Incarto n. 17.2002.8
Lugano 29 luglio 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Walser
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 febbraio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
__________,
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 gennaio 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa per avere, in correità con terzi, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia al “Night __________ nell'agosto del 1998, i dipendenti delle società di emissione della carte di credito __________, così come per avere, sempre in correità e sempre per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia al night club __________ i dipendenti delle società di emissione della carte di credito __________ e di altre carte imprecisate. Nell'ambito del medesimo processo la presidente della Corte ha riconosciuto inoltre __________ autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta acquisizione illecita di dati e tentata truffa (oltre che di grave infrazione alle norme della circolazione), __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta acquisizione illecita di dati, __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta acquisizione di dati, __________ autore colpevole di ripetuta truffa, __________ autore colpevole di ripetuta truffa, ricettazione e violazione della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, __________ autore colpevole di ripetuta truffa.
In applicazione della pena essa ha condannato:
– __________ a 9 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni;
– __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;
– __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;
– __________ a 14 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;
– __________ a 12 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 4 anni;
– __________ a 12 mesi i detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni;
– __________ a 5 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni.
Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la presidente della Corte ha sospeso condizionalmente tutte le pene privative della libertà per 5 anni __________, rispettivamente per 2 anni (gli altri imputati), e la pena accessoria dell'espulsione a __________, __________, __________, __________ e __________ per 4 anni __________, rispettivamente per 3 anni (gli altri). Rinviata la __________, costituitasi parte civile, al foro competente, essa ha ordinato infine la confisca di 21 tessere bianche con banda magnetica applicata, di una carta di credito __________ e di una carta di credito __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 18 gennaio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 febbraio successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, l'annullamento dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente sostiene che la presidente della Corte ha violato il diritto federale ritenendolo colpevole di ripetuta truffa per gli addebiti prospettati nell'atto di accusa. A suo avviso una condanna per truffa premette un inganno astuto ai danni di una persona fisica munita di poteri decisionali. Inoltre l'uso indebito delle carte di credito non ha integrato nella fattispecie gli estremi dell'art. 146 n. 1 CP, ma – se mai – quello dell'art. 147 n. 1 CP (abuso di un impianto per l'elaborazione di dati), imputazione però che non figura nell'atto di accusa e nemmeno nei quesiti cui doveva rispondere la Corte. E ciò perché nel caso in esame non è stata ingannata una persona (il dipendente dell'istituto emittente della carta di credito) in grado di determinarsi sul corretto uso della carta da parte dei presunti clienti al momento di procedere al rimborso della somma in favore del partner commerciale affiliato che aveva fornito la propria prestazione a credito. Non è stata ingannata, in altri termini, una persona che ha accettato la carta di credito dopo avere eseguito i controlli di sua competenza.
Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o la detenzione (truffa: art. 146 n. 1 CP). Chi invece, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce in un processo elettronico o simile di trattamento di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (abuso di un impianto per l'elaborazione di dati: art. 147 n. 1 CP).
Per stabilire se un soggetto che si serve in modo abusivo, indebito, incompleto o comunque illecito di un impianto per l'elaborazione di dati o di un analogo procedimento si rende colpevole di truffa o di abuso di un impianto per la elaborazione di dati, occorre tenere conto del fatto – secondo dottrina – che la fattispecie prevista dall'art. 147 CP è di natura sussidiaria ed entra in considerazione solo qualora l'illecito trasferimento di attivi non si riconduca all'errore provocato dall'autore con il suo comportamento, ma dipenda dalla manipolazione di un sistema di elaborazione dei dati, ossia dalla manipolazione dell'apparecchio. L'art. 147 CP prevale, in altri termini, sull'art. 146 CP quando la disposizione patrimoniale non è attribuibile al processo decisionale di una persona, ma all'elaboratore dei dati sul quale l'autore ha indebitamente interferito (cfr. Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten-Kriminalität, Zurigo 1994, n. 1 e 150 ad art. 147 CP con riferimenti).
Se, per ottenere il risultato auspicato, occorre non solo manipolare il sistema preposto all'elaborazione di dati, ma anche ingannare una persona, ovvero se la disposizione patrimoniale fa seguito anche al processo decisionale di un terzo, il reato è quello di truffa (Schmid, op. cit., n. 161 ad art. 147 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. I, n. 19 ad art. 147 CP; Fiolka in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 15 ad art. 147; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 147 CP; Rehberg/Schimid/Donatsch, Strafrecht III, 8ª edizione, pag. 204). L'art. 147 CP è stato introdotto per reprimere la cosiddetta truffa al computer (Computerbetrug), che in mancanza di un inganno diretto nei confronti di una persona fisica non sarebbe punibile secondo l'art. 146 CP. In luogo di una disposizione patrimoniale da parte della vittima, l'art. 147 CP si limita a richiedere un trasferimento di attivi correlato direttamente alla manipolazione del sistema dei dati (DTF 129 IV 315 consid. 2 pag. 317 e 318). Viola l'art. 147 CP, ad esempio, chi telefona mediante un cellulare di cui l'avente diritto, cui vengono automaticamente fatturate le conversazioni da parte della società telefonica, sia stato privato contro la sua volontà.
Per quanto riguarda la carte __________, in caso di accettazione manuale della carta il commerciante deve stabilire i documenti di vendita, da firmare in sua presenza dal titolare della carta, documenti che dovranno poi essere trasmessi entro dieci giorni all'istituto emittente, il quale dovrà onorarli entro due giorni. In caso di accettazione elettronica dei dati, il commerciante è dotato di un terminale che legge i dati sulla banda magnetica della carta. Tale sistema sostituisce l'invio dei documenti di vendita e dispensa il partner commerciale dal controllare la lista delle carte bloccate, come pure dalle formalità circa i limiti di autorizzazione al momento dell'accettazione manuale. I documenti di vendita stampati dal terminale devono essere sottoscritti personalmente dal titolare della carta e il commerciante deve controllare che la firma apposta corrisponda a quella figurante sulla carta stessa, conservando i giustificativi per almeno 12 mesi dalla transazione.
Quanto al sistema __________, le relative condizioni generali prevedono nel caso di sistema elettronico l'obbligo di far sottoscrivere dal titolare i giustificativi di vendita emessi dal terminale, mentre il partner si obbliga a trasmettere almeno una volta al giorno a __________ le relevé de tous les montants enregistrés avec les cartes __________. I crediti figuranti sui giustificativi sono poi bonificati al partner commerciale entro dieci giorni, dietro deduzione della commissione, a condizione che siano rispettate le condizioni contrattuali, dopo la ricezione dei dati trasmessi elettronicamente o dopo l'invio dei documenti di vendita (sentenza, pag. 45 seg.).
Vagliando il comportamento degli imputati, la Corte ha accertato che le frodi messe in atto nei locali notturni di __________ e __________ avvenivano mediante l'uso di carte di credito contraffatte (per lo più carte vergini sulla cui banda magnetica erano registrati dati duplicati da una carta originale all'insaputa del titolari) o mediante digitazione manuale di dati di carte di credito, previa contestuale falsificazione della firma del titolare sui documenti di vendita. Presentando tali carte, i possessori si qualificavano come legittimi titolari, rendendo un'affermazione inveritiera e compiendo quindi un atto truffaldino ai danni dell'istituto emittente. Il che connota un inganno astuto, idoneo a indurre in errore i preposti al pagamento presso l'istituto emittente. I quali, effettuati i controlli di loro competenza e presupponendo la regolarità delle verifiche sull'identità del cliente, onoravano la transazione loro sottoposta nella convinzione che si trattasse di un atto emanato dai legittimi titolari. Nella sua qualità di azionista, procuratore e direttore della società che gestiva il locale __________, il ricorrente risultava pertanto correo di __________ e __________, i quali gli hanno presentato le carte di credito clonate, messe loro a disposizione da __________. Per quanto accaduto nel locale notturno __________, il ricorrente stesso ne era l'autore principale, avendo egli messo in atto le malversazioni imputategli in correità con __________, fratello del titolare del locale. Dal profilo oggettivo, ha proseguito la Corte, il reato di truffa è consumato con il bonifico delle transazioni di cui è stato chiesto il pagamento. Bonifici che sono avvenuti, come attestavano le notifiche degli istituti di credito emittenti, danneggiati nel loro patrimonio. Che gli istituti di credito possano avere ottenuto lo storno delle transazioni regolarmente onorate – ha precisato la Corte – poco importa, per ammettere la truffa bastando anche un danno transitorio (sentenza, pag. 47 seg.).
Nelle circostanze descritte – soggiunge il ricorrente – se il computer di emissione delle carte di credito autorizza la transazione dopo il controllo dei dati riportati sulla carta, non vi è alcuna ulteriore procedura di controllo prima del versamento della somma addebitata. Né è dato di sapere su quali elementi potrebbe basarsi tale controllo, non ricevendo l'istituto di credito le ricevute firmate dal cliente e avendo l'istituto medesimo autorizzato la prestazione per via elettronica. Un controllo non sarebbe per altro possibile, poiché la sola persona che può accorgersi di un abuso è il titolare della carta di credito al momento in cui la banca gli chiede il rimborso della somma anticipata al fornitore di prestazioni. Non è vero quindi – assume il ricorrente – che l'atto di disposizione consistente nel bonifico al partner commerciale dell'importo della transazione autorizzata, dedotta la commissione, sia stata eseguito in concreto da un dipendente dell'istituto emittente munito di un sufficiente potere decisionale. La giurisprudenza evocata dalla prima Corte non cade in acconcio, poiché si attaglia a un sistema con due parti e non a uno triangolare. In quest'ultimo caso il fornitore di prestazioni è un partner commerciale degli organismi di emissioni delle carte di credito. Accettando la carta sulla base del contratto fra le due parti, il commerciante crea un'obbligazione dell'organismo di emissione nei suoi confronti. Realizza dunque un atto di disposizione che trova fondamento nel contratto generale che lega il commerciante all'organismo di emissione. Accettando la carta, il commerciante crea un'obbligazione dell'istituto di emissione delle carte di credito. In tal modo il reato di truffa potrebbe essere compiuto unicamente nel caso in cui sussistesse un inganno astuto nei confronti del fornitore di prestazioni, anche se quest'ultimo non è direttamente la persona danneggiata. Se non che, nella fattispecie il fornitore di prestazioni non è la persona che ha subito la malversazione, ma la persona che l'ha eseguita.
Non che la sentenza impugnata manchi di porre qualche interrogativo. La prima Corte ha infatti dato per acquisito che l'operazione di bonifico a favore del fornitore della prestazione sia stata preceduta da verifiche da parte di un funzionario, ma non ha proceduto a indagini concrete, nel senso che non ha inquisito su quanto è realmente accaduto nella fattispecie presso i singoli istituti credito. Essa si è attenuta a quanto risulta dall'opera di Daniel Stoll Les cartes et les moyens de payement analogues (sentenza, pag. 46). Se non che, nelle circostanze descritte spettava al ricorrente spiegare perché, così facendo, la presidente della Corte sarebbe incorsa in arbitrio e che in realtà nel caso in esame i controlli evocati dall'autore dell'opera non avrebbero avuto luogo. Invece egli si limita a criticare la sentenza impugnata con argomentazioni appellatorie, senza accennare ad arbitrio di sorta e senza lontanamente sostanziare che le modalità operative enunciate nella sentenza impugnata sarebbero insostenibili. Egli si limita a contrapporre all'opinione della prima Corte il proprio punto di vista, senza confrontarsi con quanto ha accertato la presidente della Corte. Ciò rende il ricorso inammissibile per carenza di motivazione.
Diverso sarebbe stato l'esito, con conseguente applicazione dell'art. 147 CP, nel caso in cui il ricorrente avesse dimostrato che l'operazione di addebito e accredito conseguente all'illecito uso delle carte fosse passata unicamente attraverso l'impianto di elaborazione dei dati, analogamente a quanto avviene nel caso in cui una persona non autorizzata usi una carte di credito al “Bancomat” digitando il numero di codice (Fiolka, op. cit., n. 10 ad art. 147 CP; DTF 129 IV 315 consid. 2.2.1 pag. 319). Come si è visto, invece, nel caso in esame la disposizione patrimoniale all'origine del danno provocato all'istituto emittente non risulta dover essere attribuita soltanto all'impianto dei dati, ma anche a una persona fisica, la quale non è stata in grado di scoprire l'inganno nonostante i controlli di sua competenza. Ne segue che la Corte di assise non ha violato il diritto federale ritenendo il ricorrente – con gli altri accusati – colpevole di truffa giusta l'art. 146 n. 1 CP.
a) Nel pronunciare l'espulsione di tutti gli imputati la prima Corte ha rilevato anzitutto che la misura si impone per la tutela dell'ordine pubblico, in particolare per reprimere con fermezza le frodi perpetrate con carte di credito, suscettibili di rendere insicuro un viepiù diffuso modo di pagamento nei paesi occidentali. Se al momento dei fatti alcuni imputati risiedevano all'estero ed erano entrati in Svizzera solo per delinquere, altri hanno approfittato del loro permesso di frontaliero per mettere in atto truffe, deludendo la fiducia dello Stato che aveva loro permesso di trovare una sistemazione sul mercato del lavoro. Quanto al ricorrente, il fatto che abbia potuto beneficiare di un permesso di dimora non è di rilievo, la legge consentendo l'espulsione anche di stranieri al beneficio di un permesso di domicilio ove ciò sia necessario per la tutela della sicurezza pubblica, limitazioni imponendosi soltanto per lo straniero che risiede da molto tempo in Svizzera e che non abbia conservato significativi legami con il paese di origine. D'altro canto, ha proseguito la Corte, nei confronti del ricorrente è pur sempre pendente una procedimento penale per reati connessi al mondo della prostituzione. Donde l'espulsione (pur sospesa condizionalmente) per 3 anni (sentenza, pag. 58 seg.).
b) Il ricorrente fa valere che, come risulta dall'attestato comunale prodotto, dal 1999 egli dimora a __________, dove vive con la famiglia, composta della moglie e di due figli. Con la moglie egli lavora in un ristorante nel centro del paese e la sua vita si svolge soltanto nel Ticino. Quanto al procedimento penale pendente, egli rileva che la sua situazione negli ultimi tempi è cambiata, nel senso che si è sposato e ha avuto il secondo figlio dall'attuale moglie, cittadina Svizzera. Il figlio maggiore – egli prosegue – frequenta le scuole elementari nel Cantone e la sua vita professionale e familiare si svolge esclusivamente in Svizzera.
c) Per quanto riguarda la situazione personale e familiare del ricorrente, la Corte di assise ha rilevato che dal primo matrimonio (contratto quando aveva 21 anni: verbale del 19 novembre 1998, act. 51 pag. 3) questi ha avuto una figlia. Da una decina di anni egli vive con una donna, che gli ha dato il secondo figlio (loc. cit.). La Corte ha trascurato tuttavia che il 6 marzo 1999 il ricorrente si è sposato con __________, cittadina svizzera, che è la madre di suo figlio __________, nato il __________ 1994, e dalla quale ha avuto un'altra figlia, __________, il __________ 2000. Ciò non poteva semplicemente essere ignorato. Certo, a carico del condannato risultano alcuni precedenti penali in Italia, ad ogni modo di poco conto (sentenza, pag. 20), come pure l'apertura di un procedimento penale in Svizzera per reati legati alla prostituzione (sentenza, pag. 59), sul quale comunque nulla di preciso è dato da sapere. Dimorante a __________ dal marzo del 1999 (act. 1 prodotto al dibattimento), dove ha fondato una famiglia in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera, egli non poteva essere oggetto di un provvedimento di espulsione sulla base delle sole ragioni illustrate nella sentenza impugnata. Ne discende che, applicando l'art. 55 CP senza considerare il particolare legame che unisce il ricorrente al territorio svizzero, la presidente della Corte delle assise correzionali ha violato il diritto federale. In accoglimento del ricorso su questo punto, i dispositivi sull'espulsione e sulla sospensione condizionale vanno perciò annullati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 8.6.2 e 10.4 della sentenza impugnata sono annullati.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili ridotte.
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Corte delle assise correzionali, Lugano;
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– __________;
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– __________, per il tramite dell'avv. __________;
– avv. __________;
– Delegato di Polizia di Lugano;
– Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;
– Ufficio cantonale degli stranieri, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
– __________ (parte civile);
– __________ (parte civile; rif. __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.