Incarto n. 17.2002.8

Lugano 29 luglio 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Walser

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 febbraio 2002 presentato da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

__________,

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

non ricorrenti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15 gennaio 2002 la presidente della Corte del­le assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa per avere, in correità con terzi, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna­to con astuzia al “Night __________ nell'agosto del 1998, i dipendenti delle società di emissione della carte di credito __________, così come per avere, sempre in correità e sempre per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia al night club __________ i dipendenti delle so­cietà di emissione della carte di credito __________ e di altre carte imprecisate. Nell'ambito del medesimo processo la presidente della Corte ha riconosciuto inoltre __________ autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta acquisizione illecita di dati e tentata truffa (oltre che di grave infrazione alle norme della circolazione), __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta acquisizione illecita di dati, __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta acquisizione di dati, __________ autore colpevole di ripetuta truffa, __________ autore colpevole di ripetuta truffa, ricettazione e violazione della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, __________ autore colpevole di ripetuta truffa.

In applicazione della pena essa ha condannato:

– __________ a 9 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni;

– __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;

– __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;

– __________ a 14 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni;

– __________ a 12 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 4 anni;

– __________ a 12 mesi i detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni;

– __________ a 5 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni.

Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la presidente del­la Corte ha sospeso condizionalmente tutte le pene privative della libertà per 5 anni __________, rispettivamente per 2 anni (gli altri imputati), e la pena accessoria dell'espulsione a __________, __________, __________, __________ e __________ per 4 anni __________, rispettivamente per 3 anni (gli altri). Rinviata la __________, costituitasi parte civile, al foro competente, essa ha ordinato infine la confisca di 21 tessere bianche con banda magnetica applicata, di una carta di credito __________ e di una carta di credito __________.

B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 18 gennaio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 febbraio successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, l'annullamento dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente sostiene che la presidente della Corte ha violato il diritto federale ritenendolo colpevole di ripetuta truffa per gli addebiti prospettati nell'atto di accusa. A suo avviso una condanna per truffa premette un inganno astuto ai danni di una persona fisica munita di poteri decisionali. Inoltre l'uso indebito delle carte di credito non ha integrato nella fattispecie gli estremi dell'art. 146 n. 1 CP, ma – se mai – quello dell'art. 147 n. 1 CP (abuso di un impianto per l'elaborazione di dati), imputazione però che non figura nell'atto di accusa e nemmeno nei quesiti cui doveva rispondere la Corte. E ciò perché nel caso in esame non è stata ingannata una persona (il dipendente dell'istituto emittente della carta di credito) in grado di determinarsi sul corretto uso della carta da parte dei presunti clienti al momento di procedere al rimborso della somma in favore del partner commerciale affiliato che aveva fornito la propria prestazione a credito. Non è stata ingannata, in altri termini, una persona che ha accettato la carta di credito dopo avere eseguito i controlli di sua competenza.

  1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o la detenzione (truffa: art. 146 n. 1 CP). Chi invece, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce in un processo elettronico o simile di trattamento di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (abuso di un impianto per l'elaborazione di dati: art. 147 n. 1 CP).

  2. Per stabilire se un soggetto che si serve in modo abusivo, indebito, incompleto o comunque illecito di un impianto per l'elaborazione di dati o di un analogo procedimento si rende colpevole di truffa o di abuso di un impianto per la elaborazione di dati, occorre tenere conto del fatto – secondo dottrina – che la fattispecie prevista dall'art. 147 CP è di natura sussidiaria ed entra in considerazione solo qualora l'illecito trasferimento di attivi non si ricon­duca all'errore provocato dall'autore con il suo comportamento, ma dipenda dalla manipolazione di un sistema di elaborazione dei dati, ossia dalla manipolazione dell'apparecchio. L'art. 147 CP prevale, in altri termini, sull'art. 146 CP quando la disposizione patrimoniale non è attribuibile al processo decisionale di una persona, ma all'elaboratore dei dati sul quale l'autore ha indebitamente interferito (cfr. Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten-Kriminalität, Zurigo 1994, n. 1 e 150 ad art. 147 CP con riferimenti).

Se, per ottenere il risultato auspicato, occorre non solo manipolare il sistema preposto all'elaborazione di dati, ma anche ingannare una persona, ovvero se la disposizione patrimoniale fa seguito anche al processo decisionale di un terzo, il reato è quello di truffa (Schmid, op. cit., n. 161 ad art. 147 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. I, n. 19 ad art. 147 CP; Fiolka in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 15 ad art. 147; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 147 CP; Rehberg/Schimid/Donatsch, Strafrecht III, 8ª edizione, pag. 204). L'art. 147 CP è stato introdotto per reprimere la cosiddetta truffa al computer (Computerbetrug), che in mancanza di un inganno diretto nei confronti di una persona fisica non sarebbe punibile secondo l'art. 146 CP. In luogo di una disposizione patrimoniale da parte della vittima, l'art. 147 CP si limita a richiedere un trasferimento di attivi correlato direttamente alla manipolazione del sistema dei dati (DTF 129 IV 315 consid. 2 pag. 317 e 318). Viola l'art. 147 CP, ad esempio, chi telefona mediante un cellulare di cui l'avente diritto, cui vengono automaticamente fatturate le conversazioni da parte della società telefonica, sia stato privato contro la sua volontà.

  1. In concreto la Corte di merito ha esaminato dapprima il sistema di funzionamento delle carte di credito. Ricordato che la carta permette al titolare di ottenere dal commerciante convenzionato una prestazione dietro le verifiche imposte dalle singole convenzioni con gli istituti emittenti, conferendo così un credito al partner commerciale, essa ha rilevato che ciò configura un rapporto triangolare in cui il partner commerciale si obbliga a fornire la prestazione richiestagli dal titolare della carta, impegnandosi a eseguire un certo numero di controlli per assicurarsi della validità della medesima, ivi compresa la verifica della lista delle carte bloccate. A sua volta l'istituto di credito si impegna a onorare tutte le fatture che gli sono presentate nelle forme prescritte dalle condizioni generali dietro trattenuta di una commissione, sopportando il rischio di insolvenza del titolare (sentenza, pag. 45).

Per quan­to riguarda la carte __________, in caso di accettazione manuale della carta il commerciante deve stabilire i documenti di vendita, da firmare in sua presenza dal titolare della carta, documenti che dovranno poi essere trasmessi entro dieci giorni all'istituto emittente, il quale dovrà onorarli entro due giorni. In caso di accettazione elettronica dei dati, il commerciante è dotato di un terminale che legge i dati sulla banda magnetica della carta. Tale sistema sostituisce l'invio dei documenti di vendita e dispen­sa il partner commerciale dal controllare la lista delle carte bloccate, come pure dalle formalità circa i limiti di autorizzazione al momento dell'accettazione manuale. I documenti di vendita stampati dal terminale devono essere sottoscritti personalmente dal titolare della carta e il commerciante deve controllare che la firma apposta corrisponda a quella figurante sulla carta stessa, conservando i giustificativi per almeno 12 mesi dalla transazione.

Quanto al sistema __________, le relative condizioni generali prevedono nel caso di sistema elettronico l'obbligo di far sottoscrivere dal titolare i giustificativi di vendita emessi dal terminale, mentre il partner si obbliga a trasmettere almeno una volta al giorno a __________ le relevé de tous les montants enregistrés avec les cartes __________. I crediti figuranti sui giustificativi sono poi bonificati al partner commerciale entro dieci giorni, dietro deduzione della commissione, a condizione che siano rispettate le condizioni contrattuali, dopo la ricezione dei dati trasmessi elettronicamente o dopo l'invio dei documenti di vendita (sentenza, pag. 45 seg.).

  1. Ciò posto, ha concluso la Corte, contrariamente a quanto preten­devano gli imputati al dibattimento, anche ove sia usato un siste­ma elettronico (“terminalcard”) l'atto di disposizione che consiste nel bonifico al partner commerciale dell'importo della transazione autorizzata è eseguito dal dipendente dell'istituto emittente, con conseguente danno per l'istituto stesso, il quale dispone di un sufficiente potere decisionale. La sue possibilità di controllo per smascherare frodi non sono quindi solo formali, ma anche sostanziali, nel senso che in caso di sospetto abuso i preposti alla verifica possono richiamare i giustificativi di vendita e procedere loro stessi alla verifica della firma, comparandola con quella figurante nel dossier aperto a nome del titolare quando è stata rilasciata la carta. Il preposto al controllo ha la facoltà e il dovere di rifiutare il bonifico in caso di frode o di irregolarità, come pure in caso di blocco della carta. Con il che, egli dispone di sufficiente margine decisionale (sentenza, pag. 46 seg.).

Vagliando il comportamento degli imputati, la Corte ha accertato che le frodi messe in atto nei locali notturni di __________ e __________ avvenivano mediante l'uso di carte di credito contraffatte (per lo più carte vergini sulla cui banda magnetica erano registra­ti dati duplicati da una carta originale all'insaputa del titolari) o mediante digitazione manuale di dati di carte di credito, previa contestuale falsificazione della firma del titolare sui documenti di vendita. Presentando tali carte, i possessori si qualificavano come legittimi titolari, rendendo un'affermazione inveritiera e compiendo quindi un atto truffaldino ai danni dell'istituto emittente. Il che connota un inganno astuto, idoneo a indurre in errore i preposti al pagamento presso l'istituto emittente. I quali, effettuati i controlli di loro competenza e presupponendo la regolarità delle verifiche sull'identità del cliente, onoravano la transazione loro sottoposta nella convinzione che si trattasse di un atto emanato dai legittimi titolari. Nella sua qualità di azionista, procuratore e direttore della società che gestiva il locale __________, il ricorrente risultava pertanto correo di __________ e __________, i quali gli hanno presentato le carte di credito clonate, messe loro a disposizione da __________. Per quanto accaduto nel locale notturno __________, il ricorrente stesso ne era l'autore principale, avendo egli messo in atto le malversazioni imputategli in correità con __________, fratello del titolare del locale. Dal profilo oggettivo, ha proseguito la Corte, il reato di truffa è consumato con il bonifico delle transazioni di cui è stato chiesto il pagamento. Bonifici che sono avvenuti, come attestavano le notifiche degli istituti di credito emittenti, danneggiati nel loro patrimonio. Che gli istituti di credito possano avere ottenuto lo storno delle transazioni regolarmente onorate – ha precisato la Corte – poco importa, per ammettere la truffa bastando anche un danno transitorio (sentenza, pag. 47 seg.).

  1. Il ricorrente insiste nel sostenere che in caso di accettazione elettronica di carte di credito – come nella fattispecie – l'invio del­le ricevute firmate dal titolare della carta è sostituita dall'uso del sistema, ciò che libera il fornitore di prestazioni (il com­mer­ciante) dal controllo della lista della carte bloccate e del limite di credito autorizzato. L'apparecchio invia quindi i dati registrati sulla carta alla centrale di controllo. A quel momento l'istituto emittente verifica se la carta non è bloccata e se non è stato rag­giunto il credito massimo mensile. Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità, esso rifiuta l'accredito e il fornitore della prestazione è invitato ad avvisare la banca. Tale controllo è compiuto, fino a prova del contrario (non recata dall'accusa), esclusivamente per via elettronica, senza influsso di persona alcuna. Qualora il pagamento sia autorizzato dall'istituto di emissione, il fornitore di prestazioni procede all'addebito, stampando la ricevuta (che dovrà conservare per 12 mesi) sottoscritta dal cliente. Il pagamento al commerciante deve poi avvenire, nel sistema __________, entro due giorni dalla relativa transazione. Solo su richiesta della banca il fornitore di prestazioni è tenuto a produrre copia delle ricevute sottoscritte dal cliente.

Nelle circostanze descritte – soggiunge il ricorrente – se il computer di emissione delle carte di credito autorizza la transazione dopo il controllo dei dati riportati sulla carta, non vi è alcuna ulteriore procedura di controllo prima del versamento della somma addebitata. Né è dato di sapere su quali elementi potrebbe basarsi tale controllo, non ricevendo l'istituto di credito le ricevute firmate dal cliente e avendo l'istituto medesimo autorizzato la prestazione per via elettronica. Un controllo non sarebbe per altro possibile, poiché la sola persona che può accorgersi di un abuso è il titolare della carta di credito al momento in cui la banca gli chiede il rimborso della somma anticipata al fornitore di prestazioni. Non è vero quindi – assume il ricorrente – che l'atto di disposizione consistente nel bonifico al partner commerciale dell'importo della transazione autorizzata, dedotta la commissione, sia stata eseguito in concreto da un dipendente dell'isti­tuto emittente munito di un sufficiente potere decisionale. La giurisprudenza evocata dalla prima Corte non cade in acconcio, poiché si attaglia a un sistema con due parti e non a uno triangolare. In quest'ultimo caso il fornitore di prestazioni è un partner commerciale degli organismi di emissioni delle carte di credito. Accettando la carta sulla base del contratto fra le due parti, il commerciante crea un'obbligazione dell'organismo di emissione nei suoi confronti. Realizza dunque un atto di disposizione che trova fondamento nel contratto generale che lega il commercian­te all'organismo di emissione. Accettando la carta, il commerciante crea un'obbligazione dell'istituto di emissione delle carte di credito. In tal modo il reato di truffa potrebbe essere compiuto unicamente nel caso in cui sussistesse un inganno astuto nei confronti del fornitore di prestazioni, anche se quest'ultimo non è direttamente la persona danneggiata. Se non che, nella fattispecie il fornitore di prestazioni non è la persona che ha subito la malversazione, ma la persona che l'ha eseguita.

  1. Nella misura in cui il ricorrente ritiene che in un cosiddetto sistema triangolare, il reato di truffa può essere diretto soltanto contro il fornitore di prestazione, il ricorso manca di consistenza. Anche l'istituto che ha emesso le carte di credito può essere oggetto di una truffa nel caso in cui un suo dipendente provveda a bonificare al commerciante convenzionato l'importo della transazione dopo avere eseguito i controlli di sua competenza. Certo, secondo il ricorrente, una volta che il computer ha autorizzato l'operazione, non vi è ulteriore procedura di controllo prima del versamento. Così facendo, però, egli rimette in discussione gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. E, salvo estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP), la Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata a tali accertamenti (art. 295 cpv. 1 CPP). Ora, stando alla prima Corte, nonostante l'uso previo di un sistema elettronico (“terminalcard”), l'atto di disposizione consistente nel bonifico al partner commerciale della somma relativa alla transazione autorizzata è stato eseguito in concreto da una persona fisica, un dipendente dell'istituto emittente della carta di credito. Il quale ha proceduto ai controlli di sua competenza, non solo formali, ma anche sostanziali, volti a smascherare sin dall'inizio possibili frodi e a individuare eventuali abusi, richiamando in caso sospetto i giustificativi di vendita (sentenza, pag. 46). Ciò significa che il bonifico da parte della persona preposta al rimborso della somma in favore del partner commerciale poteva avvenire solo dopo verifiche e solo dopo avere chiarito il caso nell'ipotesi in cui fossero emersi, sulla base di un primo esame, sospetti sulla regolarità della transazione. L'illecita interferenza nell'impianto dei dati relativo alle carte di credito indebitamente usate degli imputati, sempre stando a quanto figura nella sentenza impugnata, ha costituito soltanto la prima – seppure importante – fase che ha preceduto l'accredito (ovvero la disposizione patrimoniale che ha danneggiato l'istituto emittente). Giacché per chiudere il cerchio occorreva anche eludere l'ostacolo costituito da un controllore preposto alla verifica dei requisiti per procedere a tacitare la persona che aveva offerto la prestazione a credito.

Non che la sentenza impugnata manchi di porre qualche interrogativo. La prima Corte ha infatti dato per acquisito che l'operazione di bonifico a favore del fornitore della prestazione sia stata preceduta da verifiche da parte di un funzionario, ma non ha proceduto a indagini concrete, nel senso che non ha inquisito su quanto è realmente accaduto nella fattispecie presso i singoli istituti credito. Essa si è attenuta a quanto risulta dall'opera di Daniel Stoll Les cartes et les moyens de payement analogues (sentenza, pag. 46). Se non che, nelle circostanze descritte spettava al ricorrente spiegare perché, così facendo, la presidente della Corte sarebbe incorsa in arbitrio e che in realtà nel caso in esame i controlli evocati dall'autore dell'opera non avreb­bero avuto luogo. Invece egli si limita a criticare la sentenza impugnata con argomentazioni appellatorie, senza accennare ad arbitrio di sorta e senza lontanamente sostanziare che le modalità operative enunciate nella sentenza impugnata sarebbero insostenibili. Egli si limita a contrapporre all'opinione della prima Corte il proprio punto di vista, senza confrontarsi con quanto ha accertato la presidente della Corte. Ciò rende il ricorso inammissibile per carenza di motivazione.

Diverso sarebbe stato l'esito, con conseguente applicazione dell'art. 147 CP, nel caso in cui il ricorrente avesse dimostrato che l'operazione di addebito e accredito conseguente all'illecito uso delle carte fosse passata unicamente attraverso l'impianto di elaborazione dei dati, analogamente a quanto avviene nel caso in cui una persona non autorizzata usi una carte di credito al “Bancomat” digitando il numero di codice (Fiolka, op. cit., n. 10 ad art. 147 CP; DTF 129 IV 315 consid. 2.2.1 pag. 319). Come si è visto, invece, nel caso in esame la disposizione patrimoniale all'origine del danno provocato all'istituto emittente non risulta dover essere attribuita soltanto all'impianto dei dati, ma anche a una persona fisica, la quale non è stata in grado di scoprire l'inganno nonostante i controlli di sua competenza. Ne segue che la Corte di assise non ha violato il diritto federale ritenendo il ricorrente – con gli altri accusati – colpevole di truffa giusta l'art. 146 n. 1 CP.

  1. Il ricorrente insorge anche contro la condanna all'espulsione dal territorio svizzero per tre anni, asserendo che nel caso in rassegna non sono date le condizioni per pronunciare tale provvedimento. Ora, a norma dell'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici ani lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. L'espulsione è, da un lato, una pena accessoria volta a reprimere un'infrazione e, dall'altro, una misura destinata a proteggere l'ordine pubblico (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108). Secondo giurisprudenza, il carattere preponderante dell'espulsione è quel­lo di una misura di sicurezza (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108, 117 IV 229 consid. 1c/cc pag. 232). Per decidere se pronunciarla, va considerata la sua duplice natura: il giudice tiene conto quindi sia dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP), sia della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 e 109, 117 IV 112 consid. 3a pag. 118). Egli dispone in tale ambito di un ampio potere di apprezzamento e viola il diritto federale unicamente ove ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio, fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure abusi di tale potere pronunciando una misura eccessivamente severa o eccessivamente mite (DTF 104 IV 22 consid. 1b). Resta il fatto che il giudice deve usare riserbo nell'espellere uno straniero da tempo integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109, 117 IV 112 consid. 3a pag. 117). Il che non impedisce in ogni modo di espellere una persona al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 112 IV 70) o finanche un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2 pag. 196).

a) Nel pronunciare l'espulsione di tutti gli imputati la prima Cor­te ha rilevato anzitutto che la misura si impone per la tutela dell'ordine pubblico, in particolare per reprimere con fermez­za le frodi perpetrate con carte di credito, suscettibili di rendere insicuro un viepiù diffuso modo di pagamento nei paesi occidentali. Se al momento dei fatti alcuni imputati risiedevano all'estero ed erano entrati in Svizzera solo per delinquere, altri hanno approfittato del loro permesso di frontaliero per mettere in atto truffe, deludendo la fiducia dello Stato che aveva loro permesso di trovare una sistemazione sul mercato del lavoro. Quanto al ricorrente, il fatto che abbia potuto beneficiare di un permesso di dimora non è di rilievo, la legge consentendo l'espulsione anche di stranieri al beneficio di un permesso di domicilio ove ciò sia necessario per la tutela della sicurezza pubblica, limitazioni imponendosi soltanto per lo straniero che risiede da molto tempo in Svizzera e che non abbia conservato significativi legami con il paese di origine. D'altro canto, ha proseguito la Corte, nei confronti del ricorrente è pur sempre pendente una procedimento penale per reati connessi al mondo della prostituzione. Donde l'espulsione (pur sospesa condizionalmente) per 3 anni (sentenza, pag. 58 seg.).

b) Il ricorrente fa valere che, come risulta dall'attestato comunale prodotto, dal 1999 egli dimora a __________, dove vive con la famiglia, composta della moglie e di due figli. Con la moglie egli lavora in un ristorante nel centro del paese e la sua vita si svolge soltanto nel Ticino. Quanto al procedimento penale pendente, egli rileva che la sua situazione negli ultimi tempi è cambiata, nel senso che si è sposato e ha avuto il secondo figlio dall'attuale moglie, cittadina Svizzera. Il figlio maggiore – egli prosegue – frequenta le scuole elementari nel Cantone e la sua vita professionale e familiare si svolge esclusivamente in Svizzera.

c) Per quanto riguarda la situazione personale e familiare del ricorrente, la Corte di assise ha rilevato che dal primo matrimonio (contratto quando aveva 21 anni: verbale del 19 novembre 1998, act. 51 pag. 3) questi ha avuto una figlia. Da una decina di anni egli vive con una donna, che gli ha dato il secondo figlio (loc. cit.). La Corte ha trascurato tuttavia che il 6 marzo 1999 il ricorrente si è sposato con __________, cittadina svizzera, che è la madre di suo figlio __________, nato il __________ 1994, e dalla quale ha avuto un'altra figlia, __________, il __________ 2000. Ciò non poteva semplicemente essere ignorato. Certo, a carico del condannato risultano alcuni precedenti penali in Italia, ad ogni modo di poco conto (sentenza, pag. 20), come pure l'apertura di un procedimento penale in Svizzera per reati legati alla prostituzione (sentenza, pag. 59), sul quale comunque nulla di preciso è dato da sapere. Dimorante a __________ dal marzo del 1999 (act. 1 prodotto al dibattimento), dove ha fondato una famiglia in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera, egli non poteva essere oggetto di un provvedimento di espulsione sulla base delle sole ragioni illustrate nella sentenza impugnata. Ne discende che, applicando l'art. 55 CP senza considerare il particolare legame che unisce il ricorrente al territorio svizzero, la presidente della Corte delle assise correzionali ha violato il diritto federale. In accoglimento del ricorso su questo punto, i dispositivi sull'espulsione e sulla sospensione condizionale vanno perciò annullati.

  1. Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 2 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CP). Visto l'esito del giudizio, si giustifica di addebitarli per metà al ricorrente e per l'altra metà allo Stato, che verserà al ricorrente un'indennità di fr. 400.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 8.6.2 e 10.4 della sentenza impugnata sono annullati.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Corte delle assise correzionali, Lugano;

– __________, per il tramite dell'avv. __________;

– avv. __________;

– __________;

– __________, per il tramite dell'avv. __________;

– avv. __________;

– __________, per il tramite dell'avv. __________;

– avv. __________;

– __________, per il tramite dell'avv. __________;

– avv. __________;

– __________, per il tramite dell'avv. __________;

– avv. __________;

– Delegato di Polizia di Lugano;

– Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;

– Ufficio cantonale degli stranieri, Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

– __________ (parte civile);

– __________ (parte civile; rif. __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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