e 6P.126/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3). Ora, per valutare se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo occorre apprezzare l'insieme delle circostanze suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare un caso di ebrietà. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del sinistro (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 con riferimenti). Più esse appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla guida.

  2. In concreto è fuori dubbio che l'accusata fosse consapevole non solo degli obblighi derivanti dall'art. 51 cpv. 3 LCStr, tant'è che non ha impugnato la condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, ma anche del rischio di incorrere in una prova etanografica. Condannata nel 1995 per infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di ebrietà e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, essa conosceva i pericoli cui sarebbe andata incontro, a livello penale e amministrativo, ove avesse recidivato. Del resto, lei stessa ammette che proprio quel precedente e le conseguenze che ne erano derivate (revoca della licenza di condurre, riammissione alla circolazione dopo nuovi esami e certificati medici completi) costituivano un monito. Ciò posto, nei confronti dell'accusata si sarebbe dovuto procedere non per circolazione in stato di ebrietà, ma per sottrazione alla prova del sangue. Il primo giudice ha intravisto la questione (consid. 11), la quale però non è stata oggetto del pubblico dibattimento (art. 250 cpv. 1 CPP). Occorre quindi rimediare al proposito.

  3. Le pene previste dall'art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr non differiscono (detenzione o multa). Ciò impone di ritornare gli atti a un altro giudice della Pretura penale perché riprenda il processo a norma dell'art. 250 cpv. 4 CPP (applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa), come nei casi in cui al dibattimento l'imputato risulti suscettibile di condanna per un reato non contemplato nell'atto di accusa. Il nuovo giudice dovrà contestare all'accusata la nuova imputazione. Prima di riprendere il processo, in ogni modo, egli dovrà assicurare all'interessata il diritto di essere sentito, compresa la facoltà di proporre prove a discarico, in ossequio all'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 136 consid. 2e pag. 139 con richiami di dottrina e di giurisprudenza; CCRP, sentenza del 25 novembre 2002 in re F., consid. 4). La nuova commisurazione della pena dovrà tenere conto delle attuali condanne per infrazione alle norme della circolazione e per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, non impugnate e come tali passate in giudicato.

  4. Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata per quanto concerne il reato di circolazione in stato di ebrietà (ma non, come detto, per quanto riguarda l'infrazione alle norme della circolazione e l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio) e gli atti rinviati a un altro giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. Visto l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà alla ricorrente, patrocinata da un legale, un'equa indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo della sentenza impugnata che condanna l'imputata per circolazione in stato di ebrietà è annullato e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

–__________, via __________ ;

– avv. __________ ;

– Procuratore pubblico __________ __________, __________;

– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

– Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente La segretaria

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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